N RACCOLTA SCRITTURE PRIVATE DEL COMUNE DI PARMA
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- Riccardo Fontana
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1 N RACCOLTA SCRITTURE PRIVATE DEL COMUNE DI PARMA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PARMA E LA COOPERATIVA SOCIALE MOLINETTO PER L OSPITALITA DI PERSONE DISABILI ADULTE IN GRUPPO APPARTAMENTO NEL GRUPPO APPARTAMENTO DI VIA CAVAGNARI N. 3 Addì, il giorno 24 del mese di gennaio dell anno 2012 TRA Il COMUNE DI PARMA, ente pubblico con sede a Parma, Str. della Repubblica n 1 (C.F ) legalmente rappresentato dal Direttore del Settore Welfare e Famiglia, Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa nata a Milano il 08/12/ C. Fisc.: RFFFRM59T48F205D e domiciliato per la carica in Parma presso la Residenza Municipale, legittimato a stipulare in nome e per conto dell Ente ai sensi dell art. 107 del T.U. n. 267/2000 e dell art. 90 dello Statuto dell Ente medesimo E La COOPERATIVA SOCIALE MOLINETTO cooperativa sociale arl con sede legale a Parma in via Cavagnari 3, (C.F./P.I ) legalmente rappresentata da Valenti Marco nato a Parma il 26/03/1945 e domiciliato per la carica presso la sede legale; in esecuzione di: Atto Commissariale n. 139 del 29/12/2012 I.E. determinazione dirigenziale n. 2 del 02/01/2012 con cui è stata impegnata la spesa di ,71 (IVA 4% compresa) PREMESSO che ai sensi della Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2, Comuni e Aziende unità sanitarie locali assicurano le varie prestazioni socio sanitarie integrate; che tra i servizi per le persone con disabilità presenti nel sistema regionale vi è l assistenza residenziale per mezzo di strutture di diverso livello assistenziale, compresi i gruppi appartamento ; che l inserimento in gruppo appartamento è un intervento per persone disabili che rientra tra gli interventi sostenuti dal Fondo regionale della non Autosufficienza ai sensi della deliberazione Giunta Emilia Romagna n del ; che la Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2, stabilisce, altresì, che gli enti locali realizzino il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione
2 sociale (art. 2. co.2) e favoriscano l autonoma iniziativa sulla base del principio di sussidiarietà (art.2. co. 3); che la Cooperativa Sociale Molinetto, cooperativa sociale a responsabilità limitata, con sede a Parma in via Cavagnari 3, iscritta alla C.C.I.A.A. di Parma (Registro Imprese) al n del , ha per scopo sociale la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, rivolti in via prioritaria a persone disabili o con deficit fisici o mentali ; tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 Le premesse sono parte integrante del presente atto. ART. 2 La Cooperativa si impegna ad accogliere in struttura con carattere residenziale, posta in via Cavagnari 3 a Parma, n. 4 persone disabili in particolare stato di disagio per garantire loro un assistenza qualificata. La Cooperativa è tenuta a garantire il servizio con le seguenti finalità e caratteristiche: Costruire un ambiente familiare idoneo alla crescita personale e sociale dei cittadini disabili inseriti. - Migliorare o mantenere le capacità ed i livelli di autonomia acquisiti, garantendo un percorso di crescita personale e l'inserimento sociale. - Favorire processi di autonomia individuale, l'apprendimento di capacità relazionali e comunicative con gli altri membri del gruppo ed il tessuto sociale. - Aiutare ed assistere la persona disabile per soddisfare i bisogni di realizzazione personale e di appartenenza ad una dimensione familiare all'interno dell'abitazione. - Sostenere la rete dei rapporti familiari e sociali esistenti e strutturare reti di sostegno ai singoli ed al gruppo nel suo insieme, nel rispetto dei bisogni e desideri delle persone. - Incentivare le attività di promozione e di integrazione con il volontariato singolo e di gruppi, al fine di favorire l'integrazione sociale e l'aumento di opportunità relazionali e di vita. La Cooperativa è tenuta a garantire le seguenti tipologie di interventi ed attività: - Assistenza domiciliare con finalità socio educativa assistenziale. - Documentazione dei progetti e degli interventi, con compilazione ed aggiornamento della cartella personale. - Collaborazione con il medico personale, i servizi specialistici, il personale ospedaliero in caso di ricovero, per la tutela della salute. - Collaborazione con familiari e/o tutori, nonché con il servizio sociale territoriale (assistente sociale ed educatore) che abbia in carico la situazione. - Supporto ed assistenza per la cura e l'igiene personale. - Gestione della casa, in relazione alle capacità degli ospiti e alla valorizzazione delle loro capacità ed autonomie, per quanto riguarda in particolare: pulizia della casa, cura dei vestiti, spesa e preparazione dei pasti, pagamenti ecc - Programmazione e gestione del tempo libero. - Accompagnamento, se del caso, al lavoro o ad altre forme di inserimento lavorativo con il mantenimento di rapporti significativi con i datori di lavoro. - Equipe del personale che gestisce ed organizza l'appartamento. - Realizzazione di ogni altro intervento e attività in ordine ai bisogni ed ai desideri degli ospiti, alla stregua di quanto avviene in un ambiente familiare, chiamato a prendersi cura di persone con disabilità.
3 ART. 3 La Cooperativa si impegna a garantire, con idoneo mezzo, il trasporto degli ospiti di cui trattasi. ART. 4 Per lo svolgimento dell attività la Cooperativa si avvale di educatori professionali, addetti all assistenza di base e altre figure e profili professionali previsti dalla vigente normativa in materia, che siano adeguatamente preparati allo svolgimento delle mansioni richieste, dipendenti delle cooperative assunti con regolare contratto di lavoro del comparto di riferimento, nonché di volontari ed obiettori di coscienza adeguatamente formati. È prevista inoltre la presenza di un responsabile tecnico, socio della cooperativa. ART. 5 La Cooperativa si impegna ad applicare, per il personale dipendente, quanto previsto dai CC.NN.LL. di settore per quanto riguarda la retribuzione, gli orari ed i turni di lavoro. Sono a carico della Cooperativa le spese inerenti la retribuzione degli operatori, gli oneri assicurativi, previdenziali e comunque ogni spesa contemplata da contratti collettivi nazionali di lavori e da accordi sindacali. La Cooperativa si impegna all applicazione di tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro, in adozione del T.U. D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 6 La Cooperativa si impegna a realizzare, in proprio o in forma consortile, iniziative di aggiornamento e percorsi formativi specifici e ad attività seminariali a favore del proprio personale. ART. 7 La Cooperativa, nell ambito della presente convenzione, si impegna a mettere a disposizione del Comune di Parma un numero di 4 posti per accoglienze programmate e concorda con il Servizio Politiche per i Disabili le variazioni delle presenze degli ospiti. ART. 8 Il Comune di Parma, a sua volta, si impegna a garantire la corresponsione di una retta pro/die e pro/capite pari a 102,19 + IVA di legge. Tale somma si intende comprensiva dei pasti e dei trasporti e dovrà essere considerata per i giorni di effettiva presenza dell'ospite in struttura. In caso di assenza o di ricovero ospedaliero dell ospite il Comune procederà ad una decurtazione sull importo giornaliero della retta pari al 20% per un periodo di 20 giorni di assenza, in considerazione dell impegno che comunque la Cooperativa mantiene nel seguire il disabile nei rapporti con lo stesso e con gli operatori sanitari durante il tempo del ricovero. Trascorso il suddetto periodo di 20 giorni di assenza/ricovero il Comune e la Cooperativa potranno, previo accordo preventivo, ricoprire il posto vacante inserendo un nuovo ospite. Il pagamento delle rette verrà effettuato, a mezzo mandato, dietro presentazione di regolare fattura. Alla fattura dovranno essere allegate: analitica rendicontazione con l identificazione del nominativo dell ospite e le relative giornate di presenza; dichiarazione da cui risulti che la Cooperativa ha provveduto, a quella data, al versamento di tutti i contributi previsti dalla legislazione in vigore; In carenza di ciò, non si procederà alla liquidazione delle fatture presentate. Il Comune di Parma considera altresì che il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed un principio generale di contabilità pubblica desumibile dall'art. 81 della Costituzione esigono che i
4 provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di adeguata copertura finanziaria; Il Comune di Parma si riserva la facoltà, alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 138 del 13 agosto 2011 convertito in L. n. 148 del 14/9/2011 in materia di finanza pubblica e conseguente impatto sulle disponibilità finanziarie 2012/2015 degli Enti Locali, di verificare l'effettiva disponibilità del finanziamento per tutta la durata contrattuale e conseguentemente di assumere i provvedimenti che si possano rendere necessari, compresa la possibilità di revoca del presente atto amministrativo; ART. 9 Al momento dell ingresso nella struttura residenziale dovrà essere definito un progetto socio educativo personalizzato in collaborazione con la persona interessata ed il suo sistema di relazioni più significative, nonché con altri operatori sanitari e sociali che lo abbiano in carico, che definisca nella sua interezza il progetto di vita, con particolare riferimento ai percorsi riabilitativi di lavoro e di socializzazione, che la struttura si impegna a realizzare. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche nelle attività svolte e sui risultati raggiunti. ART. 10 Il Comune indica nel responsabile del Servizio Politiche per i Disabili il referente per tutti i rapporti tra il Comune e la Cooperativa. A sua volta la Cooperativa indica nel Presidente il proprio referente. ART. 11 La Cooperativa si impegna a mantenere costanti rapporti con i referenti del Servizio Politiche per i Disabili e del Servizio Sociale Territoriale con i quali dovrà concordare e poi verificare i singoli progetti elaborati per gli ospiti inseriti. ART. 12 La Cooperativa dichiara di operare nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni di legge in materia di assistenza, previdenza ed assicurazione obbligatoria. La Cooperativa è responsabile degli eventuali danni all utenza, agli operatori siano essi dipendenti o volontari e ai terzi, ai sensi dell art c.c. nell espletamento dell attività convenzionale o derivanti da irregolarità o carenze delle prestazioni rese. ART.13 Il Comune si riserva la facoltà di accertare il puntuale e regolare adempimento dell attività convenzionata secondo i dettami della vigente normativa. Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte della Cooperativa agli impegni assunti, il Comune, con preavviso, può in ogni momento risolvere la presente convenzione, previa diffida, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalle liquidazioni delle spese sostenute dalla Cooperativa. ART 14 Il giudizio su eventuali controversie in merito all applicazione della presente convenzione può essere affidato, a richiesta di una delle parti, ad un collegio nominato dalle parti stesse. ART. 15 La Cooperativa si obbliga a comunicare al Comune con preavviso scritto di almeno 90 giorni l eventuale decisione di sospendere l attività oggetto della presente Convenzione, per inadempienza da parte del Comune di Parma dei propri impegni contrattuali.
5 ART. 16 La presente convenzione avrà durata fino al ART. 17 Il contraente Cooperativa Sociale Molinetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. ART. 18 La presente convenzione redatta in duplice originale è esente dall imposta di bollo e sconterà l imposta di registro in misura fissa. Letto, approvato e sottoscritto IL COMUNE DI PARMA Il Direttore del Settore Welfare e Famiglia Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa LA COOPERATIVA MOLINETTO Marco Valenti
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