Testo unificato proposto dal relatore. "Norme regionali per la disciplina, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese"

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1 Esame abbinato - Proposta di Legge n. 425/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: "Norme regionali per la disciplina, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese" - Proposta di Legge n. 267/9^ di iniziativa del Consigliere G. NUCERA recante: "Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese " Testo unificato proposto dal relatore "Norme regionali per la disciplina, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese" Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Calabria, con la presente legge, si propone di disciplinare, tutelare e valorizzazione l'apicoltura regionale, in applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. o) e v) dello Statuto e dei principi della legge 24 dicembre 2004 n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" e nonché del Decreto Ministeriale del 23 gennaio del La Regione riconosce l'apicoltura, attività agricola ai sensi dell'art del Codice Civile, come fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e forestali, quale strumento di tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e della salvaguardia della biodiversità, di importanza fondamentale all'attività di impollinazione naturale anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. Art. 2 (Definizioni) 1. Per quanto non previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 313/2004 ai fini della presente legge si intende per: a) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno; b) apiario nomade: un apiario che viene spostato una o più volte durante l'anno; c) apicoltore hobbista chiunque detiene e conduce alveari con lo scopo di produrre miele per uso proprio o famigliare (max 5 arnie). 2. L'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività ai sensi dell'art. 1 comma 2. 1

2 Art. 3 (Definizioni degli interventi) 1. La Regione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 comma 1 e 2, definisce i criteri e prevede le azioni e gli interventi mediante lo specifico Programma Regionale Apistico, di cui all'art. 6, quale documento programmatico di indirizzo e di coordinamento dell'attività apistica regionale. 2. La Giunta Regionale, per quanto definito dal Programma Regionale Apistico, con i provvedimenti attuativi previsti dalla vigente normativa comunitaria e statale, individua le agevolazioni, stabilendone criteri e procedure per la promozione e la valorizzazione dell'apicoltura. Art 4 (Commissione Regionale di Indirizzo e Coordinamento dell'attività Apistica) 1. E' istituita, presso il Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e Forestazione" della Regione Calabria, la Commissione Regionale di Indirizzo e Coordinamento dell'attività Apistica, di seguito denominata Commissione Apistica che si avvale, per le attività di supporto organizzativo e di segreteria, delle strutture e dei funzionari individuati dal Direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria e dura in carica cinque anni. 2. Essa è costituita da: a) Il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione,che la presiede, o da un suo delegato; b) un Dirigente del Dipartimento n. 6 o suo delegato; c) un Dirigente del Dipartimento alla Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o suo delegato ; d) un Dirigente del Dipartimento Politiche dell'ambiente o suo delegato. e) un rappresentante designato dalle Associazioni e Organizzazioni di produttori del settore apistico legalmente riconosciute nella regione; f) un esperto in materia delle Università della Calabria; g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentate a livello regionale; h) un rappresentante dell' Associazione Regionale Allevatori Calabria. 2. La Commissione Apistica si riunisce almeno una volta a trimestre, su convocazione scritta del Presidente, il quale redige anche l'ordine del giorno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 3. La Commissione Apistica è costituita con delibera della Giunta Regionale, dura in carica per tutta la durata della legislatura e continua,comunque, la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali. 2

3 5. Le sedute della Commissione Apistica sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con voto di maggioranza dei presenti. 6. Funge da segretario della Commissione Apistica un funzionario regionale del Dipartimento n. 6 "Agricoltura, foreste e forestazione" nominato dal Presidente. 7. La Commissione Apistica può essere integrata, su specifica richiesta, da esperti, che partecipano alle sedute senza diritto di voto. 8. Le sostituzioni dei membri della Commissione Apistica sono effettuate con delibera della Giunta Regionale, su richiesta della stessa Organizzazione, Associazione o Istituto che ne aveva designato il membro da sostituire. 9. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita. Art 5 (Compiti della Commissione Regionale di Indirizzo e Coordinamento dell' Attività Apistica) 1. La Commissione Apistica esprime pareri e proposte alla Giunta Regionale e agli altri Enti locali sull'applicazione della presente legge e di altre norme in materia di apicoltura, nello specifico: a) propone programmi ed iniziative per lo sviluppo, valorizzazione e promozione del comparto apistico; b) propone programmi e iniziative atti a favorire la conservazione dell'ambiente, la tutela degli insetti pronubi e il miglioramento delle produzioni agricole; c) esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di autorizzazione al nomadismo, sulla regolamentazione della distanza degli apiari stanziali nonché sulla soluzione di controversie e dei contenziosi relativi al posizionamento degli alveari nella pratica del nomadismo; d) esprime parere consultivo sui programmi di profilassi, lotta sanitaria e prevenzione all'art. 15 comma 3; e) esprime il parere consultivo sull'istituzione delle zone di rispetto e la loro definizione spaziale e temporale di cui all'art. 11 comma 8 e art. 12 comma 7; f) esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di iscrizione all'albo Regionale degli Apicoltori, sulla sospensione o cancellazione dell'iscrizione, acquisito il parere dei Servizi Veterinari di Competenza Territoriale; g) esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di iscrizione all'albo regionale allevatori di api regine di cui all'art. 10 bis, 3

4 sulla sospensione o cancellazione dell'iscrizione all'albo e sulla soluzione di contenziosi e problematiche inerenti la produzione di api regine ad uso commerciale; h) vigila sulle denunce e comunicazioni degli apicoltori al Dipartimento n.6 "Agricoltura Foreste e Forestazione" e sull'aggiornamento dell'albo Regionale degli Apicoltori; i) è connessa alla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe apistica (BDA), istituita dal decreto 4 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza l) fornisce indicazioni su specifiche problematiche proposte dai Dipartimenti componenti la Commissione Apistica in materia apistica. Art 6 (Programma Apistico Regionale) 1. Il Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e Forestazione", sentita la Commissione Apistica, redige il Programma Apistico Regionale, di seguito denominato PAR. 2. Attraverso il PAR si intende recepire l'orientamento comunitario volto allo sviluppo e al potenziamento dell'intero comparto apistico, favorendo la produzione ed il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente, della protezione degli insetti utili e della salute del consumatore e in accordo con gli interventi definiti dagli strumenti di programmazione nazionale. 3. Il PAR ha durata triennale ed è adottato in conformità alle disposizioni di cui alla legge 313/2004 e al reg.(ce) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Tale programma, che può essere oggetto di revisione durante il triennio, ai sensi della normativa in vigore, costituisce parte integrante del Programma Nazionale Apistico e prevede, in linea generale, le azioni e gli ambiti di intervento necessari allo sviluppo del settore apistico regionale. 4. Il PAR è adottato con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore del Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e Forestazione". 4

5 5. Il PAR è operativo mediante programmi annuali di intervento, che individuano le azioni specifiche da attivare. 6. Il PAR fornisce indicazioni per l'incentivazione o l'attuazione delle seguenti iniziative: a) impianto, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento o rinnovo di apiari; b) costruzione, trasformazione, ristrutturazione e adeguamento di locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti apistici; c) tutela, potenziamento e miglioramento del patrimonio apistico; d) acquisto macchine ed attrezzature per l'attività apistica e per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari ad esclusione di automezzi; e) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica (ecotipo locale); f) allevamento di api regine selezionate; g) monitoraggio della salubrità ambientale attraverso le api; h) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api al fine di assicurare l'indispensabile attività pronuba, favorire lo sfruttamento delle specie vegetali di interesse apistico e migliorare le produzioni di colture agricole e forestali; i) servizio di impollinazione frutteti; j) servizio di cattura sciami; k) conversione di alveari rustici in razionali; l) razionalizzazione del nomadismo, mappatura delle aree nettarifere; m) assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il risanamento e la profilassi degli apiari; n) organizzazione di congressi e di seminari; o) attività di formazione e di aggiornamento professionale per gli apicoltori; p) incentivazione all'insediamento e alla permanenza dei giovani e delle donne nel settore apistico; q) attività promozionali e programmi di ricerca finalizzati alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti; r) incentivazione dei consumi delle produzioni apistiche locali; s) azioni volte a favorire la costituzione ed il funzionamento di associazioni di produttori di settore; t) incentivazione dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica e integrata,certificati dall'autorità competente e disciplinati dal Reg. CE 1804/1999 e 834/2007, per le fasi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione; u) creazione di marchi di tipicità e consorzi di tutela. v) tutela del consumatore e sicurezza alimentare. w) organizzazione di interventi profilattici e di risanamento degli alveari; x) attività didattiche presso scuole pubbliche, paritarie e private; 5

6 y) diffusione dell'attività apistica presso le comunità di recupero; 7. Nel PAR deve essere stabilita la spesa complessiva preventivata, eventualmente dettagliata per azione, con l'indicazione delle quote a carico dei privati e delle quote pubbliche nazionali e comunitarie. 8. Il PAR deve contenere l'elenco delle organizzazioni professionali, degli Enti e delle forme associate che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi. Art 7 (Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione di inizio attività) 1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo, ad ogni apicoltore, di effettuare la registrazione come Operatore del Settore Alimentare (OSA) per mezzo di presentazione di SCIA allo sportello unico per le attività produttive SUAP del comune di residenza o presso il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale, (ASP) competente, allegando oltre ai documenti di rito, una breve relazione sulla conduzione della attività (dimensioni e conduzione delle operazioni di smielatura)e la loro collocazione. 2. Sono esonerati dall' obbligo di registrazione le attività di apicoltura svolte a scopi hobbistici di cui all' art 2 comma 1, lettera n) e per ricerca scientifica. 3. Chiunque intraprenda, per la prima volta, l'attività di apicoltore nelle forme previste dall'articolo 2, comma 1, lettera i) ed l) è tenuto a darne comunicazione all'asp competente con le modalità del precedente comma 1 ed al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, Servizio competente (DDG 6635 del 24 maggio 2007); 4. L'ASP di competenza assegna al richiedente un codice di registrazione,che identifica univocamente l'intera attività apistica, questo è trascritto in modo ben visibile ed indelebile su più cartellini che vengono apposti sull'apiario identificato. Per gli apiari di apicoltori provenienti da altre regioni, qualora tale codice non sia stato rilasciato, l'identificazione avviene con il codice fiscale o la partita IVA. 5. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla dichiarazione di inizio attività, istallare nuovi apiari stanziali, al di fuori del territorio di competenza sanitario o che intendono cessare l'attività, devono darne comunicazione, entro 10 giorni, alla ASP di riferimento dove ha sede legale l'impresa apistica. 6

7 6. In caso di variazione, nel corso dell'anno, della collocazione o della consistenza degli alveari, in misura percentuale pari ad almeno il 10% in più o in meno, l'apicoltore è tenuto a darne comunicazione entro il 31 dicembre all'asp di riferimento. 7. Le dichiarazioni di cui al comma 1, 3, 5 e 6 possono essere presentate anche per il tramite delle Associazioni e Organizzazioni apistiche operanti sul territorio, dell'associazione Regionale Allevatori Calabria e anche per via telematica. 8 I certificati di consistenza degli apiari devono essere redatti dai servizi veterinari competenti territorialmente. 9. Al fine censire il patrimonio apistico regionale, le comunicazioni di cui al comma 1, 3, 5 e 6 devono essere inoltrate al Dipartimento Agricoltura,Foreste e Forestazione, Servizio competente la Commissione Apistica,secondo quanto disposto DDG 6635 del 24 maggio 2007, per l'aggiornamento dell'albo Regionale degli Apicoltori. 10. Con il conseguente Regolamento di Attuazione della presente legge, di cui al successivo art. 18, saranno introdotte modalità telematiche per la denuncia di inizio attività. Art. 8 (Denuncia malattie delle api e sospetto materiale infetto) 1. Per la profilassi, il controllo sanitario e per la ricostituzione del patrimonio apistico regionale, è fatto obbligo, a chiunque detenga apiari e alveari, di fare denuncia, anche per il tramite delle Associazioni e Organizzazione degli apicoltori operanti sul territorio, alla ASP competente, di malattie accertate o sospette, quali: acariosi, nosemiasi, peste europea, peste americana, varroasi, nonché altre eventuali malattie dichiarate tali dall'autorità sanitaria competente, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954 e s.m.i. (Regolamento di polizia veterinaria). 2. Successivamente alla denuncia, le ASP competenti provvedono agli accertamenti diagnostici ed all'adozione di interventi di tecnica apistica idonei o conseguenti a misure di polizia veterinaria, a norma delle vigenti leggi e dei regolamenti in materia. 3. I possessori, a qualunque titolo, di alveari sono obbligati a partecipare ai piani di risanamento e profilassi stabiliti dall'autorità sanitaria. Ai trasgressori, i cui alveari rappresentino un pericolo di diffusione dell'infestazione, si applica il regolamento di polizia veterinaria 7

8 Art 9 (Risorse nettarifere) 1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico di cui all'art. 7 comma 1 legge 313 del 2004; ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere della Calabria, la Regione attraverso il Dipartimento n. 6 "Agricoltura Foreste e Forestazione": a) redige le mappe nettarifere e le mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti dell'intero territorio regionale; b) realizza una banca dati per la gestione informatizzata dell'attività apistica e valorizzazione dei prodotti a livello regionale. 2. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettarifere in funzione della biodiversità, incentiva l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, ricostituzione vegetale e negli interventi di difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali. 3. La Giunta Regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 896 bis del codice civile e sentita la Commissione Apistica, disciplina, con proprio atto, le distanze minime tra gli apiari, tenendo conto del numero degli alveari, della presenza di barriere, della direzione di uscita del volo delle api rispetto ai confini e della disponibilità delle aree nettarifere. 4. Gli apicoltori devono adeguarsi, a quanto disposto nel comma 3, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Art 10 (Disciplina del nomadismo) 1. La Regione riconosce la pratica del nomadismo, su tutto il territorio regionale, quale servizio integrativo all'apicoltura, all'agricoltura ed all'ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api. 2. La Regione promuove e disciplina la pratica del nomadismo, secondo i principi di tutela sanitaria degli alveari e di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni (art. 7 comma 2 lettera a) e b) legge 313 del 2004). 3. Chiunque intende spostare i propri alveari, per la pratica del nomadismo, per il servizio di impollinazione o per altra ragione, nel territorio regionale,deve presentare domanda di autorizzazione, utilizzando il modello di cui all'allegato a, al Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e 8

9 Forestazione" entro il 31 gennaio di ogni anno. Nella richiesta devono essere indicate la partenza, la destinazione, le postazioni e la durata presunta dello spostamento. Deve essere inoltre data comunicazione scritta all' ASP competente, al Comune di destinazione ed all'inps di riferimento. 4. La dichiarazione di cui al comma 3 può essere presenta anche per il tramite delle Associazioni e Organizzazioni apistiche operanti sul territorio, dell'associazione Regionale Allevatori Calabria e anche per via telematica. 5. Per gli apicoltori provenienti da altre regioni, che installano uno o più apiari stanziali nel territorio regionale, la comunicazione, di cui al comma precedente, ha durata annuale e, nel caso di apiari stanziali, deve essere rinnovata. 6. Gli alveari o apiari destinati allo spostamento stagionale devono essere accompagnati da un certificato sanitario, rilasciato dall'asp di riferimento,da non oltre 30 giorni, attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. L'idoneità allo spostamento dovrà essere avallata da referto negativo per le principali malattie trasmissibile delle api, rilasciato dalla sezione dell'istituto zooprofilattico territorialmente competente. 7. Il certificato rilasciato dall'azienda sanitaria competente e la copia della comunicazione devono essere conservati dall'interessato per tutta la durata dei trasferimenti. 8. La Commissione apistica, sulla base delle domande ricevute, di cui al comma 3, tenendo conto della consistenza degli alveari, della dislocazione degli apiari stanziali nel territorio e delle risorse nettarifere presenti, esprime parere obbligatorio stabilendo, per ogni specie nettarifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo di alveari da autorizzare nei singoli comprensori con priorità dei nuovi apiari stanziali con numero minimo di quindici alveari detenuti da apicoltori residenti. 9. Con il conseguente Regolamento di Attuazione della presente legge, di cui al successivo art. 18, saranno disciplinate le priorità nel rilascio delle autorizzazioni; 10. Il Servizio regionale, acquisito il parere della competente Commissione Apistica, redige entro il 1 marzo di ogni anno, l'elenco delle domande ammesse. 11. Gli apicoltori provenienti da altre regioni e che intendono praticare il nomadismo nella regione Calabria devono attenersi alle norme previste dalla presente legge. 12. Gli Enti Pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti. Nel rilascio di autorizzazioni di uso,a qualsiasi titolo, di aree pubbliche per il posizionamento temporaneo degli apiari, gli Enti Pubblici proprietari di tali aree devono dare la preferenza agli apicoltori residenti nel comune dove l'area è collocata. 13. E' vietato il nomadismo nelle zone di cui all'art. 11 comma 8. 9

10 14. Per motivate esigenze atte a garantire la sopravvivenza delle api o all'utilizzo di particolari pascoli o per servizi di impollinazione imprevisti è consentito, in via eccezionale e previo parere della Commissione apistica il trasferimento degli apiari anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma Gli apicoltori che devono effettuare lo spostamento di cui al comma 12 inviano apposita richiesta, 10 giorni prima del trasferimento, secondo le modalità previste dal comma 3. ART. 11 ALBO REGIONALE ALLEVATORI DI API REGINE 1. È istituito l'albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, al fine di proteggere la biodiversità e di evitare l'introduzione nel territorio regionale di colonie di api con patrimonio genetico totalmente incompatibile con il nostro clima, con il rischio di importare patologie gravi e in conformità all'esigenza di sicurezza ambientale. 2. L'Albo regionale degli allevatori di api regine è tenuto presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, al fine di assicurare e mantenere gli standard di razza dell'apis mellifera Ligustica S. e dell'apis mellifera Sicula, in considerazione delle loro doti di mansuetudine, resistenza, produttività e adattamento ambientale. 3. All'Albo regionale degli allevatori di api regine possono iscriversi i produttori apistici che possiedono e si impegnano a mantenere i seguenti requisiti: a) allevare, sul territorio regionale, api regine; b) produrre annualmente almeno 150 regine; c) gestire almeno 50 nuclei di fecondazione; d) partecipare a programmi di miglioramento genetico e produttivo approvati e promossi dalla Regione; e) consentire tutti i controlli sanitari e genetici ritenuti necessari ed opportuni dai Dipartimenti Agricoltura, Foreste e Forestazione e Tutela della salute e Politiche sanitarie. 4. La permanenza nell'albo è subordinata al mantenimento delle condizioni previste e possedute all'atto dell'iscrizione. 5. Gli allevatori di api regine, già iscritti nell'albo nazionale di allevatori di api regine, sono iscritti direttamente nell'albo regionale, previa 10

11 presentazione di domanda corredata da dichiarazione che attesti l'iscrizione nel predetto Albo nazionale. 6. L'iscrizione all'albo avviene previo parere della Commissione apistica regionale. 7. Al fine di tutelare l'allevamento e favorire la selezione di api regine, su richiesta degli allevatori iscritti all'apposito Albo regionale, il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, sentita la Commissione apistica regionale, può costituire aree di rispetto intorno agli allevamenti o ai centri di fecondazione, all'interno delle quali verranno effettuati controlli di carattere sanitario e genetico. 8. Dal momento della costituzione della zona di rispetto di cui al comma precedente è vietato a terzi introdurre in essa api o aumentare la consistenza degli apiari. 9. È vietato il nomadismo all'interno delle aree di rispetto. Art. 12 (Prescrizioni, divieti e norme di sicurezza) 1. È vietato allevare arnie rustiche. È fatto obbligo, agli allevatori che le detengono, di trasformarle in arnie razionali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Ogni arnia dovrà essere identificata col codice dell apicoltore, apposto in senso verticale della cassetta, impresso a fuoco o con vernice indelebile; sulla stessa dovrà esserci impresso, col medesimo sistema, un numero progressivo. 3. È vietato, a quanti abbiano alveari affetti o sospetti di malattie contagiose, di esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale infetto o sospetto di malattia di cui all'art. 8, comma 1 della presente legge. 4. È vietato alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di alveari, infetti o sospetti di malattia fino a quando, dopo gli opportuni provvedimenti sanitari, l'apiario non sia stato dichiarato indenne dalle autorità competenti. 5. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati mediante impianti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno. 6. La commercializzazione delle api può avvenire, solo se le stesse siano accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato dall azienda sanitaria competente, che attesti la provenienza da allevamento non infetto, né site in zone infette, né sottoposte a misure di polizia veterinaria. L idoneità alla compravendita dovrà essere avallata da referto negativo 11

12 per le principali malattie trasmissibili delle api, rilasciato dalla Sezione dell Istituto zoo profilattico territorialmente competente. 7. Nel caso di api provenienti da territori diversi dalla Calabria, la certificazione di cui al comma 5 dovrà essere fornita dall'autorità sanitaria competente nel territorio di provenienza e trasmessa alla ASP di destinazione. 8. Gli apicoltori che non adottano le arnie antivarroa vengono esclusi da ogni forma di intervento contributivo. 9. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; Si considera abbandonato un apiario quando risulta non identificato dal codice sanitario di cui all art. 7, comma 4, l ASP competente può procedere alla loro ispezione al fine di accertarne la pericolosità, quale fonte di propagazione di patologie, e, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione. 10. Al fine di tutelare l allevamento e favorire la selezione di api regine, su richiesta degli apicoltori, iscritti nell apposito albo nazionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione Apistica, può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti o ai centri di fecondazione, all interno delle quali verranno effettuati i controlli di carattere sanitario e genetico. 11. Dal momento della costituzione della zona di rispetto di cui al comma 8 è vietato a terzi introdurre in essa api o aumentare la consistenza degli apiari. Art. 13 (Disciplina dei trattamenti fitosanitari e tutela delle api) 1. Al fine di salvaguardare l'azione degli insetti pronubi, sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi, anticrittogamici e altri presidi fitosanitari sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floreali, ornamentali e spontanee durante il periodo della fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. 2. Non è consentito effettuare trattamenti fitosanitari su colture di qualsiasi specie, in presenza di flora spontanea sottostante, salvo che questa non venga preventivamente sfalciata o si aspetti la fine della fioritura. 3 Sono altresì vietati trattamenti con presidi fitosanitari non selettivi sulle piante che producono melata, durante il periodo di produzione della stessa. 4. E vietato l'uso di prodotti erbicidi riconosciuti nocivi per le api. 5. E sospeso, in via cautelativa, l'impiego di alcuni presidi fitosanitari, in accordo con quanto riportato nel Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute 16 settembre Per casi specifici, con la presente legge, può altresì essere prescritto l'impiego dei prodotti fitosanitari, al fine di ovviare ai danni causati dai trattamenti agli insetti pronubi. Sarà cura del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, della Regione Calabria, Settore n. 4, informare, a mezzo bollettino, tali periodi di prescrizione. 12

13 7. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Apistica e le Organizzazioni ed Associazioni apistiche presenti sul territorio regionale,può individuare zone di rispetto, intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali è vietato l'uso di trattamenti sistemici alle sementi e colture arboree, erbacee ed ornamentali, che possono 8. E' fatto divieto a chiunque di consigliare o prescrivere tecniche di difesa fitosanitaria in contrasto con quanto disposto con la presente legge. 9. Ogni sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalato al Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e Forestazione" ed alle ASP competenti che, per le rispettive competenze, espletano le indagini e gli accertamenti necessari ad individuare la causa ed i responsabili dell'avvelenamento. 10. Al fine di predisporre un catasto contenente le segnalazioni delle morie di api (catasto della moria delle api) il Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e Forestazione", per il tramite del Servizio competente, annualmente prescrive le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi. 11. Nel caso di temporanea interruzione di attività per moria di api, i possessori di arnie, che intendono mantenere l'iscrizione all'albo regionale degli apicoltori, devono ugualmente presentare denuncia annuale, dichiarando il "possesso zero" di alveari per l'anno di riferimento. Art. 14 (Tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti dell attività apistica) 1. La Regione, in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, sostiene e promuove iniziative, programmi e progetti di valorizzazione, sul proprio territorio, di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica nonché nutrizionali e organolettici. Incentiva, attua e coordina iniziative per il riconoscimento e per la valorizzazione delle attività pubbliche e private finalizzate all'ottenimento sul proprio territorio di prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché nutrizionali ed organolettici. 2. Negli impianti di smielatura, è possibile effettuare operazione di smielatura conto terzi, a condizione che sia garantita la tracciabilità del miele prodotto. 3. La Regione, su segnalazione delle Associazioni, Organizzazioni apistiche,. Associazione Regionale Allevatori Calabria e sentita la Commissione 13

14 Apistica, può individuare zone di rispetto nelle quali le produzioni mellifere sono riconosciute tra le tipicità della regione Calabria. 4. Nelle zone di rispetto di cui al comma 3 è vietato introdurre alveari provenienti dal altre regioni. 5. La Regione promuove e favorisce l'istituzione e l'uso di marchi di qualità e di origine e disciplinari di produzione anche da agricoltura biologica nonché di consorzi di tutela di prodotti dell'attività apistica. 6. I disciplinari di produzione differenziati per prodotto e gli eventuali regolamenti d'uso dei marchi sono predisposti dalle Associazioni e Organizzazioni dei produttori del settore apistico, legalmente riconosciute sul territorio regionale e dall'associazione Regionale Allevatori Calabria. 7. I soggetti proponenti i marchi e i disciplinari, ai fini di cui al presente articolo, predispongono apposito programma che viene approvato dalla Regione. 8. Per i settori non previsti dalla normativa comunitaria, la Regione, anche tramite organismi terzi, esercita il controllo sul rispetto delle norme d'uso dei disciplinari di produzione dei prodotti tipici e di qualità. Art 15 (Assistenza tecnica e formazione professionale) 1. La Regione, riconoscendo l'apicoltura quale materia di assistenza tecnica, divulgazione agricola e formazione professionale, incentiva e promuove programmi ed azioni da parte di Associazioni, Organizzazioni, Enti ed, Istituzioni presenti sul territorio e competenti in materia di apicoltura, nell ambito di programmi regionali, nazionali e comunitari per lo specifico settore apistico Art. 16 (Vigilanza e controllo) 1. E' incaricato della vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, il personale appartenente ai Servizi competenti del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e Forestazione". 2. Il personale di cui al comma 1 può avvalersi della collaborazione degli agenti del Corpo Forestale dello Stato e degli organi di Polizia Provinciale e Urbana. 14

15 3. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni il personale addetto ha facoltà di: a) accedere ed effettuare prelievi negli alveari o apiari e loro pertinenze e nei luoghi ove si conservano il miele, la cera e gli attrezzi per l'attività apistica; b) accedere ai fondi ed effettuare prelievi sia di piante o parti di piante che di miscele di pesticidi delle attrezzature agricole adibite ai trattamenti con gli stessi. 4. Il Servizio competente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, a tutela del settore apistico e nel rispetto delle norme, redige un programma annuale di tecniche di profilassi, di lotta sanitaria, di prevenzione e di organizzazione del servizio di vigilanza, sullo stato sanitario degli apiari dislocati sul territorio regionale. 5. Per le operazioni ed attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle. produzioni, le ASP possono avvalersi della collaborazione delle forme associate di apicoltori. Art.17 (Sanzioni) 1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e amministrative delle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano, oltre che l'esclusione da tutti i benefici ed incentivi previsti da tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali, sino all'avvenuto adeguamento degli adempimenti, le seguenti sanzioni amministrative del pagamento delle somme: a) da 200 a 800 nel caso di omissione dell'obbligo di denuncia e comunicazione di cui all'art. 7 comma 1, 3, 5, 6 e 9; b) da 50 a 300 per apiario, in caso di violazione all'obbligo di denuncia di cui all'art.8 comma 1; c) da 300 a 900 nel caso di violazione alle disposizioni previste dall'art.10 commi 3, 5, 9, 13 inerenti lo svolgimento della pratica del nomadismo; 15

16 d) da 100 a 500 nel caso di inosservanza a quanto disposto riguardo le distanze minime di cui all'art. 9 comma 3e le zone di rispetto di cui all'art.11 comma 9 e) da 500 a nel caso di inosservanza alle disposizioni di cui all'art.11 commi 1,2,3,4,5,6,7;. f) da a per ettaro, nel caso di violazione a quanto disposto nell'art 12 commi 1,2,3,4, 5, 7, 8 e 9; g) l'inosservanza del divieto di cui all'art. 13 comma 3, comporta il ritiro delle produzioni, da parte del personale di cui all art. 15 comma 1 e la distribuzione gratuita presso associazioni di volontariato che operano sul territorio regionale. 2. Le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva. 3. Il pagamento delle sanzioni previste al comma 1 non esime comunque i contravventori dal dover risarcire, secondo le norme sulla responsabilità civile (art. n del CC) e sul danno ambientale (Codice dell'ambiente152/2006 e ss.mm.ii), gli eventuali danni subiti da apicoltori a causa della violazione di quanto disposto dalla presente legge. Art.18 (Norme finanziarie) 1. Per l'introito dei proventi di cui all'art. 16, è istituito un apposito capitolo di entrata nello stato di previsione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni delle nonne e per gli obblighi previsti dalla legge regionale "Norme regionali per la disciplina, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese" destinati agli interventi di cui agli art.3 comma I proventi di cui al comma 2 ed altri ulteriori stanziamenti comunitari, statali e regionali verranno investiti nella tutela e valorizzazione del settore apistico calabrese previa istituzione di un apposito capitolo di spesa:"interventi per la tutela e valorizzazione del settore apistico calabrese". 3. In sede di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento potranno essere previsti ulteriori finanziamenti per la tutela e valorizzazione del settore apistico calabrese. 16

17 Art.19 (Regolamento di attuazione) 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione provvederà ad adottare un Regolamento di Attuazione al fine di garantire la corretta esecuzione della stessa. ART. 20 CLAUSOLA VALUTATIVA 1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione apistica, di cui all'art. 4, presenta alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività promosse e realizzate in attuazione della presente legge, al fine di valutarne l'efficacia La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria. 17

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