SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2015
|
|
- Francesco Poletti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Circolare n. 34 FG/cg 13 agosto 2015 RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRA- ZIONI PUBBLICHE LEGGE DELEGA AL GOVERNO - APPRO- VAZIONE DEFINITIVA Si informa che il Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge S.1577-B recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Il provvedimento, che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e di cui se ne darà immediata comunicazione, reca plurime deleghe legislative e modifiche alla legge sul procedimento amministrativo nonchè disposizioni di semplificazione normativa. E opportuno, quindi, evidenziare, per gli aspetti di competenza, i contenuti di maggiore interesse del provvedimento in commento. SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Carta della cittadinanza digitale (art. 1) L'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con la finalità di garantire: - il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale; - la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici. In particolare, con decreti legislativi da adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo è autorizzato a modificare ed integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale CAD (D.Lgs. 82/2005) nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali si segnalano i seguenti: - l individuazione di strumenti per definire un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi on line delle amministrazioni pubbliche ed in particolare in relazione alla qualità, fruibilità, accessibilità, tempestività e sicurezza di detti servizi; - la ridefinizione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi per cittadini e imprese mediante la loro digitalizzazione al fine di dare piena realizzazione al principio "anzitutto digitale" (digital first); - garantire la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici agevolando, nel settore turistico, la realizzazione di un'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico; - favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni; - semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD; - prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici, ivi incluso l'utilizzo per i micro pagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo 1
2 principale per i pagamenti dovuti nei confronti della PA e degli esercenti servizi di pubblica utilità. Conferenza di servizi (art. 2) L'articolo in commento reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo specifici principi e criteri direttivi. I suddetti principi e criteri direttivi prevedono, in particolare: - ridurre i casi in cui ne è obbligatoria la convocazione; - ridefinirne le tipologie anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per l'adozione di provvedimenti di interesse generale, per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento; - riduzione dei termini per la convocazione, per l acquisizione della determinazione motivata di conclusione del procedimento; - la certezza dei tempi della conferenza; - disciplinare le forme di partecipazione delle PA alla conferenza; - disciplinare il calcolo delle presenze e delle maggioranze; - prevedere che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico o della pubblica incolumità, che entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge; - semplificarne i lavori anche mediante l'utilizzo delle tecnologie ICT; - differenziare le modalità di svolgimento dei lavori della conferenza; - revisione dei meccanismi decisionali con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento; - consentire alle amministrazioni partecipanti di chiedere all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di autotutela; - definire meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi di partecipazione delle amministrazioni preposte alla tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico o della pubblica incolumità in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; - coordinare le disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della legge 241/90 con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi; - definire limiti e termini tassativi per le richieste di integrazione documentale. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (art.3) L'articolo in esame introduce nella legge sul procedimento amministrativo 2
3 (legge n. 241 del 1990) il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche (nuovo articolo 17-bis). Il nuovo articolo trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici. Queste ultime (le amministrazioni o i gestori) sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito. Il termine è interrotto, qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate entro lo stesso termine. La disposizione in commento si applica anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. In tali casi il termine, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all articolo 2 della Legge n. 241/199 non prevedano un termine diverso, è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta dall'amministrazione procedente. Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi (art. 4) Con apposito regolamento, da emanarsi con DPR entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, saranno introdotte norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per: a. individuare i tipi di procedimento amministrativo relativi all'avvio di attività imprenditoriali ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; b. individuazione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti; c. prevedere per ciascun procedimento la riduzione dei termini in misura non superiore al 50% rispetto a quelle applicabili ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90; d. per i procedimenti di cui alla lettera b) attribuire poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei Ministri o a un suo delegato; e. prevedere per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni regionali e degli enti locali, idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d); f. definire i criteri di individuazione del personale in servizio di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d). Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva (art.5) L articolo in commento reca una Delega al Governo, da esercitarsi entro 12 mesi, ai fini di adottare decreti legislativi, su proposta del Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Mi- 3
4 nistro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal TULPS, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, per la precisa individuazione dei procedimenti: oggetto di SCIA o di silenzio assenso; di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa; di quelli per i quali è sufficiente la comunicazione preventiva. Il Governo effettuerà la suddetta precisa individuazione sulla base dei principi del diritto dell'unione Europea relativi all'accesso alle attività di servizi introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica. Sempre il Governo disciplinerà anche gli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai suddetti atti, prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda. Autotutela amministrativa (art. 6, comma 1 lettera a) La disposizione in commento introduce modifiche all articolo 19 commi 3 e 4 della Legge n. 241/1990, con particolare riferimento all'esercizio dei poteri di autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni. Con riguardo al comma 3, viene previsto che in caso di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) l'amministrazione competente continua ad avere a propria disposizione 60 giorni per procedere ai controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa applicabile. Qualora accerti nell'ambito di tali controlli la carenza dei requisiti e dei presupposti, invita con atto amministrativo motivato il privato a conformarsi alla normativa applicabile (qualora ciò sia possibile), sospendendo l'attività avviata e indicando le misure necessarie a conformarla alla normativa vigente nei termini che la stessa amministrazione prescrive, che non possono comunque essere inferiori ai 30 giorni. Nel caso in cui il privato non provvede alla conformazione nei termini indicati, l'attività si intende comunque vietata. Nel caso in cui le irregolarità accertate non siano suscettibili di conformazione, la PA competente con proprio provvedimento amministrativo motivato intima il divieto della prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi già prodotti. L'articolo interviene altresì sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi, in base alla quale, secondo la normativa vigente, l'amministrazione può ricorrere "entro un termine ragionevole" dall'adozione del provvedimento ed in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (articolo 21-nonies della legge n. 241). La modifica prevista dal comma 1, lettera d) introduce un termine ultimo per l'annullamento, stabilendo che non deve essere comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento 4
5 si sia formato col silenzio assenso. Tale vincolo temporale è introdotto per i casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, l'annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine. L'articolo, inoltre, specifica che la sospensione dell efficacia ovvero dell esecuzione del provvedimento ai sensi dell articolo 21 quarter della Legge n. 241/1990 non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l esercizio del potere di annullamento d ufficio. Infine, la disposizione in commento introduce alcune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative previste dalla legge sul procedimento amministrativo. In particolare, viene abrogata la disposizione che sancisce l'applicabilità della relativa sanzione al privato che ha avviato l'attività avvalendosi di un procedimento semplificato (SCIA o silenzio assenso), in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (art. 7) Con decreti legislativi, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo integrerà il D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, secondo i principi e criteri direttivi. Tra i vari principi e criteri direttivi si evidenziano i seguenti: - ridefinizione e precisazione dell ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; - previsione di misure organizzative per la pubblicazione nel sito i- stituzionale dell ente di appartenenza di alcune informazioni (ad es. quelle relative alle fasi procedimentali di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici, nonché quelle del tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni e servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati regolarmente); - prevedere la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione sui siti web al fine di evitare duplicazioni e consentire il loro assolvimento attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute dalla PA; - riconoscere la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche in via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle PA. 5
6 ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Riorganizzazione delle Forze operanti in mare, delle Amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e delle Autorità portuali (art. 8, comma 1, lett. b), d), e) ed f) L articolo in esame delega il Governo ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Decreti legislativi al fine di riorganizzare una pluralità di amministrazioni e precisamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, le Agenzie governative nazionali e gli enti pubblici non economici nazionali. In particolare, con riferimento alle forze operanti in mare i principi e criteri direttivi della delega sono volti alla eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali nonché all'ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata rafforzando il coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare. Con riguardo alle Amministrazioni competenti in materia di autoveicoli i principi e criteri direttivi sono finalizzati a: - riorganizzare per ridurre i costi di gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli anche mediante trasferimento delle funzioni svolte dal PRA al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; - introdurre, conseguentemente, un unica modalità di archiviazione per il rilascio di un documento unico contente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi anche attraverso l'istituzione di una Agenzia sottoposta a vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Relativamente alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo la delega prevede la razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero. Con riferimento, infine, alle Autorità portuali i principi e criteri direttivi della delega sono rivolti alla riorganizzazione, alla razionalizzazione ed alla semplificazione della disciplina di cui alla legge 84/94 con particolare riferimento al numero, all'individuazione di una autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle Regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti. Riordino delle funzioni e del finanziamento delle CCIAA (art.10) L articolo in oggetto reca un delega al Governo ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Decreto legislativo su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato, per la riforma dell organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle CCIAA. Il suddetto Decreto Legislativo deve essere adottato nel rispetto dei se- 6
7 guenti principi e criteri direttivi: - la determinazione del diritto annuale a carico delle imprese. Tale diritto dovrà essere determinato dal Governo tenendo conto della riduzione disposta dall'articolo 28 del DL n. 90/2014; - la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali riducendole dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più Camere e con la possibilità di mantenere la singola Camera di Commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una CCIAA in ogni regione e potendo costituire una CCIAA in ciascuna provincia autonoma e città metropolitana; - la possibilità di mantenere la singola Camera, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine; - la definizione delle condizioni in presenza delle quali potranno essere istituite le unioni regionali o interregionali; - la previsione, fermo restando il tetto massimo di 60 CCIAA, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle CCIAA nelle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri (art.1, c. 3, L. n. 56/2014) e, anche in deroga alle soglie dimensionali, nei territori montani delle Regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; - la ridefinizione dei compiti e delle funzioni con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa e di tutela del mercato; - il riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese; - la definizione da parte del Mise, sentita Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazione delle CCIAA; - la riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e il riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare una adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle a- ziende speciali e delle società controllate; - l'individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle CCIAA accorpate; - il riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi; - la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle CCIAA e delle aziende speciali; - l'introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli ac- 7
8 corpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge; - l'introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria e contempli poteri sostitutivi anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle CCIAA. Lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti. SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (art. 18) L'articolo reca una delega legislativa per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche ponendo le seguenti finalità: - chiarezza della disciplina; - semplificazione normativa; - tutela e promozione della concorrenza. L'aspetto più rilevante della delega è la volontà di razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché di ridefinizione delle regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie, entro il perimetro dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale. Tra i principi e criteri direttivi della delega viene, altresì, previsto con riferimento alle società partecipate dagli enti locali che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale l individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino l'obbligo di liquidare la società. Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale (art.19) L'articolo in commento reca l elenco dei criteri e principi che dovranno essere rispettati dal Governo nell esercizio della delega legislativa per avviare il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Tra i vari principi e criteri direttivi si segnala quello che prevede la soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva non conformi ai principi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio. Sempre nei principi e criteri direttivi è anche prevista l introduzione di incen- 8
9 tivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscano l aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l eliminazione del controllo pubblico. Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'attuazione di regolamenti attuativi (art.21) Con uno o più decreti legislativi il Governo potrà adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. La delega è finalizzata a semplificare il sistema normativo ed a dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi. 9
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione
DettagliASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO
Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006
DettagliDECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).
DECRETO 19 marzo 2013: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). (13A02969) (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013) IL MINISTRO
DettagliModifiche e integrazioni intervenute con legge n. 69/2009
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Articoli 2 e 7) Testo storico Art. 2 Modifiche e integrazioni intervenute
DettagliN.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.
REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con
DettagliFUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE) di Antonella Mafrica
FUTURE NOVITÀ SULLA SCIA IN EDILIZIA APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 20 GENNAIO 2016 (NON ANCORA IN VIGORE) di Antonella Mafrica Lo scorso 20 gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato
DettagliREGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
DettagliTrasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 luglio 2015
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1577-B DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
DettagliDelibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;
Delibera n. 49/2015 Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione
DettagliPIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005
PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO REGOLAMENTO N. 11/2010
Dettagli1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:
Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliREGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato
DettagliIl Ministro dell Economia e delle Finanze
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza
DettagliLegge 18 giugno 2009, n. 69 Art. 7. (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n.
Legge 18 giugno 2009, n. 69 Art. 7. (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo
Dettaglihttp://amicoweb.iss.it/
Istituto Superiore di Sanità http://amicoweb.iss.it/ Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 511031/2004 del 01/03/2005 Preambolo IL CONSIGLIO PROVINCIALE Visto l art. 117, comma
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 1506
SENATO DELLA REPUBBLICA DISEGNO DI LEGGE N. 1506 d'iniziativa del Sen. Renato Schifani " TEMPI BREVI PER DECISIONI AMMINISTRATIVE" 1 Relazione Onorevoli Senatori, uno dei principali costi burocratici è
DettagliLEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
Dettaglipermanenza dei siti web anche dopo la chiusura del progetto/iniziativa; riconoscibilità non immediata della natura, pubblica o privata, del sito web;
Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0050123 P del 26/11/2009 UIII II~III I 4362491 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. D. 165
DettagliAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie
DettagliDisposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
L. 18 giugno 2009, n. 69 1 e 2 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Estratto relativo all Amministrazione digitale) Art. 24
DettagliArt. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6
7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.
DettagliConversione Senato DL 35/05. Integrato con modifiche all Art. 3. CAPO II Semplificazione della regolamentazione
Conversione Senato DL 35/05. Integrato con modifiche all Art. 3 CAPO II Semplificazione della regolamentazione ART. 3 Semplificazione amministrativa 1. L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito
DettagliDISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.
DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità
DettagliIL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 G.U. 3 febbraio 2015 n. 27 Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.
DettagliVigilanza bancaria e finanziaria
Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliPROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 aprile 2013, n. 55 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche
DettagliDecreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n. 437 - Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri - 22/10/1999, n. 437 - Gazzetta Uff. 25/11/1999, n.277 TESTO VIGENTE Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437 (in Gazz. Uff.,
Dettaglil Ente produttore di seguito congiuntamente indicate le Parti ;
SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI DEL TERRITORIO PER I SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI tra la Regione Marche, rappresentata dal Dirigente della P.F. Sistemi Informativi e Telematici
DettagliAtto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.
D.P.C.M. 30.3.2001 (G.U. n. 188/2001) Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
DettagliCamera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza
Allegato alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 2/C del 02.07.2010 Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza Regolamento sui procedimenti amministrativi ai sensi degli
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone
N. 185820 /2011 Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio
DettagliDecreto Ministeriale 30 ottobre 2007
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 dicembre 2012 Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. due questionari
DettagliArt. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)
TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011
Dettagli2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. 166242_ protocollo Disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi di cui all art. 1, comma 9 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato
DettagliIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DettagliAZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.41/2014 INDICE PREMESSA... 3 1. LE PRINCIPALI
DettagliIL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA N. 39 DEL 30.1.2014-OGGETTO: UOC GESTIONE DEL PERSONALE APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA DELL AZIENDA OSPEDALIERA
DettagliCOMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con atti del Consiglio Comunale n. 55 in data 28.11.1997 n. 6 in data 04.02.1998
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliN O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliLEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4
6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),
DettagliPEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009
PEC per i professionisti Roma, 1 dicembre 2009 La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con
DettagliDisciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari.
TITOLO I Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari. Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare Art 4. Partecipazione al capitale
DettagliPratiche amministrative legate all inizio attività. Maria Loreta Raso
Pratiche amministrative legate all inizio attività Maria Loreta Raso 1 L iniziativa economica privata è libera art. 41, comma1, Cost. 2 Chi è imprenditore Chi esercita professionalmente un attività economica
DettagliIL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni),
DettagliTesto in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132) (GU n. 166 del 19-7-2010
DettagliCOMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010
DettagliFONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di B A R I REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO per l Attività Formativa Professionale Continua degli Iscritti all Ordine Consigliatura
DettagliSchema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..
Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n.. Regolamento recante la definizione del «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
DettagliRoma, 1 febbraio 2012. Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI
Roma, 1 febbraio 2012 Protocollo: Rif.: 148047 /RU Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane Allegati: Agli Uffici delle Dogane Alle Direzioni Centrali LORO SEDI
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
DettagliELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI sotto-sezione 2 livello Disposizioni generali Organizzazione Programma per la Trasparenza e l'integrità Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. Responsabile della
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -
DettagliPROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000
PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.
DettagliRegolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico
Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le forme della pubblicità degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali
DettagliL anno 2009, il giorno 14 del mese di luglio, in Roma, nella sede del Presidenza del Consiglio dei Ministri sono presenti:
PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI
DettagliRELAZIONE SULL ANALISI TECNICO-NORMATIVA
RELAZIONE SULL ANALISI TECNICO-NORMATIVA Amministrazione proponente: Ministero della difesa. Titolo: Schema di regolamento in materia di parametri fisici per l ammissione ai concorsi per il reclutamento
DettagliLegge accesso disabili agli strumenti informatici
Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata
DettagliNORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI
NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
DettagliCOMUNE DI CARBONERA Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE
COMUNE DI CARBONERA Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 17.05.2010 Modificato con delibera
DettagliAzienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 386 del 5 Ottobre 2012 INDICE 1. Oggetto 2. Caratteristiche e organizzazione delle pubblicazioni
DettagliOGGETTO: Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica- Circolare interpretativa
, /i:?cj?. / /:t:/
DettagliREGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
REGOLAMENTO DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO (D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.M. 363/1998) Emanato con Decreto Rettorale n. 665 del 18/09/2012 FONTI
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI, A NORMA DELL ARTICOLO 49, COMMA 4-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DettagliREGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali
REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali In attuazione del disposto dell articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliTPER SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2014-2016
TPER SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ 2014-2016 Direzione Generale Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12.12.2014 1 Sommario Fonti di riferimento pag. 3 I contenuti del
DettagliDOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
DettagliServizio di documentazione tributaria
Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 18/07/2003 n. 266 Titolo del provvedimento: Regolamento concernente le modalita' di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali
DettagliP r o d u t tive. Circolare n.
Circolare n. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a GPL e metano di cui al decreto
DettagliUNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO VAS
UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO VAS Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni relative allo svolgimento
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI CUI ALL ART. 125 DEL D.LGS. 163/06.
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI CUI ALL ART. 125 DEL D.LGS. 163/06. ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE ALBO FORNITORI La Fondazione Teatro Regio di Torino procede all istituzione
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliREGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO
REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015 Art.1 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove
DettagliDISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di
DettagliBREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015
BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 Sulla GU 2573/2015, n. 70 è stato pubblicato il D.M. 19 marzo 2015 recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
DettagliCOMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA
COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1
DettagliREGOLAMENTO EMITTENTI
REGOLAMENTO EMITTENTI ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELEGATI SUL BILANCIO D ESERCIZIO E CONSOLIDATO E SULLA RELAZIONE
DettagliFATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Studio Fabrizio Mariani Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova Tel. e. fax. 010.59.58.294 f.mariani@studio-mariani.it Circolare n. 27/2015 Del 15 ottobre 2015 FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA
DettagliCONSIGLIO REGIONALE ATTI 5702 PROGETTO DI LEGGE N. 0187. di iniziativa dei Consiglieri regionali: De Corato e Dotti.
REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 5702 PROGETTO DI LEGGE N. 0187 di iniziativa dei Consiglieri regionali: De Corato e Dotti. Disposizioni per la razionalizzazione dell utilizzo delle
DettagliSchema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca ai sensi dell articolo 20, comma 1, della
Dettagli