Rassegna stampa maggio Ufficio stampa. Responsabile : Claudio Rao (tel. 06/ claudio.rao@oua.it)

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1 Ufficio stampa Rassegna stampa maggio 2005 Responsabile : Claudio Rao (tel. 06/ claudio.rao@oua.it) 1

2 SOMMARIO Pag.3 COMPETITIVITA : Taglio ai tempi in tribunale (il sole 24 ore) Pag.5 COMPETITIVITA : Gli interventi (il sole 24 ore) Pag.6 COMPETITIVITA : Un silenzio assenso a doppio taglio (italia oggi) Pag.10 FALLIMENTI: Riforma fallimenti entro luglio (il sole 24 ore) Pag.11 FALLIMENTI: I punti fermi del riordino (il sole 24 ore) Pag. 12 FALLIMENTI: Resta incerto il destino dei crediti privilegiati (il sole 24 ore) Pag. 13 FALLIMENTI: Un fallimento dal volto più umano (italia oggi) Pag.15 GIOVANI AVVOCATI: Giovani legali cauti sulla difesa collettiva (il sole 24 ore) Pag.16 GIOVANI AVVOCATI: Il governo lavora già sulla delega (italia oggi) Pag.17 PROFESSIONI: Il triste oblio della riforma delle professioni di Nino Lo Presti - Deputato di An,responsabile libere professioni (italia oggi) Pag.18 PROFESSIONI: Libera circolazione limitata nell'ue (italia oggi) Pag.19 CONVEGNI: Meeting point (diritto e giustizia) 16/05/2005 2

3 IL SOLE 24 ORE Taglio ai tempi in tribunale Dal diritto di famiglia ai fallimenti si punta a snellire Il pacchetto sviluppo, varato giovedì scorso, fa rotta sulla giustizia, puntando a snellire i procedimenti civili: l'obiettivo è di arrivare a un recupero di risorse che permetta di accorciare i tempi di chiusura delle controversie e di " tagliare" un arretrato che oggi sfiora i tre milioni di cause. La nuova legge si è concentrata, sfruttando in parte il lavoro già fatto in Parlamento, su alcuni settori chiave: il diritto di famiglia e fallimentare, il processo di cognizione ordinario e quello esecutivo. In controtendenza sembra, invece, la delega che delinea la riforma del giudizio di Cassazione che, con l'attribuzione di nuove competenze, rischia di allungarne i tempi. Il processo ordinario. Il modello è rappresentato dal processo societario che, entrato in vigore a inizio 2004, doveva rappresentare il banco di prova di un più ampio progetto di riforma della procedura civile. Si tratta di un meccanismo che affida alla gestione delle parti la fase preliminare al decreto di fissazione della prima udienza. Gli avvocati potranno scambiarsi memorie e documentazione per un periodo che non può essere comunque superiore a sei mesi, sgravando il giudice da quelli che alcuni osservatori considerano compiti impropri. Ciascuna parte potrà poi " fermare l'orologio" in anticipo, quando si sentirà pronta per il dibattimento, chiedendo al giudice di fissare l'udienza. A sveltire ulteriormente il procedimento dovrebbero poi provvedere anche altri strumenti, come la possibilità di un giudizio sommario di cognizione in tempi particolarmente concentrati. La legge mette la scelta nelle mani delle parti che potranno svolgere la controversia secondo la disciplina ordinaria oppure, ma solo se tutti saranno d'accordo, sulla base delle nuove regole. Nel Codice di procedura civile vengono poi inserite alcune integrazioni, stabilendo, per esempio, che già nella prima udienza di comparizione sia possibile per il giudice decidere sull'assunzione delle prove. Inoltre, la legge punta su un minimo di salto di qualità tecnologico, prevedendo che sentenza e ordinanze istruttorie, ma anche l'intimazione a comparire dei testimoni, possono essere trasmesse via fax o posta elettronica. Separazioni e divorzi. L'intervento si muove nel segno della concentrazione delle fasi, stabilendo termini certi per la fissazione dell'udienza presidenziale: il presidente del tribunale dovrà fissarne lo svolgimento entro 5 giorni dalla presentazione della domanda e, in ogni caso, la data di svolgimento non potrà essere superiore a 90 giorni. In precedenza non erano previste scadenze e, nei grandi tribunali, l'udienza poteva essere fissata anche dopo 6 mesi dalla domanda. Processo di esecuzione. Snodo cruciale in un sistema processuale nel quale spesso le sentenze non vengono eseguite. Si prevede che le notifiche debbano essere eseguite direttamente al soccombente e non al suo legale, in maniera da evitare artificiosi casi di ignoranza. La parte maggiormente rivoluzionata è però quella delle espropriazioni immobiliari con l'intenzione di abbreviarne i tempi biblici. Quindi tempi rapidi per la valutazione dell'immobile e per la fissazione della vendita, con la nomina di custodi estranei alla persona del debitore. La fase di gara prevede l'introduzione dell'offerta a busta chiusa, ma il giudice dell'esecuzione potrà affidare ad altri professionisti (avvocati, dottori commercialisti o esperti contabili) e non più solo ai notai lo svolgimento delle operazioni di vendita. 3

4 Diritto fallimentare. I creditori, oggi coinvolti in procedure che spesso hanno una durata infinita soprattuto per le difficoltà del curatore nel reperimento dell'attivo, potranno contare sul favore che la legge dimostra per la soluzione del concordato preventivo, con l'abbassamento dei requisiti di maggioranza, e per gli accordi stragiudiziali, con la possibilità di divisione in classi e voto conseguente. Cassazione. Dove il tentativo di recupero di efficienza potrebbe mostrare la corda è però sulla nuova disciplina del giudizio in Cassazione. La legge, infatti, affida al Governo una delega con criteri però ben definiti. Che stabiliscono l'allargamento della competenza all'interpretazione e applicazione dei contratti collettivi, con accertamenti di fatto che sono impossibili, come pure al sindacato su provvedimenti come quelli cautelari che non hanno i crismi della definitività e potrebbero ancora essere modificati in corso di giudizio. E l'intervento della Suprema corte si estenderebbe anche al caso delle logicità delle motivazioni sugli accertamenti di fatto. La conseguenza? Un pesante aggravio del lavoro della Corte già gravata da un arretrato che tocca i 95mila procedimenti civili. Di qui la mobilitazione dell'anm e dello stesso plenum del Consiglio superiore della magistratura che in settimana esaminerà la questione. Molte le misure volte ad abbreviare i tempi della giustizia. Ad esempio, gli avvocati potranno scambiarsi memorie e documentazione per non oltre sei mesi, sgravando il giudice da quelli che alcuni osservatori considerano compiti impropri.g.negri 16/05/2005 4

5 IL SOLE 24 ORE 16/05/2005 5

6 ITALIA OGGI Snellimento delle procedure, maggiori responsabilità per le imprese Un silenzio assenso a doppio taglio La competitività delle imprese passa attraverso la rivisitazione dei rapporti con la pubblica amministrazione e da una riforma del sistema giustizia. Questa la chiave di lettura delle disposizioni del dl competitività che si occupano apparentemente di argomenti eterogenei. Il riferimento va alle modifiche della legge 241/90 (legge generale sul procedimento amministrativo) e alla norme del codice di procedura civile in tema di esecuzioni. Sul primo versante l'obiettivo è di eliminare burocrazia nell'esame delle istanze delle imprese; sul secondo versante l'obiettivo è di tempi ragionevoli di durata del processo. Beninteso in entrambi i casi c'è un prezzo da pagare. Sul versante dei rapporti con la pubblica amministrazione senz'altro il silenzio-assenso snellisce, ma è anche vero che si scarica sul privato la responsabilità della verifica dei requisiti di legge per l'inizio di un'attività; sul versante giustizia senz'altro l'affidamento delle esecuzioni in outsourcing ad avvocati e dottori commercialisti è in grado di velocizzare le procedure di vendita degli immobili, ma rimane sempre il problema di una giustizia lenta per la formazione del titolo esecutivo. Silenzio assenso Via alla scorciatoia del silenzio assenso, ma attenzione agli interventi postumi della pubblica amministrazione. Il dl competitività fa diventare l'accoglimento tacito la regola, ma l'impresa deve premunirsi per evitare controlli e sanzioni, che possono verificarsi anche dopo l'inizio dell'attività. Il provvedimento sulla competitività si propone di semplificare l'azione amministrativa, anche se più di un aspetto suscita perplessità. Prendiamo per esempio l'articolo 20 della legge 241/1990 interamente riscritto dal dl competitività e analizziamolo in tutti i suoi aspetti. Per le imprese cambia e di molto la prospettiva nei rapporti con la pubblica amministrazione: dalla regola per cui si deve aspettare la risposta dell'ente pubblico, si passa alla regola per cui chi tace acconsente. Nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale sempre a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide. In altre parole l'amministrazione deve attivarsi solo per dire di no e quindi per rigettare l'istanza. La p.a. ha ancora una possibilità e cioè convocare una conferenza dei servizi. Il riferimento alla conferenza dei servizi è necessario nei casi in cui la p.a. deve acquisire pareri o nulla osta. Trascorso il termine massimo di conclusione del procedimento il silenzio equivale a un sì, e questo, salvo norma contraria, vale come regola. Il provvedimento espresso (anche per l'accoglimento) diventa l'eccezione: atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità; casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi 6

7 formali; casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza; atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri. Insomma strade aperte al silenzio assenso. Attenzione, però, ai possibili trabocchetti. Innanzitutto procedimento con il silenzio assenso non significa lassismo o trascuratezza nella valutazione dei presupposti necessari per la acquisizione del beneficio o comunque per l'accoglimento dell'istanza. In sostanza l'eliminazione della necessità di un atto formale di assenso non esonera dal possesso dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza stessa. Anche perché l'amministrazione può sempre assoggettare a controllo l'operato del privato e dell'impresa. Non a caso l'articolato prevede che nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90 (articoli introdotti dalla legge 15/2005). Il rinvio alle due disposizioni significa che l'amministrazione può revocare il silenzio-assenso e può anche annullare il silenzio-assenso. Beninteso si può anche revocare e annullare un provvedimento espresso. Tuttavia con il meccanismo del silenzio-assenso l'impresa deve confidare sul possesso dei requisiti autodichiarati piuttosto che nell'attestazione del possesso degli stessi requisiti in un atto esplicito emesso dall'amministrazione. C'è però un argine all'intervento dell'amministrazione. In caso di revoca pregiudizievole dovrà indennizzare l'interessato. Tuttavia nel caso in cui l'impresa si sbagli nella valutazione o nell'interpretazione della legge relativa ai requisiti necessari per svolgere una attività è chiaro che si espone all'annullamento del silenzio-assenso a posteriori da parte della pubblica amministrazione. E con la marea di leggi, regolamenti, circolari e risoluzioni il rischio di una cattiva interpretazione dei requisiti necessari per l'esercizio di una attività se lo assume tutto l'impresa, che non potrà scaricare l'incombenza sull'amministrazione. La p.a. rimane silente e tutt'al più interviene dopo con un annullamento. Da questo punto di vista il silenzio-assenso rischia di essere un'arma a doppio taglio. Anche per una altra considerazione. Il decreto legge sulla competitività aggiunge un comma (2-bis) all'articolo 21 della legge 241/1990, e in base a questa disposizione restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20. La disposizione, innanzitutto, è mal formulata in quanto l'articolo 20 è come se prevedesse una forma di denuncia di inizio attività e, invece, prevede il silenzio assenso. Ma ciò nonostante è chiaro che sia nei casi di denuncia di inizio attività sia nei casi di silenzio assenso resta ferma la possibilità per la pubblica amministrazione di vigilare e sanzionare. In sostanza, l'avere ottenuto il silenzio assenso non mi esonera da interventi di autotutela (revoca e annullamento) e tanto meno da interventi di vigilanza e sanzione. La novità delle disposizioni ha imposto al legislatore di disciplinare il periodo transitorio. Le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze. Le domande presentate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto competitività si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di 180 7

8 giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Esecuzioni La vendita di beni pignorati può essere curata su delega del giudice da un notaio, ma anche da un avvocato o da un dottore commercialista o esperto contabile. Il decreto legge sulla competitività cambia le regole della esecuzione con il chiaro scopo di fornire alle imprese creditrici strumenti adeguati per realizzare il proprio credito. Per arrivare a questo obiettivo il provvedimento cambia molte regole di procedura sia con riferimento alla fase della vendita sia con riferimento ai beni pignorabili e alla ricerca degli stessi. Il dl competività infatti ha sostituto l'articolo 534-bis del codice di procedura civile, relativo alla procedura esecutiva mobiliare, e ha previsto che il giudice dell'esecuzione possa delegare le operazioni di vendita all'istituto di vendite giudiziarie o in mancanza a un notaio o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile. Lo stesso vale per le espropriazioni immobiliari (modificato l'articolo 591-bis del codice di procedura civile). Pignoramenti Quanto invece ai pignoramenti, tra le novità da segnalare c'è la possibilità per gli ufficiali giudiziari di consultare le risultanze degli archivi dell'anagrafe tributaria. L'articolo 492 del codice di procedure civile viene interamente novellato nei seguenti punti. Da un punto di vista formale, l'atto di pignoramento, oltre l'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario, deve anche contenere l'invito rivolto al debitore a effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice. Da un punto di vista sostanziale, l'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore a indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano. Oggi a fronte dell'insufficienza dei beni l'ufficiale giudiziario si limita a redigere il verbale di pignoramento per tali beni: con le nuove norme, invece, si devono ricercare i beni sufficienti a soddisfare il creditore, innanzitutto assumendo informazioni presso il debitore. È evidente che eventuali reticenze o dichiarazioni false del debitore all'ufficiale giudiziario avranno anche una rilevanza di illecito penale. Ma la ricerca delle cose da sottoporre a esecuzione non si limita all'assunzione di informazioni presso il debitore. Con altra integrazione all'articolo 492 codice di procedura civile si prevede che in ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre a esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. In sostanza su richiesta di parte l'ufficiale giudiziario deve attivarsi per cercare le cose da pignorare consultando le risultanze delle banche dati del fisco, così da avere notizie su donazioni, successioni, dichiarazioni dei redditi, atti registrati, immobili. Sono consultabili anche altre banche dati pubbliche, come per esempio le banche dati del pubblico registro automobilistico oppure le banche dati delle camere di commercio. 8

9 La richiesta da parte del creditore, che può essere multipla e riguardare più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno, oltre che quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione. L'articolo 492 del codice di procedura civile precisa ancora che l'ufficiale giudiziario ha la facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. È evidente che l'impresa potrà trarre giovamento da questa procedura. L'impresa potrà contare sul fatto che l'ufficiale giudiziario consulterà gli archivi dell'anagrafe tributaria alla ricerca di beni aggredibili. Peraltro il debitore non potrà contare su una posizione passiva dell'ufficiale giudiziario. Avvisi Gli avvisi delle espropriazioni forzate sbarcano su internet. L'articolo 490 del codice di procedura civile viene integrato con la prescrizione della pubblicità in rete degli avvisi. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25 mila euro, e di beni immobili, l'avviso sull'esecuzione forzata è inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. La regola dei 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto viene imposta anche nel caso di avvisi su giornali. Pignoramento crediti Nell'ottica di garantire il soddisfacimento di tutte le ragioni del creditore, nel caso di pignoramenti di crediti (per esempio pignoramento di stipendi o pensioni), una novità del dl competitività riguarda l'articolo 546 del codice di procedura civile: dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento, il terzo (per esempio datore di lavoro) è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, con la precisazione (nuova) che tale obbligo vale nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà. Antonio Ciccia 16/05/2005 9

10 IL SOLE 24 ORE DL SVILUPPO Già formato il gruppo di lavoro per mettere a punto il testo del provvedimento attuativo Riforma fallimenti entro luglio ROMA Riforma del diritto fallimentare entro luglio. L'obiettivo del Governo è di concludere l'operazione prevista dal Dl sullo sviluppo entro un mese e mezzo. Il neo sottosegretario all'economia, Michele Vietti, che farà da regista dell'intervento, si accinge a schierare un gruppo di lavoro " misto", composto da tecnici già collaudati nell'ambito della riscrittura del diritto societario, esperti già coinvolti dal ministero della Giustizia nei due precedenti tentativi di riforma, e da rappresentanti delle associazioni di categoria ( Abi e Confindustria). Un modo per arrivare alla redazione di un testo in larga parte condiviso da tutti i soggetti interessati alla materia, tenuto conto dei veti incrociati che in passato paralizzarono la riforma.già la prossima settimana si dovrebbe svolgere la prima riunione del gruppo di lavoro, ora che i ministeri coinvolti nell'operazione, la Giustizia e l'economia, hanno raggiunto l'intesa sulle modalità operative per arrivare alla riforma.i tecnici dovranno predisporre le soluzioni più idonee a dare esecuzione alla delega contenuta nella legge sulla competitività approvata pochi giorni fa dal Parlamento e non ancora pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale».A disposizione ci sarebbero in realtà quattro mesi, ma l'intenzione è di bruciare le tappe e arrivare al varo del Dlgs entro l'estate. Operazione possibile in quanto un testo di riferimento già esiste. Si tratta del maxiemendamento che il Governo approvò a fine 2004 e che fu presentato al Senato, dove però non fu mai esaminato.il decreto legislativo, visto che di un unico provvedimento si tratterà, affronterà alcuni snodi cruciali del più ampio progetto di riforma che si compone di norme già operative e di altre che appunto saranno a breve tradotte in legge. Tra le prime, quelle sulle revocatorie e sul concordato preventivo (si veda l'articolo sotto).tra i contenuti del decreto legislativo avranno un posto privilegiato le disposizioni destinate a ridefinire le caratteristiche dei protagonisti delle procedure. L'imprenditore potrà contare su una riduzione delle sanzioni personali, oggi da molti giudicate quantomeno irrealistiche in un contesto che vuole vedere nel fallimento un elemento purtroppo possibile del rischio d'impresa. Ma in campo ci sarà anche una maggiore precisazione dei soggetti che potranno essere sottoposti alle procedure concorsuali e, quindi, un identikit più dettagliato dei requisiti del piccolo imprenditore. E, tra le novità principali, coerente con la filosofia di tutto l'intervento, ci sarà la disciplina della procedura di esdebitazione, quel meccanismo attraverso il quale il debitore viene liberato, al termine della fase di liquidazione, dei debiti residui, quando ha conservato un comportamento corretto e collaborativo con gli organi della procedura.per quanto riguarda poi i creditori, uno dei cardini del futuro decreto delegato sarà costituito dal riassetto dei poteri del comitato, che sarà chiamato ad affiancare il curatore assumendosi se non resposabilità di gestione quotidiana dell'impresa in crisi, almeno una compartecipazione nelle scelte di natura strategica.un'opportunità per un organismo sinora giudicato spesso pleonastico e una garanzia rispetto a decisioni magari avventate del curatore stesso. E il futuro provvedimento dovrà preoccuparsi di dare attuazione anche a quella parte delle delega che più direttamente investe i professionisti, visto che viene sottolineato come all'incarico di curatore potranno essere chiamate non più le sole persone fisiche, ma anche gli studi e le società tra professionisti. A completare il quadro ci saranno poi alcune norme residuali sul concordato preventivo e sulle revocatorie ( abbreviando, per queste ultime, i tempi di decadenza). G.Negri 15/05/

11 IL SOLE 24 ORE I punti fermi del riordino Sintesi dei princìpi di delega per la riforma del diritto fallimentare Semplificare la disciplina dei fallimenti attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e accelerare le procedure applicabili alle controversie " Ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa Modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, includendo tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonché chi abbia comprovate capacità di gestione imprenditoriale Modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura Ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria e modificare la disciplina degli effetti della revocazione Modificare la disciplina della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore Prevedere che, entro sessanta giorni dall'inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre all'autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo Introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinarne il procedimento, prevedendo a determinate condizioni che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti 15/05/

12 IL SOLE 24 ORE Le norme già operative / I nodi del concordato preventivo Resta incerto il destino dei crediti privilegiati Il decreto legge n. 35/ 2005 ha introdotto rilevanti novità riguardanti l'azione revocatoria fallimentare e la disciplina del concordato preventivo. Le nuove norme sono operative e, in qualche caso, risultano essere già state applicate, non senza alcune perplessità. Si pensi al concordato preventivo, con il nuovo articolo 160 della legge fallimentare, che prevede l'eliminazione dei presupposti di presentazione della domanda: dove prima era necessario, fra l'altro, che la proposta contenesse l'offerta di «serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla presentazione della domanda», oggi è sufficiente che il debitore rediga un piano che preveda forme di cessione delle attività, di ristrutturazione dei debiti o di soddisfazione dei crediti. Le nuove norme, quindi, non fanno più riferimento a percentuali minime di soddisfazione dei creditori, e lasciano indurre a pensare che il legislatore abbia voluto superare la stessa differenza di trattamento fra creditori chirografari e privilegiati. Dove prima era necessaria, in ogni caso, la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati ( requisito ritenuto implicito ma certo), oggi il tenore del nuovo articolo 160 sembra legittimare l'interpretazione contraria: il sacrificio parziale anche delle ragioni degli stessi creditori privilegiati. Interpretazione che sembrerebbe avallata dalla possibilità, pure prevista dalle nuove norme ( sull'onda del recente decreto Marzano), della suddivisione dei creditori in classi, perché la possibile suddivisione ha tanto più ragion d'essere se i creditori non risultino già differenziati in ragione della presenza o dell'assenza di cause di prelazione. Senonché, la riforma ha lasciato invariata un'altra norma che sembra contraddire quanto appena detto: il nuovo articolo 177 prevede, infatti, che «i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione». Questa norma era identica anche con la previgente disciplina, e trovava fondamento proprio nell'indifferenza dei creditori privilegiati rispetto alla procedura di concordato preventivo, perché essi avrebbero comunque ricevuto integrale soddisfazione. È invece difficilmente giustificabile oggi, a voler accedere alla soluzione secondo cui la nuova disciplina del concordato fa venir meno tale diritto dei creditori privilegiati. Ovvero è difficile trovarvi altro fondamento. Dunque, delle due l'una: o il diritto dei creditori privilegiati all'integrale soddisfazione dei propri crediti rimane fermo anche alla luce della nuova disciplina del concordato ( ma allora il nuovo articolo 160 è equivoco); o questo diritto viene meno, come il nuovo articolo 160 legittima a pensare ( ma allora è il l'articolo 177 a destare perplessità). È vero che la portata del problema è attutita dalla concorrente possibilità, offerta dal nuovo articolo 182 bis, di raggiungere accordi di ristrutturazione dei debiti anche al di fuori dei limiti di cui agli articoli 160 e seguenti e di ottenerne l'omologazione alla stessa stregua di un vero e proprio concordato preventivo. Ma le norme devono essere interpretate per quello che sono. E le intenzioni del legislatore sarebbero senz'altro tradite se gli accordi di ristrutturazione dei debiti diventassero nella pratica una panacea di tutti i mali, solo per rimediare alle lacune del concordato preventivo. ROBERTO MARINONI NICCOLÒ NISIVOCCIA 15/05/

13 ITALIA OGGI Procedure concorsuali al centro del pacchetto competitività. Ridotti i termini per la revocatoria Un fallimento dal volto più umano Eliminate le sanzioni personali a carico dell'imprenditore Fallimenti dal volto umano. Verranno eliminate le sanzioni personali a carico del fallito e le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza potranno essere applicate solo se connesse alle esigenze della procedura concorsuale. Si ridurranno anche i termini di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria, mentre verranno abbreviati i tempi per l'accertamento del passivo. Novità anche per quanto riguarda i rapporti giuridici pendenti interessati dal fallimento: sono ampliati i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei contratti. Sono solo alcune delle direttrici lungo cui si muoverà la riforma della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942 n. 267) disegnata nella delega contenuta nel pacchetto competitività (disegno di legge + decreto legge) definitivamente approvato dal senato. Una serie di criteri molto precisi che interverranno su svariati fronti, dalla continuazione temporanea dell'esercizio di impresa, al programma di liquidazione, dalla revocatoria al concordato. Vediamo cosa cambierà in futuro, quando verrà data attuazione alla delega, e cosa cambia già da oggi per effetto delle modifiche contenute nel decreto legge. Nomina a curatore e conseguenze del fallimento. La delega contenuta nel ddl modificherà la disciplina dei requisiti necessari per la nomina a curatore. Tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica rientreranno anche gli studi professionali associati e le società tra professionisti, ma anche coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale'. Come detto, saranno addolcite le conseguenze personali del fallimento, restringendo il ricorso alla limitazione della libertà di residenza e di corrispondenza. Accertamento del passivo. La delega abbrevia i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle domande di ammissione. Viene inoltre previsto che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione. Potenziamento del concordato. La novità del pacchetto competitività consiste nella suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie. I creditori appartenenti a classi diverse avranno un diverso trattamento giuridico e diverse modalità di voto. Non avranno diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio. Esdebitazione. Via libera all'esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti. Essa avrà luogo qualora il debitore: abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni; 13

14 non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura; non abbia violato le disposizioni sulla gestione della propria corrispondenza; non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa. Azione revocatoria. Il clou della nuova disciplina della revocatoria fallimentare è contenuto nel decreto legge (n.35/2005). Nel disegno di legge solo una disposizione si occupa della revocatoria stabilendo la riduzione dei tempi di decadenza dell'azione. Il dl invece contiene una disciplina molto dettagliata sia degli atti soggetti all'azione sia di quelli esenti. Appartengono alla prima categoria: gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, se compiuti entro sei mesi dalla dichiarazione di fallimento. Tra gli atti che non sono invece soggetti all'azione revocatoria: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; le rimesse effettuate su un conto corrente, purché non abbiano ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; le vendite a giusto prezzo d'immobili. Francesco Cerisano 14/05/

15 IL SOLE 24 ORE Al via a Spoleto la conferenza dell'aiga Giovani legali cauti sulla difesa collettiva DAL NOSTRO INVIATO SPOLETO È partita dall'esame del progetto di class action all'italiana la prima conferenza nazionale sulla «difesa dei non difesi» organizzata, a Spoleto, dall'aiga, l'associazione dei giovani avvocati. Il presidente, Mario Papa, ha delineato le coordinate della due giorni che dovrà contribuire a ridefinire il ruolo sociale dell'avvocato come figura chiave nella tutela delle nuove e vecchie figure di danneggiati, ma con inediti profili anche di carattere deontologico. Uno per tutti: l'assistenza legale gratuita agli emarginati non può e non deve rappresentare anche un'occasione di paradossale pubblicità e di accaparramento di clientela. E la nuova frontiera della tutela possibile parte dalle conseguenze dei più recenti scandali finanziari. Una situazione che ha rilanciato l'opportunità di introdurre una forma di difesa collettiva degli interessi diffusi. Da tempo giace al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera: l'impressione, dal dibattito di ieri, è che ci resterà ancora a lungo. Numerosi, infatti, sono stati gli appunti all'impianto del provvedimento. Il sottosegretario all'economia, Michele Vietti, in un intervento garbato nella forma ma duro nella sostanza, ha lasciato capire che il Governo non si muoverà per sbloccare l'impasse. Troppo pesanti le conseguenze per il sistema produttivo. L'esperienza degli Stati Uniti insegna ha ricordato Vietti che il numero dei fallimenti collegato alla soccombenza in azioni di gruppo è andato crescendo. Inoltre, sono numerose le perplessità giuridiche: il regime della prescrizione, per esempio, prevede effetti interruttivi quando la causa è promossa da un'associazione dei consumatori, esponendo le imprese a contestazioni a catena che potrebbero durare dieci anni. Il presidente della commissione Attività produttive della Camera, Bruno Tabacci, ha ricordato come nel testo sia assente un'attenzione particolare per le diverse categorie di risparmiatori coinvolti. Una delle lezioni che si possono trarre dalle vicende di questi ultimi anni è che la tutela del piccolo risparmiatore deve essere differente da quella riservata a chi ha compiuto consapevolmente un investimento speculativo a rischio. Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense, ha avvertito che un gruppo di lavoro è stato da tempo preparato per predisporre uno schema di legge non tenendo conto della proposta parlamentare in campo. Nello stesso tempo, l'esperienza degli studi legali italiani non può essere paragonata a quella dei legali americani specializzati nella raccolta di adesioni all'azione legale. Alpa ha anche dimostrato di propendere per un intervento nella materia. Articolato il parere delle associazioni di categoria. Così, se Abi e Ania hanno messo in luce le oggettive carenze della legge, Federconsumatori la considera invece un primo passo. Infine, Francesco Bonito, deputato Ds e primo firmatario della proposta, pur riconoscendo le difficoltà dell'iter parlamentare ha sottolineato la forza anticipatrice, che potrebbe renderne possibile l'approvazione nella prossima legislatura. G. Negri 14/05/

16 ITALIA OGGI Il governo lavora già sulla delega Tempi strettissimi per l'esercizio della delega per la riforma del diritto fallimentare. Nonostante il decreto legge competitività sia stato appena approvato l'esecutivo è pronto ad avviare i lavori già dalla prossima settimana, con una riunione tecnica al ministero della giustizia che vedrà la partecipazione del sottosegretario all'economia Michele Vietti come rappresentante del ministero coproponente. Un lavoro in tandem, dunque, giustizia-economia che faccia tesoro del lavoro già compiuto con il maxiemendamento approvato dal consiglio dei ministri nel dicembre scorso. Comitato dei creditori, effetti della revocatoria, esdebitazione sono i passaggi più significativi dell'intervento riformatore, sempre più urgente per il rilancio del sistema produttivo italiano. E di competitività si è parlato anche ieri a Spoleto nel corso della I conferenza sulla Difesa dei non difesi'organizzata dall'associazione italiana giovani avvocati, ma da una prospettiva diversa: quella della compatibilità con il sistema giuridico e con il tessuto economico nazionale dell'introduzione nell'ordinamento interno delle azioni di gruppo a difesa di interessi individuali, le class action.un dibattito serrato che, partito dall'analisi della proposta di legge Bonito che giace ormai da un anno al senato dopo l'approvazione da parte della camera sull'onda dei crack finanziari, ha messo in luce la distanza degli interessi coinvolti, quelli dei consumatori e quelli delle imprese. E anche le difficoltà del mutuare un istituto estraneo alle nostre tradizioni. Concludendo alla fine sulla necessità di una legge che rispetti i principi dell'ordinamento e garantisca un giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti. Il presidente Aiga Mario Papa ha posto la questione chiedendosi quale ruolo possono svolgere gli avvocati, finora assenti da questo dibattito, visto i rilievi deontologici che un impegno professionale di questo tipo potrebbe coinvolgere. Rilievi, sotto il profilo dell'accaparramento della clientela per esempio, sottolineati dal presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa. Il Cnf ha costituito un gruppo di studio proprio per verificare questi profili, ha annunciato. Lo stesso Vietti ha messo in guardia sui rischi che l'introduzione della class action potrebbe comportare per il sistema produttivo fatto di piccole e medie imprese. Negli Usa le quotazioni azionarie delle società coinvolte nelle class action sono diminuite e il fenomeno dei fallimenti ha raggiunto tali livelli che è in corso una rivisitazione dell'istituto. Bisogna fare attenzione a introdurre norme che nel lungo periodo compromettano il possibile sviluppo delle imprese', ha avvertito, suggerendo prudenza. In direzione critica nei confronti della proposta Bonito si sono espressi prevedibilmente i rappresentanti di Abi e Ania, nonostante la dichiarata non preclusione teorica all'istituto'. Le maggiori perplessità riguardano il rischio di ripetizione all'infinito di azioni giudiziarie e il rischio di compromettere il diritto costituzionale di difesa sia del singolo che delle imprese convenute. Indispensabile per Andrea Giussani, ordinario a Urbino,, è escludere la conciliabilità della lite in via collettiva. Francesco Bonito (Ds), così come il presidente di Federconsumatori Rosario Trefiletti, ha difeso la proposta migliorabile ma necessaria per ampliare il potere di difesa dei consumatori', incassando la sponda del rappresentante della maggioranza Bruno Tabacci (Udc) che in chiusura ha puntato i fari su un dato oggettivo Nei crack finanziari un milione di risparmiatori è stato raggirato. E proprio il contrasto di interessi emerso nella discussione dimostra che il percorso parlamentare sulla legge deve essere completato'. (riproduzione riservata) C.Morelli 14/05/

17 ITALIA OGGI Il triste oblio della riforma delle professioni di Nino Lo Presti - Deputato di An,responsabile libere professioni Amarezza e delusione. Sono queste le sensazioni che si provano a fronte della decisione di stralciare la riforma- -delle professioni dal testo del decreto sulla competitività. Che sarebbe finita così, francamente non ce lo aspettavamo, anche se qualcosa era già nell'aria dopo l'altolà del presidente Pera alla delega presentata dal governo. Ora bisogna intraprendere un percorso legislativo veloce, se in effetti la riforma la si vuole fare davvero, ovvero fermarsi definitivamente e attendere la prossima legislatura. L'ipotesi più praticabile, nel primo caso, potrebbe essere quella di inserire il cosiddetto maxiemendamento Castelli in un collegato alla prossima Finanziaria e affidare, con molta probabilità, al governo della prossima legislatura l'esercizio delle deleghe per l'attuazione della riforma. Percorso lineare, peraltro necessario (quello della delega) per attuare una riforma complessa che riguarda ben 26 fra ordini e collegi e decine di altre attività professionali ancora senza una dignità formale. Ma chi eserciterà la delega la prossima legislatura? Se al governo dovesse tornare il centro-destra l'equilibrio tra il sistema degli ordini e quello delle associazioni, faticosamente raggiunto con le norme sulle riserve di competenza degli ordini e quelle sul riconoscimento delle nuove professioni, trasfuse nell'ex maxiemendamento, verrebbe garantito e l'esercizio della delega tutelerebbe le ragioni degli uni e quelle degli altri.ma se al governo dovesse andare il centro-sinistra? Con i chiari di luna che promanano dall'«authorytario» Catricalà, la cui politica in materia di professioni ricalca le orme di Amato e Monti e con la speculare posizione del centrosinistra che da sempre persegue, se non l'abolizione, il ridimensionamento degli ordini, cosa accadrebbe? L'Italia potrebbe improvvisamente essere privata di un sistema, quello ordinistico, che l'europa non ci chiede affatto di abolire e che, in un uno con liberalizzazione in materia di tariffe e concorrenza, aprirebbe la strada a una pericolosa alterazione del mercato e al tramonto della «professionalità» che è soprattutto garanzia del cittadino e della collettività. Esagero? No, ove si pensi che proprio il centro-sinistra con la riforma della Costituzione del marzo 2001, stravolgendo il principio basilare della ripartizione di competenza tra stato e regione, introdusse tra le materie di legislazione concorrente proprio quella sulle professioni che oggi, la tanto vituperata controriforma del centro-destra per fortuna correggerà, riconducendo allo stato il potere di legiferare in via principale. Un bel dilemma, dunque, che non sarà facile risolvere, anche se di attenuanti il centro-destra, per questo stallo, oltre quella, come detto, di aver dovuto fare i conti con una Costituzione riformata che apriva sconsideratamente alle regioni in materia di professioni, ne ha almeno altre due di non poco conto: di aver cercato in tutti i modi possibili di accontentare tutti, anche nei più piccoli e insignificanti particolari, si pensi alla polemica sull'assemblea sì o assemblea no, a proposito dei consigli nazionali e tante altre cosucce, e inoltre, di non avere svelato certi bluff sul numero delle truppe che stavano dietro questa o quella sigla sindacale. Si è così rimasti impelagati in un sistema di veti incrociati promananti anche dall'interno delle stesse organizzazioni divise tra est e ovest o nord e sud che hanno determinato stanchezza e perplessità in chi invece avrebbe infine dovuto, comunque, decidere e andare avanti, operando scelte anche se non unanimemente condivise.i prossimi mesi saranno decisivi e si delineeranno gli schieramenti dei gattopardi e dei riformatori, e io; sicuramente, mi iscriverò nel secondo. (riproduzione riservata) 14/05/

18 ITALIA OGGI Con la direttiva europea sulle qualifiche pochi spazi per gli iscritti alla sezione B degli ordini Libera circolazione limitata nell'ue I professionisti con la laurea breve a rischio riconoscimento Fuori dall'europa i professionisti con la laurea triennale. Non sono riconosciute dalla normativa europea molte delle lauree brevi consentite in Italia. Per molti professionisti iscritti alla sezione B degli albi professionali, dunque, la libera circolazione negli altri stati membri sarà piuttosto difficile, se non impossibile. Anche perché, in base alle nuove norme che la Ue si appresta a varare, ogni professionista dovrà essere dotato di una tessera che attesterà il livello di formazione e la qualifica professionale. La nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, varata mercoledì scorso dal parlamento di Strasburgo e presto all'esame finale del Consiglio Ue, rischia di costare parecchio all'italia in fatto di adeguamento, soprattutto in materia di università. Stabilito, infatti, che per gli ordini non c'è nulla da temere e che i sistemi nazionali saranno garantiti dal principio di osservanza della legge in vigore nel paese ospitante (si veda ItaliaOggi di ieri) è il sistema universitario italiano a rischiare di più. In particolare sotto accusa, come ha sottolineato subito dopo l'approvazione anche il relatore alla direttiva, Stefano Zappalà, sono i corsi triennali nati in abbondanza in molte università italiane all'indomani dell'entrata in vigore della riforma Berlinguer che introdusse il sistema del 3+2. La direttiva infatti attribuisce a ogni livello formativo, cinque in tutto, una qualifica professionale specifica. Inoltre per essere riconosciuti e avere un valore equivalente in tutta Europa anche i corsi universitari dovranno rispondere ad alcuni criteri di base. Per prima cosa, infatti, si dovrà dimostrare che a ogni corso di studi corrispondono uno o più sbocchi professionali. Cosa che è impossibile fare a detta del relatore con circa corsi di laurea triennale, attivati attualmente in Italia. A mettere a posto le cose ci starebbe comunque pensando il ministero dell'università che sta ultimando proprio la riforma delle classi di laurea con una sostanziale riorganizzazione dei corsi di studio, in base alle esigenze professionali e accademiche. Ma secondo Zappalà anche questo progetto rischia di rimanere infruttuoso se le nuove regole del miur non saranno subito coordinate con la direttiva europea. Ma a correre il rischio di poter esercitare solo in Italia, anche se forniti di una laurea in tasca, non sarebbero solo i professionisti B, ma anche quelli delle sezioni A. Stando ai corsi di laurea abilitati secondo i criteri europei, infatti, non tutte le lauree made in Italy avrebbero i requisiti per entrare di diritto nel circuito europeo di riconoscimento. Un pericolo avvertito anche da un professionista navigato ed esperto di Europa come l'ex presidente del Consiglio europeo degli architetti, Leopoldo Freyrie, secondo il quale ci sono corsi quinquennali che non risultano affatto in linea con gli sbocchi professionali europei'. Dunque in questi due anni di tempo (che scatteranno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della direttiva) a disposizione per applicare la direttiva, l'italia dovrà vagliare uno per uno tutti i corsi finora attuati e assicurarsi che non saranno laureati futuri professionisti impossibilitati a varcare il confine di casa. Anche perché se, come la direttiva invita a fare, i professionisti di tutta Europa dovranno dotarsi di un tesserino contenente i propri dati e i requisiti professionali non si potrà sfuggire da possibili controlli, tesi ad attestare la congruità del percorso formativo seguito con i criteri prima europei e poi nazionali. Il nuovo principio introdotto nel considerando 27-bis stabilisce, infatti, che la tessera professionale dovrebbe rendere possibile controllare la carriera dei professionisti che si stabiliscono in vari stati membri'. Poi specifica, tali tessere potrebbero contenere informazioni nel pieno rispetto delle disposizione sulla protezione dei dati, sulle qualifiche professionali dei professionisti (università o istituto frequentato, qualifiche ottenute, esperienze professionali), il suo domicilio legale, le sanzioni ricevute concernenti la sua professione e i particolari dell'autorità competente da cui dipende'. (riproduzione riservata) G.Sotirovic 14/05/

19 DIRITTO E GIUSTIZIA Meeting point A Fermo, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio, presso la sala convegni San Martino del Teatro dell Aquila, il convegno nazionale forense «Il nuovo avvocato: etica, organizzazione, sicurezza e responsabilità», organizzato dall Organismo unitario dell Avvocatura. A Spoleto, venerdì 13 e sabato 14 maggio, rispettivamente presso il tribunale di Spoleto e il giorno dopo presso la Rocca Albornoziana, la prima conferenza nazionale sulla «Difesa dei non difesi. Nuove tutele e garanzia dei diritti inviolabili», organizzato dall Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) con il patrocinio del Senato della Repubblica, del Presidente della Camera dei deputati, del Cnf (Consiglio nazionale forense), della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Spoleto. Interverranno, tra gli altri, Guido Alpa, presidente del Cnf, Francesco Bonito, commissione Giustizia della Camera, Alfonso Pecorario Scanio, presidente dei Verdi, Michele Vietti, sottosegretario al ministero dell Economia, Bruno Tabacci, presidente della commissione Attività produttive della Camera, Guido Calvi, commissione Giustizia del Senato, Giuseppe Fanfani, responsabile Giustizia della Margherita e Emilio Nicola Buccico, Consiglio superiore della magistratura. A Roma, sabato 14 maggio, presso la l Aula degli avvocati del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, sarà presentato, dal presidente dell Ordine di Roma, Alessandro Cassiani, il ciclo di seminari di approfondimento sul processo tributario, organizzato dall Ordine degli avvocati di Roma e dalla Scuola forense Vittorio Emanuele Orlando. L inizio del corso è previsto per lunedì 23 maggio, e andrà avanti per i successivi sei lunedì durante i quali docenti universitari, giudici tributari, funzionari dell Agenzia delle Entrate, ufficiali della guardia di finanza e naturalmente avvocati approfondiranno le tematiche legate al diritto tributario. Al termine di ogni lezione, verrà sempre illustrato un caso pratico. Il corso sarà coordinato dal consigliere dell Ordine Fioravante Carletti. Le domande di partecipazione al ciclo di seminari, riservato agli avvocati romani, sono sul sito dell Ordine all indirizzo A Napoli, da venerdì 20 fino a domenica 22 maggio, presso l Hotel Royal continental Via partenope 38 il congresso straordinario dell Ucpi (Unione camere penali italiane) dal tema «Radici, strumenti, orizzonti. Dal passato al futuro. Nuovi percorsi per l Avvocatura penale». Interverranno, tra gli altri, Ettore Randazzo, presidente dell Ucpi, Emilio Nicola Buccico, Csm, Maurizio De Tilla, presidente della Cassa forense e Mario Papa, presidente dell Aiga e Maria Grazia Siliquini, sottosegretario al ministero dell Istruzione, dell Università e Ciro Riviezzo, presidente dell Anm (Associazione nazionale magistrati). 19

20 A Pavia, venerdì 20 maggio, ore 9.00, presso l Aula Magna del Collegio Ghislieri, il convegno dal tema «Amministrazione digitale: processo al Codice». Interverrano, tra gli altri, Enrico De Giovanni, capo dell Ufficio legislativo del ministro per l innovazione e le tecnologie, Maurizio Bruschi, ministero dell Interno e Romano Oneda, Università di Pavia. A Teramo, sabato 21 maggio, presso la sala convegni della Camera di commercio, via Savini 48/50, ore 9.30, il primo seminario dal tema «Diritto & tecnologie. Sulla scena del crimine informatico... ed oltre», organizzato dal Centro studi di informatica giuridica, Osservatorio di Teramo, dalla Camera di commercio di Teramo e dal Consiglio dell Ordine degli avvocati di Teramo. I convegni proseguiranno fino a novembre. Al secondo incontro, il primo si è tenuto lo scorso 7 maggio, il tema analizzato sarà «La riservatezza dei dati personali per le aziende. Da costo ad opportunità». Interverranno, tra gli altri, Barbara Gualtieri e Lorenza Croce. A Bologna, sabato 21 maggio, presso il Centro congressi, vai dell Arcoveggio 49/5l incontro solidale dal tema «Fare impresa per gli stranieri in Italia», organizzato dal comitato per i diritti civili dell imprenditore in collaborazione con i cittadini nel mondo e Federimmigrati. Interverranno tra gli altri, Anna Macchiagodena, consolo onorario del Brasile, Giampiero Ravagnan, Università «Ca Foscari» di Venezia e Davide Iori, magistrato. 14/05/

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