IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA SOTTO LA LENTE DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA SOTTO LA LENTE DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO."

Transcript

1 IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA SOTTO LA LENTE DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO. 1. Le sentenze numeri 5, 6 e 10 del 2016 della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. La Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha analizzato in tre recenti pronunce (due delle quali di contenuto analogo 1 ) gli effetti esplicati dal documento unico di regolarità contributiva (d ora in avanti DURC) nell ambito del diritto amministrativo sostanziale e processuale. Con le sentenze n. 5 e n. 6 del 2016, il Supremo Consesso si è occupato del rapporto esistente tra l articolo 31 comma 8 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) e l articolo 31 comma 1 lett. i) del d.lgs. 163/2006, affermando che, anche dopo l entrata in vigore del prefato articolo 31 comma 8, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. Tale conclusione è obbligata, in quanto l istituto dell invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell autodichiarazione resa ai sensi dell art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d appalto. Con la sentenza numero del 10 del 2016, la Adunanza Plenaria ha approfondito in maniera più generale la natura giuridica del DURC, al fine di tracciare il perimetro delle tecniche di accertamento (principale o incidentale) del Giudice Amministrativo. Ha, dunque, affermato che il DURC ha natura di dichiarazione di scienza e che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l accertamento circa la sua regolarità, giacchè, in materia di contratti pubblici, tale documento viene in rilievo non in via principale, ma in qualità di presupposto in senso tecnico di legittimità di un provvedimento amministrativo adottato dalla stazione appaltante (esempio aggiudicazione definitiva). Le pronunce della Adunanza Plenaria analizzano tematiche ad ampio spettro, sicchè, prima di addentrarsi nel loro studio, occorre tracciare le coordinate basilari, principiando l esame dalla disciplina del DUCR. 2. Il documento unico di regolarità contributiva. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è previsto e disciplinato da numerose fonti di produzione. Va indicato, per importanza e coerenza sistematica, il seguente ordito normativo: d.lgs. n. 494/96, l.n. 266/2002 (articolo 2), d.lgs. n. 276/03 (articolo 86), l.n. 266/05 (articolo 1), d.lgs. 163/06 (articolo 38), l.n. 296/06 (articolo 1), d.m , d.lgs. n. 81/08 (articolo 90), l.n. 2/2009 (articolo 16bis), d.lgs. 106/09 (articolo 59), D.P.R. n. 207/2010 (articoli 4,5 e 6), d.lgs. n.50/2016 (articolo 80 comma 4), d.m Il DURC è, dunque, un certificato unico che attesta la regolarità di un impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 1 Consiglio di Stato Adunanza Plenaria numeri 5 e 6. 1

2 La sua natura giuridica assume il carattere di dichiarazione di scienza, assistita da pubblica fede ai sensi dell art c.c., facente, come tale, prova fino a querela di falso Quanto al contenuto, occorre rammentare che per regolarità contributiva deve intendersi il corretto assolvimento dei pagamenti e degli adempimenti derivanti da obbligazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. Il DURC è un indubbio strumento di semplificazione amministrativa, in quanto permette alle imprese interessate di depositare un unica richiesta di rilascio di certificazione della regolarità contributiva ad uno degli enti citati, anziché plurime richieste (ciascuna per ogni ente), come accadeva antecedentemente alla sua introduzione. Ciò si traduce in una accelerazione del procedimento di rilascio del documento in esame. A tal fine, la l.n. 266/2002 ed il d.lgs. n. 276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio del DURC. Tra le disposizioni citate all interno del piano normativo sopra riportato, occorre soffermarsi su quelle dettate in materia di procedura di evidenza pubblica: d.lgs. n. 163/06 e d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice appalti). L articolo 38 del codice degli appalti precedentemente vigente (ma ancora applicabile secondo i principi di diritto transitorio fissati negli artt. 216 e seguenti del d.lgs. 50/2016) stabilisce che: Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: [ ]i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. La disposizione è ripresa e ulteriormente specificata dall articolo 80 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all' all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Le norme annoverano, dunque, la regolarità del DURC tra i requisiti previsti sotto pena di esclusione di ordine generale di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e presentano caratteri similari, ad eccezione della facoltà riconosciuta nel nuovo Codice degli Appalti all operatore economico di regolarizzare la propria posizione contributiva e previdenziale, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (su tale punto si ritornerà nel prosieguo della trattazione). 2

3 Delineati i tratti fondamentali del DURC, è ora possibile analizzare i contenuti delle importanti sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, principiando dalla disamina delle tecniche del sindacato da parte del Giudice Amministrativo del documento di regolarità. 3. Il d.u.r.c. e la giurisdizione del Giudice Amministrativo La questione sottoposta al vaglio della Adunanza Plenaria e la soluzione. La Adunanza Plenaria, nella sentenza numero 10/2016, analizza le tecniche di sindacato del Giudice Amministrativo avente per oggetto le questioni pregiudiziali in senso tecnico ed in senso logico. L occasione per trattare la tematica è offerta dal contrasto giurisprudenziale formatosi in relazione alla possibilità di sindacare o meno (con o senza efficacia di giudicato) nel processo amministrativo eventuali errori del DURC. Il Giudice Amministrativo, premesso che il documento unico di regolarità contributiva ha natura di dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, conclude che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l accertamento circa la sua regolarità, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara. La conclusione è obbligata, giacchè in materia di contratti pubblici, il DURC viene in rilievo non in via principale, ma in qualità di presupposto di legittimità di un provvedimento amministrativo adottato dalla stazione appaltante. Sul punto, invero, si registra una frattura insanabile nella giurisprudenza, composta dalla sentenza n. 10 del Precisamente, una parte dei giudici amministrativi affermavano che le contestazioni in merito agli errori contenuti nel DURC non potessero essere esaminate nell ambito della giurisdizione amministrativa, sul duplice presupposto della incidenza della controversia su posizioni di diritto soggettivo e sulla rilevanza pubblicistica del rapporto obbligatorio sottostante al suddetto documento (si segnala in particolare le sentenze del Consiglio di Stato n. 147/08 e n. 2682/2013, secondo cui il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è competente a conoscere il giudice ordinario). A diversa soluzione era pervenuta altra parte della giurisprudenza (si veda, ex multis, la sentenza del Consiglio di Stato n. 781/2015), alla quale l Adunanza Plenaria aderisce, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l aggiudicazione di un appalto pubblico, accertare la regolarità del documento di regolarità contributiva, ancorché rilasciato da una Cassa Edile, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara (e, quindi, impugnabile non già autonomamente, ma unitamente al provvedimento conclusivo della fase stessa), atteso che in questo caso il suddetto documento inerisce al procedimento amministrativo di aggiudicazione di un appalto. L accertamento incidentale sulla regolarità del rapporto previdenziale è del resto previsto dall art. 8 c.p.a.: ciò implica che le statuizioni, adottate sul punto, hanno efficacia esclusivamente in relazione alla controversia concernente gli atti di gara e non esplicano i loro effetti nei rapporti fra l ente previdenziale e l operatore coinvolto. La Adunanza Plenaria arricchisce di argomentazioni la tesi favorevole, affermando che l ambito della cognizione del Giudice amministrativo concerne l attività di matrice provvedimentale (e, dunque, autoritativa) successiva e consequenziale alla produzione del DURC da parte dell ente previdenziale, con la conseguenza che l operatore privato, nel giudizio instaurato dinanzi all autorità giudiziaria amministrativa, 3

4 non censura direttamente l erroneità del contenuto del documento, ma le statuizioni successive della stazione appaltante, derivanti dalla (pre)supposta erroneità dello stesso DURC. Si tratta di soluzione alla quale era invero pervenuta anche la Cassazione a Sezioni Unite (ordinanza n dell 11 dicembre 2007), secondo cui la giurisdizione, in controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, appartiene al giudice amministrativo quando venga in rilievo la certificazione attestante la regolarità contributiva, sulla cui base l Amministrazione abbia successivamente adottato un provvedimento. La certificazione sulla regolarità contributiva dell impresa partecipante ad una gara d appalto costituisce infatti uno dei requisiti posti dalla normativa in materia di appalti pubblici ai fini dell ammissione alla gara. Da ciò discende che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo perché è costui competente a sindacare la decisione della stazione appaltante inerente alla sussistenza o meno di un requisito utile a partecipare ad una procedura di affidamento di un contratto. Dunque, ciò che consente di affermare la giurisdizione amministrativa è, in definitiva, la diversità del tipo di sindacato compiuto dal giudice amministrativo rispetto a quello effettuato dal giudice ordinario sulla documentazione attestante la regolarità contributiva. La soluzione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è da ritenersi aderente ai principi processuali e sostanziali, ma merita un ulteriore approfondimento, al fine di esplicitarne i passaggi logici La pregiudizialità dell accertamento del DURC. La questione concernente la pregiudizialità dell accertamento del DURC nelle controversie in materia di procedure di evidenza pubblica è anzitutto logica. In via preliminare, occorre richiamare l ordito normativo sul quale si fonda la decisione della Adunanza Plenaria: 1) articolo 38 d.lgs. 163/06, secondo cui: sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: [ ]i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti ; 2) articolo 8 del Codice del Processo Amministrativo: 1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. 2. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso. 3) articolo 133 del Codice del Processo Amministrativo: 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonche' afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità 4

5 L interpretazione letterale delle disposizioni riportate dà luogo ad un concorso (apparente) di giurisdizioni. Da un lato, infatti, la certificazione prodotta dall ente previdenziale assume il carattere di dichiarazioni di scienza, assistita da pubblica fede ai sensi dell art c.c. e facente prova fino a querela di falso, con la conseguenza che le questioni concernenti il suo contenuto, prima facie, traducendosi in un indicente di falso in quanto viene in rilievo un rapporto pubblicistico sottostante 2, devono essere conosciute dal giudice ordinario ai sensi dell articolo 8 comma 2 del Codice del Processo Amministrativo. Tuttavia, per altro verso, l accertamento avente per oggetto il DURC si inserisce nell ambito di una procedura di evidenza pubblica ai sensi dell art. 38 d.lgs. 163/06, rispetto alla quale sussiste, ai sensi dell art. 133 comma 1 lettera c) c.p.a., la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (e dunque la possibilità di conoscere dei diritti soggettivi). Per fornire una soluzione alla questione sollevata, occorre concentrare anzitutto la analisi sul ruolo rivestito dal DURC rispetto alla procedura di evidenza pubblica, al fine di stabilire se esso venga in rilievo in via principale o in via incidentale. La disposizione di riferimento è l articolo 34 del codice di procedura civile, secondo cui Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui 3. In premessa occorre rilevare che l espressione questione pregiudiziale designa le questioni (di merito) che, pur potendo formare oggetto di autonoma decisione, sono un passaggio per la soluzione di un altra controversia. All interno di tale significato si distingue tra pregiudiziale in senso logico e pregiudiziale in senso tecnico, in base ai nessi di tipo sostanziale che esistono tra la questione e la controversia da decidere: la prima attiene allo stesso rapporto giuridico dedotto in giudizio a fondamento dell effetto invocato (id est relazione intercorrente tra rapporto giuridico ed i suoi effetti); la seconda a un rapporto giuridico diverso, che entra nella fattispecie costitutiva di quello dedotto in giudizio a fondamento dell effetto invocato (id est relazione sussistente tra due distinti rapporti giuridici). Si ritiene che, mentre la questione pregiudiziale in senso tecnico possa essere accertata in via incidentale, quella di tipo logico entri a far parte del giudicato, inerendo all oggetto del giudizio. Tale conclusione trova argomento testuale nell interpretazione del predetto articolo 34 c.p.c., il quale, nel disciplinare le modificazioni della competenza per ragioni di connessione, stabilisce che, qualora la questione pregiudiziale appartenga per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, quest ultimo acquista la competenza per la causa principale, solo se la questione pregiudiziale deve essere decisa con efficacia di giudicato per legge o per esplicita domanda di una delle parti (domanda di accertamento incidentale). Da ciò si desume che la questione pregiudiziale in senso tecnico di regola è decisa senza efficacia di giudicato. Tale regola è implicitamente ribadita dalla disposizione di cui all art. 295 c.p.c. ( il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa ), che prevede la sospensione del processo per pregiudizialità solo quando la questione oggetto di una controversia sia stata, cioè, oggetto di una domanda processuale autonoma, sicchè non costituisca più mera questione, ma vera e propria causa. 2 La Corte Costituzionale ha affermato nella sentenza n. 304/2011 che la ultradecennale tradizione di riservare al giudice civile la risoluzione delle controversie sullo stato e la capacità delle persone, salvo la capacità di stare in giudizio, nonché la risoluzione dell incidente di falso, in tema di atti muniti di fede privilegiata, risponde alla esigenza di assicurare in talune particolari materie rispetto alle quali è maggiore la necessità di una certezza erga omnes e sulle quali possa formarsi anche un giudicato una sede ed un modello processuali unitari, così da evitare decisioni contrastanti. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1000/2011) ha peraltro rilevato che l articolo 8 comma 2 c.p.a. si applica anche nei casi in cui la questione relativa all incidente di falso ha natura di pregiudiziale in senso tecnico, venendo in rilievo un rapporto pubblicistico. Per una approfondita analisi delle questioni trattate si rinvia a Codice del Processo Amministrativo commentato, di R. DE NICTOLIS, III Edizione, Wolters Kluwer. 3 Le considerazioni che seguono sono tratte da il Nuovo Sistema del Diritto Amminstrativo, di F. BELLOMO, Vol. III, pagg. 296 ss., ed. IQ. 5

6 Trasferendo le coordinate generali innanzi descritte alla materia in esame può affermarsi che: 1) l ambito della cognizione del Giudice Amministrativo concerne l attività provvedimentale successiva e consequenziale alla produzione del DURC da parte dell ente previdenziale: l operatore privato, nel giudizio instaurato dinanzi all autorità giudiziaria amministrativa, non censura direttamente l erroneità del contenuto del DURC (e, dunque, questioni afferenti ad un rapporto pubblicistico), ma le statuizioni successive della stazione appaltante, derivanti dalla supposta erroneità del DURC; 2) alla luce di quanto detto al punto 1), il DURC rileva come requisito di partecipazione alla gara (art. 38 d.lgs. 163/06), con la conseguenza che la relazione tra il primo ed eventuali illegittimità provvedimentali (si pensi, a titolo esemplificativo, alla illegittima aggiudicazione in favore della impresa priva del requisito in questione) non attiene allo stesso rapporto giuridico dedotto in giudizio a fondamento dell effetto invocato (rapporto fondato sullo schema autoritativo norma-potere-effetto), bensì è una relazione tra due distinti rapporti giuridici, di cui il primo è mero presupposto esterno, la cui illegittimità produce effetti vizianti (e non caducanti) sui provvedimenti a valle; 3) quanto più sopra detto è corroborata dall articolo 8 commi 1 e 2 c.p.a. (la cognizione del Giudice Amministrativo verte, infatti, non sul rapporto pubblicistico tra impresa ed Ente Previdenziale, bensì sul rapporto intercorrente tra impresa e stazione appaltante) e 133 comma 1 lettera c) c.p.a. Non lasciano adito a dubbi, sul punto, le parole della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, le quali depongono nel senso di un concorso apparente di giurisdizioni tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo: Ciò che consente di affermare la giurisdizione amministrativa è, in definitiva, la diversità del tipo di sindacato compiuto dal giudice amministrativo rispetto a quello effettuato dal giudice ordinario sulla documentazione attestante la regolarità contributiva. In effetti, il combinato disposto degli artt. 442 comma 1 e 444 comma 3 c.p.c. devolve alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie: ciò implica che il giudice ordinario sarà chiamato ad accertare la sussistenza di un diritto del prestatore di lavoro. Diversamente, l art. 133 c.p.a., attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad oggetto le procedure relative all affidamento di lavori, servizi e forniture: in quest ambito, dunque, il giudice deve verificare la regolarità dei requisiti che, ad esempio, un impresa esclusa dalla relativa procedura ha prodotto in sede di offerta, al fine di dichiarare illegittima detta esclusione. In altri termini, la certificazione relativa alla regolarità contributiva dinanzi al giudice amministrativo viene in rilievo alla stregua di requisito di partecipazione alla gara e, pertanto, il regime relativo alla valutazione circa la sua regolarità non può essere differente da quello previsto per gli altri requisiti. Ad ulteriore conferma di questo assunto, il Collegio ritiene di poter utilmente richiamare l esempio delle certificazioni antimafia che la Sezione rimettente ha descritto nell ordinanza di rimessione. Anche in questa ipotesi, infatti, si è in presenza di un provvedimento che, a seconda dei casi, può costituire l oggetto principale di una controversia oppure venire in rilievo come requisito propedeutico alla partecipazione ad una procedura di gara, nel qual caso ne viene esaminato il contenuto da parte del giudice amministrativo. I principi affermati sono pienamente applicabili anche alle controversie che sorgeranno sotto la vigenza del nuovo Codice degli Appalti, in quanto l articolo 80 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, oltre ad essere sostanzialmente riproduttivo dell art. 38 d.lgs. 163/06, non incide sulla disciplina del d.u.r.c. né sui principi processuali esposti. 4. La regolarizzazione postuma del d.u.r.c. La questione relativa alla possibilità di ricorrere ad una regolarizzazione postuma del d.u.r.c. è strettamente connessa con quella analizzata nei precedenti paragrafi, in quanto riguarda i limiti del sindacato del Giudice Amministrativo avente per oggetto il documento di regolarità contributiva. 6

7 Precisamente, con le ordinanze 29 settembre 2015, n e 29 settembre 2015, n. 4542, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all Adunanza Plenaria la questione se l obbligo degli Istituti previdenziali di invitare l interessato alla regolarizzazione del DURC (c.d. preavviso di DURC negativo), previsto dall art. 7, comma 3 D.M. 24 ottobre 2007 e ribadito dall art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, sussista anche nel caso in cui la richiesta provenga dalla stazione appaltante in sede di verifica della dichiarazione resa dall impresa ai sensi dell art. 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 163 del Le ordinanze, dunque, richiedono alla Adunanza Plenaria se la mancanza dell invito alla regolarizzazione impedisca di considerare come definitivamente accertata la situazione di irregolarità contributiva. La questione è stata sottoposta alla Plenaria in quanto viene riscontrato sulla tematica un contrasto giurisprudenziale, che può essere così sintetizzato. Secondo un primo orientamento, che la stessa Sezione del Consiglio di Stato ritiene prevalente, per l accertamento del requisito, oggetto di dichiarazioni sostitutive degli offerenti, deve aversi riguardo al DURC richiesto dalla stazione appaltante in sede di controlli, con riferimento all esatta data della domanda di partecipazione. Da ciò discende che l invito alla regolarizzazione (c.d. preavviso di DURC negativo) non si applica in caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante, atteso che, l obbligo dell'inps di attivare la procedura di regolarizzazione prevista dall art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 si scontra con i principi in tema dì procedure di evidenza pubblica che non ammettono regolarizzazioni postume (o, detto diversamente, l eventuale regolarizzazione postuma non sarebbe comunque idonea ad elidere il dato dell irregolarità alla data di presentazione dell offerta (in tal senso, ex multis, si sono pronunciate Cons. Stato, Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 8 4 e, indirettamente, anche Adunanza Plenaria, 20 agosto 2013, n. 20). Secondo un secondo minoritario orientamento, invece, l obbligo degli Istituti previdenziali di invitare l interessato alla regolarizzazione sussiste anche ove la richiesta sia fatta in sede di verifica dalla stazione appaltante. A sostegno di tale conclusione si valorizza la efficacia innovativa dell art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, che, secondo la tesi in esame, ha implicitamente ma sostanzialmente modificato l art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, con la conseguenza che l irregolarità contributiva deve considerarsi definitivamente accertata solo alla scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva. 4 Quanto alla questione del momento in cui deve sussistere la regolarità contributiva e della possibile sanatoria dell irregolarità in corso di gara, la giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che l assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma. L impresa infatti deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura. Costituisce principio pacifico che poiché il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l impresa e l ente previdenziale non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione [Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2284; Id., sez. V, 23 ottobre 2007, n.5575]. Deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell obbligazione contributiva, quand anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento [Cons. St., sez. IV, n. 1458/2009]. Si tratta, del resto, di un corollario del più generale principio (già affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE con la pronuncia del 9 febbraio 1996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04) secondo cui la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell irregolarità ai fini della singola gara [Cons. St., sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243]. La mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte, in definitiva, non é sanato dall eventuale adempimento tardivo dell obbligazione contributiva, atteso che tale tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell Amministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell ammissione alla gara [Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n.104]. 7

8 Secondo le ordinanze di rimessione, sarebbe preferibile la tesi secondo cui l obbligo del preavviso di regolarizzazione, previsto sin dal 2007 in via regolamentare (art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007) e dal 2013 in forza di disposizione di legge (art. 31, comma 8, del d.l. n. 69 del 2013), debba intendersi sussistente anche per il caso di richiesta proveniente dalla stazione appaltante. La Sezione rimettente evidenzia come tale soluzione interpretativa sia stata recepita dall art. 4 D.M. 30 gennaio Il dubbio esegetico, quindi, secondo l impostazione accolta dall ordinanza di rimessione, sarebbe circoscritto al periodo antecedente all entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015 e dovrebbe, comunque, risolversi ritenendo applicabile il preavviso di DURC negativo anche nell ambito delle procedure di gara. Prima di esaminare la soluzione fornita dalla Adunanza Plenaria, è opportuno richiamare il quadro normativo: 1) articolo 1) articolo 38 d.lgs. 163/06, secondo cui: sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: [ ]i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti ; 2) articolo 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, che, con una procedura assimilabile a quella dell art. 10bis l.n. 241/90, prevede: Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell emissione del DURC o dell annullamento del documento già rilasciato, invitano l interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. Le difficoltà ermeneutiche riguardano la disposizione indicata al punto 1), in quanto il legislatore, attraverso la tecnica di default, impiega un concetto giuridico indeterminato, prevedendo il requisito del definitivo accertamento per le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Attraverso una interpretazione letterale e sistematica (limitata, tuttavia, al solo articolo 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013) parte delle giurisprudenza afferma che la violazione non può considerarsi definitivamente accertata se è stata attivata la procedura di cui al punto 2). Tale disposizione viene interpretata da una parte della giurisprudenza nel senso di subordinare il carattere definitivo della violazione previdenziale alla condizione che l impresa che versi in stato di irregolarità contributiva al momento della presentazione dell offerta venga previamente invitata a regolarizzare la propria posizione previdenziale e che, nonostante tale invito, perseveri nell inadempimento dei propri obblighi contributivi. La Adunanza Plenaria non condivide questo orientamento per motivi di natura letterale 5, sistematici 6, nonché storico normativi e legati alla interpretazione giurisprudenziale 7, concludendo nel senso che, anche dopo Da un punto di vista letterale, risulta significativo il confronto tra la formulazione del comma 8 dell articolo 31 e quella dei commi che lo precedono (in particolare quelli che vanno dal comma 2 al comma 7). Nel comma 8 (quello oggetto della questione interpretativa rimessa all esame dell Adunanza Plenaria) manca qualsiasi riferimento alla disciplina dell evidenza pubblica o dei contratti pubblici e questa mancanza è tanto più significativa se si considera che, invece, nei 8

9 commi precedenti (in tutti quelli che vanno dal comma 2 al comma 7) vi è un rifermento esplicito a tale disciplina, riferimento enfatizzato anche dalla relativa collocazione, sempre all inizio della disposizione. Più nel dettaglio: - i commi 3, 4, 6 e 7 si aprono tutti con la stessa locuzione: «Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [ ]»; - il comma 2 si apre con la formula: «Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: [ ]»; - il comma 7 si apre, a sua volta, con uno specifico rifermento proprio al «documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture». Già il dato letterale, rafforzato dal confronto tra i vari commi che compongono l articolo in esame, supporta, quindi, la conclusione che laddove il legislatore del 2013 ha inteso occuparsi dei contratti pubblici, apportando modifiche alla relativa disciplina, lo ha detto espressamente, attraverso un richiamo esplicito. 19. L argomento letterale è rafforzato dalla considerazione che ai sensi dell art. 255 d.lgs. 163 del 2006 «[o]gni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute» (c.d. clausola di abrogazione esplicita).conformemente a tale previsione normativa, che impone l abrogazione o la modifica esplicita delle norme del codice dei contratti pubblici (o delle norme che incidono sulle materie dallo stesso regolate), l art. 31, comma 2, come si è già accennato, contiene l elenco esplicito delle disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 che sono state modificate. In questo elenco non è menzionato l art. 38, comma 1, lettera i), ovvero la disposizione che prevede come causa ostativa della partecipazione l aver commesso «violazioni gravi e definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali». Non è allora sostenibile che una modifica così rilevante come quella che l ordinanza di rimessione vorrebbe trarre dal decreto legge n. 69 del 2013 (ossia, la modifica della nozione di definitivo accertamento quale fatta propria dal c.d. diritto vivente di cui è certamente espressione la sentenza dell Adunanza Plenaria n. 8 del 2012) possa discendere, in violazione della clausola dell abrogazione esplicita, da una disposizione che non solo non lo dispone espressamente, ma che non contiene nemmeno alcun esplicito riferimento alla materia dei contratti pubblici ed è per di più inserita in un articolo che in un diverso comma (il comma 5) elenca in maniera analitica e puntuale le modifiche apportate alla disciplina dei contratti pubblici. 20. Sempre sotto il profilo letterale, giova evidenziare che il comma 8 dell art. 31, nel prevedere l onere del previo invito alla regolarizzazione fa testualmente riferimento all attività di «verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)» richiesto dal datore di lavoro. Ben diversa è l attività che l Ente previdenziale compie non per rilasciare il DURC su richiesta dell impresa, ma per verificare, su richiesta della stazione appaltante, la veridicità della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n La netta distinzione tra le due fattispecie di DURC quello rilasciato su richiesta di parte e quello acquisito d ufficio dalla stazione appaltante nell ambito delle procedure di gara (o della successiva fase di esecuzione del contratto) trova ancora conferma nel testo dell articolo 33 del decreto legge n. 69 del Nell ambito di tale articolo, il DURC relativo all aggiudicazione e all esecuzione dei contratti pubblici è fatto oggetto di specifica disciplina nei commi 3, 4 e 5, 6 e 7. In questi commi, il legislatore non prevede mai, neanche implicitamente o indirettamente, la possibilità di regolarizzazione postuma dell eventuale inadempienza contributiva che dovesse essere riscontrata in capo all impresa che ha partecipato alla gara o che sta eseguendo il contratto. Solo il comma 8, che si riferisce però al DURC rilasciato su richiesta di parte, prevede il previo invito alla regolarizzazione. La conclusione che si trae, anche alla luce del fondamentale canone interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi nolit tacuit, è univoca: l invito alla regolarizzazione è un istituto estraneo alla disciplina dell aggiudicazione e dell esecuzione dei contratti pubblici. Tale risultato interpretativo è ulteriormente confermato dalla considerazione che l art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 rinvia alle norme dell ordinamento previdenziale solo per stabilire quando l irregolarità contributiva deve considerarsi grave (prevedendo letteralmente che, «ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva»). Analogo rinvio non è presente, invece, per quanto riguarda l altra caratteristica che la violazione contributiva deve avere affinché rilevi come causa ostativa alla partecipazione alle gare d appalto (essere appunto definitivamente accertata ). Da qui la conclusione che la nozione di definitivo accertamento che viene in rilievo nell ambito del Codice dei contratti pubblici debba essere ricostruita in maniera autonoma rispetto alla disciplina dell ordinamento previdenziale, e prescinda, pertanto, dalla necessità della previa attivazione di meccanismi di regolarizzazione postuma, come quelli di cui si discute nel presente giudizio Anche da un punto di vista sistematico, non può non considerarsi che il c.d. invito alla regolarizzazione costituisce una sorte di preavviso di rigetto (si parla non a caso di preavviso di DURC negativo). Esso evoca, pertanto, un istituto (la comunicazione dei motivi ostativi all accoglimento dell istanza) previsto in via generale dall art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n Si tratta di un istituto che, come è noto, è stato previsto, nell ambito della disciplina del procedimento amministrativo, solo con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte, risultando incompatibile con i procedimenti d ufficio, dove, in effetti, non vi è un istanza di parte e, quindi, non vi è un onere di preventiva comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento. Merita considerazione anche il rilievo che lo stesso art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, introduce due deroghe espresse alla regola del c.d. preavviso di rigetto. Le deroghe si riferiscono: 1) alle procedure concorsuali; 2) ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Entrambe le deroghe offrono elementi d interesse ai fini della risoluzione della questione oggetto del presente giudizio. La deroga alle procedure concorsuali (a prescindere dalla difficoltà di considerare, a rigore, la procedura concorsuale un procedimento ad istanza di parte) si riferisce a tutte le procedure caratterizzate dal principio della concorsualità e, quindi, anche alle procedure di evidenza pubblica per l aggiudicazione di contratti pubblici. La deroga relativa ai procedimenti previdenziali fa specifico riferimento a quelli sorti a seguito ad istanza di parte. Se il procedimento previdenziale inizia d ufficio (come è nel caso di cui ci si occupa nel presente giudizio) l art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non ha nemmeno previsto la deroga, sul presupposto che tali procedimenti sono, per la loro stessa natura, estranei all ambito di applicazione del c.d. preavviso di rigetto. Rispetto alle previsioni dell art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, l art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, introduce un elemento di novità: una sorta di deroga alla deroga per effetto della quale un meccanismo analogo al preavviso di rigetto è ora previsto per un particolare procedimento previdenziale: quello ad istanza di parte per il rilascio del DURC. Al di fuori di questa specifica ipotesi, tuttavia, torna ad operare la disciplina generale, che appunto esclude il preavviso di rigetto nell ambito sia delle procedure concorsuali sia dei procedimenti previdenziali che iniziano d ufficio. 9

10 22. Sempre da un punto di vista sistematico, l esclusione del c.d. preavviso di DURC negativo nell ambito del procedimento d ufficio per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede ai fini della partecipazione alla gara, si pone in linea con alcuni principi fondamentali che governano appunto le procedure di gara: i principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità e il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla gara Per quanto riguarda il principio della parità di trattamento e dell autoresponsabilità (per i quali si rinvia alla fondamentale sentenza di questa Adunanza Plenaria 25 febbraio 2014, n. 9), è fin troppo evidente che l applicazione della regolarizzazione postuma finirebbe per consentire ad una impresa di partecipare alla gara senza preoccuparsi dell esistenza a proprio carico di una irregolarità contributiva, potendo essa confidare sulla possibilità di sanare il proprio inadempimento in caso di aggiudicazione (e, dunque, a seconda della convenienza). Si arriverebbe, in tal modo, a consentire all offerente che pur a conoscenza di una irregolarità contributiva abbia reso una dichiarazione volta ad attestare falsamente il contrario di beneficiare di una facoltà di regolarizzazione postuma della sua posizione, andando così a sanare, non una mera irregolarità formale, ma la mancanza di un requisito sostanziale, mancanza aggravata dall aver reso una dichiarazione oggettivamente falsa in ordine al possesso del requisito. Una simile generalizzata possibilità di sanatoria della dichiarazione falsa e della mancanza del requisito sostanziale darebbe vita ad una palese violazione del principio della parità di trattamento e dell autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di errori, omissione e, a fortiori, delle falsità, commesse nella formulazione dell offerta e nella presentazione delle dichiarazioni (cfr. ancora Ad. Plen. 25 febbraio 2014, n. 9). Va richiamato a tale proposto anche quanto autorevolmente e condivisibilmente affermato dall Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nella Determinazione n. 1 dell 8 gennaio 2015 (Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell art. 38, comma 2-bis e dell art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). In quella sede l ANAC, proprio delimitando il campo di applicazione dell istituto del soccorso istruttorio in materia di appalti pubblici [in seguito alla modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114] ha giustamente precisato che il nuovo istituto del soccorso istruttorio «non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell offerta. Resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni - alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente». E con particolare riferimento alle dichiarazioni false, la citata determinazione precisa che «La novella in esame, infatti, non incide sulla disciplina delle false dichiarazioni in gara, che resta confermata. Pertanto ai sensi dell art. 38, comma 1-ter del Codice, ove la stazione appaltante accerti che il concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione, si dà luogo al procedimento definito nel citato comma 1-ter dell art. 38 ed alla comunicazione del caso all Autorità per l applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie fissate nella disciplina di riferimento (art. 38, comma 1-ter e art. 6, comma 11, del Codice). L Adunanza Plenaria condivide e fa proprie tali conclusioni, dovendosi ribadire anche in questa sede l inammissibilità di qualsiasi forma di regolarizzazione postuma della carenza del requisito sostanziale o della falsa dichiarazione Deve, inoltre, richiamarsi il principio di continuità nel possesso dei requisiti (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2014, n. 8), che non possono essere persi dal concorrente neanche temporaneamente nel corso della procedura. A voler seguire, invece, il principio della regolarizzazione postuma dovrebbe allora sostanzialmente consentirsi al soggetto che abbia perso e poi riacquisito il requisito di conseguire l aggiudicazione, in netto contrasto con quanto chiaramente affermato da questa Adunanza Plenaria nella sentenza n. 8 del L asserita portata innovativa che si vorrebbe riconoscere all art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 risulta sensibilmente ridimensionata anche da considerazioni legate all osservazione dell evoluzione storico-normativa e della relativa interpretazione giurisprudenziale. Deve osservarsi, invero, che una regola di portata analoga a quella ora recepita a livello legislativo dall art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, già esisteva nell ordinamento, sia pure posta da una fonte regolamentare. Si fa riferimento all art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 (peraltro applicabile ratione temporis alla procedura di gara oggetto del presente giudizio) il quale, appunto prevedeva:«in mancanza dei requisiti di cui all art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell emissione del DURC o dell annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell art. 3, invitano l interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.». Nell interpretazione di questa norma non si è mai dubitato che la regola del previo invito alla regolarizzazione non trovasse applicazione nel caso di richiesta della certificazione preordinata alle verifiche effettuate dalla stazione appaltante ai fini della partecipazione alle gare d appalto. Vanno riportare sotto tale profilo i chiarissimi principi enunciati da questa Adunanza Plenaria nella già citata sentenza 20 maggio 2012, n. 8, in cui si legge: «Quanto alla questione del momento in cui deve sussistere la regolarità contributiva e della possibile sanatoria dell irregolarità in corso di gara, la giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che l assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma. L impresa infatti deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura. Costituisce principio pacifico che poiché il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l impresa e l ente previdenziale non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione [Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2284; Id., sez. V, 23 ottobre 2007, n.5575]. Deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell obbligazione contributiva, quand anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento [Cons. St., sez. IV, n. 1458/2009]. Si tratta, del resto, di un corollario del più generale principio (già affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE con la pronuncia del 9 febbraio 1996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04) secondo cui la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell irregolarità ai fini della singola gara [Cons. St., sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243]. La mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte, in definitiva, non é sanato dall eventuale adempimento tardivo dell obbligazione contributiva, atteso che tale tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell Amministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell ammissione alla gara [Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n.104].». L art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 ha determinato una sorta di novazione della fonte della previsione normativa già contenuta nel decreto ministeriale del 24 ottobre 2007, conferendole rango legislativo. Ma non vi sono nella disposizione che ora ha rango legislativo elementi di novità che consentano di superare l interpretazione storica della precedente norma regolamentare. 10

No alle regolarizzazioni postume della posizione previdenziale e assistenziale

No alle regolarizzazioni postume della posizione previdenziale e assistenziale Appalti pubblici e DURC No alle regolarizzazioni postume della posizione previdenziale e assistenziale di Avv. Maria Pina Di Blasio Abstract: Con la sentenza in epigrafe, l Adunanza Plenaria del Consiglio

Dettagli

DURC negativo e invito a regolarizzare: in arrivo la soluzione del problema?

DURC negativo e invito a regolarizzare: in arrivo la soluzione del problema? DURC negativo e invito a regolarizzare: in arrivo la soluzione del problema? di Massimo Gentile 1 Negli ultimi mesi si sta assistendo ad un dibattito giurisprudenziale che, seppur interessante sotto il

Dettagli

DURC formatosi in seguito al silenzio assenso (TAR Sent. N /2012)

DURC formatosi in seguito al silenzio assenso (TAR Sent. N /2012) DURC formatosi in seguito al silenzio assenso (TAR Sent. N. 00028/2012) Autore: Lazzini Sonia In: Appalti e contratti, Giurisprudenza commentata L accoglimento dell istanza di rateazione antecedente la

Dettagli

L'amministrazione ha l'obbligo di verificare d'ufficio la regolarità contributiva

L'amministrazione ha l'obbligo di verificare d'ufficio la regolarità contributiva L'amministrazione ha l'obbligo di verificare d'ufficio la regolarità contributiva Autore: Lazzini Sonia In: Appalti e contratti, Giurisprudenza commentata gli operatori economici che aspirano all aggiudicazione

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione Parere n.98 del 26/11/2014 Autorità Nazionale Anticorruzione PREC 191/14/L OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata dal

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale VISTO l articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del

Dettagli

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 31 maggio 2012, n. 6 Applicazione al DURC disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'articolo 40, comma

Dettagli

Art.118,c. 6 e 6 bis, D. Leg,vo 163/2006 come modificato dall art. 3, c.1 lettere b) ed h) del D. Leg.vo 113/2007

Art.118,c. 6 e 6 bis, D. Leg,vo 163/2006 come modificato dall art. 3, c.1 lettere b) ed h) del D. Leg.vo 113/2007 D.U.R.C. NORMATIVA Appalti Pubblici Art.2 D.L. n. 210/2002 convertito in Legge n.266/2002 Art.38 D. Leg.vo 163/2006 Art.118,c. 6 e 6 bis, D. Leg,vo 163/2006 come modificato dall art. 3, c.1 lettere b)

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale VISTO l articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante

Dettagli

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa N. 00006/2016REG.PROV.COLL. N. 00019/2015 REG.RIC.A.P. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza

Dettagli

DURC: no alla regolarizzazione postuma della posizione previdenziale

DURC: no alla regolarizzazione postuma della posizione previdenziale DURC: no alla regolarizzazione postuma della posizione previdenziale Cons. Stato, Ad. Pl., sentenza 29 febbraio 2016, n. 6 (Pres. Virgilio, est. Giovagnoli) Posizione previdenziale Regolarizzazione postuma

Dettagli

Le cause di esclusione dalle gare d'appalto e la nuova disciplina del soccorso istruttorio

Le cause di esclusione dalle gare d'appalto e la nuova disciplina del soccorso istruttorio Le cause di esclusione dalle gare d'appalto e la nuova disciplina del soccorso istruttorio Roma, 30 novembre 2015 Avv. Elio Leonetti 1 Cause di esclusione dalle gare d appalto e soccorso istruttorio Problema:

Dettagli

Format Istanza di partecipazione

Format Istanza di partecipazione ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PARCO GIOCHI NEL TERRITORIO COMUNALE. RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS24 DI IMPORTO INFERIORE AD.150.000,00, ATTRAVERSO PROCEDURA

Dettagli

La regolarità fiscale nel 'Codice degli appalti pubblici'

La regolarità fiscale nel 'Codice degli appalti pubblici' La regolarità fiscale nel 'Codice degli appalti pubblici' di Cinzia Bondì Pubblicato il 31 agosto 2010 analisi della corretta interpretazione della definizione di regolarità fiscale per le imprese che

Dettagli

Oggetto: Obbligatorietà CCNL edilizia per le lavorazioni edili Iscrizione alla Cassa Edile.-

Oggetto: Obbligatorietà CCNL edilizia per le lavorazioni edili Iscrizione alla Cassa Edile.- ALLE IMPRESE EDILI Lecce, 02.07.2015 Oggetto: Obbligatorietà CCNL edilizia per le lavorazioni edili Iscrizione alla Cassa Edile.- Il Ministro del Lavoro con nota del 1 luglio 2015 ha confermato l orientamento

Dettagli

Prot.n.456. Durc on line Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 Circolare ministeriale n.19/2015.

Prot.n.456. Durc on line Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 Circolare ministeriale n.19/2015. Prot.n.456 CIRC.n.167 del 18.06.2015 A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE Durc on line Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 Circolare ministeriale n.19/2015. Il Ministero del Lavoro, con circolare n.19/2015 del

Dettagli

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Decreta:

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Decreta: Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 Documento unico di regolarità contributiva. (pubblicato nella G.U. n 279 del 30/11/2007) IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

Dettagli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA (A norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) DICHIARA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA (A norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) DICHIARA ZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA (A norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) Il sottoscritto...nato a...(...) il.../.../... residente a...(...) in Via... n... in qualità di...e legale

Dettagli

Preavviso di fermo amministrativo: è impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria

Preavviso di fermo amministrativo: è impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria Preavviso di fermo amministrativo: è impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria di Enzo Di Giacomo Pubblicato il 13 giugno 2009 il preavviso di fermo amministrativo concernente una pretesa creditoria

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 00006/2016REG.PROV.COLL. N. 00019/2015 REG.RIC.A.P. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la

Dettagli

3) Sul piano economico, viene prevista, in via derogatoria, la possibilità di un anticipazione sul compenso previsto per l appalto di lavori.

3) Sul piano economico, viene prevista, in via derogatoria, la possibilità di un anticipazione sul compenso previsto per l appalto di lavori. Nell ambito dell attività di assistenza in tema di contratti pubblici, si segnalano recenti novità normative introdotte dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 (pubblicata in GU in data 20 agosto 2013), di

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00006/2016REG.PROV.COLL. N. 00019/2015 REG.RIC.A.P. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

INDICE. Capitolo 1 Il molteplice mondo del silenzio della Pubblica Amministrazione

INDICE. Capitolo 1 Il molteplice mondo del silenzio della Pubblica Amministrazione INDICE Capitolo 1 Il molteplice mondo del silenzio della Pubblica Amministrazione 1. I silenzi amministrativi significativi e non significativi...1 1.1. Posizione giuridica del privato dinanzi al silenzio.

Dettagli

Sospensione del processo tributario, facoltà del giudice

Sospensione del processo tributario, facoltà del giudice Sospensione del processo tributario, facoltà del giudice di Davide Di Giacomo Pubblicato il 9 agosto 2019 Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che il giudice tributario non è obbligato a

Dettagli

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Negli appalti pubblici il Durc ha validità mensile e tale validità, inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata

Dettagli

L'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo in pillole Avv. Giuseppe Febbo

L'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo in pillole Avv. Giuseppe Febbo L'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo in pillole Avv. Giuseppe Febbo Filodiritto.it Ai fini di un più esaustivo e adeguato inquadramento della specifica tematica, non si può omettere un sintetico

Dettagli

LA REVISIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GIURISPRUDENZA

LA REVISIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GIURISPRUDENZA LA REVISIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GIURISPRUDENZA La revisione dei contratti di servizio pubblico nell art. 6 L. 537 del 24.12.1993 e ss.mm. Prima dell entrata in vigore del codice appalti

Dettagli

La mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendale determina sempre l'esclusione della ditta offerente dalla procedura di affidamento?

La mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendale determina sempre l'esclusione della ditta offerente dalla procedura di affidamento? La mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendale determina sempre l'esclusione della ditta offerente dalla procedura di affidamento? Autore: Interlandi Lucia In: Appalti e contratti Ai Tribunali

Dettagli

RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI

RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI SCHEMA DI ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA ALLEGATO A) Il sottoscritto.nato il..a con codice fiscale n in qualità di. dell impresa..con sede in domicilio fiscale..con codice fiscale n con partita IVA n

Dettagli

DICHIARA. [] Sì [] No

DICHIARA. [] Sì [] No Allegato A 2-bis) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000) ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), E ART. 80 COMMA 5, C), C-BIS), C-TER, C-QUATER), F-BIS) E F-TER) D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I. _l_

Dettagli

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE MOD. AVV DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE ALLA CORTE D APPELLO DI MILANO VIA FREGUGLIA 1 20122 MILANO La presente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, deve essere corredata da

Dettagli

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa N. 00005/2016REG.PROV.COLL. N. 00018/2015 REG.RIC.A.P. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza

Dettagli

Roma, 18/07/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 98

Roma, 18/07/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 98 Direzione Generale Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Coordinamento Generale Legale Roma, 18/07/2012

Dettagli

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 98 del

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 98 del Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 98 del 18-07-2012 Direzione Generale Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale

Dettagli

Pagina 1 di 5 APPALTI PUBBLICI: il DURC deve essere regolare fin dall offerta. Anno: 2016 Nota a Sentenza n. 5/2016 Consiglio di Stato Decisione in Adunanza Plenaria. Autore: FULVIO GRAZIOTTO APPALTI PUBBLICI:

Dettagli

La definizione agevolata non preclude la sospensione dell esercizio dell attività

La definizione agevolata non preclude la sospensione dell esercizio dell attività La definizione agevolata non preclude la sospensione dell esercizio dell attività di Angelo Buscema Pubblicato il 18 settembre 2008 Prassi: La definizione agevolata non interferisce con la chiusura dell

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) N. 00005/2016REG.PROV.COLL. N. 00018/2015 REG.RIC.A.P. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la

Dettagli

Allegato C - Per le imprese consorziate di cui all art. 34 comma 1 lettere b) c) del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni

Allegato C - Per le imprese consorziate di cui all art. 34 comma 1 lettere b) c) del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni Allegato C - Per le imprese consorziate di cui all art. 34 comma 1 lettere b) c) del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni AL COMUNE DI MALNATE Oggetto: Azioni sul territorio a sostegno di una rete

Dettagli

La sanzione per le irregolarità in gara: primi spiragli di luce

La sanzione per le irregolarità in gara: primi spiragli di luce La sanzione per le irregolarità in gara: primi spiragli di luce 1 di Massimo Gentile Con Determinazione 8 gennaio 2015 n. 1, l ANAC ha fornito taluni criteri interpretativi delle disposizioni contenute

Dettagli

INDICE. Premessa...XI. CAPITOLO I La disciplina delle cause di esclusione: profili introduttivi

INDICE. Premessa...XI. CAPITOLO I La disciplina delle cause di esclusione: profili introduttivi INDICE Premessa...XI Prefazione di Francesco Caringella... XIII CAPITOLO I La disciplina delle cause di esclusione: profili introduttivi 1. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici dopo il Decreto correttivo

Dettagli

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 d.lgs 50/2016)

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 d.lgs 50/2016) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA (art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) esente da bollo ai sensi dell art. 37 D.P.R. 445/2000 Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti

Dettagli

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 1 di 1 DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE Spett.le Ministero della Giustizia - Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati Via Crescenzio,

Dettagli

Copia sentenza senza conformità: in Cassazione il ricorso è procedibile

Copia sentenza senza conformità: in Cassazione il ricorso è procedibile Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Copia sentenza senza conformità: in Cassazione il ricorso è procedibile 3 Maggio 2019 Le sezioni unite sono di nuovo intervenute sulla

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Direzione generale per l Attività Ispettiva 30/04/2015 Oggetto: AG/34/15/AP Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - richiesta di parere sulla bozza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 121/E

RISOLUZIONE N. 121/E RISOLUZIONE N. 121/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 settembre 2004 Oggetto: Art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall art. 12, comma 2 della legge

Dettagli

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28/2/2016 n. 5. Sull'irrilevanza della regolarizzazione postuma in caso di DURC negativo.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28/2/2016 n. 5. Sull'irrilevanza della regolarizzazione postuma in caso di DURC negativo. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28/2/2016 n. 5 Sull'irrilevanza della regolarizzazione postuma in caso di DURC negativo. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, del decreto legge 21

Dettagli

Giurisdizione su iscrizione ipotecaria: il recente parere della Cassazione

Giurisdizione su iscrizione ipotecaria: il recente parere della Cassazione Giurisdizione su iscrizione ipotecaria: il recente parere della Cassazione di Giovambattista Palumbo Pubblicato il 28 giugno 2019 Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca

Dettagli

Il condono IRPEF blocca l accertamento IVA?

Il condono IRPEF blocca l accertamento IVA? Il condono IRPEF blocca l accertamento IVA? di Angelo Buscema Pubblicato il 13 novembre 2009 gli effetti del condono fiscale restano circoscritti nell ambito esclusivo dell imposta per cui è stata richiesta

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale

Dettagli

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEI REQUISITI

DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEI REQUISITI MODELLO Z DICHIARAZIONE DI CONFERMA DEI REQUISITI Oggetto: QAULIFICAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA DEI VEICOLI DI CATEGORIA M3 ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO CHE COSTITUISCONO IL

Dettagli

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL'IMPRESA AUSILIARIA

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL'IMPRESA AUSILIARIA PROCEDURA APERTA PER L AGGIUDICAZIONE DELL ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) Durc e appalti: la pronuncia del Consiglio di Stato Anche dopo l entrata in vigore dell art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia), convertito

Dettagli

Autore: Guida Francesco In: Giurisprudenza amministrativa

Autore: Guida Francesco In: Giurisprudenza amministrativa Via libera al trasferimento degli studenti di medicina da università straniere a quelle italiane: escluso il test di ammissione (nota a sentenza Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 Gennaio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale. per la Regione Lazio

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale. per la Regione Lazio Sent. 516/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in composizione monocratica, nella persona del cons. Agostino Basta, in funzione

Dettagli

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Numero 01063/2016 e data 19/10/2016 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Adunanza delle Sezioni riunite del 24 maggio 2016 NUMERO AFFARE 00922/2015

Dettagli

ABUSO DEL PROCESSO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO CONTRATTO DI LAVORO INTERESSE OGGETTIVAMENTE VALUTABILE ALLA TUTELA PROCESSUALE

ABUSO DEL PROCESSO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO CONTRATTO DI LAVORO INTERESSE OGGETTIVAMENTE VALUTABILE ALLA TUTELA PROCESSUALE Cass., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2017, n. 4090. ABUSO DEL PROCESSO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO CONTRATTO DI LAVORO INTERESSE OGGETTIVAMENTE VALUTABILE ALLA TUTELA PROCESSUALE Le Sezioni unite della Corte

Dettagli

Il processo cumulato: l accertamento incidentale

Il processo cumulato: l accertamento incidentale Il processo cumulato: l accertamento incidentale Autore: La Marchesina Dario In: Diritto processuale civile Esaminiamo ora il processo strutturalmente complesso, ossia comprendente più di un oggetto e/o

Dettagli

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c. Autore: Perrone Daria In: Diritto processuale civile A) La disciplina applicabile In base

Dettagli

Il D.U.R.C. irregolare impedisce l'appalto

Il D.U.R.C. irregolare impedisce l'appalto Il D.U.R.C. irregolare impedisce l'appalto di Antico/Conigliaro Pubblicato il 17 settembre 2010 per partecipare alle gare di appalto pubbliche è necessario essere in regola con la posizione contributiva

Dettagli

In tal senso, Cons. Stato, Sez. V, sent. n del 2 luglio 2018.

In tal senso, Cons. Stato, Sez. V, sent. n del 2 luglio 2018. L ESCLUSIONE DALLE GARE PER VIOLAZIONI DEFINITIVAMENTE ACCERTATE IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE E LA CONTINUITÀ DEL POSSESSO DEL REQUISITO TRA CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E NORMATIVA EUROPEA I motivi

Dettagli

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione V Sezione Penale - n. 19527 del 11 maggio 2016 Patente a punti - falsa comunicazione dei dati del conducente - reato di falsa attestazione - art 495 cp - dichiarazione

Dettagli

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 ALLEGATO A2 DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 Oggetto: procedura aperta per la stipula di un contratto per la fornitura di carta in risme per stampanti e fotoriproduttori.

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera n. 226 del 1 marzo 2017 Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata congiuntamente dal comune di Spoleto e Liomatic S.p.A. Indagine di mercato

Dettagli

NOTA A CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA, ORDINANZA di RIMESSIONE ALL ADUNANZA PLENARIA 29 settembre 2015, n.

NOTA A CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA, ORDINANZA di RIMESSIONE ALL ADUNANZA PLENARIA 29 settembre 2015, n. NOTA A CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA, ORDINANZA di RIMESSIONE ALL ADUNANZA PLENARIA 29 settembre 2015, n.4540 Il definitivo accertamento del DURC negativo e l esclusione dalla gara A cura di LORETTA

Dettagli

COMUNE DI SIZIANO Provincia di Pavia

COMUNE DI SIZIANO Provincia di Pavia Allegato 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Al Comune di Siziano Piazza Giacomo Negri 1 27010 Siziano (PV) pec info@pec.comune.siziano.pv.it Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

Dettagli

INTESTAZIONE DITTA SOTTOSCRITTORE DICHIARA

INTESTAZIONE DITTA SOTTOSCRITTORE DICHIARA Allegato A Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (ARTT. 46 e 47 del DPR N. 445 del 28/12/2000) (Previsto dall Avviso di Manifestazione di Interesse

Dettagli

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. Modello fac-simile / Capo 4, lett. B) disciplinare di gara Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. GARA AD EVIDENZA PUBBLICA

Dettagli

La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.

La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011. Il procedimento di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Sulla natura del termine stabilito dall art. 7 co. 7 D. Lgs 150/2011. Autore: Maiolino Vincenzo In: Diritto

Dettagli

Novità negli appalti 2010/2011

Novità negli appalti 2010/2011 Novità negli appalti 2010/2011 D.Lgs 53/2010: recepimento direttiva ricorsi L. 136/2010, DL 187/2010 convertito in L 217/2010, Determinazioni Autorità n.8 e 10 del 2010 DPR 207/2010 regolamento attuativo

Dettagli

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 Allegato A2 PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 PER L ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI

Dettagli

ALLEGATO A PROVINCIA DI BARI Servizio Edilizia Pubblica Via Castromediano, BARI

ALLEGATO A PROVINCIA DI BARI Servizio Edilizia Pubblica Via Castromediano, BARI 1 ALLEGATO A PROVINCIA DI BARI Servizio Edilizia Pubblica Via Castromediano, 138 70126 BARI Richiesta di inserimento nell elenco aperto di operatori economici del Servizio Edilizia Pubblica per l affidamento

Dettagli

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE ALLEGATO 10 DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE Il sottoscritto. nato il.. a.. in qualità di.. dell impresa/società......

Dettagli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ. (Artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ. (Artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445) All.to 1 Alla SAL Società Acqua Lodigiana - S.r.l. Via Dell Artigianato n. 1/3- Località San Grato 26900 LODI ZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n.

Dettagli

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. Modello fac-simile / Capo 4, lett. B) disciplinare di gara Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. Gara ad evidenza pubblica

Dettagli

Durc: novità legislativa

Durc: novità legislativa Durc: novità legislativa Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Dal 29 gennaio 2009, in attuazione dei princıpi stabiliti dall articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

Dettagli

La validità temporale del durc negli appalti pubblici è di tre mesi

La validità temporale del durc negli appalti pubblici è di tre mesi La validità temporale del durc negli appalti pubblici è di tre mesi Autore: Bellagamba Lino In: Diritto amministrativo T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 5 aprile 2007, n. 1092: «il D.U.R.C. ha durata di tre

Dettagli

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA M_D GSGDNA REG2016 0022319 22-03-2016 MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI - II REPARTO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - - 2 Ufficio - All.:1 Indirizzo

Dettagli

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) Segnalazioni Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia agosto 2013 Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) cos è il DURC? Il DURC (Documento Unico di Regolarità

Dettagli

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N del 19/06/2019

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N del 19/06/2019 DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 1933 del 19/06/2019 AREA 3 - GARE E CONTRATTI PROPOSTA N. 2115 del 17/06/2019 OGGETTO: Procedura aperta soprasoglia per la conclusione di Accordo Quadro con unico operatore

Dettagli

Regolarità fiscale: l applicabilità dell imposta di bollo non è scontata

Regolarità fiscale: l applicabilità dell imposta di bollo non è scontata Regolarità fiscale: l applicabilità dell imposta di bollo non è scontata di Cinzia Bondì Pubblicato il 4 maggio 2011 esiste la possibilità di escludere l applicazione dell imposta di bollo sulle istanze

Dettagli

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (ARTT. 46 e 47 del DPR N. 445 del 28/12/2000)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (ARTT. 46 e 47 del DPR N. 445 del 28/12/2000) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (ARTT. 46 e 47 del DPR N. 445 del 28/12/2000) Allegato A (Previsto dall Avviso di Manifestazione di Interesse

Dettagli

2) E nel caso in cui non sia obbligatorio presentare il DURC, i lavoratori autonomi come dimostrano la loro regolarità contributiva?

2) E nel caso in cui non sia obbligatorio presentare il DURC, i lavoratori autonomi come dimostrano la loro regolarità contributiva? 1) Nel caso di Lavori Pubblici, da svolgersi ad opera di lavoratori autonomi (con o senza dipendenti), è la Stazione Appaltante a dover richiedere il DURC, visto che il Dlgs 494/96 e s.m.i. art. 3 comma

Dettagli

LE CONSEGUENZE DELLA NON APPLICAZIONE DEI CAM

LE CONSEGUENZE DELLA NON APPLICAZIONE DEI CAM LE CONSEGUENZE DELLA NON APPLICAZIONE DEI CAM Avv. Mattia Casati Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati Milano 27 giugno 2018 1 La mancata applicazione dei CAM in sede di gara 2 Cosa succede nel caso

Dettagli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI ART. 38 D.LGS 163/2006 e s.m.i.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI ART. 38 D.LGS 163/2006 e s.m.i. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI ART. 38 D.LGS 163/2006 e s.m.i. Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. [per i cittadini extracomunitari la dichiarazione deve

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione Parere n.49 del 30/9/2014 PREC 86/14/S Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Voghera (PV) Cottimo

Dettagli

ALLEGATO 2 Parte 1 - Avvalimento DICHIARA

ALLEGATO 2 Parte 1 - Avvalimento DICHIARA Parte 1 - Avvalimento ALLEGATO 2 AVVISO PUBBLICO PER L ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 122 COMMA 7

Dettagli

All AMTAB S.p.A. Viale Jacobini Z.I Bari

All AMTAB S.p.A. Viale Jacobini Z.I Bari Allegato 2.a FAC - SIMILE DI ZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (art. 10 Lett. B del Disciplinare di gara) All AMTAB S.p.A. Viale Jacobini Z.I. 70123 Bari Procedura

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Il Consiglio Nazionale Forense, - nella seduta amministrativa del 16 aprile 2015, ha adottato il seguente parere: Osservazioni del Consiglio Nazionale Forense sulla bozza di decreto del Presidente del

Dettagli

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN OPERA DI UNA CHIATTA PER ATTRACCO TRAGHETTI RO-RO PER L ACCOSTO DEL MOLO 56 DEL PORTO DI LIVORNO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN OPERA DI UNA CHIATTA PER ATTRACCO TRAGHETTI RO-RO PER L ACCOSTO DEL MOLO 56 DEL PORTO DI LIVORNO Allegato B) PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN OPERA DI UNA CHIATTA PER ATTRACCO TRAGHETTI RO-RO PER L ACCOSTO DEL MOLO 56 DEL PORTO DI LIVORNO Dichiarazioni ai sensi dell art. 38 e norme collegate del

Dettagli

Il sottoscritto... in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto... in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE Modulo A - Dichiarazione sostitutiva DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L OFFERTA (DA PRESENTARE NEL PLICO, FUORI DELLA BUSTA DELL OFFERTA) Il sottoscritto... in qualità di LEGALE

Dettagli

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 ALLEGATO A2 DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 Oggetto: Procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/06 per stipula di un contratto per la fornitura di sedute per

Dettagli

Bergamo, 13 settembre 2013 CIRCOLARE N. 211 ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Bergamo, 13 settembre 2013 CIRCOLARE N. 211 ALLE IMPRESE ASSOCIATE CIRCOLARE N. 211 Bergamo, 13 settembre 2013 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: D.L. n. 69/2013 art. 31 semplificazioni in materia di Durc - Circolare Ministero del Lavoro n. 36/2013. Il Ministero

Dettagli

MODELLO 3 - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ

MODELLO 3 - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ MODELLO 3 - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) OGGETTO: Procedura

Dettagli

L art. 8, comma 7, della L. 109/1994 cos ì prevede:

L art. 8, comma 7, della L. 109/1994 cos ì prevede: Le cause di sospensione di cui al comma 7 dell art. 8 della L. 109/1994: non sono più vigenti dal 1 gennaio 2000. L interpretazione dell Autorità, riferita anche alla causa di esclusione di cui alla lett.

Dettagli