Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 4 novembre 2010, n

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1 Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 4 novembre 2010, n Patente Revoca e sospensione Revoca Provvedimento del Prefetto a seguito di sottoposizione del titolare alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza Natura di sanzione amministrativa accessoria Esclusione Constatazione dell insussistenza dei requisiti morali per il conseguimento del titolo alla guida Sussistenza Conseguenze Giudizio di opposizione Competenza del tribunale ai sensi dell art. 9 c.p.c. Fondamento. Il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 del codice della strada, viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all art. 22 bis della legge 24novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida; ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell art 9 del codice di procedura civile. (Cass. Civ., sez. II. 4 novembre 2010, n ) [RIV 1104 P314] Artt. 120, 219 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che, con sentenza depositata il 4 febbraio 2008, il Giudice di Pace di Bari ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere sulla opposizione proposta da F. P. avverso il decreto prefettizio del 14 giugno 2004, col quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 C.d.S. era stata disposta la revoca della patente di guida a seguito dell irrogazione nei suoi confronti, con pronuncia del Tribunale di Bari in data 10 marzo 2004, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di due anni con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza; che, ad avviso del Giudice dì pace, sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, ma la competenza a decidere sulla domanda proposta dall opponente spettava al Tribunale; che F. P. ha proposto regolamento di competenza, denunciano la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis e chiedendo alla Corte di cassazione di affermare che la domanda rivolta a denunciare l illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal Prefetto a carico di persona sottoposta a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice di pace originariamente adito ; che l amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva; che il consigliere delegato ai sensi dell art. 377 cod. proc. civ., ha depositato relazione ai sensi dell art. 880 bis cod. proc. civ., che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero. Via Consolare, Forlì (FC) Tel Fax

2 - 2 - MOTIVI DELLA DECISIONE Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 maggio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione: Occorre osservare quanto segue. L art. 120 del Codice della Strada, nel disciplinare i requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida, prevede al primo comma il potere del Prefetto di revocare la patente di guida a coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata (...) quando l utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Lo stesso articolo al terzo comma prevede anche la tutela apprestata dall ordinamento avverso tale provvedimento. La norma è del seguente tenore avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L art. 219 C.d.S., disciplina la Revoca della patente di guida, prevedendo quanto segue: 1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall art. 120, comma Nell ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l organo, l ufficio o comando, che accerta l esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l organo di Polizia incaricato dell esecuzione. Dell ordinanza si da comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell art, 180, comma 1, nell ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. 3 bis, L interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n del 2006 hanno avuto occasione di affermare che: l art. 120 C.d.S., comma 1, nel testo risultante a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 21 ottobre 1998 n. 354, 18 ottobre 2000 n. 421 e 17 luglio 2001 n. 251, contempla la revoca della patente di guida, quando il titolare sia sottoposto a determinate misure di prevenzione in corso di applicazione, sulla scorta di una diretta valutazione di pericolosità del protrarsi del godimento della relativa abilitazione nel periodo di vigenza di dette misure, mentre non richiede alcun apprezzamento da parte dell autorità amministrativa circa il verificarsi di detta pericolosità nel singolo caso (apprezzamento che era invece previsto dallo stesso art. 120 C.d.S., con disposizione che è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 15 luglio

3 n. 239, per la revoca della patente nei confronti del condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni). Detto provvedimento prefettizio di revoca della patente in dipendenza di misure di prevenzione non esprime quindi esercizio di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all uopo stabilite dalla norma. Sicché la domanda rivolta a denunciare l illegittimità del provvedimento di revoca della patente dì guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega, ad un diritto soggettivo, e di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del Giudice ordinario (al quale compete, nell eventualità del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso disapplicando l atto lesivo). Infine, la L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, disciplinando la competenza per il giudizio di opposizione, prevede quanto segue: Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l opposizione di cui all articolo 22 sì propone davanti al giudice di pace. L opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell ambiente dall inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria; g bis) antiriciclaggio. L opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386 e dal D.L.vo 30 aprile 1992, n Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge. Nel caso in questione, il provvedimento applicato dal prefetto ai sensi dell art. 120 C.d.S., non sembra possa essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è stato previsto in via generale il regime di impugnazione previsto dalla L. n. 689 del 1981, sia in relazione a procedimento seguito che in relazione alla sua natura, in quanto dipendente dalla applicazione di misure di prevenzione, tanto che, prima degli interventi della Corte Costituzionale su richiamati dalla sentenza delle SU di questa Corte citata, in relazione a tale provvedimento si riteneva sussistente la giurisdizione amministrativa.

4 - 4 - Conseguentemente la tutela nei riguardi di tale provvedimento appare riservata al Tribunale ordinario in composizione monocratica. Sulla base di tali motivi ritiene che il suindicato ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi dell art. 375 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 380 ter e 380 bis c.p.c., e rigettato competente essendo il Tribunale ordinario; che il Collegio condivide la proposta di decisione del consigliere designato, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, apparendo tuttavia opportuno svolgere alcune considerazioni ulteriori; che occorre innanzitutto rilevare che successivamente al deposito della relazione, il testo dell art. 120 C.d.S., è stato modificato in alcune sue parti dalla L. n. 120 del 2010, e risulta ora, per quanto qui rileva, del seguente tenore: 1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato dì idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all art. 2, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 (T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui all art. 75, comma 1, lett. a), e art. 75 bis, comma 1, lett. f, del medesimo TU. di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. 2. Fermo restando quanto previsto dall art. 75, comma 1, lett. a), del citato T.U. di cui al decreto del D.P.R. n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. 4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (...) ; che la non configurabilità della competenza per materia del giudice di pace emerge in modo inequivoco dal rilievo che la generale competenza del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale presuppone che l opposizione abbia ad oggetto un provvedimento con il quale si commina una sanzione amministrativa pecuniaria e la eventuale sanzione amministrativa accessoria, conseguenti a violazione di norme sulla circolazione stradale (Cass. n del 2005); che, invero, questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto del D.L.vo n. 285 del 1992, art. 205, comma 3 e della L. n. 689 del 1981, art. 22

5 - 5 - bis, attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l inciso qualunque ne sia il valore, presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell art. 7 cod. proc. civ., comma 2, atteso che l assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio (Cass. n del 2005); che, viceversa, il decreto con il quale il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per effetto della sottoposizione del titolare alla misura di prevenzione non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, costituendo piuttosto la constatazione della inesistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali prescritti per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida; che una conferma della non riconducibilità della revoca della patente di guida ex art. 120 alla categoria delle sanzioni si desume dall art. 219 del medesimo C.d.S., che disciplina le modalità applicative della revoca della patente, tenendo distinte le ipotesi di cui all art. 130 e all art. 120 da quelle in cui la revoca costituisce una sanzione accessoria; che, del resto, la citata L. n. 120 dei 2010, nel modificare l art. 212 C.d.S., ha previsto ma solo per il caso di ritiro della patente per violazione alla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida la possibilità per l interessato, di formulare istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, subordinando tale possibilità ad una serie di condizioni oggettive e soggettive, laddove nessuna analoga previsione è stata introdotta con riferimento alla diversa ipotesi della revoca della patente di guida, per qualsiasi ragione questa sia stata disposta; che, pertanto, non vertendosi in ipotesi di opposizione a sanzione conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, la domanda che, come nel caso di specie, sia finalizzata ad ottenere la disapplicazione del decreto prefettizio al fine di consentire al titolare della patente revocata di poter condurre un veicolo per ragioni di lavoro non può ritenersi rientrante nella competenza per materia del giudice di pace, di cui all art. 204 bis, trovando applicazione la generale competenza del Tribunale ex art. 9 cod. proc. civ., trattandosi di causa non afferente a provvedimenti sanzionatori e di valore indeterminabile; che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l intimata Prefettura svolto attività difensiva. (Omissis) [RIV 1104 P314] Artt. 120, 219

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