Responsabile tecnico. NT24.it - Decreto 37/08 - Domande e risposte CAPITOLO I

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1 CAPITOLO I Responsabile tecnico USCITA - 01/10/ Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - DM n. 37 del 22/01/2008. Si fa riferimento alla trasmessa da codesta Camera in data 24 settembre 2008 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. In particolare è stato richiesto se è opportuno limitare l incompatibilità prevista dall art. 3, comma 2, al solo svolgimento di attività di tipo autonomo e/o subordinato ovvero se è necessario estendere detta incompatibilità anche a coloro che, oltre a rivestire la qualifica di socio in società di persone e/o di capitale, risultino investiti anche di poteri di amministrazione e/o rappresentanza (ad eccezion fatta per i liquidatori, poiché a detta di codesta Camera gli stessi si limitano all amministrazione del passivo e dell attivo, per giungere alla fase di liquidazione ). Al riguardo, si è del parere che l articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempa pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto delle responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società impiantistica. 7

2 Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono anche solo in minima parte, l impegno giornaliero di un singolo/a lavoratore/trice. Sono quindi da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico in un impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio membro del consiglio di amministrazione sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza. Tale incompatibilità, secondo questa Amministrazione, va estesa, per gli stessi motivi summenzionati, anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una società. Commento: È stata esclusa dal ogni forma di compatibilità (ai sensi dell art.3, comma 2) tra la qualifica di responsabile tecnico in un impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa - anche se non impiantistica - in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza (poiché tali incarichi impedirebbero, di fatto, il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell attività di cui al d.m. 37/2008). Tale incompatibilità va estesa, per i medesimi motivi, anche al caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una società. 8 Decreto 37/08 - Domande e risposte

3 USCITA - 10/10/ alla Camera di Commercio di Savona Oggetto: Installazione di impianti - responsabile tecnico Con nota pervenuta in via elettronica in data 17 settembre, codesta Camera chiedeva se un socio di socie-tà artigiana possa rivestire la carica di responsabile tecnico in due società, o se esso possa, in quanto responsabile tecnico, incorrere nel divieto sancito dal comma 2, dell art. 3 del DM 37/08. Senza entrare nel merito della vicenda dell imprenditore artigiano, che esula dalle competenze di questa Amministrazione, si osserva quanto segue. La disciplina introdotta col regolamento suddetto, innova rispetto alla previgente legge 46/90, introducendo un criterio di unicità ed incompatibilità riferito al responsabile tecnico dell impresa abilitata. Tuttavia la norma va letta a parere dello scrivente nella sua interezza. Il comma primo dell articolo 3, afferma che le imprese... sono abilitate all esercizio delle attività di cui all articolo 1, se l imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da esse preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all articolo 4. Non diversamente il soppresso articolo 2, comma 2, della legge 46/90, affermava che l esercizio delle atti-vità di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all articolo 3, da parte dell imprenditore il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all esercizio delle attività di cui al medesimo comma I un responsabile tecnico che abbia tali requisiti. Entrambe le disposizioni pertanto fondano l abilitazione dell impresa sulla qualificazione tecnico-professionale, dell imprenditore o del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, l impresa può preporre un soggetto ad essa (fino ad allora) estraneo, che assume la qualifica di responsabile tecnico. Ne consegue che l attuale definizione normativa, del comma 2 dell articolo 3 del 9

4 Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 DM 37, il responsabile tecnico di cui al comma I svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa, nell ottica di una interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favore nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza, deve essere letta nel senso letterale derivante dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell articolo 3, nel senso cioè che il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante ed all imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma. Per rispondere al quesito, pertanto, ove il socio sia legale rappresentante delle due società, si ritiene non esservi incompatibilità nel fatto che esso possa abilitare entrambe le imprese. Commento: In relazione alla possibilità che il socio di una società artigiana voglia rivestire la carica di responsabile tecnico per due distinte società, il Mi.S.E., pur evitando di entrare nello specifico, poiché trattasi di vicenda relativa a un imprenditore artigiano, che in quanto tale esula dalle competenze ministeriali (essendo l artigianato materia di competenza esclusiva della Regione), ha rappresentato - astrattamente - quanto segue. Il DM 37/2008 introduce normativamente il criterio di unicità e incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico, a differenza di quanto previsto dal disposto della L.46/90. Tuttavia il punto di contatto tra DM 37/2008 e la legge 46/90 è che entrambe le disposizioni hanno previsto l abilitazione dell impresa sulla base della qualificazione tecnico-professionale da parte dell imprenditore o del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, di un soggetto - da essi stessi preposto - che assume la qualifica di responsabile tecnico. Ne consegue che l attuale definizione normativa, del comma 2 dell articolo 3 del dm 37, Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e incompatibile con ogni altra attivita continuativa, 10 Decreto 37/08 - Domande e risposte

5 nell ottica di una interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza, deve essere letta nel senso letterale derivante dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell articolo 3, nel senso cioè che il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante ed all imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma. Conseguentemente, nel caso in questione, ove il socio sia il legale rappresentante di entrambe le società, il ritiene di non esservi incompatibilità e che pertanto lo stesso possa abilitare le due imprese. USCITA - 05/08/ Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - DM n. 37 del 22/01/2008. Si fa seguito alla nota n del 17 giugno 2008 con la quale questo Ministero ha fornito risposta alla trasmessa dalla S.V. in data 29 aprile 2008 concernente la richiesta di apposito parere in materia di impianti-stica, di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Al riguardo, nel confermare che è allo studio una modifica del D.M. 37/2008, ai sensi dell articolo 35, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, si può tuttavia rappresentare che, allo stato attuale, la normativa in esame, per l aspetto che segue, non presenta elementi dubitativi in ordine alla sua corretta applicazione. L art. 3, comma 2, prescrive infatti che il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Pertanto al responsabile tecnico dell impresa in esame è escluso l esercizio di attività autonoma ovvero di attività subordinata presso terzi (in entrambi i casi anche di altra natura ), dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l impresa in esame, pena la mancanza del requisito richiesto dalla normativa vigente. 11

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