REGOLAMENTO EMITTENTI

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1 REGOLAMENTO EMITTENTI OPERAZIONI DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETA PER AZIONI NON QUOTATA IN UNA SOCIETA PER AZIONI QUOTATA (ART. 117-bis DEL TUF) ESITO DELLE CONSULTAZIONI 4 maggio 2007 Il 2 marzo 2007 la Consob ha diffuso un documento di consultazione relativo alla modifica del Regolamento emittenti, adottato con delibera n /1999 (di seguito "RE"), attuativa dell art. 117-bis del TUF, introdotto dalla legge n. 262/2005. In sede di consultazione è stato proposto di introdurre all interno dell art. 57 del RE un nuovo comma 2, dedicato alle operazioni di fusione di una società per azioni non quotata in una società per azioni quotata di cui all art. 117-bis del TUF. In relazione al documento di consultazione sono pervenute osservazioni da parte di Assonime Associazione fra le società italiane per azioni e di Borsa Italiana. Nella trattazione che segue si dà conto di tali osservazioni e delle conseguenti determinazioni assunte dalla Commissione. Il documento riproduce il testo delle norme rese note per la consultazione, le osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e il nuovo testo adottato. * * * TESTO PROPOSTO PER LA CONSULTAZIONE (PER FACILITÀ DI LETTURA SI RIPORTANO ANCHE ALTRE PARTI DELL ART. 57 NON SOTTOPOSTE A MODIFICA; IL NUOVO COMMA È RIPORTATO IN GRASSETTTO) Art. 57 (Esenzione dall obbligo di pubblicare un prospetto) 1. L obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari di seguito indicati:. d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria. 1

2 2. Con riguardo alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l entità degli attivi di quest ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore all ottanta per cento dell entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 il documento dovrà contenere: - le informazioni prescritte dagli allegati I e II del Regolamento n. 809/2004/CE riferite alla società incorporante quale risultante a seguito della fusione; - le informazioni di cui all allegato III del predetto Regolamento riferite agli strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione della fusione; - ogni altra informazione necessaria affinché i portatori degli strumenti finanziari emessi dalle società partecipanti alla fusione possano esercitare i propri diritti. OSSERVAZIONI E stata rappresentata l esigenza di disciplinare criteri di equivalenza anche con riferimento a tipologie di operazioni di fusione diverse da quelle di cui all art. 117-bis del TUF, per evitare che l indicazione di tali criteri solo per le fusioni da ultimo citate determini situazioni di incertezza interpretativa ed applicativa circa la tipologia di documento considerato dall autorità competente equivalente ai fini dell esenzione dall obbligo di pubblicazione del prospetto negli altri casi di strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di fusione, ex art. 57, comma 1, lett. d) del regolamento emittenti. In proposito è stato anche suggerito che la valutazione dell equivalenza dei contenuti del documento da rendere disponibile al pubblico sia svolta in via generale anziché caso per caso, per evitare un notevole appesantimento della procedura amministrativa sia per l emittente sia per l autorità e di vanificare, in tal modo, il concetto di esenzione dalla pubblicazione di un prospetto. Relativamente alla misura indicata dal nuovo comma 2 per determinare la soglia dimensionale rilevante della società quotata rispetto alla non quotata ai fini dell applicazione della norma, è stato osservato che la misura dell 80% appare particolarmente elevata, con valori più simili a quelli di una fusione tra eguali, invece che alla fusione per incorporazione in una scatola quotata di una società non quotata con elevati attivi. Relativamente alle modalità di calcolo di tale percentuale, un partecipante alla consultazione ha suggerito di escludere dal calcolo degli attivi rilevanti le partecipazioni detenute dall incorporata nella società quotata, apparendo opportuno escludere dall ambito di operatività dell art. 117-bis quei casi in cui gli attivi della società incorporata non quotata sono rappresentati in via prevalente o esclusiva dalla partecipazione nella società quotata, non esistendo in tali casi il need for protection alla base della norma primaria. Con riguardo poi al giudizio di equivalenza del documento alternativo al prospetto, è stato rilevato che, in sostanza, il documento che viene richiesto dalla Consob è assimilabile a un prospetto, senza che peraltro lo stesso possa beneficiare del passaporto europeo. 2

3 CONSIDERAZIONI Le osservazioni raccolte in ordine all esigenza di pervenire, anche al di là dello specifico dettato normativo di cui all art. 117-bis TUF, ad una disciplina che consenta di definire, a livello generale, i criteri su cui si orienta il giudizio di equivalenza della Consob in tutti i casi di fusione sono meritevoli di un attenta valutazione. Tale disciplina, secondo quanto osservato, dovrebbe in particolare definire i criteri di equivalenza per tutti i casi di operazioni di fusione per i quali l art. 57, comma 1, lett. d) del regolamento emittenti attuativo dell art. 4, par. 2, lett. d) della direttiva 2003/71/CE (direttiva prospetto) - riconosce un esenzione dall obbligo di pubblicare un prospetto, a condizione che sia pubblicato un documento contenente informazioni ritenute dall autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria. Merita in proposito rilevare che, in base all orientamento espresso dalla Commissione Europea nei verbali di talune riunioni relative alla trasposizione della direttiva prospetto negli Stati membri della UE, l autorità competente è tenuta a svolgere una valutazione caso per caso delle informazioni contenute nel documento da pubblicarsi ai sensi dell art.4, paragrafo 2, lett.d) della direttiva prospetto. Si ritiene, pertanto, che non possano cristallizzarsi in una disposizione normativa criteri di equivalenza tali da assicurare, a prescindere dalle situazioni specifiche, il beneficio dell esenzione dall obbligo del prospetto. Con riguardo, invece, alla più generale problematica legata all individuazione del documento da pubblicarsi per poter fruire di detta esenzione, condizionatamente alle valutazioni dell autorità competente in merito all equivalenza, si ritiene - in considerazione delle deleghe regolamentari attribuite dal Tuf alla Consob per l attuazione delle disposizioni legislative relative al prospetto di offerta - di poter prevedere a tal fine un apposita disposizione, introducendo un nuovo comma (comma 3) nell art. 57 del regolamento emittenti. Più in dettaglio, tale nuova disposizione regolamentare esplicita che, in relazione alle operazioni di fusione interessanti un emittente quotato, il documento da rendersi disponibile ai fini delle valutazioni della Consob circa l equivalenza dei relativi contenuti informativi rispetto a quelli del prospetto è costituito: a) dalla relazione dell organo amministrativo di cui all art quinquies del codice civile predisposta secondo i criteri indicati dall allegato 3A al regolamento emittenti, nel caso di operazioni di fusione che non superino i parametri di significatività richiamati dall art. 70 del medesimo regolamento; b) dal documento informativo di cui all art. 70, del regolamento emittenti, da pubblicarsi con le modalità e con i termini ivi precisati, con riguardo ad operazioni di fusione significative ai sensi del medesimo articolo. Per evitare aggravi in termini di adempimenti informativi, si evidenzia, a commento della nuova disposizione, che, ove talune informazioni relative alla società risultante dalla fusione non siano definite alla data di pubblicazione della relazione dell organo amministrativo ovvero del documento sopra citato, queste potranno essere successivamente fornite mediante pubblicazione, 3

4 con le medesime modalità, di una nota informativa di aggiornamento prima della data di efficacia della fusione. Per quanto attiene all osservazione secondo cui la soglia dell 80%, fissata per determinare quando gli attivi dell incorporante quotata siano da ritenersi significativamente inferiori a quelli dell incorporata, appare particolarmente elevata, in quanto non idonea ad enucleare le ipotesi di fusione per incorporazione di una società non quotata in una società quotata già svuotata del proprio core business, si è dell avviso che, nel contesto di una disciplina più ampia che perviene a definire il documento idoneo a beneficiare dell esenzione dall obbligo del prospetto anche in altri casi di fusione e tenuto conto di quanto già disposto in materia di obblighi informativi in relazione alle operazioni di fusione significative a norma dell art. 70 del regolamento emittenti, l ambito di applicazione dell art. 117-bis del TUF si possa riferire ad operazioni di fusione caratterizzate da una più significativa disparità di pesi tra le dimensioni della società non quotata da incorporare e quelle della società quotata incorporante. Pertanto si ritiene che, sempre in armonia con il dettato letterale della disposizione legislativa da attuarsi, la soglia dimensionale possa essere ridotta al 50%. Relativamente alle modalità di calcolo della percentuale, si è ritenuto di riprendere letteralmente le espressioni adottate nell art. 117-bis con riguardo all indicatore da seguire per determinare la soglia dimensionale dell operazione. Chiaramente in sede di applicazione di tale indicatore si farà riferimento ai dati del bilancio consolidato, ove redatto, delle società partecipanti all operazione. Quanto ai contenuti del documento da pubblicarsi in occasione di fusioni che rientrino nel campo di applicazione dell art. 117-bis del TUF per disporre dell esenzione dal prospetto, sono state introdotte modifiche che ne semplificano i contenuti rispetto a quelli richiesti dalla regolamentazione comunitaria sul prospetto. In particolare, per quanto attiene alle semplificazioni introdotte in relazione ai contenuti del documento relativo alle fusioni ex art.117-bis del TUF, si è ritenuto di escludere le informazioni finanziarie storiche dell emittente concernenti gli ultimi tre esercizi, stante la preponderante rilevanza che assumono le attività della società incorporata rispetto a quelle dell incorporante quotata (l emittente) e, conseguentemente, la scarsa significatività delle stesse ai fini della comprensione degli effetti della fusione. A commento di tali modifiche, per una migliore individuazione della procedura, si evidenzia che ove vi sia necessità di un aggiornamento delle informazioni incluse nel documento già reso disponibile ai sensi dell art. 70, esso potrà essere integrato, purché la nota d integrazione sia resa disponibile prima della data di efficacia della fusione, con le modalità utilizzate per la diffusione del documento originario. E stato infine introdotto un ulteriore comma (comma 4) all interno dell art. 57 contenente alcune previsioni tese a disciplinare l inoltro alla Consob della documentazione richiesta ai fini del giudizio di equivalenza ed i termini di pubblicazione della stessa. Al riguardo, si evidenzia che la Consob si esprimerà con apposito parere in merito all equivalenza delle informazioni riportate nel documento valido per l esenzione rispetto a quelle previste per il prospetto. *** 4

5 Ciò posto, è stata adottata la seguente versione dell art. 57 del RE nella quale sono evidenziate, in grassetto, le parti integrate/modificate rispetto alla versione proposta per la consultazione e, in carattere barrato, quelle eliminate:... Art. 57 (Esenzione dall obbligo di pubblicare un prospetto) 2 1-bis. Con riguardo alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l entità degli attivi di quest ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore all ottanta al cinquanta per cento dell entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 contiene: a) le informazioni prescritte dagli dall allegatio I e, ad esclusione del capitolo 9 e dei paragrafi 20.1 e 20.3, nonché dall allegato II del Regolamento n. 809/2004/CE riferite alla società incorporante quale risultante a seguito della fusione; b) le informazioni di cui all allegato III del predetto Regolamento riferite agli strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione della fusione; c) ogni altra informazione necessaria affinché i portatori degli strumenti finanziari emessi dalle società partecipanti alla fusione possano esercitare i propri diritti. 1-ter. Per le operazioni di fusione interessanti un emittente quotato diverse da quelle considerate al comma 1-bis, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 è costituito: a) dalla relazione dell organo amministrativo di cui all articolo 2501-quinquies del codice civile predisposta secondo i criteri indicati dall allegato 3A, nel caso di operazioni di fusione che non superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi dell articolo 70; b) dal documento informativo previsto all articolo 70, comma 4, da pubblicarsi con le modalità e con i termini ivi precisati, nel caso di operazioni di fusione che superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi del medesimo articolo. 1-quater. Gli emittenti quotati trasmettono alla Consob, ai fini della valutazione di equivalenza, i documenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter e le eventuali integrazioni almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di efficacia della fusione. 5

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