Il giorno 27 Settembre 2002 si sono incontrati: MARAZZI GRUPPO CERAMICHE SpA. La Segreteria Provinciale della FULC -Modena
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1 Il giorno 27 Settembre 2002 si sono incontrati: MARAZZI GRUPPO CERAMICHE SpA La Segreteria Provinciale della FULC -Modena La Segreteria Regionale MCA -U.G. T. -Castellon per il rinnovo del Comitato aziendale europeo del Gruppo MARAZZI CERAMICHE in conformità alla direttiva CEE 94/45
2 ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL COMITATO AZIENDALE EU LAVORATORI DEL GRUPPO MARAZZI CERAMICHE La MARAZZI GRUPPO CERAMICHE SPA, la MCA - U.G.T. provinciale di Castellon e la segreteria provinciale della FULC di Modena concordano sull'istituzione del Comitato aziendale europeo dei lavoratori del Gruppo MARAZZI SPA considerato quale strumento per una più stretta cooperazione a livello transnazionale tra le società del Gruppo e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. In tale finalizzazione la costituzione del Comitato aziendale europeo vuole essere un importante contributo ad una politica economica-produttiva volta a promuovere la crescita, la competitività e l'occupazione del Gruppo anche attraverso lo strumento partecipativo. Con ciò la MARAZZI GRUPPO CERAMICHE SPA intende confermare, a livello europeo, la propria tradizione di relazioni sindacali, allargando il confronto alle rappresentanze sindacali dei lavoratori occupati alle dipendenze di società operanti nell'ambito comunitario. Le parti, con il presente accordo, intendono realizzare l'informazione e la consultazione transnazionale dei lavoratori che costituiscono l'obiettivo della direttiva CEE 94/45 Il Comitato aziendale non potrà sostituirsi ai rappresentanti sindacali dei lavoratori nell'esercizio delle loro funzioni negoziali. 1. Definizione di Gruppo Il presente accordo riguarda la società CapoGruppo MARAZZI GRUPPO CERAMICHE SPA e le società operanti nella comunità Europea di cui la predetta società CapoGruppo controlla, direttamente od indirettamente, più del 50% del capitale sociale. 2. Composizione del comitato Ai fini della costituzione del comitato aziendale europeo sono prese in considerazione le "realtà nazionali i cui dipendenti complessivamente siano superiori a 100 unità. Qualora gli organici siano inferiori a tale limite, le parti daranno luogo ad una procedura d informazione dei lavoratori interessati attraverso specifica regolamentazione da parte del comitato aziendale. Il numero dei membri del Comitato aziendale europeo del Gruppo MARAZZI SPA è stabilito nel massimo di 14 membri. Tale numero potrà essere superato a fronte di nuove acquisizioni e/o nuove unità produttive che rispondano ai requisiti del presente punto 2. 2
3 Il Comitato potrà prevedere la partecipazione di osservatori, dipendenti del Gruppo Marazzi S.p.A., di stabilimenti collocati in Europa in Paesi extra U.E.. I Paesi in questione dovranno essere tra i prossimi candidati all ingresso nella U.E. Fino alla scadenza dell'accordo, in aggiunta al numero di cui sopra, è prevista l'assegnazione alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative ed aderenti alla C.E.S. di ulteriori sei posti nel Comitato. Tutti i membri del Comitato aziendale devono essere dipendenti della MARAZZI GRUPPO CERAMICHE SPA e/o delle società interessate da almeno tre anni. La ripartizione dei membri tra le aziende degli Stati interessati e fra le confederazioni è confermata secondo l'attuale composizione. 2a I membri del Comitato eleggeranno al proprio interno un Comitato Ristretto composto da tre delegati compreso il Presidente. Il Comitato Ristretto ha compiti di coordinamento delle attività del C.A.E. e di interfaccia con la Direzione Centrale, nonché compiti specifici che il C.A.E. potrà attribuire. Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo, in aggiunta ai membri eletti, sono riservati 4 seggi all interno del comitato ristretto. Le parti firmatarie dell accordo potranno convocare Il Comitato Ristretto, nel caso di particolari vertenze che vedono coinvolto uno degli stabilimenti del Gruppo Marazzi S.p.A. 3. Assegnazione dei seggi I nominativi dei membri del Comitato aziendale saranno designati conformemente alle normative legislative o contrattuali attualmente vigenti. 4. Oqqetto dell'informazione e consultazione Il Comitato aziendale europeo nel corso della riunione di cui al successivo punto 5 sarà informato e consultato sull'andamento delle attività del gruppo ed in particolare su: a) situazione economico-finanziaria; b) programmi di attività, investimenti e prospettive; c) stato dell'occupazione; 3
4 d) mutamento strutturale del Gruppo: fusioni, acquisizioni, cessione di attività o di imprese, quotazione in borsa e) chiusura di aziende che abbiano ripercussioni transnazionali; f) trasferimenti di produzioni fuori dell'u.e.; g) mobilità transnazionali di personale h) programmi di azioni positive; i) aspetti sanitari e della sicurezza; l) formazione professionale iniziale e continua definendo progetti di formazione. m) introduzione di nuovi processi produttivi, nuove tecnologie, nuove metodologie di lavoro 5. Riunioni del Comitato Il Comitato si riunirà una volta l'anno normalmente entro il mese di maggio. La data, il luogo (che potrà essere in Italia od in uno dei paesi europei sede delle aziende del Gruppo) e l'ordine del giorno della riunione sono stabiliti dalla MARAZZI GRUPPO CERAMICHE SPA, che ne darà comunicazione con 20 giorni di anticipo ai membri del Comitato aziendale. Alle riunioni potranno essere invitati esperti i cui nominativi saranno concordati fra le parti. All'incontro il Gruppo MARAZZI, come sopradefinito, sarà rappresentato dalle direzioni del personale MARAZZI GRUPPO CERAMICHE SPA e delle società Capogruppo. In caso del tutto eccezionale, potrà essere convocata una riunione aggiuntiva a quella annuale, per richiesta motivata ed approvata dalla maggioranza dei membri del Comitato aziendale e previo assenso della MARAZZI GRUPPO CERAMICHE SPA. AI termine della seduta sarà redatto un verbale. 5a. Per quanto riguarda gli aspetti sanitari e della sicurezza, è istituito un gruppo ristretto di studio (un delegato per ogni paese europeo, da scegliersi fra i membri del comitato di cui al punto 2) che si riunirà una volta l anno. 6. Riservatezza E' fatto obbligo, a tutti i membri del Comitato aziendale europeo del Gruppo MARAZZI, di non divulgare alcuna informazione avuta nel corso delle riunioni, o per motivo del loro incarico. 4
5 7. Finanziamento Il Gruppo MARAZZI sosterrà i costi per l'organizzazione delle riunioni di cui al precedente punto 5 (soggiorno e viaggio dei membri del Comitato, traduzione e stampa nelle diverse lingue dei documenti ecc.) in particolare i costi di trasferta saranno sostenuti dalle amministrazioni dei paesi d appartenenza dei singoli membri. 8. Durata dell'accordo Il presente accordo, che ha la durata di tre anni, può essere rinnovato previa valutazione dell'esperienza realizzata, sei mesi prima della sua scadenza. 9. Pubblicità Il presente accordo sarà depositato presso il Ministero del lavoro e la Commissione della U.E.. *** Forbach 27 Settembre 2002 *** MARAZZI GRUPPO CERAMICHE SPA F.U.L.C Provinciale -Modena - MCA- U.G.T. Provinciale -Castellon - 5
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