Sicurezza informatica, novità normative e recente casistica giurisprudenziale. Gabriele Faggioli
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- Emilio Cavallaro
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1 Sicurezza informatica, novità normative e recente casistica giurisprudenziale Gabriele Faggioli
2 Gabriele Faggioli Legale Partner ISL Adjunct Professor MIP-Politecnico di Milano Membro del Consiglio Direttivo del Clusit Professore a contratto presso l Università di Pavia Economia e Commercio «Aspetti legali del management delle ICT»
3 Indice Evoluzione normativa Attuale panorama normativo in materia di sicurezza informatica I controllo sui lavoratori Recenti sentenze in materia
4 Aspetti introduttivi Evoluzione normativa Negli ultimi 21 anni si è assistito a una vera e propria rivoluzione nel settore del diritto delle nuove tecnologie L evoluzione tecnologica ha infatti determinato l introduzione nel nostro panorama giuridico di nuovi concetti giuridici, di nuovi beni tutelati, di nuove fattispecie incriminatrici, di nuove forme contrattuali Si pensi in via esemplificativa: u Al software (d.lgs 518/92 l. 633/41) e alle forme nuove di licenza (open source) u Alla frode informatica (art. 640 ter c.p.) u Al domicilio informatico (art. 615 ter c.p.) u Ai virus (art. 615 quinquies c.p.) u Alla posta elettronica (art. 616 c.p.)
5 Considerazioni iniziali Il 2011 e il 2012 sono sta2 cara4erizza2 da importan2 novità nel se4ore norma2vo della sicurezza dei sistemi informa2vi: Abolizione decreto Pisanu Provvedimento Garante per la protezione dei da2 personali 12 maggio 2011 inerente la tracciabilità degli accessi ai da2 bancari Decreto legge n. 70/2011 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgen2 per l'economia successivamente conver2to con legge n 106/2011 Decreto Legge n. 201/2011, noto come Decreto Salva Italia, contenente le Disposizioni urgen2 per la crescita, l'equità e il consolidamento dei con2 pubblici, conver2to con la legge del 22 dicembre 2011, n. 214 Decreto Semplificazioni 5/2012 approvato il conver2to con la legge 4 aprile 2012 n. 35
6 Considerazioni iniziali Tra le altre cose le modifiche hanno riguardato: La nozione di «dato personale» con quindi incidenza sulla applicazione del d.lgs 196/03 L ambito di applicazione prima, e l esistenza poi, del Documento Programma2co sulla Sicurezza La nozione di tra4amento per finalità amministra2ve e contabili
7 La liberalizzazione del WIFI Con il Decreto Milleproroghe (d.l. 255/10) sono state apportate modifiche di notevole rilievo all'art. 7, I e IV comma, del Decreto Pisanu, nella parte in cui prevedeva obblighi che condizionavano le modalità di installazione e di uhlizzo della rete internet nei luoghi pubblici o aperh al pubblico. Ovvero: u Nel sistema previgente l accesso al servizio wi- fi era subordinato all obbligo di autenhcazione dei dah anagrafici riportah sul documento d idenhtà dell utente, per monitorare le singole operazioni e per favorire l archiviazione dei dah acquisih nel corso della navigazione. Oggi il prede4o obbligo è stato integralmente abrogato a sostegno di una maggiore libertà per l utente di accedere alla pubblica comunicazione telema2ca senza alcuna preven2va registrazione dei da2 e con minor controllo sulle singole operazioni effe4uate. u L'art. 7, I comma, nella vecchia formulazione prevedeva l obbligo per i gestori di pubblici esercizi o circoli privah di qualsiasi specie - nel quale fossero posh a disposizione del pubblico, dei clienh o dei soci, apparecchi terminali uhlizzabili per le comunicazioni, anche telemahche - di richiedere una prevenhva licenza alla questura competente. In ogni caso oggi tale obbligo è stato ristre4o ai soli gestori che offrano la conne_vità quale a_vità principale (internet point).
8 Il campo di applicazione del d.lgs 196/03 Tabella 1. Regime applicabile da maggio a dicembre 2011 Da2 ineren2 le persone fisiche Da2 ineren2 le persone giuridiche en2 e associazioni Tra4amen2 con fi n a l i t à amministra2ve e contabili Tra4amen2 senza fi n a l i t à amministra2ve e contabili Semplificazioni (es. non applicazione provvedimento amministratori di sistema) Applicazione integrale d.lgs 196/03 (es. markehng) Tra4amen2 con fi n a l i t à amministra2ve e contabili Tra4amen2 senza fi n a l i t à amministra2ve e contabili Disapplicazione integrale d.lgs / 0 3 e provvedimenh collegah Applicazione integrale d.lgs 196/03 (es. markehng)
9 Il campo di applicazione del d.lgs 196/03 Tabella 2. Regime applicabile da fine dicembre 2011 Tra4amen2 con finalità amministra2ve e contabili Da2 ineren2 le persone fisiche Semplificazioni (es. non applicazione provvedimento amministratori di sistema) Da2 ineren2 le persone giuridiche en2 e associazioni Disapplicazione integrale d.lgs 196/03 e provvedimenh collegah Tra4amen2 senza finalità amministra2ve e contabili Applicazione integrale d.lgs 196/03 (es. markehng) Abbona2 Applicazione delle regole inerenh il markehng e la data retenhon
10 Il campo di applicazione del d.lgs 196/03 Articolo 4 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materie di protezione dei dati personali): b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
11 Il campo di applicazione del d.lgs 196/03 Si consideri anche l ar2colo 98 del d.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) che con riferimento alle informazioni segrete ha stabilito che: 1. CosHtuiscono oggexo di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico- industriali, comprese quelle commerciali, soggexe al legiymo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elemenh generalmente note o facilmente accessibili agli esperh ed agli operatori del sexore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano so4oposte, da parte delle persone al cui legi_mo controllo sono sogge4e, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2. CosHtuiscono altresì oggexo di protezione i dah relahvi a prove o altri dah segreh, la cui elaborazione comporh un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodoy chimici, farmaceuhci o agricoli implicanh l'uso di nuove sostanze chimiche.
12 Il documento programma2co sulla sicurezza Anno Previsione ago Assenza di deroghe all obbligo di redazione del Documento ProgrammaHco sulla 2008 Sicurezza Agosto luglio 2011 Luglio gennaio 2012 Gen 2012 ArHcolo 34 comma 1bis d.lgs 196/03. Per i soggey che traxano soltanto da2 personali non sensibili e che tra4ano come unici da2 sensibili quelli cos2tui2 dallo stato di salute o mala_a dei propri dipenden2 e collaboratori anche a proge4o, senza indicazione della relahva diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a caraxere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programma2co sulla sicurezza è sos2tuita dall'obbligo di autocer2ficazione, resa dal Htolare del traxamento ai sensi dell'arhcolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di tra4are soltanto tali da2 in osservanza delle altre misure di sicurezza prescri4e. Omississ ArHcolo 34 comma 1bis d.lgs 196/03. Per i soggey che traxano soltanto da2 personali non sensibili e che tra4ano come unici da2 sensibili e giudiziari quelli rela2vi ai propri dipenden2 e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli rela2vi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programma2co sulla sicurezza è sos2tuita dall'obbligo di autocer2ficazione, resa dal Htolare del traxamento ai sensi dell' arhcolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di tra4are soltanto tali da2 in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). Omississ Abrogazione integrale Documento Programma2co sulla Sicurezza
13 Il Documento Programma2co sulla sicurezza La Legge 4 aprile 2012 n. 35 di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 prevede, fra l altro: Art. 45 Semplificazioni in materia di dati personali 1. ((Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo)) 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 21 dopo il comma 1 é inserito il seguente: «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari é altresì consentito quando é effettuato in attuazione di protocolli d intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell interno o con i suoi uffici periferici di cui all articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ((previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,)) che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»; b) all articolo 27, comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall articolo 21, comma 1-bis.»; c) all articolo 34 é soppressa la lettera g) del comma 1 ed é abrogato il comma 1-bis; d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26. Quindi, niente più obbligo di redazione e aggiornamento del DPS né obbligo sostitutivo di autocertificazione.
14 I tra4amen2 per finalità amministra2ve e contabili Il provvedimento sugli amministratori di sistema Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lex. c) del Codice il Garante ha quindi prescrixo l'adozione delle misure enunciate ai Htolari dei traxamenh di dah personali soggey all'ambito applicahvo del Codice ed effe4ua2 con strumen2 ele4ronici, anche in ambito giudiziario e di forze di polizia (arx. 46 e 53 del Codice), salvo per quelli effe4ua2 in ambito pubblico e privato a fini amministra2vo- contabili che pongono minori rischi per gli interessah e sono stah oggexo delle misure di semplificazione introdoxe di recente per legge (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con mod., con l. 6 agosto 2008, n. 133; art. 34 del Codice; Provv. Garante 6 novembre 2008): Quali sono i traxamenh fuori ambito: u u Nel provvedimento del 19 giugno 2008 il Garante per la protezione dei dah personali ha emanato un provvedimento contenente Semplificazioni di taluni adempimen2 in ambito pubblico e privato rispe4o a tra4amen2 per finalità amministra2ve e contabili dove si legge: Diverse realtà, specie imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, tra4ano da5, anche in relazione a obblighi contra4uali, precontra4uali o di legge, esclusivamente per finalità di ordine amministra5vo e contabile (ges5one di ordina5vi, buste paga e di ordinaria corrispondenza con clien5, fornitori, realtà esterne di supporto anche in outsourcing, dipenden5); omississ Oggi: ar5colo 34 comma 1ter d.lgs 196/03
15 I tra4amen2 per finalità amministra2ve e contabili La nozione di tra4amento per finalità amministra2ve e contabili ArHcolo 34 comma 1- ter d.lgs 196/03). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dah personali, i traxamenh effexuah per finalità amministrahvo- contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle ayvità di natura organizzahva, amministrahva, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dah traxah. In parhcolare, perseguono tali finalità le ayvità organizzahve interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contraxuali e precontraxuali, alla geshone del rapporto di lavoro in tuxe le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale- assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
16 L impa4o sul provvedimento Amministratori di Sistema Ambito di applicazione del provvedimento del 27 novembre 2008 Tra4amen2 con finalità amministra2ve e contabili Da2 ineren2 le persone fisiche NON SI APPLICA Da2 ineren2 le persone giuridiche en2 e associazioni NON SI APPLICA Tra4amen2 senza finalità amministra2ve e contabili SI APPLICA
17 Considerazioni generali ATTENZIONE! Non sono abolite le misure minime di sicurezza Non è abolito l allegato B al d.lgs 196/03 Permangono le responsabilità penali in caso di mancata adozione delle misure minime di sicurezza Rimane vigente il provvedimento sugli Amministratori di Sistema Occorre valutare le clausole contra4uali previste a tutela della riservatezza in caso di outsourcing/cloud
18 Il controllo sui lavoratori u L ar2colo 4 dello Statuto dei Lavoratori E vietato l'uso di impian2 audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'a_vità dei lavoratori Gli impian2 e le apparecchiature di controllo che siano richies2 da esigenze organizza2ve e produ_ve ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'a_vità dei lavoratori, possono essere installa2 soltanto previo accordo con le rappresentanze sindaeecali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In dife4o di accordo, su istanza del datore di lavoro provvede la Direzione Regionale del Lavoro omississ
19 Applicazione art. 4 comma II S.d.L. La giurisprudenza in materia di controlli difensivi (sentenza Corte di Cassazione n del 23 febbraio 2010) Caso u u u Ad una lavoratrice, è stato inhmato il licenziamento axraverso due dishnte contestazioni disciplinari relahve ad un uhlizzo illegiymo della rete internet aziendale dovuto a ripetuh accessi per esigenze estranee all ayvità lavorahva. La lavoratrice ha impugnato entrambi i licenziamenh davanh al Tribunale di Milano, il quale ne ha dichiarato l illegiymità. Il Tribunale, quanto al primo licenziamento, riteneva che i fay contestah, sintehzzabili nell'accesso a Internet per ragioni non di servizio in contrasto con il regolamento aziendale del , fossero sta2 rileva2 e registra2 da un programma di controllo informa2co centralizzato (Super Scout), in violazione della L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, con la conseguente inu2lizzabilità dei da2 acquisi2. In ogni caso riteneva violate le regole di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari. Quanto, poi, al secondo licenziamento, il giudice riteneva la contestazione tardiva, poiché i fay contestah erano in parte antecedenh alla prima contestazione disciplinare e in parte una duplicazione dei fay già contestah e per i mesi precedenh la prima contestazione, sicuramente conoscibili con il programma Super Scout. Avverso la dexa sentenza proponeva appello la società datrice di lavoro, deducendo in relazione al primo licenziamento, che i controlli a4ua2, in quanto vol2 contro comportamen2 illeci2 espressamente vieta2 dalla società, non erano inibi2 dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, e che il comportamento contestato, coshtuente grave inadempimento degli obblighi aziendali, così come portah a conoscenza della lavoratrice axraverso il regolamento aziendale, giushficava il licenziamento per giusta causa.
20 Applicazione art. 4 comma II S.d.L. La giurisprudenza in materia di controlli difensivi (sentenza Corte di Cassazione n del 23 febbraio 2010) Caso u u La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza appellata e condannava l'appellante al pagamento delle spese. In sintesi la Corte medesima, riteneva applicabile ai fa_ addebita2 ed accerta2 a sostegno del primo licenziamento la L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, con conseguente indispensabilità di un accordo sindacale o, in mancanza, dell'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, e concludeva negando qualsivoglia valore probatorio ai da2 acquisi2 in violazione dell'art. 4 citato, non u2lizzabili in causa. La Corte, poi, ha rilevato la mancanza del nesso di proporzionalità fra gli addebih e la sanzione in relazione sia alla durata dei collegamenh, sia all'assoluta mancanza di preceden2 contestazioni ad altri dipenden2 per fa_ analoghi, sia alla mancanza di precedenh disciplinari in capo alla lavoratrice. Contro tale sentenza la società datrice di lavoro presentava ricorso ritenendo in parhcolare che, la corte di merito, premesso che "i controlli rivolh a esclusiva finalità di tutela del patrimonio aziendale ricadono al di fuori del campo di applicazione dell'art. 4" citato, avrebbe male interpretato ed applicato il dexo arhcolo, in sostanza "parificando i controlli difensivi a quelli sull'ayvità lavorahva".
21 Applicazione art. 4 comma II S.d.L. La giurisprudenza in materia di controlli difensivi (sentenza Corte di Cassazione n del 23 febbraio 2010) Decisione In sintesi, la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori. Passando a questo punto alla queshone di inuhlizzabilità, il principio si afferma nei seguenh termini: "gli arx. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell'ayvità lavorahva, ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delixuose da chiunque provenienh. Pertanto in tal caso non si ravvisa inuhlizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p. di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorchè sia perciò imputato un lavoratore subordinata.
22 Applicazione art. 4 comma II S.d.L. La giurisprudenza in materia di controlli difensivi (sentenza Corte di Cassazione n del 23 febbraio 2010) Decisione u u La Corte di Cassazione ha successivamente richiamato la sentenza del medesimo organo (n /2007) in base alla quale: "il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza di tutela del diri4o dei lavoratori a non essere controlla5 a distanza e quello del datore di lavoro, o, se si vuole, della stessa collemvità, rela5vamente alla organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, individuando una precisa procedura esecu5va e gli stessi soggem ad essa partecipi". L insopprimibile esigenza di evitare condo5e illecite da parte dei dipenden6 non può assumere portata tale da gius6ficare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore", per cui "tale esigenza" "non consente di espungere dalla fa>specie astra5a i casi dei c.d. controlli difensivi ossia di quei controlli dire> ad accertare comportamen6 illeci6 dei lavoratori, quando tali comportamen6 riguardino l'esa5o adempimento delle obbligazioni discenden6 dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso". In tale ipotesi, si tra4a, infa_, secondo la Corte, comunque di un controllo c.d. "preterintenzionale" che rientra nella previsione del divieto "flessibile" di cui all'art. 4 citato, comma 2.
23 Applicazione art. 4 comma II S.d.L. La giurisprudenza in materia di controlli difensivi (sentenza Corte di Cassazione n del 23 febbraio 2010) Decisione u u Secondo la Corte, sul punto la sentenza impugnata si è a4enuta a tali principi e con mo2vazione congrua e priva di vizi logici ha affermato che i programmi informa6ci che consentono il monitoraggio della posta ele5ronica e degli accessi Internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro cara5eris6che, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via con6nua6va durante la prestazione, l'a>vità lavora6va e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di corre5o adempimento (se non altro, nel nostro caso, so5o il profilo del rispe5o delle dire>ve aziendali)". "ciò è evidente laddove nella le5era di licenziamento i fa> accerta6 mediante il programma Super Scout sono u6lizza6 per contestare alla lavoratrice la violazione dell'obbligo di diligenza sub specie di aver u6lizzato tempo lavora6vo per scopi personali (e non si mo6va invece su una par6colare pericolosità dell'a>vità di collegamento in rete rispe5o all'esigenza di protezione del patrimonio aziendale) La Corte si Cassazione ha quindi confermato l applicabilità al caso di specie l'art. 4, comma 2 citato, negando la u2lizzabilità dei da2 acquisi2 dal citato programma in violazione di tale norma.
24 Applicazione art. 4 comma II S.d.L.
25 Applicazione art. 4 comma II S.d.L. XXXXXX
26 Applicazione art. 4 comma II S.d.L.
27 Applicazione art. 4 comma II S.d.L.
28 Applicazione art. 4 comma II S.d.L. XXXXXX
29 Applicazione art. 4 comma II S.d.L.
30 Applicazione art. 4 comma II S.d.L.
31 La videosorveglianza - Il contenuto di una recente nota ministeriale : La nota ministeriale limita i sopralluoghi ai "contesh di grandi dimensioni". Invita, quindi, gli ispexori a non effexuare sopralluogi per tuxe quelle realtà che, ormai, diffusamente uhlizzano la videosorveglianza come sistema di sicurezza (cita, come esempi: ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, ecc). In tali casi, gli IspeXoraH del lavoro non dovrebbero quindi effexuare più alcun sopralluogo, ma decidere sulla base della documentazione prodoxa, che, dovrà, quindi, essere esaushva e dexagliata per permexere agli ispexori di valutare se il sistema di videosorveglianza rispexa l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
32 La videosorveglianza - Una recen2ssima sentenza della Cassazione Penale Non coshtuisce violazione dell'art. 4 legge n. 300/70 la condoxa del datore di lavoro che installa un sistema di videosorveglianza, che prevede anche telecamere inquadranh direxamente postazioni di lavoro fisse occupate da dipendenh, allorchè egli acquisisca l'assenso di tuy i lavoratori axraverso la soxoscrizione da parte loro di un documento esplicito. Cassazione penale sez. III, 17 aprile 2012, n
33 Il regime delle responsabilità Adempimen2 norma2vi demanda2 a uno specifico sogge4o per funzioni e mansioni ricoperte: es. adozione delle misure di sicurezza: - Responsabilità giuslavorista, 2104 e 2105 c.c., in caso di inadempimento - Potenziale responsabilità penale direxa (valutazione delle deleghe e procure) - Eventuale responsabilità civile verso terzi in capo all azienda con dirixo di manleva verso il lavoratore inadempiente Rispe4o delle regolamentazioni, policy, disciplinari interni aziendali (es. nomina quale amministratore di sistema - incaricato del tra4amento etc ): - Responsabilità giuslavorista, 2104 e 2105 c.c., in caso di inadempimento - Eventuale responsabilità civile verso terzi in capo all azienda con dirixo di manleva verso il lavoratore Integrazione di fa_specie di reato (es. scarico materiale pedopornografico): - Responsabilità penale direxa dell autore del reato - Potenziale responsabilità civile verso terzi in capo all azienda con dirixo di manleva verso il lavoratore
34 Il regime delle responsabilità - - Integrazione di fa_specie di illecito civile (es. scarico musica): - Responsabilità civile verso terzi potenzialmente in capo all azienda con dirixo di manleva verso il lavoratore Integrazione di fa_specie di illecito penale in ambito d.lgs 231/01: - Se il reato è commesso nell interesse o a vantaggio dell azienda, questa è passibile di sanzioni pecuniarie e interdiyve - Responsabilità penale direxa in capo all autore del reato - Responsabilità civile verso terzi potenzialmente in capo all azienda con dirixo di manleva verso il lavoratore - Non sussiste, tendenzialmente, alcuna responsabilità ogge_va, tantomeno in sede penale e/o un obbligo di impedire la commissione di illeci2 penali sul luogo di lavoro in capo al datore di lavoro. Da valutare l eventuale concorso nel reato di più sogge_ - L ar2colo 2049 del codice civile stabilisce che il datore di lavoro è civilmente responsabile per i danni arreca2 dal fa4o illecito del dipendente commessi nelle incombenze cui sono adibi2.
35 Grazie per l attenzione... Per domande o approfondimenti: gabriele.faggioli@islconsulting.it
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