Parte Prima. Il Consiglio

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1 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Istituto comprensivo Via Cortina Il Consiglio trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (Dlgs 16 aprile 1994, n. 297). Osserva le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto. Il Consiglio trae la forza dalla collegialità. Si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa valutare l interesse pubblico che la norma vuol perseguire e il proprio operato con imparzialità sia per il reciproco controllo, sia perché l organo collegiale, proprio per la sua natura, si sottrae alle pressioni che possono provenire dall esterno. Nel Consiglio d Istituto i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica al di fuori di rapporti gerarchici. Parte Prima Il Consiglio Il Consiglio e le sue attribuzioni Art. 1 Il Consiglio d Istituto, nei limiti consentitigli dalle vigenti disposizioni e con le prerogative accordategli, gestisce la scuola in piena autonomia rispetto agli organi collegiali di livello superiore. Art. 2 Il Consiglio d Istituto delibera il piano annuale ed il conto consuntivo ed ha potere deliberante, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali operanti nella scuola, sulle materie specificamente indicate nel D.P.R. 31/5/74 n. 416 e in successive modifiche e integrazioni, e nello specifico dei compiti di controllo dei Revisori dei conti. Art. 3 Il Consiglio d Istituto ha facoltà di promuovere incontri tra i vari organi collegiali per informare e coordinare le attività della scuola. Il Consiglio ha facoltà di promuovere incontri con analoghi organismi di altre istituzioni scolastiche a livello territoriale, comunale, regionale, nazionale, internazionale. Art. 4 Il Consiglio d Istituto, nel deliberare su argomenti che investono direttamente gli altri organi collegiali a livello di istituto, ne richiede il parere, scritto od orale. L insediamento Art. 5 La prima seduta del Consiglio d Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l elezione del Presidente del Consiglio d Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio. Il presidente Art. 6 L elezione Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d Istituto rappresentanti dei genitori.

2 All elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d Istituto. L elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora non si raggiunga la maggioranza, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza relativa dei voti in favore di uno degli elegendi. Il CDI decide se designare al suo interno per elezione, analoga a quella del presidente, un vice presidente. Le attribuzioni Il Presidente ha il potere di rappresentanza del Consiglio di Istituto, il potere costitutivo delle delibere collegiali, il potere di coordinamento e direzione dell attività dell assemblea. Affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso. Convoca e dirige le adunanze e ne sottoscrive gli atti. Le funzioni di Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono esercitate durante l assemblea dal vice-presidente, se eletto, o, in via subordinata, dal genitore più anziano presente. Il segretario Art. 7 Il Segretario del Consiglio d Istituto, designato dal Presidente, redige il verbale di ogni seduta, tiene nota delle deliberazioni del Consiglio e sottoscrive con il Presidente gli atti propri. Il Segretario, nel corso delle sedute, tiene nota dei consiglieri presenti e degli assenti, raccogliendo uno specifico foglio di firma, nonché delle giustificazioni da questi eventualmente trasmesse. Su invito del Presidente, fa l appello nominale dei consiglieri; accerta insieme al Presidente i voti favorevoli e contrari nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale. Dà lettura del verbale della seduta precedente; qualora il verbale sia stato diramato precedentemente, in assenza di osservazioni, si ritiene approvato senza lettura collegiale. La giunta esecutiva Art. 8 La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. Qualora non si raggiunga la maggioranza, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza relativa dei voti in favore di uno degli elegendi. La Giunta esecutiva opera in conformità di quanto le attribuisce l art. 6 del D.P.R. n La Giunta esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri. Le modalità delle convocazioni, fatto salvo il preavviso che è di giorni tre, e la validità delle sedute sono analoghe a quelle adottate per il Consiglio d Istituto. Il Presidente della Giunta, nella sua qualità di Dirigente della Scuola, ha legale rappresentanza dell Istituto. Il DSGA fa parte di diritto della Giunta esecutiva e svolge anche le funzioni di Segretario della Giunta stessa, ne cura l attività organizzativa e tecnica, la tenuta degli atti e dell archivio, redige e sottoscrive con il presidente gli atti propri. La Giunta esecutiva provvederà tempestivamente ad attuare le deliberazioni prese dal Consiglio d Istituto; in caso di inadempienza dovrà darne spiegazione al Consiglio stesso. Le sedute della Giunta sono aperte ai Consiglieri in carica del CDI di norma senza diritto di parola, che può essere concessa in modo concordato dai membri della giunta. I consiglieri Art. 9 I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti

3 necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive. Un Consigliere eletto decade alla terza assenza consecutiva non comunicata in precedenza. Di norma anche oltre la quinta volta consecutiva comunicata. Il Consiglio, dopo avere esaminato la situazione, ne delibera l eventuale decaduta. Il Dirigente scolastico procede al reintegro se possibile con nomina del primo non eletto genitore o docente o Ata della stessa lista a cui apparteneva il consigliere decaduto. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere. Il Segretario della Giunta, quando non sia membro eletto del Consiglio, può essere invitato a partecipare alle sedute, o su richiesta del Consiglio o su istanza dell interessato stesso, con diritto di parola. Le elezioni suppletive Art. 10 Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio: a) per la surroga di membri per qualsiasi motivo cessati dalla carica nel caso di esaurimento della lista di provenienza; b) nell ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un ulteriore alterazione strutturale del Consiglio; c) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio. In caso di elezioni suppletive si attivano le procedura necessarie. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della consigliatura durante la quale sono stati eletti. Lo scioglimento del Consiglio Art. 11 Il Consiglio dura in carica tre anni. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell Ufficio Scolastico Provinciale. Esperti ed esterni Art. 12 L intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi, costituisce vizio di composizione dell organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto. Il Consiglio d Istituto può servirsi della consulenza di esperti interni ed esterni alla scuola, per esaminare determinati argomenti. La consulenza può essere richiesta per iscritto con presentazione di relazione sul tema indicato o per incontro dietro convocazione.

4 Parte seconda Attività del Consiglio La convocazione Art. 13 Salvo quanto previsto dall articolo 5, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio in accordo con il Dirigente Scolastico. Il Presidente ha l obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione sottoscritta dagli interessati deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. I consiglieri sono convocati, con almeno cinque giorni di anticipo, mediante comunicazione scritta (inviata anche per mail), di cui ogni membro deve dare riscontro. La data di convocazione, con l ora di inizio, il presumibile orario di conclusione e l ordine del giorno debbono essere resi pubblici mediante affissione all albo della scuola almeno cinque giorni prima. Convocazioni straordinarie, quando ve ne siano le condizioni, diramate dal presidente possono essere fatte anche per comunicazione telefonica personale e anche con meno di cinque giorni di anticipo. In caso di convocazione straordinaria, verranno trattati solo gli argomenti all ordine del giorno. L orario delle riunioni deve tenere conto delle esigenze di lavoro dei Consiglieri, per garantire la più ampia partecipazione. Le sedute sono valide se c è la presenza fisica di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio, compreso il Presidente. La seduta è aperta all ora stabilita nell ordine di convocazione. Trascorsi quindici minuti e non oltre mezz ora da quella indicata nell avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nella maggioranza stabilita, Il Presidente o chi lo sostituisce, dichiara che la seduta non ha luogo e fa redigere il verbale di impossibilità di tenere l adunanza. Nel verbale dovranno essere indicati i nomi degli intervenuti e dovrà essere fatta menzione degli assenti che hanno comunicato l assenza. L ordine del giorno Art. 14 La seduta deve trattare gli argomenti secondo l ordine con il quale sono stati iscritti all ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L o.d.g. delle sedute del Consiglio d Istituto è predisposto dal Presidente, sentito il Dirigente Scolastico; proposte possono pervenire dai singoli consiglieri. Esauriti gli argomenti posti all o.d.g., possono essere discussi anche altri argomenti. Gli argomenti iscritti all ordine del giorno e non trattati o non risolti nel corso dell adunanza, sono portati in discussione con priorità nella seduta successiva. Le interrogazioni, le raccomandazioni e le interpellanze sopra argomenti non iscritti all o.d.g. devono essere fatte all inizio della seduta, per iscritto o verbalmente, in modo chiaro e conciso, al Presidente il quale può rispondere immediatamente o nella seduta successiva. Al Presidente l interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.

5 La seduta Art. 15 La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge ininterrottamente in un solo giorno. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica, compreso il Presidente. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all inizio della seduta mancasse il numero legale. Il Consiglio d Istituto è convocato dal Presidente in due sedute ordinarie annuali: nella prima approva il bilancio preventivo, nella seconda approva il bilancio consuntivo. E inoltre convocato in via straordinaria ogni volta che lo decida il Presidente, oppure lo richieda il Preside o la Giunta Esecutiva a maggioranza od un terzo dei componenti il Consiglio. Il Consigliere che sopraggiunga dopo che è stato fatto l appello nominale o che abbandoni la seduta prima del termine dell adunanza deve darne avviso al Segretario per l annotazione sul Verbale. Le sedute del Consiglio d Istituto sono aperte al pubblico, costituto da genitori, personale con la qualifica di elettore dello stesso per una determinata componente, senza diritto di parola, che può essere concessa sola dietro votazione specifica del Consiglio sul singolo caso. La discussione Art. 16 Ogni Consigliere ha facoltà di presentare al Presidente, per averne risposta scritta od orale, interrogazioni e interpellanza e può proporre al consiglio l approvazione di ordini del giorno: la trattazione viene effettuata nella seduta seguente alla presentazione. Le eventuali mozioni di sfiducia contro il Presidente, l eventuale vice-presidente e i componenti della Giunta, esclusi i membri di diritto, vanno regolarmente motivate, discusse ed approvate a maggioranza, ai sensi dell art. 28 del D.P.R. n E potestà chiedere la parola con priorità assoluta sugli iscritti a parlare quando si tratti di mozione d ordine, di fatto personale, di questione pregiudiziale o sospensiva alla proseguibilità di un argomento all ordine del giorno. Ogni consigliere può proporre in qualunque momento della seduta una mozione d ordine, per iscritto, che il presidente recepisce e decide, comunicandolo immediatamente all assemblea, se sospendere la trattazione in atto dell odg per metterla ai voti o rinviare a fine riunione la trattazione e votazione sulla mozione d ordine. Per ogni mozione d ordine sono ammesse, oltre la breve esposizione da parte del consigliere presentatore, solo una dichiarazione di voto a favore e una contraria da parte dei consiglieri. Il Presidente regola gli interventi, la discussione e il confronto tra i membri del consiglio. La votazione Art. 17 Esaurita la discussione e dopo che è stata letta la formula di delibera, il Presidente, se nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto, dichiara che è aperta la votazione, nel corso della quale nessuno può prendere la parola. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno. Ogni Consigliere ha a disposizione cinque minuti per le dichiarazioni di voto.

6 La votazione si effettua in tre modi: per alzata di mano, quando trattasi di ordinaria amministrazione; per appello nominale, in materia di particolare importanza; a scrutinio segreto, quando si faccia questione di persone. Nelle votazioni segrete lo spoglio delle schede ed il conteggio dei risultati vanno effettuati da tre scrutatori, scelti in precedenza dal Presidente fra i consiglieri presenti. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto. La deliberazione Art. 18 Ogni delibera è adottata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli astenuti non sono computati. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l efficacia della delibera s intende sospesa fino al pronunciamento dell organo competente, salvo che il Consiglio decida, all unanimità, di mantenere la delibera valida. Il verbale Art. 19 Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se hanno comunicato o meno l assenza. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve essere approvato, con le eventuali rettifiche, all inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce (vedi art.7) Il Segretario mette a disposizione anche via una copia del verbale ai Consiglieri, per permettere loro di formulare le correzioni che intendono presentare in occasione dell approvazione dello stesso, nella seduta successiva. La pubblicità degli atti Art. 20 Le deliberazioni approvate dal Consiglio d Istituto sono rese pubbliche tramite affissione all albo della scuola, fatta esclusione per gli atti riguardanti persone singole, salvo contraria richiesta degli interessati. Le delibere, normalmente affisse all albo della scuola, possono trovare anche altre forme di pubblicazione, stabilite di volta in volta dal Consiglio d Istituto (sito istituto). Disposizioni finali Art. 21 Il presente regolamento andrà in vigore dalla prima riunione successiva alla sua approvazione da parte del Consiglio e sarà in vigore per la durata del CdI che lo approva ed anche per le Consigliature successive, salvo richiesta formale di variazione. Gli articoli del presente regolamento possono essere soggetti a revisione, qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio in carica.

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