Diritto dei mezzi di comunicazione. Indice

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Diritto dei mezzi di comunicazione. Indice"

Transcript

1 INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE LEZIONE IV LA TUTELA DEL DIRITTO D AUTORE PROF. SIMONE OREFICE

2 Indice 1 DIFFERENZE FONDAMENTALI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 2 PROGRESSIVA CONVERGENZA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 3 L EVOLUZIONE NORMATIVA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 4 GLI ISTITUTI COMUNI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 4.1 LA DEFINIZIONE DI MERCATO RILEVANTE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 4.2 LA POSIZIONE DOMINANTE ED IL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 5 LA TUTELA DEL PLURALISMO EDITORIALE NELLA DISCIPLINA DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 5.1 IL DIVIETO DI FORMAZIONE DI POSIZIONI DOMINANTI NEL MERCATO DELLA STAMPA --- ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 2 di 18

3 1 Contenuto Il diritto d autore indica il complesso dei diritti di protezione delle opere di ingegno umano. Tutte le opere dell ingegno di carattere creativo che esprimono la personalità del suo autore beneficiano la protezione del diritto d autore. In tali opere sono comprese tutte le creazioni intellettuali, dai trattati ai saggi scientifici, dalle opere di narrativa ai dipinti, dalle composizioni musicali ai film, etc. 3 di 18

4 2 Contesto internazionalizzato Le opere dell ingegno hanno una propensione naturale a circolare oltre i confini del paese dove sono state generate e dal suo punto di vista l autore ha interesse a controllare ogni tipo di sfruttamento economico relativo alla propria opera, ovunque essa avvenga. Un ostacolo alla protezione di questo interesse è rappresentato da una pluralità di ordinamenti giuridici statali che regolano autonomamente il contenuto della tutela del diritto d autore. 4 di 18

5 3 Le convenzioni internazionali In tale contesto sono numerose le convenzioni in materia di diritto d autore. - la prima fra le grandi convenzioni è la Convenzione d Unione (c.d. CUB) per la prestazione delle opere letterarie ed artistiche firmata a Berna nel 1886; la CUB è quella che annovera il maggior numero di paesi aderenti ed il più elevato livello di protezione; - la Convenzione universale sul diritto d autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 (c.d. CUA); - la Convenzione in tema di emittenti radiotelevisive per la protezione delle emissioni televisive, firmata il 20 giugno 1960 a Strasburgo; - la Convenzione di Roma, firmata il 26 ottobre 1961, che ha disciplinato organicamente i c.d diritti connessi al diritto d autore, ossia quelli relativi ad artisti, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi ed emittenti radiotelevisive; - l accordo Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (c.d. TRIPS) sulla proprietà intellettuale, formato a Marrakesh il 15 aprile 1994, che riguarda la tutela a livello internazionale, tramite il diritto d autore, dei programmi per elaboratore e delle banche dati; - i Trattati OMPI, discussi a Ginevra il dicembre di 18

6 4 La legislazione europea La comunità europea ha creato degli elementi di armonizzazione e di uniformità tra le normative interne con una serie di direttive. In particolare, con la direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sussiste la condizione per l uniformità delle normative tra gli stati membri (l Italia ha dato attuazione a tale direttiva con il recente d.lgs. 9 aprile 2003 n. 68). Si ricordano anche altre direttive (talaltro tutte recepite dall Italia): - la 91/250/CE, relativa alla tutela giuridica del software; - la 92/100/CE, sul diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d autore; - la 93/83/ CE, per il coordinamento di norme in materia di diritto d autore e taluni diritti connessi; - la 96/9/CE, sulla tutela giuridica delle banche dati; - la 2001/29 CE del 22 maggio 2001, sull armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella società dell informazione. Degne di nota sono ancora alcune comunicazioni della Commissione: - la COM del 14 luglio 1985, conosciuta come Libro Bianco, sul completamento ed armonizzazione del mercato interno e di quello comunitario; - la COM del 17 giugno 1988, conosciuta come Libro Verde sul diritto d autore e le sfide tecnologiche; - la COM del 17 gennaio 1991, conosciuta come seguito al Libro Verde, programma di lavoro della Commissione nel campo del diritto d autore e dei diritti connessi. 6 di 18

7 5 In italia In Italia la tutela del diritto d autore ha una lunga tradizione a cominciare dalla legge speciale del 25 giugno 1865 n alla legge 18 marzo 1926 n Il nuovo codice civile accolse alcune disposizioni fondamentali sui diritti relativi alle opere dell ingegno (artt ). Tuttavia la normativa del diritto d autore si attua con la legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche. Negli ultimi anni peraltro è stata profondamente modificata da leggi di ratifica delle convenzioni internazionali e da decreti di attuazione delle direttive comunitarie. 7 di 18

8 6 Le linee essenziali del diritto d autore L opera quale creazione intellettuale è il bene immateriale, laddove bene materiale è quello nel quale la creazione intellettuale si trasforma. Pertanto è bene immateriale il romanzo, mentre sono beni materiali le singole copie del libro nel quale il romanzo è stampato. Oggetto del diritto d autore è il bene immateriale, cioè l opera dell ingegno di carattere creativo appartenente alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione (Art 2575 codice civile). 8 di 18

9 7 Il diritto di autore gode di una tutela morale e di una tutela patrimoniale - La prima forma di tutela è rappresentata dal c.d. diritto morale di autore: il diritto morale di autore è il diritto alla paternità dell opera, ossia a rivendicare la qualità di autore dell opera. Per le opere dell ingegno esso rappresenta anche il diritto di inedito ossia a non pubblicare l opera e una volta pubblicata il diritto dell autore all integrità dell opera ossia ad opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell opera che possa recare pregiudizio alla sua reputazione. Vi rientra poi anche il diritto di pubblicazione, nonché quello di ritirare l opera dal commercio, nel caso in cui dovessero sussistere gravi ragioni morali. Il diritto morale rientra nella categoria dei diritti della personalità: esso è pertanto un diritto imprescrittibile, irrinunciabile, intrasferibile, tanto è che l eventuale cessione del diritto morale di autore è nulla. Dopo la morte dell autore, il diritto morale può essere fatto valere senza limiti di tempo dal coniuge e dai figli o in mancanza dagli ascendenti diretti, indipendentemente, dalla loro qualità di eredi. d autore. - la seconda forma di tutela è rappresentata dal c.d. diritto patrimoniale I principali diritti di utilizzazione economica dell opera sono: - diritto di produzione; - diritto di esecuzione rappresentazione, recitazione e lettura pubblica dell opera; - diritto di diffusione (mediante radio, televisione, via satellite, via cavo, su reti telematiche, ecc.); - diritto di distribuzione (di porre in commercio l opera); - diritto di elaborazione (di apportare modifiche all opera originaria). Questo diritto a differenza del diritto morale è trasferibile e può formare oggetto di contratti che, ferma restando la titolarità del diritto da parte dell autore, consentano ad altri lo sfruttamento dell opera dell invenzione. Il contratto tipico con il quale si dispone del diritto d autore è il contratto di edizione. Con esso l autore concede all editore, per una certa durata, l esercizio dei diritti di utilizzazione 9 di 18

10 dell opera, che l editore si impegna a pubblicare ed a mettere in commercio, avendo conseguito il diritto di diffondere l opera sul mercato. In alcuni casi il diritto patrimoniale è fin dall origine acquistato da un imprenditore: è il caso in cui l opera dell ingegno sia stata realizzata in esecuzione di un contratto d opera. 10 di 18

11 8 La tutela del software 8.1. Premessa Un sistema di elaborazione, comunemente computer o calcolatore, è essenzialmente costituito da sue componenti: l hardware ed il software. - l hardware costituisce la parte fisica dell elaboratore, cioè l insieme dei suoi componenti elettronici o meccanici. - Per poter essere operativo l hardware ha bisogno del software, cioè dei programmi: insieme di istruzioni la cui esecuzione da parte dell elaboratore consente di ottenere dei risultati a partire da dati di input. Il software al contrario dell hardware è un componente astratto non tangibile che rende l elaboratore attivo, consentendogli di svolgere determinati compiti. Il tipo di compito che il calcolatore può svolgere dipende dal particolare software. - Si possono distinguere due grandi categorie di software: o Il software di base, che è sostituito dall insieme di quei programmi il cui scopo è quello di rendere operativo il computer, cioè di metterlo in grado di eseguire programmi per risolvere i problemi dell utente o Il software applicativo, che è costituito dall insieme dei programmi che risolvono determinati problemi dell utente. Esempi sono programmi di contabilità, di video scrittura, di elaborazione grafica,etc Il problema della tutela del software E un problema piuttosto recente ed è collegato alla vertiginosa espansione e applicazione delle nuove tecnologie informatiche a praticamente tutti i settori dell organizzazione sociale. Il D.lgs. 29dicembre 1992 n. 518 che ha recepito la direttiva 91/250/CE ha introdotto delle modifiche nell ambito della legge n. 633 del 1941, estendendo la tutela propria del diritto di autore ai programmi per elaboratore. In particolare si legge che sono compresi nella protezione i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purchè originali, quale risultato di creazione intellettuale dell autore. La protezione è espressamente subordinata all esistenza del requisito dell originalità. 11 di 18

12 programma. La tutela viene estesa anche al materiale preparatorio per la progettazione del Il legislatore italiano, come del resto quello comunitario, non dà nessuna definizione di software ma tutelando i programmi in qualsiasi forma espressi, la norma è rivolta non solo ai programmi cosiddetti sorgente (espressi in uno qualsiasi dei linguaggi di programmazione) ma anche a quelli che, scritti in linguaggi comprensibili solo dalla macchina (programmi cosiddetti oggetto) non consentono la comunicazione e la rappresentazione neppure a soggetti dotati delle più specifiche cognizioni tecniche. - Per quanto attiene la durata dei diritti di utilizzazione economica dei programmi è prevista per tutta la vita dell autore e comunque fino a cinquantanni dopo la sua morte o la morte dell ultimo coautore; - L autore del programma è titolare di diritti esclusivi (cosiddette attività riservate) che si aggiungono ai diritti generali che comprendono il diritto di autorizzare o effettuare: o la riproduzione, permanente o temporanea totale o parziale del programma per elaboratori con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma; o la traduzione, l adattamento, la trasformazione o ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell opera; o qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. - E possibile tuttavia fare una copia del programma (cosiddetta copia di back up) per uso privato a condizione però che la stessa sia necessaria al legittimo utilizzatore del programma. - E prevista la facoltà per chi ha il diritto di usare una copia del programma di osservare, studiare, sperimentare il funzionamento dello stesso durante le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione trasmissione e memorizzazione del programma allo scopo di determinare i principi su cui è basato per una corretta utilizzazione. - Anche per la tutela del software è previsto un meccanismo di registrazione presso la SIAE che si occupa di tutte le formalità della registrazione. Viene istituito un 12 di 18

13 registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore la cui registrazione è facoltativa ed onerosa. - Sono estesi anche le norme relative ai mezzi di difesa e alle sanzioni civili anche ai comportamenti lesivi del diritto di utilizzazione economica del software. - Sono altresì applicate al software le difese e sanzioni penali di cui alla legge 633/ di 18

14 9 La tutela delle banche dati Il D.lgs. 6 maggio 1999 n. 169 ha introdotto una specifica disciplina di tutela giuridica delle banche dati. Ai sensi della legge n. 633/1941 le banche dati sono definite raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente e metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo La banca dati assurge ad autonomo oggetto di tutela in quanto raccolta ossia in quanto detta raccolta sia frutto di un intervento creativo. La legge pertanto intende tutelare l autonoma creatività di chi costituisce con sistematicità o metodicità la banca dati. Lo scopo della banca dati, quale creazione intellettuale, è quello di renderla facilmente consultabile, ossia di rendere i singoli dati, in essa raccolti, individualmente accessibili. L intento che si intende perseguire è quello di tutelare la banca dati non solo in quanto opera dell ingegno e quindi creativa, ma anche nella sua materialità di raccolta di dati finalizzati ad un utilizzo di valore economico talvolta assai rilevante. - per quanto riguarda la tutela della banca dati attraverso il diritto di autore, la legge 633 prescrive che l autore di una banca dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: o la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; o la traduzione, l adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; o qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell originale o di copie della banca dati; o qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico; o qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati ottenuti. (La banca dati è dunque tutelata come bene economico in quanto opera dell ingegno e come tale ogni sua forma di utilizzo deve essere autorizzata dal titolare del diritto d autore). 14 di 18

15 - Per quanto riguarda la tutela della banca dati attraverso il diritto sui generis, indipendentemente dalla tutelabilità della banca dati a norma del diritto d autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parte di esso, il costitutore di una banca dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale di essa. Il costitutore ha diritto di vietare le operazioni di estrazione e di reimpiego della totalità della banca dati o di una parte sostanziale della stessa. Per attività di estrazione di intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma ; Per reimpiego si intende qualsivoglia forma di messa s disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo o in qualsiasivoglia forma. I diritti del costitutore hanno una durata di 15 anni dal momento del completamento della banca dati. Laddove dovessero intervenire modifiche o integrazioni sostanziali che comportino nuovi rilevanti investimenti, decorrerà un autonomo termine di protezione. Non è prevista alcuna forma particolare di cessione delle banche dati. Tuttavia, la cessione non può considerarsi vietata laddove la banca dati contenga dati personali sensibili, in applicazione della disciplina sulla tutela della privacy, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche. 15 di 18

16 10 La SIAE La Società Italiana degli Autori e degli Editori è l ente di diritto pubblico preposto, in maniera esclusiva, alla protezione ed all esercizio dei diritti d autore. Alla SIAE viene riconosciuta la natura di ente pubblico economico, sia perché esercita con funzione lucrativa una attività gestoria retributiva nel campo della intermediazione dei servizi attinenti alla protezione del diritto di autore, sia perché svolge una funzione di interesse generale di tutela della proprietà intellettuale, considerata patrimonio comune del paese. La SIAE è un ente pubblico a base associativa e svolge diverse funzioni: essa affidate; - attività di intermediazione della gestione dei diritti d autore sulle opere ad - cura la tenuta del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e del registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore; - può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di riscossione di tasse, contributi diritti; - svolge attività di intermediazione relativamente al diritto di trasmissione via cavo per conto dei titolari del diritto d autore e dei detentori dei diritti connessi; - appone apposito contrassegno (c.d. bollino) su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, recante la fissazione di opere tutelate destinato ad essere posto in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro; pirata; inoltre, - incassa per conto degli aventi diritto i proventi derivanti dalla c.d. copia - insieme all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di accertare le violazioni del copyright, vigila : o sull attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento e su qualsiasi supporto delle opere tutelate; o diritti connessi; o sulla proiezione nelle sale cinematografiche delle opere tutelate e sui sulla distribuzione, vendita, noleggio, emissione e utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti contenenti riproduzioni di opere tutelate; 16 di 18

17 - svolge un attività di controllo sui centri di riproduzione pubblici o privati che mettono a disposizione di terzi o per uso proprio, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analoghi sistemi. L adesione alla SIAE è volontaria, non esistendo un obbligo per l autore di aderirvi. Il rapporto che lega l autore alla SIAE rientra nella figura del mandato. L attività di intermediazione viene esplicata dalla SIAE attraverso i c.d. contratti di licenza. 17 di 18

18 11 Il bollino SIAE La legge 248/2000 nuove norme a tutela del diritto d autore (c.d. legge antipirateria) stabilisce che su ogni supporto che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla legge sul diritto d autore destinati al commercio o che vengono ceduti in uso a qualsivoglia titolo a fine di lucro, deve essere apposto un contrassegno. Il compito di applicare un contrassegno, ossia di vidimare i supporti è affidato dalla stessa legge alla SIAE. Il bollino è apposto su supporti fonografici ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell ingegno previa attestazione da parte del richiedente dell assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d autore e sui diritti connessi Il bollino è: - irriproducibile e una volta applicato non può essere rimosso se non rendendolo inutilizzabile; - metallizzato e contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista; - il logo SIAE è stampato con un particolare inchiostro termoreagente; - contiene molteplici informazioni che consentono di conoscere: o o o o o o il titolo dell opera il nome del produttore il tipo di supporto il tipo di commercializzazione consentita la numerazione generale progressiva la numerazione progressiva relativa a quell opera Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso e trasferito su altro supporto. Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia ad uso sia delle Forze dell ordine che del consumatore, che può distinguere il prodotto legittimo da quello pirata e permette di individuare chi lo produce o lo commercializza. La contraffazione e/o l uso di segni contraffatti o alterati soggiace alle pene principali ed accessorie previste dagli articoli 473 e 475 del codice penale. E inoltre sanzionata penalmente la vendita o la messa in circolazione di opere dell ingegno con segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore. 18 di 18

E dizioni: contratti e diritti come orientarsi. Area Sanremo 16 ottobre 2015

E dizioni: contratti e diritti come orientarsi. Area Sanremo 16 ottobre 2015 E dizioni: contratti e diritti come orientarsi. Area Sanremo 16 ottobre 2015 Tutto parte da voi testo e musica registrazione editori autori interpreti manager avvocati siae discografici agenzie live TV

Dettagli

INDICE. Avvertenza ai lettori... Introduzione... Introduzione alla seconda edizione...

INDICE. Avvertenza ai lettori... Introduzione... Introduzione alla seconda edizione... Avvertenza ai lettori... Introduzione... Introduzione alla seconda edizione... pag. V VII IX CAPITOLO I LE FONTI DEL DIRITTO D AUTORE 1. Le vecchie fonti... 1 2. Le fonti attuali... 2 3. Le fonti di diritto

Dettagli

Diritto dei Mezzi di Comunicazione. Indice

Diritto dei Mezzi di Comunicazione. Indice INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE LEZIONE VII IL DIRITTO D AUTORE PROF. ERNESTO PALLOTTA Indice 1 Definizione -------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

DIRITTI D AUTORE E LORO GESTIONE. Paola Galimberti

DIRITTI D AUTORE E LORO GESTIONE. Paola Galimberti DIRITTI D AUTORE E LORO GESTIONE Paola Galimberti La legge italiana sul diritto d autore Legge 633/1941 (protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modificazioni

Dettagli

INDICE PREMESSA INTRODUZIONE NORMATIVA NAZIONALE

INDICE PREMESSA INTRODUZIONE NORMATIVA NAZIONALE INDICE PREMESSA INTRODUZIONE PARTE PRIMA DISCIPLINA GENERALE DEL DIRITTO D AUTORE (a cura di Deborah De Angelis) NORMATIVA NAZIONALE 1. Costituzione (artt. 9, 21)...» 21 2. Codice Civile (artt. 2575 2583,

Dettagli

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA NOZIONI GENERALI COMUNI

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA NOZIONI GENERALI COMUNI INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA NOZIONI GENERALI COMUNI CAPITOLO I IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI PATRIMONIALI DI AUTORE 1. Premessa. Le origini storiche... 3 2. Fonti legislative... 6 3. Esercizio del diritto

Dettagli

Diritto d autore e banche di dati

Diritto d autore e banche di dati Introduzione al diritto d autore: Le banche di dati Michela Rossi michela.rossi@unibo.it Diritto d autore e banche di dati Diritto d autore Diritto d autore Diritto del costitutore Contenuto della banca

Dettagli

Il diritto d autore nei beni informatici

Il diritto d autore nei beni informatici Il diritto d autore nei beni informatici Lezione n. 1 Normativa di riferimento L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio D.lgs. 10 febbraio

Dettagli

La tutela autoriale del so-ware.

La tutela autoriale del so-ware. Lezione del 24 novembre 2016 La tutela autoriale del so-ware. Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri1o Industriale Definizione di software un insieme di indicazioni o istruzioni usate direttamente o indirettamente

Dettagli

DIRITTO D AUTORE: BANCHE DATI, DESIGN, SOFTWARE. Camera di Commercio Verona Mercoledì 16/05/2012 BANCHE DATI / 1

DIRITTO D AUTORE: BANCHE DATI, DESIGN, SOFTWARE. Camera di Commercio Verona Mercoledì 16/05/2012 BANCHE DATI / 1 DIRITTO D AUTORE: BANCHE DATI, DESIGN, SOFTWARE Camera di Commercio Verona Mercoledì BANCHE DATI / 1 Raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti Disposti in maniera sistematica o metodica Individualmente

Dettagli

Eleonora Trigari Il diritto nella fotografia. Diritto d autore, privacy e altri diritti

Eleonora Trigari Il diritto nella fotografia. Diritto d autore, privacy e altri diritti A12 Eleonora Trigari Il diritto nella fotografia Diritto d autore, privacy e altri diritti Copyright MMXII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A

Dettagli

IL DIRITTO D AUTORE NELLA RICERCA

IL DIRITTO D AUTORE NELLA RICERCA CRA Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura IL DIRITTO D AUTORE NELLA RICERCA Ing. Sergio Di Curzio Avv. Angela Di Blasio LA PROPRIETA INTELLETTUALE LA PROPRIETA INTELLETTUALE PROPRIETA

Dettagli

DIRITTO D AUTORE: PANORAMICA

DIRITTO D AUTORE: PANORAMICA DIRITTO D AUTORE: PANORAMICA Camera di Commercio Verona Mercoledì DIRITTO D AUTORE Legge n. 633/1941 = Legge sul Diritto d Autore (LDA) Successive modifiche principali: D.Lgs. n. 518/1992 (attuazione della

Dettagli

IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA

IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA Rho 3 MARZO 2010 INTRODUZIONE AL DIRITTO D'AUTORE CentRho Piazza San Vittore Perché parlare di diritto d'autore in biblioteca? Funzioni della biblioteca: - sociale - economica

Dettagli

CODICE DEL DIRITTO D AUTORE

CODICE DEL DIRITTO D AUTORE 271. Decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685. Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d autore in materia

Dettagli

letteraria, per esempio, si presume autore il soggetto il cui nome sia indicato nella

letteraria, per esempio, si presume autore il soggetto il cui nome sia indicato nella I diritti dell autore di un fumetto Avv. Raffaella Pellegrino La creazione di un fumetto, in quanto opera dell ingegno di carattere creativo, attribuisce al suo autore o ai suoi autori (sceneggiatore e

Dettagli

Alcune norme sul diritto d autore. A cura di. Gioacchino Onorati. Aracne

Alcune norme sul diritto d autore. A cura di. Gioacchino Onorati. Aracne Alcune norme sul diritto d autore A cura di Gioacchino Onorati Aracne Copyright MMX ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A B 00173 Roma (06) 93781065

Dettagli

Tutela del Software UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA DIRITTO PRIVATO DELL INFORMATICA A.A. 2006/2007

Tutela del Software UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA DIRITTO PRIVATO DELL INFORMATICA A.A. 2006/2007 Tutela del Software UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA DIRITTO PRIVATO DELL INFORMATICA A.A. 2006/2007 DOCENTI: PROF. BRUNO TROISI DOTT. MASSIMO FARINA Autore: Lorenzo D AngeloD

Dettagli

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I Rapporti civili... 5 TITOLO II Rapporti etico-sociali... 8 TITOLO III Rapporti economici...

Dettagli

Software proprietario, open source, freeware, shareware: regole, licensing, tutela Il regime giuridico di base

Software proprietario, open source, freeware, shareware: regole, licensing, tutela Il regime giuridico di base Software proprietario, open source, freeware, shareware: regole, licensing, tutela Il regime giuridico di base Avv. Eugenio Prosperetti Pisa 10 dicembre 2008 Prosperetti e Associati Argomenti trattati

Dettagli

Il ruolo dell Infermiere di Emergenza Territoriale All interno del sistema 118 Ravenna

Il ruolo dell Infermiere di Emergenza Territoriale All interno del sistema 118 Ravenna Il ruolo dell Infermiere di Emergenza Territoriale All interno del sistema 118 Ravenna AFD Giorgio Randi 118 Romagna Soccorso Inf. Roberto D angelo 118 Romagna Soccorso Da dove siamo partt Modello Scoop

Dettagli

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Introduzione al diritto d autore. Lezione n. 1

Introduzione al diritto d autore. Lezione n. 1 Introduzione al diritto d autore Lezione n. 1 Il diritto d autore Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Art. 1 Sono protette ai sensi

Dettagli

bene giuridico considerazioni

bene giuridico considerazioni bene giuridico considerazioni 13 14 considerazioni 1 15 elemento soggettivo 16 elemento soggettivo (segue) 2 art. 171 bis altri aspetti «abusivamente» (> artt. 171 bis e 171 ter) > regime delle utilizzazioni

Dettagli

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore Termine di referendum: 24 gennaio 2008 Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore del 5 ottobre 2007 L

Dettagli

Ufficio di Modena: via L. C. Farini, 53 Tel: 059 210432 Fax: 059 221535 www. slglaw.eu PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Ufficio di Modena: via L. C. Farini, 53 Tel: 059 210432 Fax: 059 221535   www. slglaw.eu PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE Ufficio di Modena: via L. C. Farini, 53 Tel: 059 1043 Fax: 059 1535 Email: info@slglaw.eu www. slglaw.eu PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE 1 0 Premessa Gli intangible assets o beni intangibili, all

Dettagli

Il quadro normativo (fiscale) di riferimento in tema di fattura elettronica e archiviazione elettronica

Il quadro normativo (fiscale) di riferimento in tema di fattura elettronica e archiviazione elettronica Francesco Guelfi Il quadro normativo (fiscale) di riferimento in tema di fattura elettronica e archiviazione elettronica Milano, Studio Legale Tributario a participant in EYLaw 1 Agenda Disposizioni in

Dettagli

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini Termine di referendum: 24 gennaio 2008 Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d autore, LDA) Modifica del 5 ottobre 2007 L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Approccio al paziente traumatizzato nel Pronto Soccorso dell A.O.U. Careggi di Firenze. Tiziana Benedetti 1

Approccio al paziente traumatizzato nel Pronto Soccorso dell A.O.U. Careggi di Firenze. Tiziana Benedetti 1 Approccio al paziente traumatizzato nel Pronto Soccorso dell A.O.U. Careggi di Firenze 1 Organizzazione del Sistema Sanitario Toscano 2 La nostra Azienda in numeri Dati 2014: 5444 personale dipendente

Dettagli

I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE: UNA BREVE INTRODUZIONE

I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE: UNA BREVE INTRODUZIONE I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE: UNA BREVE INTRODUZIONE Università di Bergamo, 10 maggio 2016 Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana 1 Proprietà intellettuale proprietà industriale + proprietà

Dettagli

Il Copyright: per proteggere le tue opere

Il Copyright: per proteggere le tue opere Il Copyright: per proteggere le tue opere Avv. Marco Venturello Vicenza 2 maggio 2016 Le Fonti Le convenzioni internazionali Il diritto comunitario Il diritto italiano 2 Le Convenzioni Internazionali Convenzione

Dettagli

Numero Unico per le Emergenze NUE112. Marioluca Bariona. IES 2015 VERONA INFERMIERE in EMERGENZA e SOCCORSO

Numero Unico per le Emergenze NUE112. Marioluca Bariona. IES 2015 VERONA INFERMIERE in EMERGENZA e SOCCORSO Numero Unico per le Emergenze NUE112 Marioluca Bariona 112 in UE: schema temporale Perché un numero unico? Negli ultimi 12 mesi il 36% dei cittadini europei è stato in almeno un paese UE diverso dal proprio

Dettagli

Software open source, Creative Commons e diritto d'autore.

Software open source, Creative Commons e diritto d'autore. Software open source, Creative Commons e diritto d'autore. Distribuzione e condivisione delle opere dell'ingegno MOX Politecnico di Milano 1 marzo 2005 relatore Marco Bertani 2005 Marco Bertani Quest'opera

Dettagli

IL PROGRAMMA MODULO I - IL DIRITTO DEI MARCHI 1 27 gennaio

IL PROGRAMMA MODULO I - IL DIRITTO DEI MARCHI 1 27 gennaio IL PROGRAMMA 2017 MODULO I - IL DIRITTO DEI MARCHI 1 27 gennaio 2017-9.30-13.30 Nozioni generali: le fonti legislative, la natura e la funzione del marchio nell ordinamento nazionale e comunitario. I segni

Dettagli

La tutela dei programmi per elaboratore

La tutela dei programmi per elaboratore La tutela dei programmi per elaboratore Lezione n. 1 Claudio Di Cocco 1 I BENI IMMATERIALI Materiali (mobili ed immobili). I beni giuridici Immateriali Marchi, ditta, insegna, (nomi di dominio). Invenzioni

Dettagli

Il Codice Civile, Libro V Del Lavoro, Titolo IX Diritti sulle opere dell ingegno e sulle invenzioni

Il Codice Civile, Libro V Del Lavoro, Titolo IX Diritti sulle opere dell ingegno e sulle invenzioni F.A.Q. DIRITTO DI AUTORE Che cosa è il diritto di autore? Il diritto di autore è il diritto dell autore di disporre in maniera assoluta della propria opera e di ricevere il giusto compenso per l utilizzo

Dettagli

INFORMATIVA BENEFICIARI

INFORMATIVA BENEFICIARI INFORMATIVA BENEFICIARI Gentile signore/a, relativamente ai dati che la riguardano, di cui la FONDAZIONE GELD ONLUS entrerà in possesso, La informiamo, ai sensi dell articolo 13 del Codice in materia di

Dettagli

La SICUREZZA in elisoccorso

La SICUREZZA in elisoccorso La SICUREZZA in elisoccorso HEMS-SAR Pegaso 10 HEMS HEMS Requisit concorso interno HEMS-SAR ARES 118 Esent da limitazioni, anche parziali, o da prescrizioni alle mansioni Titoli riferit a corsi emergenza

Dettagli

Diritto d'autore e copyleft per la scuola. Frieda Brioschi Wikimedia Italia

Diritto d'autore e copyleft per la scuola. Frieda Brioschi Wikimedia Italia Diritto d'autore e copyleft per la scuola Frieda Brioschi Wikimedia Italia Il diritto d autore italiano Tutela le opere dell'ingegno è disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941(e successive modificazioni)

Dettagli

Indice sommario delle norme pubblicate sul cd rom allegato

Indice sommario delle norme pubblicate sul cd rom allegato Indice sommario delle norme pubblicate sul cd rom allegato (a cura di Giovanni Angelicchio) (i testi normativi indicati con * sono commentati in questa edizione; quelli indicati con ** sono commentati

Dettagli

Open data: aspetti giuridici Trentino School of Management Trento, 3-7 ottobre Glossario

Open data: aspetti giuridici Trentino School of Management Trento, 3-7 ottobre Glossario Open data: aspetti giuridici Trentino School of Management Trento, 3-7 ottobre 2014 Glossario Dato pubblico PSI (Public Sector Infromation) informazione del settore pubblico CAD, art. 1, c. 1, lett. n):

Dettagli

Regione Lombardia: L infermiere in emergenza

Regione Lombardia: L infermiere in emergenza Regione Lombardia: L infermiere in emergenza OBIETTIVO: Descrizione del percorso formativo dell infermiere che svolge il soccorso extra- ospedaliero in Lombardia Presentazione degli algoritmi clinico assistenziali

Dettagli

ELISOCCORSO: INSERIMENTO ADDESTRAMENTO OPERATIVITA DOTAZIONE INDENNITA

ELISOCCORSO: INSERIMENTO ADDESTRAMENTO OPERATIVITA DOTAZIONE INDENNITA Inf. Coord. Fabio Arrighini Soccorso Extraospedaliero AAT Brescia ELISOCCORSO: INSERIMENTO ADDESTRAMENTO OPERATIVITA DOTAZIONE INDENNITA flotta AREU Brescia Bergamo Como Milano Sondrio personale 125 sanitari

Dettagli

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento) SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI INFLAZIONE EUROPEA 30 APRILE 2013 (CODICE ISIN: IT0004481930 ) EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE

Dettagli

Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore

Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore I regolamenti contenuti nel pacchetto igiene rivedono un po tutte le regole della sicurezza

Dettagli

Hardware, software e periferiche. Facoltà di Lettere e Filosofia anno accademico 2008/2009 secondo semestre

Hardware, software e periferiche. Facoltà di Lettere e Filosofia anno accademico 2008/2009 secondo semestre Hardware, software e periferiche Facoltà di Lettere e Filosofia anno accademico 2008/2009 secondo semestre Riepilogo - Concetti di base dell informatica L'informatica è quel settore scientifico disciplinare

Dettagli

Introduzione al diritto d autore

Introduzione al diritto d autore Introduzione al diritto d autore Lezione n. 1 Il diritto d autore Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Art. 1 Sono protette ai sensi

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22. (GU n.58 del )

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22. (GU n.58 del ) DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22 Attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Dettagli

LEGGE N. 675 REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

LEGGE N. 675 REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO PROVINCIA DI UDINE LEGGE 31.12.1996 N. 675 REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.18 DEL 24.03.2000

Dettagli

UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL OPERA DELL AUTORE, DELL ESECUZIONE DELL ARTISTA E

UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL OPERA DELL AUTORE, DELL ESECUZIONE DELL ARTISTA E UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL OPERA DELL AUTORE, DELL ESECUZIONE DELL ARTISTA E DELLA RIPRODUZIONE FONO-MECCANICA - La SIAE e la riscossione dei diritti (pubbliche esecuzioni, riproduzioni fono-meccaniche,

Dettagli

Regione Campania DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA

Regione Campania DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 09 agosto 2004 Allegato A1 Regione Campania DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI

Dettagli

5. I marchi (il marchio collettivo. Il trasferimento del marchio)

5. I marchi (il marchio collettivo. Il trasferimento del marchio) Lezione del 5 ottobre 2016 5. I marchi (il marchio collettivo. Il trasferimento del marchio) Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri5o Industriale il marchio collettivo: cos è? Il marchio collettivo è un

Dettagli

FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto dell'unione europea sono di tre tipi: le fonti primarie, le fonti derivate, fonti complementari

FONTI DEL DIRITTO. Le fonti del diritto dell'unione europea sono di tre tipi: le fonti primarie, le fonti derivate, fonti complementari FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto dell'unione europea sono di tre tipi: le fonti primarie, le fonti derivate, fonti complementari 1 PRINCIPIO GERARCHICO delle FONTI Le fonti di grado superiore non

Dettagli

Regolamento interno per l utilizzo delle fonti dati gestite dal Comune di MELLE e dal Comune di VALMALA

Regolamento interno per l utilizzo delle fonti dati gestite dal Comune di MELLE e dal Comune di VALMALA Regolamento interno per l utilizzo delle fonti dati gestite dal Comune di MELLE e dal Comune di VALMALA Responsabile accessibilità dati: responsabile servizio personale Ambito: valorizzazione del patrimonio

Dettagli

Brevetto come informazione: le fonti accessibili

Brevetto come informazione: le fonti accessibili Brevetto come informazione: le fonti accessibili 8 giugno 2016 Francesca Marinelli Camera di Commercio di Ancona www.an.camcom.gov.it IL RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA l Ufficio Brevetti e Marchi

Dettagli

DOMANDA DI ADESIONE (allegata a Scheda Informativa) da compilare in carattere stampatello

DOMANDA DI ADESIONE (allegata a Scheda Informativa) da compilare in carattere stampatello dell attività lavorativa TIMBRO E ORIGINALE PER L INVIO A PREVEDI dell attività lavorativa TIMBRO E COPIA PER IL LAVORATORE dell attività lavorativa TIMBRO E COPIA PER L AZIENDA dell attività lavorativa

Dettagli

INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA DISCIPLINA GENERALE

INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA DISCIPLINA GENERALE INDICE SOMMARIO Note sugli Autori... pag. 7 Presentazione alla ottava edizione...» 9 Avvertenza...» 11 Abbreviazioni...» 13 Costituzione della Repubblica italiana PARTE PRIMA DISCIPLINA GENERALE 1. Delib.ne

Dettagli

Le invenzioni nel Codice della proprietà industriale

Le invenzioni nel Codice della proprietà industriale Le invenzioni nel Codice della proprietà industriale 1/22 D.Lgs. 10-2-2005 n. 30 CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE Art. 1/6 Disposizioni generali e principi fondamentali Art. 7/116 Capo II - Norme relative

Dettagli

Occhio al download e upload! Il PC: Hardware e Software. Diritto d autore o Brevetto?

Occhio al download e upload! Il PC: Hardware e Software. Diritto d autore o Brevetto? Occhio al download e upload! Il PC: Hardware e Software. Diritto d autore o Brevetto? Pirateria attività di chi copia prodotti dell ingegno senza riconoscere i rispettivi diritti agli autori. Contraffazione

Dettagli

Informazioni sul marchio d impresa

Informazioni sul marchio d impresa Informazioni sul marchio d impresa DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO D IMPRESA I diritti esclusivi riconosciuti al titolare del marchio dal codice per la proprietà industriale sono conferiti

Dettagli

Diritto commerciale l. Lezione del 7/12/2016

Diritto commerciale l. Lezione del 7/12/2016 Diritto commerciale l Lezione del 7/12/2016 Diritti di proprietà intellettuale Con il termine Proprietà industriale si intende una serie di istituti che, pur nella loro diversità, sono accomunati dalla

Dettagli

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2).

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2). L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 settembre 2000, n. 206. (2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate

Dettagli

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sopprimere le parole: «e promozione».«

Al comma 1, capoverso «Art. 117», al comma secondo, lettera e), sopprimere le parole: «e promozione».« 31.3C Sostituire l articolo, con il seguente: «Art. 31. (Modifica dell articolo 117 della Costituzione). 1. L articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 117». La potestà legislativa

Dettagli

ALLEGATO A alla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011

ALLEGATO A alla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 ALLEGATO A alla delibera n. del 3 febbraio 2011 Regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi,

Dettagli

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna NormAteneo - sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l Università di Bologna -

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna NormAteneo - sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l Università di Bologna - REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE DELL UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (emanato con D.R. n. 269/2014 del 15.04.2014 pubblicato nel B.U. n. 212 del 15.04.2014) Indice sommario Titolo

Dettagli

DEFINIZIONE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

DEFINIZIONE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE IL DIRITTO D AUTORE PROF.SSA FRANCESCA MITE Indice 1 DEFINIZIONE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ------------------------------------------------------------ 3 2 LA LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE ED EUROPEA.

Dettagli

Privacy Policy Web

Privacy Policy Web Privacy Policy Web www.aldulcamara.it In questo documento si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. L informativa è

Dettagli

TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.

TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 PARTE SPECIALE G: REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI

Dettagli

firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete

firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete E Privacy 2003 Firenze, Palazzo Vecchio 14 giugno 2003 firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica www.csig.it presidente@csig.it Cos

Dettagli

Protocollo N.2. Tutela del diritto d autore

Protocollo N.2. Tutela del diritto d autore Protocollo N.2 Approvato dal Consiglio di Indirizzo il 26 gennaio 2016 Emesso con determinazione del Sovrintendente n. 57 del 10 febbraio 2016 Pagina 1 di 5 1. Scopo Lo scopo del presente protocollo è

Dettagli

03/02/2010. Normativa nel C.P.I.

03/02/2010. Normativa nel C.P.I. MARCHI 1 Strumento di comunicazione tra l impresa ed i consumatori: apposto sul prodotto permette di distinguere un prodotto da altri prodotti uguali o simili (funzione distintiva); con l uso, la pubblicità,

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

Dettagli

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2016

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2016 Diritto Commerciale I Lezione del 04/11/2016 Artt. 2555-2562 c.c. -La definizione codicistica sottolinea il carattere di strumentalità dell azienda, intesa come complesso organizzato di beni, per l esercizio

Dettagli

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE UFFICIO III

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE UFFICIO III DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE UFFICIO III BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI E PREMI PER LA DIVULGAZIONE DEL LIBRO ITALIANO E PER LA TRADUZIONE DI OPERE LETTERARIE E SCIENTIFICHE,

Dettagli

Concessione del patrocinio e utilizzo del logo e dei segni distintivi della Città di Assisi REGOLAMENTO D USO

Concessione del patrocinio e utilizzo del logo e dei segni distintivi della Città di Assisi REGOLAMENTO D USO Concessione del patrocinio e utilizzo del logo e dei segni distintivi della Città di Assisi REGOLAMENTO D USO Approvato con D.C.C. n. 176 del 03.11.2011 I N D I C E Art. 1 - Disposizioni generali Art.

Dettagli

C O M U N I C A Z I O N E D I S T U D I O N. 17/2009 V E Z Z A N I & A S S O C I A T I IVA: MODELLI INTRASTAT

C O M U N I C A Z I O N E D I S T U D I O N. 17/2009 V E Z Z A N I & A S S O C I A T I IVA: MODELLI INTRASTAT C O M U N I C A Z I O N E D I S T U D I O N. 17/2009 A: Tutti i Clienti - loro indirizzi Da: V E Z Z A N I & A S S O C I A T I C/a: Pagine: 5 Fax: Data: 04 novembre 2009 Egregi Signori, IVA: MODELLI INTRASTAT

Dettagli

1. Finalità del trattamento dati

1. Finalità del trattamento dati Informativa resa all interessato per il trattamento assicurativo dei dati personali ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 - Codice della Privacy Con effetto 10

Dettagli

BANCA D ITALIA - CONSOB

BANCA D ITALIA - CONSOB BANCA D ITALIA - CONSOB Modifiche al provvedimento 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione».

Dettagli

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI o Classificazione secondo codice civile o Criteri di valutazione secondo codice civile e principi contabili nazionali

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI o Classificazione secondo codice civile o Criteri di valutazione secondo codice civile e principi contabili nazionali LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI o Classificazione secondo codice civile o Criteri di valutazione secondo codice civile e principi contabili nazionali o Ammortamenti, rivalutazione e svalutazione secondo

Dettagli

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DEL COMUNE DI PIACENZA

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DEL COMUNE DI PIACENZA COMUNE DI PIACENZA Settore Affari generali e decentramento REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DEL COMUNE DI PIACENZA 1 Art. 1 Finalità e definizioni 1. Il presente regolamento ha lo scopo di

Dettagli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Facoltà di Economia Corso di Laurea in Marketing, Comunicazione Aziendale e Mercati Internazionali Il caso GROUPON.COM: un nuovo approccio al Web Marketing Promozionale

Dettagli

I fumetti secondo la legge sul diritto d autore del 22 aprile 1941, n. 633

I fumetti secondo la legge sul diritto d autore del 22 aprile 1941, n. 633 I fumetti secondo la legge sul diritto d autore del 22 aprile 1941, n. 633 Avv. Raffaella Pellegrino Il fumetto come letteratura disegnata o arte sequenziale: una «forma artistica e letteraria che si basa

Dettagli

Avv. Rossella Masetti

Avv. Rossella Masetti Ufficio di Modena: Via M. Vellani Marchi, 20 Tel: 059 2916511 Fax: 059 2921132 Email: masetti@bugnion.it www.bugnion.it Avv. Rossella Masetti Email: masetti@bugnion.it LE STRATEGIE DI TUTELA DELL ASPETTO

Dettagli

I sette sigilli del contratto di edizione

I sette sigilli del contratto di edizione I sette sigilli del contratto di edizione Un giro d orizzonte sui miei diritti e anche su qualche dovere Settimo simposio svizzero per traduttrici e traduttori letterari 21 novembre 2015 Stans Regula Bähler,

Dettagli

DELIBERA N. 119/16/CONS

DELIBERA N. 119/16/CONS DELIBERA N. 119/16/CONS RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ MANGA TV S.R.L. (Programma MAN-GA ) L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio del 7

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Note sugli Autori... pag. 7 Presentazione alla undicesima edizione...» 9 Avvertenza...» 11 Abbreviazioni...» 13

INDICE SOMMARIO. Note sugli Autori... pag. 7 Presentazione alla undicesima edizione...» 9 Avvertenza...» 11 Abbreviazioni...» 13 INDICE SOMMARIO Note sugli Autori... pag. 7 Presentazione alla undicesima edizione...» 9 Avvertenza...» 11 Abbreviazioni...» 13 PARTE PRIMA DISCIPLINA GENERALE Costituzione della Repubblica italiana 1.

Dettagli

ESTRATTI (diritti connessi artisti) Legge 22 aprile 1941, n Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

ESTRATTI (diritti connessi artisti) Legge 22 aprile 1941, n Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Art. 71-sexies. ESTRATTI (diritti connessi artisti) Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Testo coordinato ed aggiornato con le successive

Dettagli

1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente: a) alla raccolt

1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente: a) alla raccolt L 106/2004 Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004

Dettagli

Collettori della clientela poiché, differenziandola dalle altre, consentono di legare questa all imprenditore, al prodotto, ai locali dove svolge la

Collettori della clientela poiché, differenziandola dalle altre, consentono di legare questa all imprenditore, al prodotto, ai locali dove svolge la I segni distintivi dell azienda Ditta Marchio Insegna Collettori della clientela poiché, differenziandola dalle altre, consentono di legare questa all imprenditore, al prodotto, ai locali dove svolge la

Dettagli

N. II/1/ /2001 protocollo

N. II/1/ /2001 protocollo N. II/1/ 20156 /2001 protocollo Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni. IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,

Dettagli

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 (1) Regolamento recante norme per l individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell articolo 15, comma 2, della legge 31

Dettagli

Titolarità e contratti sulle pubblicazioni scientifiche

Titolarità e contratti sulle pubblicazioni scientifiche Titolarità e contratti sulle pubblicazioni scientifiche Pubblicazioni scientifiche, diritti d autore ed Open Access Trento, 20 giugno 2008 Facoltà di Giurisprudenza Federica Struttura della relazione Problema

Dettagli

Registrazione I soggetti del diritto d autore

Registrazione I soggetti del diritto d autore Cosa sono i beni informatici? I beni informatici Corso Nuove tecnologie e diritto Lezione 2-4 maggio 2004 Claudia Cevenini Beni in senso giuridico = cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810

Dettagli

Trattato OMPI sul diritto d autore

Trattato OMPI sul diritto d autore Traduzione 1 Trattato OMPI sul diritto d autore (WCT) del 20 dicembre 1996 Le Parti contraenti, desiderose di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere

Dettagli

Progetto Dignità e Lavoro

Progetto Dignità e Lavoro SCHEDA DI SEGNALAZIONE Nominativo richiedente:. Sportello segnalante: Referente: Tel. e mail referente: Data compilazione: DATI ANAGRAFICI Cognome. Nome.Sesso.. codice fiscale.. Nato/a a.. il Stato civile.

Dettagli

SEGRETARIATO GENERALE Servizio XI Diritto d Autore e Vigilanza sulla SIAE

SEGRETARIATO GENERALE Servizio XI Diritto d Autore e Vigilanza sulla SIAE SEGRETARIATO GENERALE Servizio XI Diritto d Autore e Vigilanza sulla SIAE Decreto legislativo Attuazione della direttiva 2001/29 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull armonizzazione

Dettagli

IL MARCHIO TEORIA E PRATICA

IL MARCHIO TEORIA E PRATICA IL MARCHIO TEORIA E PRATICA DEFINIZIONE DI «MARCHIO» E il segno distintivo apposto sui prodotti (o sulle loro confezioni) o sugli strumenti utilizzati per prestare il servizio (marchio di fabbrica, di

Dettagli

La società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria o utile o inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria o utile o inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale. OGGETTO SOCIALE: AGENZIA DI ASSICURAZIONE; CLAUSOLA DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA A FAVORE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE; RACCOLTA DI ADESIONI A FONDI PENSIONE APERTI Si chiede se sia legittima la clausola

Dettagli

DELIBERA N. 529/16/CONS

DELIBERA N. 529/16/CONS DELIBERA N. AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI ALLA SOCIETÀ TURNER BROADCASTING SYSTEM EUROPE LTD (Programma CARTOON NETWORK ) L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio

Dettagli

Relazione annuale Formazione Professionale (art. 7 comma 2 CNC - Regolamento formazione professionale Bollettino Ufficiale MDG n.

Relazione annuale Formazione Professionale (art. 7 comma 2 CNC - Regolamento formazione professionale Bollettino Ufficiale MDG n. Spett.le Ordine Chimici Calabria Via mail: info@ordinechimicicalabria.it Relazione annuale Formazione Professionale (art. 7 comma 2 CNC - Regolamento formazione professionale Bollettino Ufficiale MDG n.15

Dettagli