Alla «toga» il compito di valutare i fatti il commento di Giovanni Barbato e Werther Montanari

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1 C on il decreto ministeriale 3 febbraio 2006 n. 141 (pubblicato sul supplemento ordinario della «Gazzetta Ufficiale» del 7 aprile 2006 n. 82) sono state fornite, relativamente alla categoria dei professionisti, le disposizioni di attuazione del Dlgs 56/2004, emanato per assicurare il recepimento della direttiva antiriciclaggio del Consiglio delle comunità europee 10 giugno 1991, n. 91/308/Cee, modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del Consiglio dell Unione europea 4 dicembre 2001, n. 2001/97/Ce; in merito, l Ufficio italiano cambi con provvedimento 24 febbraio 2006 ha previsto poi una serie di istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario. Per vero, si tratta di modifiche rilevanti che realizzano una più penetrante ed efficace azione di contrasto al riciclaggio che tanti danni ha provocato e continua provocare nel mercato nazionale e comunitario (per una stima sull incidenza del riciclaggio, si veda R. Galullo, «Il Sole-24 Ore» del 23 marzo 2006, pag. 9). In tale contesto, il decreto ministeriale 3 febbraio 2006 n. 141 ha definito e precisato la portata degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti. Ma prima di analizzare nel dettaglio le incombenze de quibus, appare opportuno chiarire preliminarmente chi siano i professionisti destinatari delle norme del regolamento. Soggetti obbligati - L articolo 2 del decreto 141/2006 individua, quali obbligati, le seguenti categorie di soggetti, ancorché svolgano la propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria: n i soggetti iscritti nell albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell albo dei consulenti del lavoro; n i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; Alla «toga» il compito di valutare i fatti il commento di Giovanni Barbato e Werther Montanari I professionisti hanno l obbligo di segnalare all Uic ogni operazione che induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto della stessa possano provenire da attività di riciclaggio la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l amministrazione di società, enti, trust o. Le società di revisione iscritte nell albo speciale - Stante il tenore letterale della norma, il regolamento de quo, però, appare non applicarsi agli altri soggetti che rendono servizi in materia di amministrazione, contabilità e tributi, anche se non iscritti in albi; sul punto si tenga in debito conto che tali categorie di operatori con la legge Comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006 n. 29, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 8 febbraio 2006 n. 32), sono state sottoposte agli obblighi antiriciclaggio di cui al Dlgs 56/2004 (lettera s-bis) del comma 1 dell articolo 2), senza però essere state richiamate dal regolamento. Per vero, si deve ritenere che le regole applicabili ai tributaristi non iscritti in albi e agli intermediari fiscali iscritti nei ruoli delle Camere di Commercio siano, per analogia, assimilabili a quelle previste per i professionisti del citato decreto ministeriale 141. Ciononostante non appare essere stato inserito nel Provvedimento Uic, allegato E, alla tabella 1 «Codici soggetto segnalante» il codice riferibile alla predetta categoria; peraltro non è previsto neppure un codice residuale in cui poterli ricomprendere. Nondimeno, come chiarito dall Uic, le attività svolte dai professionisti nella qualità di organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società, enti, trust o altre strutture assimilabili, sono, invece, escluse dall ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. Esse, ovviamente, non fanno venir meno il rispetto per i componenti dei collegi sindacali delle società, ex articolo 2 del Dlgs 56/2004, degli obblighi di cui all articolo 10 della legge 197/1991, ovvero dei doveri di vigilanza sulle norme antiriciclaggio e di trasmissione in copia al ministero dell Economia e delle finanze degli accertamenti e contestazioni del collegio sindacale, concernenti violazione delle norme di cui al capo I della legge antiriciclaggio. Ebbene, il regolamento de quo ha previsto a carico dei professionisti e delle società di revisione una serie di doveri antiriciclaggio (si veda il box nella pagina successiva) e in particolare gli obblighi di: NUMERO 18 6 MAGGIO 2006 PAGINA 47

2 LE PRESTAZIONI OGGETTO DI REGISTRAZIONE Prestazioni oggetto di registrazione per gli altri professionisti e le società di revisione q Accertamenti, ispezioni e controlli q Adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente q Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente q Amministrazione e liquidazione azienda q Amministrazione e liquidazione patrimoni q Amministrazione e liquidazione di singoli beni q Apertura/chiusura conti bancari q Apertura/chiusura di conti di titoli q Apertura/chiusura di libretti di deposito q Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza q Assistenza e rappresentanza in materia tributaria q Assistenza in procedure concorsuali q Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti q Assistenza per richiesta finanziamenti q Assistenza societaria continuativa o generica q Assistenza tributaria q Attività di valutazione tecnica dell iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l accesso a finanziamenti pubblici q Certificazione di investimenti ambientali q Consulenza aziendale q Consulenza connessa a procedure contenziose q Consulenza contrattuale q Consulenza economico-finanziaria q Consulenza in tema di controllo aziendale q Consulenza in materia contributiva q Consulenza e assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari q Consulenza tributaria q Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati q Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione q Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o q Custodia e conservazione di aziende q Custodia e conservazione di beni q Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali q Divisioni e assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione q Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cure degli ulteriori adempimenti tributari q Gestione di conti di titoli q Gestione di conti bancari q Gestione di altri beni q Gestione di denaro q Gestione di libretti di deposito q Gestione di posizioni previdenziali e assicurative q Gestione di strumenti finanziari q Gestione o amministrazione di società, enti, trust o q Ispezioni e revisioni amministrative e contabili q Monitoraggio e tutoraggio dell utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese q Operazioni di finanza straordinaria q Operazioni di vendita di beni mobili e immobili non- n identificare i clienti; n istituire l archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite; n segnalare le operazioni sospette di cui all articolo 3 del Dl 143/1991; n segnalare al ministero dell Economia e delle finanze le violazioni dell articolo 1 del Dl 143/1991; n istituire misure di controllo interno. In tal guisa, l attività di contrasto al riciclaggio si rafforza attraverso una nuova platea di soggetti chiamati nello svolgimento ordinario degli uffici connessi alla professione a una collaborazione attiva con le Autorità di vigilanza, pena il rischio di rilevanti sanzioni penali e amministrative. Ma prima di analizzare i nuovi obblighi a carico dei professionisti è necessario precisare quali siano le prestazioni professionali oggetto di applicazione della normativa antiriciclaggio. All uopo è bene precisare che secondo il regolamento per prestazione professionale si deve intendere la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia rispettivamente: n nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente; n nell assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità; n nell assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o. La normativa antiriciclaggio pone, comunque, una distinzione fra le prestazioni poste in essere da notai e avvocati, per i quali sono espressamente individuate le prestazioni a base dell obbligo (articolo 2 del regolamento), e gli altri professionisti, per il quale l obbligo sussiste sempre, a prescindere dalla tipologia di prestazione. In merito, l Uic, nell allegato A del provvedimento del 22 febbraio 2006 (si veda il box in alto), ha fornito una dettagliata serie di indicazioni sulle prestazioni oggetto degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti e società di revisione. Identificazione del cliente, la procedure da seguire - L identificazione consiste in un operazione tesa PAGINA 48 6 MAGGIO 2006 NUMERO 18

3 ché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell esecuzione, ex articolo 2 comma 3, lettera e) del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 q Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società q Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all amministrazione di società q Organizzazione e impianto della contabilità q Organizzazione contabile q Tenuta paghe e contributi q Piani di contabilità per aziende q Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria q Qualsiasi operazione immobiliare q Rappresentanza tributaria q Redazione di bilanci q Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati q Regolamenti e liquidazioni di avarie q Relazioni di stima di cui al codice civile q Revisione contabile q Rilascio di visti di conformità per studi di settore q Rilevazioni in materia contabile e amministrativa q Riordino della contabilità q Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi a oggetto titoli di emittenti quotati q Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro q Trasferimento a qualsiasi tipo di attività economiche q Trasferimento a qualsiasi tipo di beni immobili q Trasformazioni, scissioni e fusioni d azienda e patrimoni q Valutazione di azienda, rami d azienda e patrimoni q Valutazione di singoli beni e diritti q Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili q Verificazione e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d ogni altro documento contabile delle imprese q Altro Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati e i notai q Trasferimento a qualsiasi tipo di beni immobili q Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche q Qualsiasi altra operazione immobiliare q Gestione di denaro q Gestione di strumenti finanziari q Gestione di altri beni q Apertura/chiusura di libretti di deposito q Apertura/chiusura di conti bancari q Apertura/chiusura di conti di titoli q Gestione di conti bancari q Gestione di libretti di deposito q Gestione di conti di titoli q Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza q Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria q Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società q Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all amministrazione di società q Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o q Gestione o amministrazione di società, enti, trust o alla verifica dell identità del cliente e del soggetto per il quale quello eventualmente operi e all acquisizione dei dati identificativi per la conservazione nell archivio unico in relazioni alle prestazioni rese dal professionista. Con riguardo ai presupposti necessari perché il professionista proceda all identificazione antiriciclaggio, l articolo 3 del regolamento prevede tale obbligo per l esecuzione di ogni prestazione professionale che: n comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni, o utilità di importo, anche frazionato, superiore a euro; n sia in relazione a operazioni di valore non determinato o indeterminabile, tra le quali sono ricomprese anche la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o. Al riguardo, l Uic ha chiarito che per calcolare il valore della prestazione o dell operazione non si deve tener conto del compenso del professionista, non costituendo questo una prestazione per la quale si applica l obbligo di identificazione. I dati identificativi che devono essere acquisiti sono i seguenti: n per le persone fisiche, nome, cognome, luogo e data di nascita, l indirizzo di residenza o domicilio, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento non scaduto; n per i soggetti diversi, denominazione, sede legale e codice fiscale. L identificazione può essere diretta, indiretta o a distanza (si veda il grafico alla pagina seguente): la procedura ordinaria è l identificazione diretta, effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente, mentre quella indiretta o a distanza può essere operata solo in presenza di specifici presupposti (cliente già identificato, informazioni acquisite da atti pubblici o atti equipollenti, attestazioni di intermediari abilitati che abbiano già identificato i clienti, altro). Nell ipotesi, poi, che il cliente chieda l attività del professionista per conto di terzi, sarà tenuto a indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera; per converso, se il cliente opera in nome o per conto di una società, di un ente, trust o, il libero professionista dovrà verificare l esistenza del potere di rappresentanza. NUMERO 18 6 MAGGIO 2006 PAGINA 49

4 LE TIPOLOGIE DI IDENTIFICAZIONE In ultima analisi, tuttavia, è da sottolineare come il professionista, che rilevi elementi di incertezza circa l identità del cliente, sia comunque tenuto a garantire la certezza della sua identità e, quindi, a ripetere una nuova identificazione secondo le regole ordinarie. Archivio unico: registrazione e conservazione delle informazioni - I professionisti, assolta l identificazione dei clienti, dovranno procedere a registrare tempestivamente e conservare le informazioni in un archivio che si denomina unico in quanto riferibile singolarmente ed esclusivamente a ogni professionista o società di revisione. Nell archivio sono raccolte, secondo criteri precisi e uniformi le seguenti informazioni: n i dati identificativi del cliente; n i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera; n l attività lavorativa del cliente e dell eventuale soggetto terzo; n la data di identificazione; n la descrizione della tipologia di prestazione professionale secondo le indicazioni dell allegato A al provvedimento dell Uic 22 febbraio 2006; n il valore dell oggetto della prestazione, non appena noto. Sul punto l Uic ha precisato che per talune prestazioni attinenti principalmente alla categoria dei dottori commercialisti, revisori contabili e ragionieri e dei consulenti del lavoro (tenuta della contabilità di paghe e contributi, revisione contabile ed esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza) sarà oggetto di registrazione solo il conferimento dell incarico e non anche i singoli movimenti contabili o singole operazioni in cui si esplicano. Le predette attività, infatti, realizzano una sorta di continuità di rapporto, che implica contenuti economico-finanziari a prescindere dalla puntuale definizione del quantum. I dati identificativi e le informazioni, quindi, sono inseriti nell archivio unico tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall identificazione del cliente, salvi la descrizione della tipologia di operazione e il valore dell oggetto della prestazione per i quali il termine decorre non oltre la data di avvenuta esecuzione della prestazione professionale. Tali dati, poi, dovranno essere conservati a cura del professionista per dieci anni dalla conclusione della prestazione. Con specifico riferimento alle modalità di tenuta dell archivio unico, poi, il regolamento precisa che questo deve essere gestito in maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare, anche e soprattutto da parte dell autorità di vigilanza, la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati, nonché garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi. Sotto un altro profilo, l archivio unico potrà essere tenuto a mezzo di strumenti informatici (scelta preferenziale) o in forma cartacea, osservando le specifiche prescrizioni dell Uic indicate nel provvedimento del 22 febbraio 2006 e nel relativo allegato B. Se, invece, il professionista è obbligato, in forza di altra disposizione di legge, alla istituzione di un registro della clientela, può utilizzare il medesimo registro in luogo dell archivio unico. Esso, tuttavia, per corrispondere validamente ai requisiti normativi, deve essere PAGINA 50 6 MAGGIO 2006 NUMERO 18

5 LA TENUTA DELL ARCHIVIO integrato di tutte le informazioni previste dalla lettera D dell allegato B (Allegato tecnico per l Archivio unico) del provvedimento Uic (si veda in grafico in pagina). Nella tenuta dell archivio, formato e gestito tramite strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali. Giova, ex ultimis, osservare che se l attività professionale è svolta in forma associata ovvero societaria, il regolamento consente di istituire un unico archivio per tutto lo studio professionale, archivio però che dovrà essere integrato in modo tale da poter individuare, per ogni cliente, il professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione. Ancora una volta la disciplina sottolinea la necessità, per l Autorità di vigilanza, di poter procedere a una corretta individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili di segnalare un operazione sospetta: questo è, infatti, in ultima analisi, lo scopo dei descritti obblighi che si propongono come strumentali a tal fine. Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette - Indubbiamente uno degli obblighi più rilevanti previsti dalla normativa de quibus a carico dei professionisti e delle società di revisione è quello rilevare, nelle operazioni poste in essere dai propri clienti, eventuali anomalie che possano adombrare il rischio di riciclaggio, segnalando all Uic le operazioni sospette. In particolare, come precisato dall articolo 8 del regolamento i professionisti hanno l obbligo di segnalare all Uic ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. In merito, si deve ricordare, tuttavia, che ai sensi del comma 3 dell articolo 2 del Dlgs 56/2004, solo relativamente alla categoria dei professionisti (restano perciò escluse le società di revisione) gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente od ottenute riguardo allo stesso nel corso dell esame della posizione giuridica del cliente o dell espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull eventualità di intentare od evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso; tale esenzione applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti per legge. Per vero, il regolamento ha evidenziato che, ai fini dell assolvimento dell obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i professionisti devono utilizzare le informazioni in proprio possesso, acquisite nell ambito dell attività professionale prestata. L Uic ha ulteriormente precisato che i professionisti avranno cura di avvalersi delle informazioni fornite nel corso dell identificazione per individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio, basandosi sia sugli aspetti oggettivi delle attività svolte dai clienti (ad esempio interposizione di terzi soggetti, utilizzo di denaro contante, utilizzo di strumenti volti a diminuire la trasparenza della proprietà e altro), sia sugli aspetti soggettivi del cliente (soggetti insediate in località con regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati o persone per le quali è noto il coinvolgimento in attività illecite e altro). Nella procedura di individuazione dell operazione sospetta nelle istruzioni operative l Uic ha fissato i seguenti principi generali (si veda il grafico a pagina successiva) a cui attenersi: n coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o inse- NUMERO 18 6 MAGGIO 2006 PAGINA 51

6 I CRITERI DI FILTRO diati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) come non cooperativi; n operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando i sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in se valori palesemente diversi da quelli di mercato; n operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate; n esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati; n ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni (si ricorda che per operazione frazionata si intende un operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a ); n ingiustificata interposizione di soggetti terzi; n ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune e in considerazione della natura dell operazione; n comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l identità personale, la sede legale o amministrativa, l identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale sociale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponesti di trust), la questione per la quale si richiede l intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l indicazione di dati palesemente falsi. Accanto alla definizione dei principi generali de quibus, l Uic nell allegato C delle istruzioni ha fornito una serie di indicatori di anomalia a cui fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette, precisando tuttavia che: n la rilevazione di comportamenti descritti negli indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente alla segnalazione di operazioni sospette; n potrebbero essere significativi ulteriori comportamenti che sebbene non indicati nell allegato C, rilevino, in PAGINA 52 6 MAGGIO 2006 NUMERO 18

7 concreto, profili di sospetto; n la corretta esecuzione degli obblighi di segnalazione implica la rilevazione di comportamenti che integrano più indicatori di anomalia. Conseguentemente, non comportando il riscontro dell indicatore l obbligo automatico di segnalazione, il professionista dovrà essere effettuare un attenta valutazione del caso in concreto al fine di rilevare i profili di sospetto insiti nelle operazioni oggetto della prestazione professionale. Con riguardo, poi, alla procedura per l invio delle segnalazioni, queste devono in primis essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo. La segnalazione è eseguita personalmente dal professionista (se più professionisti assistono il cliente, la segnalazione può essere effettuata in forma congiunta) ovvero dal titolare o il legale rappresentante o delegato delle società di revisione (che sarà stato Disciplina transitoria Codice del soggetto segnalante per gli avvocati Indirizzo a cui inviare la segnalazione I recapiti dell Ufficio italiano cambi preventivamente informato dal responsabile della revisione che intrattiene i rapporti con il cliente). In secundis, la segnalazione dovrà essere trasmessa in forma cartacea all Uic (servizio risorse informatiche approvvigionamenti e servizi) di Roma, seguendo lo schema di cui all allegato D e secondo le istruzione dell allegato E del provvedimento del 22 febbraio 2006; la stessa potrà essere altresì anticipata via fax o con preavviso telefonico. In particolare, la segnalazione dovrà contenere le seguenti notizie: n dati del segnalante; n dati del soggetti segnalato; n informazioni sull operazione oggetto di segnalazione; n motivi del sospetto. L articolo 9 del regolamento evidenzia, altresì, che le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell articolo 3 del Dl 143/1991 non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede LE INFORMAZIONI UTILI e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori. Ne consegue che le segnalazioni antiriciclaggio de quibus non comporteranno per il professionista alcuna responsabilità disciplinare, civilistica, amministrativa e penale, salva, naturalmente, la mala fede dell autore. Altri obblighi - A carico del professionista il regolamento ha precisato anche tutti gli ulteriori obblighi a cui è tenuto sulla base delle disposizioni antiriciclaggio. Sotto un primo profilo il professionista dovrà ottemperare a eventuali provvedimenti di sospensione dell Uic delle operazioni segnalate come sospette. Sotto un secondo aspetto il professionista avrà l incombenza di trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dall Uic per la propria attività di approfondi- Non è necessario procedere all identificazione per le attività professionali il cui incarico sia stato conferito prima del 22 aprile scorso. L identificazione sarà obbligatoria nel caso in cui il rapporto, istituito prima del 22 aprile, sia ancora in essere dopo 12 mesi 20 Ufficio italiano dei cambi Via delle Quattro Fontane, Roma La segnalazione va trasmessa in forma cartacea, con l indicazione accanto all indirizzo del codice PR AR94 Centralino Telefonico (39) Fax (39) Internet: / direzione@ uic.it mento e analisi in relazione a segnalazioni di operazioni sospette, omesse segnalazioni e ogni altro caso previsto per legge. Sotto un ulteriore profilo, vi sarà a carico del professionista il divieto di dare comunicazione delle segnalazioni, anche al soggetto segnalato, al di fuori della vigente normativa; in tale ottica dovranno essere adottate da parte dell autore misure idonee a mantenere la massima riservatezza delle segnalazioni effettuate. I professionisti dovranno svolgere, altresì, attività di controllo interno per verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio e attività di formazione, continua e sistematica, per i propri collaboratori e dipendenti. Da ultimo, è opportuno ricordare che agli obblighi di identificazione, come anche per quelli di registrazione, è stata prevista l applicazione delle disposizioni contenute nell articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali: di conseguenza i professionisti dovranno rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali. n NUMERO 18 6 MAGGIO 2006 PAGINA 53

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