PESCA DILETTANTISTICA E 1/6

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1 art comma 1 comma lett. J art comma lett. J art. 16, 1 comma art. 16, 1 comma art. 16, 3 comma art. 13, 3 comma art. 18, 2 comma art. 10 comma 5 lett f 1 comma lett. A Pesca senza licenza o permesso temporaneo di pesca (1) (2) In Regione Piemonte la licenza, ai sensi dell art. 26 della L.R. 22/09, non è necessaria per i cittadini italiani minori di 14 anni e con età superiore a 65 Pesca con licenza inefficace per insufficiente pagamento delle tasse di concessione (1) (2) Regolamento regionale 10 gennaio 2012 n. 1/R Pesca di esemplari sotto misura (1) Cattura, da parte di pescatore non professionale, di un quantitativo di pescato giornaliero superiore al consentito. (1) Inosservanza dell obbligo di cessare l attività di pesca al raggiungimento di un limite numerico o di peso giornaliero (Es. nelle acque secondarie salmonicole al raggiungimento di n. 8 capi di salmonidi pregiati.) Pesca in epoca di divieto nelle acque salmonicole (1) Pesca nei laghi e bacini montani al di sopra dei 1000 m. di altitudine in epoca di divieto (1) C.so C.so Pesca in zone di protezione. (1). 166,66 PESCA DILETTANTISTICA E 1/6 Il permesso temporaneo di pesca ha validità giornaliera in tutte le acque pubbliche della provincia che lo rilascia. Il versamento-licenza di pesca, valido per 365 giorni consecutivi, consiste in un solo bolletino di versamento di: -. 22,71 sul c/c n intestato a Regione Piemonte Tassa Pesca P.zza Castello 165 Torino con causale Licenza di tipo B Regione Piemonte (residenti in Regione Piemonte) -. 8,72 sul c/c n intestato a Regione Piemonte Tassa Pesca P.zza Castello 165 Torino con causale Licenza di tipo D Regione Piemonte (turisti stranieri) Ai fini dell applicazione della Legge la licenza non è richiesta nelle acque pubbliche in disponibilità privata ovvero nei bacini artificiali situati all interno di aree di proprietà privata recintate, nei laghetti di pesca sportiva ovvero negli stagni o altri impianti in cui la popolazione ittica è mantenuta a scopi di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali d acquacoltura. Inviare copia del verbale al P.G.R. ai sensi dell'art. 7 della l.r , n. 13. Vedasi sopra per identificare le modalità di rilascio licenza ed i luoghi in cui la questa non è richiesta. Inviare copia del verbale al P.G.R. ai sensi dell'art. 7 della l.r , n. 13. Misure minime consentite (espresse in cm): agone= 15; barbo= 25; bondella= 30; carpa= 35; coregone= 35; luccio= 60; persico reale= 18; pigo= 20; salmerino alpino= 22; tinca= 25; trota fario= 22; trota marmorata e ibridi= 35; trota iridea 20. La lunghezza è misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Limite giornaliero consentito: 10 capi complessivi di salmonidi, di cui non più 8 di specie pregiate [trota fario, salmerino alpino e trota marmorata (di quest ultima max 2 capi)]. Limiti giornalieri per altri pesci: 1 luccio, 3 tinche, 3 savette e 10 persico reale. Il peso complessivo dei pesci pescati elencati nell allegato B non può superare, detratto il pesce più pesante, i 5 kg. Nessun limite di numero o peso per l ittiofauna alloctona di cui all allegato C nelle acque ciprinicole. In tutte le acque al raggiungimento di uno dei limiti numerici o al limite di peso è fatto obbligo di cessare l attività di pesca. Si intendono capi di salmonidi pregiati gli esemplari di salmonidi appartenenti alla fauna autoctona: salmerino alpino, trota fario e trota marmorata. Sono escluse quali specie non autoctone, ma rientrano nel numero massimo di 10 capi catturabili per giornata di pesca, la trota iridea e il salmerino di fonte. PERIODO DI DIVIETO: dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno. Deroga per la pesca alla trota iridea nelle acque principali e secondarie ciprinicole nei periodi di chiusura della pesca ai salmonidi esclusivamente nel caso in cui vi sia una gara/manifestazione/raduno di pesca nelle acque stesse; I laghi ed i bacini idroelettrici al di sopra dei 1000 mt. sono aperti dall alba della prima domenica di giugno al tramonto della prima domenica di ottobre, purchè non risultino coperti per la maggior parte da ghiaccio. E fatta eccezione per i bacini idroelettrici soggetti a diritti in cui è consentita dall alba dell ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre. Sanzione edittale : minimo. 100,00 massimo. 500,00. Le zone devono essere delimitate e tabellate. Le zone di protezione sono quelle approvate dalla e sono valevoli sino al 23 febbraio (1) La violazione comporta, se il trasgressore è in possesso di pesce illegittimamente pescato, a norma dell art comma f, l ulteriore sanzione di. 20,00 per capo di ittiofauna detenuto. Sanzione edittale : minimo. 20,00 massimo. 60,00. La sanzione (2) In ordine alla validità dei versamenti delle tasse sulla pesca il termine di validità scade, ai sensi dell art. 27 comma 3 L.r 37/06, 365 giorni dalla data del versamento; (3) L'indirizzo completo del Tutela Flora e Fauna, Caccia e Pesca è: via Massimo d Azeglio 4 Cuneo (Fax ). Gli scritti difensivi devono essere indirizzati per conoscenza anche al Presidente della.

2 art. 14, 1 comma art. 13, 2 comma art. 20 art. 10 art. 15 commi 1 e 2 art. 15 comma 3 Regolamento regionale 21 aprile 2008 n. 6/R Pesca in periodo di tempo vietato (1) Pesca in epoca di divieto per le singole specie ittiche (1) Pesca con modalità e tecniche vietate. (1) Pesca dilettantistica con attrezzi non consentiti nei vari tipi di acque (1) Pesca dilettantistica in qualsiasi tipo di acqua con il sangue. Pasturazione con prodotti artificiali, col sangue, con interiora di animali ovvero con qualsiasi sostanza atta a stordire il pesce. (1) Pesca dilettantistica nelle acque salmonicole mediante qualsiasi forma di pasturazione ovvero con qualsiasi sostanza atta a stordire il pesce., con l uso esche quale il sangue, il pesce vivo o morto, le interiora di animali, con l uso di larve di mosca carnaria o altre specie di ditteri. (1) PESCA DILETTANTISTICA E 2/6 La pesca è consentita da un ora prima del levar del sole ad un ora dopo il tramonto, fatta salva la pesca notturna, nelle acque principali e secondarie ciprinicole in concessione della Carpa ed delle specie alloctone dell allegato C del Regolamento Regionale pesca n. 1/R secondo le modalità indicate dalla provincia. PERIODI DI DIVIETO: Agone 15.5/15.6; Alborella 15.5/15.6; Barbo 1.6/30.6; Barbo Canino 1.6/30.6; Bondella 15.12/15.1; Carpa 1.6/30.6; Cavedano 1.6/ 30.6; Coregone 15.12/15.1; Luccio 1.2/31.3; Pesce persico reale 25.4/31.5; Tinca 1.6/ 30.6; Trote e salmerino alpino dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo ad eccezione della Trota Iridea nelle acque ciprinicole durante gare di pesca autorizzate. E sempre vietata la pesca alla Lampreda padana, allo Storione comune, allo Storione cobice ed al Cobice mascherato. Ai sensi della Determina Dirigenziale n.2012/582 è vietato l'esercizio della pesca della specie Temolo nelle acque scorrenti nel territorio della provincia di Cuneo fino al 31/12/2014. La pesca alla specie Anguilla è vietata sino all approvazione di apposito piano regionale. Art. 20 commi: 1.E vietato l uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. Si intende uso a strappo l esecuzione di manovre atte ad allamare il pesca senza che lo stesso abbia abboccato l esca. 4. E vietata la pesca da sopra ponti, passerelle ed ogni altra opera di attraversamento dei corsi d acqua 7. L uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato. 8. E vietata la pesca con l ausilio di qualsiasi fonte luminosa. 13. E vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio. 14 E vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti lungo i corsi e specchi d acqua o nelle loro adiacenze. Limitazione ad una canna nelle acque di particolare pregio Strumenti consentiti (licenza di pesca tipo B): Acque principali e secondarie ciprinicole: a) massimo 2 canne lenza, con o senza mulinello, con lenza armata di un massimo di cinque ami; b) una bilancia (con lato non superiore a m 1,50) limitatamente ai tratti, modalità e nei tempi indicati dal regolamento provinciale. Acque secondarie salmonicole: a) massimo di una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata di un massimo di: - un amo con esche naturali; - quattro mosche artificiali; - un cucchiaino o pesce artificiale; Nelle acque secondarie salmonicole vige il divieto di uso del sistema di pesca con insetti artificiali e zavorra affondante terminale radente al fondo. Nelle acque ciprinicole il pescatore dilettante può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca, non più di un chilo di larve di mosca carnaria e non più di due chili di altra pasturazione. (1) La violazione comporta, se il trasgressore è in possesso di pesce illegittimamente pescato, a norma dell art comma f, l ulteriore sanzione di. 20,00 per capo di ittiofauna detenuto. Sanzione edittale : minimo. 20,00 massimo. 60,00. La sanzione (2) L'indirizzo completo del Tutela Flora e Fauna è: Via Massimo d Azeglio 4 Cuneo (Fax ). Gli scritti difensivi devono essere indirizzati per conoscenza anche al Presidente della.

3 art. 10, commi 2 e 6 art. 18, 2 comma art comma lett. G art comma lett. G art comma lett. G comma 12 comma 8 comma 6 comma 17 comma 16 1 comma lett E 1 comma lett E Esercizio di pesca con la bilancia in luogo, tempo o modalità vietate dal Regolamento per la pesca con la bilancia (1) Pesca alla carpa in contrasto con le disposizioni emanate dalla Giunta (1) Pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, od in acque soggette a concessioni amministrative senza autorizzazione del titolare o concessionario (1) Pesca in acque soggette a uso civico di pesca (1) Pesca in zone chiuse senza l autorizzazione del titolare o concessionario (1) Regolamento regionale 21 aprile 2008 n. 6/R Pesca subacquea (1). 1000,00 Pesca con le mani (1) Asportazione di materiale ittico vivo dai bacini di pesca a pagamento (1) Collocazione di reti e apparecchi fissi o mobili di pesca da parte di pescatore dilettante attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza. (1) Pesca in epoca di asciutta (1) C.so PESCA DILETTANTISTICA E 3/6 Sanzione edittale minimo. 50,00 massimo. 300,00. Vedi regolamento pesca con la bilancia a pag. 6/6 Vedi regolamento pesca alla Carpa a pag. 6/6 Applicabile nelle acque soggette a diritti demaniali di pesca gestiti dalla Provincia, nei diritti, nelle zone in concessione alla F.I.P.S.A.S., ecc. Usi civici in : Bagnasco (tutte le acque), Barge (tutte le acque), Brossasco (torrente Gilba ed affluenti), Cardè (Fiume Po dalla confluenza del Torrente Ghiandone a valle sino a confine comune di Moretta), Frabosa Soprana (Torrene Corsaglia e suoi affluenti di destra orografica), Frabosa Sottana (tutte le acque), Moretta (tutte le acque) Nucetto (tutte le acque), Revello (tutte le acque), Sanfront (tutte le acque). Applicabile nei bacini di pesca a pagamento. Sussistenza, a querela di parte, della violazione all'art. 624 del C.P. (furto) Sanzione amministrativa edittale: minimo 500,00 massimo. 3000,00 Sanzione edittale: minimo. 50,00 massimo.300,00. Sanzione edittale: minimo. 50,00 massimo.300,00. La pesca con la canna in caso di asciutta parziale è consentita salvo che la Provincia con proprio provvedimento la vieti ai sensi dell art. 17 comma 5 (vedasi apposita sanzione). (1) La violazione comporta, se il trasgressore è in possesso di pesce illegittimamente pescato, a norma dell art comma f, l ulteriore sanzione di. 20,00 per capo di ittiofauna detenuto. Sanzione edittale : minimo. 20,00 massimo. 60,00. La sanzione (2) L'indirizzo completo del Tutela Flora e Fauna è: Via Massimo d Azeglio 4 Cuneo (Fax ). Gli scritti difensivi devono essere indirizzati per conoscenza anche al Presidente della.

4 ART. art. 6 comma 1 art. 6 comma 1 art. 6 comma 1 comma 1 comma 4 comma 5 art. 33 art. 33 art. 33 art.26 - T.U. Pesca PESCA E TUTELA ECOSISTEMA E 4/6 Uso di dinamite o altro materiale esplodente NOTIZIA DI REATO Procura Repubblica Sanzione penale : arresto da 10 giorni a 6 mesi e/o ammenda da. 51,00 a. 206,00. Redigere notizia di reato ed effettuare sequestro penale di pesci ed attrezzi; vedasi anche legge 497/74 e artt legge 110/75. Pesca con sostanze esplodenti (1). 20,00 per pesce pescato n intestato a Flora e Pesca con l uso di corrente elettrica NOTIZIA DI REATO Procura Repubblica Pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento del pesce. (1) Immissione di sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci Getto o infusione nelle acque di materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici (1) Mancato rispetto del deflusso minimo vitale nelle derivazioni autorizzate. Mancato rispetto dei provvedimenti cautelari, di inibizione o sospensione durante i lavori di qualsiasi genere che mettano in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici. Deviazione o prosciugamento di corsi o bacini d'acqua in occasione di lavori autorizzati senza procedere ad informare il Presidente della Provincia (Uff. Vigilanza Faunistico Ambientale) per i provvedimenti di tutela della fauna ittica.. 20,00 per pesce pescato. 20,00 per pesce pescato n intestato a Provincia di Cuneo Sanzioni Pesca NOTIZIA DI REATO n intestato a Provincia di Cuneo Sanzioni Pesca.3333,33 n intestato a.3333,33 n intestato a.3333,33 n intestato a Flora e Procura Repubblica Agg. n 1/09 Nel caso di pesca con dinamite o altre materie esplodenti applicare le seguenti sanzioni amministrative: - sempre la sanzione di. 20,00 ogni pesce pescato - eventualmente le altre sanzioni amministrative in caso di ulteriori violazione della legge o del regolamento regionali. Non si applica, per il principio di specilità di cui all art. 9 L. 689/81, la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 37/06, specifica per la pesca con sostanze esplodenti. (Vedi anche circolare di servizio) Sanzione penale : arresto da 10 giorni a 6 mesi e/o ammenda da. 51,00 a. 206,00. Redigere notizia di reato specificando il mezzo o la fonte di produzione dell energia elettrica ed effettuare sequestro penale di pesci ed attrezzi. Nel caso di pesca con l uso di corrente elettrica applicare le seguenti sanzioni amministrative: - sempre la sanzione di. 20,00 ogni pesce pescato - eventualmente le altre sanzioni amministrative in caso di ulteriori violazione della legge o del regolamento regionali. Non si applica, per il principio di specilità di cui all art. 9 L. 689/81, la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 37/06, specifica per la pesca con sostanze esplodenti. (Vedi anche circolare di servizio) Deroga per la pesca autorizzata dalla provincia, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico. Sanzione penale : arresto da 10 giorni a 6 mesi e/o ammenda da. 51,00 a. 206,00. Redigere notizia di reato ed effettuare sequestro penale di pesci ed attrezzi. Nel caso di pesca con l uso di corrente elettrica applicare le seguenti sanzioni amministrative: - sempre la sanzione di. 20,00 ogni pesce pescato - eventualmente le altre sanzioni amministrative in caso di ulteriori violazione della legge o del regolamento regionali. Non si applica, per il principio di specilità di cui all art. 9 L. 689/81, la sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 37/06, specifica per la pesca con sostanze esplodenti. (Vedi anche circolare di servizio) La sanzione non si applica ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa. In caso di urgenza l interessato comunque avvisa la Provincia ed in ogni caso recupera ed immette la fauna ittica a proprie spese. N.B si valuti l eventuale applicazione dell art. 635 C.P. (1) La violazione comporta, se il trasgressore è in possesso di pesce illegittimamente pescato, a norma dell art comma f, l ulteriore sanzione di. 20,00 per capo di ittiofauna detenuto. Sanzione edittale : minimo. 20,00 massimo. 60,00. La sanzione (2) L'indirizzo completo del Tutela Flora e Fauna è: Via Massimo d Azeglio 4 Cuneo (Fax ). Gli scritti difensivi devono essere indirizzati per conoscenza anche al Presidente della.

5 comma 6 comma 7 comma 10 art. 17 comma 2 art. 17 comma 5 art. 3 comma 3 art. 16 comma 3 art. 20 comma 5 comma 15 1 comma lett M L.r. 37 /06 art comma lett. N Mancata costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci nelle opere di interesse pubblico o privato che prevedono l occupazione totale o parziale degli alvei. Mancata costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci in occasione di opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione per le dighette, briglie e sbarramenti già esistenti. Mancato rispetto degli obblighi imposti dalla provincia per la tutela della fauna acquatica previsti nelle concessioni di derivazione d acqua..3333, , ,33 Scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio di materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati in impianti di.3333,33 cava senza ottemperare alla decantazione dei fanghi in sospensione Immissione di idrofauna senza autorizzazione della Provincia..1000,00 Pesca in contrasto con le disposizioni emanate per casi di necessità dalla Giunta durante le operazioni di ripopolamento, nonché in caso di asciutta o scopi scientifici (1) Pesca in contrasto con le disposizioni emanate per casi di necessità dalla Giunta in caso di provvedimenti di carattere eccezionale (1). 100, ,00 Rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di. 166,66 fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione. Pesca dilettantistica da natanti in bacini lacustri non classificati come acque principali. (1). 100,00 Pesca manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge. (1).1000,00 C.so C.so C.so C.so C.so C.so C.so C.so C.so PESCA E TUTELA ECOSISTEMA E 5/6 Agg. n 1/09 La sanzione non si applica ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa. La sanzione non si applica ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura, ad eccezione delle opere di presa. La sanzione si applica in caso di ulteriori disposizioni a tutela della fauna acquatica non ricompresi nei casi precedenti. Sanzione edittale: minimo. 500,00 massimo ,00. Qualora la violazione riguardi la specie Siluro (Silurus glanis), gli importi sono raddoppiati. Sanzione da pagare in misura ridotta ,00 Le province, qualora sia accertata l'urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, in particolare per quanto riguarda quello autoctono, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o meteorologiche, sentiti i comitati consultivi provinciali, vietano temporaneamente l'attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni Sanzione edittale : minimo. 100,00 massimo. 500,00. La fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione è individuata dalla Regione ai sensi dell articolo 10, comma 5, lettera b). Vedi allegato C del Regolamento 1/R/12. Le limitazioni relative alla pesca da natante non si applicano alla pesca di mestiere o con la tirlindana. Sanzione edittale: minimo. 500,00 massimo.3000,00. (1) La violazione comporta, se il trasgressore è in possesso di pesce illegittimamente pescato, a norma dell art comma f, l ulteriore sanzione di. 20,00 per capo di ittiofauna detenuto. Sanzione edittale : minimo. 20,00 massimo. 60,00. La sanzione (2) L'indirizzo completo del Tutela Flora e Fauna è: Via Massimo d Azeglio 4 Cuneo (Fax ). Gli scritti difensivi devono essere indirizzati per conoscenza anche al Presidente della.

6 art. 5 comma 7 art. 5 comma 4 art. 5 comma 3 art. 6 comma 1 lett A art. 6 comma 1 lett B art. 4 art comma lett.a Pesca della in giorni non consentiti. (1) Cattura nella giornata di pesca di più di 8 capi complessivi di salmonidi di qualsiasi specie (di cui non più di 2 trote marmorate) o di più di 5 kg di pesci complessivamente. (1) Pesca della con l utilizzo di mezzi non consentiti dal regolamento (1) Pesca della in violazione delle norme particolari per l esercizio della pesca a mosca nelle zone no-kil. (1) Pesca della in violazione delle norme particolari per l esercizio della pesca nelle zone trofeo (1) Esercizio di pesca in zone di protezione istituite nei Diritti Esclusivi di Pesca della (1) Regolamento provinciale diritti esclusivi PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA C.so C.so C.so C.so. 166,66 n C.so Flora e Fauna (2) Flora e Flora e Flora e Flora e Flora e PESCA NEI D.D.E PROVINCIALI E 6/6 Nelle acque principali e secondarie ciprinicole la pesca è consentita tutto l anno salvo che nei giorni di divieto. Nelle acque secondarie salmonicole la pesca è consentita dall ultima domenica di febbraio alla prima domenica di ottobre. Giorni di divieto: martedì e mercoledì non festivi salvo che nelle zone no-kill e nei laghi montani (Bleu, Nero e Bes in V.Varaita) in cui la pesca è consentita tutti i giorni. Nessun limite di numero e peso per le specie di cui all allegato C del Regolamento Regionale 1/R/12, ad eccezione dei salmonidi. Mezzi di pesca consentiti: E consentito l uso di una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata di un solo amo, semplice o multiplo con un massimo di cinque camole o mosche artificiali. N.B. Non è consentito l uso della bilancia. Zona pesca a Mosca no-kill: versamento di. 15,00. In tale zona la pesca può essere effettuata esclusivamente con mosca artificiale (sistema Inglese e Valsesiano) con rilascio immediato di tutto il pescato. La lenza dovrà essere munita di una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo). Per il recupero del pescato è ammesso l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento del pesce dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani. L'entrata in acqua va di volta in volta valutata dall'interessato, rapportandola all'ambiente in cui ci si trova e al rispetto degli altri utenti della zona di pesca. Zona Trofeo: versamento di.. 15,00. In tale zona la pesca può essere effettuata esclusivamente con esche artificiali (mosca finta, cucchiaino rotante o ondulante, rapala e similari) comunque dotate di amo singolo senza ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo). E consentito trattenere un solo capo per uscita, avente la misura minima di 35cm. Sanzione edittale: minimo. 100,00 massimo. 500,00 (1) La violazione comporta, se il trasgressore è in possesso di pesce illegittimamente pescato, a norma dell art comma f, l ulteriore sanzione di. 20,00 per capo di ittiofauna detenuto. Sanzione edittale : minimo. 20,00 massimo. 60,00. La sanzione è da applicarsi sempre congiuntamente alle sanzioni specifiche. La sanzione si applica una volta sola per i pesci pescati in violazione della legge o in eccesso rispetto a quelli legittimamente pescabili anche se le violazioni sono più di una. (2) L'indirizzo completo del Tutela Flora e Fauna è: Via Massimo d Azeglio 4 Cuneo (Fax ). Gli scritti difensivi devono essere indirizzati per conoscenza anche al Presidente della. REGOLAMENTO PESCA CON L USO DELLA BILANCIA. 1) Il lato massimo della rete della bilancia non deve essere superiore a m 1,50; 2) Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15 da misurarsi in conformità all'art. 10 del Regolamento Regionale 1/R/12; 3) La rete deve essere montata su pertica di lunghezza non superiore a m 5 con corda non inferiore a m 2 legata fissa in punta della pertica. Non sono ammessi mezzi sussidiari di sollevamento (carrucole, anelli, corde aggiuntive); 4) L'uso della bilancia è consentito esclusivamente dalla sponda e greto a piede asciutto. La distanza fra due bilance in esercizio non può essere inferiore a mt. 20. La pesca con la bilancia non è consentita a distanza inferiore a 30 m. da altro pescatore che esercita la pesca con la canna, da scale di monta per i pesci, griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti. 5) La pesca con la bilancia è consentita, ad esclusione dei tratti a gestione diretta della Provincia ove è sempre vietata, esclusivamente nei seguenti corsi d'acqua: - F. Tanaro: dallo sbocco del T. Pesio nel Tanaro a valle fino al confine con la Prov. di Asti; - F. Stura: dal ponte di S. Lazzaro (Prov.le Fossano-Salmour) fino alla confluenza con il Tanaro; - T. Maira: dal ponte della S.P. Saluzzo Savig1iano fino alla confluenza con il Mellea e dal ponte della ferrovia (dismesso) in Comune di Cavallermaggiore a valle. - T. Varaita: dal ponte della S.P. Moretta-Murello a valle fino alla confl. nel F. Po; - F. Po: dal Ponte dei Pesci vivi (S.P. n. 589) a valle sino al confine con la Provincia di Torino. La pesca con la bilancia è sempre vietata dal 1 Aprile al 31 Agosto, fatta eccezione per il tratto del F. Tanaro dal ponte S.P. Cherasco-La Morra a valle fino al conf. Prov. Asti ove la stessa è vietata dal 1 Aprile al 15 Luglio; REGOLAMENTO PESCA ALLA CARPA ED ALLE SPECIE ALLOCTONE. N.B. Con D.D. n.2012/706 la ha regolamentato la pesca alla Carpa secondo le seguenti disposizioni: Consentito l'uso di due canne, con o senza mulinello e con lenza armata di un solo amo da usarsi nello spazio di tre metri; divieto dell'uso di fonti luminose quando l'uso è diretto all'esercizio della pesca; divieto di detenere altre specie ittiche, ad eccezione di quelle usate come esca; nelle acque a gestione diretta della Provincia è vietata la pesca dell anguilla; obbligo di immediata reimmissione in acqua di altre specie ittiche catturate; ai sensi dell art. 17 del regolamento Regionale 1/R, è vietato il rilascio nelle acque di ogni esemplare catturato, compreso nell elenco di cui all Allegato C del Regolamento medesimo. DIVIETI TEMPORANEI: La pesca al temolo è vietata sino al 31/12/2014 La pesca all Anguilla è vietata sino all approvazione di apposito piano regionale.

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