Limitazioni rispetto ai tempi
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- Elisabetta Scotti
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1 Pesca senza licenza o con licenza scaduta Omessa presentazione della licenza da parte di chi ne è regolarmente in possesso Con licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato Non essere in regola con i versamenti entro 15 gg. dalla data di scadenza della licenza Senza tesserino regionale ove richiesto (per le acque classificate salmonicole) Esercizio di pesca documenti art. 9 c. 1 art. 25 c. 1 art. 9 c. 6 art. 9 c. 2 art. 37/A art. 33 c.1 art. 33 c.1 art. 33 c.1 1,51 cat. B minori 7,57 cat. B 14,55 cat. A art. 33 c.2 50,00 Fatte salve le sanzioni previste dalla Regione in materia tributaria Per l'applicaziione della sanzione minima inviare scritti difensivi allegando copia della licenza e relativo versamento. Pesca in acque salmonicole in concessione, sprovvisto del prescritto tesserino rilasciato dal concessionario art. 9 c. 3 art. 33 c.2 50,00 Limitazioni rispetto ai tempi Pesca nei seguenti periodi di divieto a: salmonidi dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; esclusa la trota iridea pesce persico reale dal I aprile al 31 maggio temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile tinca, riccio di mare dal I maggio al 30 giugno carpa dal 15 maggio al 30 giugno luccio dal I gennaio al 15 aprile art. 14 c. 1 art. 20 c. 1 (vedi nota a piè di pagina) *Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia sulle misure minime di cattura, sui periodi e i luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'art. 9 c. 3 della In caso di *cattura abusiva di timallidi o salmonidi la sanzione è aumentata di 10,00 (in caso di pagamento in misura ridotta 3,33) per capo ( L.R.19/98) 1 / 13
2 Pesca nei seguenti periodi di divieto a: savetta, lampreda di ruscello, panzarolo, storione comune, storione ladano, storione cobice gambero di fiume, spinarello, nono,ghiozzetto di laguna, ghiozzetto cenerino, cheppia: dal I gennaio al 31 dicembre barbo comune, gobbione: dal 15 aprile al 15 giugno art. 14 c. 1 art. 20 c. 1 pigo, lasca: dal I aprile al 30 giugno corbola: dal I giugno al 31 luglio anellidi: dal I dicembre al 28 febbraio trota fario, trota marmorata: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo Esercizio della pesca professionale in zona A art. 24 c. 2 (vedi nota a piè di pagina) *Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia sulle misure minime di cattura, sui periodi e i luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'art. 9 c. 3 della In caso di *cattura abusiva di timallidi o salmonidi la sanzione è aumentata di 10,00 (in caso di pagamento in misura ridotta 3,33) per capo ( L.R.19/98) Esercizio di pesca dilettantistico - sportiva in zona A, dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo (fatte salve le gare autorizzate, art. 31 ) Commercio, trasporto e smercio in pubblici esercizi di pesce fresco nei periodi di divieto ad eccezione dei primi tre giorni art. 14 c. 2 art. 14 c. 5 Esercizio di pesca in zona A da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole Esercizio di pesca in zona A per più di 15 giorni al mese e di martedì e venerdì Omettere di comunicare, entro 24 ore, la cattura di qualsiasi specie di storione, fermo restando il divieto di pesca (art. 20 c. 1 Reg. Prov.le) art. 11 c. 2 art. 11 c. 3 art. 20 c. 3 2 / 13
3 Pesca in corsi o bacini d'acqua in via di prosciugamento artificiale Limitazioni e divieti rispetto ai luoghi art. 12 c. 4 Pesca in acque soggette a diritti esclusivi o concesse a scopo di piscicoltura senza il permesso dell'avente diritto art. 33 Dette zone devono essere regolarmente tabellate Pesca in acque concesse a scopo di pesca sportiva senza il permesso dell'avente diritto art. 30 Dette zone devono essere regolarmente tabellate Esercizio di pesca dalle scale di monta, dai graticci e simili, dalle macchine ed opere idrauliche, dai ponti compresi quelli translagunari, ed a distanza inferiore a m. 5 dalle cascate art. 4 c. 1 La distanza da rispettare è da intendersi come la posizione in cui si trova il pescatore nonché quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca Esercitare la pesca nelle zone di riposo biologico art. 22 cc.1 e 3 Tabellazione a cura della Provincia Esercitare la pesca in zone di ripopolamento istituite dalla Provincia art. 22 cc.2 e 3 Tabellazione a cura della Provincia Esercitare la pesca nelle zone istituite dalla Provincia ("zone no kill") senza rilasciare immediatamente le specie catturate art. 22 c. 5 In dette zone è consentita la sola esca artificiale con amo singolo, sprovvisto di ardiglione. Tabellazione a cura della Provincia Esercitare la pesca nelle zone istituite dalla Provincia con esche diverse da quelle artificiali art. 22 c. 6 Tabellazione a cura della Provincia Esercitare la pesca professionale in zona C, utilizzando navi o natanti con stazza lorda superiore a t 10 o con apparato motore superiore a 110 kw (150 cv) art. 10 c. 3 Esercitare la pesca in zona C con unità a motore non iscritte nei registri di cui all'art. 10 cc. 1 e 2 del Reg. Prov.le art. 10 c. 1 art. 10 c. 2 Pesca in canali e bacini di bonifica vietati alla pesca ai fini di salvaguardia delle strutture idrauliche art. 18 c. 2 Purché tabellati 3 / 13
4 Pesca in corsi d'acqua nel periodo di chiusura per lo svolgimento di gare e manifestazioni autorizzate di pesca sportiva Collocazione, attraverso corsi o bacini d'acqua pubblica, di apparecchi fissi o mobili che impediscano il passaggio di animali acquatici Collocazione di apparecchi di pesca a una distanza, da un altro collocato, minore del doppio della lunghezza del più grande degli apparecchi Pesca mediante sbarramento, con apparecchi fissi o mobili, di più della metà del corso d'acqua o senza lasciare liberi, per almeno un metro, i corsi d'acqua di larghezza inferiore ai due metri Inosservanza dell'obbligo tassativo di costruzione, manutenzione e funzionalità di scale di monta presso opere idroelettriche e presso ogni tipo di impianto che ostacoli la rimonta di specie ittiche Derivazione di acque senza l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dall'atto di concessione Omessa chiusura con griglie fisse su manufatto murario dei punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate negli impianti di pesca e di piscicoltura autorizzati dalla Provincia art. 30 c. 6 art. 12 c. 3 art. 12 art. 7 art. 12 c. 2 art. 10 art. 32 art. 33 c ,00 Purché tabellati. Il divieto inizia dalle ore del giorno precedente fino ad un'ora dopo il termine della manifestazione Salvo che le opere non siano previste dalla legge Mancato avviso alla Provincia della messa in asciutta, completa o incompleta, di corsi o bacini d'acqua pubblici o privati comunicanti con acque pubbliche art. 16 c. 3 art. 28 c. 1 art. 33 c ,00 Escluse le attività di acquacoltura e piscicoltura, il responsabile del danno, valutato dalla Provincia, è tenuto al risarcimento Pesca in corsi d'acqua dove vige il divieto di pesca per ordinanze comunali Penale art. 650 C.P. Purché tabellato 4 / 13
5 Gestione di impianti di pesca dilettantistico - sportiva e sportiva, compresa quella a pagamento nei laghetti, cave e specchi d'acqua all'interno di aree di proprietà privata senza l'autorizzazione della Provincia art. 29 c. 2 art. 25 c. 1 Per gravi e reiterate inottemperanze agli obblighi contenuti nell'autorizzazione, la stessa può essere sospesa o revocata (art. 25 c. 5 Reg. Prov.le) Divieto di portare all'esterno di tali impianti esemplari di specie ittiche ancora vivi art. 25 c. 4 Utilizzo di acque pubbliche a titolo di concessione per l'esercizio della pesca dilettantistico - sportiva e sportiva senza esserne titolare art. 30 c. 1 art. 24 c.1 La durata della concessione è di 10 anni e può essere sospesa o revocata per gravi e reiterate inosservanze agli obblighi in essa contenuti (art. 24 c. 4 Reg. Prov.le) La regolamentazione dell'attività deve essere approvata dalla Provincia (art. 24 c. 5 Reg. Prov.le) Violazione al regolamento dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque in concessione art. 24 c. 5 Vedi Decreto Dirigenziale n. 2006/00074 del 27/1/2006 Violazione delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione ai sensi dell' art. 24 c. 3 del Reg. Prov.le art. 24 c. 3 Occupazione abusiva di un posto di pesca mantenuto da altro pescatore o con la sua presenza personale o con quella dei suoi attrezzi nello spazio necessario al maneggio degli stessi art. 7 c. 8 Occupazione massima consentita di un tratto di riva pari a m. 20 Omessa collocazione delle tabelle, da parte degli aventi titolo, nei luoghi indicati dalle rispettive autorizzazioni provinciali art. 32 c 1 Eventuale sanzione accessoria di diffida, sospensione o revoca Collocazione di tabelle del tipo, delle misure, delle caratteristiche e nei modi difformi da quelli stabiliti dal Presidente della Giunta regionale art. 32 c 2 5 / 13
6 Macerazione della canapa, in luoghi vietati nell'interesse della fauna ittica dal Presidente della Provincia, o senza l'osservanza delle prescrizioni Pesca non consentita in canali soggetti al traffico marittimo Esercitare la pesca subacquea in zona salmonicola (A) e in zona ciprinicola (B) art. 5 Divieti per la pesca subacquea art. 27 c. 1 Violazione art. 79 del Codice della Navigazione sanzionato dall'art ,00 Esercitare la pesca subacquea in zona salmastra (C) da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo la levata del sole e a distanza inferiore a mt 500 dalle zone di balneazione ed a meno di mt 100 da impianti di acquacoltura, natanti ancorati, opere portuali, boe e segnali marittimi e altre opere idrauliche art. 28 cc. 2 e 3 art. 27 c. 2 Mancata segnalazione da parte del pescatore subacqueo della sua presenza mediante galleggiante portante bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile da almeno mt 300 art. 27 c. 3 Se il pescatore si serve di un natante di appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sul natante Tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento al di fuori delle operazioni di immersione art. 27 c. 4 Pesca subacquea con l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione o comunque non esercitata esclusivamente in apnea art. 28 c. 2 art. 27 c. 1 Sequestro amministrativo dell'apparecchio 6 / 13
7 Pesca, compravendita, detenzione e smercio in pubblici esercizi di pesci della lunghezza inferiore a: Limitazioni e divieti rispetto alle specie ed alle misure cm 10 scazzone cm 15 lasca cm 20 cavedano, persico reale art. 13 c. 1 art. 19 c. 1 cm 22 trota fario cm 25 tinca, barbo comune cm 30 pigo, carpa cm 35 temolo cm 40 trota marmorata, anguilla cm 50 luccio Pesca, compravendita, detenzione e smercio in pubblici esercizi delle specie di origine marina di taglia inferiore a quelle minime art. 13 c. 3 art. 19 c. 2 Vedere elenco specie in appendice Cattura in zona A di oltre cinque capi di salmonidi dei quali non più di un timallide art. 11 c. 6 Aumento di 10,33 per ogni capo catturato oltre i cinque consentiti (art. 33, c. 3 L.R ) Esercitare l'attività di acquacoltura e di piscicoltura in acque poste in aree demaniali o all'interno di aree di proprietà privata senza la prescritta concessione provinciale o senza l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute Pesca alle anguille in zona A con più di due canne o nei giorni di martedì o venerdì anche se festivi art. 22 c. 1 art. 29 c. 1 Esercitare la pesca da natante in zona A art. 11 c. 5 art. 11 c. 4 La concessione può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata per gravi o reiterate inottemperanze agli obblighi in essa contenuti (art. 29 c. 3 Reg. Prov.le) Sequestro dell'attrezzo e successiva confisca Pesca e/o raccolta giornaliera oltre i limiti consentiti al pescatore dilettante di: kg 5 di pesce e kg 5 di molluschi e/o crostacei art. 6 c. 1 Non vanno calcolate tutte le specie alloctone per le quali non vi sono limiti di cattura e peso con l'eccezione delle vongole. E' vietato reimmettere le specie di cattura non autoctone (art. 6 c. 3 Reg. Prov.le) 7 / 13
8 Cattura giornaliera echinodermi oltre i limiti - limite complessivo kg 1 art. 6 c. 2 Immissione in acque interne, pubbliche o private comunicanti direttamente con quelle pubbliche, di carassi, luccioperche, siluri d'europa art 12 c. 7 art. 6 c. 1 Immissione di specie ittiche per ripopolamento senza la dovuta certificazione sanitaria art. 15 c. 2 art. 21 c. 3 Immissione in acque interne di qualsiasi specie ittica senza l'autorizzazione della Provincia art. 12 c. 6 art. 21 c. 2 art. 33 c , ,66 in caso di specie non autoctone Prelievo, acquisto e vendita di uova di pesce in tempo di divieto generale di pesca o di divieto alla specie art. 18 Pesca di pesce novello sprovvisto dell'obbligatoria autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute art. 23 c. 3 Periodo consentito dal 1 marzo al 31 maggio Pesca per scopi scientifici sprovvisto dell'obbligatoria autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute art. 2 c. 1 lett. C art. 26 c. 1 Può essere autorizzato l'uso di attrezzi non consentiti Pesca svolta da soggetti in tirocinio formativo senza autorizzazione art. 26 c. 4 Sequestro attrezzi e pescato Esercitare la pesca con reti da pesca, cogoli o "tresse" previsti dalla lett. e) dell'art. 15 c. 1 del Reg. Prov.le senza la prescritta autorizzazione art. 15 c. 3 L'autorizzazione può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata per gravi e ripetute inosservanze delle prescrizioni (art. 15 c. 9 Reg. Prov.le) Mezzi e modi vietati di pesca Pesca con attrezzi non consentiti o vietati, o in numero superiore a quello consentito. Pesca con attrezzi consentiti in epoca di loro divieto artt. 8/11/12 13/14/14 bis/15 Gli attrezzi devono essere sequestrati e successivamente confiscati (art. 7 c. 1 Reg. Prov.le) Uso di esche e pasture non consentite art. 5 Art. 5, vedere commi 1, 2, 3, 4, 5 Reg. Prov.le 8 / 13
9 Pesca con le mani, fatta eccezione per la zona C art. 8 c. 1 Vedere art. 16 del Reg. Prov.le Pesca con fonti luminose al di fuori dei casi consentiti art. 7 c. 11 Casi consentiti dal Reg. Prov.le vedere: art. 12, art. 14, art. 15. Bilancioni per le operazioni di recupero; fiocina da 15/3 a 15/6, da 1/9 a 30/11; volega da 1/3 a 31/5, da 1/8 a 30/9 Pesca mediante il prosciugamento del fondale art. 7 Pesca mediante il sommovimento del fondale salvo attrezzi consentiti per la pesca professionale art. 8 art. 7 Sequestro amministrativo dell'attrezzo. Eventuale applicazione art. 635 C.P. e sequestro penale Pesca in acque coperte nella maggior parte da ghiaccio, durante le asciutte, parziali o totali, di bacini o corsi d'acqua art. 8 c. 4 Pescare con canna in fibra di carbonio o altro materiale conduttore a distanza inferiore a m 30 da linee elettriche aeree art. 7 c. 7 In prossimità di linee elettriche, per spostamenti da un posto ad un altro, la canna deve essere smontata Occupazione da parte di un pescatore di più di mt 20 di riva art. 7 c. 8 Il posto di pesca spetta al primo occupante Pesca dilettantistico sportiva a distanza inferiore a mt 20 dagli attrezzi da pesca professionali in esercizio art. 7 c. 8 Usare il guadino per scopi diversi dal solo recupero del pesce catturato o con rete inferiore a mm 10 art. 7 c. 10 Usare il pesce esca, vivo o morto, di specie non autoctone art. 5 c. 7 Liberare il pesce esca nei corsi d'acqua provinciali art. 5 c. 8 Commercializzare, vendere e detenere pesci esca non autoctoni art. 5 c. 9 Raccolta di anellidi e corbole, dal pescatore di professione, con attrezzi vietati art. 9 c. 1 E' consentito l'uso del palo, della forca, del coltello e del crivello a mano con rete a sacco di cm 60/90 o diametro di cm 80 9 / 13
10 Raccolta di anellidi e corbole, dal pescatore dilettante, per proprio uso esclusivo, in numero superiore a quello consentito o con attrezzi vietati Pesca mediante uso di materiale esplodente, di corrente elettrica o di sostanze atte a stordire o a catturare organismi acquatici. Detenzione nelle acque pubbliche o private collegate con le pubbliche o nelle corrispondenti rive, di dinamite o di altre materie esplodenti o di sostanze atte a stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici, fatti salvi i reati connessi art. 9 c. 2 art. 12 c. 1 art. 6 art esemplari di vermi di cui non più di 100 vermi duri; esemplari di corbole. Possono essere utilizzate le mani, il coltello, il palo o la forca PENALE Art. 33 RD 1604/31. Sequestro penale (eventuale danneggiamento ambientale art. 635 CP). E' vietata anche la commercializzazione e la raccolta di fauna acquatica così pescata. PENALE Art. 678 CP - Sequestro penale Uso di ecoscandagli, sonar e ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche in zona A-B-C art. 12 c. 5 Impedimento dell'accesso e del passaggio agli argini demaniali per l'esercizio della pesca art. 19 c. 1 Purché non si arrechi danno alle colture in atto ed alle attività di acquacoltura Mancata ripulitura delle reti da posta ogni 15 giorni art. 15 c. 1 lett. e Mancata rimozione delle reti e dei pali oltre il periodo di pesca autorizzato art. 15 c. 1 lett. e Gare e raduni di pesca - Obblighi e divieti Effettuazione di gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva senza la prescritta autorizzazione art. 31 c. 1 L'autorizzazione è rilasciata dal dirigente dell'ufficio competente della Provincia Mancata osservanza delle prescrizioni per l'effettuazione di gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva art. 31 c. 3 art. 30 Prevista la sospensione delle attività di pesca - art. 31 c / 13
11 Effettuazione di gare e manifestazioni di pesca sportiva nel mese di gennaio art. 30 c. 4 Abbandonare esche, pasture e loro contenitori, pesci nonché qualsiasi materiale da pesca lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei bacini lacustri art. 12 c. 8 art. 6 c. 4 Provocare dissesti agli argini, alle sponde e al cotico erboso delle rive dei canali o specchi acquei art. 6 c. 4 Pesca vietata dal Presidente della Giunta Regionale allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica art. 16 c. 2 Pesca in violazione di divieti posti dal Presidente della Provincia per particolari esigenze di salvaguardia della fauna acquatica e del suo ambiente art. 16 c. 1 Impianti di acquacoltura di nuova costruzione, sprovvisti di apposite vasche di decantazione art. 23 c. 2 L'art. 23 prevede l'adeguamento entro 3 anni anche per gli impianti già esistenti Esportazione, nella realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura, dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni art. 23 c. 4 Fino ad una disciplina specifica in materia di acquacoltura Esercizio della pesca professionale da parte di apprendista in forma autonoma art. 27 c. 3 VONGOLE In violazione di: Raccolta di molluschi bivalvi in zona di divieto o non classificata (1) ordinanza del Sindaco del Comune di Venezia n. 924 dell' 11/12/2008 (2) DGRV 2432/2006 Notizia di reato per violazione art. 650 C.P. Sequestro penale attrezzi e pescato 11 / 13
12 Raccolta dilettantistico-sportiva di molluschi bivalvi in quantità superiore al consentito (kg 5) Raccolta dilettantistico-sportiva e professionale di vongole o altre specie ittiche con attrezzi non consentiti art. 16 c. 1 art. 7 La raccolta deve essere fatta esclusivamente a mano dall'alba al tramonto. Sequestro del pescato La sanzione sarà determinata e notificata dal competente ufficio Sequestro amministrativo attrezzi e pescato. Quantificare quantità e qualità delle specie pescate Raccolta professionale di vongole senza autorizzazione provinciale art. 17 c. 1 art. 33 c.4 206,00 Sequestro dei mezzi, degli attrezzi, del pescato e dell'imbarcazione (art. 33 c. 4 ) Raccolta professionale di vongole senza rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione (quantitativo - giornate - attrezzi) art. 17 c. 2 Sequestro amministrativo attrezzi e pescato - quantitativo massimo kg 50 Prescrizioni definite dalla Determina Dir.le 2005/03361 del 31/10/2005 Raccolta professionale di vongole dal tramonto all'alba Svolgere attività di venericoltura senza la prescritta concessione provinciale Svolgere attività di venericoltura senza rispettare le prescrizioni contenute nella concessione provinciale Raccolta professionale di vongole di misura inferiore a mm 29 Raccolta di seme di mollusco senza autorizzazione Raccolta di seme di mollusco senza rispettare le prescrizioni previste dall'autorizzazione art. 17 c. 3 art. 18 c. 1 art. 18 c. 4 art. 19 c. 5 art. 23 c. 3 art. 23 c. 3 Sequestro attrezzi e pescato Sequestro amministrativo pescato Determina Dir.le 2008/01133 del 24/01/2008 Sequestro amministrativo pescato, art. 33 c.4 attrezzi e imbarcazione 206,00 (art. 33 c. 4 ) Sequestro amministrativo pescato Le prescrizioni sono definite nel provvedimento di autorizzazione provinciale 12 / 13
13 Mancata acquisizione, da parte dei pescatori autorizzati all'attività di raccolta e allevamento di vongole, della documentazione rilasciata dalla società GRAL presso i punti di controllo (e successivamente presso i punti di sbarco) art. 17 c. 2 art. 18 c. 4 Sequestro amministrativo pescato Determina Dir.le 2006/00994 del 21/04/2006 Trasporto di lotti di molluschi bivalvi senza documento di accompagnamento Sequestro amministrativo pescato art. 6 c. 11 DLgs 6/11/07 n ,00 L'importo va versato su ccp intestato a Comune di Venezia Uff. Polizia Urbana S.Marco Venezia 13 / 13
Prontuario ideato e curato da Tarquini Stefano.
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