L ordinanza Turco ai raggix

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1 L ordinanza Turco ai raggix Ordinanza del ministero della salute del 12 dicembre 2006 tutela dell incolumità pubblica dall aggressività di cani Alfonso Piscopo Asl 1 Agrigento G.U. n.10 del 13 gennaio 2007 L Ordinanza Ministeriale del 12 dicembre 2006, non lascia adito ad interpretazioni equivocabili circa le intenzioni del Ministro della Salute (Turco), sull incolumità pubblica dall aggressione di cani. In passato, l avvicendamendo dei Ministri di turno, aveva indotto gli stessi, ad emanare Ordinanze di eguale contenuto; lo è per l Ordinanza del 3 ottobre 2005 (Storace); del 27 agosto 2004 (Sirchia); del 9 settembre 2003 (Sirchia) ecc; anche se le misure impellenti apportate nell Ordinanza del 12 dicembre 2006, modificano in parte, le norme che l hanno preceduta, colmando il vuoto dei divieti non compresi antecedentemente. Si tratta di una norma cogente, che al pari delle altre dimostra, l interessamento dello Stato, (per volontà del Ministro competente pro-tempore), al problema dell incolumità pubblica dall aggressione di cani pericolosi. In dettaglio verrà esaminato il contenuto stesso dell Ordinanza in paragone con gli analoghi provvedimenti. Ai fini del benessere animale e della tutela dell incolumità pubblica, nella disamina della presente Ordinanza, in generale sono vietati: ART. 1 a) L addestramento inteso ad esaltare l aggressività dei cani; b) L addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze (nella presente Ordinanza sono elencate in allegato 17 razze canine e incroci di razze a rischio di aggressività); c) Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare aggressività; d) La sottoposizione di cani a doping, così come definito dall art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 Dicembre 2000, n. 376; 7 / 306

2 e) Gli interventi chirurgici destinati a modificare l aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: 1) il taglio della coda; 2) il taglio delle orecchie; 3) la recisione delle corde vocali. Il divieto di cui alla lettera e) punti 1), 2), 3), non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria. ART. 2 Obblighi dei proprietari e detentori di cani I proprietari e i detentori di cani hanno l obbligo di: a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto. I proprietari e i detentori di cani (razze elencate in allegato) devono applicare il guinzaglio e la museruola ai propri animali in tutti i luoghi menzionati ai punti a) e b). Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti addestrati come cani guida. ART. 3 Chiunque possegga o detenga cani, ha l obbligo di vigilare con particolare attenzione alla detenzione degli stessi, al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. ART. 4 Collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici, applicati ai cani, procurano paura e sofferenze inutili e possono provocare reazioni di aggressività da parte degli stessi animali. L utilizzo di tali strumenti, si configura come reato di maltrattamento animale punibile con la legge n. 189 del 20 Luglio ART. 5 Cane con aggressività non controllata, è il cane che non provocato, lede o minaccia di ledere l integrità fisica di una persona o di altri animali, attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell animale. I Servizi Veterinari tengono aggiornato l archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata, e dei cani contenuti nell elenco della presente Ordinanza, al fine di predisporre gli interventi ritenuti necessari per tutelare l incolumità pubblica. L autorità sanitaria di competenza insieme alla ASL stabiliscono: a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata, stabilendone i relativi parametri per la rilevazione; b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature; c) l obbligo per i proprietari dei cani di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane, d) ulteriori prescrizioni e misure atte a con trollare e limitare il rischio di morsicature. È vietato acquistare, possedere o detenere cani con aggressività non controllata: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544 ter, 544 quater, 544 quinques, del codice penale e, per quelli previsti della legge 20 Luglio 2004, n. 189; f) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità. Il proprietario o il detentore di un cane che non è in grado di mantenerne il possesso deve interessare le autorità veterinarie competenti che insieme alle amministrazioni comunali devono ricercare idonee soluzioni di gestione dell animale stesso, ivi compresa la valutazione ai sensi dell art. 2, comma 6 della legge 14 Agosto 1991, n Riflessioni e commenti Sulla traccia delle misure adottate già, si inserisce, con l emanazione della nuova norma, il rischio di aggressioni da parte di cani 7 / 307 ritenuti potenzialmente pericolosi per l incolumità pubblica. La lista dei cani cosiddetti pericolosi in numero pari a 17 razze è la seguente: American Bulldog; Cane da Pastore di Charplanina; Cane da Pastore dell Anatolia; Cane da Pastore dell Asia Centrale; Cane da Pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila Brazileiro; Perro da Canapo Majoero; Perro da Presa Canario; Perro da Presa Mallorquin; Pit Bull; Pit Bull Mastiff; Pit Bull Terrier; Rafeiro do Alentejo; Rottweiler; Tosa Inu. Sulla base del predetto elenco allegato all Ordinanza (l Ordinanza del 03 Ottobre 2005 prevedeva lo stesso numero e razze di cani pericolosi; mentre l Ordinanza del 27 Agosto 2004 ne prevedeva 18 includendo anche il Mastino Napoletano); si previene il rischio di aggressioni che episodicamente si registrano nella sfera sociale. Si tratta di elenchi non esaustivi, che a cadenza annuale, i Ministri in carica si affrettano a stilare; come misure provvisorie e urgenti, in attesa di una norma completa e definitiva. In realtà il provvedimento del Ministro Turco, riprende l elenco del Ministro Storace e in parte del Ministro Sirchia; per evidenziare le razze di cani e i loro incroci a rischio di aggressività spontanea o provocata. Più in generale il provvedimento è finalizzato, come i precedenti, alla protezione delle persone, escludendo qualsiasi fine persecutorio e/o coercitivo nei riguardi degli animali. L elenco allegato delle razze canine riconosciute (enci), non tiene conto ad esempio di determinate caratteristiche specifiche proprie dell animale che vanno dalle

3 attitudini al comportamento, e al carattere, mentre cura l aspetto estetico. Quest ultimo aspetto è ripreso all art. 1 lettera e) sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: 1) il taglio della coda; 2) il taglio delle orecchie; 3) la recisione delle corde vocali. Su questo aspetto il commento lo lascio ai lettori, mi limito a sottolineare quanto dichiarato a proposito dal Ministro De Castro (Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali): l Ordinanza incide sul patrimonio zootecnico del paese; con questa dichiarazione il Ministro ha voluto sottolineare la natura e l attitudine funzionale dell animale, come conseguenza di ripercussioni attitudinali dei cani sul patrimonio zootecnico. Lo studio della natura dell animale (indole), sta alla base del criterio di scelta da a- dottare, per definire una particolare razza di cane potenzialmente pericolosa. Non è chiaro ad esempio quale criterio abbia indotto i Ministri (Storace, Turco) ad escludere dall elenco la razza Mastino Napoletano, già inclusa nella precedente Ordinanza (Sirchia). Vedi Legenda di fianco riportata. MASTINO NAPOLETANO Cane da guardia e da difesa Il mastino napoletano è nato con caratteristiche di aggressività, che sono state nel tempo mitigate per renderlo adatto ad altre utilizzazioni. Per la sua corporatura robusta e massiccia è stato utilizzato come cane da traino, talora utilizzato come valido collaboratore delle forze di polizia, ma soprattutto come guardiano e difensore del suo padrone e delle sue proprietà. Fare riquadro. Analizzando la legenda, i criteri di scelta adottati dal Ministro Sirchia, siano scaturiti dall inclusione del Mastino napoletano nell elenco allegato all Ordinanza del 27 Agosto 2004, per le origini dell animale (nato con caratteristiche di aggressività) e che l esclusione dalle susseguenti norme (Storace, Turco), siano dovute al diverso utilizzo nel corso tempo del cane ad altre attività (cane da traino, collaboratore delle forze di polizia). L Ordinanza (Storace,Turco), così è specificato nei due testi, non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco (art. 5 punto 6); anche questo fatto potrebbe essere stato motivo di esclusione dalla lista dei pericolosi visto che la razza di Mastino Napoletano ben si presta a questo tipo di attività. Un altro esempio di cani esposti a rischio di aggressività, riguarda la razza Molossa Mastiff in ragione del fatto che in ambito alla stessa razza o incrocio lo stesso cane può essere incluso/escluso dalla lista: MASTIFF (Mastino Inglese) Mastino Inglese dal Molosso d Epiro da cui è derivato. Arrivato in Inghilterra attraverso i Romani, quest ultimi usavano i Molossi per i combattimenti nelle arene e in guerra. Il Mastino Inglese venne successivamente utilizzato per la caccia alla selvaggina di grossa mole; ma la sua utilizzazione elettiva era la guardia e la difesa. Veniva utilizzato anche nelle lotte crudeli contro orsi, leoni ecc. Oggi il Mastino Inglese è stato selezionato per ridurre la sua particolare aggressività, producendo un molosso di aspetto non rassicurante, fedele al proprietario, mentre è alquanto diffidente con gli estranei, e diventa feroce se viene aggredito o attaccato dall uomo o altri animali. BULL-MASTIFF Il Bull-Mastiff è un cane bulldog per il 40% e Mastiff per il 60%. Il Bull-Mastiff, assomma le caratteristiche dei suoi progenitori, è un cane da guardia di grossa mole. E stato utilizzato dalla polizia Inglese che lo addestrava per atterrare un uomo e costringerlo a stare in posizione di fermo, senza azzannarlo. Oggi viene utilizzato come cane da guardia e da difesa, protegge il proprietario e la proprietà, impedendo a chicchessia ad avvicinarsi. Il Mastiff in purezza (Mastino Inglese), non è espressamente incluso nella lista, anche se ritenuto pericoloso al pari del Bull-Mastiff. Pur facenti parte entrambi dall elenco di razze canine riconosciute e suddivisi per gruppi e sezioni (Enci). In particolare dalle osservazioni emerse, dalle letture delle emanate Ordinanze, si può dedurre che la scelta o il criterio di scelta sia stato fatto sui grandi cani Molossi come il Pitbull, inserito nella lista dei 17, che alle origini è stato selezionato per avventarsi contro i tori durante i combattimenti; anche se la lista comprende altre 16 di razze di cani con spiccate attitudini all aggressività, appartenenti all elenco di razze riconosciute ai gruppi 1 e 2 della classificazione della federazione cinofila internazionale. Questi sono solo alcuni esempi di cani che la lista classifica come pericolosi, spesso si tratta di elenchi poco comprensibili, pur ammettendone una certa pericolosità, e quindi un possibile rischio. Basta ricordare che la maggior parte delle aggressioni, avvengono all interno del proprio ambiente familiare/domestico, e da cani di razza o i loro incroci spesso fuori lista. Proprio mentre mi accingo alla stesura dell articolo (primi giorni di Febbraio), la notizia è apparsa nei vari telegiornali, della aggressione di un cane di razza corsa, a una bambina che pare sia grave. Pur non stando nei fatti, non mi sembra che la razza corsa, sia inclusa nell elenco dei cani ritenuti potenzialmente pericolosi per l incolumità pubblica, pur essendo inserita nell elenco delle razze canine riconosciute (gruppo 2). Fatti del genere si ripetono con una certa frequenza, e allora puntualmente si cerca di attenzionare il problema e di minestrare una norma, che tanto sa di quella precedente, pur aggiungendo qualche ingrediente che a volte restringe la misura previgente (anche se l attuale norma è in vigore dal 13 Gennaio 2007). Nella realtà queste norme provvisorie devono servire ad introdurre una legge definitiva, che possa colmare i vuoti in riferimento ai provvedimenti già vigenti. Uno per tutti lo è quel processo di domesticazione che di poco si tiene conto, e che ha portato alle modificazioni delle caratteristiche morfologiche dell animale, in relazione all ambiente in cui l animale vive; e alle modificazioni della selezione naturale, con la selezione artificiale. Paradossalmente, le modificazioni provocate dall uomo, con il processo di domesticazione hanno cambiato nel tempo la natura dell animale (psiche), e si sono adattati al cambiamento che l uomo gli ha trasmesso; 7 / 308 così i cani che nella lista sono ritenuti potenzialmente pericolosi, vedi legenda, sono divenuti con il tempo cani da soccorso, cani da guardia e da difesa, cani da lavoro, cani da compagnia, cani da caccia (discorso che si riallaccia alle dichiarazioni del Ministro De Castro). E le modificazioni provocate, sono tali, che spesso gli animali assumono comportamenti di natura simili alla natura umana (aggressività, caratteri somatici, andatura, obesità, fattori stressogeni, fattori negativi, ma anche fattori positivi in riferimento alla fedeltà ecc.). L influsso di tutto ciò è dovuto soprattutto alle condizioni ambientali in cui l animale vive; ed è spesso la causa del male, ma anche di fatti convenevoli; la cronaca ci riporta anche dei casi in cui i cani hanno salvato i loro padroni, e ciò a prescindere dagli elenchi predefiniti di razze canine, sia che essi siano ritenuti pericolosi e non.

4 Conclusioni Benessere dell animale e tutela dell incolumità pubblica Nell Ordinanza sono vietati come giusto che sia l addestramento di cani, in riferimento alle razze con particolare predisposizione aggressiva e di qualunque altra razza, inteso ad esaltarne la naturale o potenziale aggressività e/o pericolosità, qualsiasi altra operazione di selezione o incrocio tra razze di cani che hanno per scopo lo sviluppo dell aggressività del cane; nonché il divieto di sottomissione o soggezione dei cani a doping, e degli interventi estetici (taglio di orecchie, coda, recisione delle corde vocali) (art.1). È reso obbligatorio l obbligo di applicare guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici e nelle vie per i cani ritenuti pericolosi, nonché nei mezzi di trasporto (art. 2). L obbligo al proprietario di vigilare sul proprio cane onde evitare qualsiasi aggressione all uomo, e la stipula di una polizza di assicurazione per danni causati a terzi. Punti controversi - Maltrattamento animale e rischio di aggressività provocata Divieto di usare collari o congegni che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, tendenti a procurargli paura e sofferenze inutili, con rischio di aggressività provocata, da parte degli animali stessi, (art.3). L impiego di tali strumenti utilizzati nei cani per l addestramento provocano dolore e sofferenza tale da poter indurre o da non poter escludere, visto che non si è in grado di misurare l intensità della paura e del dolore nella fase provocatoria legata all impulso elettrico, che l animale possa modificare il comportamento tendente ad esaltarne l aggressività; e che ad ogni buon fine deve essere vietato, visto che si tratta di un mezzo coercitivo che influenza l animale negativamente sia sullo stato di salute che sulla reazione provocata, dall azione provocatoria, esaltandone appunto l aggressività. La finezza della norma nell articolato punto all art. 3 mette in risalto dei pericoli che sostanzialmente possono essere così riassunti e desunti: 1 l uso dei collari elettrici e altri congegni similari provocano al cane paura e sofferenze inutili; 2 tali mezzi coercitivi tendono ad esaltare l aggressività dell animale; 3 poiché non si hanno certezze sull intensità e sul grado di dolore provocato, ne tantomeno sulla reazione prevedibile o provocatoria nell animale tali strumenti e mezzi di contegno sono vietati. Anche qui l ultima Ordinanza (Turco) segue la traccia dell Ordinanza precedente non intromessa nell Ordinanza (Storace) del 03 Ottobre 2005; poiché lo stesso Ministro ha dovuto anticipare di qualche mese un altra Ordinanza; l Ordinanza del 05 Luglio 2005 (Storace) Divieto dell uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani. Il divieto ritenuto necessario e urgente, di tronco bandisce i collari elettrici e altri mezzi di pari coercizione usati per l addestramento, e poiché si ritiene che provocano paura e dolore, pertanto sono vietati anche dalla Fci e dall Enci. Sulla norma pesa anche la procedura penale prevista dall art. 727 al titolato IX-bis del codice, sul maltrattamento animale. L Ordinanza (Storace) del 05 Luglio 2005 ha avuto poca vita dopodichè è rimasta inevasa con l Ordinanza del Tar del Lazio del 15 Settembre 2006, che di fatto ha annullato la norma Ministeriale ritenuta priva di qualsiasi contenuto che ne dimostrasse l effettiva fondatezza dell incidenza di uno strumento ritenuto coercitivo, e che potesse ledere lo stato di salute dell animale provocandogli paura e dolore e tendente per lo più ad esaltarne l aggressività. Il commento della sentenza... i collari elettrici sono in commercio da anni, sicchè non è dato comprendere quali siano state (e se vi siano state) le valutazioni sopravvenute a distanza di tanto tempo e quali le circostanze di fatto prese a riferimento, capaci di giustificare la determinazione assunta. Non può infatti ritenersi tale la prevedibile reazione alla scossa elettrica da parte dell animale, atteso che si tratti di una reazione sempre presente, e nemmeno può ritenersi una valida giustificazione l interrogazione parlamentare presentata, utile per segnalare un problema, ma non per indicare la corretta soluzione.... la lascio ai lettori. A chi vuole approfondire ancora di più l argomento, segnalo l articolo Maltrattamento di animali e la querelle sul collare 7 / 309 elettrico di Gianpaolo Peccolo Pubbl. Il Progresso Veterinario n. 11/2006. Viene da chiedersi con quali motivazioni l Ordinanza (Turco) riprende, seguendo la traccia del Ministro precedente (Storace), una norma viziata, dalla presunta insussistenza di valutazioni sopravvenute, così come recita la sentenza del Tar. Vedremo la prossima sentenza del Tar come si pronuncerà al prossimo ricorso presentato dalle ditte produttrici di collari; anche se non è propriamente detto che l uso di tali strumenti possano perpetrare nell animale coercizione; l argomento trattato necessita più approfondimento, partendo da un esempio o da una deduzione semplice ed elementare: scosse ripetute possono determinare in un soggetto qualsiasi paura anche di grado impercettibile, ma che nel tempo se ne può gradare la percettibilità e anche se allo stato attuale non si hanno certezze o non si è in grado di misurare la soglia del dolore, nel tempo l animale può terrorizzarsi dal dolore e agire con una certa aggressività. Sono solo ipotesi, che non escludono o non possono escludere, aprioristicamente la possibilità che ciò accada, e se l animale subisce dolore e paura, l art. 4 dell Ordinanza (Turco) assume una sua validità. Punti di criticità - Aggressività non controllata / classificazione del rischio L art. 5 introduce delle novità, quelle più evidenti competono ai Servizi Veterinari, che con le amministrazioni pubbliche e i proprietari degli animali; dovranno far fronte a delle decisioni impellenti, non senza però prima trarre le dovute considerazioni: toccherà ai Servizi Veterinari aggiornare gli archivi dei cani morsicatori, dei cani con aggressività non controllata che sono stati rilevati e dei cani presenti nella lista dei pericolosi. L archivio aggiornato consente di avere un quadro reale degli animali potenzialmente pericolosi, accomunando insieme cani morsicatori (riferito a tutte le razze e incroci), cani con aggressività non controllata, e cani presenti nella lista dei pericolosi. Gli interventi di controllo necessari per tutelare l incolumità pubblica, devono basarsi su scelte oculate e programmate al fine di stabilire i criteri per la classificazione

5 del rischio da cani con aggressività non controllata e i relativi parametri per la rilevazione, si devono stabilire anche i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature.la norma non da nessuna traccia sui criteri per la valutazione e classificazione del rischio sui cani con aggressività incontrollata e ai percorsi di rieducazione per la rilevazione e la prevenzione delle morsicature, ma demanda ai Servizi Veterinari la totale responsabilità di tale attività. I Servizi Veterinari operano in tal modo introducendo il principio di precauzione, per la valutazione e la classificazione del rischio dei cani particolarmente aggressivi e quindi potenzialmente pericolosi per l incolumità pubblica. In questo punto, vale la pena sottolinearlo, i Servizi Veterinari sono i principali responsabili del provvedimento che li vede coinvolti in difesa degli animali e dell uomo per tutti i casi di evizione, facendo valere come anzidetto il principio di precauzione per la classificazione del rischio degli animali. Principio di precauzione il quale non può non prescindere dal processo di domesticazione che abbiamo rapportato nelle considerazioni e ciò anche in relazione all ambiente in cui l animale vive. Soppressione Infine i proprietari dei cani che non intendono mantenere il possesso del proprio animale devono interessare le Autorità Veterinarie, che assieme alle amministrazioni comunali devono cercare idonee soluzioni di affidamento. Sino a qui le varie ordinanze emanate, si sono limitate al semplice affidamento dell animale. L Ordinanza (Turco) del 12 Dicembre 2006 va oltre: si devono ricercare idonee soluzioni non più di affidamento, ma di gestione dell animale, compresa anche la valutazione ai sensi dell art. 2, comma 6 della legge 14 Agosto 1991 n La legge n. 281/91 legge quadro in materia di animali d affezione e prevenzione del randagismo, prevede che i cani possono essere abbattuti in modo esclusivamente eutanasiso, da valere occorrendo solo per i casi di gravi malattie, incurabili o di comprovata pericolosità. In materia di Diritto Veterinario, con questa Ordinanza si apre un contenzioso, mirante da un lato alla messa in sicurezza dell incolumità pubblica, e dall altro per delega dei proprietari non più in grado di mantenere il possesso dell animale, che devono interessare le Autorità Veterinarie e le amministrazioni comunali a trovare soluzioni definitive e a metterle in atto. Per la prima volta, nell Ordinamento Giuridico si prevede l abbattimento dei cani in base a un elenco predefinito di razze ritenute potenzialmente pericolosi e non in base allo stato di salute dell animale o del comportamento (1) (Troiano). Su questo punto pare opportuno aprire un dibattito con i colleghi interessati a tematiche così delicate, a parere di chi scrive deve prevalere il principio secondo il quale gli animali sono tutti uguali, e in qualità di esseri senzienti devono essere trattati tutti allo stesso modo. Secondo questo principio, gli animali hanno al pari dell uomo lo stesso diritto alla vita, diritto che non può essere violato; tuttavia la presa di coscienza che mette l uomo di fronte a delle scelte obbligate e indipendenti dalla propria volontà, debbono renderci consapevoli che i casi limite, non infrequenti, di comprovata pericolosità, di aggressività non controllata, non ci lasciano scelta, per la lotta al randagismo e per la tutela dell incolumità pubblica da aggressività da cani; se non quella di sopprimere l animale. Percui non può prevalere solo il principio di stilare un elenco di razze ritenute pericolose e prevederne in casi limite l abbattimento. Il principio deve valere per tutti gli animali compresi gli animali randagi, che presentano manifestata aggressività, tale da ritenerli un rischio reale per l incolumità pubblica, facendo prevalere il criterio della selezione, che è fondato sullo studio comportamentale dell animale, che deve essere valutato tenendo in considerazione tutti i parametri valutativi che il Veterinario ha a sua disposizione (profilo comportamentale, esperienza conoscitiva, responsabilità, specificità psicoanalitica degli animali, conoscenza dell ambiente in cui l animale vive, processo di domesticazione, fattori legittimamente pertinenti al proprietario e all animale, sevizie, animali mantenuti in cattività, maltrattati, abbandonati, dopati, stimolati con mezzi o metodi coercitivi che possono determinare aggressività provocata, ecc.). L aggressività di un cane non può essere premeditata e neanche predefinita in base ad un elenco di razze ritenute potenzialmente pericolosi. Su questi elementi deve basarsi il principio di precauzione per la classificazione del rischio degli animali da ritenere pericolosi o meno. L Ordinanza (Turco) fa un passo avanti, su alcuni aspetti specifici (tagli estetici, polizze assicurative, ecc.), ed è ferma su altri aspetti specifici che meritano maggiore studio e attenzione coinvolgendo quanto più possibile i Servizi Veterinari, in scelte di campo delicate in funzione della soluzione definitiva, che deve essere praticata tenendo in considerazione tutti i possibili fattori influenzanti la scelta stessa. NOTE: Maltrattamento e abbandono degli animali: fenomeno incontrollabile Aut. Piscopo A. - Il Progresso Veterinario n. 12/2005 Randagismo maltrattamento e abbandono degli animali Aut. Piscopo A. - Il Progresso Veterinario n.10/2006. LE LEGGI DPR n 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria; Legge 14 Agosto 1991 n. 281 legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ; Leggi Regionali (recepimento legge quadro n. 281/91); Ordinanza Ministero della Salute 12/12/2006 Tutela dell incolumità pubblica dall aggressione di cani ; Ordinanza Ministero della Salute del 03/10/2005 tutela dell incolumità pubblica dall aggressività da cani ; Ordinanza Ministero della Salute del 05/07/2005 Divieto dell uso di collare elettrico e di altro analogo strumentosui cani ; Ordinanza Ministero della Salute del 27/08/2004 Tutela dell incolumità pubblica dall aggressività di cani ; Ordinanza del Ministero della Salute del 09/09/2003 Tutela dell incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi ; Maltrattamento di animali e la querelle sul collare elettrico Aut. Gianpaolo Peccolo Il progresso Veterinario n. 11/2006: CODICE PENALE Art. 638 uccisione o danneggiamento di animali altrui ; Art. 672 omessa custodia e malgoverno di animali ; Art. 727 abbandono di animali mod. l. n 189 del 20/07/2004; Art. 544 bis uccisione di animali legge n 189 del 20/07/2004; Art. 544 ter maltrattamento di animali legge n 189 del 20/07/2004; Art. 544 quater spettacoli o manifestazioni vietati legge n 189 del 20/07/2004; Art. 544 quinques divieto di combattimenti tra animali legge n. 189 del 20/07/2004; Art. 544 sexies confisca e pene accessorie legge n 189 del 20/07/ / 310

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