I contratti dell impresa e la tutela del consumatore

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1 CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRAT URA Nona Commissione Tirocinio e Formazione professionale Incontro di studio: I contratti dell impresa e la tutela del consumatore Presentazione di casi pratici incentrati sull inerenza del contratto all impresa: Vendita di beni di consumo - tutela del consumatore nella vendita di beni di largo e generale consumo - i contratti di finanziamento collegati alla vendita I contratti non negoziati - sottoscrizione di moduli predisposti dall imprenditore -obblighi di informazione - diritto di recesso dr. Andrea Fidanzia Giudice del Tribunale di Venezia

2 INQUADRAMENTO DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AL CREDITO AL CONSUMO Premessa Il presente inquadramento non ha la pretesa di essere una relazione articolata sul credito al consumo, ma solo uno spunto per una riflessione un po più approfondita sulle problematiche emerse nella discussione del caso pratico. Non rappresenta quindi una sistematica trattazione della materia ma solo un riassunto delle questioni giuridiche che si presentano nella pratica con cenni finali su come tali questioni sono state affrontate e risolte nei paesi europei di antica tradizione e dal legislatore comunitario. Fonti normative La disciplina del credito al consumo non è rinvenibile in un unico testo normativo. Nonostante l entrata in vigore del d.lgs 6 settembre 2005 n 206, c.d. codice del consumo, che contiene un apposita sezione dedicata al credito al consumo dagli artt. da 40 a 43, gran parte della disciplina del credito al consumo è tuttora contenuta in virtù dell espresso richiamo da parte dell art. 43 cod. cons. nel d.lgs 1 settembre 1993 Testo Unico in materia bancaria e creditizia ed in particolare nei capi II e III del titolo IV di tale testo unico. Fonte, di natura secondaria, del credito al consumo è rappresentato dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003 Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari cui l art. 116 comma 3 TUB ha demandato l individuazione delle operazioni e servizi da sottoporre a pubblicità, di dettare le disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità, di individuare gli elementi essenziali che devono essere indicati negli annunci pubblicitari nonché dalla contestuale delibera con cui la Banca d Italia, a norma dell art. 13 della citata delibera del CICR, ha emanato disposizioni di attuazione della stessa delibera. Il ruolo del CICR non è circoscritto solo alla materia pubblicitaria atteso che l art. 40 cod. cons. affida a tale Autorità il compito di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria relativa al

3 riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di credito al consumo con riguardo, in particolare, alla indicazione del TAEG mediante un esempio tipico. Inoltre l art. 41 cod. cons. affida al CICR il compito di apportare le necessarie modifiche alla disciplina recata dal DPR , in realtà già modificato dal dm Nozione credito al consumo art. 121 comma 1 TUB: Per credito al consumo si intende la concessione, nell esercizio di un attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). Nonostante, nell accezione comune, il credito al consumo venga normalmente associato ad un operazione trilaterale caratterizzata dalla presenza di un terzo finanziatore, in realtà, il TUB dà una definizione ampia di credito al consumo - comprensivo anche della dilazione di pagamento concessa dalla stessa parte venditrice di un bene o un servizio al proprio acquirente - che ricorre ogni qualvolta un finanziamento viene erogato da determinati soggetti tassativamente indicati dall art. 121 comma 2 TUB per lo più banche ed intermediari finanziari - ad un consumatore salvo le esclusioni previste dall art. 121 comma 4 TUB. Rientrano quindi nelle operazioni di credito al consumo il mutuo, l apertura di credito, l anticipazione bancaria, lo sconto bancario, il leasing traslativo avente ad oggetto beni di consumo (leasing automobilistico). Una conferma di quanto sopra osservato è dato dal rilievo che l art. 124 TUB contiene al 2 comma l elencazione degli elementi che tutti i contratti di credito al consumo devono contenere (ammontare e modalità finanziamento, numero, importi e scadenze rate, TAEG, condizioni per la modifica del TAEG etc) e disciplina al comma 3 il contenuto minimo che i contratti di credito al consumo devono presentare a pena di nullità nell ipotesi specifica in cui abbiano ad oggetto l acquisto di determinati beni o servizi, ovvero la descrizione analitica dei beni e servizi e gli altri elementi richiesti alle lettere b) e c) dello stesso comma.

4 Nel caso pratico che sarà affrontato più avanti sarà esaminata una fattispecie di contratto di credito avente ad oggetto beni di largo consumo che è quella più frequente nella prassi commerciale. Contratto di credito finalizzato all acquisto di beni al consumo Si tratta di un operazione a struttura trilaterale in cui il finanziatore, soggetto terzo rispetto al contratto di vendita di beni al consumo, eroga a favore dell acquirente una somma di denaro normalmente versata direttamente al fornitore in virtù di apposita clausola inserita nel contratto di finanziamento - che corrisponde in tutto o in parte al prezzo del bene acquistato. Il consumatore si impegna a restituire la somma mutuata oltre al costo del finanziamento che si evince dal TAEG (Tasso annuale effettivo globale) che rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in una percentuale annua del credito concesso (art. 122 comma 1 TUB. Il TAEG comprende gli interessi (TAN) e tutti gli altri oneri da sostenere per utilizzare il credito (commissioni, costi di polizze assicurative,tasse etc) A monte di tale operazione vi è normalmente una convenzione tra fornitore e finanziatore non a caso nella maggior parte dei contratti di credito al consumo il venditore è definito esercente convenzionato - in virtù della quale il fornitore si impegna ad eseguire una serie di adempimenti funzionali alla concessione del finanziamento (identificazione del compratore, messa a disposizione del consumatore di materiale pubblicitario, consegna di modulo del contratto di finanziamento, trasmissione, per il suo tramite, al finanziatore della richiesta di concessione di credito sottoscritta dal consumatore). Il credito al consumo finalizzato all acquisto di beni di largo consumo costituisce un evoluzione della vendita a rate dalla quale si differenza per la dissociazione tra il soggetto che fornisce il bene ed il finanziatore - nella quale convergono una pluralità di interessi: l interesse del consumatore ad ottenere la disponibilità di un bene che diversamente non sarebbe in grado di pagare; l interesse del venditore ad incrementare il proprio fatturato ottenendo l immediato ed integrale pagamento del prezzo;

5 l interesse del finanziatore ad aumentare a sua volta il volume dei propri affari ottenendo un corrispettivo per il servizio di finanziamento. Proprio la convergenza di tali interessi e le particolarità modalità di conclusione ed esecuzione del contratto finanziamento possono fornire degli elementi utili ai fini della valutazione e qualificazione del rapporto tra contratto di vendita e contratto di finanziamento. Rapporto tra contratto di vendita e di finanziamento Il codice al consumo, come precedentemente il T.U.B., non individua la natura del rapporto tra i due contratti, né lo qualifica in termini di collegamento negoziale. L art. 42 cod.cons., che, come detto, non è altro che la riproduzione integrale degli abrogati commi 4 e 5 dell art. 125 T.U.B., si limita ad indicare i presupposti ricorrendo i quali il consumatore può agire nei confronti del finanziatore (inadempimento fornitore, costituzione in mora dello stesso da parte del consumatore, accordo tra fornitore e finanziatore in virtù del quale a quest ultimo viene concessa l esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore) e può quindi ritenersi sussistente un ipotesi di collegamento negoziale ex lege tra i due contratti. In considerazione del fatto che è assai arduo, se non impossibile, per il consumatore provare l esistenza dell accordo di esclusiva, si pone seriamente la questione se tale ipotesi esaurisca le fattispecie di collegamento negoziale rinvenibili tra il contratto di finanziamento e il contratto di vendita ovvero se l interprete possa comunque verificare l esistenza di un nesso giuridicamente rilevante caso per caso, previo accertamento della volontà dei contraenti. Non vi è dubbio che il principio di autonomia contrattuale, che trova il proprio fondamento nell art cod. civ, consenta alle volontà delle parti, al di là della ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge speciale, di instaurare tra i due contratti, pur strutturalmente distinti e ciascuno soggetto alla disciplina del tipo negoziale cui appartiene, un collegamento negoziale, un nesso di reciproca interdipendenza in vista della realizzazione di un fine ulteriore unitario. Tale assunto si pone in linea con quanto ritenuto dalla sentenza della Corte di Giustizia 23 aprile 2009 (causa C 509/07), la quale ha affermato nella sua parte motiva che l art. 11 della direttiva 87/102 Ce che prevede il diritto del consumatore di agire nei confronti del finanziatore ove

6 ricorrano sostanzialmente gli stessi presupposti previsti dall art. 42 cod. cons. - offre al consumatore una protezione supplementare che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale. In termini simili si era espressa la Corte di Giustizia anche nella sentenza 4 ottobre 2007 (causa C- 429/05) nella quale aveva affermato che l art. 11 n. 2 dir. 87/102 è volto a conferire al consumatore, in circostanze ben definite, taluni diritti nei confronti del creditore che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questi e del fornitore di beni e servizi. Nozione di collegamento negoziale Sul collegamento negoziale, la dottrina si è divisa tradizionalmente tra coloro che hanno sostenuto la teoria c.d. soggettiva la quale fonda il collegamento negoziale, il nesso di dipendenza tra due contratti sulla volontà delle parti, sull elemento volitivo delle medesime corrispondente all intento di collegare e la teoria c.d. oggettiva che fa discendere tale collegamento dalla oggettiva unitarietà dell operazione negoziale, dall unitarietà dell interesse globalmente perseguito. In realtà, come è stato lucidamente evidenziato 1, tale distinzione confonde il profilo del fondamento giuridico del collegamento che, come detto, è l autonomia privata ed il profilo dell accertamento del nesso che si fonda sulla ricerca di indici idonei a rivelare oggettivamente il rapporto di interdipendenza funzionale, il programma unitario alla realizzazione del quale i singoli i contratti sono preordinati. In sostanza, il collegamento negoziale deve fondarsi sulla autonomia privata e non può prescinderne mentre l accertamento del nesso presuppone l individuazione di indici di natura obiettiva che rivelino l esistenza di un assetto di interessi unitario. La teoria soggettiva ed oggettiva non si pongono quindi in antitesi in quanto l una e l altra concernono due aspetti diversi dello stesso fenomeno. 1 Ferrando, I contratti collegati:principi della tradizione e tendenze innovative, in Contr. Imp. 2000,130; Lener, Profili del Collegamento negoziale, Milano, 1999, 7; Vettori (a cura di), Regolamento, in ROPPO, Trattato del contratto, Milano, 2006, 181; Ronchese, L inadempimento del fornitore nel credito al consumo e rimedi relativi al rapporto di finanziamento

7 Il punto di incontro tra elemento soggettivo ed oggettivo nell evoluzione dottrinale è dato dalla ricerca della volontà delle parti di instaurare il collegamento funzionale come si è obiettivata nei contratti stipulati 2. Da non confondere con il collegamento funzionale è il collegamento occasionale che si verifica allorquando i contratti, pur casualmente riuniti, rimangono strutturalmente funzionalmente autonomi, sicchè la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano 3. La difficoltà dell interprete, come sarà più avanti approfondito, è proprio quella di accertare, soprattutto in presenza di clausole di inopponibilità al finanziatore delle vicende relative al contratto di compravendita, se le parti abbiano inteso dar vita comunque ad un nesso di reciproca dipendenza tra i due contratti o se il collegamento tra i medesimi sia solo occasionale. Applicazione in giurisprudenza del principio di collegamento negoziale nelle operazioni di credito al consumo Per lungo tempo la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno configurato il rapporto tra contratto di vendita e contratto di finanziamento in termini di mutuo di scopo 4. In particolare, si è ritenuto che nell ipotesi in cui nel contratto di mutuo sia previsto il reimpiego della somma mutuata per l acquisto di un bene di consumo, nell ambito dell assetto di interessi complessivo risultante dal collegamento funzionale dei due contratti, la risoluzione consensuale del contratto di vendita rende il finanziamento che nel primo aveva la propria giustificazione causale - privo di ragion d essere. Nel mutuo di scopo, la causa contrattuale si realizza quando il bene, per il conseguimento del quale è stato richiesto il mutuo, entra concretamente nella sfera patrimoniale del mutuatario 5 La giurisprudenza ha ritenuto che in un ipotesi siffatta il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario acquirente del bene di consumo ma direttamente ed esclusivamente al venditore che del mutuo in sostanza beneficia. 2 Vettori (a cura di) Regolamento, in Roppo, Trattato del contratto cit 183; Ronchese cit 3 In questi termini Cass n Cass. 474/94 e 5966/2001 la cui massima è riportata nel paragrafo orientamenti giurisprudenziali ; Tribunale Milano 15 gennaio 2001, Corte d Appello Milano 6 febbraio 2001 in B.B.T.C. 2002, 388; 5 In questi termini si è espressa la Corte d appello di Milano nella sentenza sopra citata.

8 In verità, la qualificazione del rapporto tra i due contratti suindicati in termini di mutuo di scopo non appare del tutto giuridicamente corretta. Nel mutuo di scopo la specifica destinazione della somma mutuata ad un determinato impiego forma oggetto di una vera e propria obbligazione che il mutuatario assume nei confronti del mutuante, la cui violazione dà luogo alla risoluzione del contratto. Nel mutuo di scopo, il mutuante ha un interesse personale (concorrente con quello del mutuatario), o sussiste comunque un interesse pubblico ad es. nei casi di finanziamenti pubblici agevolati destinati all attività di impresa alla realizzazione di quell impiego 6. Nel caso, invece, di finanziamento destinato all acquisto di un bene di consumo, non si pone la questione della mancata destinazione della somma mutuata alla finalità per cui era stata concessa atteso che, in relazione alle clausole inserite ordinariamente nel contratto di finanziamento, la somma mutuata viene versata direttamente al venditore e non entra nella sfera giuridica del consumatore. Il rischio insito nell operazione riguarda semmai l eventualità che nonostante il pagamento del prezzo (con la somma finanziata) l acquirente non ottenga la disponibilità del bene. A partire dalla metà degli anni 2000 all incirca, la posizione della giurisprudenza è divenuta più oscillante avendo cominciato ad attribuire un altra valenza alle clausole di inopponibilità al finanziatore delle vicende relative al contratto di vendita accortamente predisposte in modo unilaterale dai finanziatori nonché alle espressioni inserite in contratto finalizzate a circoscrivere alla mera erogazione del credito il ruolo del finanziatore nell operazione di credito al consumo. La Suprema Corte nelle sentenze nn. 8253/03 e 12567/04 ha valorizzato tali clausole per escludere il collegamento negoziale tra il contratto di vendita e di finanziamento. Recentemente il Tribunale di Milano nella sentenza 24 ottobre è pervenuto ad opposte conclusioni. Dunque, il ruolo dell interprete è assai delicato ed in tale prospettiva è indispensabile stabilire, alla luce di quanto sopra illustrato, quando possa ritenersi instaurato un nesso giuridicamente rilevante tra due contratti. Tenuto conto che il compito del giudice è ricercare la volontà delle parti, caso per caso, sulla base di un interpretazione sistematica delle clausole contrattuali in caso di dubbio sul senso di una 6 In questi termini Tribunale Milano 24 ottobre 2008 con nota di commento di Ronchese, in G.C.C.2009,5, pag Le tre massime sono parimenti riportate nel paragrafo orientamenti giurisprudenziali

9 clausola prevale a norma dell art. 35 comma 2 cod. cons. l interpretazione più favorevole al consumatore - lo stesso deve valutare nel caso concreto se certe dichiarazioni contrattuali e talune clausole (inopponibilità...) debbano essere interpretate come espressione della volontà delle parti di escludere il collegamento negoziale o, in relazione alla accertata ricorrenza di indici di collegamento risultanti sia dalla modulistica contrattuale che dal comportamento di tutti i soggetti coinvolti nell operazione economica (compreso il venditore), le suddette clausole debbano essere solo ritenute come espressione di un significativo squilibrio tra le posizioni delle parti con conseguente nullità delle stesse in ragione della loro vessatorietà. Questa va valutata, a norma dell art. 34 comma 1 cod. cons., anche con riferimento alle clausole di un contratto collegato o da cui dipende e ciò in relazione alla struttura trilaterale e unitaria dell operazione, che impone che la corrispettività delle prestazioni, e quindi il loro eventuale significativo squilibrio, vada valutata complessivamente e non con riferimento ai singoli rapporti contrattuali Il Tribunale di Milano nella sentenza sopra citata ha rinvenuto gli indici di collegamento negoziale nei seguenti elementi: -la prescrizione ex art. 124 comma 3 lett. a) della descrizione analitica dei beni e dei servizi oggetto dell acquisto finanziato (che consente al consumatore, in caso di rapporto di esclusiva tra fornitore e finanziatore, di agire nei confronti di quest ultimo per l inadempimento del fornitore); -la costruzione della fattispecie di credito al consumo su tre rapporti bilaterali (finanziatore e cliente, cliente e fornitore, finanziatore e fornitore convenzionato ) il cui collegamento attiene alla causa degli stessi e non a quello delle sole motivazioni in relazione all intreccio genetico degli interessi di cui sono portatori i soggetti coinvolti; -la modulistica utilizzata, che indica il finanziamento come modo di corresponsione del prezzo del bene di consumo, prevede il mandato irrevocabile alla banca a versare al venditore l importo totale del finanziamento e precisa che il finanziamento viene concesso a soggetto che abbia inoltrato la richiesta per il tramite di un operatore commerciale convenzionato; -contestualità tra la stipula della compravendita e richiesta di finanziamento. Il Tribunale di Milano ha quindi ritenuto vessatoria la clausola che limita la facoltà del consumatore di opporre al finanziatore le eccezioni relative alla vicenda della vendita e come tale inefficace ex

10 art bis comma 3 n. 18 e 1469 quinques cod. civ. (articoli ora sostituiti dall art. 33 comma 2 lett. r e t e 36 cod. cons). Effetti del collegamento negoziale Il Tribunale di Milano, nella sentenza citata, sovrapponendo il collegamento negoziale ex lege previsto dall art. 42 cod. cons. con il collegamento negoziale che si fonda sull autonomia privata, ha ritenuto che non potesse accogliersi la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento sul rilievo che difettavano i presupposti richiesti dalla legge per agire nei confronti del finanziatore (l esclusiva) potendosi sollevare nei confronti di quest ultimo solo delle eccezioni. La soluzione non può essere ritenuta condivisibile. Una volta ritenuto sussistente un collegamento negoziale di natura volontaria come ha fatto il tribunale meneghino - gli effetti tipici sono quelli che derivano dal brocardo simul stabunt simul cadent 8 Validità delle clausole di inopponibilità al finanziatore delle eccezioni relative al rapporto di vendita e applicazione del principio di buona fede La buona fede esprime un principio di solidarietà contrattuale che impone a ciascuna parte l obbligo di salvaguardare l utilità della propria controparte, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dei propri interessi 9. Il principio di buona fede nell esecuzione del contratto, ai sensi dell art cod. civ., è stato applicato dalla giurisprudenza risalente 10 per tutelare la posizione dell acquirente, cui non era stato consegnato il bene dal fornitore, nei confronti del creditore che avesse agito per la restituzione delle rate di finanziamento. In particolare, si è ritenuto che il creditore che avesse versato direttamente la somma mutuata al venditore senza essersi preoccupato che costui avesse 8 Così Ronchese in N.G.C.C. 2009, cit., In questi termini Bianca, Il contratto, Milano, 1986, Così App. Milano 22 novembre 1991, Foro it.., Rep. 1993, voce Contratto in genere, n. 313

11 preventivamente consegnato il bene in vista del quale il credito era stato concesso all acquirente era venuto meno all osservanza delle regole di correttezza che devono presiedere i rapporti negoziali e come tale andava sanzionato. Proprio il principio di buona fede è stato applicato dalla giurisprudenza 11 nella figura affine del leasing traslativo al consumo per dichiarare l inefficacia della clausola del contratto di leasing che fa gravare sull utilizzatore il rischio della mancata consegna del bene in quanto viola il principio dell esecuzione del contratto secondo buona fede. La Corte ha affermato, in particolare, che la nullità di tali clausole deriverebbe dal contrasto in cui le stesse si pongono rispetto all obbligo del concedente di eseguire in buona fede il contratto e quindi di salvaguardare l interesse dell utilizzatore. Tornando al credito al consumo, parte della dottrina 12 ha ritenuto l inefficacia delle clausole d inopponibilità al finanziatore delle vicende relative al contratto di vendita sul rilievo che la loro predisposizione e applicazione, nell ambito dell operazione economica unitaria risultante dal collegamento contrattuale, sia contraria alla buona fede e correttezza. Diritto comparato Appare utile il raffronto della normativa sul credito al consumo del nostro Stato con la disciplina adottata da altri ordinamenti 13. Con la rubrica Verbundene Geschafte (letteralmente negozi collegati) il paragrafo 9 del Verbraucherschutsgesetz tedesco detta la disciplina del collegamento negoziale nel credito al consumo. In particolare il 1 comma stabilisce che l acquisto di beni e/o servizi costituisce negozio collegato al contratto di credito allorchè il credito sia destinato al finanziamento dell acquisto e i due contratti debbano intendersi unitariamente. Inoltre continua la disposizione l unità economica deve essere rilevata quante il finanziatore si avvalga della collaborazione del fornitore (dei beni e/o servizi) nella preparazione o nella conclusione del contratto di credito. 11 Cass. 2 ottobre 1998, n. 9785, in Giur.it, 1999, Feerando, Credito al consumo:operazione economica unitaria e pluralità di contratti, in riv.dir. comm. 1991, Disamina effettuata in modo organico da Macario - e nel presente testo riassunta - in Collegamento negoziale e principio di buona fede nel contratto di credito per l acquisto:l opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative alla vendita in Foro it. 1994, I, 3097

12 Assai significativo, con riferimento alla problematica delle eccezioni opponibili al finanziatore, è il 3 comma della norma, in virtù del quale il consumatore può rifiutare il rimborso del credito nella misura in cui sarebbe legittimato a rifiutare la prestazione nei confronti del fornitore in virtù di eccezioni derivanti dal contratto di acquisto. Il collegamento negoziale tra contratto di vendita e contratto di finanziamento trova riconoscimento nel sistema francese con la disciplina del crèdit à al consommation di cui alla legge n In particolare, l art. 9 stabilisce che ogni qualvolta il contratto di finanziamento menzioni il bene o il servizio da procurarsi mediante l utilizzazione del prestito, l efficacia del contratto di credito rimane condizionata alla consegna della cosa ovvero alla prestazione del servizio. L art. 9 comma 2 attribuisce al giudice il potere di sospendere l esecuzione del contratto di credito, nel caso di controversia sull esecuzione del contrat principal fino alla definizione della lite. La stessa disposizione prevede che il contratto di credito possa essere risolto o annullato in caso di risoluzione o annullamento del contratto in vista del quale il finanziamento è stato concesso. Nel sistema britannico del credito al consumo consacrato nel Consumer Credit Act, la section 75 prevede espressamente il diritto del debitore di opporre al creditore ogni pretesa o azione che spetterebbe nei confronti del fornitore dei beni per l inadempimento di quest ultimo. La direttiva 2008/48/CE Il 23 aprile 2008 è stata approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la suddetta direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori, che detta una nuova disciplina della materia, abroga la direttiva 87/102/CEE e prevede per i singoli stati membri come termine per la sua attuazione il 12 maggio Con riferimento alla problematica del collegamento negoziale, l art. 3 lett. n) di tale direttiva che si ispira alla soluzione tedesca - dà la definizione di contratto di credito collegato, intendendo per tale il contratto di credito che soddisfa due condizioni: il credito in questione serve esclusivamente per finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici;

13 i due contratti costituiscono oggettivamente un unica operazione commerciale. Questa ricorre quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o i servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito. La disciplina del collegamento negoziale è dettata dall art. 15 che prevede che il recesso da parte del consumatore dal contratto di fornitura comporta che lo stesso non è più vincolato dal contratto di credito collegato. Inoltre in caso di inadempime nto del contratto di fornitura il consumatore può agire nei confronti del finanziatore se ha già agito nei confronti del fornitore ( o prestatore) senza aver ottenuto soddisfazione. Se il legislatore italiano, in sede di attuazione, recepirà senza modifiche la definizione e la disciplina del collegamento negoziale di cui agli artt. 3 lett. n) e 15 della direttiva 48/2008, data la natura imperativa che avranno necessariamente tali norme dettate a tutela della parte debole, il collegamento contrattuale non sarà più derogabile e si creerà indipendentemente dall inserimento nel testo contrattuale di eventuali clausole dirette ad escluderlo, e ciò tutte le volte in cui si realizzeranno i presupposti richiesti dalla legge. Infine, va osservato che dalla lettura del considerando 37 e 35 della citata direttiva emerge che il legislatore europeo ha accolto una nozione di collegamento c.d. soltanto unilaterale nel senso che, mentre esiste una relazione di interdipendenza tra il contratto di fornitura e quello di finanziamento, con la conseguenza che le vicende che affliggono il primo conducono alla caducazione del secondo, tale relazione non vale in senso inverso: in caso di recesso dal contratto di finanziamento tale vicenda non ha nessun riflesso sul contratto di fornitura. Annotazione utile relativa al caso pratico Con riferimento alle obbligazioni pre-contrattuali che gravano sul finanziatore la direttiva 2008/48/CE prescrive all art. 5 che il creditore deve fornire al consumatore, in tempo utile prima

14 questi sia vincolato da un contratto o offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa. Tali informazioni sono fornite mediate il modulo relativo alle Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori. La lett. f) dell art. 5 prevede che le informazioni riguardano il tasso debitore tra cui.la procedura di modifica del tasso debitore. La direttiva nulla dice sulle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi pre- contrattuali. Tuttavia, sul punto, suscita un certo interesse il considerando 25 secondo cui gli stati possono disciplinare l eventuale carattere vincolante delle informazioni fornite prima della conclusione del contratto. E auspicabile che il nostro legislatore prenda spunto da questo considerando per estendere ai contratti di credito al consumo l applicabilità dell art. 117 comma 6 TUB secondo cui sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali.. che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. Cass. 20 gennaio 1994 n. 474 ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra gli anzidetti contratti, per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore. Cass. 23 aprile 2001 n Nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un veicolo, venuto meno il contratto per cui il mutuo è concesso in seguito alla intervenuta risoluzione consensuale della compravendita del veicolo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuato in sostanza beneficia. Infatti nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla

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