CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA LE NOTE ANCI E LA SCHEDA DI SINTESI PER I COMUNI

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1 MARCHE Newsletter informa on line documentazione delle autonomie locali n 641 del 21 ottobre 2014 anno III CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA LE NOTE ANCI E LA SCHEDA DI SINTESI PER I COMUNI Egregio in merito alle centrali uniche di committenza e ai soggetti aggregatori, l Anci ha predisposto due note di lettura ( di seguito riportate)di due Dpcm riguardanti: la definizione dei criteri per l iscrizione nell elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza e l istituzione di un tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza. Il testo dei due Dpcm sarà pubblicato non appena trasmesso ufficialmente all Anci nella versione definitiva. L Anci, inoltre, ha predisposto una scheda di sintesi di ciò che i comuni potranno fare ( anche questa di seguito riportata) differenziati in base alle dimensioni demografiche per le acquisizioni di beni e servizi dal 1 gennaio 2015 e per la realizzazione di lavori dal 1 luglio 2015, a seguito dell entrata in vigore dell art. 33 comma 3bis del D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e s.m.i. che recita: 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (Cig) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. Cordiali saluti. Roberto Piccinini DPCM CHE DEFINISCE I CRITERI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI SOGGETTI AGGREGATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CENTRALI DI COMMITTENZA Nota di lettura Lo schema di DPCM è stato emanato in attuazione dell art. 9 comma 2 del DL n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014. Esso definisce i requisiti per l iscrizione nell elenco dei soggetti aggregatori, per l acquisizione di beni e servizi, diversi da quelli già previsti dalla norma, ovvero CONSIP e centrale di committenza per ciascuna Regione. I requisiti che devono possedere i soggetti aggregatori che intendono iscriversi nell apposito elenco sono i seguenti: - Nei tre anni solari precedenti la richiesta i soggetti devono aver pubblicato bandi e/o inviato lettere di invito per procedure finalizzate all acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a euro e comunque con un valore minimo di euro per ciascun anno. - Possono richiedere l iscrizione nell elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, i soggetti o i soggetti da loro costituiti indicati qui di seguito: a) Città metropolitane e province; b) Associazioni, unioni e consorzi di enti locali, nonché gli accordi tra i Comuni resi in forma di Convenzione ai sensi dell art. 30 del D.lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali); Per quanto riguarda il possesso del requisito di carattere quantitativo (superiore a euro nel triennio precedente e minimo euro per ciascun anno) il DPCM specifica che si terrà conto delle procedure avviate - per 1

2 le città metropolitane e le province - dagli enti locali che rientrano nell area territoriale delle città metropolitana e delle province; - per le associazioni, unioni e consorzi di enti locali dai singoli enti locali che fanno parte dell associazione, unione, consorzio o accordo tra comuni resi in forma di convenzione. I soggetti in possesso dei requisiti - entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della determinazione dell ANAC che definisce le modalità operative per la presentazione delle richiesta di iscrizione all elenco inviano la richiesta all ANAC che provvederà successivamente a verificare il possesso dei requisiti. A seguito di tale verifica l ANAC iscrive i soggetti aggregatori richiedenti nell elenco, secondo un ordine decrescente a partire dal più alto valore complessivo, fino al raggiungimento del numero massimo di 35, così come previsto dall art. 9 comma 5 del DL 66/2014. Il DPCM prevede un aggiornamento dell elenco. La prima scadenza è prevista per il 30 settembre A seguire detto aggiornamento avverrà ogni tre anni e consentirà: a) Di chiedere il mantenimento dell iscrizione, per chi già risulta nell elenco dei soggetti aggregatori; b) Di chiedere un iscrizione nuova, per chi non è incluso nell elenco dei soggetti aggregatori. Consip e soggetti aggregatori regionali comunicano eventuali modifiche. E facoltà dell ANAC - anche a seguito di proposta motivata del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori - formulare proposte di modifica dei requisiti per l aggiornamento triennale dell elenco. Il DPCM ha chiarito, dopo la richiesta dell ANCI, che per accordo consortile si intende la convenzione di cui all art. 30 del T.U. degli enti locali D. Lgs n. 267/2000. E stato fissato il limite quantitativo a euro rispetto al precedente limite fissato a euro, dopo la richiesta ANCI di abbassamento dell importo. Infine il termine per presentare la domanda di iscrizione nell elenco dei soggetti aggregatori all ANAC, dopo la richiesta dell ANCI, è passata da 30 a 45 giorni. DPCM CHE ISTITUISCE IL TAVOLO TECNICO DEI SOGGETTI AGGREGATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CENTRALI DI COMMITTENZA. Nota di lettura Lo schema di DPCM è stato emanato in attuazione dell art. 9 comma 2 del DL n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che istituisce un Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, con il coordinamento del Ministero dell Economia e delle Finanze. Il Tavolo è così costituito: - Un rappresentante del Ministero dell economia e delle Finanze Dipartimento dell Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell elenco di cui al comma 1 dell art. 9 del DL 66/ Un rappresentante ANCI - Un rappresentante UPI - Un rappresentante Regionale Si fa presente che l inserimento di ANCI, all interno del Tavolo tecnico, si è ottenuto a seguito di proposta emendativa presentata da ANCI nel corso dell istruttoria del provvedimento in Conferenza Unificata. Tra le attività - a titolo esemplificativo - che il Tavolo tecnico svolge vi è: la raccolta dei dati sulla previsione dei fabbisogni di acquisto dei beni e di servizi delle amministrazioni; il monitoraggio delle attività e dei risultati dell aggregazione e centralizzazione degli acquisti; diffusione buone pratiche; promozione di azioni volte all utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto ecc. Il DPCM prevede, inoltre, nell ambito del Tavolo tecnico, l istituzione di un Comitato guida composto da: - Un membro in rappresentanza del Ministero dell Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente; - Un membro in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Un membro in rappresentanza di CONSIP spa - Un membro in rappresentanza dei restanti soggetti aggregatori Il Comitato Guida è supportato da una segreteria tecnica. Il Tavolo tecnico è coordinato dal rappresentante del Ministero dell economia e delle finanze. Il DPCM prevede, poi, una programmazione, per l anno successivo, che deve essere trasmessa alla Segreteria tecnica da parte ciascun soggetto aggregatore entro il 15 ottobre di ogni anno. Il comitato Guida presenta al Tavolo tecnico la proposta di Piano Integrato delle Iniziative di acquisto aggregato entro il 30 novembre di ogni anno. Detto piano sarà oggetto di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Integrato Il tavolo tecnico approva il Piano sopraindicato entro il 15 dicembre di ogni anno. Il provvedimento dispone la costruzione di un nomenclatore unico di beni e servizi. Il Ministero dell Economia inserisce sul proprio portale una sezione dedicata al Tavolo tecnico per la gestione dei flussi informativi e dei dati che provengono dai soggetti aggregatori. Il DPCM stabilisce, inoltre, che il Tavolo tecnico collabora con l ANAC per la definizione e di norme e metodologie comuni di prevenzione della corruzione nel settore degli appalti pubblici. 2

3 MARCHE Newsletter informa on line documentazione delle autonomie locali Anci CENTRALI DI COMMITTENZA E SOGGETTI AGGREGATOVI ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI A FAR DATA DAL 1 GENNAIO 2015 E DI LAVORI A FAR DATA DAL 1 LUGLIO 2015 SCHEDA DI SINTESI PER I COMUNI A cura di: Dott. Alberto Barbiero Dott. Antonio Bertelli Dott. Gianpiero Fortunato Coordinamento : Dott.ssa Guglielmina Olivieri Pennesi Legenda: > Codice: d.lgs. n. 163/2006. > "procedure interamente telematiche": procedure interamente gestite con strumenti informatici/telematici (art. 85, comma 13 Codice). > "procedure tradizionali": procedure non svolte mediante ausili di piattaforme telematiche o strumenti informatici. 3

4 Comune non capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai abitanti Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria ( ) mediante strumenti Obbligo di utilizzo Mepa Consip o Mepa di altre amministrazioni informatici/procedure interamente telematiche. pubbliche (es. Intercent-ER) o di utilizzo piattaforme elettroniche di acquisto (SINTEL in Lombardia, START in Toscana, Empulia in Puglia) in base all'art. 1, comma 450 l. n. 296/2006 combinato con deroga prevista da art. 33, comma 3-bis del Codice in relazione all'utilizzo di strumenti elettronici di acquisto). Poiché il comma 450 fa comunque salvi gli obblighi e le facoltà di acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni Consip o di centrali di committenza, qualora il bene o il servizio sia presente sia nel Mepa sia nelle convenzioni ed in queste ultime risulti con valore inferiore, il Comune soddisfa l'obbligo di acquisto previsto dallo stesso comma 450 utilizzando la convenzione (c.d. acquisto in base a verifica benchmark Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria ( ) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice) Acquisti di beni e servizi di valore compreso tra e (soglia comunitaria) tramite procedure selettive in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 Codice (consultazione almeno cinque operatori economici - formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario) Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a (soglia corrispondente all'acquisizione mediante procedura in economia con affidamento diretto ex art. 125, comma 11 Codice - formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario) Non autonomamente Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA). Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale; Non autonomamente Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA). Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale; ma solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale; 4

5 Acquisti di beni e servizi di valore previsto nei rispettivi regolamenti di procedure economali / provveditorato/ contabilità per le c.d. "spese economali" o "spese minute e urgenti" (intendendosi tali le spese aventi le caratteristiche previste dalla det. AVCP n. 4/2011 al punto 8) Acquisti di beni e servizi (indipendentemente dal valore) previsti nelle tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali comunitaria (pari o superiore ) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice appalti Comunitaria (pari o superiore ) mediante procedure interamente telematiche/strumenti informatici comprese piattaforme elettroniche). Affidamento di lavori di valore inferiore ai euro Affidamento di lavori di valore superiore ai euro potenzialmente acquisibile il bene/servizio Le "spese economali" o "minute e urgenti" determinano una forma di acquisto che comporta una relazione diretta tra l'ordinante e il fornitore/prestatore di servizi, che non è formalizzata da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all'acquisto - (scontrino/ricevuta/fattura commerciale). seguendo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012 (che costituisce ricorso a soggetto aggregatore Non autonomamente - Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA). Inoltre questi soggetti dovranno svolgere le procedure tenendo conto che qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, essi: a) possono acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni b) se decidono comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, devono assumere a riferimento i parametri potenzialmente acquisibile il bene/servizio - ma qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune: Non autonomamente - Obbligo di acquisizione mediante modulo di acquisizione aggregata (Unione di Comuni, Soggetti aggregatori, Stazione Unica Appaltante presso Provincia, accordo con altri Comuni non capoluogo) 5

6 Comune non capoluogo di Provincia con popolazione inferiore ai abitanti Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria ( ) mediante strumenti Obbligo di utilizzo Mepa Consip o Mepa di altre informatici/procedure interamente telematiche. amministrazioni pubbliche (es. Intercent-ER) o di utilizzo piattaforme elettroniche di acquisto (SINTEL in Lombardia, START in Toscana, Empulia in Puglia) in base all'art. 1, comma 450 l. n. 296/2006 combinato con deroga prevista da art. 33, comma 3-bis del Codice in relazione all'utilizzo di strumenti elettronici di acquisto). Poiché il comma 450 fa comunque salvi gli obblighi e le facoltà di acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni Consip o di centrali di committenza, qualora il bene o il servizio sia presente sia nel Mepa sia nelle convenzioni ed in queste ultime risulti con valore inferiore, il Comune soddisfa l'obbligo di acquisto previsto dallo stesso comma 450 utilizzando la convenzione (c.d. acquisto in base a verifica benchmark Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia Non autonomamente - Obbligo di acquisizione mediante modulo di comunitaria ( ) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice) Acquisti di beni e servizi di valore compreso tra e (soglia comunitaria) tramite procedure selettive in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 Codice (consultazione almeno cinque operatori economici -formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario) Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a (soglia corrispondente all'acquisizione mediante procedura in economia con affidamento diretto ex art. 125, comma 11 Codice formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario) acquisizione aggregata (Unione di Comuni, Soggetti aggregatori, Stazione Unica Appaltante presso Provincia, accordo con altri Comuni). Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure autonome tradizionali solo dopo aver verificato l'insussistenza di convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza, l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale Non autonomamente Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA). Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale; Attenzione! Non autonomamente Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA). Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale; Qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul Mepa, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia Consip o di centrali di committenza regionali attive; di 6

7 Acquisti di beni e servizi di valore previsto nei rispettivi regolamenti di procedure economali / provveditorato/ contabilità per le c.d. "spese economali" o "spese minute e urgenti" (intendendosi tali le spese aventi le caratteristiche previste dalla det. AVCP n. 4/2011 al punto 8) acquisto, deve assumere a riferimento i parametri Le "spese economali" o "minute e urgenti" determinano una forma di acquisto che comporta una relazione diretta tra l'ordinante e il fornitore/prestatore di servizi, che non è formalizzata da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all'acquisto (scontrino/ricevuta/fattura commerciale). Acquisti di beni e servizi (indipendentemente dal valore) previsti nelle tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali comunitaria (pari o superiore ) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice appalti Comunitaria (pari o superiore ) mediante procedure interamente telematiche/strumenti informatici comprese piattaforme elettroniche). seguendo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012 (che costituisce ricorso a soggetto aggregatore). Non autonomamente - Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA). Inoltre questi soggetti dovranno svolgere le procedure tenendo conto che qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo,essi: a) possono acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni b) se decidono comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, devono assumere a riferimento i parametri - ma qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune: Affidamento di lavori di valore inferiore ai euro Affidamento di lavori di valore superiore ai euro Non autonomamente - Obbligo di acquisizione mediante modulo di acquisizione aggregata (Unione di Comuni, Soggetti aggregatori, Stazione Unica Appaltante presso Provincia, accordo con altri Comuni non capoluogo) Non autonomamente - Obbligo di acquisizione mediante modulo di acquisizione aggregata (Unione di Comuni, Soggetti aggregatori, Stazione Unica Appaltante presso Provincia, accordo con altri Comuni non capoluogo) 7

8 Comune capoluogo di Provincia Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria ( ) mediante strumenti Obbligo di utilizzo Mepa Consip o Mepa di altre informatici/procedure interamente telematiche. amministrazioni pubbliche (es. Intercent-ER) o di utilizzo piattaforme elettroniche di acquisto (SINTEL in Lombardia, START in Toscana, Empulia in Puglia) in base all'art. 1, comma 450 l. n. 296/2006 Poiché il comma 450 fa comunque salvi gli obblighi e le facoltà di acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni Consip o di centrali di committenza, qualora il bene o il servizio sia presente sia nel Mepa sia nelle convenzioni ed in queste ultime risulti con valore inferiore, il Comune soddisfa l'obbligo di acquisto previsto dallo stesso comma 450 utilizzando la convenzione (c.d. acquisto in base a verifica benchmark) Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria ( ) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice) ma solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale; Acquisti di beni e servizi di valore compreso tra e (soglia comunitaria) tramite procedure selettive in ma solo economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 Codice (consultazione 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento almeno cinque operatori economici - formalizzazione con sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di contratto di cottimo fiduciario) acquisto regionale; Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a (soglia corrispondente all'acquisizione mediante procedura in economia con affidamento diretto ex art. 125, comma 11 Codice formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario) ma solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale; 8

9 Acquisti di beni e servizi di valore previsto nei rispettivi regolamenti di procedure economali / provveditorato/ contabilità per le c.d. "spese economali" o "spese minute e urgenti" (intendendosi tali le spese aventi le caratteristiche previste dalla det. AVCP n. 4/2011 al punto 8) Le "spese economali" o "minute e urgenti" determinano una forma di acquisto che comporta una relazione diretta tra l'ordinante e il fornitore/prestatore di servizi, che non è formalizzata da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all'acquisto (scontrino/ricevuta/fattura commerciale). Acquisti di beni e servizi (indipendentemente dal valore) previsti seguendo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 nelle tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 del della legge n. 135/2012 d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali - comunitaria (pari o superiore ) mediante procedure ma qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di o negoziate ex art. 57 Codice appalti utilizzo, il Comune: Comunitaria (pari o superiore ) mediante procedure interamente telematiche/strumenti informatici comprese piattaforme elettroniche). => - ma qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune: Affidamento di lavori di valore inferiore ai euro Affidamento di lavori di valore superiore ai euro Per i Comuni afferenti alle Città Metropolitane, qualora la Città metropolitana sia costituita per elezione indiretta del Sindaco Metropolitano, configurandosi la struttura come sostitutiva della Provincia e permanendo il Comune capoluogo, i Comuni afferenti alla stessa Città metropolitana dovranno considerare che essa svolge ruolo di soggetto aggregatore e che, pertanto, procederà ad individuare le soglie entro le quali svilupperà gare comuni sulla base di analisi di fabbisogno aggregato e correlativamente al di sotto delle quali i singoli Comuni potranno operare autonomamente. Per gli interventi di partenariato pubblico-privato si ritiene che: I Comuni non capoluogo di provincia al di sotto di abitanti ed i Comuni non capoluogo al di sopra dei abitanti possono: ricevere singolarmente e autonomamente proposte - ad iniziativa privata - per la realizzazione di lavori e gestione di servizi mediante contratti di Partenariato Pubblico-privato e procedere al loro inserimento negli strumenti di programmazione dell'ente, qualora valutate di pubblico interesse. La successiva procedura di aggiudicazione dei relativi contratti dovrà, in ogni caso, essere effettuate dalle Centrali Uniche di Committenza e soggetti aggregatori come indicato per le procedure ad iniziativa pubblica. 9

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