SEZIONE SECONDA. CASO GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA. (Ricorsi n 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10) SENTENZA STRASBURGO

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1 SEZIONE SECONDA CASO GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA (Ricorsi n 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10) SENTENZA STRASBURGO 4 marzo 2014 Questa decisione diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 2 della Convenzione. Questa sentenza può subire modifiche nella forma.

2 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA 1 Nel caso Grande Stevens e altri. c. Italia, La Corte europea dei diritti dell uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da: Işıl Karakaş, presidente, Guido Raimondi, Peer Lorenzen, Dragoljub Popović, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, giudici, e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 28 gennaio 2013, Pronuncia la seguente sentenza adottata in tale ultima data: PROCEDURA 1. All origine della causa vi sono cinque ricorsi (n 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10) contro la Repubblica italiana in cui tre cittadini e due società di questo Stato, i Sigg. Franzo Grande Stevens, Gianluigi Gabetti e Virgilio Marrone, nonché Exor S.p.a. e Giovanni Agnelli & C. S.a.s. ( i ricorrenti ), hanno adito la Corte il 27 marzo 2010 ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"). 2. I ricorrenti sono rappresentati da A. e G. Bozzi, avvocati rispettivamente del Foro di Milano e Roma. Il Sig. Grande Stevens è

3 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA 2 rappresentato anche da N. Irti, avvocato del Foro di Milano. Il governo italiano ("Governo") è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente, P. Accardo. 3. I ricorrenti lamentano in particolare che i procedimenti giudiziari intrapresi nei loro confronti non sono stati equi e non si sono svolti davanti a un tribunale indipendente e imparziale, che hanno subito la violazione del diritto al rispetto della loro proprietà e che sono state vittime di una violazione del principio ne bis in idem. 4. Il 15 gennaio 2013, i ricorsi sono stati dichiarati in parte irricevibili e i motivi di ricorso espressi ai sensi dell articolo 6 della Convenzione, nonché dell articolo 1 del Protocollo n 1 e 4 del Protocollo n 7 sono state comunicate al Governo. Come consentito dall articolo 29 1 della Convenzione, è stato altresì deciso che la camera si pronuncerà contemporaneamente sull ammissibilità e sul merito. IN FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO 5. L elenco delle parti ricorrenti si trova in allegato. A. Il contesto del caso 6. All epoca dei fatti, il Sig. Gianluigi Gabetti era il presidente delle due società ricorrenti e il Sig. Virgilio Marrone era il procuratore della società Giovanni Agnelli & C. s.a.a. 7. Il 26 luglio 2002, la società per azioni FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) firmò un contratto di finanziamento (prestito convertendo) con otto banche. Il contratto scadeva il 20 settembre 2005 e prevedeva che, in caso di mancato rimborso del prestito da parte della FIAT, le banche potessero recuperare il credito tramite la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale. In questo modo, le banche avrebbero

4 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA 3 acquisito il 28% del capitale sociale della FIAT, mentre la partecipazione della società per azioni IFIL Investments (diventata in seguito, il 20 febbraio 2009, Exor s.p.a., denominazione che sarà utilizzata di seguito nel presente documento) sarebbe passata dal 30,06% al 22% circa. 8. Il Sig. Gabetti desiderò richiedere una consulenza giuridica per ricercare una modalità per consentire ad Exor di rimanere l azionista di controllo della FIAT, e si rivolse in quest ottica a un avvocato specializzato in diritto societario, il Sig. Grande Stevens. Quest ultimo stimò che era possibile ottenere tale risultato rinegoziando un contratto di equity swap (ossia un contratto che permetteva lo scambio della performance di un azione contro un tasso di interesse senza anticipo in denaro) in data 26 aprile 2005 per circa 90 milioni di azioni FIAT che Exor aveva concluso con una banca d affari inglese, Merrill Lynch International Ltd, e la cui scadenza era fissata al 26 dicembre Secondo l opinione del Sig. Grande Stevens, questo contratto rappresentava una via per evitare il lancio di un offerta pubblica di acquisto (O.P.A.) sulle azioni FIAT. 9. Senza nominare Merrill Lynch International Ltd, ai fini di non violare i suoi doveri di riservatezza, il 12 agosto 2005 il Sig. Grande Stevens domandò alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa la CONSOB, che nel sistema giuridico italiano ha lo scopo, tra altre funzioni, di garantire la protezione degli investitori e l efficacia, la trasparenza e lo sviluppo dei mercati azionari se, nell ipotesi contemplata, un OPA poteva essere evitata. Allo stesso tempo, il Sig. Grande Stevens cominciò ad informarsi presso Merrill Lynch International Ltd circa la possibilità di apportare modifiche al contratto di equity swap.

5 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA Il 23 agosto 2005, la CONSOB domandò alle società Exor e Giovanni Agnelli di diffondere un comunicato stampa per segnalare tutte le iniziative adottate in merito alla scadenza del contratto di finanziamento con le banche, tutte le novità riguardanti la società FIAT e ogni elemento utile per spiegare le fluttuazioni delle azioni FIAT sul mercato. 11. Il sig. Marrone riferisce che in tale data si trovava in ferie. Aveva informato il Sig. Grande Stevens sulla richiesta della CONSOB, trasmettendogli una copia. Il Sig. Marrone sostiene di non aver partecipato alla redazione dei comunicati stampa di cui ai paragrafi 13 e Il Sig. Gabetti riferisce che il 23 agosto 2005 si trovava ricoverato in ospedale negli Stati Uniti. Aveva ricevuto un progetto di comunicato stampa e aveva contattato per telefono il Sig. Grande Stevens, che gli aveva confermato che, visti i numerosi dati rimasti incerti, l ipotesi di un rinegoziazione del contratto di equity swap non poteva essere ritenuta un opzione concreta e attuale. In queste circostanze, il Sig. Gabetti approvò il progetto del comunicato. 13. Il comunicato stampa rilasciato come risposta, approvato dal Sig. Grande Stevens, si limitava a indicare che Exor non aveva né avviato, né studiato iniziative riguardanti la scadenza del contratto di finanziamento e che desiderava rimanere l azionista di riferimento della FIAT. Non vi è stata fatta alcuna osservazione circa l eventuale rinegoziazione del contratto di equity swap con Merrill Lynch International Ltd, considerata dai ricorrenti una semplice ipotesi futura in mancanza di un chiaro fondamento di fatto e di diritto. 14. La società Giovanni Agnelli confermò il comunicato stampa di Exor.

6 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA Dal 30 agosto al 15 settembre 2005, il Sig. Grande Stevens proseguì le sue trattative con Merrill Lynch International Ltd per esaminare la possibilità di apportare delle modifiche al contratto di equity swap. 16. Il 14 settembre 2005, durante una riunione della famiglia Agnelli, è stato deciso che il progetto esaminato dal Sig. Grande Stevens doveva essere sottoposto all approvazione del consiglio di amministrazione di Exor. Lo stesso giorno, la CONSOB ricevette una copia del contratto di equity swap e fu informata sulle trattative in corso ai fini di utilizzarlo per consentire ad Exor di acquisire azioni FIAT. 17. Il 15 settembre 2005, in applicazione delle delibere dei rispettivi consigli di amministrazione, Exor e Merrill Lynch International Ltd conclusero l accordo sulla modifica del contratto di equity swap. 18. Il 17 settembre 2005, in risposta alla domanda fattale dal Sig. Grande Stevens il 12 agosto 2005 (paragrafo 9 sopra), la CONSOB indicò che nell ipotesi contemplata non sussisteva l obbligo di lanciare un OPA. 19. Il 20 settembre 2005, FIAT aumentò il suo capitale sociale; le nuove azioni emesse furono acquisite da otto banche per recuperare i crediti vantati. Lo stesso giorno, l accordo che modificava il contratto di equity swap entrò in vigore. Di conseguenza, Exor mantenne la sua partecipazione del 30% al capitale della FIAT. B. Il procedimento davanti alla CONSOB 20. Il 20 febbraio 2006, la Divisione mercati e consulenza economica ufficio Insider Trading di seguito l ufficio IT della CONSOB accusò i ricorrenti della violazione dell articolo 187 ter 1

7 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA 6 del Decreto Legislativo n 58 del 24 febbraio Ai sensi dell articolo di cui sopra, intitolato manipolazione del mercato, Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro ventcinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari Secondo la tesi dell ufficio IT, l accordo che modificava l equity swap era stato concluso o era sul punto di essere concluso prima della diffusione dei comunicati stampa del 24 agosto 2005, e quindi non era normale che detti comunicati non lo segnalassero in alcun modo. I ricorrenti furono invitati a presentare la loro difesa. 22. La pratica fu trasmessa in seguito dall ufficio IT all ufficio sanzioni amministrative di seguito la direzione della CONSOB, accompagnato da un rapporto (relazione istruttoria) del 13 settembre 2006, che segnalava gli elementi a carico e gli argomenti degli imputati. Secondo questo rapporto, la difesa presentata dai ricorrenti non consentiva di archiviare il caso. 23. La direzione comunicò questo rapporto ai ricorrenti e li invitò a presentare per iscritto, entro e non oltre 30 giorni con scadenza il 23 ottobre 2006, le argomentazioni che stimavano necessarie per la loro difesa. Nel frattempo l ufficio IT continuò ad esaminare il caso dei ricorrenti, ottenendo informazioni per via orale e tramite l analisi dei documenti ricevuti il 7 luglio 2006 da Merrill Lynch International Ltd. 1 L ammontare di questa sanzione è stato moltiplicato per cinque dall articolo 39 3 della legge n 262 del 28 settembre 2005, entrata in vigore dopo la diffusione dei comunicati stampa incriminati.

8 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA 7 Il 19 ottobre 2006, l ufficio trasmise alla direzione una nota complementare in cui affermava che i nuovi documenti esaminati non erano in grado di modificare le sue conclusioni. Il 26 ottobre 2006, i ricorrenti ricevettero una copia della nota complementare del 19 ottobre 2006 e dei suoi allegati; una nuova scadenza di trenta giorni fu concessa per presentare eventuali osservazioni. 24. Senza comunicarlo ai ricorrenti, la direzione presentò il suo rapporto (datato 19 gennaio 2007 e contenente le sue conclusioni) alla commissione la CONSOB vera e propria ossia l organo incaricato con l adozione della decisione su eventuali sanzioni. All epoca dei fatti, la commissione era composta da un presidente e quattro membri, nominati dal presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Il loro mandato durava cinque anni e poteva essere rinnovato un unica volta. 25. Con la decisione n del 9 febbraio 2007, la CONSOB infliggeva ai ricorrenti le seguenti sanzioni amministrative: EUR al Sig. Gabetti, EUR al Sig. Grande Stevens, EUR al Sig.Marrone, EUR alla società Exor, EUR alla società Giovanni Agnelli. 26. I Sigg. Gabetti, Grande Stevens e Marrone furono colpiti da un interdizione di amministrare, di dirigere o di controllare società quotate in borsa, per una durata di, rispettivamente, sei, quattro e due mesi. 27. La CONSOB stimò soprattutto che dalla pratica risultava che il 24 agosto 2005, data dei comunicati stampa incriminati, il progetto atto

9 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA 8 alla conservazione di una partecipazione del 30% al capitale della FIAT sulla base della rinegoziazione del contratto di equity swap sottoscritto con Merrill Lynch International Ltd, era già stato studiato ed era in corso di applicazione. Di conseguenza i comunicati stampa costituivano una rappresentazione falsa della situazione all epoca. La CONSOB sottolineava anche la posizione occupata dalle persone coinvolte, la gravità oggettiva dell infrazione e l esistenza del dolo. C. L opposizione davanti alla Corte d Appello 28. I ricorrenti presentarono opposizione alla sanzione di cui sopra davanti la corte di appello di Torino. I ricorrenti lamentarono, tra le altre cose, il fatto che il regolamento della CONSOB fosse illegale perché, contrariamente a quanto richiesto dall articolo 187 septies del decreto legislativo n 58 del 1998 (paragrafo 57 di seguito), non rispettava il principio di un esame in contraddittorio del caso. 29. Il Sig. Grande Stevens fece notare inoltre che la CONSOB lo aveva accusato e condannato per non aver partecipato alla pubblicazione del comunicato stampa del 24 agosto 2005 in qualità di amministratore di Exor. Davanti alla CONSOB, l interessato aveva eccepito senza successo che non possedeva tale qualità e che era semplicemente l avvocato e il consulente del gruppo Agnelli. Davanti alla corte di appello, il Sig. Grande Stevens ribadì che, non essendo amministratore, non poteva aver partecipato alla decisione di pubblicare il comunicato stampa incriminato. In una memoria del 25 settembre 2007, il Sig. Grande Stevens indicò che nel caso in cui la corte d appello avesse stimato insufficienti o inutilizzabili i documenti allegati alla pratica, egli richiedeva la convocazione e l esame di testimoni sui fatti riferiti nei documenti sopra citati. Non indicò chiaramente nella memoria né i nomi di questi testimoni né le circostanze sulle quali essi avrebbero dovuto testimoniare. In una memoria dello stesso giorno, il Sig.

10 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA 9 Marrone citò due testimoni, le cui dichiarazioni avrebbero provato che egli non aveva partecipato alla redazione dei comunicati stampa e specificò che la corte di appello avrebbe potuto esaminarli ove occorresse. 30. Con le sentenze depositate presso la cancelleria il 23 gennaio 2008, la corte di appello di Torino ridusse per alcuni dei ricorrenti l ammontare delle sanzioni amministrative inflitte dalla CONSOB, come segue: EUR per Giovanni Agnelli s.a.a. ; EUR per Exor s.p.a. ; EUR per il Sig. Gabetti. Nell intestazione delle sentenze emesse contro i Sigg. Gabetti e Marrone e contro Exor S.p.a. era indicato che la corte di appello si era riunita in camera di consiglio. La parte procedimento delle sentenze emesse contro il Sig. Grande Stevens e Giovanni Agnelli & C S.a.s. indicava che era stata disposta la comparizione delle parti in camera di consiglio. 31.La durata dell interdizione di assumere incarichi di amministrazione, di direzione o di controllo di società quotate in borsa inflitta al Sig. Gabetti fu ridotta da sei a quattro mesi. 32. La corte di appello rigettò tutte le altre istanze degli interessati. La corte fece notare tra altre cose che, anche dopo la trasmissione della pratica alla direzione, all ufficio IT spettava il diritto di proseguire le sue attività di indagine, dato che il termine di 210 giorni previsto per la delibera della CONSOB non era vincolante. Inoltre, il principio del contraddittorio era rispettato dal momento che, come nella fattispecie,

11 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA 10 gli imputati erano stati informati sui nuovi elementi raccolti dall ufficio IT e avevano avuto la possibilità di presentare le loro repliche. 33. La corte di appello osservò altresì che era vero che la CONSOB da una parte aveva inflitto le sanzioni previste dall articolo 187 ter del decreto legislativo n 58 del 1998, e dall altra parte aveva denunciato al pubblico ministero la commissione del reato penale di cui all articolo dello stesso decreto. Ai sensi di questo articolo, Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 34. Secondo la corte di appello, le due disposizioni avevano come oggetto lo stesso comportamento (la diffusione di informazioni false ) e perseguivano lo stesso scopo (evitare manipolazioni del mercato), però si distinguevano per quanto riguarda la situazione di pericolo che deve aver generato tale comportamento: per l articolo 187 ter, era sufficiente il fatto di aver fornito indicazioni false o fuorvianti sugli strumenti finanziari, mentre l articolo 185 richiedeva inoltre che queste informazioni fossero state in grado di provocare un alterazione sensibile del prezzo degli strumenti in causa. Come aveva indicato la Corte costituzionale nella sua ordinanza n 409 del 12 novembre 1991, il legislatore aveva la facoltà di punire un comportamento illegale contemporaneamente con una sanzione amministrativa e una sanzione penale. Inoltre, l articolo 12 della direttiva 2003/6/CE (paragrafo 60 di seguito), che invitava gli Stati membri dell Unione europea ad applicare sanzioni amministrative nei confronti delle persone responsabili di una manipolazione del mercato, conteneva esso stesso l osservazione fatto salvo il loro diritto d infliggere sanzioni penali.

12 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA Sul merito, la corte d appello osservò che dalla pratica risultava che la rinegoziazione dell equity swap era stata esaminata, all epoca della controversia, nei minimi dettagli e che la conclusione alla quale era arrivata la CONSOB (ossia che questo progetto esisteva già un mese prima del 24 agosto 2005) era ragionevole alla luce dei fatti stabiliti e del comportamento delle persone coinvolte. 36. Per quanto riguarda il Sig. Grande Stevens, era vero che egli non era l amministratore di Exor s.p.a. Ciò nonostante, l infrazione amministrativa punita dall articolo 187 ter del decreto legislativo n 58 del 1998 poteva essere commessa da chiunque, quindi in qualsiasi qualità; e il Sig. Grande Stevens aveva partecipato al processo decisionale che aveva portato alla pubblicazione del comunicato stampa in qualità di avvocato consultato dalle società ricorrenti. D. Ricorso in cassazione 37. I ricorrenti presentarono ricorso in cassazione. Nel terzo e nel quarto motivo del loro ricorso, lamentarono soprattutto una violazione dei principi del processo equo sanciti dall articolo 111 della Costituzione, per le seguenti cause: l assenza del carattere contraddittorio della fase istruttoria davanti alla CONSOB; la mancata comunicazione agli accusati del rapporto della direzione; l impossibilità secondo loro di depositare memorie o documenti e di essere sentiti personalmente dalla commissione; il fatto che l ufficio IT ha proseguito la sua indagine e trasmesso una nota complementare dopo la scadenza fissata a tale scopo. 38. Con le sentenze del 23 giugno 2009, il cui testo fu depositato presso la cancelleria il 30 settembre 2009, la Corte di cassazione rigettò il ricorso. La Corte stimò che il principio di un esame in contraddittorio della causa era stato rispettato nel procedimento davanti alla CONSOB,

13 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA 12 rilevando che essa aveva indicato agli interessati il comportamento per il quale erano stati accusati e aveva tenuto conto delle rispettive difese. L omissione di sentire i ricorrenti e di trasmettere loro le conclusioni della direzione non violava questo principio, in quanto le disposizioni costituzionali in materia di processo equo e di diritto alla difesa erano applicabili soltanto ai procedimenti giudiziari, e non al procedimento per l inflizione di sanzioni amministrative. E. Le azioni penali contro i ricorrenti 39. Ai sensi del decreto legislativo n 58 del 1998, il comportamento in causa dei ricorrenti poteva essere oggetto non solo di una sanzione amministrativa inflitta dalla CONSOB, ma anche di sanzioni penali previste dall articolo 185 1, citato sopra al paragrafo Il 7 novembre 2008, i ricorrenti furono rinviati a giudizio davanti al tribunale di Torino. I ricorrenti erano accusati di aver dichiarato, nei comunicati stampa del 24 agosto 2005, che Exor desiderava rimanere l azionista di riferimento della FIAT e che la società non aveva né avviato, né studiato iniziative riguardanti la scadenza del contratto di finanziamento, mentre l accordo che modificava l equity swap era già stato esaminato e concluso, informazione che sarebbe stata nascosta ai fini di evitare un probabile calo del prezzo delle azioni FIAT. 41. La CONSOB si costituì parte civile, ai sensi dell articolo 187 undecies del decreto legislativo n 58 del Dopo il 30 settembre 2009, data in cui fu depositata presso la cancelleria l ordinanza che rigetta il ricorso in cassazione dei ricorrenti contro la condanna inflitta dalla CONSOB (paragrafo 38 sopra), gli interessati richiesero la rinuncia all azione penale nei loro confronti ai sensi del principio ne bis in idem. Nello specifico, durante l udienza del 7 gennaio 2010, i ricorrenti eccepirono l incostituzionalità delle

14 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA 13 disposizioni pertinenti del decreto legislativo n 58 del 1998 e dell articolo 649 del codice di procedura penale (il CPP vedi paragrafo 59), data la loro incompatibilità secondo loro con l articolo 4 del Protocollo n 7). 43. Il rappresentante del pubblico ministero presentò un opposizione a questa eccezione, dichiarando che il doppio giudizio (amministrativo e penale) era imposto dall articolo 14 della direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 (paragrafo 60), che il legislatore italiano aveva recepito introducendo gli articoli 185 e 187 ter del decreto legislativo n 58 del Il tribunale di Torino non si pronunciò immediatamente sulla questione relativa alla costituzionalità sollevata dalla difesa. Il tribunale ordinò una perizia per determinare le fluttuazioni delle azioni FIAT tra dicembre 2004 e aprile 2005 e per valutare gli effetti dei comunicati stampa del 24 agosto 2005 e delle informazioni rese note il 15 settembre Con una decisione del 21 dicembre 2010, il cui testo fu depositato presso la cancelleria il 18 marzo 2011, il tribunale di Torino assolse il Sig. Marrone, con il motivo che non aveva contribuito alla pubblicazione dei comunicati stampa, e assolse anche gli altri ricorrenti con il motivo che non era stato provato che il loro comportamento era stato in grado di provocare un alterazione significativa del mercato finanziario. Il tribunale osservò che il fatto che i comunicati stampa contenevano informazioni false era già stato sanzionato dall autorità amministrativa. Secondo l opinione del tribunale, il comportamento incriminato degli interessati aveva lo scopo di nascondere, probabilmente, alla CONSOB la rinegoziazione del contratto di equity swap, e non di far aumentare il prezzo delle azioni FIAT.

15 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA Il tribunale dichiarò chiaramente infondata la questione relativa alla costituzionalità sollevata dai ricorrenti. Il tribunale fece notare che la legge italiana (articolo 9 della legge n 689 del 1981) vietava un doppio giudizio, penale e amministrativo, su uno stesso fatto. Orbene, gli articoli 185 e 187 ter del decreto legislativo n 58 del 1998 non sanzionavano lo stesso fatto: soltanto la disposizione penale (l articolo 185) richiedeva che il comportamento fosse stato in grado di provocare un alterazione importante del valore degli strumenti finanziari (vedi Corte di cassazione, sezione sesta, sentenza del 16 marzo 2006, n 15199). Inoltre, l applicazione della disposizione penale presupponeva l esistenza di un dolo, mentre la disposizione amministrativa si applicava in presenza di un semplice comportamento errato. D altronde, l azione penale che ha seguito l inflizione della sanzione pecuniaria prevista dall articolo 187 ter del decreto legislativo n 58 del 1998 era autorizzata dall articolo 14 della direttiva 2003/6/CE. 47. Per quanto riguarda invece la giurisprudenza della Corte citata dai ricorrenti (Gradinger c. Austria (23 ottobre 1995, serie A n 328-C), Sergueï Zolotoukhine c. Russia ([GC], n 14939/03, CEDH ), Maresti c. Croazia (n 55759/07, 25 giugno 2009), e Ruotsalainen c. Finlandia (n 13079/03, 16 giugno 2009)), non è pertinente nella fattispecie, perché fa riferimento a casi in cui uno stesso fatto è stato punito con sanzioni penali e amministrative e in cui quest ultime avevano un carattere punitivo e potevano comportare la privazione della libertà oppure (affare Ruotsalainen) avevano un ammontare superiore all ammenda penale. 48. Il pubblico ministero presentò ricorso in cassazione, lamentando che il reato di cui sono accusati i ricorrenti era un reato di pericolo e

16 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA 15 non reato di danno. Il reato poteva dunque essere costituito anche in assenza di danni per gli azionisti. 49. Il 20 giugno 2012, la Corte di cassazione accolse in parte il ricorso del pubblico ministero e annullò l assoluzione delle società Giovanni Agnelli ed Exor, nonché dei Sigg. Grande Stevens e Gabetti. Confermò in cambio l assoluzione del Sig. Marrone, dato che non aveva partecipato al comportamento incriminato. 50. Con una sentenza del 28 febbraio 2013, la corte di appello di Torino condannò i Sigg. Gabetti e Grande Stevens per il reato previsto all articolo del decreto legislativo n 58 del 1998, stimando che era molto probabile che, in assenza delle informazioni false incluse nel comunicato stampa rilasciato il 24 agosto 2005, il valore delle azioni FIAT fosse calato in modo molto più significativo. La Corte assolse invece le società Exor e Giovanni Agnelli, stimando che non esistevano reati che potessero essere imputati alle società in causa. 51. La corte di appello escluse ogni violazione del principio ne bis in idem, confermando, essenzialmente, il ragionamento seguito dal tribunale di Torino. 52. Secondo le informazioni fornite dal Governo il 7 luglio 2013, i Sigg. Gabetti e Grande Stevens hanno presentato ricorso in cassazione contro questa sentenza, e il procedimento è ancora in corso alla data odierna. Nei loro ricorsi, questi due ricorrenti hanno invocato la violazione del principio ne bis in idem e richiesto di sollevare una questione relativa alla costituzionalità per quanto riguarda l articolo 649 CPP. II. IL DIRITTO E LE PRASSI INTERNI ED EUROPEI PERTINENTI IN MATERIA

17 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA 16 A. Il diritto interno 1. Il decreto legislativo n 58 del 24 febbraio Come indicato prima (paragrafo 20), l articolo 187 ter 1 del decreto prevede sanzioni amministrative per le persone responsabili di una manipolazione del mercato. Ai sensi del paragrafo 5 della stessa disposizione, quando il loro ammontare normale risulta inadeguato rapportato alla gravità del comportamento in causa, dette sanzioni possono essere aumentate fino a tre volte il loro ammontare massimo normale o fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal comportamento illecito. La CONSOB deve indicare gli elementi e le circostanze che prende in considerazione per valutare i comportamenti che costituiscono manipolazione del mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE (paragrafo 60 di sotto) e delle disposizioni di attuazione. 54. L articolo 187 quater precisa che l inflizione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra causa anche la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti delle società coinvolte. Se la società è quotata in borsa, i suoi rappresentanti sono colpiti da incapacità temporanea di assumere incarichi di amministrazione, gestione o controllo delle società quotate. Queste sanzioni accessorie hanno una durata che va da due mesi a tre anni. Tenendo conto della gravità della violazione del grado della colpa, la CONSOB può anche interdire alle società quotate, alle società di gestione e alle società di revisione di avvalersi della collaborazione dell autore dell infrazione, per una durata massima di tre anni. La CONSOB può anche richiedere agli ordini professionali la sospensione temporanea dell interessato dall esercizio della sua attività professionale.

18 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA Ai sensi dell articolo 187 quinquies, quando le infrazioni commesse nel suo interesse o a suo vantaggio da amministratori, dirigenti o manager di una società commerciale hanno causato l applicazione di una sanzione amministrativa, la società in causa è tenuta al pagamento di una somma pari all ammontare della sanzione inflitta alle persone di cui sopra. Qualora queste infrazioni avessero generato un prodotto o un profitto importante, la sanzione applicata alla società è aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito. Tuttavia, la responsabilità della società è esclusa se prova che i suoi amministratori, dirigenti o manager hanno agito esclusivamente nel loro interesse o a favore di terzi. 56. Ai sensi dell articolo 187 sexies, l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in questione importa sempre la la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. Ai sensi dell articolo 187 septies, provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB, che può richiedere, a spese dell autore dell infrazione, ulteriori forme di pubblicità. 57. L articolo 187 septies descrive la procedura di applicazione delle sanzioni da parte della CONSOB. Nello specifico, il comportamento illecito di cui si è accusati deve essere notificato agli interessati entro 180 giorni dal suo accertamento, gli interessati possono richiedere di essere sentiti e il procedimento è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 58. Ai sensi dell articolo 3 del decreto legislativo n 58 del 1998, la CONSOB è autorizzata a fissare le scadenze e le procedure per l adozione degli atti che rientrano nelle sue competenze.

19 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA Il CPP 59. L articolo 649 del CPP recita: 1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado per le circostanze (..). 2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. B. Il diritto e la prassi europea 60. L articolo 14 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato Gazzetta Ufficiale n L 096 del 12/04/2003 p ) dispone: 1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente al loro ordinamento nazionale, che possano essere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili del mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

20 SENTENZA GRANDE STEVENS E ALTRI c. ITALIA La Commissione stila, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, un elenco indicativo delle misure e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo Gli Stati membri fissano le sanzioni da applicare per l'omessa collaborazione alle indagini di cui all'articolo Gli Stati membri provvedono affinché l autorità competente possa divulgare al pubblico le misure o sanzioni applicate per il mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. 61. Nella causa Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonckc/ Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (procedimento C-45/08) del 23 dicembre 2009, la Corte di Giustizia dell Unione europea (CJUE) si è espressa come segue: 40. Al riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l osservanza (sentenza 3 settembre 2008, cause riunite C 402/05 P e C 415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I 6351, punto 283). 41. Emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che il rispetto dei diritti dell uomo rappresenta una condizione di legittimità degli atti comunitari e che nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto di questi ultimi (citata sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, punto 284).

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