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3 INDICE Legge 19 febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 p. 7 La Legge sulla procreazione medicalmente assistita - Cronistoria Con la consulenza di Filomena Gallo, Avvocato p. 21 Applicazione pratica della Sentenza 151/2009 della Corte Costituzionale p. 29 3

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5 ASPETTI NORMATIVI In Italia, la Procreazione Medicalmente Assistita è regolamentata a livello nazionale dalla Legge 40/2004 Originariamente, tale Legge prevedeva una serie di limitazioni relativamente ai trattamenti disponibili e definiva i criteri necessari per potervi accedere. Fin dalla sua entrata in vigore la Legge 40, considerata una delle più restrittive al mondo, è stata oggetto di numerose controversie, culminate in varie azioni legali promosse da cittadini che si ritenevano discriminati dalle limitazioni imposte da questa normativa. Questi ricorsi, portati avanti a livello locale, nazionale ed europeo, hanno generato e stanno tuttora generando sentenze che hanno modificato significativamente la Legge. Di particolare rilevanza è stata la sentenza 151/2009 della Corte Costituzionale che, tra le altre cose, ha abolito l obbligo di generare un massimo di tre embrioni da trasferire in un unico contemporaneo impianto. Questo fascicolo si ripropone di fornire una panoramica della normativa attualmente vigente in Italia in materia di Procreazione Medicalmente Assistita. Al di là degli aspetti clinici, infatti, una conoscenza approfondita dei propri diritti è fondamentale per effettuare una scelta di trattamento consapevole e per affrontare con maggiore serenità questo impegnativo percorso. A tale fine vengono riportati: - il testo integrale della Legge 40/ una breve cronistoria che illustra le diverse sentenze relative a tale Legge e i loro effetti su di essa - un documento elaborato da diversi centri di PMA all indomani della sentenza 151/2009 che regolamenta l applicazione di tale verdetto nella pratica clinica quotidiana. 5

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7 Legge 19 febbraio 2004, n. 40 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio

8 CAPO I PRINCÌPI GENERALI ART. 1 (Finalità) 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. ART. 2 (Interventi contro la sterilità e la infertilità) 1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal All onere derivante dall attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8

9 ART. 3 (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405) 1. Al primo comma dell articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: d-bis) l informazione e l assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; d-ter) l informazione sulle procedure per l adozione e l affidamento familiare. 2. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE ART. 4 (Accesso alle tecniche) 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. 2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi: a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività; b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell articolo È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. 9

10 ART. 5 (Requisiti soggettivi) 1. Fermo restando quanto stabilito dall articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. ART. 6 (Consenso informato) 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa. 2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate. 3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell ovulo Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

11 5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all articolo 8 e all articolo 9 della presente legge. ART. 7 (Linee guida) 1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate. 3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1. CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO ART. 8 (Stato giuridico del nato) 1. I nati a seguito dell applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell articolo 6. ART. 9 (Divieto del disconoscimento della paternità e dell anonimato della madre) 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall articolo 235, primo com- 11

12 ma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l impugnazione di cui all articolo 263 dello stesso codice. 2. La madre del nato a seguito dell applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi. CAPO IV REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ART. 10 (Strutture autorizzate) 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all articolo Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; b) le caratteristiche del personale delle strutture; c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse; d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture. 12

13 ART. 11 (Registro) 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell applicazione delle tecniche medesime. 2. L iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria. 3. L Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti. 4. L Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti. 6. All onere derivante dall attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di euro a decorrere dall anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. CAPO V DIVIETI E SANZIONI ART. 12 (Divieti generali e sanzioni) 1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall articolo 4, comma 3, 13

14 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 3. Per l accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da a un milione di euro. 7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l interdizione perpetua dall esercizio della professione. 8. Non sono punibili l uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e È disposta la sospensione da uno a tre anni dall esercizio professionale nei confronti dell esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma L autorizzazione concessa ai sensi dell articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l autorizzazione può essere revocata.

15 CAPO VI MISURE DI TUTELA DELL EMBRIONE ART. 13 (Sperimentazione sugli embrioni umani) 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. 4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da a euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. 5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall esercizio professionale nei confronti dell esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo. 15

16 ART. 14 (Limiti all applicazione delle tecniche sugli embrioni) 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell evoluzione tecnicoscientifica e di quanto previsto dall articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 3. Qualora il trasferimento nell utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. 4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n I soggetti di cui all articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell utero. 6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da a euro. 7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall esercizio professionale nei confronti dell esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. 9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 16

17 CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 15 (Relazione al Parlamento) 1. L Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell articolo 11, comma 5, sull attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati. 2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull attuazione della presente legge. ART. 16 (Obiezione di coscienza) 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell azienda unità sanitaria locale o dell azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate. 2. L obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma L obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall assistenza antecedente e conseguente l intervento. 17

18 ART. 17 (Disposizioni transitorie) 1. Le strutture e i centri iscritti nell elenco predisposto presso l Istituto superiore di sanità ai sensi dell ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2. ART. 18 (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita) 1. Al fine di favorire l accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall anno All onere derivante dall attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

19 , nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 19

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21 La Legge sulla procreazione medicalmente assistita - Cronistoria Con la consulenza di Filomena Gallo, Avvocato 21

22 Premessa Dal 1978, anno di nascita di Louise Brown, la prima bambina concepita con fecondazione in vitro, molti sono stati i Paesi Europei che hanno immediatamente legiferato in materia. In Italia, abbiamo assistito a dieci anni di dibattito parlamentare, su varie proposte di legge in tema di fecondazione assistita: in particolare sul progetto di legge 1514, oggi legge numero 40/04, sono stati rigettati tutti gli emendamenti proposti in sede di discussione. Prima dell entrata in vigore della legge 40/2004, la materia era disciplinata dal Codice deontologico, dalle ordinanze dei ministri della Salute e da alcuni interventi dei giudici. Dall analisi della legge numero 40 del 2004 emergono due dati evidenti: il fondamento di natura penalistica della norma e la difficoltà a trovare un orientamento unitario nel regolamentare la salute della persona e più in generale della coppia. In gioco ci sono la libertà individuale in tema di scelte procreative, la libertà della ricerca scientifica, l autonomia della pratica medica, la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nelle tecniche di fecondazione assistita. Senza analizzare ogni singolo articolo, ma ponendo attenzione ai punti più dibattuti dal punto di vista etico, scientifico e giuridico, ci si rende immediatamente conto di quale sia uno dei terreni più ostici della legge: da un lato gli aspetti concernenti la tutela dell embrione, dall altro quelli riguardanti i requisiti soggettivi necessari per poter accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita. Chiara è la sproporzione tra la tutela delle due differenti situazioni soggettive a tutto favore dell embrione. Nel corso degli anni varie decisioni dei tribunali e della Corte Costituzionale hanno rimosso alcuni divieti di questa legge che alcuni scienziati italiani hanno etichettato come stupefacenti dal punto di vista scientifico e ripugnanti dal punto di vista morale. Nonostante ciò, rimangono ancora molti ostacoli da rimuovere: il divieto di ricorrere a gameti altrui (fecondazione eterologa); il prerequisito della sterilità e infertilità; il divieto di maternità surrogata; il divieto di utilizzo di embrioni non idonei alla gravidanza a fini scientifici; il divieto di accesso ai single, agli omosessuali, ai minorenni. Tappe successive all entrata in vigore della Legge numero 40 del Il referendum. Luca Coscioni, con l associazione per la libertà di ricerca scientifica che porta il suo nome, ha promosso nell aprile del 2004 con l area radicale il referendum di abrogazione totale 1 della legge numero 40/04, mobilitando il Paese per la raccolta firme 2. Nel luglio 2004, anche l area politica di sinistra decise di proporre altri quesiti abrogativi parziali della legge 40. In sintesi i quesiti proposti furono i seguenti: 1. Per l utilizzo a fini scientifici di embrioni non utilizzabili per una gravidanza; 2. La tutela della salute della donna;

23 3. Diritto di autodeterminazione e libertà di scelta; 4. Divieto di eterologa. Nel periodo del referendum, si è assistito ad un dibattito politico ed ideologico, che non ha chiarito il contenuto del referendum, ignorando le problematiche concrete che scaturiscono dall applicazione dalla norma in esame. Il referendum sulla L. 40/04 si è celebrato con il mancato raggiungimento del quorum 3. Solo il 25% degli Italiani hanno votato. Considerato che quindi ha vinto l astensione, per regolamento il referendum potrà essere riproposto in futuro. 1 Il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. 2 L articolo 75 della Costituzione riserva l iniziativa referendaria al popolo ( elettori) e alle Regioni (5 Consigli regionali), questi possono proporre all elettorato l abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, dove per legge si deve intendere una legge in senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario, e per atto avente valore di legge ( decreto legge approvato dal governo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e convertito entro 60 giorni dal parlamento) e il decreto legislativo (adottato dal governo su delega parlamentare). 3 Il quorum indica il numero minimo di elettori che devono prendere parte alla tornata elettorale perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito: esso è fissato nel 50% più uno degli aventi diritto al voto. Indice delle pronunce sulla legge 40 del Ordinanza del Tribunale di Catania 3 maggio Negato il diritto ad eseguire la diagnosi preimpianto da parte della coppia portatrice di betatalassemia. Ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 14 della legge, con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. Scrive il giudice Lima: - Sicchè si dà l impressione suggestiva di volere tutelare la salute del figlio, ma siccome il figlio tutelato non è quello reale ma quello virtuale, non si difende in realtà alcun figlio, ma la propria volontà di averne uno conforme ai propri desideri, sacrificando a questo obiettivo, per tentativi successivi, tutti i figli reali difformi che venissero nel frattempo. La sentenza conferma una lettura restrittiva della legge 40/04, rigettando la domanda; 2. Tribunale Cagliari 29 giugno Accesso all interruzione di gravidanza a seguito di gravidanza ottenuta con tecniche di procreazione medicalmente assistita. La legge numero 40 del 2004 all articolo 14 comma 4, testualmente recita il seguente divieto. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n La coppia del caso specifico presentò ricorso poiché a seguito di trattamento di procreazione assistita aveva ottenuto una gravidanza plurima con rischi clinici per la salute della madre e dei nascituri, ricorrendo i requisiti per ottenere l interruzione di gravidanza per la tutela della salute, fu presentato ricorso ex art. 700 per ottenere l affermazione degli artt della Costituzione Italiana e della legge 194/78. L ordinanza del G.I. affermò che non vi è differenza tra gravidanza da Procreazione medicalmen- 23

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