Corte di Cassazione Sezione sesta penale. (Sentenza 8 agosto 2013, n )

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1 Corte di Cassazione Sezione sesta penale (Sentenza 8 agosto 2013, n ) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola - Presidente Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere Dott. CONTI Giovan - rel. Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS), nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 19/07/2012 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Conti;

2 lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Aniello Roberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, su richiesta del Procuratore generale in sede, dichiarava, richiamando l'articolo 730 c.p.p. e ss., il riconoscimento, ai fini della esecuzione, della sentenza, divenuta irrevocabile, pronunciata in data 15 giugno 2010 dalla Corte di appello di Lione nei confronti del cittadino italiano (OMISSIS), condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro cinquantamila di multa in quanto riconosciuto colpevole dei reati di detenzione, trasporto e importazione di sostanze stupefacenti, nonche' di associazione per delinquere, accertati in (OMISSIS). Rilevava la Corte di appello che la sentenza francese era divenuta irrevocabile, come da attestazione apposta sulla stessa; che essa non conteneva disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; che era stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale; che il (OMISSIS) aveva partecipato personalmente al secondo grado di giudizio, con l'assistenza di un difensore, dopo essere stato consegnato dall'a.g. italiana su MAE emesso dall'a.g. francese e avere proposto opposizione alla precedente sentenza contumaciale; che i fatti per i quali era stata pronunciata condanna corrispondevano a fattispecie previste come reati dall'ordinamento italiano e che per essi in Italia non era in corso a suo carico procedimento penale ne' era stata pronunciata sentenza. 2. Ricorre per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che, premessa una esposizione dei fatti che avevano dato

3 luogo alla imputazione mossa dall'a.g. francese e delle vicende processuali, deduce i seguenti motivi Erronea applicazione dell'articolo 730 c.p.p. e articolo 12 c.p., avendo la Corte di appello proceduto al riconoscimento della sentenza francese - che avrebbe dovuto semmai avere luogo nella specie sulla base di un accordo internazionale a norma dell'articolo 731 c.p.p. - in mancanza di una richiesta del Ministro della giustizia; dato che nella specie, senza alcun atto di impulso ministeriale, il Procuratore generale di Campobasso aveva presentato direttamente la richiesta di riconoscimento alla Corte territoriale. Inoltre la sentenza oggetto di riconoscimento e' stata trasmessa direttamente all'a.g. italiana dalla Corte di appello di Lione, senza transitare previamente per il Ministero della Giustizia Violazione dell'articolo 733 c.p.p., non essendovi certezza in ordine al carattere di definitivita' della sentenza oggetto di riconoscimento, alla data in cui cio' sarebbe avvenuto e ai presupposti che avevano determinato tale effetto: mancando un'attestazione circa la data del passaggio in giudicato, ed essendo indicata solo quella relativa alla pronuncia di condanna, e' perfino ipotizzabile che il (OMISSIS) non sia stato messo in condizioni di proporre impugnazione avverso tale decisione. Manca inoltre ogni esplicitazione sui criteri seguiti ai fini della determinazione della durata della pena residua, tenuto conto della carcerazione presofferta e degli sconti di pena accordati al (OMISSIS) dall'a.g. francese durante il periodo di detenzione in quel paese Violazione dell'articolo 24 Cost., comma 2, articolo 111 Cost. e 6 CEDU, per contrasto della sentenza francese con i principi

4 fondamentali del nostro ordinamento, in relazione alla mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale diretta all'assunzione di un confronto con (OMISSIS) e all'espletamento di una perizia telefonica, entrambe negate dall'a.g. francese sulla base del mero rilievo secondo cui il (OMISSIS) era rimasto assente durante tutta la fase del procedimento iniziale, pur essendo assodato che egli non aveva avuto conoscenza di esso. Inoltre gli atti del processo non sono stati tradotti in lingua italiana Violazione degli articoli 25 e 111 Cost. e articolo 6 CEDU, per essere stata la sentenza oggetto di riconoscimento pronunciata da un giudice collegiale di cui faceva parte il dott. (OMISSIS), che aveva gia' preso parte al giudizio di prima istanza e poi a quello di appello contumaciale Violazione dell'articolo 735 cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata omesso di determinare con precisione la data del fine-pena e la durata della pena residua ancora da scontare, residuando cosi' una inammissibile incertezza al riguardo. 3. Il medesimo difensore ha poi depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in tutti i suoi aspetti, appare infondato. 2. Il ricorrente, evocando la disciplina dell'articolo 731 c.p.p. che postula un accordo internazionale quale presupposto per il riconoscimento di una sentenza straniera, dimentica di considerare che a base del percorso che ha determinato l'emissione della

5 sentenza di condanna oggetto di riconoscimento vi e' la precedente sentenza emessa da questa Corte di cassazione in data 4 marzo 2010 con la quale e' stato rigettato il ricorso del (OMISSIS) avverso la sentenza in data 2 febbraio 2010 della Corte di appello di Campobasso che, su mandato di arresto europeo emesso dall'a.g. francese, aveva disposto la consegna del medesimo per la esecuzione della pena di sei anni di reclusione inflitta dalla Corte di appello di Lione per i reati oggetto della presente procedura. In quella sentenza, la Corte di appello di Campobasso, preso atto che la sentenza di condanna era stata emessa in absentia, stabiliva che il (OMISSIS), dopo il nuovo giudizio che egli avrebbe potuto sollecitare davanti all'a.g. francese, avrebbe dovuto essere trasferito in Italia per qui scontare la pena eventualmente irrogatagli. Cio' e' appunto quanto si e' verificato dopo la consegna del (OMISSIS): egli ha sollecitato un nuovo giudizio davanti all'a.g. francese e, all'esito di questo, e' stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro cinquantamila di multa. Non vi e' dunque spazio nella specie per l'applicabilita' dell'articolo 731 c.p.p., essendo del tutto peculiare la regolamentazione della esecuzione della sentenza estera nell'ambito della disciplina interna del MAE, conformata alla decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, che e' vincolante per gli stati membri dell'unione Europea e che sconta il mutuo riconoscimento delle decisioni penali (vedi in particolare i consideranda n. 2 e 6 di detta decisione-quadro): l'iniziativa, in primo luogo, non spetta al Ministro ma alla corte di appello investita della procedura del MAE; ne' essa e' condizionata dall'esistenza di un particolare "accordo internazionale", che non sia quello, ove possa in tal modo essere qualificato, costituito dalla stessa decisione-quadro; infine, la sentenza estera non deve

6 essere formalmente "riconosciuta" ai sensi dell'articolo 731 c.p.p., ma, sussistendone i presupposti, semplicemente posta in esecuzione, discendendo la sua riconoscibilita', e quindi la sua esecutivita', direttamente dalla legge interna (la n. 69 del 2005) di conformazione alla decisione-quadro (v., tra le altre, Sez. 6, n del 10/12/2007, Pano, Rv ; Sez. 6, n del 12/02/2008, Tavano, non mass. sul punto; Sez. 6, n del 12/02/2008, Finotto, non mass. sul punto). Legittimamente, dunque, la Corte di appello di Campobasso, preso atto della nuova sentenza di condanna emessa dall'a.g. francese, e della legittimita' del I titolo, l'ha posta in esecuzione, sia superfluamente dichiarandola di riconoscerla a norma degli "articolo 730 c.p.p. e segg.". 3. Manifestamente infondato appare il secondo motivo, relativo alla presunta incertezza della esecutivita' della sentenza francese oggetto della presente procedura, risultando dagli atti che un tale carattere abbia appunto la sentenza in questione, come attestato dall'a.g. francese con annotazione a margine della decisione, e non essendo certamente compito dell'a.g. italiana sindacare la procedura attraverso la quale una sentenza francese (o qualunque sentenza di uno stato dell'u.e.) acquisti definitivita' - e quindi di esecutivita' - sulla base delle norme vigenti nello stato di emissione. 4. Inammissibili appaiono il terzo e il quarto motivo, con i quali si deducono presunte limitazione del diritto di difesa del (OMISSIS) nell'ambito del nuovo giudizio davanti all'a.g. francese, che, per come rappresentato, non attengono a contrasti strutturali dell'ordinamento processuale francese con i diritti fondamentali affermati dalla CEDU, ma, semmai, a vizi procedurali che avrebbero dovuto essere

7 eventualmente dedotti dal (OMISSIS) con i rimedi previsti da quell'ordinamento. Con particolare riguardo alla lamentata mancata traduzione degli atti in lingua italiana, non risulta che l'ordinamento francese non assicuri una simile garanzia, e, soprattutto, che sia stata rigettata una richiesta dell'imputato in tal senso. Non attiene, poi, ai canoni fondamentali di un giusto processo, come tutelato dalla Convenzione europea sui diritti umani, la circostanza che del collegio che ha emesso la sentenza francese oggetto di riconoscimento abbia fatto parte un giudice gia' componente della precedente decisione emessa in contumacia. 5. Quanto alla presunta incertezza circa il computo della pena da porre in esecuzione, tenuto conto del presofferto e dei benefici accordati dalla legge francese, si tratta di aspetto meramente esecutivo, affidato alle attribuzioni del Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, le cui determinazioni ben possono essere contestate in sede esecutiva attraverso i normali rimedi (incidente di esecuzione) previsti dall'ordinamento processuale. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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