Bozza di Decreto Ministeriale ex art. 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. MACRO-permanenti)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Bozza di Decreto Ministeriale ex art. 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. MACRO-permanenti)"

Transcript

1 Bozza di Decreto Ministeriale ex art. 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. MACRO-permanenti) Note esplicative a cura della Redazione di ReMida Danno Giuffrè Editore La bozza di Decreto Ministeriale sotto riportata, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2011 (non entrata in vigore, in quanto da approvarsi con D.P.R. previo parere del Consiglio di Stato) è stata elaborata dal Governo sulla base del valore punto della micropermanente approvato con D.M. del 2005 (valore punto 674,78) Nel presente PDF non vengono, quindi, allegate le tabelle analitiche contenute nella bozza di decreto (non attuali). La Redazione ReMida ha, invece, rielaborato (utilizzando il punto-base del 2011 determinato dal D.M : 759,04) i nuovi criteri delle MACROpermanenti descritte nella presente bozza di decreto; ciò permette di effettuare una valutazione comparativa con le tabelle del danno biologico elaborate nel 2011 dai tribunali di Milano e Roma. Tali tabelle sono reperibili sul sito : Dalla bozza sotto riportata sono state omesse le specifiche tabelle delle invalidità medico-legali. Dalla comparazione delle tabelle delle micro e delle macro permanenti si sono rilevate alcune interessanti conseguenze: Per i soggetti dai 28 anni in poi il risarcimento è più alto se la invalidità è di 9 punti piuttosto che di 10 punti. Tale risultato è la conseguenza della incidenza, nella tabella delle MACRO-permanenti del coefficiente di riduzione per l età dei maschi e femmine (che non è previsto nelle micro-permanenti). La diversa incidenza del coefficiente di riduzione dell età tra maschi e femmine è assolutamente irrisoria anche su risarcimenti molto elevati. Non appare giustificata, quindi, la previsione di diversi coefficienti con la inutile laboriosità di gestire due tabelle diverse, con risultati economici, peraltro, assolutamente irrilevanti. LA REDAZIONE DI REMIDA

2 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l'articolo 87, comma, 5 della Costituzione; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, e in particolare l'articolo 138, che prevede la predisposizione di una specifica Tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psicofisica compresa tra 10 e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso; VISTO il decreto del Ministro della salute del 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell' 11 settembre 2003, n. 211, recante "Tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità"; ESAMINATI i lavori della commissione per la predisposizione della Tabella di cui al menzionato articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, istituita con decreto del Ministro della salute del 26 maggio 2004; ACQUISITE le determinazioni del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico relativamente al valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; VISTA la preliminare deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del... UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del..., VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del... SULLA PROPOSTA del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della giustizia; DECRETA: Art Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è approvata la Tabella unica nazionale: a) delle menomazioni all'integrità psicofisica compresa tra 10 e 100 punti di invalidità e le relative note introduttive sui criteri applicativi; b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità e le relative note introduttive sui criteri applicativi. 2. Le note introduttive e le tabelle di cui al comma 1, lettera a), sono riportate rispettivamente negli allegati I e II del presente decreto; le note introduttive e le tabelle di cui al comma I, lettera b), sono riportate rispettivamente negli allegati III e IV del presente decreto. 3. Gli importi stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 138, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n Il presente decreto sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA Com'è noto, per lungo tempo la monetizzazione dei danni conseguenti a incidente stradale non avveniva in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, venendo effettuata in base a "tabelle" elaborate da ciascun Tribunale. Ciò comportava un'ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio dei danneggiati da sinistri avvenuti nelle circoscrizioni di quei Tribunali osservanti criteri di quantificazione oltremodo ristretti. In altri termini, a parità di danno, l'ammontare del risarcimento variava sensibilmente da regione a regione (finanche da città a città), al di fuori di ogni canone di ragionevolezza e quindi in violazione del principio di uguaglianza. Al fine di porre rimedio a tale situazione, con legge 5 marzo 2001, n. 57 ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), è stata regolamentata la materia della valutazione medico-legale del danno derivante da incidenti stradali ai fini del risarcimento RCAuto (Responsabilità civile auto), prevedendo una Tabella unica, valida per tutto il territorio nazionale, recante indicazione delle menomazioni all'integrità psicofisica e del relativo valore percentuale e pecuniario. È stata pertanto emanata, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge citata, la Tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, elaborata da apposita commissione istituita presso questo Dicastero e approvata con decreto del Ministro della sanità, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 3 luglio 2003 (in G.U. 11 settembre 2003, n. 211). Il sistema è stato completato dalla legge 12 dicembre 2002, n. 273 ("Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"), che all'articolo 23 ha previsto una nuova Tabella unica, anch'essa valida per tutto il territorio nazionale, concernente le menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, da emanarsi con decreto del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive e del Ministro della giustizia. Giova peraltro segnalare che il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ha abrogato il predetta articolo 23 della legge n. 273 del 2002, trasfondendone tuttavia il -1-

4 contenuto nell'articolo 138 del Codice. Al fine di procedere alla predisposizione di detta Tabella, con d.m. 26 maggio 2004 è stata istituita una commissione di studio, alle cui attività hanno preso parte rappresentanti dei Dicasteri oltre che della salute -del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e della giustizia, dell'inail, dell'ania nonché rappresentanti della medicina legale. La commissione è stata poi integrata con altri esperti e con rappresentanti delle associazioni familiari e vittime della strada e dell'osservatorio della Lega italiana dei diritti dell'uomo, al fine di garantire una maggior tutela e rappresentatività dei cittadini interessati al risarcimento. I lavori si sono conclusi con la redazione di uno schema di Tabella, corredata da una parte introduttiva sui criteri applicativi, recante l'indicazione delle menomazioni e del relativo punto percentuale di invalidità, stante la competenza prevalentemente sanitaria della commissione, e non del "valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto", come previsto dall'articolo 138, comma 1, lettera b), Codice. Ritenuta l'estraneità dell' Amministrazione della salute su tale specifico aspetto, questo Dicastero ha trasmesso l'elaborato al Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) per la definizione dei valori pecuniari da assegnare ai vari punti di invalidità. Sullo schema di provvedimento sono stati acquisiti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della giustizia i pareri favorevoli al proseguimento dell'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato. A tale riguardo, si fa presente che il Ministero della giustizia ha ritenuto opportuno rimettere al Consiglio di Stato la valutazione circa la compatibilità della Tabella nella parte in cui attribuisce ad alcune menomazioni un valore inferiore al dieci per cento con quanto previsto dall'articolo 138, comma 1 del Codice. Premesso quanto sopra si ritiene opportuno evidenziare la metodologia utilizzata dalla predetta Commissione nella elaborazione, relativa ai peculiari aspetti di competenza del Ministero della salute, della predetta tabella. In particolare: a) presenza di menomazioni nella tabella che comportano una diminuzione dell'integrità psicofisica inferiore a 10 punti, le quali dovrebbero invece ricadere nella Tabella prevista dall'art. 139, co.4, del dlgs. 2009/2005. Al riguardo, si fa presente che nella premessa e nei criteri applicativi alla Tabella è specificato che in taluni casi, relativi a situazioni che si pongono a cavallo fra i limiti di

5 questa tabella e quelli che caratterizzano la tabella prevista dall'art. 139 decreto legislativo 209/2005 ("tabella delle menomazioni di lieve entità"), per completezza tecnica si è dovuto ricorrere, nella indicazione del range, a valori inferiori al 10%; resta tuttavia fermo che se alla fine il danno permanente biologico complessivo viene valutato in misura inferiore al 10%, il danno rientra nella disciplina dell'art. 139 del dlgs 7 settembre 2005 n La commissione pertanto dà per scontato che il processo valutativo deve essere condotto secondo criteri strettamente scientifici, da professionisti esperti del settore della medicina legale; b) presenza di "forchette" particolarmente ampie per la determinazione di singole voci di danno biologico (comportando un'ampia discrezionalità ai fini della valutazione del danno contribuendo ad alimentare il contenzioso sulla determinazione del danno risarcibile). La decisione della Commissione si è basata sulla considerazione delle caratteristiche proprie ' di alcune delle menomazioni in discussione, connotate da aspetti clinici complessi e che si estrinsecano diversamente da soggetto a soggetto (quali ad es.: i postumi soggettivi di trauma cranico in esiti obiettivabili di lesioni encefalitiche, l'ernia del disco cervicale post-traumatica con interessamento radicolare documentato, le forme lievi dei disturbi d'ansia generalizzato, i disturbi di attacco di panico, le fobie e le forme lievi del disturbo post-traumatico da stress); ciò comportando la necessità di indicare nella tabella alcune voci che meritavano un'attribuzione comprendente un range a cavallo tra i valori inferiori e superiori al 10%. Anche in questo caso, si sottolinea che la valutazione del danno biologico rilevato deve essere motivata con dati scientifici oggettivi, forniti da professionisti esperti. A queste considerazioni, si aggiunge inoltre, la consapevolezza da parte dei Componenti della Commissione, che le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione attribuiscono alle tabelle un valore orientativo in quanto il risarcimento integrale presuppone la valutazione di elementi soggettivi ed oggettivi che, se dimostrati, comportano poi un ristoro del danno complessivo. Ma superando il 10% di incidenza del danno, l'esigenza primaria dell'assicurazione RC auto obbligatoria non è tanto quella di tutelare il cittadino dalla ricaduta dei costi, ma piuttosto di tutelare la salute del danneggiato e di dargli un adeguato ristoro. Ciò ha comportato, quindi, la necessità di predisporre una tabella in cui, per ogni singolo danno, non fosse previsto un valore unico, ma un range ampio, vista la necessità di personalizzazione del danno in base ai singoli casi considerati, rispettando le esigenze e i criteri di giustizia per ogni persona; c) valore assegnato al disturbo post-traumatico da stress (dal 10 al 20%) La Commissione ha ritenuto opportuna tale assegnazione dopo ampio

6 dibattito e dopo aver consultato, a completamento, esperti psichiatrici. La forchetta ampia è giustificata dal fatto che nell'ambito delle forme psichiatriche vere e proprie il disturbo post-traumatico da stress e, in minima parte, i disturbi psicotici possono effettivamente essere correlati con una noxa traumatica identificabile ed unica, anche se spesso agente su un terreno preesistente. Ma pur essendo i disturbi psicotici, schizofrenici e depressivi gravi difficilmente correlabili ad eventi traumatici, la Commissione ha ritenuto di inserirli in tabella, per completezza di argomentazione, considerando pure la possibilità che soggetti già predisposti alla psicosi, a seguito di un evento traumatico, possano scompensarsi o aggravarsi. Per questo motivo e, coerentemente con l'impostazione data all'intera tabella, la Commissione ha accorpato in un unico range le voci omogenee, attenendosi esclusivamente ai danni conseguenti ad eventi traumatici, escludendo le patologie di origine organica.

7 Tabella delle menomazioni prevista dall'articolo n. 138, del D. Legislativo 7 settembre 2005 n ************** Premessa La tabella delle menomazioni rappresenta lo strumento, in responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per la valutazione del danno permanente biologico, fermo restando che l'uso deve esserne riservato prioritariamente a medici specialisti in Medicina Legale o eventualmente a medici di comprovata esperienza medico legale nella valutazione del danno alla persona, essendo la motivazione elemento essenziale e qualificante del giudizio valutativo, al di là della mera indicazione numerica. Il valore ed il significato della tabella di valutazione, infatti, è indubbiamente quello di perseguire la massima omogeneità scientifica e riproducibilità del giudizio valutativo a parità di diagnosi delle infermità e menomazioni conseguenti; fermo restando il valore indicativo dalla tabella medesima, essendo il danno biologico, anche nella sua componente percentualizzabile, contrassegnato da una variabilità misurata sulle caratteristiche individuali della persona lesa, quali ad esempio, lo stato anteriore, l'eventuale incidenza biologica dell'età e/o della differenza di sesso sulla tipologia della menomazione da valutare. Criteri applicativi Il danno alla persona in ambito di responsabilità civile, per come esso è stato delineato dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina e, da ultimo. da alcuni provvedimenti legislativi, si fonda sul concetto di danno biologico, che consiste nella menomazione temporanea e/o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. La nozione di danno biologico comprende anche l'eventuale incidenza rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico relazionali personali, la cui valutazione non è da esprimersi percentualmente, ma, quando necessario, va formulata con indicazioni aggiuntive attraverso equo e motivato apprezzamento, da parte del medico valutatore, delle condizioni soggettive del danneggiato. Scopo di questa tabella è quello di indicare parametri numerici da utilizzare ogni volta che, nell'ambito del risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, vi sia la necessità di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire e motivare in che misura debba essere quantificato il danno permanente biologico, nel caso esso rientri in un

8 tasso compreso tra il 10% ed il 100%. I valori indicati nella tabella si riferiscono alla incidenza delle varie condizioni considerate sulle attività ordinarie, intese come aspetti dinamico relazionali comuni a tutti. La tabella comprende, per ogni distretto anatomico, fattispecie diverse che vanno dalla elaborazione di voci relative alla compromissione dei parametri indicativi della piena funzionalità (es., per un arto: asse, motilità, stabilità, potenza, velocità e abilità motoria), alla descrizione di alterazioni anatomiche ed alla illustrazione di specifiche condizioni cliniche. I valori indicati nella tabella sono riportati in diversi modi: in alcuni casi è indicato un numero unico, in altri un intervallo di valori, in altri ancora l'espressione superiore a (>). Il numero unico è stato adottato per quelle voci indicative di una lesione anatomica o di una condizione funzionale ben precisa; detto parametro numerico è riferito al danno base teorico, fermo restando che lo stesso valore deve essere modificato, con criteri analogici, laddove quella menomazione comporti un quadro clinico-funzionale più grave, ovvero qualora ricorrano una o più delle evenienze più avanti previste. > Ad altre voci corrispondono fasce valutative m rapporto alle possibili varianti anatomo-funzionali proprie di quella particolare fattispecie: a) le indicazioni date con un intervallo di valori si riferiscono a menomazioni che comunque sono responsabili di per sé di un danno permanente suscettibile di valutazione, le cui ripercussioni sulla persona lesa possono però oscillare fra un minimo ed un massimo, a seconda delle caratteristiche del quadro clinico e laboratoristico-strumentale cui la menomazione si correla. Se il quadro menomativo da valutare non si identifica pienamente con la condizione prevista dalla voce tabellata, ci si può discostare dai limiti, con riferimento al criterio della analogia. In taluni casi, relativi a situazioni che si pongono a cavallo fra i limiti di questa tabella e quelli che caratterizzano la tabella prevista dal decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle Attività Produttive del 3 luglio 2003, per completezza tecnica sono indicati valori minimi dell'intervallo di valori anche inferiori al 10%. b) La dizione superiore a (>) è stata utilizzata per quelle condizioni di notevole gravità, che possono giungere, nella loro massima espressione, fino a danni permanenti biologici valutabili nella misura massima del 100%. Danno composito e danni plurimi monocroni Nel caso in cui gli esiti permanenti di un'unica lesione possono essere rappresentati da più voci tabellate o in caso di danno permanente da lesioni plurime monocrone, interessanti cioè più organi ed apparati, non si dovrà procedere alla valutazione con il criterio della semplice sommatoria delle percentuali previste per le varie strutture del distretto colpito o per il singolo organo od apparato, bensì alla valutazione complessiva che avrà come riferimento l'inquadramento tabellare dei singoli danni e la globale incidenza sulla integrità plico-fisica della persona. Nella valutazione medico-legale dì lesioni plurime monocrone sí terrà conto, di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni fra loro concorrenti.

9 Menomazioni preesistenti Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda che le interazioni tra menomazioni e preesistenze aumentino ovvero diminuiscano il danno da lesione rispetto ai valori medi (ad esempio: il valore tabellato per la perdita di un occhio andrà maggiorato nel caso la lesione si verifichi in un soggetto monocolo o con deficit visivo nell'occhio controlaterale; viceversa, il valore tabellato per una anchilosi di caviglia andrà ridotto se la menomazione si realizza in un soggetto paraplegico). Criterio della analogia Nei casi in cui la menomazione da valutare non trovi piena corrispondenza o non trovi alcuna corrispondenza nelle voci previste dalla tabella, il giudizio va espresso con il criterio della analogia, tenendo conto cioè dei valori indicati per le alterazioni anatomiche o minorazioni funzionali che, per distretto interessato o per tipo di pregiudizio che determinano o per grado di disfunzionalità, più si avvicinano alla specifica situazione che si sta esaminando. Menomazioni dell'apparato visivo In caso di menomazione dell'acuità visiva, la valutazione del danno biologico permanente è calcolata in riferimento alla riduzione del visus per lontano, sulla base della acutezza visiva ottenuta dopo adeguata correzione ed in base ai seguenti parametri: Menomazioni dell'apparato uditivo Per la valutazione delle ipoacusie diverse dalla sordità completa unilaterale o bilaterale, il danno permanente biologico va calcolato in base alla seguente tabella: TABELLE DELLE INVALIDITA (omissis) Revisione della tabella Saranno disposte revisioni periodiche della tabella anche sulla base di ulteriori acquisizioni scientifiche e della dottrina.

10 DETERMINAZIONE DELLA TABELLA DEI VALORI ECONOMICI PER MACROINVALIDITA 1. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL PUNTO Il risarcimento a titolo di danno biologico permanente per i postumi da lesioni superiori al 9%, così come già avviene anche per le micropermanenti (invalidità inferiori a 9%), deve essere un importo crescente in misura. più che 13i-0 r-donale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale hiporto è calcolato in base all'applicazione a ciascun puntò- percentuale di invalidità di un determinato coefficiente Nel determinare tali coefficienti, si è tenuto conto che la loro progressione fosse coerente ed armonica con quella che caratterizza la tabella economica esistente delle micropermanenti, onde evitare che, al passaggio fra gradi di invalidità dal 9% al 10% si concentri una eccessiva differenza economica. Il metodo applicato ha preso quindi come base di partenza í coefficienti ori per punti di danno biologico permanente da 1 a 9 stabiliti dell'art.139 del Codice e, sulla base di questi, si è determinato, attraverso un'estrapolazione statistica dí una curva potenza, il valore dei coefficienti per i punti successivi. Vincolo principale è stato che i valori dei risarcimenti che ne scaturissero dovessero comunque rappresentare una ponderazione di quelli già applicati. Si è notato tuttavia che i coefficienti relativi ai primi quattro punti si incrementano ad un tasso inferiore rispetto ai successivi cinque. Se quindi si interpolassero tutti e nove i valori, la funzione che ne deriverebbe sarebbe crescente, ma con tassi contenuti che porterebbero a dei risarcimenti molto più bassi dì quelli ora applicati da qualsiasi tribunale, soprattutto per le invalidità gravi. Valori coerenti con la prassi liquidativa e giudiziaria viceversa possono determinarsi considerando, aì fini dell'interpolazione statistica, i coefficienti ori a partire dal secondo e dal terzo punto della tabella di cui al comma 6 dell'art. 139 del Codice. Si è giunti così a due curve le cui equazioni sono le seguenti: A) y = 0,7039 * x 0,5079 (R 2 = 0,9445) funzione interpolatrice dei punti da 2 a 9 B) y = 0,5779 * x 0,6141 (R 2 = 0,9785) funzione interpolatrice dei punti da 3 a 9 Una combinazione delle due curve potenza sopra indicate ha permesso di ottenere una funzione che genera valori monetari che si collocano attorno al valore mediano della distribuzione di quelli attualmente utilizzati dai tribunali. Per le invalidità da 10 a 36 punti si è quindi applicata la funzione A), mentre per i punti da 46 a 100 si è seguita la funzione B). Per i punti intermedi da 37 a 45, per evitare che si creassero dei valori di discontinuità nel momento in cui interviene il cambio di funzione, si è proceduto a stimare un'ulteriore funzione dì interpolazione delle due sopra descritte. Il risultato ottenuto per la stima dei coefficienti da applicare è quello seguente di Tavola 1. Occorre precisare che, come dato economico di base, si considera sempre il valore previsto dall'art. 139 del Codice per il primo punto di invalidità all'età zero ( 674,78 rivalutato al 2005). Per completezza si sono riportati anche i coefficienti da 1 a 9, così come stabiliti dal Codice.

11 TAVOLA 1- COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL PUNTO Punto % LP. Coefficiente Punto Coefficiente Punto Coefficiente Punto or % I.P. ore % LP. ore % LP. 1 1, , , ,26 2 1, , , ,32 3 1, , , ,39 4 1, , , ,46 5 1, , , ,52 6 1, , , ,59 7 1, , , ,65 8 2, , , ,72 9 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 Coefficiente Moltiplicatore

12 2. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER L'ETÀ Il valore economico del punto deve essere funzione decrescente dell'età del soggetto. Ai fini dell'individuazione dí tale funzione decrescente in ragione dell'età del soggetto e per esigenze di coerenza con il metodo adottato per le invalidità micropermanenti ai sensi dell'art. 139 del Codice, si e seguito tale criterio anche per la valutazione delle lesioni permanenti di grave entità. L'art.139 al punto a) stabilisce che l'importo si riduce costantemente con il crescere dell'età ad un tasso dello 0,5% per ogni anno: di età a partire dall'undicesimo anno di età:. - La Tavola 2 seguente esprime i relativi coefficienti di riduzione in funzione dell'età. TAVOLA 2 - PRIMO COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER ETA ' _ Età Coefficiente, di riduzione Età Coefficiente, di riduzione Età Coefficiente, di riduzione Età Coefficiente, di riduzione 0 0,0% 26 8,0% 52 21,0% 78 34,0% 1 4,0% 27 8,5% 53 21,5% 79 34;6% 2 0,0% 28 9,0% 54 22,0% 80 35,0% 3 0,0% 29 9,5% 55 22,5% 81 35,5% 4 0,0% 30 10;0% 56 23,0% 82 36,0% 5 0,0% 31 10,5% 57 23,5% 83 36,5% 6 0,0% 32 11,0% 58 24,0% 84 37,0% 7 0,0% 33 11,5% 59 24,5% 85 37,5% 8 0,0% 34 12,0% 60 25,0% 86 38,0% 9 0,0% 35 12,5% 61 25,5% 87 38,5% 10 0,0% 36 13,0% 62 26,0% 88 39,0% 11 0,5% 37 13,5% 63 26,5% 89 39,5% 12 1,0% 38 14,0% 64 27,0% 90 40,0% 13 1,5% 39 14,5% 65 27,5% 91 40,5% 14 2,0% 40 15,0% 66 28,0% 92 41,0% 15 2,5% 41 15,5% 67 28,5% 93 41,5% 16 3,0% 42 16,0% 68 29,0% 94 42,0% 17 3,5% 43 16,5% 69 29,6% 95 42,5% 18 4,0% 44 17,0% 70 30,0% 96 43,0% 19 4,5% 45 17,5% 71 38,5%.97 43,5% 20 5,0% 46 18,0% 72 31,0% 98 44,0% 21 5,5% 47 18,5% 73 31,5% 99 44,5% 22 6,9% 48 19,0% 74 32,0% ,0% 23 6,5% 49 19,5% 75 32,5% 24 7,0% 50 20,0% 76 33,0% 25 7,5% 51 20,5% 77 33,5% Occorre peraltro considerare che per le invalidità superiori al 9%, l'art.138 del Codice prevede espressamente, che "il valore economico del punto e funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'istat, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale". Ne consegue che il metodo seguito per le lesioni dì lieve entità deve essere integrato prendendo in considerazione anche i valori che derivano dall'applicazione delle suddette tavole di mortalità.

13 Per determinare gli ulteriori coefficienti correttivi si è proceduto nel modo seguente. Per ogni età si è determinato il valore attuale medio di una rendita vitalizia data dalla somma dei seguenti fattori di sconto demografico-finanziario: ne x = v n (1 - n q x ) per n...1,2...ω - x dove ω è l'età estrema prevista dalla tavola di mortalità dove "v" rappresenta il fattore di sconto finanziario ad un tasso di interesse pari a quello legale (2,50%) come richiesto dalla legge e n q x è la probabilità per un individuo di età x di morire prima di raggiungere l'età x+n derivante dalle tavole di mortalità ISTAT. Bisogna puntualizzare, comunque, che l'istat fornisce le tavole di mortalità distinte per individui maschi e femmine, e non calcola una tavola Unica. Ne deriva che anche i coefficienti di riduzione che si otterranno dovranno necessariamente seguire tale distinzione. Il coefficiente di riduzione all'età x è il valore che si ottiene rapportando i valori attuali medi sopra descritti all'età x e x-1. Di seguito sono riportati i coefficienti distinti per maschi e femmine. TAVOLA 3a - SECONDO COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER L'ETÀ - MASCHI Età Coefficiente Età Coefficiente Età Coefficiente Età Coefficiente di riduzione di riduzione di riduzione di riduzione 0 0,00% 26 0,90% 52 2,22% 78 4,86% 1 0,03% 27 0,94% 53 2,31% 79 5,10% 2 0,46% 28 0,97% 54 2,39% 80 5,52% 3 0,48% 29 1,01% 55 2,46% 81 5,82% 4 888% 0,50% 30 1,04% 56 2,53% 82 5,96% 5 0,51% 31 1,08% 57 2,61% 83 5,53% 6 0,53% 32 1,11% 58 2,68% 84 4,98% 7 0,55% 33 1,15% 59 2,79% 85 4,67% 8 0,57% 34 1,20% 60 2,90% 86 4,64% 9 0,58% 35 1,24% 61 3,00% 87 5,12% 10 0,60% 36 1,29% 62 3,13% 88 5,36% 11 0,62% 37 1,33% 63 3,23% 89 5,66% 12 0,64% 38 1,38% 64 3;32% 90 5,69% 13 0,66% 39 1,42% f5 3,43% 91 5,68% 14 0,67% 40 1,47% 66 3,53% 92 5,55% 15 0,69% 41 1,53% 67 3,64% 93 5,59% 16 0,70% 42 1,59% 68 3,73% 94 5,72% 17 0,71% 43 1,64% 69 3,83% 95 5,87% 18 0,72% 44 1,70% 70 3,97%. 96 5,89% 19 0,73% 45 1,76% 71 4,08% 97 5,65% 20 0,75% 46 1,82% 72 4;23% 98 5,58% 21 0,77% 47 1,88% 73 4,34% 99 5,49% 22 0,79% 48 1,94i/o 74 4,44% 100 5,41% 23 0,81% 49 2,00% 75 4,50% 24 0,84% % 76 4,65% 25 0,87% 51 2,15% 77 4,72%

14 TAVOLA 3b - SECONDO COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER L'ETÀ - FEMMINE Età Coefficiente di riduzione Età Coefficiente di riduzione Età Coefficiente di riduzione Età Coefficiente di riduzione 0 0,00% 26 0,79% 52 1,83% 78 5,00% 1 0,05% 27 0,81% 53 1,91% 79 5,23% 2 0,37% 28 0,84% 54 1,99% 80 5,54% 3 0,39% 29 0,87% 55 2,06% 81 5,84% 4 0,41% _30 0,89% 56 2,13% 82 5,97% 5 0,42% 31 0,91% 57 2,21% 83 5,73% 6 0,44% 32 0,95% 58 2,28% 84 5,50% 7 0,45% 33 0,98% 59 2,37% 85 5,42% 8 0,47% 34 1,01% 60 2,46% 86 5,51% 9 0,48% 35 1,05% 61 2,58% 87 5,92% 10 0,49% 36 1,05% 62 2,69% 88 6,09% 11 0,51% 37 1,12% 63 2,80% 89 6,22% 12 0,52% 38 1,18% 64 2,91% 90 6,20% 13 0,54% 39 1,19% 65 3,03% 91 6,35% 14 0,55% 40 1,23% 66 3,16% 92 6,29% 15 0,57% 41 1,27% 67 3,28% 93 6,35% 16 0,58% 42 1,32% 68 3,41% 94 6,41% 17 0,60% 43 1,36% 69 3,56% 95 6,39% 18 0,61% 44 1,41% 70 3,70% 96 6,31% 19 0,63% 45 1,45% 71 3,86% 97 6,06% 20 0,65% 46 1,50% 72 4,03% 98 5,93% 21 0,67% 47 1,55% 73 4,19% 99 5,78% 22 0,69% 48 1,60% 74 4,35% 100 5,59% 23 0,71% 49 1,65% 75 4,51% 24 0,74% 50 1,71% 76 4,70% 25 0,76% 51 1,77% 77 4,84% 3. ESEMPIO DI CALCOLO (nota della redazione di ReMida: nell esempio della bozza di D.M. viene utilizzato il valore punto-base della micropermanente prevista dal D.M. 10 giugno 2005) Individuo maschio di 35 anni di età con un'invalidità del 50%: Il valore del punto base è sempre il primo punto di invalidità all'età zero: 674,78 Dalla Tavola 1 si ricava che il coefficiente ore per 50 punti di invalidità è 6,39; quindi il valore economico è dato da 50 * 674,78 * 6, ,21 Dalla Tavola 2 si ricava il primo coefficiente di riduzione per 35 anni di età è pari è 12,5%; quindi il valore economico è dato da ,21 * (1 12,5%) ,18 Dalla Tavola 3a si ricava il secondo coefficiente di riduzione per età di un maschio di 35 anni che è pari a 1,24%; quindi il valore economico finale è dato da ,18 * (1 1,24%) = ,01

15 Tabella del danno biologico elaborata dalla redazione di ReMida (Giuffrè Editore) MASCHI Ipotesi di tabella di Macropermanente basata su progetto ministeriale ed aggiornata con PUNTO BASE valore punti punto invalid. base ore B x C 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,990 0,985 0,980 0,975 0,970 0,965 0,960 0,955 0,950 MASCHI MASCHI 0,00 0,03% 0,46% 0,48% 0,50% 0,51% 0,53% 0,55% 0,57% 0,58% 0,60% 0,62% 0,64% 0,66% 0,67% 0,69% 0,70% 0,71% 0,72% 0,73% 0,75% 1 759,04 1,00 759,04 759,04 759,04 759,04 759,04 759,04 759,04 759,04 759,04 759,04 759,04 755,24 751,45 747,65 743,86 740,06 736,27 732,47 728,68 724,88 721, ,94 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,61 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71

16 Tabella del danno biologico elaborata dalla redazione di ReMida (Giuffrè Editore) MASCHI Ipotesi di tabella di Macropermanente basata su progetto ministeriale ed aggiornata con PUNTO BASE valore punti punto invalid. base ore B x C 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,990 0,985 0,980 0,975 0,970 0,965 0,960 0,955 0,950 MASCHI MASCHI 0,00 0,03% 0,46% 0,48% 0,50% 0,51% 0,53% 0,55% 0,57% 0,58% 0,60% 0,62% 0,64% 0,66% 0,67% 0,69% 0,70% 0,71% 0,72% 0,73% 0,75% ,40 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20

DETERMINAZIONE DELLA TABELLA DEI VALORI ECONOMICI PER MACROINVALIDITÀ

DETERMINAZIONE DELLA TABELLA DEI VALORI ECONOMICI PER MACROINVALIDITÀ DETERMINAZIONE DELLA TABELLA DEI VALORI ECONOMICI PER MACROINVALIDITÀ 1. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL PUNT O Il risarcimento a titolo di danno biologico permanente per i postumi da

Dettagli

Tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.

Tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'. Ministero della Salute, Decreto 3 luglio 2003 Tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2003,

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 211 del 11 Settembre 2003

Gazzetta Ufficiale N. 211 del 11 Settembre 2003 Gazzetta Ufficiale N. 211 del 11 Settembre 2003 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 3 luglio 2003 Tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'. IL MINISTRO DELLA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 8 novembre 2011

REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 8 novembre 2011 Numero 04209/2011 e data 17/11/2011 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 8 novembre 2011 NUMERO AFFARE 04318/2011 OGGETTO: Ministero

Dettagli

Le Tabelle del Tribunale di Milano 2009 Milano, 13 ottobre Lorenzo Vismara GenRe

Le Tabelle del Tribunale di Milano 2009 Milano, 13 ottobre Lorenzo Vismara GenRe Le nuove Tabelle del Tribunale di Milano Analisi e confronto Lorenzo Vismara Responsabile Sinistri GenRe Italia Sommario Principi espressi dalle SS.UU. nelle sentenze dell 11 novembre 2008 Le nuove Tabelle

Dettagli

Informative MAGAP di riferimento : n 2 del 08.11.2010 e n 114 del 20.02.2012

Informative MAGAP di riferimento : n 2 del 08.11.2010 e n 114 del 20.02.2012 COMMISSIONE AUTO Informativa n 193 22.04.2013 Oggetto : Liquidazione Lesioni alla Persona - 2 Informative MAGAP di riferimento : n 2 del 08.11.2010 e n 114 del 20.02.2012 Cari Colleghi, Nella gestione

Dettagli

INDICE. Capitolo 2 IL DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000, N. 38, ART. 13

INDICE. Capitolo 2 IL DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000, N. 38, ART. 13 vii INDICE Capitolo 1 IL DANNO BIOLOGICO E LA TUTELA INAIL 1. L evoluzione del diritto ed i principi costituzionali..................... 1 2. I presupposti normativi.........................................

Dettagli

Circolare n. 49. Roma, 16 dicembre Direttore generale vicario Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

Circolare n. 49. Roma, 16 dicembre Direttore generale vicario Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Circolare n. 49 Roma, 16 dicembre 2016 Al Ai e p.c. a: Direttore generale vicario Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

Dettagli

di approvare la relazione del Direttore Generale citata in premessa che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione.

di approvare la relazione del Direttore Generale citata in premessa che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione. Determinazione 14 aprile 2014, n. 102 Rivalutazione dal 1 luglio 2014 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, medici radiologi

Dettagli

MINISTERO DELLA SANITA'

MINISTERO DELLA SANITA' MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 21 maggio 2001, n. 296 Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2015 631/2015/R/GAS OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA INVIATA, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226

Dettagli

Osservatorio per la giustizia civile di Milano

Osservatorio per la giustizia civile di Milano Osservatorio per la giustizia civile di Milano Nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale presentate

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Normativa Decreto Ministeriale Data 14/1/2008 Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente

Dettagli

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo

Dettagli

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Con Decreto del Ministero della Giustizia del 2 settembre 2006, n. 265, pubblicato

Dettagli

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO Gruppo Danno alla Persona Gruppo «Cinque» DANNO DIFFERENZIALE-INCREMENTATIVO IN RESPONSABILITA CIVILE ASPETTI MEDICO LEGALI - *** Nello stato anteriore della

Dettagli

METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO

METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO Allegato 1 METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO Ai fini dell illustrazione delle metodologie di calcolo e della verifica delle riserve aggiuntive

Dettagli

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. D.Lgs. 18-2-2000 n. 47 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2000, n. 57, S.O. D.Lgs.

Dettagli

D.Lgs n. 528

D.Lgs n. 528 181. INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (Prevenzione degli) A) Norme generali per la prevenzione degli infortuni D.Lgs. 19-11-1999 n. 528 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 328 28.10.2016 Dichiarazione integrativa: nuovi termini A cura di Pasquale Pirone Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti Con l art.

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi RISOLUZIONE N. 77/E Roma 16/09/2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione

Dettagli

PROVVEDIMENTO N DEL 10 NOVEMBRE 2006

PROVVEDIMENTO N DEL 10 NOVEMBRE 2006 PROVVEDIMENTO N. 2472 DEL 10 NOVEMBRE 2006 Disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione

Dettagli

La tutela INAIL e il danno differenziale

La tutela INAIL e il danno differenziale La tutela INAIL e il danno differenziale Prof. Manuel Ranieri Ambito di operatività della tutela L INAIL sovrintende alla tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250 Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai

Dettagli

Associazione Avvocaloin Famiglia

Associazione Avvocaloin Famiglia Associazione Avvocaloin Famiglia INFORMATIVA SULLE PENSIONI Ad agosto i pensionati con 1.500 euro lordi di assegno riceveranno circa 800 euro lordi di rimborso, mentre il loro trattamento mensile salirà

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

OGGETTO: Nuova misura dell assegno per l assistenza personale e continuativa.

OGGETTO: Nuova misura dell assegno per l assistenza personale e continuativa. Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 20-03-2007 Messaggio n. 7398 Allegati 1 OGGETTO: Nuova misura dell assegno per l assistenza personale e continuativa. DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2016 Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sen. Riccardo NENCINI,

Dettagli

DECRETO 19 luglio 2016, n (GU n.201 del Suppl. Ordinario n. 38)

DECRETO 19 luglio 2016, n (GU n.201 del Suppl. Ordinario n. 38) 29/8/2016 *** ATTO COMPLETO *** MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 19 luglio 2016, n. 165 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi

Dettagli

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Attuazione l'articolo 11 Regolamento (UE) n. 260/2012 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici

Dettagli

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DECRETO 23 giugno 2016 Concessione del contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel corso dell'anno 2014

Dettagli

Avvocati: aumentati i diritti di copia e di certificato. In allegato la nuova tabella del Ministero

Avvocati: aumentati i diritti di copia e di certificato. In allegato la nuova tabella del Ministero Avvocati: aumentati i diritti di copia e di certificato. In allegato la nuova tabella del Ministero Via Arenula ha aggiornato gli importi dei diritti di copia e certificato in base alle variazioni degli

Dettagli

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 D.P.R. 22-12-1986 n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (1). Approvazione del testo unico

Dettagli

*** NORMATTIVA - Stampa ***

*** NORMATTIVA - Stampa *** *** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 1 di 5 DECRETO9 agosto 2013, n. 110 Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso

Dettagli

DECRETO : /2016. (15A02325)

DECRETO : /2016. (15A02325) DECRETO 20 gennaio 2015: Determinazione della misura del contributo dovuto dalle Societa' cooperative e i loro consorzi, dalle Banche di credito cooperativo e dalle Societa' di mutuo soccorso per le spese

Dettagli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 31 ottobre 2013, n (GU n.298 del ) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 31 ottobre 2013, n (GU n.298 del ) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. di concerto con MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi

Dettagli

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168 Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare" pubblicato

Dettagli

- Ministero del Lavoro e Previdenza sociale. Decreto ministeriale del 31 agosto 2007

- Ministero del Lavoro e Previdenza sociale. Decreto ministeriale del 31 agosto 2007 - Ministero del Lavoro e Previdenza sociale Decreto ministeriale del 31 agosto 2007 Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2007, n. 258 Facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia

Dettagli

Approvazione del modello Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali

Approvazione del modello Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali Prot.n. 144042 Approvazione del modello Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 25/06/2015 Circolare n. 125 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al

Dettagli

Sanità. dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle alle 17.30

Sanità. dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle alle 17.30 Anno XLIV - N.41 Speciale (12.04.2013) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 1 Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA Speciale n. 34 del 21 Marzo 2014 Sanità UFFICIO BURA L'AQUILA

Dettagli

LA CONFERENZA UNIFICATA

LA CONFERENZA UNIFICATA ACCORDO ai sensi dell articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l adozione del regolamento ediliziotipo ai sensi

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A Numero 02942/2012 e data 18/06/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 7 giugno 2012 NUMERO AFFARE 04878/2012 OGGETTO:

Dettagli

Gli interessati, titolari di pensione, sono invitati a verificare limiti e condizioni; gli eredi dovranno presen

Gli interessati, titolari di pensione, sono invitati a verificare limiti e condizioni; gli eredi dovranno presen Gli interessati, titolari di pensione, sono invitati a verificare limiti e condizioni; gli eredi dovranno presen > 1) Documentazione (sito esterno) INPS, 25 giugno 2015, Circolare 125» Istituto Nazionale

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE 18/03/13 *** ATTO COMPLETO *** MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 21 dicembre 2012 Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilita' dei soggetti interessati.

Dettagli

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (in GU 15 gennaio 2007, n. 11)

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (in GU 15 gennaio 2007, n. 11) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (in GU 15 gennaio 2007, n. 11) Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 17 aprile 2012 Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune. (12A04688)

Dettagli

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DELIBERAZIONE 20 aprile 2010. COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA ModiÞ che al Regolamento recante l individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari

Dettagli

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 31 marzo 2011 Assegnazione alle Universita' dei contratti di formazione specialistica per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione,

Dettagli

D.P.R n. 311

D.P.R n. 311 D.P.R. 28-5-2001 n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni; Leggi d'italia D.P.R. 28-5-2001 n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica

Dettagli

UN MOMENTO DI RIFLESSIONE COMUNE

UN MOMENTO DI RIFLESSIONE COMUNE UN MOMENTO DI RIFLESSIONE COMUNE : il peccato originale del concetto medicolegale di danno biologico come definito dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni nell anno 2001 Premessa

Dettagli

Le norme che regolano l individuazione delle indagini con obbligo di risposta e delle indagini sanzionabili in caso di violazione dell obbligo

Le norme che regolano l individuazione delle indagini con obbligo di risposta e delle indagini sanzionabili in caso di violazione dell obbligo L Istituto nazionale di statistica Le norme che regolano l individuazione delle indagini con obbligo di risposta e delle indagini sanzionabili in caso di violazione dell obbligo Novità organizzative e

Dettagli

Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto 2 agosto 2007

Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto 2 agosto 2007 Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 2 agosto 2007 Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. Gazzetta Ufficiale

Dettagli

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (1). Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 288 (2), nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003 Fissazione, per le amministrazioni provinciali e comunali, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per

Dettagli

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304)

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304) PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304) Approvazione del modulo di denuncia di sinistro per l assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli. (Provvedimento n. 2136) L ISTITUTO

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. dispone Prot n. 33991/2017 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207 Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a

Dettagli

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 1 di 5 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207 Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze

Dettagli

Determinazione modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica programmati a livello nazionale

Determinazione modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica programmati a livello nazionale Pagina 1 di 5 Home Università Atti Ministeriali Determinazione modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica programmati a livello nazionale Allegati Decreto Ministeriale

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003; DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168 Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della

Dettagli

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali SETTORE AVVOCATI Commissione di Garanzia dell Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici

Dettagli

L ITALIA ADOTTA IL CONTRASSEGNO DISABILI EUROPEO

L ITALIA ADOTTA IL CONTRASSEGNO DISABILI EUROPEO Sezione CODICE DELLA STRADA Autore: Luigi Del Giudice, Polizia Municipale di Torino DISABILI DPR 30 Luglio 2012 contrassegno disabili europeo. Testo in vigore dal: 15-9-2012. L ITALIA ADOTTA IL CONTRASSEGNO

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 354 02.12.2014 Società di persone: nuove modalità di presentazione e versamento delle imposte In caso di operazioni straordinarie, cambiano le

Dettagli

Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 13 Danno biologico ;

Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 13 Danno biologico ; DIREZIONE CENTRALE SERVIZI ISTITUZIONALI Ex IPSEMA INAIL Ai direttori compartimentali ex Ipsema loro sedi Oggetto:Linee guida riguardanti l aumento in via straordinaria dell indennità per indennizzo del

Dettagli

Modifica Nota AIFA 13 (Determinazione 06 Giugno 2011) (Livello 2)

Modifica Nota AIFA 13 (Determinazione 06 Giugno 2011) (Livello 2) Modifica Nota AIFA 13 (Determinazione 06 Giugno 2011) (Livello 2) GAZZETTA UFFICIALE N.163 DEL 15 LUGLIO 2011 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINAZIONE 6 Giugno 2011 Modifiche alla Nota AIFA 13 di cui

Dettagli

O.P.C.M. 28 aprile 2006 n. 3519

O.P.C.M. 28 aprile 2006 n. 3519 O.P.C.M. 28 aprile 2006 n. 3519 Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. (Gazzetta Ufficiale n. 108 del11 maggio

Dettagli

Deliberazione n. 1/AUT/2011/INPR

Deliberazione n. 1/AUT/2011/INPR Deliberazione n. 1/AUT/2011/INPR LA CORTE DEI CONTI in SEZIONE DELLE AUTONOMIE nell'adunanza del 29 aprile 2011 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934,

Dettagli

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

Dettagli

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 24 dicembre 2015

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 24 dicembre 2015 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 24 dicembre 2015 Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,

Dettagli

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINA 14 novembre 2012. Modifica alla Nota 13 di cui alla determina n. 163 del 15 luglio 2011. (Determina n. STDG 2049.P) IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9

Dettagli

RISOLUZIONE N. 87/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 87/E QUESITO RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 luglio 2006 OGGETTO: istanza di Interpello - Art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

Dettagli

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1). Pagina 1 di 5 D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1). Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Dettagli

Sezione regionale di controllo per la Toscana. Maria Annunziata RUCIRETA

Sezione regionale di controllo per la Toscana. Maria Annunziata RUCIRETA Del. n. 114/2015/PAR Sezione regionale di controllo per la Toscana composta dai signori magistrati Roberto TABBITA Maria Annunziata RUCIRETA Paolo PELUFFO Nicola BONTEMPO Emilia TRISCIUOGLIO Laura D AMBROSIO

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Pagina 1 di 5 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 19 giugno 2015 Attuazione dell'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente la determinazione di condizioni,

Dettagli

**** Tabelle di riferimento per la liquidazione del danno da compromissione dell integrità psicofisica **** - Anno 2007 - Pagina 1 di 1

**** Tabelle di riferimento per la liquidazione del danno da compromissione dell integrità psicofisica **** - Anno 2007 - Pagina 1 di 1 - TRIBUNALE DI ROMA - **** Tabelle di riferimento per la liquidazione del danno da compromissione dell integrità psicofisica **** - Anno 2007 - Pagina 1 di 1 Criteri guida per la liquidazione del danno

Dettagli

Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (2).

Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (2). D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 (1). Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone PROT. N. 2006/135798 Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all articolo 35, comma 10 quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge

Dettagli

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 13/12/2016

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 13/12/2016 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 13/12/2016 Circolare n. 217 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie

Dettagli

sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004;

sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004; Assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali: fissati criteri e limiti D.P.C.M. 27.07.2004, G.U. 23.09.2004 La possibilità di assumere personale a tempo indeterminato da parte di Comuni e le Province

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 30/ 36 DEL

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 30/ 36 DEL DELIBERAZIONE N. 30/ 36 Oggetto: Indirizzi alle Aziende Sanitarie Locali per l applicazione degli sconti tariffari previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale

Dettagli

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Seduta del 2 febbraio 2011

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Seduta del 2 febbraio 2011 REPERTORIO A, Mic 251 do g0 - \1(ixj.8 Conferenza Stato-città ed autonomie locali Seduta del 2 febbraio 2011 Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno. di concerto con il Ministro dell'economia

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI, A NORMA DELL ARTICOLO 8, COMMI 1 E 3 DELLA

Dettagli

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO n.10 Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO n.10 Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura Burc n. 51 del 2 Maggio 2016 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO n.10 Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura DECRETO del DIRIGENTE GENERALE REGGENTE (ASSUNTOIL 29/03/2016 PROT. N. 257)

Dettagli

DELIBERA N. 321/13/CONS

DELIBERA N. 321/13/CONS DELIBERA N. 321/13/CONS ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA EDIZIONI PANORAMA DELLA SANITA - SOCIETA COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13, COMMA 1, DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS

Dettagli

Ministero della Giustizia. Modifiche al decreto 10 novembre 2014, di individuazione delle sedi

Ministero della Giustizia. Modifiche al decreto 10 novembre 2014, di individuazione delle sedi Ministero della Giustizia Decreto 16 agosto 2016, pubblicato in G.U. n. 214, del 13 settembre 2016 Modifiche al decreto 10 novembre 2014, di individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di pace,

Dettagli

Ministero dell'economia e delle Finanze. DECRETO 24 settembre 2015

Ministero dell'economia e delle Finanze. DECRETO 24 settembre 2015 Ministero dell'economia e delle Finanze DECRETO 24 settembre 2015 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1 aprile - 30 giugno 2015. Applicazione

Dettagli

Pagina 1 di 5 MINISTERO DELLA SALUTE

Pagina 1 di 5 MINISTERO DELLA SALUTE Pagina 1 di 5 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 17 maggio 2002 Integrazione del decreto interministeriale 20 aprile 2001, recante "Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle

Dettagli

DOCUMENTO DI LINEE GUIDA

DOCUMENTO DI LINEE GUIDA DOCUMENTO DI LINEE GUIDA RECANTE CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA PER LA DIRIGENZA MEDICA SANITARIA NELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Dettagli

Relazione del Consiglio di Amministrazione. (Redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99)

Relazione del Consiglio di Amministrazione. (Redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99) Relazione del Consiglio di Amministrazione (Redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99) Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - in prima

Dettagli

INPS.HERMES.06/03/

INPS.HERMES.06/03/ INPS.HERMES.06/03/2008.0005726 Mittente 0013 /D.C. Prestazioni Ufficio Area Dei Trattamenti Dei Fondi Speciali Messaggio N. 005726 del 06/03/2008 11.20.39 Tipo Messaggio Standard Classificazione Destinatari

Dettagli

C I R C O L A R E N. 6

C I R C O L A R E N. 6 C I R C O L A R E N. 6 Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica Roma, 6 febbraio 2001 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ---------------- Ispettorato Generale

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA BOZZA SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 5048 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (AMATO) e dal Ministro della sanitaá (VERONESI) di concerto col Ministro del

Dettagli

DECRETO 15 dicembre (GU n.45 del ) Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree.

DECRETO 15 dicembre (GU n.45 del ) Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 15 dicembre 2015 Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree. (16A01439) (GU n.45 del 24 2 2016) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 15 giugno 2016

REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 15 giugno 2016 Numero 01460/2016 e data 17/06/2016 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 15 giugno 2016 NUMERO AFFARE 00921/2016 OGGETTO: Autorità nazionale anticorruzione.

Dettagli

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 17 giugno 2016 Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche

Dettagli

ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE

ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE A CURA DI GIUSEPPE BUFFONE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 3 NOVEMBRE 2000 N. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato

Dettagli

Deliberazione n. 5/2016/PAR. Corte dei conti. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e

Deliberazione n. 5/2016/PAR. Corte dei conti. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e Deliberazione n. 5/2016/PAR Repubblica italiana Corte dei conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Francesco Petronio Dott. ssa Maria Paola Marcia Dott. ssa

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 31 luglio 2012. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l applicazione degli

Dettagli