FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari D.lgs.1/9/93 n. 385 Delibera CICR 4/3/2003)

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1 PARTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA: DENOMINAZIONE e FORMA GIURIDICA CARILO Cassa di Risparmio di Loreto spa SEDE LEGALE Via Solari Loreto (An) - Telefono: 071/97481 INDIRIZZO TELEMATICO info@carilo.it CODICE ABI ALBO DELLE BANCHE Iscritta al N GRUPPO BANCARIO Appartenente al Gruppo Bancario Banca delle Marche spa codice N DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ANCONA N SISTEMI DI GARANZIA CUI LA BANCA ADERISCE Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi CAPITALE SOCIALE AL RISERVE AL Euro interamente versato Euro PARTE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO: Struttura e funzione economica Contratto in base al quale la Banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l incasso delle cedole, l incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati. PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI) Rischio di variazione condizioni economiche: la Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela (trasparenza), si riserva di variare le condizioni economiche applicate al rapporto. I rischi generici e specifici delle singole operazioni di investimento sono evidenziati al cliente con gli strumenti e le modalità previste dalla disciplina relativa (Testo Unico della Finanza Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio e relativi regolamenti attuativi). 20/05/2009 1

2 PARTE III CONDIZIONI ECONOMICHE DEPOSITO A CUSTODIA TITOLI E ALTRI VALORI E AMMINISTRAZIONE TITOLI PARTE III CONDIZIONI ECONOMICHE DEPOSITO A CUSTODIA TITOLI E ALTRI VALORI E AMMINISTRAZIONE TITOLI SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE Le spese di gestione e amministrazione saranno addebitate semestralmente con valuta 30 giugno e 31 dicembre se, anche solo per una parte del semestre precedente (gennaio/giugno e luglio/dicembre), il deposito a custodia avrà contenuto titoli. - BOT e altri Titoli di Stato.. 20,00 euro fissi annui (10,00 euro semestrali) - titoli diversi dai titoli di Stato: - titoli centralizzati Italia 25,00 euro fissi annui (12,50 euro semestrali) - titoli Esteri, Esteri centralizzati, irregolari, caveau, ecc. 0,20% con un minimo di 25,00 euro ed un massimo di 90,00 euro complessivo annuo - titoli obbligazionari emessi dalla Banca (*) 10,00 euro fissi annui (5,00 euro semestrali) L applicazione degli importi sopraindicati sarà comunque ricompresa in un importo minimo annuo di 20,00 euro e massimo di 110,00 euro complessivo annuo. (*) Nel caso il deposito a custodia contenga solo titoli obbligazionari emessi dalla Banca l importo minimo è pari a 10,00 euro annui (5,00 euro semestrali) - su valori di terzi depositati presso la Banca (libretti e certificati di deposito, altri valori in genere) 0,20% con un minimo di 25,00 euro ed un massimo di 90,00 euro - Certificati di Deposito emessi dalla Banca quote dei Fondi Comuni di Investimento e SICAV distribuite dalla Banca, Pronti Contro Termine gratuiti ALTRE COMMISSIONI - accredito cedole titoli di Stato Italia/Estero 2,50 euro - accredito cedole altri titoli Italia/Estero (esclusi titoli Carilo) 3,00 euro - rimborso titoli di Stato Italia/Estero esente - rimborso altri titoli Italia/Estero 5,16 euro - accredito dividendi Italia/Estero 3,50 euro ADDIZIONALE SPESE GESTIONE PER CASSA EVENTI AMMINISTRATIVI (accredito cedole titoli di Stato Italia/Estero, accredito cedole altri titoli Italia/Estero, rimborso titoli di Stato Italia/Estero, rimborso altri titoli Italia/Estero, accredito dividendi Italia/Estero) 9,30 euro RECUPERO SPESE - invio estratto conto 1,50 euro - invio comunicazioni individuali ai sensi della legge sulla trasparenza esente VALUTE (in giorni lavorativi) - accredito cedole titoli di Stato Italia/Estero e CD/obbligazioni Carilo stesso giorno (se la scadenza coincide con un giorno festivo, la valuta riconosciuta è primo giorno lavorativo successivo) - accredito cedole altri titoli Italia/Estero gg. 1 lav - accredito certificati di deposito e obbligazioni Carilo scaduti e rimborso titoli di Stato Italia/Estero stesso giorno (se la scadenza coincide con un giorno festivo, la valuta riconosciuta è primo giorno lavorativo successivo) - rimborso altri titoli Italia/Estero gg. 1 lav. - accredito dividendi gg. 1 lav. COMMISSIONI VARIE (oltre al recupero spese postali e assicurative per i titoli rappresentati da materialità) per operazioni di aumento di capitale e conversioni - titoli presso Montetitoli 10,33 euro - titoli presso altri depositari 51,65 euro (per le operazioni regolate per cassa gli importi sopra riportati subiranno una maggiorazione di 9,30 euro) IMPOSTA DI BOLLO tempo per tempo vigente recuperata semestralmente 20/05/2009 2

3 Segue PARTE III CONDIZIONI ECONOMICHE TRASFERIMENTO TITOLI E RICHIESTA DOCUMENTAZIONE SPESE TRASFERIMENTO TITOLI Recupero spese postali e assicurative per i titoli rappresentati da materialità esente sostenute/reclamate DIRITTO FISSO PER OGNI AUTENTICAZIONE DI GIRATA/TRASFERIMENTO DI TITOLI AZIONARI CARTACEI (oltre a recupero spese reclamate e imposta di bollo) 0,50/1000 (con un massimo di 0,13 euro) RECUPERO SPESE RICHIESTA DOCUMENTAZIONE documentazione relativa ai dividendi dati fissato bollato duplicato E/C dossier duplicato cedole pagate duplicato movimentazione copia documenti CONSOB attestazioni interessi assoggettati a ritenute alla fonte rendicontazioni on line capital gain DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI SU PREZZI STRUMENTI FINANZIARI DEPOSITATI RECUPERI IMPOSTE E TASSE 2,32 euro a RAD 2,58 euro 7,75 euro ante ,33 euro 25,82 euro ante ,16 euro 36,16 euro ante ,16 euro 51,65 euro ante ,91 euro 15,50 euro per operazione 2,58 euro 15,00 euro per singola tipologia di titoli nella misura tempo per tempo vigente PAGAMENTO ALLO SPORTELLO E/O INVIO ALDOPO INCASSO DI DIVIDENDI, CEDOLE, TITOLI SCADUTI O ESTRATTI RELATIVI A TITOLI MATERIALI COMMISSIONI 0,30% applicabili sugli importi liquidati per cassa (oltre al recupero di eventuali spese posteli/di spedizione) VALUTE RECUPERI IMPOSTE E TASSE gg. 10 fissi applicabili sugli importi accreditati in conto corrente nella misura tempo per tempo vigente 20/05/2009 3

4 PARTE IV CLAUSOLE CONTRATTUALI Oggetto del contratto Il contratto ha per oggetto la prestazione da parte della Banca delle attività e dei servizi d investimento ed accessori, così come definiti nel Capitolo Informazioni generali sulla Banca e i suoi servizi, di seguito anche servizi : negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza in materia di investimenti, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari, cambio connesso alla fornitura di servizi di investimento, distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e di gestione patrimoniali. Strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi oggetto dei servizi Oggetto dei servizi possono essere gli strumenti finanziari di cui all art. 1 comma 2 del D. Lgs. 12 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF) e relativa normativa di attuazione (sia strumenti cartacei sia dematerializzati), nonché distribuzione di gestioni patrimoniali e le polizze ed operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all art. 2., comma 1 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e quindi: valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), derivati, polizze assicurative, assicurazioni sulla durata della vita e gestioni patrimoniali. Obblighi del Cliente vendita degli strumenti finanziari in caso di inadempimento Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicati in contratto nonché le eventuali imposte e tasse tempo per tempo vigenti ed ogni spesa sostenuta dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o sequestri sugli strumenti finanziari. E possibile che, in relazione alle operazioni connesse a strumenti finanziari o a servizi di investimento, emergano altri costi, comprese eventuali imposte, che non verranno pagati tramite la Banca né da questa imposti. I summenzionati oneri resteranno a carico del cliente La Banca è autorizzata a provvedere anche con addebito in conto corrente al regolamento di quanto dovutole. Se il Cliente non adempie alle proprie obbligazioni, la Banca, previa diffida, può vendere per la quantità necessaria gli strumenti finanziari in deposito, soddisfacendosi sul ricavato. Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche Le condizioni economiche applicate sono indicate in Contratto e, per quanto in esso non espressamente previsto, nei fogli informativi a disposizione nei locali della Banca. Al ricorrere di un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di variare le condizioni contrattuali ed economiche pattuite, comunicando le variazioni al cliente su supporto duraturo. Dette variazioni avranno effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità e spese di chiusura, con diritto all applicazione delle condizioni previgenti. La Banca osserverà le prescrizioni di cui all art. 118 del D.Lgs. 385/93 se ed in quanto applicabili. Pubblicità e trasparenza delle condizioni e Ufficio Reclami della clientela La Banca osserva, nei rapporti con i Clienti ed ove applicabili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1/9/1993, n. 385 e successive integrazioni e modificazioni e le relative disposizioni di attuazione. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami della Carilo Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A., Via Solari n Loreto (AN). Durata del contratto Recesso Il contratto è a tempo indeterminato e le parti possono recedere in qualunque momento con preavviso di almeno 15 giorni mediante raccomandata A/R. In caso di cointestazione con firme disgiunte, l estinzione del rapporto può essere disposta anche da un solo cointestatario. La Banca potrà recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al Cliente e senza preavviso qualora non sussistano strumenti finanziari in deposito e non siano state effettuate operazioni per un periodo pari o maggiore a 12 mesi. La Banca non darà esecuzione alle disposizioni impartite dal Cliente durante il periodo di preavviso, qualora le stesse non possano essere regolate entro il suddetto termine. Invio della corrispondenza e documentazione delle operazioni L invio della corrispondenza e della documentazione relativa alle operazioni eseguite nonché le tutte le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente su un supporto duraturo con pieno effetto all indirizzo (anche di posta elettronica) indicato all atto di apertura del rapporto o fatto conoscere successivamente. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di diverso accordo scritto, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le comunicazioni e le notifiche dirette alla Banca debbono pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Tutta la corrispondenza e le comunicazioni saranno redatte in lingua italiana. Valutazione dell appropriatezza La Banca effettua la valutazione di appropriatezza attenendosi alle prescrizioni di cui agli artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari. A tal fine, la Banca chiede al Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio richiesto. Sulla base delle informazioni fornite, la Banca verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento medesimo comporta. Il cliente si assume la responsabilità delle informazioni rese, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate, impegnandosi altresì a comunicare alla Banca eventuali successive variazioni rispetto a quanto dichiarato. 20/05/2009 4

5 PARTE IV CLAUSOLE CONTRATTUALI - segue 1 Valutazione dell adeguatezza e Consulenza in materia di investimenti La Banca presta il servizio di Consulenza in materia di investimenti a seguito di espressa richiesta del Cliente ovvero su iniziativa della banca e previo rilascio da parte di questi delle informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza di cui agli artt. 39 e 40 del Regolamento Intermediari. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al Cliente, la Banca ottiene dal Cliente medesimo le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore d investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento. Sulla base delle informazioni fornite, la Banca valuta che la specifica operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente; sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all operazione. Qualora non ottenga tali informazioni, la Banca si astiene dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti. Nel rispetto delle condizioni di cui sopra e conformemente alla volontà del Cliente, la Banca presterà il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in connessione con i servizi oggetto del presente contratto. In caso di cointestazione del rapporto di cui al presente contratto, il Cliente prende atto che è preclusa per ciascuno dei cointestatari con operatività disgiunta la facoltà di sottoscrivere un contratto di consulenza finanziaria in vigenza di analogo contratto stipulato da altro cointestatario e che non è possibile stipulare detto contratto nel caso di facoltà di utilizzo congiunto. Il cliente prende atto che la consulenza in materia d investimenti non potrà in ogni caso essere prestata alla persona autorizzata alla rappresentanza. Il cliente si assume la responsabilità delle informazioni rese, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate, impegnandosi altresì a comunicare alla Banca eventuali successive variazioni rispetto a quanto dichiara Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La facoltà di rappresentanza potrà essere revocata anche da uno solo dei cointestatari, mentre le richieste di modifica dei poteri di rappresentanza conferiti dovranno pervenire da tutti i contestatari. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle stesse, andranno comunicate alla Banca a mezzo raccomandata A/R e saranno opponibili a partire dal giorno successivo a quello di ricevimento. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Cointestazione del rapporto Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale. Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni congiuntamente, sarà necessario il concorso di tutti i cointestatari per disporre degli strumenti finanziari presenti nel deposito o per impartire gli ordini. La Banca effettuerà le valutazioni di appropriatezza e di adeguatezza, per quanto di pertinenza, sulla base del livello di conoscenza ed esperienza e degli obiettivi di investimento più basso tra quelli riferibili ai cointestatari. Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuno dei cointestatari ha la facoltà di disporre di tutti gli strumenti finanziari presenti nel deposito, indipendentemente dall intestazione degli stessi, di impartire i relativi ordini anche attraverso il servizio di trading on line, disciplinato da apposito e separato contratto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito o per dar corso agli ordini quando da uno di loro le sia stata notificata opposizione, anche solo con lettera raccomandata. L opposizione avrà effetto verso la Banca dal giorno successivo a quello di ricevimento. La Banca effettuerà le valutazioni di appropriatezza e di adeguatezza, per quanto di pertinenza, sulla base del livello di conoscenza ed esperienza e degli obiettivi di investimento del solo cointestatario richiedente il servizio. Regolamento delle operazioni Le operazioni di accredito/addebito derivanti dal rapporto sono regolate, ove specificato, sul/sui conto/i corrente/i indicati all atto dell apertura del rapporto o comunicate successivamente per iscritto. In caso di cointestazione la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i contestatari del deposito e dagli intestatari del/i conto/i corrente/i. Conflitto di interessi In relazione alle misure che la Banca ha adottato per individuare e gestire i potenziali conflitti di interesse, si rinvia alla Policy sui conflitti di interesse allegata al contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Qualora le misura adottate non eliminino con ragionevole certezza il rischio che il conflitto possa nuocere agli interessi del Cliente, la Banca prima di agire per suo conto, lo informa della natura e/o delle fonti del conflitto. Incentivi Con riferimento a compensi, commissioni o prestazioni non monetarie che la Banca percepisce da terzi in relazione alla prestazione dei servizi o attività di investimento o servizi accessori, si rinvia alla Policy sugli incentivi allegata al contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 20/05/2009 5

6 PARTE IV CLAUSOLE CONTRATTUALI segue 2 Legge applicabile e Foro competente Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni controversia il foro competente è alternativamente quello di Ancona e Macerata. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore il foro esclusivamente competente è il quello di sua residenza o domicilio elettivo. SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE Svolgimento del Servizio La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l attribuzione di premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in genere provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. In ogni caso, per le ipotesi di subdeposito degli strumenti finanziari la Banca è responsabile nei confronti del Cliente, per qualsiasi atto od omissione dei subdepositari e per le conseguenze che l eventuale insolvenza di questi ultimi determini per il Cliente. L attività svolta dai sub-depositari viene periodicamente monitorata dalla Banca al fine di appurare la perdurante efficienza del servizio. Subdeposito degli strumenti finanziari La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato, depositari abilitati, intermediari o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari. Detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca aderisce al Fondo Interbancario della Tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Custodia deposito La Banca può custodire il deposito ove ritiene più opportuno e altresì trasferirlo dandone comunicazione al Cliente. Se il trasferimento ha luogo per evitare un pericolo imminente, la Banca agisce a tutto rischio del Cliente. Invio dell estratto conto La Banca, almeno semestralmente, invierà al Cliente una posizione degli strumenti finanziari in deposito, che si intenderà approvata in caso di mancato reclamo entro 60 giorni. Per errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazione di partite, il Cliente può proporre impugnazione, o la Banca può rettificare di propria iniziativa la posizione, nei termini di prescrizione ordinaria. SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINE PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI Conferimento degli ordini Di norma, gli ordini sono impartiti alla Banca per iscritto, anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati e registrati in Italia. La Banca può non trasmettere o non eseguire l ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione allo stesso. Misure per l esecuzione degli ordini Execution policy La Banca, allorché esegue, negozia o trasmette ordini, adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti. A tal fine la Banca ha elaborato una strategia di esecuzione degli ordini,. Un documento che illustra tale strategia è allegato al contratto, per farne parte integrante e sostanziale, ed il Cliente dichiara di accettarne integralmente il contenuto. Mera esecuzione o ricezione di ordini La Banca, ove consentito dalla vigente normativa, può prestare i servizi di esecuzione degli ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione degli ordini senza ottenere informazioni né procedere ad effettuare la valutazione di cui agli articoli 41 e 42 del Regolamento Intermediari, dandone informazione al Cliente. Trasmissione ordini mediante il servizio di trading on line Il cliente potrà richiedere alla Banca, mediante sottoscrizione di ulteriore e separato contratto, di svolgere attività di trading on line, al fine di effettuare per via telematica operazioni a distanza a valere sui rapporti indicati in sede di sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di rapporto cointestato con firma disgiunta, il servizio di trading on line potrà essere attivato solamente da uno dei cointestatari, con impossibilità per gli altri di richiedere l attivazione dell analogo servizio in via autonoma, in relazione ai medesimi depositi a custodia. Il servizio di trading on line non potrà essere attivato, in ogni caso, per i rapporti cointestati a firma congiunta. Il servizio di trading on line potrà essere attivato anche dalla persona autorizzata alla rappresentanza in relazione al deposito a custodia di riferimento, con conseguente impossibilità per l intestatario o gli intestatari di richiedere l attivazione dell analogo servizio in via autonoma, in relazione al medesimo deposito a custodia. Variabilità del valore degli investimenti effettuati Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. 20/05/2009 6

7 PARTE IV CLAUSOLE CONTRATTUALI segue 3 Esonero da responsabilità Il Cliente si assume la responsabilità delle informazioni rese, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate, fermo restando che la Banca è esonerata da ogni responsabilità nel caso in cui faccia affidamento su informazioni non più aggiornate, ove le intervenute variazioni non le siano state tempestivamente comunicate dal Cliente. La Banca è inoltre esonerata da ogni responsabilità per eventuali disguidi che possano intervenire nella richiesta o nella comunicazione delle informazioni, nonché nella trasmissione ed esecuzione degli ordini dovuti a interruzione anche temporanea o malfunzionamento delle linee di trasmissione degli ordini e/o dei sistemi elettronici di comunicazione e di negoziazione o ad altre cause ad essa non imputabili. Documentazione delle operazioni eseguite Per ogni operazione eseguita la Banca fornirà al Cliente, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa, le informazioni di cui all art. 53 del Regolamento Intermediari e successive modificazioni ed integrazioni. COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI Conferimento degli ordini Gli ordini sono impartiti per iscritto, anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. Prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari e di distribuzione di prodotti finanziari La Banca, allorché presta il servizio di collocamento di strumenti finanziari e l attività di distribuzione di prodotti finanziari si attiene alle disposizioni dettate dall offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il collocamento ed indicate nel regolamento di collocamento o nel prospetto informativo degli strumenti finanziari/prodotti finanziari assicurativi di volta in volta collocati/distribuiti o nelle procedure di distribibuzione. Tali documenti saranno messi a disposizione della clientela nei modi e nei tempi ivi previsti. Nell ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari e distribuzione di prodotti finanziari, le componenti di servizio che la Banca offre alla propria clientela possono essere declinate come segue: selezione, ampliamento ed aggiornamento, sulla base di procedure e processi predefiniti, della gamma di strumenti finanziari offerti alla clientela; assistenza in fase pre-contrattuale; assistenza continuativa, a seguito della conclusione dell operazione. Variabilità del valore degli investimenti effettuati Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati Esonero da responsabilità Il Cliente si assume la responsabilità delle informazioni rese, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate, fermo restando che la Banca è esonerata da ogni responsabilità nel caso in cui faccia affidamento su informazioni non più aggiornate, ove le intervenute variazioni non le siano state tempestivamente comunicate dal Cliente. La Banca è esonerata da ogni responsabilità per eventuali disguidi che possano intervenire nella richiesta o nella comunicazione delle informazioni, nonché nella trasmissione ed esecuzione degli ordini dovuti a interruzione anche temporanea o malfunzionamento delle linee di trasmissione degli ordini e/o o dei sistemi elettronici di comunicazione e di negoziazione o ad altre cause ad essa non imputabili. OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE Oggetto e durata Le operazioni hanno durata determinata non superiore a 6 mesi e possono avere ad oggetto solo titoli di Stato al portatore, obbligazioni non convertibili italiane e/o estere e certificati di deposito. Condizione risolutiva La Banca può dichiarare la risoluzione di tutti i contratti di pronti contro termine in essere in ciascuna delle seguenti ipotesi: - casi di cui all art.1186 c.c.; - eventi che incidano sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente in modo tale da porre in evidente pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca; - inadempimento degli obblighi di restituzione degli trumenti finanziari derivanti da un contratto di pronti contro termine o da un contratto di prestito titoli o di riporto. La risoluzione sarà comunicata a mezzo raccomandata A/R al Cliente il quale è tenuto a restituire gli strumenti finanziari entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione stessa, fermo restando il diritto della Banca al risarcimento dei danni. 20/05/2009 7

8 PARTE V - Legenda delle principali nozioni dell operazione Collocamento titoli di Stato italiani in emissione (BTP CCT CTZ) Asta Bot Il cliente può sottoscrivere le emissioni periodiche effettuate dal Ministero dell Economia e delle Finanze.La Banca raccolte le prenotazioni dei clienti partecipa al collocamento. Le richieste dei clienti vengono soddisfatte ad un prezzo stabilito con il meccanismo dell asta marginale. In base a tale sistema i titoli vengono aggiudicati ad un prezzo unico ( prezzo marginale ); quest ultimo viene determinato soddisfacendo le offerte (fatte generalmente dalle Banche anche su prenotazione dei propri clienti) partendo dal prezzo più alto fino a quando la quantità domandata non è pari a quella offerta. Il prezzo dell ultima domanda che rimane aggiudicataria determina il prezzo marginale. Ovviamente il prezzo valido per i singoli clienti è unico ed è pari al prezzo marginale Il cliente può acquistare tramite la Banca i BOT emessi periodicamente dal Ministero dell Economia e delle Finanze. La Banca raccolte le prenotazioni dei clienti partecipa all asta BOT competitiva. L asta competitiva fa sì che i titoli vengano aggiudicati al prezzo richiesto: vengono soddisfatte in primo luogo le domande a prezzi più alti e poi in maniera decrescente le altre, fino al completo esaurimento della quantità messa all ASTA. La Banca successivamente all ASTA negozia in contropartita diretta con li clienti i Bot, al prezzo medio ponderato dell asta maggiorato delle commissioni Negoziazione in contropartita diretta Ricadono in tale categoria le operazioni di acquisto/vendita effettuate direttamente tra la Banca ed il cliente; tali operazioni sono effettuate fuori dai mercati regolamentati e riguardano titoli di Stato italiano o garantiti dallo Stato italiano, titoli non quotati, obbligazioni della Banca ed altri valori mobiliari non quotati. I prezzi di acquisto/vendita sono prezzi finiti; la Banca comunica alla clientela il prezzo a cui è disposta a comprare o vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all assenso dell investitore Negoziazione conto terzi Nella negoziazione c/terzi il prezzo di acquisto o di vendita praticato dalla Banca ai clienti è esclusivamente quello ricevuto o pagato ad intermediari finanziari, fermo restando l applicazione delle commissioni o delle spese Collocamento di strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato Raccolta ordini Azione Warrant Covered warrant Diritti di opzione SICAV Attività della Banca che consiste nell acquisire richieste di sottoscrizione, da parte dei clienti, di determinati strumenti finanziari (diversi dai titoli di Stato) e nell inoltrare le stesse richieste all offerente o al soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, assicurando l uniformità delle procedure di offerta e riparto. La Banca svolge tale attività anche per i propri prestiti obbligazionari. Attività svolta dalla Banca consistente nella ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari: la Banca raccoglie dalla clientela gli ordini su strumenti finanziari e li trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento L azione è un titolo di proprietà. E l unità minima di partecipazione di un socio (azionista) al capitale sociale di una società per azioni o in accomandita per azioni. L azionista, quindi, partecipa direttamente al rischio di impresa, e non c è garanzia di restituzione del capitale investito nell azienda Strumento finanziario derivato costituito da un buono che attribuisce ai sottoscrittori il diritto all acquisto (call warrant), o alla vendita (put warrant) di una certa attività finanziaria o reale (sottostante), entro una data di scadenza (warrant di tipo americano), o in una specifica data (warrant di tipo europeo), in quantità (valore nominale o multiplo) e ad un prezzo (strike price) prefissati Strumento finanziario che conferisce al detentore la facoltà di acquistare (call covered warrant) o di vendere (put covered warrant), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante (underlying) ad un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike). In caso di un call covered warrant, per esercitare tale facoltà, il valore del sottostante deve essere superiore al prezzo di esercizio (si dice allora che il warrant è "in the money"); in caso contrario si dice che il warrant è "out of the money". Ovviamente in caso di un put covered warrant, per esercitare tale facoltà, il valore del sottostante deve essere inferiore al prezzo di esercizio (si dice allora che il warrant è "in the money"); in caso contrario si dice che il warrant è "out of the money" Facoltà attribuita in via prioritaria agli azionisti di sottoscrivere, in sede di aumento di capitale a pagamento, o di emissione di un prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale, ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo di mercato del titolo Acronimo di Società di Investimento a Capitale Variabile. Queste Società funzionano come un Fondo Comune di Investimento: raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari per farli fruttare al meglio. Ogni SICAV può essere divisa in più comparti, ciascuno specializzato in un tipo di investimento (azionario od obbligazionario, per es.). La differenza più importante è nella natura dei certificati che il risparmiatore sottoscrive: per il Fondo Comune di Investimento si tratta di quote di partecipazione, per le SICAV di vere e proprie azioni che danno diritto di voto in assemblea 20/05/2009 8

9 Segue PARTE V - Legenda delle principali nozioni dell operazione Fondi Comuni di Investimento PAC e PIC E' uno strumento finanziario che permette al singolo risparmiatore di investire, anche per piccoli importi, sui mercati finanziari di tutto il mondo (azionari, obbligazionari, etc ). Vi si accede attraverso un versamento di denaro che viene convertito in quote. I versamenti effettuati dai sottoscrittori confluiscono in un patrimonio comune, che viene gestito da una società di gestione specializzata, cui spettano le decisioni di investimento. Esistono differenti tipologie di fondi, a seconda delle caratteristiche (in termini di asset class, area geografica, valuta, etc ) dei titoli prevalentemente acquistati dagli stessi: ad es. Azionari America, Obbligazionari Euro, Azionari High Tech, etc Il rendimento di questo strumento finanziario è legato all'andamento della quota, il cui valore varia al variare delle quotazioni delle attività finanziarie presenti nel Fondo; il valore della quota, infatti, non è altro che il valore del Fondo diviso per il numero delle quote in circolazione. Tale valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici e non. Vengono definiti aperti in quanto il risparmiatore ha la libertà di entrare ed uscire dal Fondo in ogni momento, acquistando o vendendo le quote. Oltre che con il versamento in un'unica soluzione, si può accedere ad un Fondo tramite un piano di accumulo del capitale (PAC) Sono acronimi che identificano due modalita' con le quali e' possibile aderire ad un Fondo Comune di Investimento. L'adesione avviene, con il "PIC", tramite l'effettuazione di un versamento in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione delle quote del Fondo mentre con il "PAC", tramite l'acquisto di quote attraverso versamenti periodici. Il "PAC", infatti, consente di investire importi fissi o variabili, a cadenza mensile, trimestrale o altro, per un determinato arco temporale (ad es. 5 anni o 10 anni, etc ) 20/05/2009 9

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