REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE ASSESSORATO AL LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO
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1 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE ASSESSORATO AL LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E VOLONTARIATO VERBALE DI ACCORDO ISTITUZIONALE PER L EROGAZIONE DELLA CIG E DELLA MOBILITA IN DEROGA PER IL 2013 In data 10 aprile 2013, nella sede dell Assessorato Regionale al Lavoro in Catanzaro, Via Lucrezia della Valle, alla presenza dell Assessore al Lavoro, Formazione e Politiche Sociali On.le Francescantonio Stillitani, del Dirigente del Settore Lavoro Dr.ssa Concettina Di Gesu, del responsabile regione Calabria ammortizzatori sociali in deroga dr. Giuseppe Mancini e di Italia Lavoro S.P.A. dr.ssa Ida Martire, si sono incontrate le parti sociali di seguito indicate : rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali e istituzionali : Confindustria Calabria Confapi Calabria Confartigianato Calabria Casartigiani CNA Calabria Coldiretti Calabria CIA Calabria Confagricoltura Calabria Confcommercio Calabria Confturismo Calabria Confesercenti Calabria Confcooperative Calabria Lagacooperative Calabria AGCI Calabria Unione regionale commercio Commissione ABI Calabria Pag.1 di 11
2 EBAC rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori: CGIL Calabria CISL Calabria UIL Calabria UGL Calabria Per presa visione: Direzione Regionale del Lavoro Italia Lavoro Direzione Regionale Inps per adottare tra la Regione Calabria e le Parti sociali come sopra indicate un accordo quadro finalizzato a regolare la concessione, in deroga alla normativa vigente, dei trattamenti di ammortizzatori sociali. L incontro è stato caratterizzato da un ampia convergenza intorno all obiettivo condiviso di proseguire nell utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire una continuità di protezione sociale dei lavoratori colpiti da sospensioni e cessazioni dell attività produttiva. Le parti, di fronte al perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi, confermano anche per l anno 2013 la validità della strategia condotta per il contrasto alla crisi occupazionale, attraverso un sistema di tutele fornite dagli ammortizzatori sociali in deroga e l attuazione di interventi di politiche attive del lavoro, in continuità con le linee strategiche dell accordo quadro sulle misure anticrisi del 5 febbraio I rappresentanti sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL considerano inaccettabile escludere dalla proroga della mobilità i percettori provenienti dalla Legge 223/91 e pertanto su loro specifica richiesta il tavolo prende atto e si impegna a sottoporla al Ministero del Lavoro e delle P.S. per il necessario avvallo e condivisione. Si evidenzia che a causa del perdurare della crisi economica e della limitata presenza di imprese in Calabria non è stato oggettivamente possibile per i lavoratori in mobilità trovare nuova occupazione ed essere reintegrati nel sistema produttivo. Le parti, in considerazione del seguente quadro giuridico finanziario : Legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, che modifica il quadro di riferimento normativo e prevede un nuovo sistema di ammortizzatori sociali che sarà introdotto gradualmente ed entrerà pienamente a regime il In questo contesto, per consentire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma, l art.2, comma 64, della L.92/2012 conferma, per il periodo , la possibilità per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale di concerto con il Ministero dell economia di concedere ammortizzatori sociali in deroga, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate; Pag.2 di 11
3 Intesa Stato Regioni del 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013, sulla base dell esperienza positiva realizzatesi nel quadriennio precedente, che conferma l opportunità che anche in questa nuova fase la competenza autorizzativa ai trattamenti in deroga sia demandata alle Regioni, ad eccezione delle domande relative ad imprese localizzate in più Regioni, prevedendo che le autorizzazioni siano effettuate sulla base delle risorse disponibili nonché sulle certificazioni rilasciate da Inps sull effettivo tiraggio della spesa. L intesa prevede, inoltre: a) la validità degli Accordi precedenti tra Stato e Regioni ( del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011), con riferimento alle categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, i criteri e le procedure di accesso; b) l impegno delle Regioni di programmare e attuare a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga politiche attive del lavoro; c) per il 2013 l assegnazione di 150 mln di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e di 650 mln di euro alle Regioni, a copertura degli oneri relativi al trattamento di sostegno al reddito a carico dello Stato e al riconoscimento della contribuzione figurativa, ; d) il Piano di riparto tra le Regioni/P.A. definito secondo il criterio dell andamento storico della spesa per gli ammortizzatori sociali in deroga nel quadriennio , come risultante dai dati certificati dall Inps, ha riguardato l 80% dello stanziamento, rinviando la ripartizione della quota rimanente del 20% ad una ulteriore decisione del coordinamento delle Regioni, da ratificare, se il criterio della spesa storica sarà modificato, in sede di Intesa Stato Regioni; Legge di stabilità 2013 n. 228 del 24 dicembre 2012, all art.1, co. 15, 253,254 e 255che ha previsto, tra l altro, la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni Obiettivo Convergenza, in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell occupazione, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione; Accordo trasmesso ( il 10 gennaio 2013) alla Regione Calabria dal Ministero del Lavoro con il quale vengono assegnate risorse per un ammontare di ,07, comprensiva della quota dei trattamenti di integrazione e del riconoscimento della contribuzione figurativa dei lavoratori; Documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30 gennaio 2013 con il quale, pur tenendo conto delle specificità presenti a livello territoriale, si consente di garantire una parità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio nazionale. In particolare è stato condiviso: a) l esigenza che le aziende effettuano un doppio invio dei dati( sia all Inps che alla Regione) relativi all effettivo utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga. Ciò ai fine di consentire alle Regioni stesse di avere sotto controllo l andamento della spesa; b) la necessità che l Inps fornisca, in modo strutturato e periodico, la certificazione dell effettivo utilizzo delle risorse, al fine di avere una certezza sulle economie; c) l esigenza di non concedere autorizzazioni di trattamenti in mancanza di copertura contabile da parte delle Regioni e di non effettuare erogazioni da parte di Inps oltre la disponibilità finanziaria prevista dagli stanziamenti ministeriali; prendono atto della assoluta insufficienza delle risorse sin qui attribuite dal Governo per gli ammortizzatori sociali in deroga regionali, e al fine di garantire comunque l accesso ai trattamenti in deroga per un periodo transitorio nelle more che vengono attribuite ulteriori indispensabili risorse, stabiliscono di procedere alla sottoscrizione del presente Accordo che ha validità sino all esaurimento delle risorse assegnate dal Governo per il 2013 e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile Le parti inoltre, considerata la grave situazione di disagio sociale in cui versa la Calabria che registra una alta percentuale di povertà delle famiglie del 27%, di disoccupazione oltre il 20% ed in particolar modo giovanile e femminile attorno al 40%, un reddito pro capite tra i più bassi d Italia, un tessuto imprenditoriale e produttivo debolissimo ed in forte crisi, si impegnano a sostenere in tutte le sedi istituzionali competenti l esigenza di ulteriori adeguati stanziamenti, cosi come previsto al punto 14 dell Intesa Stato Regioni Si richiama la necessità che l Inps ed Italia lavoro SPA verificano costantemente l andamento della spesa ( Punto 8 dell Accordo Regione Calabria Ministero del Lavoro ) del presente Accordo trasmettendo alla Regione reports con cadenza mensile. Non saranno possibili autorizzazioni di trattamenti a partire dal momento in cui l Inps comunicherà l esaurimento delle risorse stanziate. Pag.3 di 11
4 Saranno possibili anticipazioni dei trattamenti in deroga da parte dell Inps anche una volta esaurite le risorse stanziate, solo in presenza di comunicazioni esplicite del Ministero del Lavoro o a seguito di accordi tra la Regione e il Ministero. Al fine di consentire un costante monitoraggio della spesa rispetto alle risorse assegnate, le parti concordano che a partire dall entrata in vigore del presente Accordo, l Inps si impegni a fornire un monitoraggio separato relativo all esatto importo della spesa per competenza L inps fornirà, anche per effetto dei nuovi indirizzi ( Circolare Inps n del 15/02/2013) adottati nei decreti concessori regionali trasmessi dopo il 1 gennaio 2013 di competenza 2012, il numero dei lavoratori prorogati al 31 dicembre Ciò premesso ( le premesse formano parte essenziale del presente Accordo e qui si intendono integralmente trascritte ) le Parti convengono quanto segue: Le regole stabilite nel presenta atto avranno validità sino a che non sarà concordato un nuovo accordo da sottoporre al parere del Ministero del Lavoro. Pertanto le istanze di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga saranno esaminate sulla base delle disposizioni di seguito enunciate, fatta salva la copertura finanziaria. Il ricorso alla Cig in deroga deve essere privilegiato ove sussistono ragionevoli previsioni del rientro in azienda dei lavoratori sospesi. La Regione Calabria nell'azione di concessione di sostegni al reddito per i lavoratori, pretende obbligatoriamente da parte delle imprese apposita dichiarazione che, prima del ricorso agli ammortizzatori in deroga, sono stati utilizzati tutti gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime, ivi compresi gli interventi degli Enti bilaterali. Per quanto attiene alla cassa integrazione in deroga, il presente accordo disciplina le concessioni a favore dei lavoratori dipendenti ( ai sensi dell art. 19, comma 8 della Legge 2/2009 ed esclusi i dirigenti, lavoratori domestici, collaboratori coordinati e continuativi e soci di cooperative con rapporto di lavoro non subordinato), compresi gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato: 1. di aziende di qualsiasi settore operanti in Calabria per cui non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (cassa integrazioni guadagni ordinaria, straordinaria) e che devono ricorrere a sospensioni dell attività lavorativa o riduzioni dell orario di lavoro a seguito di una specifica situazione di crisi che trovi la propria origine nell attuale, complessa, congiuntura economica; 2. di aziende di qualsiasi settore operanti in Calabria per le quali sono previste ammortizzatori sociali dalla normativa a regime( cassa integrazioni guadagni ordinaria, straordinaria) e che abbiano esaurito i periodi di godimento degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell attività produttiva; Restano comunque esclusi dal trattamento: Le Aziende pubbliche comunque denominate, le società a totale capitale pubblico, i datori di lavoro domestico, i datori di lavoro del settore agricoltura compresa la pesca.; le aziende che abbiano già ottenuto l autorizzazione alla fruizione della cassa integrazione in deroga per un periodo superiore a 24 mesi ( pari a 540 giorni lavorativi) anche non consecutivi, per singolo lavoratore nel triennio solare ( 1 gennaio 31 dicembre ) precedente, con riferimento alla unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione, detratti i periodi a cui le aziende abbiano rinunciato espressamente dando comunicazione all Inps. I datori di lavoro certificano con apposita dichiarazione da allegare alla domanda di concessione le mensilità autorizzate e non fruite relative a periodi anteriori al Tale durata massima andrà calcolata sommando i periodi di cassa in deroga con autorizzazione regionale a quelli di Cassa in deroga con autorizzazione nazionale. Pag.4 di 11
5 Non possono accedere alla Cig in deroga i datori di lavoro, anche artigiani, che non abbiano completamente utilizzato gli strumenti di sostegno al reddito disponibili in base alla legislazione statale per le sospensioni ordinarie e straordinarie dell attività lavorativa. Non saranno autorizzate le domande prive di autocertificazione relativa alla avvenuta fruizione degli ammortizzatori sociali ordinari con l indicazione delle ore e dei periodi fruiti, nonché del numero dei lavoratori interessati. Non possono accedere alla CigD, inoltre, i datori di lavoro richiedenti che abbiano effettuato nuove assunzioni nei 12 mesi precedenti le richieste di Cig in deroga, fatta eccezione per le assunzioni effettuate per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o figure professionali diverse da quello poste in Cig. Esclusivamente in tali casi e per tali figure le eventuale durata della CIGD non potrà superare l anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro. L utilizzo a favore delle aziende di cui sopra è previsto nei limiti di una programmazione delle sospensioni e delle riduzioni di orario che sia coerente con la specifica situazione di crisi originata dall attuale complessa congiuntura economica e che consenta alla Regione Calabria di attivare a favore dei lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga percorsi di politica attiva, secondo un nesso causale con i Piani di riorganizzazione e di ripresa aziendale degli stessi datori di lavoro, da concordare obbligatoriamente, in sede di accordo istituzionale, con le OO.SS Firmatarie dell Accordo. E' obbligatorio il coinvolgimento delle imprese nel processo di gestione delle politiche attive a favore dei lavoratori coinvolti. Per le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali, qualora si valuti indispensabile il ricorso alla Cig in deroga, il trattamento di cassa in deroga verrà concesso esclusivamente in presenza di fondate e documentate aspettative in ordine alla continuazione o alla ripresa dell attività produttiva ed alla conservazione, anche parziale, dei rapporti di lavoro in atto, derivanti quali conseguenza dalla acquisizione dell impresa o di parti della stessa da parte di terzi. Fermo restando quanto indicato dalla L. 228/2012 ( Legge Finanziaria per l anno 2013) e preso atto che l attuale impegno per la copertura finanziaria in Cig in deroga con il FSE riguarda il periodo , e che le possibilità di intervento devono essere contenute entro il , le indicazioni procedurali che le parti ritengono di formulare sono le seguenti: L integrazione salariale è dovuta nella misura prevista per legge. Il personale interessato deve aver maturato entro la data di inizio del periodo di Cig richiesto almeno 90 giorni di lavoro presso il datore di lavoro richiedente. La fruizione della Cig per i dipendenti assunti a tempo determinato nelle varie forme contrattuali vigenti non può andare oltre la scadenza prevista del rapporto di lavoro a termine. Per i lavoratori somministrati l accesso ai trattamenti in CigD deve essere consentito solo per la durata del contratto in essere, senza la previsione di proroghe del contratto stesso. A condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la concessione della Cigd per il periodo di validità del presente Accordo ( 30 aprile 2013) avrà la durata di 4 mesi (pari a 90 giorni lavorativi anche non consecutivi o l equivalente monte ore) Resta ferma la possibilità di prevedere ulteriori periodi di autorizzazioni nel corso del 2013 a seguito delle assegnazioni da parte del Governo nazionale o regionale di ulteriori risorse. In ogni caso, nell arco temporale 1 gennaio 31 dicembre 2013, la durata massima dei trattamenti autorizzabili per ciascuna impresa non può essere superiore a 8 mesi anche non consecutivi (pari a 180 giorni lavorativi o all equivalente monte ore). Una giornata lavorativa è pari a n.8 ore per i lavoratori Pag.5 di 11
6 con contratti di lavoro full time, riproporzionata per i lavoratori part time in relazione al singolo contratto individuale di lavoro. Non si terrà conto, ai fini del riconoscimento e dell importo dell indennità dell integrazione salariale, dell eventuale trasformazione di contratti di lavoro da part time a full time avvenuta nel trimestre precedente l inizio della richiesta di CIGD. L Inps non è autorizzata a procedere a pagamenti in anticipazione. Le parti prendono atto che il pagamento diretto da parte dell Inps ai lavoratori costituisce l unica modalità di erogazione della Cig in deroga.( D.G.R. n. 351 del 9 giugno 2009 Convenzione Regione Calabria Inps Nazionale) La Regione Calabria si riserva di effettuare i controlli previsti dalla legge nei confronti delle imprese autorizzate a fruire dei trattamenti di Cigd tramite gli organismi a ciò abilitati. Si prevede a tal fine di integrare e migliorare l apposita Convenzione già sottoscritta con la Direzione Regionale del Lavoro al fine di assicurare la massima intensità di controlli sui percettori di ammortizzatori in deroga. Le aziende nei confronti delle quali sia stato già accertato l illecito utilizzo dei trattamenti autorizzati, saranno esclusi da successive concessioni, fin quando non avranno dimostrato la legittimità dei comportamenti. Nel caso in cui le unità produttive interessate siano situate in regioni diverse, il verbale di consultazione sindacale dovrà essere sottoscritto presso il Ministero del Lavoro ed i relativi trattamenti dovranno essere erogati a valere sul Fondo nazionale per le aziende plurilocalizzate. Le domande dovranno essere corredate dai verbali di consultazione sindacale, che vanno sottoscritti presso le sedi sindacali, con le rispettive associazioni di categoria cui si aderisca o conferisca mandato e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale firmatari dell accordo. Gli accordi potranno essere sottoscritti presso le sedi degli Enti Bilaterali che prevedano nei loro compiti l erogazione di prestazioni a sostegno del reddito che, si ricorda, vanno interamente usufruite prima dell inizio della CigD. I verbali di consultazione sindacale dovranno riportare le dichiarazioni del rappresentante legale dell azienda contenente: α) dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445 del 2000, in ordine alla avvenuta utilizzazione per la cassa a rotazione, o programmazione ( esclusivamente in caso di Cassa a zero ore ai sensi della risposta a interpello del Ministero del Lavoro n.19/2011) delle ferie, permessi e ferie residue nonché di altri eventuali istituti delle flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva; β) dichiarazione ai sensi del d.p.r. n.445 del 2000, in ordine alla avvenuta fruizione degli ammortizzatori sociali, nonché per le imprese che operano in settori nei quali sono attivi gli istituti di sostegno al reddito garantiti dal sistema degli Enti bilaterali, con convenzioni stipulate con l Inps, di aver già completamente fruito di tutti gli strumenti della bilateralità; χ) dichiarazione ai sensi del d.p.r. n.445 del 2000 che non abbiano già ottenuto l autorizzazione alla fruizione della cassa integrazione in deroga per un periodo superiore a 24 mesi (540 giorni lavorativi) anche non consecutivi, per ciascun singolo lavoratore nel triennio solare precedente (1 gennaio 31 dicembre), con riferimento alla unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione, detratti i periodi a cui abbiano rinunciato espressamente dando comunicazione all Inps. δ) indicazioni della tipologia di formazione/riqualificazione specifica aziendale e/o interaziendale necessaria per consentire il reimpiego dei lavoratori al termine delle esigenze che hanno determinato la richiesta di cig in deroga, nonché i fabbisogni formativi derivanti da accordi settoriali o territoriali/regionali; relativamente ai fabbisogni formativi, si potrà indicare anche solo la tematica relativa alla formazione che si ritiene più utile a favorire il mantenimento dell occupazione ovvero il concreto reimpiego dei lavoratori. Esclusivamente in caso di richieste di CigD a rotazione o con riduzione oraria, l attività formativa dovrà essere svolta all interno dell Azienda utilizzando i fondi interprofessionali. Quanto sopra deve avvenire attraverso la Pag.6 di 11
7 condivisione del piano formativo da parte dell azienda con le parti sociali secondo le procedure stabilite dei Fondi stessi a livello territoriale. In assenza di uno o più elementi indicati in precedenza, l istanza sarà rigettata. Il verbale di consultazione sindacale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali : 1. data di avvio procedura sindacale; 2. motivo della sospensione del lavoro. ( l art. 2, commi 64,65 e 66 della legge n.92 del 28 giugno 2012 prevede la possibilità di disporre per gli anno sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori ai 12 mesi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi e secondo quanto previsto dal presenta Accordo.) La situazione di crisi aziendali e/o occupazionali si manifesta con i seguenti casi: trasformazioni industriali, mancanze di commesse e/o di ordini ( crisi di mercato), mancanze di materie prime, crisi finanziaria, altri eventi imprevisti ed improvvisi ( esempio calamità naturali). 3. Indicazioni degli elementi sui quali si basa la prospettiva di ripresa dell attività produttiva; 4. Periodo richiesto dalla Cig in deroga dal al ; 5. numero o elenco dei lavoratori interessati alla sospensione e per i quali sia chiesto il sostegno della Cig in deroga; 6. obbligo del datore di lavoro di comunicare ai lavoratori che devono recarsi, entro 8 giorni dalla data di sottoscrizione dell accordo, presso il centro per l impiego competente per territorio per la presa in carico; Le domande di Cig in deroga vanno trasmesse alla Regione ed all Inps entro il ventesimo giorno dalla data di inizio del periodo richiesto, secondo quanto disposto dall art. 7 ter, comma 2 della L. 33/2009 e comunque, non oltre, il 15 novembre 2013 in considerazione dell obbligo di decretare le concessioni entro il 31 dicembre Con riferimento al mese di gennaio, febbraio e marzo 2013 il termine ultimo deve intendersi il giorno 30 aprile La Regione Calabria dopo aver ricevuto la domanda ed i documenti previsti, effettuerà la verifica e la istruttoria delle istanze presentate, secondo l ordine cronologico di arrivo presso il Protocollo. E con lo stesso criterio cronologico vanno trasmesse al Dipartimento per la decretazione. Per le domande che fossero state già presentate con le procedure dei precedenti Accordi Quadro, la Regione Calabria richiederà, laddove sussistessero i requisiti per l intervento della CigD, le opportune integrazioni documentali all Aziende interessate per la corretta istruttoria delle pratiche. La Regione Calabria procederà: - all autorizzazione della concessione dei trattamenti di Cig in deroga, esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse, trasmettendo in via telematica all Inps i provvedimenti autorizzatori secondo quanto previsto in apposita Convenzione, contenente le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa. Il monitoraggio della spesa sarà assicurato dall Inps che fornirà mensilmente i dati relativi alla spesa per competenza al respingimento: domanda presentata oltre il termine previsto, priva degli elementi essenziali richiesti o di accordo non regolare o della sottoscrizione da parte del richiedente. Al momento del respingimento la Regione comunica le irregolarità riscontrate entro e non oltre i 20 giorni. Pag.7 di 11
8 Tali domande potranno essere ripresentate ( tranne quelle trasmesse dopo i 20 giorni, fa fede la data di provenienza ) e ammesse una volta verificata l avvenuta regolarizzazione. Sulla base della Convenzione tra la Regione Calabria e L Inps Nazionale, l ufficio regionale competente trasmetterà in via telematica le autorizzazioni per il seguito di competenza. Preso atto dell indirizzo legislativo espresso nell art. 7 ter, comma 1, Legge n.33/99 e s.m.i. e dell intesa Stato Regioni del 2 novembre 2012, che al punto 4 dispone che le autorizzazioni da parte della Regione saranno effettuate sulla base delle risorse disponibili e sulle certificazioni rilasciate dall Inps sulle risorse effettivamente pagate, le Parti ribadiscono che il pagamento diretto da parte dell Inps ai lavoratori costituisce l unica modalità di erogazione della Cig in deroga. Le aziende sono obbligate a trasmettere telematicamente e comunque entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento il modello SR41 all Inps, in considerazione del complessivo impianto gestionale delle misure anticrisi che comporterà l erogazione di politiche passive nonché di politiche attive da parte della Regione e delle conseguenti esigenze di monitoraggio della spesa e dell effettivo utilizzo di ore sospensione/riduzione. Entro il giorno 30 del mese successivo, le imprese dovranno inviare all Inps, la comunicazione telematica relativa all effettivo utilizzo della Cig in deroga relativa al mese precedente. Nel caso di mancato utilizzo dell autorizzazione ricevuta, le aziende dovranno, entro 10 giorni dalla fine del periodo autorizzato, comunicare alla Regione e all Inps, la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l annullamento. Al fine di mantenere il diritto all erogazione del trattamento di Cig in deroga, il lavoratore deve recarsi al Centro per l impiego competente per residenza, o nel caso in cui tale Centro per l impiego si trovi fuori dal territorio regionale, al centro per l impiego in cui si trovi l unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione rilasciata dall azienda o autocertificazione, entro 8 giorni dalla data di sottoscrizione dell accordo ( nel caso in cui il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile ) per presa in carico ai fine della erogazione delle politiche attive. La mancata presentazione del lavoratore al centro per l impiego competente per territorio, non supportata da idonea motivazione, equivale a rifiuto della offerta di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale. Per quanto attiene il trattamento di mobilità in deroga per l anno 2013, le parti convengono quanto segue : a) licenziamenti successivi al 1 gennaio Nell anno 2013, oltre alla mobilità in deroga, a seguito di licenziamento successivo al 1 gennaio 2013, sono previsti i seguenti ammortizzatori sociali : trattamenti di mobilità ordinaria di cui all art.7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; disoccupazione ordinaria ; trattamento previsto dall art.2 comma 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, denominato ASpI (trattamento di Assicurazione Sociale per l impiego) ; trattamento previsto dall art.2, comma 20, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, denominato Mini Aspl (trattamento di Assicurazione Sociale per l impiego); oltre che da sussidi eventualmente previsti in determinati settori di attività. In totale assenza di detti ammortizzatori è previsto il ricorso alla mobilità in deroga per un periodo massimo di quattro mesi ( sino alla durata del presente Accordo fissata al 30 aprile 2013). Pag.8 di 11
9 E, inoltre, previsto il ricorso alla mobilità in deroga anche per i lavoratori che cessano di usufruire dei sostegni ordinari nel periodo gennaio aprile 2013 e comunque sino alla durata del presente Accordo - 30 aprile Resta ferma la possibilità di prevedere ulteriori periodi di autorizzazioni nel corso del 2013 a seguito delle assegnazioni da parte del Governo nazionale o regionale di ulteriori risorse e comunque, in tal caso, nell arco temporale 1 gennaio - 31 dicembre I percettori destinatari del trattamento di mobilità in deroga per l anno 2013, a decorrere dal 1 gennaio, devono essere lavoratori ( residenti in Calabria ) dipendenti, soci di cooperative con contratto di lavoro subordinato, somministrati, contrattualizzati a tempo determinato e apprendisti, il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi causa, tranne che per dimissioni non riconducibili a giusta causa, che hanno reso la Dichiarazione di immediata disponibilità ai sensi del Dlgs. 181/2000 e s.m.i. e che abbiano maturato una anzianità aziendale di 12 mesi, dei quali almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni e permessi L.104/92.Nel caso di lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro. I lavoratori dovranno garantire la loro disponibilità ad aderire ad iniziative di politica attiva del lavoro, sia attraverso l inserimento in attività di utilizzazione - formazione e/o l offerta di opportunità lavorative, sia sotto forma di partecipazione ad interventi formativi. Le istanze dei percettori vanno presentate entro 68 giorni dalla data di licenziamento e comunque, non oltre, il 15 novembre 2013 in considerazione dell obbligo delle Regioni di decretare le concessioni entro il 31 dicembre I lavoratori licenziati nel trimestre ottobre dicembre 2012, che non hanno usufruito degli ammortizzatori sociali di cui al punto a) possono presentare richiesta entro il 30 aprile b) licenziamenti precedenti al 1 gennaio 2013 In considerazione delle richieste sindacali e fermo restando il necessario assenso del Ministero del Lavoro e delle P.S., per l anno 2013, è ammessa la proroga della concessione della mobilità in deroga a favore dei lavoratori: - titolari di mobilità in deroga, compresi quelli provenienti dalla mobilità ordinaria della legge 23 luglio 1991, n. 223, sempre con scadenza al 31 dicembre 2012, sino alla scadenza del presente Accordo fissata al 30 aprile I percettori devono conservare la disoccupazione in base alla normativa vigente e risiedere nel territorio della regione Calabria c) Procedure Le istanze relative ai trattamenti di mobilità di cui ai punti a) devono essere presentate dagli interessati o per il tramite delle OO.SS firmatarie del presente Accordo, alla competente sede Inps che provvede a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al punto a) del presente Accordo e ad inviare telematicamente gli elenchi dei percettori aventi diritto alla Regione.( Accordo Regione Calabria Ministero del Lavoro 10/01/2013). Le istanze presentate precedentemente alla firma del presente Accordo alla Regione Calabria vanno trasmesse all Inps a cura della Regione Calabria. Pag.9 di 11
10 La Regione provvede ad emettere l atto concessorio ed a trasmetterlo telematicamente all Inps entro 30 gg dal ricevimento degli elenchi dei percettori verificati.( Intesa Stato Regioni del 22 novembre 2012) L Inps, successivamente, provvede ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Calabria e nei limiti temporali previsti dal presente Accordo. L Inps e Italia Lavoro SPA devono costantemente verificare l andamento della spesa, nel limite complessivo delle risorse assegnate a valere sui Fondi nazionali. L Inps dovrà individuare la consistenza numerica dei lavoratori beneficiari di mobilità ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 alla data del 31 dicembre 2012 ed a stimare il costo mensile dei sussidi da erogare per l anno I beneficiari dei trattamenti di mobilità di questo Accordo sono soggetti agli obblighi di partecipazione a misure di politica attiva, secondo quanto previsto dall art.19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con legge n. 2 del 28 gennaio I lavoratori dovranno pertanto presentarsi ai CPI territorialmente competenti entro 20 giorni dalla data di presentazione della istanza per l accesso alla mobilità e comunque entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. A questo fine, nel rispetto delle previsioni della Legge 2/2009 e della Legge 92/2012, art.4, c.33, possono essere utilizzati gli interventi di politica attiva, quali a titolo esemplificativo tirocini, azioni di orientamento e di ricerca attiva del lavoro, percorsi formativi, ecc, anche cofinanziati dai Fondi comunitari coerenti con questo Accordo Quadro per l anno Sarà verificata la correlazione e il cofinanziamento fra le risorse pubbliche e risorse private ( Fondi interprofessionali, Enti bilaterali, altri fondi comunitari, etc) per realizzare l offerta integrata di politiche attive del lavoro. I CPI provvederanno a stilare un Piano di azione individuale che preveda un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato. Le parti concordano che i Piani delle azioni di politiche attive per come previsto dagli Accordi Regionali e delegate alle Amministrazioni Provinciali, devono essere obbligatoriamente concertate e sottoscritte con le parti sociali.. Le Parti decidono che per quanto riguarda le richieste di mobilità presentate fuori termine (90/120 giorni dalla data di licenziamento e dalla fine del sostegno al reddito ordinario) nell anno 2012 possono essere ripresentate entro il 30 aprile A tal fine: a) le istanze già decretate entro il 31 marzo 2013 possono essere ritrasmesse alla sede regionale INPS che, previa verifica dei requisiti soggettivi, procederà alla eventuale erogazione con decorrenza non anteriore al 1 gennaio b) Le istanze fuori termine non trasmesse alla sede regionale INPS entro il 31 marzo 2013 dovranno essere ripresentate entro il 30 aprile e previa verifica dei requisiti soggettivi da parte dell INPS potranno essere decretati con decorrenza non anteriore al 1 gennaio d) Monitoraggio e verifiche La Regione è autorizzata a prestare il proprio assenso a procedure promosse dal Ministro del Lavoro e relative alla concessione o alla proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga o mobilità in deroga a favore di lavoratori dipendenti da imprese che abbiano unità locali site in diverse Regioni, fra le quali la Calabria, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei lavoratori coinvolti nella medesima procedura relativamente al periodo di fruizione dell ammortizzatore, fino ad un massimo di 12 mesi. Pag.10 di 11
11 Restano di competenza ministeriale anche le vertenze di imprese che assumano una particolare rilevanza nel contesto socio-economico regionale per la loro dimensione produttiva ed occupazionale. Per tutte le istanze che conterranno una scadenza temporale di interventi superiore al 31 dicembre 2013, sarà autorizzata l erogazione della spesa sino al 31 dicembre Il presente Accordo, gravando totalmente su risorse nazionali senza alcun cofinanziamento regionale, non produce effetti se non accettato e avallato da parte del Ministero del Lavoro. Relativamente alla eventuale proroga della mobilità in deroga nelle modalità richieste da parte sindacale, il presente Accordo avrà efficacia solo dopo l espresso assenso del Ministero del Lavoro e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie necessarie. La Regione, anche al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, l espresso assenso relativo alla proroga della mobilità dei percettori al 31 dicembre 2012, provvederà a notificare nell immediato il presente accordo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le clausole derivanti da successive disposizioni normative o regolamentari o contenute nelle modifiche degli Accordi Stato/ Regioni sono di diritto inserite nel presente Accordo, anche in sostituzione di clausole che dovessero eventualmente risultare difformi alla normativa vigente //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Pag.11 di 11
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