Tassa sulle barche in scadenza il 31 maggio

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1 Numero 101/2012 Pagina 1 di 11 Tassa sulle barche in scadenza il 31 maggio Numero : 101/2012 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : Scarica gratis la risoluzione n. 39/E/2012 TASSE SUL LUSSO IMPOSTA SULLE UNITÀ DA DIPORTO ART. 16 DEL D.L. 201/2011 C.D. DECRETO SALVA ITALIA; ART. 60-BIS DEL D.L. 1/2012 C.D. DECRETO LIBERALIZZAZIONI; ART. 3 DEL D.L. 16/2012 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N DEL 24 APRILE 2012; RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 39/E DEL Sintesi I possessori di imbarcazioni superiore a 10 metri, residenti in Italia, devono pagare entro il prossimo 31 maggio la tassa annuale sulle unità da diporto, introdotta dal decreto salva Italia e poi modificata dal decreto liberalizzazioni e dal decreto fiscale. Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 3370, o in alternativa mediante bonifico bancario. L importo versato entro il prossimo 31 maggio si riferisce al periodo , e nel caso in cui il presupposto per l applicazione della tassa dovesse verificarsi successivamente al 1 maggio 2012, l importo sarà dovuto entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso. Gli argomenti 1. TASSA SULLE IMBARCAZIONI 2. SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO 3. IMPORTI 4. CODICI TRIBUTO E COMPILAZIONE DEL MOD. F24 5. PAGAMENTO POSSIBILE ANCHE CON BONIFICO 6. TERMINI DI VERSAMENTO 7. L EVOLUZIONE DELLA NORMA

2 Numero 101/2012 Pagina 2 di 11 Tassa sulle imbarcazioni La tassa sulle imbarcazioni fa parte delle c.d. tasse sul lusso introdotte dal decreto salva Italia, in cui rientrano anche il super bollo per le autovetture e la tassa sugli aeromobili. La tassa sulle imbarcazione successivamente è stata modificata in parte dal decreto liberalizzazioni e in parte del decreto semplificazioni fiscali. In vista della scadenza per il primo pagamento 31 maggio 2012 l Agenzia delle Entrate con un provvedimento ed una risoluzione, ne ha stabilito le modalità e i termini di pagamento. Soggetti tenuti al pagamento (Art. 16 D.l. 201/2011) Sono tenuti al pagamento della tassa sulle imbarcazioni, tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che possiedono unità da diporto. La tassa deve essere pagata anche se la barca è messa in secco; con la conversione in legge del D.l. 1/2012, infatti, è stata eliminata la disposizione che prevedeva l esclusione dal pagamento per le unità che si fossero trovate in un area di rimessaggio e limitatamente ai giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. Sono escluse dalla tassa le barche che presentano una delle seguenti caratteristiche: primo anno di immatricolazione; lunghezza inferiore a 10 metri; proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici; obbligatorie di salvataggio; battelli di servizio purché indichino l unità da diporto al cui servizio sono posti; in uso ai soggetti portatori di handicap 1, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime; posseduti e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso; nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere 1 Art. 3 L. 104/1992. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in moda da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

3 Numero 101/2012 Pagina 3 di 11 costruttore, del manutentore o del distributore; usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell atto; rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell utilizzatore; bene strumentale di aziende di locazione e noleggio; possedute da soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia). Importi (Art. 16 D.l. 201/2011) Gli importi della tassa sono stabiliti nelle seguenti misure: LUNGHEZZA SCAFO (IN METRI) TASSA (IN ) FINO A 10 0 DA 10,01 A DA 12,01 A DA 14,01 A DA 17,01 A DA 20,01 A DA 24,01 A DA 34,01 A DA 44,01 A DA 54,01 A SUPERIORE A La tassa è ridotta della metà: fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia; per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5. La tassa è ridotta: del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione; del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione; del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione. Tali periodi decorrono dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di costruzione. Codici tributo e compilazione del Mod. F24 Con la risoluzione n. 39/E del l Agenzia delle Entrate ha istituito tre codici tributo per versare con mod. F24 elementi identificativi la tassa sulle

4 Numero 101/2012 Pagina 4 di 11 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39/E del e provvedimento direttoriale del ) barche: CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE 3370 Tassa sulle unità da diporto 8936 Sanzione tassa sulle unità da diporto 1931 Interessi tassa sulle unità da diporto All interno del modello F24 con elementi identificativi occorre indicare: nella sezione Contribuente, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante; nella sezione Erario ed altro, in corrispondenza degli importi a debito versati: la lettera R nel campo tipo ; il codice identificativo dell unità da diporto nel campo elementi identificativi ; il giorno di inizio del contratto, giorno e mese di fine periodo del contratto (formato GGGGMM) e il codice identificativo dell unità da diporto, nel campo elementi identificativi nel caso di contratti di cui all art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011; il codice tributo nel campo codice ; l anno di decorrenza (in formato AAAA)della tassa nel campo anno di riferimento. Esempio: , indicare Pagamento possibile anche con bonifico (Provvedimento Agenzia delle Entrate del ) I soggetti che non possono pagare con mod. F24, possono versare l importo dovuto con bonifico in Euro, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 Capitolo 1222, indicando: codice BIC: BITAITRRENT; causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento; IBAN: IT15Y , pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato Ministero dell Economia e delle finanze Termini di versamento (Provvedimento Agenzia delle Entrate del ) La tassa si riferisce al periodo 1 maggio 30 aprile dell anno successivo, e il suo versamento va effettuato entro il di ciascun anno. Qualora il presupposto per l applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1 maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.

5 Numero 101/2012 Pagina 5 di 11 Per i contratti (ad esempio di locazione) per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è previsto che la stessa sia determinata rapportandola a giorni, ed è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore al periodo anno successivo. L evoluzione della norma Vediamo com è cambiata la norma dalla sua introduzione: (Art. 16 del D.l. 201/2011 e successive modificazioni) DECRETO SALVA ITALIA (Co. 2 ) Dal 1 maggio 2012 le DECRETO LIBERALIZZAZIONI (Co. 2 ) Dal 1º maggio di ogni DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI (Co. 2 ) (invariato unità da diporto che stazionino anno le unità da diporto sono in porti marittimi nazionali, soggette al pagamento di una navighino o siano ancorate in tassa annuale nelle misure di acque pubbliche, anche se in seguito indicate: concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate: 5 scafo 800 da 10,01 a 12 metri da 10,01 a 12 metri 8 scafo da 12,01 a 14 metri da 12,01 a 14 metri 10 scafo da 14,01 a 17 metri da 14,01 a 17 metri 30 scafo da 17,01 a 24 metri da 17,01 a 20 metri 90 scafo da 24,01 a 34 metri da 20,01 a 24 metri 207 scafo da 34,01 a 44 metri da 24,01 a 34 metri

6 Numero 101/2012 Pagina 6 di scafo da 44,01 a 54 metri da 34,01 a 44 metri 521 scafo da 54,01 a 64 metri da 44,01 a 54 metri 703 scafo superiore a 64 metri da 54,01 a 64 metri superiore a 64 metri (Co. 3) La tassa è ridotta alla metà scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario (Co. 3) La tassa è ridotta alla metà scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5. (Co. 3) (invariato (C. 4) La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza (C. 4) La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti. (C. 4) La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono

7 Numero 101/2012 Pagina 7 di 11 in rimessaggio. posti, e alle unità in uso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime. (Co. 5) Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. (Co. 5) decreto salva Italia) (Co. 5) (invariato salva Italia) (Co. 5-bis) La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unità nuove con targa di prova, (Co. 5-bis) La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unità nuove con targa di (Co. 5-bis) (invariato nella disponibilità a qualsiasi prova, nella disponibilità a titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto. qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione.

8 Numero 101/2012 Pagina 8 di 11 (Co. 6) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. (Co. 6) decreto salva Italia) (Co. 6) (invariato salva Italia) (Co. 7) Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. (Co. 7) Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni (Co. 7) (invariato

9 Numero 101/2012 Pagina 9 di 11 necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. (Co. 8) La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione. (Co. 8) - Comma abrogato - (Co. 8) (invariato (Co. 9) Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'agenzia delle entrate (Co. 9) Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'agenzia delle (Co. 9) (invariato

10 Numero 101/2012 Pagina 10 di 11 competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n (Co. 10) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. (Co. 10) decreto salva Italia) (Co. 10) (invariato salva Italia) (Co. 15-ter) La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo (Co. 15-ter) decreto salva Italia) (Co. 15-ter) (invariato salva

11 Numero 101/2012 Pagina 11 di 11 cinque, dieci e quindici anni Italia) dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

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