REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

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1 N /2016REG.PROV.COLL. N /2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8971 del 2012, proposto da: Autorità per l energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Valle Camonica Servizi Vendite s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Giuri e Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso lo studio di quest ultimo in Roma, Lungotevere delle Navi, 30; per la riforma della sentenza 27 luglio 2012, n. 2145, del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione III. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio di Valle Camonica Servizi Vendite Spa; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

2 relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l avvocato dello Stato D'Ascia e l avvocato Giuri. FATTO e DIRITTO 1. L Autorità per l energia elettrica e il gas ha avviato nei confronti di Valle Camonica Servizi Vendite s.p.a. un procedimento per l accertamento dell eventuale violazione del divieto di traslazione dell imposta, a carico dei clienti finali, previsto dall art. 81 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». All esito dell istruttoria, l Autorità, avendo accertato che la società, nel secondo semestre del 2008, ha praticato prezzi di vendita che le avrebbero consentito di recuperare integralmente l addizionale di imposta, ha adottato la delibera n. 190 del 2010, ordinando alla società stessa di rimuovere gli effetti della violazione. 2. Quest ultima ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che, con sentenza 27 luglio 2012, n. 2145, ha annullato la suddetta delibera. In particolare, il primo giudice ha rilevato che: i) la normativa, sopra richiamata, non attribuisce all Autorità il potere prescrittivo e sanzionatorio in concreto esercitato ma solo il potere di riferire in ordine all attuazione della normativa stessa innanzi al Parlamento; ii) l Autorità non ha fornito la prova della traslazione di imposta. 3. L Amministrazione ha proposto appello, rilevando l erroneità della sentenza in relazione ad entrambi i motivi sopra indicati. In particolare, si è affermato come: i) l art. 81 del d.lgs. n. 112 del 1998 attribuirebbe all Autorità anche un potere prescrittivo; ii) la delibera adottata avrebbe dimostrato con puntualità l avvenuta traslazione. 4. Si è costituita in giudizio la società, chiedendo il rigetto dell appello.

3 4.1. La società ha depositato una memoria con la quale ha fatto presente che, successivamente alla proposizione dell impugnazione della decisione di primo grado, è stata adottata la sentenza 11 febbraio 2015, n. 10 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l illegittimità della norma attributiva del potere all Autorità. La difesa della parte ha puntualizzato che, come si dirà meglio oltre, pur avendo detta sentenza limitato gli effetti della pronuncia ai rapporti successivi alla sua pubblicazione, ciò varrebbe soltanto per le implicazioni di natura finanziaria e non anche per quelle amministrative. 5. La causa è stata decisa all esito dell udienza pubblica del 28 gennaio L appello non è fondato. 7. In via preliminare è necessario riportate il quadro normativo e regolatorio rilevante nonché il contenuto della citata sentenza della Corte costituzionale L art. 81 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) ha previsto che: - «in dipendenza dell andamento dell economia e dell impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società ( ) è applicata con un addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro», e che operano, tra gli altri, nel settore energetico (comma 16); - questa disposizione «si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» (comma 17); - è fatto divieto agli operatori economici, soggetti passivi dell imposta, «di traslare l onere della maggiorazione d imposta sui prezzi al consumo» (comma 18, prima parte);

4 - «l Autorità per l energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo» e «presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16»; tale vigilanza «si svolge mediante accertamenti a campione» (comma 18, seconda parte). L Autorità, in attuazione delle predette disposizioni, con deliberazioni n. 109 del 2008 e 133 del 2009, ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2015, n. 10, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di tali disposizioni. In particolare, la Corte, con detta sentenza, ha individuato i seguenti tre profili di contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza e proporzionalità, anche in relazione al dovere di contribuzione di cui all art. 53 Cost.: - al di là della denominazione di «addizionale», le norme censurate, sottolinea la Corte, costituiscono «una maggiorazione d'aliquota dell IRES, applicabile ai medesimi presupposto e imponibile di quest ultima e non, come è avvenuto in altri ordinamenti, come un'imposta sulla redditività»; - «le disposizioni censurate nascono e permangono nell ordinamento senza essere contenute in un arco temporale predeterminato, né il legislatore ha provveduto a corredarle di strumenti atti a verificare il perdurare della congiuntura posta a giustificazione della più severa imposizione»; - «il divieto di traslazione degli oneri sui prezzi al consumo risulta difficilmente assoggettabile a controlli efficaci, atti a garantire che non sia eluso».

5 La Corte ha, però, affermato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale opera «dal solo giorno della pubblicazione» della sentenza nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica». Essa, pertanto, lascia fermi, oltre i rapporti esauriti, anche i rapporti in corso sorti prima della suddetta pubblicazione. Le ragioni di questa deroga alla normale efficacia delle decisione di accoglimento risiede, afferma espressamente il giudice delle leggi, nella valutazione dell «impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari» che potrebbe derivare da una eventuale valenza retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale. 8. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve rilevarsi come, venendo in rilievo in questa sede un rapporto sorto prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, quest ultima continua a regolare il potere dell Autorità oggetto di impugnazione Nondimeno, tale potere è stato esercitato in violazione delle modalità contemplate dall art. 81 del d.lgs. n. 112 del La citata disposizione deve essere intesa nel senso che essa pone a carico dell Autorità l onere di dimostrare l avvenuta traslazione economica dell imposta sul prezzo di vendita (in questo senso Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5151). Nella fattispecie in esame, la valutazione dell Autorità, come sottolineato anche nell atto di appello, si basa essenzialmente sulla circostanza che l aumento dei prezzi non è sorretto da idonee ragioni economiche, rappresentate, in particolare, dall aumento dei costi di produzione. Tale valutazione non è sufficiente. L aumento dei prezzi può dipendere da molte ragioni connesse alla specificità dell attività di impresa svolta. L Autorità avrebbe dovuto dimostrare, in modo puntuale, la sussistenza di un rapporto di stretta derivazione tra aumento dei prezzi ed effetto traslativo dell imposta.

6 A tale proposito, la stessa Corte costituzionale ha affermato che il divieto di traslazione non può essere puntualmente sanzionato proprio a «causa della obiettiva difficoltà di isolare, in un'economia di libero mercato, la parte di prezzo praticato dovuta a traslazioni dell'imposta». L assunto è stato posto a base, come già sottolineato, di una delle ragioni di illegittimità costituzionale. La irragionevolezza normativa della disposizione in esame, non rilevante in questa sede per assenza di retroattività della pronuncia caducatoria, si risolve in una irragionevolezza amministrativa per mancanza di un istruttoria idonea a dimostrare con certezza l avvenuta traslazione. In altri termini, i difetti strutturali della disposizione attributiva del potere, rilevati dalla Corte costituzionale, hanno comportato difetti funzionali, rilevati in questa sede, nella fase di applicazione della stessa. 9. Il rigetto dell appello per il motivo sopra riportato esime il Collegio dall esaminare la censura relativa alla portata ed estensione del potere dell Autorità. Una volta, infatti, accertato che quest ultima non ha correttamente esercitato il potere perde di rilevanza la questione, a monte, se il potere avrebbe potuto essere esercitato. 10. La novità della questione trattata giustifica l integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando: a) rigetta l appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe; b) dichiara integralmente compensate tra le parti le sede di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

7 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: Francesco Caringella, Presidente Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere Dante D'Alessio, Consigliere Andrea Pannone, Consigliere Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/03/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

8 N /2016REG.PROV.COLL. N /2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8957 del 2012, proposto da: Autorità per l energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Società Gestione Impianti Autonomi Petroli s.r.l. - Giap, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso lo studio di quest ultimo in Roma, viale XXI Aprile, 11; per la riforma della sentenza 27 luglio 2012, n del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione III. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l atto di costituzione in giudizio di Società Gestione Impianti Autonomi Petroli s.r.l.; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

9 relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l avvocato dello Stato D Ascia e l avvocato Romano. FATTO e DIRITTO 1. L Autorità per l energia elettrica e il gas ha avviato nei confronti di Società Gestione Impianti Autonomi Petroli s.r.l. un procedimento per l accertamento dell eventuale violazione del divieto di traslazione dell imposta, a carico dei clienti finali, previsto dall art. 81 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». All esito dell istruttoria, l Autorità, avendo accertato che la società, nel secondo semestre del 2008, ha praticato prezzi di vendita che le avrebbero consentito di recuperare integralmente l addizionale di imposta, ha adottato la delibera n. 184 del 2010, ordinando alla società stessa di rimuovere gli effetti della violazione. 2. Quest ultima ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che, con sentenza 27 luglio 2012, n. 2143, ha annullato la suddetta delibera. In particolare, il primo giudice ha rilevato che: i) la normativa, sopra richiamata, non attribuisce all Autorità il potere prescrittivo e sanzionatorio in concreto esercitato ma solo il potere di riferire in ordine all attuazione della normativa stessa innanzi al Parlamento; ii) l Autorità non ha fornito la prova della traslazione di imposta. 3. L Amministrazione ha proposto appello, rilevando l erroneità della sentenza in relazione ad entrambi i motivi sopra indicati. In particolare, si è affermato come: i) l art. 81 del d.lgs. n. 112 del 1998 attribuirebbe all Autorità anche un potere prescrittivo; ii) la delibera adottata avrebbe dimostrato con puntualità l avvenuta traslazione. 4. Si è costituita in giudizio la società, chiedendo il rigetto dell appello.

10 4.1. La società ha depositato una memoria con la quale ha fatto presente che, successivamente alla proposizione dell impugnazione della decisione di primo grado, è stata adottata la sentenza 11 febbraio 2015, n. 10 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l illegittimità della norma attributiva del potere all Autorità. 5. La causa è stata decisa all esito dell udienza pubblica del 28 gennaio L appello non è fondato. 7. In via preliminare è necessario riportate il quadro normativo e regolatorio rilevante nonché il contenuto della citata sentenza della Corte costituzionale L art. 81 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) ha previsto che: - «in dipendenza dell andamento dell economia e dell impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società ( ) è applicata con un addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro», e che operano, tra gli altri, nel settore energetico (comma 16); - questa disposizione «si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» (comma 17); - è fatto divieto agli operatori economici, soggetti passivi dell imposta, «di traslare l onere della maggiorazione d imposta sui prezzi al consumo» (comma 18, prima parte); - «l Autorità per l energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo» e «presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma

11 16»; tale vigilanza «si svolge mediante accertamenti a campione» (comma 18, seconda parte). L Autorità, in attuazione delle predette disposizioni, con deliberazioni n. 109 del 2008 e 133 del 2009, ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2015, n. 10, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di tali disposizioni. In particolare, la Corte, con detta sentenza, ha individuato i seguenti tre profili di contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza e proporzionalità, anche in relazione al dovere di contribuzione di cui all art. 53 Cost.: - al di là della denominazione di «addizionale», le norme censurate, sottolinea la Corte, costituiscono «una maggiorazione d'aliquota dell IRES, applicabile ai medesimi presupposto e imponibile di quest ultima e non, come è avvenuto in altri ordinamenti, come un'imposta sulla redditività»; - «le disposizioni censurate nascono e permangono nell ordinamento senza essere contenute in un arco temporale predeterminato, né il legislatore ha provveduto a corredarle di strumenti atti a verificare il perdurare della congiuntura posta a giustificazione della più severa imposizione»; - «il divieto di traslazione degli oneri sui prezzi al consumo risulta difficilmente assoggettabile a controlli efficaci, atti a garantire che non sia eluso». La Corte ha, però, affermato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale opera «dal solo giorno della pubblicazione» della sentenza nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica». Essa, pertanto, lascia fermi, oltre i rapporti esauriti, anche i

12 rapporti in corso sorti prima della suddetta pubblicazione. Le ragioni di questa deroga alla normale efficacia delle decisione di accoglimento risiede, afferma espressamente il giudice delle leggi, nella valutazione dell «impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari» che potrebbe derivare da una eventuale valenza retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale. 8. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve rilevarsi come, venendo in rilievo in questa sede un rapporto sorto prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, quest ultima continua a regolare il potere dell Autorità oggetto di impugnazione Nondimeno, tale potere è stato esercitato in violazione delle modalità contemplate dall art. 81 del d.lgs. n. 112 del La citata disposizione deve essere intesa nel senso che essa pone a carico dell Autorità l onere di dimostrare l avvenuta traslazione economica dell imposta sul prezzo di vendita (in questo senso Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5151). Nella fattispecie in esame, la valutazione dell Autorità, come sottolineato anche nell atto di appello, si basa essenzialmente sulla circostanza che l aumento dei prezzi non è sorretto da idonee ragioni economiche, rappresentate, in particolare, dall aumento dei costi di produzione. Tale valutazione non è sufficiente. L aumento dei prezzi può dipendere da molte ragioni connesse alla specificità dell attività di impresa svolta. L Autorità avrebbe dovuto dimostrare, in modo puntuale, la sussistenza di un rapporto di stretta derivazione tra aumento dei prezzi ed effetto traslativo dell imposta. A tale proposito, la stessa Corte costituzionale ha affermato che il divieto di traslazione non può essere puntualmente sanzionato proprio a «causa della obiettiva difficoltà di isolare, in un'economia di libero mercato, la parte di prezzo

13 praticato dovuta a traslazioni dell'imposta». L assunto è stato posto a base, come già sottolineato, di una delle ragioni di illegittimità costituzionale. La irragionevolezza normativa della disposizione in esame, non rilevante in questa sede per assenza di retroattività della pronuncia caducatoria, si risolve in una irragionevolezza amministrativa per mancanza di un istruttoria idonea a dimostrare con certezza l avvenuta traslazione. In altri termini, i difetti strutturali della disposizione attributiva del potere, rilevati dalla Corte costituzionale, hanno comportato difetti funzionali, rilevati in questa sede, nella fase di applicazione della stessa. 9. Il rigetto dell appello per il motivo sopra riportato esime il Collegio dall esaminare la censura relativa alla portata ed estensione del potere dell Autorità. Una volta, infatti, accertato che quest ultima non ha correttamente esercitato il potere perde di rilevanza la questione, a monte, se il potere avrebbe potuto essere esercitato. 10. La novità della questione trattata giustifica l integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando: a) rigetta l appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe; b) dichiara integralmente compensate tra le parti le sede di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: Francesco Caringella, Presidente Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

14 Dante D'Alessio, Consigliere Andrea Pannone, Consigliere Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/03/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

15 N /2016REG.PROV.COLL. N /2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8946 del 2012, proposto da: Autorità per l energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Alma Petroli s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11; per la riforma della sentenza 27 luglio 2012, n. 2138, del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione III. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l atto di costituzione in giudizio di Alma Petroli s.p.a.; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l avvocato dello Stato D'Ascia e l avvocato Romano.

16 FATTO e DIRITTO 1. L Autorità per l energia elettrica e il gas ha avviato nei confronti di Alma Petroli s.p.a. un procedimento per l accertamento dell eventuale violazione del divieto di traslazione dell imposta, a carico dei clienti finali, previsto dall art. 81 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». All esito dell istruttoria, l Autorità, avendo accertato che la società, nel secondo semestre del 2008, ha praticato prezzi di vendita che le avrebbero consentito di recuperare integralmente l addizionale di imposta, ha adottato la delibera n. 122 del 2010, ordinando alla società stessa di rimuovere gli effetti della violazione. 2. Quest ultima ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che, con sentenza 27 luglio 2012, n. 2138, ha annullato la suddetta delibera. In particolare, il primo giudice ha rilevato che: i) la normativa, sopra richiamata, non attribuisce all Autorità il potere prescrittivo e sanzionatorio in concreto esercitato ma solo il potere di riferire in ordine all attuazione della normativa stessa innanzi al Parlamento; ii) l Autorità non ha fornito la prova della traslazione di imposta. 3. L Amministrazione ha proposto appello, rilevando l erroneità della sentenza in relazione ad entrambi i motivi sopra indicati. In particolare, si è affermato come: i) l art. 81 del d.lgs. n. 112 del 1998 attribuirebbe all Autorità anche un potere prescrittivo; ii) la delibera adottata avrebbe dimostrato con puntualità l avvenuta traslazione. 4. Si è costituita in giudizio la società, chiedendo il rigetto dell appello La società ha depositato una memoria con la quale ha fatto presente che, successivamente alla proposizione dell impugnazione della decisione di primo

17 grado, è stata adottata la sentenza 11 febbraio 2015, n. 10 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l illegittimità della norma attributiva del potere all Autorità. 5. La causa è stata decisa all esito dell udienza pubblica del 28 gennaio L appello non è fondato. 7. In via preliminare è necessario riportate il quadro normativo e regolatorio rilevante nonché il contenuto della citata sentenza della Corte costituzionale L art. 81 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) ha previsto che: - «in dipendenza dell andamento dell economia e dell impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società ( ) è applicata con un addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro», e che operano, tra gli altri, nel settore energetico (comma 16); - questa disposizione «si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» (comma 17); - è fatto divieto agli operatori economici, soggetti passivi dell imposta, «di traslare l onere della maggiorazione d imposta sui prezzi al consumo» (comma 18, prima parte); - «l Autorità per l energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo» e «presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16»; tale vigilanza «si svolge mediante accertamenti a campione» (comma 18, seconda parte).

18 L Autorità, in attuazione delle predette disposizioni, con deliberazioni n. 109 del 2008 e 133 del 2009, ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2015, n. 10, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di tali disposizioni. In particolare, la Corte, con detta sentenza, ha individuato i seguenti tre profili di contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza e proporzionalità, anche in relazione al dovere di contribuzione di cui all art. 53 Cost.: - al di là della denominazione di «addizionale», le norme censurate, sottolinea la Corte, costituiscono «una maggiorazione d'aliquota dell IRES, applicabile ai medesimi presupposto e imponibile di quest ultima e non, come è avvenuto in altri ordinamenti, come un'imposta sulla redditività»; - «le disposizioni censurate nascono e permangono nell ordinamento senza essere contenute in un arco temporale predeterminato, né il legislatore ha provveduto a corredarle di strumenti atti a verificare il perdurare della congiuntura posta a giustificazione della più severa imposizione»; - «il divieto di traslazione degli oneri sui prezzi al consumo risulta difficilmente assoggettabile a controlli efficaci, atti a garantire che non sia eluso». La Corte ha, però, affermato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale opera «dal solo giorno della pubblicazione» della sentenza nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica». Essa, pertanto, lascia fermi, oltre i rapporti esauriti, anche i rapporti in corso sorti prima della suddetta pubblicazione. Le ragioni di questa deroga alla normale efficacia delle decisione di accoglimento risiede, afferma

19 espressamente il giudice delle leggi, nella valutazione dell «impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari» che potrebbe derivare da una eventuale valenza retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale. 8. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve rilevarsi come, venendo in rilievo in questa sede un rapporto sorto prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, quest ultima continua a regolare il potere dell Autorità oggetto di impugnazione Nondimeno, tale potere è stato esercitato in violazione delle modalità contemplate dall art. 81 del d.lgs. n. 112 del La citata disposizione deve essere intesa nel senso che essa pone a carico dell Autorità l onere di dimostrare l avvenuta traslazione economica dell imposta sul prezzo di vendita (in questo senso Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5151). Nella fattispecie in esame, la valutazione dell Autorità, come sottolineato anche nell atto di appello, si basa essenzialmente sulla circostanza che l aumento dei prezzi non è sorretto da idonee ragioni economiche, rappresentate, in particolare, dall aumento dei costi di produzione. Tale valutazione non è sufficiente. L aumento dei prezzi può dipendere da molte ragioni connesse alla specificità dell attività di impresa svolta. L Autorità avrebbe dovuto dimostrare, in modo puntuale, la sussistenza di un rapporto di stretta derivazione tra aumento dei prezzi ed effetto traslativo dell imposta. A tale proposito, la stessa Corte costituzionale ha affermato che il divieto di traslazione non può essere puntualmente sanzionato proprio a «causa della obiettiva difficoltà di isolare, in un'economia di libero mercato, la parte di prezzo praticato dovuta a traslazioni dell'imposta». L assunto è stato posto a base, come già sottolineato, di una delle ragioni di illegittimità costituzionale.

20 La irragionevolezza normativa della disposizione in esame, non rilevante in questa sede per assenza di retroattività della pronuncia caducatoria, si risolve in una irragionevolezza amministrativa per mancanza di un istruttoria idonea a dimostrare con certezza l avvenuta traslazione. In altri termini, i difetti strutturali della disposizione attributiva del potere, rilevati dalla Corte costituzionale, hanno comportato difetti funzionali, rilevati in questa sede, nella fase di applicazione della stessa. 9. Il rigetto dell appello per il motivo sopra riportato esime il Collegio dall esaminare la censura relativa alla portata ed estensione del potere dell Autorità. Una volta, infatti, accertato che quest ultima non ha correttamente esercitato il potere perde di rilevanza la questione, a monte, se il potere avrebbe potuto essere esercitato. 10. La novità della questione trattata giustifica l integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando: a) rigetta l appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe; b) dichiara integralmente compensate tra le parti le sede di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: Francesco Caringella, Presidente Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere Dante D'Alessio, Consigliere Andrea Pannone, Consigliere

21 Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/03/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

22 N /2016REG.PROV.COLL. N /2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8943 del 2012, proposto da: Autorità per l energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Servizi Unindustria Multiutilities s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi e Massimo Malvestio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Federico Confalonieri, 5; per la riforma della sentenza 27 luglio 2012, n. 2142, del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione III. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio di Servizi Unindustria Multiutilities s.r.l.; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; relatore nell udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l avvocato dello Stato D'Ascia e l avvocato Manzi.

23 FATTO e DIRITTO 1. L Autorità per l energia elettrica e il gas ha avviato nei confronti di Servizi Unindustria Multiutilities s.r.l.un procedimento per l accertamento dell eventuale violazione del divieto di traslazione dell imposta, a carico dei clienti finali, previsto dall art. 81 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». All esito dell istruttoria, l Autorità, avendo accertato che la società, nel secondo semestre del 2008, ha praticato prezzi di vendita che le avrebbero consentito di recuperare integralmente l addizionale di imposta, ha adottato la delibera n. 125 del 2010, ordinando alla società stessa di rimuovere gli effetti della violazione. 2. Quest ultima ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che, con sentenza 27 luglio 2012, n. 2142, ha annullato la suddetta delibera. In particolare, il primo giudice ha rilevato che: i) la normativa, sopra richiamata, non attribuisce all Autorità il potere prescrittivo e sanzionatorio in concreto esercitato ma solo il potere di riferire in ordine all attuazione della normativa stessa innanzi al Parlamento; ii) l Autorità non ha fornito la prova della traslazione di imposta. 3. L Amministrazione ha proposto appello, rilevando l erroneità della sentenza in relazione ad entrambi i motivi sopra indicati. In particolare, si è affermato come: i) l art. 81 del d.lgs. n. 112 del 1998 attribuirebbe all Autorità anche un potere prescrittivo; ii) la delibera adottata avrebbe dimostrato con puntualità l avvenuta traslazione. 4. Si è costituita in giudizio la società, chiedendo il rigetto dell appello La società ha depositato una memoria con la quale ha fatto presente che, successivamente alla proposizione dell impugnazione della decisione di primo

24 grado, è stata adottata la sentenza 11 febbraio 2015, n. 10 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l illegittimità della norma attributiva del potere all Autorità. 5. La causa è stata decisa all esito dell udienza pubblica del 28 gennaio L appello non è fondato. 7. In via preliminare è necessario riportate il quadro normativo e regolatorio rilevante nonché il contenuto della citata sentenza della Corte costituzionale L art. 81 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) ha previsto che: - «in dipendenza dell andamento dell economia e dell impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società ( ) è applicata con un addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro», e che operano, tra gli altri, nel settore energetico (comma 16); - questa disposizione «si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» (comma 17); - è fatto divieto agli operatori economici, soggetti passivi dell imposta, «di traslare l onere della maggiorazione d imposta sui prezzi al consumo» (comma 18, prima parte); - «l Autorità per l energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo» e «presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16»; tale vigilanza «si svolge mediante accertamenti a campione» (comma 18, seconda parte).

25 L Autorità, in attuazione delle predette disposizioni, con deliberazioni n. 109 del 2008 e 133 del 2009, ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2015, n. 10, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di tali disposizioni. In particolare, la Corte, con detta sentenza, ha individuato i seguenti tre profili di contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza e proporzionalità, anche in relazione al dovere di contribuzione di cui all art. 53 Cost.: - al di là della denominazione di «addizionale», le norme censurate, sottolinea la Corte, costituiscono «una maggiorazione d'aliquota dell IRES, applicabile ai medesimi presupposto e imponibile di quest ultima e non, come è avvenuto in altri ordinamenti, come un'imposta sulla redditività»; - «le disposizioni censurate nascono e permangono nell ordinamento senza essere contenute in un arco temporale predeterminato, né il legislatore ha provveduto a corredarle di strumenti atti a verificare il perdurare della congiuntura posta a giustificazione della più severa imposizione»; - «il divieto di traslazione degli oneri sui prezzi al consumo risulta difficilmente assoggettabile a controlli efficaci, atti a garantire che non sia eluso». La Corte ha, però, affermato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale opera «dal solo giorno della pubblicazione» della sentenza nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica». Essa, pertanto, lascia fermi, oltre i rapporti esauriti, anche i rapporti in corso sorti prima della suddetta pubblicazione. Le ragioni di questa deroga alla normale efficacia delle decisione di accoglimento risiede, afferma

26 espressamente il giudice delle leggi, nella valutazione dell «impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari» che potrebbe derivare da una eventuale valenza retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale. 8. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve rilevarsi come, venendo in rilievo in questa sede un rapporto sorto prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, quest ultima continua a regolare il potere dell Autorità oggetto di impugnazione Nondimeno, tale potere è stato esercitato in violazione delle modalità contemplate dall art. 81 del d.lgs. n. 112 del La citata disposizione deve essere intesa nel senso che essa pone a carico dell Autorità l onere di dimostrare l avvenuta traslazione economica dell imposta sul prezzo di vendita (in questo senso Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5151). Nella fattispecie in esame, la valutazione dell Autorità, come sottolineato anche nell atto di appello, si basa essenzialmente sulla circostanza che l aumento dei prezzi non è sorretto da idonee ragioni economiche, rappresentate, in particolare, dall aumento dei costi di produzione. Tale valutazione non è sufficiente. L aumento dei prezzi può dipendere da molte ragioni connesse alla specificità dell attività di impresa svolta. L Autorità avrebbe dovuto dimostrare, in modo puntuale, la sussistenza di un rapporto di stretta derivazione tra aumento dei prezzi ed effetto traslativo dell imposta. A tale proposito, la stessa Corte costituzionale ha affermato che il divieto di traslazione non può essere puntualmente sanzionato proprio a «causa della obiettiva difficoltà di isolare, in un'economia di libero mercato, la parte di prezzo praticato dovuta a traslazioni dell'imposta». L assunto è stato posto a base, come già sottolineato, di una delle ragioni di illegittimità costituzionale.

27 La irragionevolezza normativa della disposizione in esame, non rilevante in questa sede per assenza di retroattività della pronuncia caducatoria, si risolve in una irragionevolezza amministrativa per mancanza di un istruttoria idonea a dimostrare con certezza l avvenuta traslazione. In altri termini, i difetti strutturali della disposizione attributiva del potere, rilevati dalla Corte costituzionale, hanno comportato difetti funzionali, rilevati in questa sede, nella fase di applicazione della stessa. 9. Il rigetto dell appello per il motivo sopra riportato esime il Collegio dall esaminare la censura relativa alla portata ed estensione del potere dell Autorità. Una volta, infatti, accertato che quest ultima non ha correttamente esercitato il potere perde di rilevanza la questione, a monte, se il potere avrebbe potuto essere esercitato. 10. La novità della questione trattata giustifica l integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando: a) rigetta l appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe; b) dichiara integralmente compensate tra le parti le sede di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: Francesco Caringella, Presidente Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere Dante D'Alessio, Consigliere Andrea Pannone, Consigliere

28 Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/03/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

29 N /2016REG.PROV.COLL. N /2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8875 del 2012, proposto da: Autorità per l energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Sorrentino, Luigi Giuri, con domicilio eletto presso Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi, 30; per la riforma della sentenza 27 luglio 2012, n. 2140, del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione III. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visto l atto di costituzione in giudizio di Azienda Energia e Gas Società Cooperativa; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

30 relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l avvocato dello Stato D'Ascia e l avvocato Giuri. FATTO e DIRITTO 1. L Autorità per l energia elettrica e il gas ha avviato nei confronti dell Azienda Energia e Gas Società Cooperativa un procedimento per l accertamento dell eventuale violazione del divieto di traslazione dell imposta, a carico dei clienti finali, previsto dall art. 81 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». All esito dell istruttoria, l Autorità, avendo accertato che la società, nel secondo semestre del 2008, ha praticato prezzi di vendita che le avrebbero consentito di recuperare integralmente l addizionale di imposta, ha adottato la delibera n. 126 del 2010, ordinando alla società stessa di rimuovere gli effetti della violazione. 2. Quest ultima ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia che, con sentenza 27 luglio 2012, n. 2140, ha annullato la suddetta delibera. In particolare, il primo giudice ha rilevato che: i) la normativa, sopra richiamata, non attribuisce all Autorità il potere prescrittivo e sanzionatorio in concreto esercitato ma solo il potere di riferire in ordine all attuazione della normativa stessa innanzi al Parlamento; ii) l Autorità non ha fornito la prova della traslazione di imposta. 3. L Amministrazione ha proposto appello, rilevando l erroneità della sentenza in relazione ad entrambi i motivi sopra indicati. In particolare, si è affermato come: i) l art. 81 del d.lgs. n. 112 del 1998 attribuirebbe all Autorità anche un potere prescrittivo; ii) la delibera adottata avrebbe dimostrato con puntualità l avvenuta traslazione. 4. Si è costituita in giudizio la società, chiedendo il rigetto dell appello.

31 4.1. La società ha depositato una memoria con la quale ha fatto presente che, successivamente alla proposizione dell impugnazione della decisione di primo grado, è stata adottata la sentenza 11 febbraio 2015, n. 10 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l illegittimità della norma attributiva del potere all Autorità. La difesa della parte ha puntualizzato che, come si dirà meglio oltre, pur avendo detta sentenza limitato gli effetti della pronuncia ai rapporti successivi alla sua pubblicazione, ciò varrebbe soltanto per le implicazioni di natura finanziaria e non anche per quelle amministrative. 5. La causa è stata decisa all esito dell udienza pubblica del 28 gennaio L appello non è fondato. 7. In via preliminare è necessario riportate il quadro normativo e regolatorio rilevante nonché il contenuto della citata sentenza della Corte costituzionale L art. 81 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) ha previsto che: - «in dipendenza dell andamento dell economia e dell impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società ( ) è applicata con un addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro», e che operano, tra gli altri, nel settore energetico (comma 16); - questa disposizione «si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» (comma 17); - è fatto divieto agli operatori economici, soggetti passivi dell imposta, «di traslare l onere della maggiorazione d imposta sui prezzi al consumo» (comma 18, prima parte);

32 - «l Autorità per l energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo» e «presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16»; tale vigilanza «si svolge mediante accertamenti a campione» (comma 18, seconda parte). L Autorità, in attuazione delle predette disposizioni, con deliberazioni n. 109 del 2008 e 133 del 2009, ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2015, n. 10, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di tali disposizioni. In particolare, la Corte, con detta sentenza, ha individuato i seguenti tre profili di contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza e proporzionalità, anche in relazione al dovere di contribuzione di cui all art. 53 Cost.: - al di là della denominazione di «addizionale», le norme censurate, sottolinea la Corte, costituiscono «una maggiorazione d'aliquota dell IRES, applicabile ai medesimi presupposto e imponibile di quest ultima e non, come è avvenuto in altri ordinamenti, come un'imposta sulla redditività»; - «le disposizioni censurate nascono e permangono nell ordinamento senza essere contenute in un arco temporale predeterminato, né il legislatore ha provveduto a corredarle di strumenti atti a verificare il perdurare della congiuntura posta a giustificazione della più severa imposizione»; - «il divieto di traslazione degli oneri sui prezzi al consumo risulta difficilmente assoggettabile a controlli efficaci, atti a garantire che non sia eluso».

33 La Corte ha, però, affermato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale opera «dal solo giorno della pubblicazione» della sentenza nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica». Essa, pertanto, lascia fermi, oltre i rapporti esauriti, anche i rapporti in corso sorti prima della suddetta pubblicazione. Le ragioni di questa deroga alla normale efficacia delle decisione di accoglimento risiede, afferma espressamente il giudice delle leggi, nella valutazione dell «impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari» che potrebbe derivare da una eventuale valenza retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale. 8. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve rilevarsi come, venendo in rilievo in questa sede un rapporto sorto prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, quest ultima continua a regolare il potere dell Autorità oggetto di impugnazione Nondimeno, tale potere è stato esercitato in violazione delle modalità contemplate dall art. 81 del d.lgs. n. 112 del La citata disposizione deve essere intesa nel senso che essa pone a carico dell Autorità l onere di dimostrare l avvenuta traslazione economica dell imposta sul prezzo di vendita (in questo senso Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5151). Nella fattispecie in esame, la valutazione dell Autorità, come sottolineato anche nell atto di appello, si basa essenzialmente sulla circostanza che l aumento dei prezzi non è sorretto da idonee ragioni economiche, rappresentate, in particolare, dall aumento dei costi di produzione. Tale valutazione non è sufficiente. L aumento dei prezzi può dipendere da molte ragioni connesse alla specificità dell attività di impresa svolta. L Autorità avrebbe dovuto dimostrare, in modo puntuale, la sussistenza di un rapporto di stretta derivazione tra aumento dei prezzi ed effetto traslativo dell imposta.

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