FORMULARI IPERTESTUALI

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1 PANZANI - Formulario commentato... - f.to 145x210 dorso - 3mm - (cianomagentagiallonero) FORMULARI IPERTESTUALI FORMULARIO COMMENTATO DEL PROCESSO CIVILE Seconda edizione diretto da Luciano Panzani 6130XXXX ISBN XXXX-X Emanuela Germano Cortese - Fabrizio Pasi Piera Rolla - Maria Antonietta Tanico E 00,00 I.V.A. inclusa AGGIORNAMENTO a: L , n. 183 (legge di stabilità 2012) L , n. 218 (opposizione al decreto ingiuntivo: modifiche all art. 645 c.p.c.)

2 FORMULARIO COMMENTATO DEL PROCESSO CIVILE Seconda edizione diretto da Luciano Panzani Emanuela Germano Cor tese - Fabrizio Pasi Piera Rolla - Maria Antonietta Tanico AGGIORNAMENTO a: L , n. 183 (legge di stabilità 2012) L , n. 218 (opposizione al decreto ingiuntivo: modifiche all art. 645 c.p.c.)

3 # Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada I, Palazzo F Milanofiori Assago (MI) Redazione Giuridica: Corso Vittorio Emanuele II, Torino Sito Internet: info@wkigiuridica.it UTET GIURIDICA 1 è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l. I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana, Milano, segreteria@aidro.org e sito web www. aidro.org L elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Project editor: Maria Cristina Bozzo Redazione libri e riviste: Manuela Orsi Editing: To Edit di Elena Marchisio - Torino Ufficio Tecnico: Giuseppe Milano Composizione: Finotello - Borgo San Dalmazzo (CN)

4 L , n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (G.U , n. 265, S.O.) (articoli estratti) Art Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»; b) all articolo 133, il terzo comma è abrogato; c) all articolo 134, il terzo comma è abrogato; d) all articolo 136: 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all ufficiale giudiziario per la notifica»; 3) il quarto comma è abrogato; e) all articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice può autorizzare per singoli atti» sino a: «l indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono soppresse; f ) all articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a mezzo telefax» sino a: «l indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse; g) all articolo 183, il decimo comma è abrogato; h) all articolo 250, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l invio di copia dell atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»; i) all articolo 366: 1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha indicato l indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»; 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell articolo 136, secondo e terzo comma.»; l) all articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.». 2. Alle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da: «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata

5 4 Aggiornamento ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»; b) all articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da: «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli». 3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»; b) all articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all articolo 8»; c) all articolo 4: 1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono inserite le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»; 2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono soppresse; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l originale e la copia dell atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»; d) all articolo 5: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nella notificazione di cui all articolo 4 l atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»; 2) al comma 2, al primo periodo è premesso il seguente: «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell articolo 4, comma 2, l atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.»; 3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2». 4. All articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L omessa pubblicazione dell elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell ordine inadempiente». 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello 1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.

6 Aggiornamento 5 2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell avviso di cui al comma Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l estinzione con decreto. Art Modifiche al codice di procedura civile per l accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro L ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»; b) all articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»; c) all articolo 351: 1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice, all udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»; d) all articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell articolo 281-sexies»; e) all articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro L ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»; f ) all articolo 445-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile». 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art Modifiche in materia di spese di giustizia 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»; b) all articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la do-

7 6 Aggiornamento manda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta». 2. Il maggior gettito derivante dall applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all erario per un periodo di cinque anni. 3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Modifica relativa alle formule Nell intestazione degli atti, laddove e` scritto posta elettronica certificata...@... occorre indicare posta elettronica certificata...@... comunicata al proprio ordine. COMMENTO Misure di riduzione e accelerazione del contenzioso civile previste dalla legge di stabilità 2012 La l , n. 183 ha introdotto alcune norme per ridurre il contenzioso civile: si tratta in particolare delle novita` contenute negli artt. 26 (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello) e 27 (Modifiche al codice di procedura civile per l accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello). L art. 26, 1 o co., prevede che, nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della l , n. 69 (cioe` prima del 4 luglio 2009) e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge (ossia prima del 1 o gennaio 2012), la cancelleria avvisa le parti costituite dell onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l avvertimento delle conseguenze di cui al 2 o co. Tale comma dispone che le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell avviso di cui al 1 o co. Nei casi di cui al 2 o co. (cioe` in difetto di tale dichiarazione), il presidente del collegio dichiara l estinzione con decreto.

8 Aggiornamento 7 Va innanzitutto rilevato come sia stato previsto un diverso criterio per i giudizi avanti alla Corte di Cassazione rispetto a quelli pendenti davanti alla Corte d Appello. Per i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione, infatti, la legge fa riferimento alle pronunce pubblicate prima del 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della l , n. 69), mentre per i procedimenti pendenti in Corte d Appello si dovra` guardare la data di iscrizione a ruolo della causa davanti alla Corte, che dovra` dunque essere compresa tra il 1 o gennaio 2010 e il 31 dicembre Per quanto poi attiene ai procedimenti pendenti davanti alla Corte d Appello, il riferimento del 2 o co. dell art. 26 alle impugnazioni consente di interpretare restrittivamente la norma, nel senso di ritenerne l applicabilita` ai soli giudizi di impugnazione e non anche ai giudizi pendenti davanti alla Corte d Appello in primo ed unico grado. La cancelleria, secondo quanto dispone il 1 o co. dell art. 26, per i procedimenti suddetti, e` quindi tenuta a dare avviso alle parti costituite, vale a dire ai loro procuratori, dell onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con espresso avvertimento che l istanza deve essere sottoscritta personalmente dalla parte che ha firmato il mandato alle liti e che, qualora nessuna delle parti dichiari la persistenza dell interesse alla trattazione della causa entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione di tale avviso, l impugnazione si intendera` rinunciata e il procedimento verra` dichiarato estinto. La c.d. Dichiarazione di persistenza dell interesse alla definizione del giudizio era gia` stata prevista dall art. 55 (Accelerazione del contenzioso tributario) del d.l , n. 112, convertito con modificazioni nella l , n. 133, che dispone che, relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell art. 1, 351 o co., l , n. 244 (Legge finanziaria 2008 che ha disposto una riorganizzazione della Commissione Tributaria Centrale, con effetto dal 1 o maggio 2008), per i quali non è stata ancora fissata l udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate. Va in proposito ricordato anche quanto stabilito dall art. 75, d.lg , n. 646, secondo il quale, per le controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla data di ricezione dell avviso dell onere di proposizione dell istanza stessa, a proporre alla segreteria della Commissione Tributaria Centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L istanza potrà essere sottoscritta dalla parte

9 8 Aggiornamento o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della Commissione Tributaria Centrale; in difetto il giudizio davanti alla Commissione Tributaria Centrale si estingue. Analoga disposizione si trova anche nell art. 81, d.lg , n. 104 (Attuazione dell articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), secondo cui il ricorso amministrativo si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura e nel successivo art. 82 (Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali), norma che prevede che dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtu` del quale e` fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all art. 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso e` dichiarato perento. Se, in assenza dell avviso suddetto, e` comunicato alle parti l avviso di fissazione dell udienza di discussione nel merito, il ricorso e` deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto. Si ritiene che, avendo la disposizione contenuta nell art. 26 della legge di stabilità, lo scopo di ridurre il contenzioso civile, l istanza di persistenza possa essere sottoscritta anche da una sola delle parti, purche personalmente, e che possa ritenersi valida anche l istanza presentata dalla parte direttamente in udienza, indipendentemente dalla ricezione della comunicazione da parte della cancelleria. Poiche inoltre la disposizione in oggetto si riferisce alla trattazione della causa, deve ritenersi che non sia applicabile alle cause per le quali, prima del 1 o gennaio 2012, siano gia` state precisate le conclusioni e stiano gia` decorrendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In tale caso, infatti, non vi e` alcuna trattazione della causa. L istanza di persistenza dell interesse alla trattazione puo` essere cosı` concepita: Dichiarazione di persistenza dell interesse alla trattazione della causa Corte d Appello di... (ovvero: Corte di Cassazione) Sezione... Causa R.G. n.... Parti:... Decisione impugnata:... Ai sensi dell art. 26 della l , n. 183, il sottoscritto... (Cod. Fisc....) dichiara che persiste l interesse alla prosecuzione del giudizio sopra indicato. Data Firma della parte (personalmente)

10 L art. 27 della legge di stabilita` ha invece introdotto alcune modifiche al codice di procedura civile per l accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello, in particolare: all art. 283 c.p.c. (Provvedimenti sull esecuzione provvisoria in appello) è stato aggiunto il seguente comma: «Se l istanza prevista dal comma che precede (trattasi dell istanza di parte di sospensione dell efficacia esecutiva o dell esecuzione della sentenza impugnata) e` inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo` condannare la parte che l ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro L ordinanza e` revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»; all art. 350 c.p.c. (Trattazione) al 1 o co., dopo le parole: «la trattazione dell appello e` collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio puo` delegare per l assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»; all art. 351 c.p.c. (Provvedimenti sull esecuzione provvisoria): al 1 o co., dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» (trattasi dell ordinanza prevista dall art. 283 c.p.c., cioè dell ordinanza di accoglimento o di rigetto dell istanza di sospensione dell efficacia esecutiva o dell esecuzione della sentenza impugnata) sono inserite le seguenti: «non impugnabile»; e` aggiunto, in fine, il seguente comma (che costituisce così il 4 o e ult. co.): «Il giudice, all udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, puo` provvedere ai sensi dell articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e` stata fissata l udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»; all art. 352 c.p.c. (Decisione) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice puo` decidere la causa ai sensi dell articolo 281-sexies». L , n. 218 Modifica dell articolo 645 e interpretazione autentica dell articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo (G.U , n. 4) Aggiornamento 9 Art. 1 - Modifica all articolo 645 del codice di procedura civile 1. Al secondo comma dell articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse. Art. 2 - Disposizione transitoria 1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l opponente abbia assegnato all opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice. Si veda in proposito, infra, l integrazione relativa al 6. Opposizione a decreto ingiuntivo del Capitolo sul procedimento d ingiunzione (pagg del Volume).

11 INTEGRAZIONI E MODIFICHE RELATIVE AI COMMENTI PUBBLICATI NEL VOLUME Si riportano, sotto l indicazione delle pagine da cui sono stati tratti, i paragrafi integrati o modificati. Le parti aggiunte o sostituite sono evidenziate con fondino grigio. COMMENTO 5. Liquidazione delle spese processuali pag. 84 La legge di stabilità (l , n. 183), art. 9, 42 o co., introduce l art. 152 bis alle disposizioni di attuazione, rubricato «Liquidazione delle spese processuali». La norma individua un criterio di liquidazione delle spese processuali che il giudice liquida a favore della pubblica amministrazione in caso di vittoria processuale quando essa si sia difesa in giudizio per mezzo dei propri funzionari: in tal caso si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocati ivi previsti. La pubblica amministrazione provvede alla riscossione di quanto liquidato dal giudice mediante iscrizione a ruolo ai sensi del d.p.r , n La disposizione, il cui ambito oggettivo di applicazione appare limitato alle sole controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 413 c.p.c., sara` applicato alle controversie insorte dopo la data di entrata in vigore della legge de qua. pag. 114 Eliminare nota 4. pagg COMMENTO 3. Notificazioni in generale. La notificazione da parte dell avvocato Gli artt c.p.c. regolano la materia delle notificazioni eseguite dall ufficiale giudiziario. Va peraltro ricordato che anche il Cancelliere in virtu` dell art. 58 c.p.c. puo` procedere alle notificazioni alle parti. L art. 45, 18 o co., lett. a), l , n. 69, ha inserito il 3 o co. in base al quale «se l atto da notificare o comunicare e` costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all originale e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l ufficiale giudiziario, invia l atto notificato anche attraverso strumenti telematici all indi-

12 Aggiornamento 11 rizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile». Ai sensi della l , n. 53, e` stata attribuita agli avvocati, muniti di procura alle liti e dell autorizzazione del Consiglio dell Ordine al cui albo e` iscritto la facolta` di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l intermediazione necessaria dell ufficiale giudiziario. La legge prevede che l avvocato possa effettuare la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale sia a mezzo del servizio postale (art. 1) nelle forme previste dalla l , n. 890, sia direttamente, mediante consegna di copia dell atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato, che abbia la qualita` di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante (art. 4, l , n. 53). In ogni caso l avvocato per poter effettuare le notificazioni deve munirsi di apposito registro cronologico (art. 8, l , n. 53), conforme al modello stabilito dal Ministro della Giustizia di concerto col C.N.F. (vedasi allegato al d.m , in G.U , n. 131), numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dell Ordine o da un consigliere delegato all uopo. L avvocato che compila la relazione di notificazione nel caso di notificazione effettuata a mezzo posta o le annotazioni nel caso di notificazione diretta, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. La legge prevede che l autorizzazione del Consiglio dell Ordine possa essere concessa solo se l avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall esercizio professionale o altra piu` grave sanzione (cancellazione o radiazione). Il riferimento della legge agli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale comporta che l avvocato possa notificare quasi tutti gli atti processuali, ivi compresi gli atti d accesso del giudizio arbitrale, gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l opzione e gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto. Rimangono esclusi gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testi, l avviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. ed i pignoramenti immobiliari. Va tuttavia osservato che la legge prevede, che l avvocato per potersi avvalere della facolta` di notificare, sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. Di conseguenza, per gli atti stragiudiziali a nostro avviso il difensore dovra` preventivamente munirsi di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli atti d impugnazione e l atto d opposizione a decreto ingiuntivo comportano l obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all ufficiale giudiziario nel dare avviso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell atto notificato.

13 12 Aggiornamento Va sottolineato che nel caso di notificazione effettuata a mezzo posta la Cassazione ha ritenuto applicabile, anche in questo caso, il principio affermato dalla Corte Costituzionale in forza del quale la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, che peraltro si esauriscono invece che con la consegna dell atto all ufficiale giudiziario con la spedizione del plico raccomandato presso l ufficio postale. Per una piu` analitica esposizione del contenuto della disciplina rinviamo il lettore alle formule ed alle note in calce. Va peraltro ricordato che, ai sensi dell art. 11, l , n. 53, sussiste nullita` della notificazione, rilevabile d ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, se non sono osservate le disposizioni che ai sensi degli artt. 1-10, l , n. 53, regolano la notifica, e comunque, se vi e` incertezza sulla persona cui e` stata consegnata la copia dell atto o sulla data della notifica. In proposito si rinvia alla giurisprudenza riportata nell appendice. Ancora nel caso di notificazione effettuata a mezzo posta dall ufficiale giudiziario non si pongono problemi di competenza territoriale del soggetto notificante. Tornando alla disciplina generale delle notificazioni, per quanto concerne quelle effettuate dall ufficiale giudiziario la consegna dell atto viene certificata mediante la relazione di notificazione apposta in calce all originale ed alla copia dell atto notificato; tale certificazione fa fede sino a querela di falso. La notificazione deve essere eseguita, a pena di nullita`, dall ufficiale giudiziario competente, vale a dire dall ufficiale giudiziario del luogo dove deve essere eseguita la notificazione o da quello addetto all autorita` giudiziaria competente a conoscere della controversia o del procedimento cui si riferisce l atto da notificare. In merito si vedano gli artt. 88 e ss., della l , n. 1128,modificata dalla l , n. 1442, e la l , n. 890 (cfr. anche il d.p.r , n. 1229, e la l , n. 546). Tuttavia la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di Cassazione puo` essere effettuata anche dall ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale (art. 1, l , n. 55). E` bene precisare che ai sensi delle disposizioni ora richiamate l ufficiale giudiziario puo` eseguire notificazioni di atti al di fuori della circoscrizione territoriale dell autorita` giudiziaria cui e` addetto soltanto avvalendosi del servizio postale. Anche per le notificazioni da eseguirsi fuori dal comune dove ha sede l ufficio, l ufficiale giudiziario è tenuto ad avvalersi del servizio postale, eccetto che la parte chieda che la notificazione venga eseguita di persona. Negli altri casi l ufficiale giudiziario puo` avvalersi del servizio postale, salvo che l autorita` giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente (art. 1, l , n. 890). L art. 25 della legge di stabilita` (l , n. 183) ha modificato, con il 3 o co., la l , n. 53, prevedendo la possibilita` per l avvocato di eseguire

14 personalmente le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata in alternativa alla posta raccomandata secondo le modalita` ivi previste. COMMENTO 1. Forma degli atti e dei provvedimenti Aggiornamento 13 pagg L art. 121 c.p.c. detta il principio della liberta` delle forme processuali. Quando la legge non richiede forme determinate, gli atti del processo possono essere compiuti nella forma piu` idonea al raggiungimento dello scopo. In tutto il processo è prescritto l uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce tale lingua, il giudice puo` nominare un interprete (formula 1). Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio (formula 2). Quando nel processo occorre procedere all esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo` nominare un traduttore (formula 3). Anche il traduttore, prima di esercitare le sue funzioni, deve prestare giuramento (formula 4). Se nel processo deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, interrogazioni e risposte possono essere fatte per iscritto. Anche in tali casi pero` il giudice puo` nominare un interprete, il quale deve prestare giuramento come nei casi prima esaminati (formula 5). Il verbale potra` ricalcare gli esempi gia` offerti (formule 2-4), con le opportune varianti. L art. 125 c.p.c. dispone che, salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l Ufficio giudiziario, le parti, l oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, che indica il proprio codice fiscale. Per effetto della manovra finanziaria 2011, il 3 o co. bis dell art. 13, d.p.r , n. 115, aggiunto dall art. 37, d.l , n. 98, prevede che «Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della meta`». L art. 25 della legge di stabilita` (l , n. 183) ha modificato l art. 125 c.p.c., 1 o co., nel senso che il difensore deve indicare non semplicemente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oltre il proprio numero di fax, ma «l indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine». Orbene, cio` che appare significativo nella novella e` la preferenza accordata dal legislatore al

15 14 Aggiornamento principio secondo il quale le comunicazioni e le notificazioni devono avvenire a mezzo della posta elettronica certificata piuttosto che attraverso la raccomandata ovvero il telefax; una preferenza, questa, che trova giustificazione non solo nella considerevole riduzione dei costi ma anche nella riduzione dei tempi di spedizione e nella maggiore certezza e garanzia che offre la trasmissione per posta elettronica certificata piuttosto che per raccomandata o telefax. La procura al difensore dell attore puo` essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell atto, purche anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale. Offriremo esempi dei vari tipi di atto considerati dall art. 125 c.p.c. piu` avanti, nel corso della trattazione della disciplina del giudizio di cognizione. L art. 126 c.p.c. contiene le prescrizioni relative al processo verbale in generale. Gli artt c.p.c. regolano invece lo svolgimento dell udienza e non richiedono commento in questa sede. Il processo verbale deve contenere l indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita` svolte e delle rilevazioni fatte, nonche le dichiarazioni ricevute. Deve dar atto dell avvenuta produzione di documenti, se effettuata in udienza. I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata (art. 46 disp. att. c.p.c.). Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da` loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non puo` o non vuole sottoscrivere, ne e` fatta espressa menzione (art. 126 c.p.c.). Offriamo in questa sede per il verbale una formula di carattere generale (formula 6), rinviando il lettore alle altre formule che abbiamo proposto e che proporremo per i processi verbali relativi alle varie fattispecie. COMMENTO 2. Sentenza, ordinanza, decreto. Comunicazioni pagg Negli artt c.p.c. il codice disciplina la forma dei provvedimenti del giudice e particolarmente della sentenza, dell ordinanza e del decreto. La legge, stabilisce l art. 131 c.p.c., dispone in quali casi il giudice ricorre a ciascuno degli atti indicati. In difetto i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo (art. 131 c.p.c., 2 o co.).

16 Aggiornamento 15 Dei provvedimenti collegiali puo` essere compilato sommario processo verbale, se uno dei componenti del Collegio lo richiede, al fine di consentire, nell eventuale giudizio di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato che abbia provocato danno nell esercizio delle sue funzioni, l esonero da responsabilita` del dissenziente. In questo caso il verbale deve contenere la menzione dell unanimita` della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che taluno dei componenti del Collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del Collegio e sottoscritto da tutti i componenti del Collegio stesso, e` conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell Ufficio (art. 131 c.p.c., 3 o co., nel testo modificato con l , n. 1174). Ricordiamo che la novella del 2009 ha sostituito il n. 4 dell art. 132 c.p.c. Statuendo che la sentenza deve contenere non piu`, come stabiliva il vecchio testo, «la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione» bensı` la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza pronunciata dal giudice collegiale e` sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non puo` sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente piu` anziano del collegio, purche prima della sottoscrizione venga menzionato l impedimento. Se invece e` l estensore che non puo` sottoscrivere la sentenza, e` sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l impedimento (art. 132 c.p.c., ult. co.) (formula 11). L art. 58, 2 o co., l , n. 69, dispone che l art. 132 c.p.c. cosı` come modificato si applica ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge; cosı` come a tali giudizi si applicano gli artt. 345 e 616 c.p.c. e l art. 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge sopra menzionata. La sentenza e` resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l ha pronunciata. Il deposito deve avvenire nei termini indicati dagli artt. 275 e 281 quinquies c.p.c. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da` notizia alle parti che si sono costituite. L art. 25 della legge di stabilita` (l , n. 183) ha abrogato il 3 o co. degli artt. 133 e 134 c.p.c. Nel giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice puo` ordinare la discussione orale della causa e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed e` immediatamente depositata in cancelleria (art. 281 sexies c.p.c.). Nel rito societario la decisione e` emessa a norma dell art.281 sexies c.p.c. In caso di particolare complessita` della controversia, il tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta

17 16 Aggiornamento giorni successivi alla chiusura della discussione orale. La sentenza puo` essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o piu` atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi (art. 16, d.lg , n. 5). L ordinanza pronunciata in udienza e` inserita nel processo verbale. Quando e` pronunciata fuori dell udienza e` scritta in calce al verbale oppure in foglio separato, munita della data e della sottoscrizione del giudice o, se questi è collegiale, del presidente, e deve essere comunicata alle parti dal cancelliere (formula 14), salvo che la legge ne prescriva la notificazione. Il decreto e` pronunciato d ufficio o su istanza anche verbale della parte. Se è pronunciato su ricorso, e` scritto in calce al medesimo. Quando l istanza e` proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e` inserito nello stesso. Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e` datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente. L art. 25 della legge di stabilita` (l , n. 183) ha così sostituito il 2 o co. dell art. 136 c.p.c. nel senso che «il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». La preferenza accordata dal legislatore alle modalita` di comunicazione e notificazione tramite posta elettronica certificata, e` dimostrata proprio dalla novella dell art. 136 c.p.c., la cui modifica segue l abrogazione del 4 o co. dello stesso articolo nonché il 3 o co. degli artt. 133 e 134 c.p.c., dell art. 176, 2 o co., limitatamente alle parole «a mezzo telefax» sino a «voler ricevere la comunicazione», nonche dell art. 183, 10 o co.; ricordiamo che l art. 136 c.p.c., gia` novellato, con la l , n. 263, e con il d.l , n. 138, prevedeva, nel previgente testo, oltre l ordine di priorità delle comunicazioni anche la possibilità che esse avvenissero con posta elettronica. Se la notificazione non puo` essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal 2 o co. dell art. 143 c.p.c., l ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all originale e alla copia dell atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell atto (art. 137 c.p.c., 3 o e4 o co.). pagg COMMENTO 14. Notificazione e comunicazione nel corso del procedimento L art. 170 c.p.c. regola le forme per le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento. Si veda l art. 51, 1 o -4 o co., d.l , n. 112, converti-

18 Aggiornamento 17 to, con modificazioni, nella l , n. 133, che dispone al n. 1 «A decorrere dalla data fissata con uno o piu` decreti del Ministro della Giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell art. 7 del regolamento di cui al d.p.r , n. 123, nel rispetto della normativa anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» ed al punto 3) «A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria». Rimane valido il principio secondo cui le notificazioni e comunicazioni vanno fatte, durante il procedimento, al difensore costituito, tranne l ordinanza ammissiva del giuramento decisorio (art. 237 c.p.c.); la sentenza nel caso di morte o impedimento del procuratore (artt. 286, 301 c.p.c.); il ricorso per la correzione della sentenza dopo un anno dalla pubblicazione (art. 288 c.p.c.); alcuni atti del contumace (art. 292 c.p.c.), che si notificano personalmente alla parte, l art. 2, d.l , n. 35, convertito in l , n. 80, aveva statuito che il «giudice puo` autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione (di comparse e memorie) di cui al presente comma possono avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi». L art. 25 della legge di stabilita` (l , n. 183) ha soppresso, all art. 170, 4 o co., le parole da: «Il giudice puo` autorizzare per singoli atti» sino a: «l indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni». Analogamente soppresse, per effetto della stessa modifica, sono le parole di cui al 2 o co. dell art. 176 c.p.c. da «anche a mezzo telefax» sino a «l indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere la comunicazione». Giova richiamare, in questa sede, l aggiunta da parte del legislatore di un ulteriore comma all art. 137 c.p.c. ovvero «Se l atto da notificare o comunicare e` costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede un indirizzo di posta elettronica certificata, l ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l ufficiale giudiziario invia l atto notificato anche attraverso gli strumenti telematici all indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

19 18 Aggiornamento 15. Mancata o ritardata costituzione Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti dalla legge si applicano le disposizioni di cui all art. 307 c.p.c., 1 o e2 o co. Tale ultimo articolo, modificato dalla l , n. 69, stabilisce che in tale ipotesi il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi davanti allo stesso giudice, altrimenti si estingue; se, poi, una volta riassunto nessuna delle parti si costituisce, il processo si estingue. Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato l altra parte puo` costituirsi sino alla prima udienza, restando ferme le decadenze, per il convenuto, di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. La parte che non si costituisce neppure in tale udienza e` dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore salve le disposizioni di cui all art. 291 c.p.c. NOTE DI CANCELLERIA L attore si costituisce in giudizio depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, copia della citazione, ed il proprio fascicolo di parte contenente l originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Deve comunque essere compilato l indice degli atti e dei documenti prodotti che sara` aggiornato nel corso del procedimento. La nota di iscrizione a ruolo deve contenere anche l indicazione delle generalita` ed il codice fiscale delle parti, l oggetto della causa, il nome dell avvocato, la data di notificazione della citazione e la prima udienza di comparizione (art. 3, d.l , n. 28). Le indicazioni delle generalità e il codice delle parti devono essere inserite anche nell atto introduttivo, citazione o ricorso. La parte attrice e` tenuta ad anticipare il contributo unificato secondo il valore del procedimento cosı` come deve risultare dalle conclusioni dell atto introduttivo. Ai sensi dell art. 13, 3 o co. bis, d.p.r , n. 115 (cosı` come modificato dal d.l , n. 98, convertito con l , n. 111), ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax (art. 125, 1 o co., c.p.c., e 16, 1 o co. bis, d.lg , n. 546), ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato e` aumentato della meta`. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e` tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l aumento del valore della causa, e` tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo [art. 28, 1 o co., lett. b), l , n. 183].

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