Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

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1 Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 2 Febbraio 2006 Circolare n. 12 Allegati 5 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Art. 13, c. 2, lett. c) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80. Agevolazioni contributive per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori. SOMMARIO: Modalità operative per la fruizione degli incentivi introdotti dall art. 13, c. 2, lett. c) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80.

2 Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 (1) - recante disposizioni urgenti nell ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - ha introdotto tra l altro, all art. 13, una rilevante serie di incentivi diretti a favorire la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori. In sintesi, il comma 2, lett. c) (allegato 1) dispone l estensione delle agevolazioni contributive già previste dalla legge n. 223/1991, ovvero dall art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 e dall art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993 alle ipotesi di assunzione di soggetti collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi di specifiche disposizioni di legge. Con la presente circolare si illustrano le suddette ipotesi e si forniscono le modalità operative necessarie per la concreta applicazione degli incentivi introdotti dalla disposizione in oggetto. 1. Agevolazioni per l assunzione dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004. In primo luogo, il citato art. 13 prevede agevolazioni per l assunzione di lavoratori collocati in mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004 (allegato 2). Al datore di lavoro che assuma i lavoratori sopra individuati si applicano i benefici contributivi di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, c. 9, della legge n. 223/1991. Per espressa previsione di legge, le agevolazioni competono anche nelle ipotesi di somministrazione di lavoro, nel qual caso, in considerazione della finalità precipua di favorire il reinserimento del lavoratore, beneficiario finale dell agevolazione sarà l utilizzatore, come sottolineato dalla norma, seppure a fruire direttamente del beneficio contributivo sarà l agenzia di somministrazione, quale destinatario dell obbligazione contributiva ai sensi dell art. 25 del D. Lgs. n. 276/2003, che avrà l obbligo di trasferire il beneficio a favore dell utilizzatore. Nel dettaglio, le agevolazioni previste sono quindi le seguenti: contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni nell ipotesi di assunzione a termine per un periodo non superiore a dodici mesi (art. 8, c. 2); ulteriori dodici mesi di beneficio, come sopra descritto, nel caso in cui il contratto a termine venga trasformato, nel corso del suo svolgimento, a tempo indeterminato (art. 8, c. 2); contribuzione a carico del datore di lavoro pari, per i primi diciotto mesi, a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni nell ipotesi di assunzione a tempo indeterminato (art. 25, c. 9); contributo mensile, pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, a favore del datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato (anche attraverso la trasformazione di un contratto a termine - art. 8, c. 4).

3 Le modalità operative per la fruizione dei benefici sopra illustrati sono descritte al punto 7) della presente circolare. 2. Agevolazioni per l assunzione dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi di disposizioni particolari. L art. 13 in commento prevede, inoltre, agevolazioni per l assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi delle seguenti previsioni di legge: a) art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004 (allegato 2); b) art. 1, c. 1, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 2004, n. 291 (allegato 3); c) art. 1, c. 5, della legge n. 223/1991 (allegato 4). Ai lavoratori sopra specificati - come afferma espressamente l art. 13, c. 2, lett. c) della legge n. 80/ si applicano le disposizioni di cui all art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990 e all art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993. Il legislatore vuole perciò intendere che ai lavoratori si riconosce lo status soggettivo che ne può legittimare l assunzione, agevolata, ai sensi di entrambe le norme citate. Rimane fermo tuttavia che, in concreto, al momento dell assunzione il datore di lavoro sarà tenuto ad optare per l una o l altra normativa di riferimento, chiedendo l applicazione delle relative agevolazioni, secondo la particolare situazione giuridica de lavoratore. Di conseguenza, in caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, sarà possibile fruire, per un periodo di trentasei mesi, della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50% ovvero all esenzione totale nel caso si tratti di impresa artigiana o di impresa operante nel Mezzogiorno (2). Alternativamente, il datore di lavoro (3) avrà diritto a fruire dei benefici previsti dall art. 4, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236 (allegato 5), vale a dire: contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, per un periodo di dodici mesi; contributo mensile di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolato nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. In via generale, la concessione di tale ultima forma di incentivazione è, tra l altro (4), subordinata alle seguenti condizioni: - il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche discontinui, e deve fruirne al momento dell'assunzione; - l azienda di provenienza del lavoratore deve risultare all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno sei mesi continuativi.

4 Per espressa previsione di legge, nel caso di specie, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2005 il contributo mensile trova applicazione senza che rilevino le condizioni sopra elencate e senza la riduzione di tre mesi prevista dalla norma di riferimento. Per tale specifica misura, è peraltro previsto il limite, per l anno 2005, di 10 milioni di euro, a carico del Fondo per l occupazione di cui all art. 1, c. 7, della legge n. 236/1993. A decorrere dal 1 gennaio 2006, invece, il contributo di cui sopra tornerà ad essere concesso nel rispetto dei limiti connessi alla fruizione da parte del lavoratore (almeno tre mesi) e all'ammissione dell'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (da almeno sei mesi) e con l'applicazione della riduzione prevista dal citato art. 4, c. 3 (9 mesi di beneficio anziché 12). Le modalità operative per la fruizione dei benefici sopra illustrati sono descritte al punto 7) della presente circolare. 3. Esclusione dai benefici. Con riferimento a tutti i benefici introdotti con la disposizione in commento, il legislatore ripropone espressamente la condizione introdotta all art. 8, c. 4-bis, dell art. 223/1991 (5). Di conseguenza, le agevolazioni non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della sospensione o del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza ovvero risulti con quest ultima in rapporto di collegamento o controllo. 4. Adempimenti a carico dei datori di lavoro. Ai fini dell accesso alle agevolazioni ex lege 223/1991 ovvero ex art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla sede competente ogni necessaria informazione secondo le modalità già previste per l ammissione ai benefici di cui alle rispettive norme di riferimento. Al riguardo, potrà ritenersi utile la modulistica già in uso, dovendosi tuttavia sottolineare che: le comunicazioni dovranno contenere l esplicito riferimento alle specifiche situazioni di cui all art. 13, c. 2, lett. c) della legge n. 80/2005; con particolare riferimento alle assunzioni di lavoratori cassintegrati effettuate entro il 31 dicembre 2005, non occorrerà dichiarare la sussistenza dei requisiti relativi all ammissione dell azienda ai trattamenti CIGS e alla fruizione del trattamento da parte del lavoratore. Tale dichiarazione tornerà ad essere necessaria per le assunzioni che interverranno successivamente alla data sopra indicata. Per quanto riguarda l accesso alle agevolazioni ex art. 8, c. 9, della legge n. 407/1990, si osserva che non è necessaria alcuna attestazione da parte dei centri per l impiego, dal momento che la normativa fa riferimento allo status di cassintegrato e prescinde, peraltro, dalla permanenza in CIGS da almeno 24 mesi.

5 Per tutte le fattispecie regolate dall art. 13, c. 2, lett. c), i datori di lavoro dovranno inoltre indicare espressamente l assenza delle situazioni descritte al punto 3 della presente circolare. 5. Adempimenti a carico delle sedi. In relazione al beneficio previsto dall art. 8, c. 4, della legge n. 223/1991 ovvero dall art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993, le sedi concretizzeranno al proprio interno le più ampie ed opportune sinergie (6), al fine di accertare e comunicare al datore di lavoro i dati di cui necessita (diritto, misura e durata del contributo mensile). 6. Modalità operative. Codifica aziende. Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro di cui al punto 1) saranno contrassegnate dal già previsto codice di autorizzazione 5Q ; quelle relative ai datori di lavoro di cui al punto 2) saranno contrassegnate dai già previsti codici di autorizzazione 5N o 5Q. 7. Modalità di compilazione del mod. DM10/2. Ai fini della corretta esposizione dei lavoratori in parola nel modello DM10/2, le aziende si atterranno alle istruzioni che seguono Lavoratori di cui al punto 1). I lavoratori andranno esposti nel quadro B-C utilizzando i nuovi codici tipo contribuzione in tabella, preceduti dall apposito codice qualifica (1,2,O,Y): CODICE Z5 Z6 Z7 SIGNIFICATO Lav.in mobilità ex art. 13, c.2 c.) L. 80/2005 ass. a tempo ind. Lav.in mobilità ex art. 13, c. 2 c.) L. 80/2005 ass. a tempo det. Lav.in mobilità ex art. 13, c. 2 c.) L. 80/2005 trasform. a tempo ind. I datori di lavoro riporteranno: - nella casella n. dipendenti il numero dei lavoratori interessati; - nella casella n. giornate il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite; - nella casella retribuzioni l ammontare delle retribuzioni complessive spettanti, - nella casella somme a debito del datore di lavoro esporranno i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente (7). Per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro i codici precedenti devono essere utilizzati in abbinamento con il codice di nuova istituzione: S127 Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti (senza INAIL). Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Ai fini poi del recupero del contributo mensile, di cui all art. 8, c. 4, legge 223/1991, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice

6 importo di nuova istituzione L612 avente il significato di rec. beneficio 50% indennità mobilità. Per il recupero di eventuali arretrati dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice L613 avente il significato di rec. arretrati 50% indennità mobilità. I datori di lavoro cui spetta il beneficio saranno contraddistinti dal già previsto codice di autorizzazione 5T Lavoratori di cui al punto 2). I lavoratori, in relazione ai quali trova applicazione il beneficio ex art. 8, c. 9, L.407/1990, andranno esposti nel quadro B-C utilizzando i nuovi codici tipo contribuzione che seguono preceduti dall apposito codice qualifica (1,2,O,Y): CODICE Z8 SIGNIFICATO Lav.CIGS assunti da imprese Centro-Nord e non imprese del Mezz.ex art 13, c.2 c) L.80/2005 Z9 Lav.CIGS assunti da imprese Artigiane e imprese del Mezz.ex art 13, c.2 c) L.80/2005 I datori di lavoro riporteranno: - nella casella n. dipendenti il numero dei lavoratori interessati; - nella casella n. giornate il numero delle giornate ovvero delle ore retribuite; - nella casella retribuzioni l ammontare delle retribuzioni complessive spettanti, - nella casella somme a debito del datore di lavoro esporranno in corrispondenza del codice Z8 i contributi dovuti per i lavoratori interessati calcolati al netto della quota di agevolazione spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro) e dell eventuale riduzione del contributo CUAF (ex art. 120, L. 388/2000) e in corrispondenza del codice Z9 i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente (8). In relazione ai lavoratori di cui al punto 2), qualora i datori di lavoro optino per l agevolazione di cui all art. 4, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, andrà utilizzato nel quadro B-C il nuovo codice tipo contribuzione che segue preceduto dall apposito codice qualifica (1,2): CODICE SIGNIFICATO Z4 Lav. CIGS art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993. I datori di lavoro riporteranno: - nella casella n. dipendenti il numero dei lavoratori interessati; - nella casella n. giornate il numero delle giornate ; - nella casella retribuzioni l ammontare delle retribuzioni complessive spettanti, - nella casella somme a debito del datore di lavoro esporranno i contributi calcolati con la sola aliquota a carico del dipendente (8).

7 Per il versamento del contributo in misura fissa a carico del datore di lavoro il codice precedente deve essere utilizzato in abbinamento con il codice di nuova istituzione: S127 Per esporre il versamento del contributo in misura fissa pari a quello previsto per gli apprendisti (senza INAIL). Esposizione del numero dei dipendenti, delle settimane e importo del contributo. Ai fini del recupero del contributo mensile, di cui all art. 8, c. 4, legge 223/1991, dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice importo di nuova istituzione L614 avente il significato di rec. beneficio 50% indennità mobilità. Per il recupero di eventuali arretrati dovrà essere utilizzato nel quadro D del modello DM10/2 il codice L615 avente il significato di rec. arretrati 50% indennità mobilità. I datori di lavoro cui spetta il beneficio saranno contraddistinti dal già previsto codice di autorizzazione 8T. Il Direttore Generale Crecco (1) Il decreto-legge è stato pubblicato in G.U. n. 62 del 16 marzo 2005, mentre la legge di conversione è in G.U. n. 111 del 14 maggio Suppl. Ord. n. 91. (2) L assunzione, obbligatoriamente a tempo indeterminato, può essere anche part-time e non deve essere effettuata in sostituzione di lavoratori per qualsiasi causa licenziati o sospesi. (3) Sono senz altro comprese anche le società cooperative di produzione e lavoro, atteso che l art. 4, c. 3, della legge n. 236/1993 le ammette espressamente ai benefici anche per l ammissione di socio lavoratore. (4) Le altre condizioni previste per la fruizione dei benefici ex art. 4, c. 3, della legge n. 236/ il rispetto delle quali rimane fermo anche nell ipotesi in trattazione - riguardano: il contratto di assunzione, che deve essere a tempo pieno e indeterminato; il datore di lavoro che assume, il quale non deve avere sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, né aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale. (5) La previsione citata è stata introdotta dall art. 2 della legge n. 451/1994. (6) Sinergie già previste e descritte, pur con riferimento alla struttura organizzativa allora esistente, nella circolare n. 252 del 30 ottobre 1992 e nella circolare n. 172 del 2 giugno (7) Si veda circolare n. 115 del 10 novembre 2005.

8 Allegato 1 Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (G. U. n. 62 del 16 marzo 2005), coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, (G. U. n. 111 del 14 maggio Suppl. Ord. n. 91), recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.». Stralcio Art. 13, comma 2 2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati i seguenti interventi: omissis c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, in caso di cessazione di attività, dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione del citato art. 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo; omissis

9 Allegato 2 Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005). Stralcio Art In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005 che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatali dei trattamenti scaduti il 31 dicembre La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive.

10 Allegato 3 Decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004), coordinato con la legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291 (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre 2004). Stralcio Art Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere prorogato per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 43 milioni di euro per l'anno Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11 Allegato 4 Legge 23 luglio 1991, n. 223 Stralcio Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale) omissis 5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

12 Allegato 5 Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 Stralcio Art Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonché quelli" a "d'integrazione salariale".

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