COMUNE DI SAN CANDIDO Provincia di Bolzano
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- Albina Pozzi
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1 COMUNE DI SAN CANDIDO Provincia di Bolzano REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 158 del ) Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Gli acquedotti comunali del Comune di San Candido vengono gestiti dall'amministrazione Comunale in economia secondo le disposizioni del R.D , n Art. 2 Oggetto del presente regolamento è la distribuzione di acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali del Comune di San Candido. Sono soggetti a questo regolamento tutti i cittadini che prelevano l'acqua potabile dagli acquedotti esistenti e da quelli che il Comune di San Candido costruirà nel futuro. Le disposizioni tecniche e gestionali relative al l'amministrazione della rete idrica fanno parte del presente regolamento. Titolo II Gestione della rete idrica Art. 3 Il Sindaco dirige il servizio per l'approvvigionamento idrico ed attua d'intesa con l'assessore comunale competente i provvedimenti per l'ordinaria manutenzione della rete e degli impianti, nonché per il miglioramento degli impianti esistenti. Egli decide sulle richieste di nuovi allacciamenti. Titolo III Distribuzione dell'acqua Art.4 L'acqua viene in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre è facoltativa la concessione per altri usi da parte del Comune, nel limite della disponibilità dell'acqua. Si distinguono tre categorie di concessione dell'acqua: 1. cat. Concessione ordinaria: per uso domestico ed esercizi pubblici (bere, cucinare, lavare, per i servizi igienico-sanitari, giardini, ecc.)
2 2. cat. Concessione speciale: per grandi consumatori (industrie, piscine pubbliche, impianti di irrigazione ecc.) 3. cat. Concessione per allevamento di animali Art. 5 La fornitura dell'acqua avviene di norma di rettamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini, i quali però sono tenuti di presentare all'atto della concessione l'autorizzazione del proprietario. L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concesso. Solo il proprietario può distribuirla ai propri inquilini. Art. 6 Le domande di concessione devono essere stese su apposito modulo dal quale risultino i dati personali del richiedente, la via, il numero civico, il proprietario dell'immobile e la misura in pollici del diametro dell'allacciamènto, nonché la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi allo stesso. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno. La domanda di concessione dell'allacciamento può essere respinta dal Sindaco soltanto per comprovati motivi. Contro il provvedimento di diniego è ammesso reclamo alla Giunta comunale. Art. 7 L'acqua sarà distribuita continuativamente. In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvedere ad avvertirne tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Né in questo caso né in quello di interruzione per rotture o guasti alle tubature ed altri guasti alla rete idrica, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento del canone di consumo d'acqua. Art. 8 Il Comune può interrompere, modificare o revocare la relazione di utenza per motivi di interesse pubblico o per motivi tecnici di suo parere o per forza maggiore senza alcuna indennità. L'utente può risolvere la relazione con lettera con ricevuta di ritorno, che deve pervenire 30 giorni prima dello scioglimento. Il Comune provvederà all'accertamento del consumo ed ad apporre un sigillo al contatore. In mancanza della comunicazione, l'utente è responsabile direttamente verso il Comune per il consumo, cosí come per tutti i danni arrecati al contatore ed agli impianti di sua competenza, in solido con il successore. Art. 9
3 In caso di scarsità di acqua, il Sindaco, con propria ordinanza può vietare l'irrigazione di giardini e limitare l'approvvigionamento a turno. Art. 10 E' riservato al Comune il diritto di vincolare l'allacciamento ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse. Titolo IV Allacciamenti Art. 11 Le spese per la posa in opera e manutenzione della conduttura dalla rete principale (ultima derivazione) fino al richiedente sono a totale carico del richiedente. I lavori verranno eseguiti dall'utente e vigilati dal Comune. A tale fine lo stesso utente dovrà comunicare al Comune l'inizio dei lavori. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in ogni momento lo stato della conduttura e di prescrivere le eventuali riparazioni. Il proprietario di casa è obbligato a montare un rubinetto d'arresto prima della diramazione interna dell'acqua nonché un rubinetto di scarico dopo il rubinetto d'arresto. Eventuali regolatori della pressione od impianti di decalcificazione devono essere installati dopo il rubinetto d'arresto. Art. 12 L'amministrazione comunale, a riguardo della futura attività edile e il relativo prolungamento della rete idrica, può prescrivere al richiedente un maggiore diametro della tubatura come necessario per il suo edificio. In questo caso le maggiori spese vanno a carico del Comune. Titolo V Contatori d'acqua Art. 13 Il consumo d'acqua viene determinato con appositi contatori d'acqua debitamente sigillati. I costi di installazione nonché i costi del contatore stesso sono a carico dell'utente. Il tipo di contatore da usare viene prescritto dal Comune. Il montaggio dovrà avvenire da un operaio comunale o da un installatore autorizzato dal Comune. Il contatore è proprietà dell'utente. Il luogo di montaggio viene fissato di comune accordo. Esso dovrà garantire la misurazione del consumo d'acqua e deve essere facilmente agibile. Art. 14 La lettura dei contatori sarà levata regolarmente in termini. stabiliti dal Comune. L'amministrazione ha il diritto di controllare in qualsiasi momento da parte di incaricati del Comune provvisti di documenti di riconoscimento sia gli impianti di distribuzione che i contatori e di prescrivere le necessarie riparazioni. L'utente deve permettere che gli incaricati comunali provvisti di documenti di riconoscimento possono entrare
4 nell appartamento o nei locali attraversati dalle tubature e dove si trova il contatore, per.levare il consumo o per esaminare o controllare l'impianto o per altri motivi di servizio. Art. 15 L'amministrazione Comunale non risponde in alcun modo dei danni causati dall'acqua a persone o cose a valle del punto di consegna sulla rete privata. L'utente è responsabile per la buona manutenzione del coniatore. Art. 16 Fino a prova contraria da parte del Comune il contatore è da considerarsi a regolare funzionamento. L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore. Se viene accertato un errore del contatore superiore al valore di tolleranza di +/- 5%, verrà fatto un apposito conguaglio, prendendo come base la media delle due letture precedenti. Il contatore verrà poi riparato o sostituito a spese dell'utente. Art. 17 Qualora il contatore fosse danneggiato e non funzionasse, l'utente è obbligato a comunicarlo immediatamente al Comune. Quale base per il calcolo dell'acqua consumata si prende in questo caso la media delle due letture precedenti oppure con altro metodo ritenuto adeguato. In caso di perdita di acqua nell'impianto interno non può essere concesso alcun abbuono. Titolo VI Contributi di allacciamento e canone consumo d'acqua Art. 18 Il contributo per l'allacciamento e il canone per il consumo dell'acqua vengono determinati ed approvati dall'organo comunale competente nei modi stabiliti delle vigenti disposizioni legislative. Le entrate derivanti dal canone per il consumo d'acqua sono destinati all'ammortamento, alla manutenzione e al miglioramento degli acquedotti. Il canone d'acqua viene applicato al consumo effettivo di acqua che sarà calcolato in base ad appositi contatori d'acqua. Art. 19 La riscossione del canone per il consumo d'acqua avviene annualmente in modo posticipato e in rata unica mediante ruolo per le entrate patrimoniali o mediante avviso di pagamento da parte del Comune. Nel caso di mancato pagamento del canone dovuto viene dato inizio alla riscossione coattiva secondo il DPR , n. 43; inoltre sarà sospesa l'erogazione dell'acqua. Art. 20 Per ottenere una concessione di acqua potabile, ogni richiedente è tenuto al pagamento del contributo di allacciamento determinato dal Consiglio comunale. Da parte
5 di proprietari di fabbricati che hanno pagato contributi di urbanizzazione primaria o che devono pagarli ai sensi delle disposizioni urbanistiche non è dovuta alcuna tassa di allacciamento. Titolo VII Allacciamenti provvisori Art. 21 Acqua di cantiere Per l'uso dell acqua nei cantieri deve essere realizzato un regolare allacciamento alla condotta principale. L allacciamento deve avvenire in modo tale che sulla condotta principale venga installato un pozzo facilmente accessibile da una persona adulta. Nel pozzo deve essere installato un otturatore sulla condotta di adduzione, con il quale l afflusso dalla condotta principale puó essere interrotto. In casi eccezionali (soprattutto qualora un allacciamento regolare non sia possibile), il Sindaco puó autorizzare un allacciamento provvisorio. Per il calcolo del canone d acqua dovuto verrá preso in considerazione il volume da realizzare dentro e fuori terra. La relativa tariffa per metro cubo verrá determinata dalla Giunta comunale. Il canone dovrá essere pagato all atto del rilascio della concessione edilizia. L acqua di cantiere deve essere usata con parsimonia ed é vietato farne abuso. Qualora, durante i controlli periodici, il comune dovesse accertare delle infrazioni, la fornitura d acqua verrá interrotta. Titolo VIII Divieti, responsabilità, sanzioni Art. 22 E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere ai serbatoi, pozzi di interruzione ed agli altri impianti della rete idrica. Sarà punito con multa da Euro 25,00 a Euro 258,00 oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa. Delle contravvenzioni commesse da minorenni rispondono i rispettivi genitori. Art. 23 Salvo i casi di falsità, frode o di inquinamento dell'acqua potabile pubblica, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a multa da Euro 51,00 a Euro 516,00 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale verrà comunicato al Comune come ogni altra contravvenzione di polizia urbana. Ogni inosservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte degli utenti dell'acqua, conferisce al Comune il diritto previa precedente comunicazione scritta, di sospendere la fornitura dell'acqua entro 8 (otto) giorni dall'accertamento dell'infrazione.
6 Art. 24 L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore. La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, da diritto all'amministrazione di sospendere immediatamente la fornitura dell'acqua salvo l'esercizio dell'azione civile e penale, qualora la rottura del sigillo risultasse dolosa. Il colpevole deve pure risarcire il costo degli accertamenti d'ufficio nonché le spese della riparazione. Se in casi d'urgenza dovesse essere necessario rimuovere il sigillo, rispettivamente il contatore dell'acqua, è da darsi notizia immediatamente all'amministrazione comunale. Titolo IX Fornimento di acqua antincendio Art. 25 Nel quadro della disponibilità di acqua e in considerazione delle possibilità tecniche, il Comune si impegna di installare idranti antincendio su tutto il percorso della rete idrica, nelle relative distanze e nella forma dovuta sentiti i locali vigili del fuoco. L'uso degli idranti del servizio antincendio a scopo irrigazione od altro è proibito in ogni caso. Gli idranti servono esclusivamente al prelevamento d'acqua in caso di incendio o di catastrofe, come anche per esercitazioni da parte dei Vigili del Fuoco. Titolo X Disposizioni generali Art. 26 Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, IVA ecc. relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, sono a carico degli utenti interessati. Titolo XI Disposizioni transitorie Art. 27 Gli utenti degli allacciamenti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adattare e regolare entro un anno la loro posizione secondo le disposizioni contenute nello stesso. In caso contrario l'amministrazione comunale ha il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua fino all'adattamento. I contatori d'acqua di proprietà del comune attualmente in nolo dagli utenti dovranno passare in proprietà degli stessi a pagamento di un compenso da determinare dell'amministrazione comunale.
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