COMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale

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1 COMUNE DI VENEZIA Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale N. 6 DEL 22 GENNAIO 2015 E presente il COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO ZAPPALORTO Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: RITA CARCÒ

2 22 gennaio 2015 N. 6 = Atto di indirizzo nei confronti delle società controllate in materia di limiti e procedure per l affidamento di incarichi a soggetti esterni ed in materia di spese di rappresentanza e sponsorizzazioni IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio comunale Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta; Premesso che: in generale l art. 1, comma 553, della legge n. 147/2013 ha previsto il concorso, a decorrere dall esercizio 2014, di tutte le società partecipazione di maggioranza diretta o indiretta delle pubbliche amministrazioni, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza ; l ente, ai fini dell esercizio sulle società partecipate di maggioranza del controllo analogo, può dettare specifiche linee di indirizzo finalizzate a garantire il rispetto del principio dettato dal citato art. 1, comma 553, della legge n. 147/2013; l affidamento di incarichi di consulenza da parte del Comune di Venezia è soggetto al rispetto delle procedure previste dall art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001; l art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 prevede il divieto per gli enti locali di sostenere spese per sponsorizzazioni; l art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 prevede la riduzione, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nella misura del 20% della spesa sostenuta nell anno 2009; la Magistratura contabile ha precisato in molteplici occasioni (vedi, esempio, Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 61/2013) come l utilizzo dello strumento societario non possa rappresentare lo strumento per eludere vincoli gravanti sull ente che ne detiene la partecipazione; pertanto, in forza del quadro normativo ed interpretativo sopra descritto, il Comune di Venezia, in quanto socio di controllo, è tenuto ad adottare specifici atti di indirizzo finalizzati a garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e ad evitare che tramite l utilizzo dello strumento societario possano essere elusi vincoli gravanti su di esso; Considerato che: le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo detenuta dal Comune di Venezia, per le quali il medesimo è in grado di emanare in autonomia direttive di indirizzo e coordinamento, sono le seguenti: - AVM S.p.A. e le sue controllate ACTV S.p.A., VELA S.p.A. e PMV S.p.A. - Ames S.p.A. - Insula S.p.A. - Venis S.p.A. Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 6 del 22 gennaio 2015 Pagina 1 di 6

3 - CMV S.p.A. e le sue controllate CDV Gioco S.p.A. e Meeting and Dining Service S.r.l. - Ive S.r.l. - Vega S.c.a r.l.; per queste società, il Comune di Venezia in qualità di ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, può adottare atti di indirizzo per disciplinare le modalità con cui applicare, in linea di principio, le limitazioni in precedenza citate; l'art. 3 bis D.L n. 138 prevede che le società in house adottano "con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008"; Ritenuto che: l art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che l affidamento di incarichi a soggetti esterni all amministrazione possa avvenire esclusivamente per soddisfare esigenze a cui non si può far fronte con il personale in servizio, solo dopo aver accertato l impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, per competenze proprie dell amministrazione conferente facendo ricorso a prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificata per le quali è stata preventivamente fissata la durata, compenso ed oggetto della prestazione. L affidamento degli incarichi deve avvenire a seguito di procedura comparativa; al fine di disciplinare l applicazione della normativa richiamata, il Comune di Venezia ha adottato con la Delibera di G.C. N. 171 del 14/03/2008 e s.m.i. un apposito Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di studio di ricerca e di consulenza ad esperti esterni; al fine di applicare i principi dettati dall art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 alle società controllate dal Comune di Venezia sopraindicate, si ritiene necessario che anche le stesse adottino con apposita delibera dell organo amministrativo un apposito Regolamento, il cui testo andrà previamente concordato con la Direzione Sviluppo Economico e Partecipate del Comune; il testo del predetto Regolamento, nell ispirarsi ai principi generali, ove applicabili, dell omologo Regolamento adottato dal Comune di Venezia ed estendendone l ambito di applicazione anche agli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e prestazioni accessorie per interventi diversi dalla realizzazione ed esecuzione di opere pubbliche (per le quali invece la disciplina di riferimento è quella dell art. 91 del D.Lgs. 163/2006), agli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di gara/concorso, ed agli incarichi professionali aventi ad oggetto l elaborazione di pareri legali (ad eccezione degli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio della società), debba specificatamente prevedere quanto segue: le società possono conferire incarichi di consulenza o di collaborazione a soggetti esterni solamente se l oggetto dell incarico sia funzionale all attività svolta dalla società stessa; prima dell affidamento dell incarico deve essere effettuata una preventiva verifica che all interno della società non siano presenti competenze in grado di soddisfare l esigenza per cui si intende conferire l incarico ad un soggetto esterno; dopo tale verifica interna, deve essere inoltrata una richiesta al Comune di Venezia Direzione Risorse Umane, indicante dettagliatamente l oggetto dell incarico che si intende conferire, al fine di verificare se nell amministrazione comunale siano presenti competenze in grado di soddisfare l esigenza. In relazione alla natura dell incarico, la verifica potrà essere estesa dal Comune di Venezia anche alle altre società controllate. La società potrà procedere a conferire l incarico a soggetti esterni solo dopo aver ricevuto risposta negativa da parte del Comune di Venezia o qualora non sia intervenuta alcuna risposta nel termine di 30 giorni dalla ricezione da parte dell ente della comunicazione con cui è stata richiesta la verifica. Nel caso in cui esistano più professionalità interne, la società richiedente potrà scegliere tra di esse il soggetto, Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 6 del 22 gennaio 2015 Pagina 2 di 6

4 Richiamato che o i soggetti, a cui conferire l'incarico. Con il Comune di Venezia, o con la società controllata i cui dipendenti siano in possesso delle competenze richieste, verrà stipulata apposita convenzione applicando anche a queste ultime quanto disposto dall art. 43, comma 3, della Legge n. 449/1997 con pagamento del compenso a carico della società committente; l incarico conferito, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, deve contenere l espressa indicazione dell oggetto, della durata e del compenso previsto. Quanto a quest ultimo aspetto, il compenso può essere anche definito in relazione alle tariffe professionali eventualmente previste, specificando l eventuale riduzione percentuale rispetto a tali valori; l individuazione del soggetto a cui conferire l incarico, qualora non siano motivatamente richieste competenze altamente specialistiche, anche in ragione dell importanza economica della questione da trattare, deve avvenire mediante valutazione comparativa delle offerte presentate dai soggetti disponibili a svolgere lo specifico incarico. Al fine di contenere i costi connessi alla procedura, gli avvisi verranno di norma pubblicati esclusivamente sul sito internet della società e sul sito internet del Comune di Venezia; qualora l incarico che si intende conferire sia relativo ad una controversia, anche potenziale, con il Comune di Venezia, prima dell affidamento deve essere obbligatoriamente ricercata una soluzione condivisa, mediante costituzione di un tavolo tecnico di conciliazione con l ente. In caso di esito negativo del tavolo di conciliazione, tenuto conto che l organo amministrativo della società è responsabile anche verso i creditori sociali, potrà essere conferito l incarico, fatta salva l azionabilità delle azioni di cui all art del codice civile; che comunque il conferimento dell incarico ed il relativo procedimento debbano avvenire nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla disciplina relativa ad incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi; l art. 43 comma 3, della Legge n. 449/1997 prevede che, nel caso di convenzioni tra amministrazioni pubbliche e soggetti pubblici e privati dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, il 50% dei relativi ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese per il personale, costituisce economia di bilancio. La quota residua del 50% di cui all art. 43 comma 3 sopra riportato può essere destinata ad incrementare rispettivamente il Fondo delle risorse accessorie per il Comparto ai sensi dell art. 15 comma 1 lettera d) del CCNL Enti Locali dell 1/4/1999, e il Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei Dirigenti ai sensi dell art. 26 comma 1 lettera b) del CCNL Enti Locali per la Dirigenza del 23/12/1999 Ritenuto inoltre che: debba essere esteso anche alle predette società controllate dal Comune di Venezia, in linea di principio, il divieto di sostenere spese di sponsorizzazione, previsto per l ente dall art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010; Ritenuto altresì che; debba essere esteso anche alle predette società controllate dal Comune di Venezia, in linea di principio, l obbligo di contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, previsto per l ente dall art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010; a tal fine, le società potranno sostenere tali spese nel limite del budget annualmente approvato dal Comune di Venezia ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2013. Per le spese di importo unitario superiore ad 1.000,00, dovrà essere inviata al Comune di Venezia, Direzione Affari Istituzionali, almeno 7 giorni prima del sostenimento della stessa, una comunicazione che indichi le ragioni di tale spesa. Tali spese dovranno essere oggetto di analitica rendicontazione al Comune al termine dell esercizio; Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 6 del 22 gennaio 2015 Pagina 3 di 6

5 in considerazione dell oggetto dell attività svolta, le limitazioni alle spese per relazioni pubbliche non si applicano a CDV Gioco S.p.A. ed a Meeting and Dining Service S.r.l.. Le limitazioni alle spese per convegni e per mostre non si applicano a VELA S.p.A.. Le limitazioni alle spese per pubblicità non si applicano a CDV Gioco S.p.A., a Meeting and Dining Service S.r.l. ed a VELA S.p.A.; Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Direttore della Direzione Risorse Umane, dal Direttore della Direzione Affari Istituzionali, dal Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate e dal Direttore Finanza Bilancio e Tributi per quanto di competenza; Atteso che la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Sviluppo Economico e Partecipate e dalla Direzione Finanza Bilancio e Tributi; Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull argomento; DELIBERA 1. di approvare, per le motivazioni sopra espresse, l atto di indirizzo che prevede, al fine di applicare i principi dettati dall art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 alle società controllate dal Comune di Venezia, l adozione da parte delle seguenti società: - AVM S.p.A. e le sue controllate ACTV S.p.A., VELA S.p.A. e PMV S.p.A. - Ames S.p.A. - Insula S.p.A. - Venis S.p.A. - CMV S.p.A. e le sue controllate CDV Gioco S.p.A. e Meeting and Dining Service S.r.l. - Ive S.r.l. - Vega S.c.a r.l.; di un Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di studio di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, entro il , il cui testo andrà previamente concordato con la Direzione Sviluppo Economico e Partecipate del Comune; 2. che il Regolamento di cui sopra, nell ispirarsi ai principi generali ove applicabili dell omologo Regolamento adottato dal Comune di Venezia, ed estendendone l ambito di applicazione anche agli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e prestazioni accessorie per interventi diversi dalla realizzazione ed esecuzione di opere pubbliche (per le quali invece la disciplina di riferimento è quella dell art. 91 del D.Lgs. 163/2006), agli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di gara/concorso, ed agli incarichi professionali aventi ad oggetto l elaborazione di pareri legali (ad eccezione degli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio della società), debba prevedere quanto segue: a) le società possono conferire incarichi di consulenza o di collaborazione a soggetti esterni solamente se l oggetto dell incarico sia funzionale all attività svolta dalla società stessa; b) prima dell affidamento dell incarico deve essere effettuata una preventiva verifica che all interno della società non siano presenti competenze in grado di soddisfare l esigenza per cui si intende conferire l incarico ad un soggetto esterno; c) dopo tale verifica interna, deve essere inoltrata una richiesta al Comune di Venezia Direzione Risorse Umane, indicante dettagliatamente l oggetto dell incarico che si intende conferire, al fine di verificare se nell amministrazione comunale siano presenti competenze in grado di soddisfare Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 6 del 22 gennaio 2015 Pagina 4 di 6

6 l esigenza. In relazione alla natura dell incarico, la verifica potrà essere estesa dal Comune di Venezia anche alle altre società controllate. La società potrà procedere a conferire l incarico a soggetti esterni solo dopo aver ricevuto risposta negativa da parte del Comune di Venezia o qualora non sia intervenuta alcuna risposta nel termine di 30 giorni dalla ricezione da parte dell ente della comunicazione con cui è stata richiesta la verifica. Nel caso in cui esistano più professionalità interne, la società richiedente potrà scegliere tra di esse il soggetto, o i soggetti, a cui conferire l'incarico. Con il Comune di Venezia, o con la società controllata i cui dipendenti siano in possesso delle competenze richieste, verrà stipulata apposita convenzione applicando anche a queste ultime quanto disposto dall art. 43, comma 3, della Legge n. 449/1997 con pagamento del compenso a carico della società committente; d) l incarico conferito, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, deve contenere l espressa indicazione dell oggetto, della durata e del compenso previsto. Quanto a quest ultimo aspetto, il compenso può essere anche definito in relazione alle tariffe professionali eventualmente previste, specificando l eventuale riduzione percentuale rispetto a tali valori; e) l individuazione del soggetto a cui conferire l incarico, qualora non siano motivatamente richieste competenze altamente specialistiche, anche in ragione dell importanza economica della questione da trattare, deve avvenire mediante valutazione comparativa delle offerte presentate dai soggetti disponibili a svolgere lo specifico incarico. Al fine di contenere i costi connessi alla procedura, gli avvisi verranno di norma pubblicati esclusivamente sul sito internet della società e sul sito internet del Comune di Venezia; f) qualora l incarico che si intende conferire sia relativo ad una controversia, anche potenziale, con il Comune di Venezia, prima dell affidamento deve essere obbligatoriamente ricercata una soluzione condivisa, mediante costituzione di un tavolo tecnico di conciliazione con l ente. In caso di esito negativo del tavolo di conciliazione, tenuto conto che l organo amministrativo della società è responsabile anche verso i creditori sociali, potrà essere conferito l incarico, fatta salva l azionabilità delle azioni di cui all art del codice civile; g) che comunque il conferimento dell incarico ed il relativo procedimento debbano avvenire nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla disciplina relativa ad incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi; 3. deve essere esteso anche alle predette società controllate dal Comune di Venezia il divieto di sostenere spese di sponsorizzazione, previsto per l ente dall art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, mediante approvazione da parte delle stesse di apposite disposizioni regolamentari entro il ; 4. deve essere esteso anche alle predette società controllate dal Comune di Venezia, in linea di principio, l obbligo di contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, previsto per l ente dall art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, mediante approvazione da parte delle stesse di apposite disposizioni regolamentari entro il ; a tal fine, il regolamento dovrà prevedere che le società potranno sostenere tali spese nel limite del budget annualmente approvato dal Comune di Venezia ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2013. Per le spese di importo unitario superiore ad 1.000,00, dovrà essere inviata al Comune di Venezia Direzione Affari Istituzionali, almeno 7 giorni prima del sostenimento della stessa, una comunicazione che indichi le ragioni di tale spesa. Tali spese dovranno essere oggetto di analitica rendicontazione al Comune al termine dell esercizio; in considerazione dell oggetto dell attività svolta, le limitazioni alle spese per relazioni pubbliche non si applicano alle società CDV Gioco S.p.A. ed a Meeting and Dining Service S.r.l.. Le limitazioni alle spese per convegni e per mostre non si applicano a VELA S.p.A.. Le limitazioni alle spese per pubblicità non si applicano a CDV Gioco S.p.A., a Meeting and Dining Service S.r.l. ed a VELA S.p.A.; 5. di dare mandato alla Giunta Comunale di definire con apposito provvedimento le modalità tecniche di costituzione e funzionamento del tavolo di conciliazione di cui alla lettera f) del precedente punto 2.; Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 6 del 22 gennaio 2015 Pagina 5 di 6

7 6. di dare mandato al Direttore della Direzione Risorse Umane di predisporre apposito provvedimento, da sottoporre all approvazione della Giunta comunale previo accordo con la parte sindacale, i criteri di attribuzione al personale che ha svolto la prestazione delle somme destinate ad incrementare il Fondo delle risorse accessorie per il Comparto e il Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei Dirigenti 7. di dare mandato al Direttore Generale e al Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate di adempiere a tutti gli atti di loro competenza necessari all esecuzione della presente deliberazione; 8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma IV del TUEL. (Proposta di deliberazione n. 5 del 12 gennaio 2015) Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 6 del 22 gennaio 2015 Pagina 6 di 6

8 Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto Il Segretario Generale Rita Carcò La presente deliberazione è stata affissa all Albo on line del Comune il 29 gennaio 2015 per la prescritta pubblicazione fino al 15 giorno. Esecutività dal 9 febbraio 2015

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