PROPOSTA DI LEGGE N. 140
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- Cornelia Bonetti
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1 presentata dal consigliere Piccin il 24 marzo 2016
2 Signor Presidente, colleghi consiglieri, la presente proposta di legge interviene per la salvaguardia del territorio e dell equilibrio ambientale delle zone rurali, urbane e fluviali interessate dal problema delle nutrie. La nutria (Myocastor coypus) è un roditore originario del sud America dannoso in quanto la sua ampia diffusione ha un impatto negativo sulle strutture in terra quali arginature minori, sponde di fossati e carraie attigue, canali, ecc. con rischio per la sicurezza idraulica e l incolumità degli operatori agricoli. La nutria crea tane in prossimità di canali ed arginature scavando gallerie e provocando crolli ed esondazioni dando così origine a fenomeni di abbassamento delle strade poderali, rendendo difficoltoso e pericoloso il transito dei mezzi agricoli e mettendo in grave pericolo la sicurezza idraulica. Questo roditore danneggia inoltre le colture agricole, disturba le nidiate di avifauna acquatica, minaccia la biodiversità poiché specie alloctona per cui rappresenta elemento anomalo nelle comunità animali esercitando un elevato impatto su di esse e diventando una possibile fonte di danno ecologico non essendosi evoluta all interno degli equilibri naturali locali della nostra Regione. In Italia la sua diffusione ha subito un notevole incremento negli ultimi anni espandendosi soprattutto nella pianura padana; questi animali hanno una potenzialità riproduttiva e una capacità di adattamento alle diverse condizioni climatiche estremamente elevata. Gli enti locali delle zone interessate dalla loro presenza, pur manifestando dubbi circa le modalità operative al prelievo di tale specie, hanno da tempo preso coscienza del fenomeno e della necessità di mettere in atto strategie di prevenzione e controllo. L obiettivo di questa legge è superare un empasse operativo e cercare di coordinare l azione tra Regione e Comuni anche secondo pronunciamenti negativi della giustizia amministrativa (TAR Piemonte n del 12 giugno 2015) in merito ad Ordinanza emessa dal Sindaco per il controllo della nutria. Alla luce di quanto sopra descritto appare evidente l esigenza di tutelare i nostri territori mediante il contenimento finalizzato all eradicazione della specie nonché di consentire alle competenti autorità di intervenire in modo da bloccare il proliferare indiscriminato di questa specie animale e di conseguenza di evitare i danni da essa provocati. Dal punto di vista normativo La Legge n. 157/1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio è il riferimento nazionale normativo che introduce i seguenti principi: a) la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell interesse della comunità nazionale ed internazionale. (art. 1, comma 1); b) fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. (art. 2, comma 1); c) le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole. (art. 2, comma 2). In data 21 agosto 2014 entra in vigore la Legge n. 116 che modifica l art. 2, comma 2, della Legge 157/92, come segue inserendo la specie nutria. I
3 All articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "propriamente detti," sono inserite le seguenti: "alle nutrie,". Con la suddetta modifica, la nutria non rientra più tra la fauna oggetto di tutela della L. 157/1992 al pari di talpe, topi, ratti e arvicole, inserendola nell elenco delle specie nocive alla stregua di animali infestanti e dannosi (cfr. Circolare Ministero della Salute Prot. DG DISR n del e Prot. DGSAF n del ). In data 2 febbraio 2016 entra in vigore la Legge n. 221 che modifica nuovamente l art. 2, comma 2, della Legge 157/92, come segue: Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall articolo 19. In virtù dell ultima modifica apportata all art. 2, comma 2, della Legge 157/92, appare evidente che per poter procedere al prelievo della nutria è necessario prioritariamente adottare gli opportuni interventi finalizzati al contenimento ed all eradicazione. Tale compito spetta alla Regione (art. 19, comma 2, della Legge 157/92) e viene realizzato con la presente proposta di legge. Nel dettaglio degli articoli la proposta legislativa prevede: Articolo 1 prevede le finalità perseguite dalla proposta di legge; Articolo 2 individua nella Regione l ente preposto alla stesura del Piano triennale di contenimento ed eradicazione della nutria; Articolo 3 definisce i contenuti del Piano regionale; Articolo 4 stabilisce le funzioni dei Comuni; Articolo 5 individua le metodologie e gli attori del prelievo; Articolo 6 riporta la norma finanziaria; Articolo 7 prevede l entrata in vigore. Si confida in una celere ad ampia condivisione della proposta di legge da parte di codesto Consiglio Regionale. PICCIN II
4 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 (Finalità) 1. La Regione tutela il proprio patrimonio zoo-agro-forestale, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica, mediante il contenimento e l eradicazione delle popolazioni di nutria (Myocastor coypus), presenti sul territorio regionale. Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. La Direzione regionale competente predispone, entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sentito l Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), il quale si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Piano regionale triennale per il contenimento e l eradicazione della specie nutria, di seguito denominato Piano regionale. Art. 3 (Piano regionale) 1. Il Piano regionale disciplina gli obiettivi del Piano stesso, le modalità di intervento, le funzioni dei Comuni in conformità all articolo 4, gli strumenti per l azione di contenimento in conformità all articolo 5, nonché l organizzazione della raccolta e dello smaltimento delle carcasse, nel rispetto della normativa vigente. Art. 4 (Funzioni dei comuni) 1. I Comuni cooperano con l Amministrazione regionale anche in modo consortile nei casi e nei modi stabiliti dal Piano regionale. Art. 5 (Metodologie di contenimento ed eradicazione) 1. Il contenimento finalizzato all eradicazione delle nutrie è permesso in ogni periodo dell anno, su tutto il territorio regionale, anche in zone in cui è vietata l attività venatoria, con i seguenti metodi di controllo selettivo: a) trappolaggio con successivo abbattimento dell animale con narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo; b) mezzi per l esercizio dell attività venatoria di cui all articolo 13 della legge 157/1992;
5 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari c) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dal Piano regionale e validato dall Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 2. Il Piano regionale autorizza l abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dei metodi di cui al comma Per l abbattimento diretto di cui al comma 2, la Regione opera tramite il personale del Corpo forestale regionale, il quale può avvalersi della collaborazione dei seguenti operatori: a) proprietari e conduttori dei fondi agricoli o loro delegati, per l utilizzo dei soli metodi di cui al comma 1, lettera a); b) proprietari e conduttori dei fondi agricoli in possesso di porto d armi a uso venatorio; c) persone munite di licenza per l esercizio venatorio in corso di validità; per tale categoria di operatori, l utilizzo del metodo di controllo selettivo di cui al comma 1, lettera b), è consentito esclusivamente durante il periodo di attività venatoria; d) agenti di polizia municipale muniti di licenza per l esercizio venatorio. 4. Il prelievo della nutria nelle aree protette può essere svolto esclusivamente dal personale del Corpo forestale regionale. Art. 6 (Norma finanziaria) 1. Per le finalità di cui alla presente legge è prevista la spesa complessiva di euro, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione della spesa all interno della Missione n 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e del Programma n. 2 (Caccia e pesca) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni (capitolo 2116). Art. 7 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
6 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Avvertenza NOTE Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all articolo 2 - Il testo dell articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è il seguente: Art. 19. (Controllo della fauna selvatica) 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l utilizzo di metodi ecologici su parere dell Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l Istituto verifichi l inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l esercizio venatorio. 3. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l esercizio venatorio. Note all articolo 5 - Il testo dell articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è il seguente: Art. 13. (Mezzi per l esercizio dell attività venatoria) 1. L attività venatoria è consentita con l uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
7 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 2. È consentito, altresì, l uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l uso dell arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
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