STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

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1 STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 28 luglio 2011 OGGETTO : DECRETO LEGGE 98/2011 (C.D. MANOVRA CORRETTIVA ) Si illustrano nel seguito le principali novità introdotte dal decreto legge 98/2011 (c.d. Manovra Correttiva) in vigore dal 6 luglio 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 111 del , in vigore dal Art. 23 comma 10 Riduzione aliquota di ammortamento beni gratuitamente devolvibili per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori Con l inserimento di un nuovo periodo nel comma 2 dell art. 107 del Tuir è stata prevista, nei riguardi delle imprese concessionarie della costruzione e gestione di autostrade e trafori, la riduzione del limite massimo di deducibilità degli accantonamenti eseguiti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili, all 1% del costo storico di ciascun bene (in luogo del precedente 5%). Art. 23 comma 5 Innalzamento dell aliquota irap nei riguardi di banche, società finanziarie ed holding industriali E introdotta, a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal decreto in esame (ovvero 6 luglio 2011 per banche, società finanziarie ed assicurazioni e 17 luglio 2011 per le imprese concessionarie) la nuova aliquota irap: - del 4,20%, per i soggetti che svolgono l attività di imprese concessionarie, ad esclusione dei titolari della concessione per la costruzione e gestione delle autostrade e dei trafori;

2 - del 4,65%, nei riguardi di banche, società finanziarie, comprese le holding di partecipazione industriale di cui all art. 6, comma 9 del D.Lgs. 446/1997; - del 5,90% nei riguardi delle imprese di assicurazione. I contribuenti che determinano l acconto irap 2011 col metodo previsionale sono tenuti a effettuare il versamento in base alle nuove aliquote. Per le regioni Campania, Calabria e Molise è confermata, inoltre, la maggiorazione dell aliquota dello 0,15%, che si aggiunge alle nuove aliquote, con effetto a decorrere dall anno d imposta 2011 (Comunicato stampa Ag. Entrate del ). Art. 23, comma 7 Innalzamento dell imposta di bollo sui portafogli titoli E modificata la disciplina sull imposta di bollo relativa ai depositi titoli. Per le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari sono previsti nuovi importi modulati in base alla consistenza complessiva del deposito titoli intrattenuto presso ciascun intermediario (inferiore a ,00 euro, tra ,00 e ,00 euro, tra ,00 e ,00 euro, oltre ,00 euro). Tali importi sono ulteriormente innalzati a decorrere dal Art. 27 Modifiche alla disciplina del regime dei minimi ex. art. 1 co. 96 L. 244/2007 Dal periodo d imposta 2012: - potranno applicare il regime dei minimi solo i contribuenti persone fisiche che hanno intrapreso un attività d impresa, arte o professione, successivamente al 31 dicembre 2007 a condizione che tale attività non costituisca prosecuzione di attività precedentemente svolta dai medesimi anche sotto forma di lavoro dipendente (escluso il caso di pratica obbligatoria per l esercizio di attività professionale) ed a condizione che nei tre anni antecedenti all inizio della nuova

3 attività il contribuente non abbia esercitato qualunque altra attività d impresa/professionale anche in forma associata/familiare; - se la nuova attività costituisce prosecuzione di analoga attività svolta da altro soggetto, l ammontare dei ricavi conseguiti da quest ultimo, nel periodo d imposta precedente a quello di inizio della nuova attività da parte del contribuente, non deve aver superato ,00 euro; - il regime varrà per l anno di inizio dell attività e per i quattro successivi; - nel caso di soggetti di età inferiore a 35 anni, il regime sarà applicabile anche oltre il 4 periodo d imposta successivo a quello di inizio dell attività ma non oltre il periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età; - l aliquota del imposta sostitutiva scenderà dall attuale 20% al 5%. I contribuenti che nel 2012 non rispetteranno tali nuove condizioni, ma rispetteranno quelle stabilite dall art. 1 co. 96 e 99 della legge 244/2007, saranno soggetti al nuovo regime previsto dall art. 27, comma 3. Detto regime prevede, quali uniche agevolazioni, l esonero dalla tenuta delle scritture contabili, dalle liquidazioni e versamenti periodici dell iva e dal pagamento dell irap. Le disposizioni per l attuazione dei nuovi regimi agevolati saranno oggetto di successivi provvedimenti attuativi. Art. 23 commi 22 e 23 Chiusura partite iva inattive L Agenzia delle Entrate provvederà a chiudere d ufficio la partita iva dei soggetti che, per tre annualità consecutive, non abbiano esercitato alcuna attività o non abbiano presentato la dichiarazione iva, se tenuti. Il provvedimento, impugnabile dal contribuente dinanzi al giudice tributario, conterrà l irrogazione della sanzione per omessa comunicazione di cessazione dell attività prevista dall art. 5 del D.Lgs. 471/97 (da un minimo di 516,00 euro al massimo di 2.065,00 euro). La norma riguarda sia le persone fisiche che giuridiche (es. società di comodo).

4 A tali soggetti è tuttavia concessa la facoltà di chiedere spontaneamente la chiusura della propria partita iva inattiva pagando, entro il 4 ottobre 2011, la sanzione ridotta di 129,00 euro. La R.M. 72/E dell 11 luglio 2011 ha precisato che tale importo dovrà essere versato tramite l apposito modello F24 versamenti con elementi identificativi nel quale non è prevista la possibilità di utilizzo in compensazione di crediti. Art. 26 Riforma delle agevolazioni contributive e fiscali in materia di premi produttività erogati ai dipendenti E prevista l estensione al 2012 delle agevolazioni in materia di erogazione di premi produttività ai dipendenti. L entità dell agevolazione valevole per tale anno verrà, tuttavia, definita da apposito decreto ministeriale da adottare entro il 31 dicembre Art. 23 commi Nuove disposizioni in materia del pagamento delle somme dovute a seguito di concordati e conciliazioni giudiziali Alle conciliazioni (art. 48 D.Lgs. 546/92) ed ai concordati (art. 8 e 15 D.Lgs. 218/1997) chiusi dopo il 6 luglio 2011, si applicano le seguenti regole: - non è più previsto alcun obbligo di prestazione di garanzia fideiussoria anche per definizioni di importo superiore a ,00 euro; - nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima, l Ufficio provvederà all iscrizione a ruolo delle residue somme unitamente ad una sanzione pari al doppio di quella prevista dall art. 13 del D.Lgs. 471/97, ovvero pari al 60% delle residue somme dovute. Art. 23 comma 29 Nuove disposizioni in materia di definizione degli atti di contestazione delle sanzioni Mediante inserimento del comma 8 nell art. 16 del D.L. 472/97 è stata prevista, con effetto per gli atti di contestazione sanzioni notificati dopo il 6 luglio 2011, nonché nei riguardi di quelli notificati precedentemente per i quali, a tale data, risultano pendenti i

5 termini per la proposizione del ricorso, la possibilità di definire l atto pagando le sanzioni nella misura di 1/3 del minor importo rideterminato dall ufficio a seguito della presentazione di memorie difensive. Le sanzioni abbattute ad 1/3 dovranno essere versate entro il termine previsto per il ricorso avverso il nuovo atto di irrogazione delle sanzioni notificato dall Ufficio a seguito dell accoglimento delle deduzioni difensive del contribuente. Dal 1 ottobre 2011 non sarà inoltre più possibile emettere atti di irrogazione sanzioni separati rispetto all avviso di accertamento, che dovrà pertanto necessariamente contenere anche la determinazione delle sanzioni. Art. 23 comma 21 Supertassa per le auto oltre 225 Kw A partire dall anno 2011, per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, è dovuta un addizionale erariale di 10,00 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225. Un successivo provvedimento ministeriale stabilirà modalità e termini per il versamento della nuova imposta. Art. 23 comma 28 Studi di settore - Accertamento induttivo ed inasprimento della sanzioni nei casi di omessa od infedele compilazione del modello Mediante modifica del comma 1 dell art. 8 del D.Lgs. 471/97, è stata prevista l applicazione della sanzione unica di 2.065,83 euro, nel caso di omessa compilazione del modello studi di settore. E, inoltre, previsto l incremento delle sanzioni per infedele dichiarazione, qualora l infedeltà sia aggravata dall omessa presentazione del modello studi di settore. Nel caso di omessa o infedele indicazione di uno o più dati previsti nel modello studi di settore è altresì concessa, all Amministrazione, la possibilità di procedere ad accertamenti induttivi basati su presunzioni semplici con facoltà di disattendere anche completamente le risultanze delle scritture contabili (nuova lettera d-ter del comma 2 art. 39 D.p.r. 600/73).

6 Le maggiori sanzioni per infedele dichiarazione e la facoltà di procedere ad accertamenti induttivi risultano applicabili solo qualora il maggior reddito accertabile a seguito della corretta compilazione degli studi di settore risulti superiore al 10% del reddito dichiarato. Art. 23 comma 8 Riduzione al 4% della aliquota della ritenuta sui bonifici per le detrazioni del 36 e 55 % Ai bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011 ai fini della detrazione del 36% e del 55%, si applica la ritenuta d acconto del 4% in luogo della precedente del 10%. Art. 23 commi 1-4 Ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a società del gruppo non residenti Mediante integrazione dell art. 26-quater del D.p.r. 600/73, è stata prevista l applicazione di una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a società del gruppo non residenti, destinati a finanziare il pagamento di interessi su prestiti obbligazionari emessi da queste ultime. La ritenuta è applicata dalle società residenti che erogano, successivamente all entrata in vigore del D.L. 98/2011 ( ), interessi a società del gruppo aventi i requisiti di cui al sopra richiamato art. 26 quater, ma che non siano beneficiarie effettive di tali interessi. Art. 23 comma 9 Nuova disciplina per il riporto delle perdite maturate a decorrere dall esercizio in corso alla data del 6 luglio 2011 L art. 23, comma 9 del d.l. 98/2011 ha abolito il precedente limite quinquennale di riporto delle perdite delle società di capitali e ne ha introdotto uno di tipo quantitativo. E stato, infatti, modificato l art. 84 del Tuir prevedendo che le perdite realizzate dai soggetti ires maturate a decorrere dall esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possano essere computate in diminuzione dei redditi conseguiti negli esercizi successivi, senza vincoli temporali (in precedenza le perdite scadevano al 5 anno successivo), tuttavia nei limiti dell 80% del reddito imponibile di ciascun esercizio.

7 Sfuggono alla nuova regola soltanto le perdite maturate nei primi tre esercizi, che saranno invece utilizzabili ad integrale copertura del reddito imponibile di ciascun esercizio successivo. Art. 23 commi Affrancamento delle partecipazioni di controllo iscritte nel bilancio consolidato E stata prevista la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione o di acquisto d azienda o di acquisto partecipazioni qualora tale maggior valore sia riferito ad avviamento, marchi d impresa o altre attività immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi dell art. 24 e seguenti del D.Lgs. 127/91. Per le operazioni effettuate in periodi d imposta anteriori a quello in corso al 1 gennaio 2011, l affrancamento si perfeziona mediante versamento dell imposta sostitutiva del 16% in un unica soluzione entro il Il riallineamento avrà effetto a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, dal periodo d imposta 2013). Art. 37 Estensione del contributo unificato al processo tributario E stata estesa l applicazione del contributo unificato al processo tributario, con effetto nei riguardi dei ricorsi e dei giudizi instaurati a decorrere dal 6 luglio Tale tributo, sostitutivo dell imposta di bollo, comporta un generale incremento delle imposte da versare in sede di instaurazione del contenzioso. L incremento è consistente per le cause di valore elevato (se il valore è superiore a ,00 euro il contributo è di. 250,00, se il valore è superiore a ,00 euro il contributo è di. 500,00, se il valore è superiore a ,00 euro, il contributo è di ,00). Art. 23- comma 30 Differimento degli accertamenti esecutivi al

8 E stato stabilito che saranno immediatamente esecutivi gli atti di accertamento emessi a decorrere dal 1 ottobre 2011 (anziché dal 1 luglio 2011 come inizialmente previsto dal D.L. 78/2010) e riferiti al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 ed ai successivi. Art. 23- comma 47 Revisione delle aliquote di ammortamento E stata prevista, mediante approvazione di futuro regolamento ministeriale, la modifica delle aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali a decorrere dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre Art. 39 commi 9-11 Tentativo di conciliazione obbligatorio per le liti tributarie di valore inferiore a ,00 euro In base al nuovo articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92, per le controversie di valore non superiore ad ,00, il contribuente che intenderà presentare ricorso avverso gli atti di accertamento notificati a decorrere dal 1 aprile 2012, dovrà preliminarmente presentare un reclamo alla Direzione Provinciale o Regionale che ha emesso l atto, pena l inammissibilità del ricorso. Il reclamo dovrà essere presentato con le stesse modalità e termini previsti per i ricorsi tributari e potrà contenere una proposta di mediazione. Qualora l Ufficio non accetti tale proposta, potrà, a sua volta, fare una controproposta. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del reclamo, in assenza di accoglimento del medesimo da parte dell Ufficio o di conclusione della mediazione tra le parti, il reclamo produrrà gli effetti del ricorso. Nelle controversie in esame (valore della lite inferiore a ,00 euro) il giudice potrà disporre la compensazione delle spese di giudizio, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, qualora ravvisi giusti motivi che hanno indotto la parte soccombente a non accettare la proposta di mediazione. Diversamente, le spese di giudizio verranno addebitate a carico della parte soccombente.

9 Art. 39 comma 12 Definizione liti fiscali pendenti di valore non superiore a ,00 euro Le liti fiscali pendenti, alla data del 1 maggio 2011, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario potranno essere definite, su domanda del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio, mediante pagamento delle somme previste dall art.16 L. 289/2002. Sono escluse dalla possibilità di definizione le liti aventi ad oggetto il recupero di somme relative ad aiuti di Stato illegittimi. Le somme dovute per la definizione dovranno essere versate entro il 30 novembre 2011 e la domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31 marzo A disposizione per ogni chiarimento porgiamo i nostri più cordiali saluti Studio Castelli Professionisti Associati

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