EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO IN MATERIA DI ACQUACOLTURA. Maria Severina Liberati
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1 Firenze - 4 marzo 2010 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO IN MATERIA DI ACQUACOLTURA Maria Severina Liberati Direzione Generale della pesca marittima e dell acquacoltura
2 Di cosa parliamo Nata come attività di supporto alla pesca, a partire dagli anni 70 l acquacoltura si è organizzata su scala industriale registrando tassi di sviluppo elevati 2
3 Incidenza del settore Volano per la crescita dell intera produzione ittica nazionale a fronte della flessione produttiva del comparto pesca negli ultimi anni Freno alla dipendenza del mercato italiano dagli acquisti oltre frontiera Elemento di competitività nella capacità di diversificare l offerta con l introduzione di nuove specie e taglie 3
4 Caratteristiche del settore Poco meno 8000 addetti; circa 800 impianti dislocati soprattutto nelle regioni del Veneto, Emilia Romagna, seguite da Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Lombardia Produzione ittica italiana: 55% pescato 45% allevato Dal 2006 la produzione acquicola è tornata a crescere confermando il nostro paese tra i principali produttori europei insieme a Spagna, Francia, Regno Unito e Grecia 4
5 L evoluzione del contesto normativo accompagna l evoluzione delle dinamiche socio-economiche e delle tecnologie produttive; Il settore dell acquacoltura rappresenta oggi un elemento di estrema attualità sia in ambito comunitario che nazionale. Intervento politico-legislativo 5
6 Acquacoltura: inquadramento giuridico Sono imprenditori agricoli ai sensi dell art del c.c. i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci, sia in acque salmastre e marine (L. 102/92 integrata da L. 122/01) "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (art. 1 D.lgs. 228/01). 6
7 Quadro normativo comunitario Reg. 104/2000/CE OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell acquacoltura ; Reg. 2065/01/CE modalità d applicazione del Reg. 104/2000/CE ; Reg. 2318/01/CE applicazione del Reg. 104/2000/CE e riconoscimento OO.PP. della pesca e dell acquacoltura ; Reg. 2369/02/CE che modifica il Reg. 2792/99/CE che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca ; Reg. 2371/02/CE relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell ambito della PCP ; Reg. 2244/03/CE che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite; 7
8 Quadro normativo comunitario Reg. 1857/06/CE applicaz. artt TCE su aiuti di Stato a piccole e medie imprese agricole (art. 11 aiuti per perdite da avversità atmosferiche); Reg. 1198/06/CE relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP) Reg. 1967/06/CE relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo ; Reg. 498/07/CE recante modalità di applicazione del Reg. 1198/06 ; Reg. 875/07/CE applicaz. artt TCE su aiuti de minimis. Reg. 1224/09/CE che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica precedenti regolamenti 8
9 Acquacoltura biologica: quadro normativo comunitario Reg. 834/07/CE relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici (art. 15 Norme di produzione per animali d acquacoltura ) abrogazione Reg. 2092/91/CEE; Reg. 889/08/CE recante modalità di applicazione del regolamento 834/07/CE Reg. 710/09/CE modalità di applicazione del Reg. 834/07/CE per quanto riguarda la produzione di animali e di alghe marine dell acquacoltura biologica ; 9
10 Quadro normativo nazionale Legge n. 57/2001 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati; D.lgs. 226/2001 Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell acquacoltura a norma dell art. 7 della legge 57/2001 ; Legge n. 38/2003 Disposizioni in materia di agricoltura ; D.lgs. 153/2004 Attuaz. legge 38/03 in materia di pesca ; D.lgs. 154/2004 Modernizzazione del settore della pesca e dell acquacoltura a norma dell art. 1 c. 2 legge 38/03 ;
11 Quadro normativo nazionale D.lgs. 100/2005 Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima Legge n. 81/2006 Conversione D.L. 2/06 recante interventi urgenti nei settori agricoltura, agroindustria e pesca :art.5 ter Fondo eredi marittimi deceduti in mare.d.m.attuativo 27 giugno 2007 D.M. 8 Gennaio 2008 Criteri di attuazione del Fondo nazionale di solidarietà della pesca e dell acquacoltura di cui all art:14 del D.lgs.154/04; D.M.24 giugno 2009:istituzione Commissione tecnica di cui all art.14 bis D.lgs.154/04 Programma assicurativo (art. 14-bis) 11
12 Quadro normativo nazionale D.lgs. 148/2008(Dir.2006/88/CE) sulle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d acquacoltura e ai relativi prodotti.(art.4 autorizzazione;artt.7e 9 registro e tracciabilità;art.8 controlli ufficiali;art.11sorveglianza sanitaria e valutazione del rischio) Legge L. 23 luglio 2009 n. 99 recante Disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia che introduce, fra l altro, azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca, dell acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici. 12
13 Sostegno al settore Sulla base di questo ruolo sia la regolamentazione comunitaria della PCP che la normativa orizzontale del biologico hanno individuato questo settore quale obiettivo rilevante per strumenti finanziari di sostegno e sviluppo -Fondo europeo per la pesca - D.lgs. 154/04 e PT Disciplina igienico-sanitaria in acquacoltura - Informazione del consumatore - Nuova regolamentazione sul biologico 13
14 Il D.lgs. 154/04 sulla modernizzazione del settore pesca e acquacoltura comprende espressamente l acquacoltura nell ambito del più complesso sistema pesca Ruolo centrale del sistema produttivo dell acquacoltura e del relativo quadro politico-legislativo 14
15 Reg. 1198/06/CE e Reg. 498/07/CE: FEP Asse 2 investimenti produttivi in acquacoltura: Diversificazione verso nuove specie con buone prospettive di mercato; Metodi di allevamento rispettosi dell ambiente (offshore, con ricircolo idrico..); Sostegno a forme di acquacoltura tradizionale (correlate al patrimonio culturale e al contesto sociale); Miglioramento condizioni di lavoro e di sicurezza. 15
16 D.lgs. 154/04: modernizzazione nel settore pesca e acquacoltura Art. 4 Finalità e contenuti del Programma Nazionale della pesca e dell acquacoltura: Perseguire sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione di pesca, acquacoltura e attività connesse anche attraverso Piani di gestione Sviluppo ricerca scientifica applicata a pesca e acquacoltura Promozione dell aggiornamento professionale e della formazione permanente 16
17 D.Lgs 148/08: recepim. Dir. 2006/88/CE su polizia sanitaria e prevenzione per le specie animali d acquacoltura e relativi prodotti Coordinamento fra adempimenti di polizia sanitaria e di sicurezza alimentare (Reg. 178/02/CE, c.d. pacchetto igiene Regg. CE 852/04, 853/04, 854/04, 882/04); Disposizione di misure che non danneggino il sistema produttivo nazionale; Armonizzazione dell attività di controllo. 17
18 D.lgs. 148/2008 Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie Ambito di applicazione a) le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti; b) le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorità sanitarie competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura; c) le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici. 18
19 D.lgs. 148/2008 Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie Autorizzazione delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione da parte delle Regioni e PP.AA.; Anagrafe informatizzata delle imprese di acquacoltura; Controlli ufficiali (Reg. 882/04/CE) eseguiti dal Servizio veterinario della ASL competente; Registrazioni e rintracciabilità degli animali e dei prodotti; Applicazione di un programma di sorveglianza sanitaria in base all analisi del rischio. 19
20 Stime produttive crescenti FAO
21 Informazione del consumatore: tracciabilità ed etichettatura Reg. 104/2000/CE Reg. 2065/01/CE DM 27/03/02 Per la vendita al dettaglio al consumatore l etichetta deve riportare: denominazione commerciale della specie; metodo di produzione (cattura mare/acque interne o allevamento); zona di cattura FAO. 21
22 Reg. 2065/01/CE applicazione del Reg. 104/2000/CE: informazioni obbligatorie Denominazione commerciale della specie (D.M. 27/3/2002); Indicazione del metodo di produzione: prodotto della pesca o prodotto della pesca in acque dolci o prodotto di acquacoltura ; Indicazione della zona di cattura FAO (per cattura in acque dolci il nome dello Stato membro o del Paese terzo, per l allevato il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto) possibilità di menzionare una zona di cattura più precisa; L indicazione della denominazione scientifica non è obbligatoria solo nella vendita al dettaglio. 22
23 Reg. 2065/01/CE applicazione del Reg. 104/2000/CE Tracciabilità e controllo: le informazioni obbligatorie devono essere disponibili ad ogni stadio di commercializzazione (doc.commerciale, fattura, etichettatura); Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo per garantire i requisiti obbligatori riguardanti l informazione e l etichettatura. 23
24 D.M. 27 marzo 2002 Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo Applicazione delle disposizioni sull etichettatura di cui al Reg. 2065/01/CE; Elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche (revisione periodica); Ai controlli provvedono le persone incaricate della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa ai sensi dell'art. 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963; Si applicano le sanzioni recate dal D.lgs. n. 109/92. 24
25 Legge 99/2009 Disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia Art. 18 Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonchè la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale. 25
26 Legge 99/2009 Disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia Art. 18 I soggetti d impresa esercenti la pesca devono fornire per tutte le partite: a) il numero di identificazione di ogni partita; b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie; c) il peso vivo espresso in chilogrammi; d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto; e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura; f) il nome e l'indirizzo dei fornitori; g) l'attrezzo da pesca. Sistema specifico di marcatura ed etichettatura da individuare con successivo D.M. 26
27 Il percorso del biologico Reg. CEE 2092/91 Reg. 1804/99/CE Reg. 834/07/CE Art. 15: primo riconoscimento esplicito dei prodotti ittici all interno dei regolamentati a livello comunitario; Reg. 710/09/CE del 5 agosto 2009 recante introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell acquacoltura biologica 27
28 Il percorso del biologico Reg. CE 834/20007 relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. CE 2092/91 A partire dal 1 gennaio 2009 il quadro normativo comunitario relativo alle produzioni agro-alimentari ottenute con metodo biologico è mutato profondamente. L ormai datato Reg. CEE 2092/91 è stato abrogato dal Reg. CE 834/07 a sua volta seguito da Reg.889/08/CE recante modalità di applicazione del Reg. 834/07/CE nonché dal Reg.710/09/CE attinente la produzione di animali e alghe marine dell acquacoltura biologica. In tale contesto il Reg. CE 834/07 costituisce, quindi, l ossatura del nuovo quadro legislativo; stabilisce i principi e i criteri generali dell agricoltura biologica, il funzionamento del sistema di controllo, le modalità di etichettatura e le regole per 28 l importazione da Paesi Terzi.
29 Il percorso del biologico: Reg. 834/07/CE Articolo 15 Norme di produzione per animali d acquacoltura Oltre alle norme generali di produzione agricola previste dal regolamento prevede norme specifiche relative: all origine degli animali d acquacoltura alle pratiche zootecniche specifiche alla riproduzione all alimentazione dei pesci e dei crostacei ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall uomo ma si nutrono di plancton naturale alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie alla pulizia e disinfezione i degli specchi d acqua e nelle gabbie, degli edifici e degli impianti adibiti all acquacoltura 29
30 Il percorso del biologico: alcuni principi del Reg. 710/09/CE caratterizzanti le esigenze della produzione italiana Tutela di alcune produzioni tipiche quali anguillicoltura e vallicoltura (in particolare relativamente all origine degli animali d acquacoltura Articolo 25 sexies ); Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai (Articolo 25 octies). L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto (Articolo 25 nonies). Il Piano di gestione per la salute degli animali comprende una convenzione di consulenza sanitaria con i servizi veterinari specializzati in animalli d acquacoltura (Art vicies).
31 Il percorso del biologico: alcuni principi del Reg. 710/09/CE caratterizzanti le esigenze della produzione italiana Alimentazione animali carnivori: mangimi bio di origine acquicola, farina/olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell acquacoltura bio e da scarti di pesci catturati per il consumo umano nell ambito della pesca sostenibile (Art. 25 duodecies). Periodi di conversione che vanno da 3 a 24 mesi in base alla tipologia di impianto. Indicazioni specifiche per le diverse specie ittiche allevate (misure relative ai sistemi di produzione e densità di allevamento) che tengono conto delle peculiarità dell acquacoltura italiana. (Allegato XIII bis). 31
32 Decretazione attuativa È in corso di predisposizione il Decreto attuativo del Reg. (CE) n.710/09. Il Decreto riguarda le seguenti aree tematiche: a) Produzione alghe marine; b) Produzione di animali di acquacoltura; c) Norme di conversione per animali di acquacoltura; d) Requisiti di controllo specifici per le alghe marine; e) Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura; 32
33 Opportunità per l acquacoltura biologica? CRESCE L INTERESSE DEL CONSUMATORE VERSO PRODOTTI SICURI E CERTIFICATI IL PRODOTTO BIO RISPONDE A QUESTA ESIGENZA 33
34 Opportunità per l acquacoltura biologica? RISPONDE A REQUISITI DI SOSTENIBILITA RICONDUCE ALL HABITAT DEL PESCE 34
35 Tendenze dei consumi L EVOLUZIONE DEI CONSUMI DOMESTICI IN COSTANTE AUMENTO E DA INQUADRARE NEL MUTATO STILE DI VITA DELLE FAMIGLIE MAGGIOR ATTENZIONE ALL ESIGENZA DI CONIUGARE LE RIDOTTE DISPONIBILITA DI TEMPO CON LA GARANZIA DI SICUREZZA E QUALITA DEI PRODOTTI ITTICI IL SISTEMA DISTRIBUTIVO MODERNO HA INDIVIDUATO NELLA CRESCENTE RINNOVATA OFFERTA DEI PRODOTTI FRESCHI IL RAFFORZAMENTO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ATTRAVERSO IL PRODOTTO ALLEVATO CHE CONSENTE FLUSSI DI APPROVVIGIONAMENTO COSTANTI NEL TEMPO, QUANTITA ELEVATE, PEZZATURA E QUALITA STANDARDIZZATI,PREZZI NON SOGGETTI A FORTI OSCILLAZIONI. FIDELIZZAZIONE DEL CONSUMATORE. 35
36 Controllo della Filiera art.18 L.99/09 Definisce un sistema di identificazione del prodotto ittico non destinato all esportazione al fine di consentire al consumatore di effettuare scelte consapevoli sulla base di maggiori informazioni nonché al fine di contrastare la contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici, Al fine di consentire l identificazione del prodotto ittico in tutte le fasi della filiera fino alla somministrazione, la documentazione relativa alle indicazioni obbligatorie deve essere resa disponibile agli organismi di controllo già individuati dal decreto 27 marzo 2002 ai sensi di quanto disposto dall art.21 della Legge 14 luglio 1965, n.963. (Gli organismi preposti alla sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano operano sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto) 36
37 La pesca, compresa l'acquacoltura, fornisce una risorsa vitale di cibo, di attività lavorative, ricreative, commerciali e di benessere economico per le persone di tutto il mondo, per le generazioni presenti e future, e dovrebbe perciò essere condotta in modo responsabile. (FAO - Code of Conduct for Responsible Fisheries) 37
38 Prospettive future Nel 2009 la Commissione Europea, nell ambito di un apposita Comunicazione, ha presentato linee guida per lo sviluppo dell acquacoltura, con misure specifiche per l insediamento dei giovani e norme per la copertura dei rischi; Un acquacoltura adeguatamente sostenuta può incrementare le possibilità di lavoro nelle zone rurali, soddisfare la domanda crescente di prodotti ittici e aiutare a contenere lo sforzo di pesca (Michel Barnier Pres. Consiglio UE agricoltura e pesca). 38
39 IN REALTA NON PUO SUSSISTERE UNA SITUAZIONE DI SICUREZZA ALIMENTARE SE NON C E UN EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO, MONITORAGGIO E VIGILANZA 39
40 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dott.ssa Maria Severina Liberati Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione generale della pesca marittima e dell acquacoltura Dirigente PEMAC IV tel: ms.liberati@politicheagricole.gov.it 40
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
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