Introduzione La tutela della salute, dell igiene e della sicurezza sul lavoro è un diritto garantito dalla Costituzione e da numerose leggi

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1 Introduzione La tutela della salute, dell igiene e della sicurezza sul lavoro è un diritto garantito dalla Costituzione e da numerose leggi e valido in ogni luogo di lavoro, per ogni mansione e in ogni settore di attività. Il diritto alla tutela si applica a chiunque lavori, donna o uomo, adulto o minore, portatore di handicap o no, italiano o straniero. Per garantire tale diritto occorre: valutare i tutti i fattori di rischio e le loro conseguenze nelle diverse situazioni possibili (anomali funzionamenti, emergenze, ecc.) considerare tutti i possibili soggetti esposti e le loro conseguenze definire le opportune misure di sicurezza, attraverso un programma che consenta di verificarne l efficacia e le eventuali necessità di modifica. Nella valutazione occorre tenere presente che esistono specificità biologiche e caratteristiche anatomiche e fisiologiche tra gli individui, in particolare tra: uomini e donne (per la specificità femminile, fertilità, funzione riproduttiva, ecc.) adulti e minori persona e persona (soggettività individuale, ipersensibilità, condizioni di salute, ecc.) per cui i diversi fattori di rischio possono provocare conseguenze e danni diversi a seconda dell individuo esposto. Questo Dossier esamina in particolare la specificità femminile e tutti i vari aspetti conoscitivi, normativi e tecnici collegati, per garantire le migliori condizioni di salute, igiene e sicurezza alle donne che lavorano. La pubblicazione prosegue ed aggiorna una attività iniziata fin dal Da allora sono state pubblicate quasi dispense Donna salute Lavoro. L aggiornamento tiene conto di molti fattori nuovi, tra cui: a livello UE: la predisposizione di apposite e nuove Linee Direttrici approvate il 5 ottobre 2000 in applicazione della direttiva n. 85 del 1992 sulla tutela delle lavoratrici in gravidanza, puerperio ed allattamento, recepita in Italia prima con il D.Lgs. n. 645 del 1996 e successivamente con il D.Lgs. n. 151 del 2001 in Italia: l entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001 (definito il Testo Unico sulla tutela della maternità e paternità ), che oltre alle prescrizioni della Direttiva n. 85 del 1992 ha introdotto grandi novità nei diritti. In questa pubblicazione lo esaminiamo in un apposito capitolo e ne pubblichiamo il testo integrale. diffondere la massima conoscenza delle Linee Direttici, come chiede l U.E. Inoltre, in questo volume riportiamo molte schede di valutazione dei rischi al femminile (presenza, tipo di rischi, misure di sicurezza, ecc. ). L ambizione è quella di aumentare il numero di schede, attraverso una azione sinergica con tutti coloro che hanno competenze in materia e a cui chiediamo di inviarci ulteriori contributi tecnico scientifici relativi ad altri settori lavorativi. Per rendere più facili l informazione e la consultazione abbiamo attivato: uno spazio Donna Salute Lavoro nel sito Internet la ricerca di ulteriori schede (Pag. 65) sui rischi presenti dei diversi settori, che chiediamo a tutti di inviarci per aumentare le conoscenze e le sinergie.

2 Le Norme per Tutte le Lavoratrici e Tutti i Lavoratori Rino Pavanello Segretario nazionale Ass. Ambiente e Lavoro In materia di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro, fino all inizio degli anni 90 prevalevano norme di fonte nazionale contenute nella Costituzione, nei Codici Civile e Penale e in numerosi leggi o decreti, i più importanti in vigore dagli anni 50, come il DPR n. 547/55 o il DPR n. 303/56 (ma i primi risalgono alla fine del 1800). Costituzione della Repubblica Italiana Art. 32 Art. 37 Art. 41 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività... La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Codice Civile Art Tutela delle condizioni di lavoro L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Dagli anni 90 in poi si sono aggiunte ad esse indicazioni contenute nelle direttive europee e recepite in Italia tramite appositi decreti, tra cui: il decreto legislativo n. 626/94 su salute e sicurezza di ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore, che ha recepito la direttiva U.E. n. 391/89, definita direttiva quadro, che definisce i diritti e i doveri fondamentali e generali. Vengono, tra l altro: definite le misure di prevenzione (Art. 3), tramite un lungo elenco di priorità, in cima al quale è collocata l eliminazione del rischio reso obbligatoria la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda (Art. 4), con la predisposizione del documento di valutazione, comprensivo del programma di attuazione delle misure di prevenzione e dell informazione dei lavoratori introdotta la figura del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) codificata la figura del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) meglio definiti i diritti di In-Formazione di ciascun lavoratore (Art ) vari decreti su rischi specifici, che hanno recepito successive direttive in attuazione dei criteri contenuti nella n. 391/89 (per questo definite direttive particolari ), tra cui: Lavori particolarmente pericolosi (es. sulle navi, nelle cave, in sotterraneo, ) Attività a maggior rischio intrinseco (es. con agenti biologici o cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, lavoro notturno, ) Categorie che necessitano di maggior protezione (es. minori, portatori di handicap, ) Prescrizioni di carattere generale (es. lotta antincendio, pronto soccorso, segnaletica, ) La direttiva n. 85 del 1992 detta disposizioni sulla salute e sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento

3 Decreto Legislativo n. 626/94 L Art. 3 del D.Lgs. 626/94 detta le misure generali di tutela, in particolare: a) valutazione dei rischi b) eliminazione dei rischi e, ove non possibile, riduzione dei rischi al minimo c) riduzione dei rischi alla fonte d) programmazione della prevenzione (coerente complesso di misure tecniche, produttive, organizzative, ambiente di lavoro) e) sostituzione di ciò che è pericoloso f) rispetto dei principi ergonomici anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo g) priorità alle misure di protezione collettiva h) limitazione dei lavoratori esposti l) controllo sanitario per i rischi specifici m) allontanamento del lavoratore dal rischio, per motivi inerenti la sua persona n) misure igieniche s) informazione, formazione, consultazione dei lavoratori o dei loro RLS L Art. 4 del D.Lgs. 626/94 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione di tutti i rischi in relazione alla natura dell attività dell azienda compresi quelli: residui riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Il documento di valutazione deve: individuare le misure di prevenzione riportare il programma di attuazione per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza, compreso il programma di informazione e formazione di ciascun lavoratore. La valutazione è un dovere a carico del datore di lavoro (la violazione dell obbligo è sanzionata penalmente). La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con il medico competente e il RSPP, deve essere consultato il RLS e devono essere coinvolti, per quanto di competenza, progettisti, installatori, manutentori e tutti i soggetti che hanno competenze in materia. I dettati dell Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

4 4. Il datore di lavoro: a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente. 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e) prende le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva; h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e); n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti; p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti. Omissis

5 LE NUOVE LEGGI PER LE LAVORATRICI Oltre ai dettati costituzionali e alla legge quadro n. 626/94 sulla salute e sicurezza sul lavoro, in Italia esistono diverse leggi che intervengono per la tutela dei diritti delle donne: dai diritti civili e di pari opportunità ai diritti collegati alla specificità femminile (salute, fertilità, gravidanza, maternità, ecc.). La legislazione italiana è in linea con quella europea e, a volte, è più avanzata. Nel corso degli anni sono state emanate molte leggi, tra cui: la Legge n. 903 del 1977 (la legge di parità) la Legge n del 1971 (la normativa principale, in materia di maternità), il DPR n del 1976 (il relativo regolamento di esecuzione) il D.Lgs. n. 645 del 1996 che recepì la Direttiva U.E. n. 85 del 1992 Prescrizioni per la salute e sicurezza delle lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento la Legge n. 53 dell 8 marzo 2000, nota come Legge sui congedi parentali varie indicazioni, normative o tecniche, su alcuni aspetti specifici, ad esempio: la movimentazione manuale dei carichi, il lavoro notturno, la presenza di agenti nocivi, ecc. Il Decreto 151/2001 Il D.Lgs. n. 151 "Testo Unico sulla tutela della maternità e paternità : ricomprende in un unico testo molte normative precedenti, cui ha apportato le modifiche necessarie, al fine di garantirne la coerenza logica e sistematica delle disposizioni, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo ricomprende anche tutti i diritti e i doveri per assicurare la salute e sicurezza sul lavoro già recepiti con il precedente D.Lgs. n. 645/96 che viene pertanto abrogato ricomprende e innova significativamente anche i diritti dei genitori (su permessi, congedi, ecc.) come riportiamo a pag. 16. In Europa Oltre alla Direttiva quadro n. 391 del 1989, l U.E. ha approvato: Direttiva U.E. n. 85 del 1992 Prescrizioni per la salute e sicurezza delle lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento Linee Direttrici per favorire l attuazione della Direttiva 85 del 1992 ulteriori prescrizioni contenute in altre direttive su temi specifici. Queste norme, non solo garantiscono tutti, ma tutelano la salute e la sicurezza di ogni singola lavoratrice o singolo lavoratore, poiché sono fondate sul concetto che: ciascuna persona è sottoposta a rischi particolari, anche all interno di una stessa azienda il lavoro è sempre legato a specificità biologiche e a caratteristiche anatomiche e fisiologiche. Le valutazioni dei rischi, richieste dal 626, che devono partire dalla fase di individuazione dei diversi tipi di rischio in rapporto diretto con i gruppi di lavoratori che sono esposti, non potranno essere valutazioni asessuate. Esse dovranno necessariamente considerare che i lavoratori possiedono caratteristiche non uguali a partire dal genere e che uomini e donne (non solo le lavoratrici in gravidanza) reagiscono con effetti differenti sulla salute all esposizione ai rischi, ad agenti tossici o nocivi, a vibrazioni, a radiazioni e a tutta una serie di fattori fisici e organizzativi.

6 I 16 CAPI DEL D. Lgs. n. 151 Il PRIMO CAPO: fornisce il quadro di riferimento, le nuove definizioni delle assenze dal lavoro, i destinatari, le opportunità offerte sia al datore di lavoro che ai lavoratori; ribadisce il divieto a discriminare; concede ai lavoratori l opportunità di utilizzare l anticipazione del trattamento di fine rapporto per sostenere le spese conseguenti all assenza dal lavoro. Il SECONDO CAPO: è dedicato alla tutela della salute della lavoratrice; introduce l obbligo della valutazione dei rischi, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro (riportati in uno specifico allegato); indica il rispetto delle linee direttrici elaborate dall UE; individua le misure di prevenzione da adottare. La valutazione dei rischi si colloca nel contesto delle disposizioni del D. Lgs. n.626/94. Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e salute delle lavoratrici, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie affinché l esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitato. Quando queste modifiche non sono possibili per motivi organizzativi o altro, il datore di lavoro deve informare per iscritto l Ispettorato del lavoro competente per territorio, affinché predisponga l astensione anticipata dal lavoro. I CAPI dal III al VII: riguardano i tipi di congedo previsti (compresi quelli per i padri) riferiti ad ogni singolo bambino, le prescrizioni legate ad adozioni e affidamenti e l applicabilità dei riposi e i permessi per i figli con handicap grave. I CAPI VIII E IX, disciplinano i divieti di lavoro notturno e di licenziamento, le tutele al rientro al lavoro e nel caso di dimissioni. I CAPI X, XI, XII e XIII: riguardano le singole tipologie lavorative: esempio lavori a termine, nella P.A., stagionali o a tempo parziale, a domicilio, domestico, in agricoltura. Trattano di assegni di maternità destinati a casalinghe, lavoratrici atipiche e discontinue. I TRE CAPI finali: disposizioni in materia di vigilanza e in materia di oneri contributivi.

7 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n il Capo II Il testo integrale del decreto è pubblicato a pag Il D.Lgs. 2001, n. 151 detta disposizioni in tutela della salute della lavoratrice e recepisce integralmente: sia la Direttiva n. 85 del 1992 (già recepita con il D.Lgs. 645/96) sia altre precedenti disposizioni italiane. Il Capo II prescrive (Art. 6, comma 1) misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio. Le lavoratrici devono aver informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8. La Tutela della sicurezza e della salute si applica (comma 2), altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici (comma 3), durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, purchè prescritte secondo le modalità ivi indicate. L Art. 7 definisce i lavori vietati, ricordando le precedenti norme (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 3, 30, comma 8 e 31, comma 1; D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3) In particolare: E' vietato (comma 1) adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonchè ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente Testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (comma 2) sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B. Inoltre l Art. 53 del D.Lgs. 151/2001 (che pubblichiamo a Pag. 159), detta divieti particolari in caso di lavoro notturno (specifico articolo a Pag ). La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto (comma 3). La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni (comma 4) nei casi in cui i Servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice,

8 accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva (comma 5) la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonchè la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ( Statuto dei Lavoratori ), qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni (comma 6), il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente capo, in attuazione di quanto previsto all'art. 17. L'inosservanza delle disposizioni (comma 7) contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi. L Art. 8 tratta di Esposizione a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, art. 69). Le donne, durante la gravidanza, non possono (comma 1) svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un "millisievert" durante il periodo della gravidanza. E' fatto obbligo alle lavoratrici (comma 2) di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. E' altresì vietato (comma 3) adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. L Art. 9 detta disposizioni particolari per la Polizia di Stato, penitenziaria e municipale (Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14) Fermo restando quanto previsto dal presente capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato (comma 1). Per le appartenenti alla Polizia di Stato (comma 2), gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente Testo unico sono devoluti al Servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'art. 6, lett. z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale (comma 3). L Art. 10 tratta del personale militare femminile (D.Lgs. 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3) Fatti salvi (comma 1) i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli artt. 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonchè con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale delle Capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza.

9 L Art. 11 tratta della valutazione dei rischi (D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 4). Fermo restando (comma 1) quanto stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. E previsto l obbligo di informazione (comma 2) stabilito dall'art. 21 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che comprende quello di informare : le lavoratrici ed i loro RLA (Rappresentati per la sicurezza ) sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. L Art. 12 definisce le conseguenze della valutazione (D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 5) Ai sensi del comma 1, qualora i risultati della valutazione di cui all'art. 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinchè l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Il comma 2 stabilisce che ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'art. 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al Servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'art. 17. Per il comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'art. 7, commi 1 e 2. Il comma 4 definisce che l'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, è punita con la sanzione di cui all'art. 7, comma 7 (arresto fino a sei mesi). Art. 13 definisce l adeguamento alla disciplina comunitaria nuove disposizioni e Linee Direttrici - (D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, artt. 2 e 8) Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonchè dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici. Con la stessa procedura di cui al precedente comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonchè a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli Allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria. Sulle linee Direttrici dell UE pubblichiamo un apposito capitolo e sinottici di approfondimento

10 Art. 14 Controlli prenatali (D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 7) Le lavoratrici gestanti hanno diritto (comma 1) a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1, le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. L Art. 15 definisce le Disposizioni applicabili (D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 9). Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, restano ferme le disposizioni recate dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonchè da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. D.Lgs. 151/01: I nuovi diritti dei genitori Oltre ai dettati relativi alla salute e sicurezza, il D.Lgs. 151/2001 tratta di altri diritti, tra cui quelli dei genitori, relativi a permessi e congedi. La legge n. 53 dell 8 marzo 2000, nota come Legge sui congedi parentali, ha introdotto importanti innovazioni a sostegno delle donne lavoratrici e degli uomini lavoratori che si devono confrontare con situazioni di cura. La legge promuove un equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione mediante istituzione : di congedi dei genitori ed estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap di congedo per la formazione continua ed estensione dei congedi per la formazione di coordinamento dei tempi di funzionamento delle città promozione dell uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Il T.U. costituisce un organico complesso di norme a cui fare riferimento per tutelare al meglio la lavoratrice e il lavoratore nel loro essere genitori, ed integra e completa non solo la normativa riguardanti le madri e i padri lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato, ma anche gli specifici provvedimenti legislativi relativi alle lavoratrici autonome, libere professioniste, parasubordinate e madri non lavoratrici od occupate in lavori saltuari e discontinui. Il percorso normativo, già iniziato con la legge 53/2000, trova nel T.U. la sistematizzazione e la razionalizzazione necessarie per rendere operative e fruibili conquiste che registrano, ed in alcuni casi anticipano, mutamenti sociali e di costume sul piano della parità e dell alternanza dei genitori nell accudimento dei figli. Il T.U. non può essere comunque considerato il punto di arrivo della legislazione in materia, dal momento che, nonostante abbia conseguito risultati apprezzabili per quanto riguarda la tutela nel lavoro subordinato, non ricomprende ancora l ampliamento dei diritti in alcuni casi (colf, lavoratrici a domicilio e molti nuovi lavori ).

11 La Direttiva n. 85 del 1992 Come già ricordato, la tutela delle lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento costituisce l oggetto della Direttiva n. 85 del 1992, la decima direttiva particolare approvata dall U.E., ai sensi della Direttiva quadro n. 391 del Pur intervenendo specificatamente riguardo alle lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento, le disposizioni si devono intendere di valenza generale a tutela della sicurezza, salute ed igiene del lavoro di tutte le lavoratrici, in base al principio della specificità femminile, soprattutto per gli aspetti collegati alla fertilità. La stessa U.E., infatti, evidenzia nelle questioni degne di nota (pag. xx) che la valutazione dei rischi deve essere effettuata anche senza la presenza di lavoratrici in gravidanza. Infatti vi è un periodo di giorni in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del proprio stato, quindi non è in grado di informarne il datore di lavoro o esita a farlo. Vi sono tuttavia alcuni agenti, in particolare fisici, chimici e biologici, che possono nuocere al nascituro nel periodo immediatamente successivo al concepimento. Per questi motivi, secondo le linee direttrici dell UE, si impongono appropriate misure preventive, anche in assenza di lavoratrici in gravidanza, poiché la gravidanza sarà nota solo qualche settimana dopo il concepimento. Si pensi ai possibili rischi in presenza di lavorazioni con agenti teratogeni, mutageni, che possono provocare sterilità o altri danni alla capacità riproduttiva o al nascituro, nonché aborti spontanei. OBBLIGHI SPECIFICI Oltre agli obblighi generali imposti dal D.Lgs. 626/94, la direttiva UE n. 85 del 1992 ha definito obblighi particolari per la salute e sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in puerperio o in allattamento. La direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 151/2001. Gli obblighi sono a carico del datore di lavoro, che deve: 1. valutare i rischi per la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in puerperio o in allattamento, in particolare i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, processi o condizioni di lavoro riportate in un apposito allegato, nel rispetto di Linee Direttrici definite dall U.E. 2. individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare 3. informare le lavoratrici e i loro RLS sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate 4. modificare temporalmente condizioni l orario di lavoro ove la valutazione riveli un rischio per la sicurezza e la salute, per evitare alle lavoratrici l esposizione al rischio. Quando le modifiche delle condizioni o dell orario di lavoro non sono possibili per motivi organizzativi o altro, il datore di lavoro deve informare per iscritto l Organismo pubblico preposto (in Italia l Ispettorato del lavoro competente per territorio), affinché predisponga l astensione anticipata dal lavoro (pag. 12) Occorre ricordare che la valutazione dei rischi e, soprattutto, la corretta applicazione delle misure di sicurezza è un dovere per tutti, a partire dal medico competente dal RSPP, dai progettisti, dirigenti e preposti, ma anche per tutti gli altri colleghi di lavoro. L U.E. sottolinea che condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza.

12 LE LINEE DIRETTRICI U.E. Per favorire l attuazione della direttiva n. 92/85, l U.E. ha approvato il 5 ottobre 2000 apposite Linee Direttrici per promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Le Linee riguardano: la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici i processi industriali ritenuti pericolosi i movimenti e le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta. Le Linee sono la base per la valutazione dei rischi prevista per tutte le attività che possono presentare un rischio particolare di esposizione ad agenti, processi o condizioni di lavoro. Come già ricordato la valutazione del rischio per le lavoratrici costituisce una valutazione addizionale e non asessuata del rischio che deve essere eseguita conformemente alle disposizioni della direttiva quadro (89/391/CEE) e del D.Lgs. 626/94. La valutazione deve comprendere almeno tre fasi: 1. identificazione dei pericoli (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali) 2. identificazione della categorie di lavoratrici (lavoratrici gestanti, lavoratrici che hanno partorito di recente o lavoratrici che allattano) 3. valutazione del rischio in termini sia qualitativi che quantitativi. Natura, grado e durata dell'esposizione, nell'impresa e/o nello stabilimento interessati, dovranno essere valutati dal datore di lavoro, al fine di: valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute, nonchè tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento e definire le misure da adottare. La valutazione consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell attività lavorativa per: identificare le cause probabili di lesioni o danni e stabilire in che modo tali cause possano essere limitate in modo da eliminare o ridurre i rischi. Chi esegue la valutazione deve essere competente e tenere conto di informazioni pertinenti, comprese quelle fornite dalla stessa lavoratrice gestante o dal suo medico. Le Linee Direttrici sottolineano che la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. La protezione della salute e della sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e regole esistenti nei rispettivi ambiti. Molte donne lavorano durante la gravidanza e molte ritornano al lavoro quando stanno ancora allattando. Alcuni fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle nuove madri e di quelle che stanno per diventarlo come anche dei loro bambini. Una gravidanza comporta notevoli cambiamenti d ordine fisiologico e psicologico. L equilibrio ormonale è molto sensibile e l esposizione a fattori suscettibili di turbarlo può determinare complicazioni tali ad esempio da produrre aborti.

13 LINEE DIRETTRICI: QUESTIONI DEGNE DI NOTA Le linee direttrici contengono in particolare le seguenti affermazioni In caso di nuova organizzazione del lavoro la valutazione del rischio va sottoposta a revisione e i lavoratori devono essere adeguatamente formati alla nuova organizzazione. La valutazione del rischio è di natura particolare in quanto deve tenere conto di uno stato permanentemente mutevole legato alla situazione individuale di ciascuna lavoratrice. La valutazione non riguarda soltanto la lavoratrice, ma anche il nascituro e il neonato in allattamento. Nei settori in cui si possono prevedere pericoli per la riproduzione e la gravidanza è necessario informare di essi tutti i lavoratori (ovviamente a partire dai RLS). Le consulenze mediche, i rapporti medici e i certificati dovrebbero tenere conto delle condizioni di lavoro. Ciò è importante in relazione a determinate condizioni personali (ad esempio malesseri mattutini), che vanno trattate nel rispetto della massima riservatezza. Una valutazione una tantum può non essere sufficiente in quanto la gestazione è un processo dinamico e non una condizione statica. Inoltre, non solo durante le varie fasi della gravidanza, ma anche dopo il parto diversi rischi possono interessare, in varia misura, una donna e il nascituro o il neonato. La riservatezza sullo stato di una donna significa anche che il datore di lavoro non può rendere noto che una donna è incinta se essa non lo desidera o non dà il suo consenso. In alcune circostanze può essere necessario prendere misure (compresa una divulgazione limitata) per proteggere la salute, la sicurezza e il benessere della donna, ma ciò dovrebbe avvenire con il consenso dell interessata previo consultazione. La valutazione del rischio dovrebbe tenere debito conto del parere del medico e delle preoccupazioni delle singole donne. Per quanto concerne il rischio chimico, si noti che sono fissati limiti di esposizione professionale nell ambiente di lavoro per i lavoratori adulti e che le donne che lavorano a contatto con sostanze pericolose dovrebbero essere informate dei rischi addizionali che tali sostanze possono comportare per un nascituro o per un bambino durante l allattamento. I vari rischi che possono insorgere per le donne gestanti o per le puerpere devono essere registrati e valutati. La direttiva consente una certa flessibilità agli Stati membri e alle donne stesse per quanto concerne il congedo di maternità dopo la nascita, ripartite tra periodo prenatale e periodo post-natale (Pag ). Definizioni lavoratrice gestante ogni lavoratrice gestante che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a legislazioni e/o prassi nazionali; lavoratrice puerpera, ogni lavoratrice puerpera ai sensi di legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi; lavoratrice in periodo di allattamento, ogni lavoratrice in periodo di allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi.

14 ALLEGATO Aspetti della gravidanza che possono richiedere adattamenti dell organizzazione del lavoro Al di là dei rischi potenziali elencati nella tabella vi sono altri aspetti della gravidanza che possono avere rilevanza sul lavoro. Il loro impatto varia col progredire della gravidanza e il loro effetto deve essere tenuto sotto controllo, è il caso ad esempio della postura delle lavoratrici gestanti che cambia con l aumento del volume corporeo. Aspetti della gravidanza Malessere mattutino Mal di schiena Vene varicose/altri problemi circolatori/emorroidi Riposo e benessere Visite frequenti/urgenti alla toilette Comfort Aumento del volume corporeo La destrezza, l agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti, la portata possono essere impediti dall aumentato volume corporeo Stanchezza/fatica/stress Equilibrio (riguarda anche le madri che allattano) Fattori sul lavoro Primi turni Esposizione a odori forti o nauseabondi/ventilazione carente Spostamenti/trasporti Postura eretta/movimentazione manuale/problemi posturali Postura eretta/seduta per tempi prolungati Alimentazione regolare Vicinanza/disponibilità di spazi per il riposo/per lavarsi/nutrirsi/bere Igiene Difficoltà a lasciare il posto/luogo di lavoro Uso di indumenti protettivi/attrezzature di lavoro Lavoro in aree ristrette/in altezza Esigenze posturali, ad esempio, chinarsi, allungarsi per raggiungere qualcosa Movimentazione manuale Problemi legati al lavoro in spazi ristretti Straordinari Lavoro serale/notturno Mancanza di pause per il riposo Orario di lavoro troppo lungo Ritmo/intensità del lavoro Problemi legati al lavoro su superfici scivolose/umide 36

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