REGOLAMENTO PROVINCIALE APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA
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1 PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO PROVINCIALE APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 139/ In vigore dal 1 settembre 2008
2 SOMMARIO Articolo 1 - Costituzione del catasto georeferenziato degli appostamenti fissi 3 Articolo 2 - Distanze tra appostamenti già preesistenti 3 Articolo 3 - Georeferenziazione per le nuove autorizzazioni 3 Articolo 4 - Documenti da allegare alla domanda 3 Articolo 5 - Conferma annuale e Rinnovo quadriennale 4 Articolo 6 - Zone interdette agli appostamenti fissi di caccia 4 Articolo 7 - Distanze tra appostamenti fissi ai colombacci, palmipedi e trampolieri e dalle aree a divieto 4 Articolo 8 Comuni saturi: indici di densità 5 Articolo 9 - Norme transitorie per gli appostamenti fissi alla minuta selvaggina senza l uso di richiami vivi - Cambio di tipologia e criteri di selezione 5 Articolo 10 - Appostamenti temporanei sopraelevati 6 Articolo 11 - Entrata in vigore del regolamento 6 Articolo 12 - Norme finali 6 2
3 Articolo 1 - Costituzione del catasto georeferenziato degli appostamenti fissi Ai sensi dell Art. 78, comma 1 del T.U. dei Regolamenti Regionali in attuazione della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 approvato con DPGR del 25 febbraio 2004, n. 13/R, e successive modifiche e integrazioni, è istituito presso la Provincia di Livorno il Catasto degli Appostamenti Fissi che, a partire dalla stagione 2006/2007, conterrà fra l altro le coordinate geografiche degli impianti esistenti ed autorizzati, rilevate ai fini di una corretta georeferenziazione degli impianti medesimi. Articolo 2 - Distanze tra appostamenti già preesistenti Per gli appostamenti fissi autorizzati alla data del , la procedura di georeferenziazione verrà eseguita dall Amministrazione con proprio personale tecnico dotato di idonea strumentazione GPS. Per gli appostamenti fissi preesistenti all entrata in vigore del T.U. dei Regolamenti Regionali in attuazione della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 approvato con DPGR del 25 febbraio 2004, n. 13/R, o per le richieste già pervenute all Amministrazione alla data di entrata in vigore del provvedimento citato, non si applicano le disposizioni di cui all Art. 66, comma 1 che indica ridotta all orizzontale la distanza fra impianti adiacenti. Mancando, nel precedente Regolamento n 1 del 21 febbraio 1991, precise disposizioni in merito, si ritiene la distanza fra strutture adiacenti misurata sul terreno, tenendo pertanto conto dell incidenza dell acclività dei versanti. Ciò premesso, nel caso di difformità rilevate in sede di georeferenziazione, nella collocazione sul terreno dell appostamento fisso, rispetto a quanto evidenziato nella cartografia depositata presso l Amministrazione provinciale, verrà assunta, quale corretta quella realmente riscontrata sul terreno con strumentazione GPS. Articolo 3 - Georeferenziazione per le nuove autorizzazioni Le richieste di nuova autorizzazione, di cambio di titolarità e/o tipologia, nonché di nuova collocazione, dovranno essere presentate all Amministrazione su apposita modulistica predisposta dall Ente medesimo, nel periodo compreso fra il 1 ed il 28 febbraio di ciascun anno. Le richieste di nuova autorizzazione e/o modifica di collocazione di impianti esistenti dovranno essere corredate di coordinate geografiche (Latitudine N Longitudine E) rilevate con idonea strumentazione. In alternativa il richiedente, solo nel caso di nuova collocazione dell impianto, potrà avvalersi di personale incaricato dall Amministrazione provinciale assumendosi il costo della rilevazione medesima che dovrà essere versato a mezzo di bollettino postale quale tassa di rilascio di appostamento fisso. Nel caso di rilevazione da parte dell Amministrazione provinciale il costo di tale tassa è stabilità in 15,50, altrimenti è stabilita in 7,75. In sede di rilevazione con strumentazione GPS e successiva restituzione cartografica è ammessa una tolleranza di errore non superiore al 10% rispetto alle coordinate registrate. Spostamenti sono consentiti per ciascuna tipologia di impianto entro un raggio massimo pari al 10% della distanza prevista dalla vigente normativa per impianti della stessa tipologia. Articolo 4 - Documenti da allegare alla domanda Le richieste di nuova autorizzazione, cambio di collocazione, tipologia e titolarità, dovranno essere corredate di specifica autorizzazione, in copia originale, sottoscritta dal proprietario o conduttore del fondo in cui si intende installare l impianto, specificandone estremi catastali (foglio e particella), Comune e località nonché durata dell autorizzazione rilasciata o, in sostituzione, da un autocertificazione del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante la disponibilità del sito sul quale verrà costruito l impianto, riportando anche tutti i dati sopra richiesti. Ciascun richiedente dovrà inoltre dichiarare l opzione di caccia prescelta ai sensi dell Art. 28 L.R. 3
4 3/94 e di essere in possesso di porto d armi per uso caccia in corso di validità. L elenco dei frequentatori del capanno (coadiutori) deve essere presentato solo in sede di richiesta di nuova autorizzazione, conferma annuale o rinnovo quadriennale. Articolo 5 - Conferma annuale e Rinnovo quadriennale Ciascun titolare di appostamento fisso è tenuto a presentare annualmente, ai sensi del comma 2, Art. 72 del T.U. dei Regolamenti Regionali in materia di caccia DPGR n. 13/R del 25/02/2004 e successive modifiche e integrazioni, conferma dell autorizzazione entro i 30 giorni successivi la data di scadenza. Solo eccezionalmente e per gravi e documentati motivi, su richiesta dell interessato, può essere concessa una proroga di 60 giorni. Ciascun titolare di appostamento fisso è tenuto a presentare richiesta di rinnovo dell autorizzazione con validità quadriennale, ai sensi del comma 1, Art. 72 del T.U. dei Regolamenti Regionali in materia di caccia DPGR n. 13/R del 25/02/2004 e successive modifiche e integrazioni, entro i 60 giorni successivi la data di scadenza. Qualora tale data cada nel terzo quadrimestre dell anno di riferimento, la validità dell autorizzazione si intende prorogata fino al termine della sua istruttoria. Articolo 6 - Zone interdette agli appostamenti fissi di caccia Per tutte le tipologie di appostamento e per la vigenza del PFV , si conferma il divieto di nuove autorizzazioni nelle zone attualmente già interdette e segnalate sul PFVP. Non si potranno autorizzare, fatto salvo quelli già preesistenti, nuovi appostamenti fissi entro 400 ml (200 ml ai sensi del successivo Art. 7) dalla Zone di Rispetto Venatorio che abbiano durata pari a quella del PFVP e siano di superficie superiore a 150 ettari. Non si potranno autorizzare appostamenti fissi che risultino interclusi in enclavi ricavati all interno di fondi chiusi istituiti ai sensi dell Art. 25 L.R. 3/94, anche se collegati all esterno da viabilità; a tutti gli appostamenti fissi che già si trovassero in detta situazione, alla scadenza non potrà essere rinnovata l autorizzazione. Su richiesta del comune di Bibbona, su tutto il territorio comunale e per tutta la vigenza del PFV , non si rilasciano nuove autorizzazioni per appostamenti fissi; sono però consentiti cambi di collocazione, di tipologia e di titolarità per quelli già preesistenti Articolo 7 - Distanze tra appostamenti fissi ai colombacci, palmipedi e trampolieri e dalle aree a divieto La distanza fra appostamenti fissi al colombaccio di nuova autorizzazione è ripristinata a 700 ml su tutto il territorio provinciale. Tale distanza, su richiesta degli Ambiti Territoriali di Caccia ai sensi del comma 2, Art. 62 del T.U. dei Regolamenti Regionali in attuazione della L.R. 12 gennaio 1994, n.3 approvato con DPGR del 25 febbraio 2004, n. 13/R e succ. mod. e int., è ridotta a 350 ml per le autorizzazioni preesistenti all entrata in vigore del presente regolamento e per cambi di titolarità a favore di coadiutori già iscritti in autorizzazione da almeno due anni, nonché per le nuove autorizzazioni che verranno rilasciate nell ATC LI n. 10 (Elba). La distanza fra appostamenti fissi alla minuta selvaggina ed appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri, su richiesta degli Ambiti Territoriali di Caccia ai sensi del comma 2, Art. 62 del T.U. dei Regolamenti Regionali in attuazione della L.R. 12 gennaio 1994, n.3 approvato con DPGR del 25 febbraio 2004, n. 13/R e succ. mod. e int., è ridotta da 400 a 200 ml. La distanza degli appostamenti fissi da Istituti faunistici che hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica, è ridotta, su richiesta degli Ambiti Territoriali di Caccia, ai sensi del comma 2, Art. 67 del T.U. dei Regolamenti Regionali in attuazione della L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 approvato con DPGR del 25 febbraio 2004, n. 13/R, e successive modifiche e integrazioni, da 400 a 200 ml. 4
5 Articolo 8 Comuni saturi: indici di densità Ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sono da ritenersi saturi i comuni che hanno raggiunto e superato sul proprio territorio, rispetto alla S.A.F. libera alla caccia desunta dal PFVP, la densità media rilevata al 2005 nel rispettivo ATC ( pari a 2,14 / Kmq per l ATC LI n. 9 e 1,48 / Kmq per l ATC LI 10). Nei comuni dichiarati saturi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni fino al perdurare delle condizioni di saturazione, salvo ai possessori di opzione di caccia di cui all art. 28 comma 3 lett. B della L.R. 3/94, visto anche l art. 28 del DPGR 25/02/2004 n. 13/R, purché risultino titolari di non più di due appostamenti nell ATC di residenza venatoria. Nel caso di decadenza di un impianto esistente per rinuncia del titolare autorizzato il subentro sarà consentito al coadiutore con oltre 2 anni di anzianità maturati al momento dell entrata in vigore del presente regolamento. Nel rilascio di nuove autorizzazioni e nella eventuale formulazione di graduatorie di merito per l accesso ai posti resi disponibili nei comuni non saturi, verranno rispettati i seguenti criteri: - opzione di caccia esclusiva da appostamento ai sensi dell Art. 28, comma 3, lett. b della l.r. 3/94; - condizione di disabile acclarata da certificazione medica attestante il grado di invalidità e maggiore grado di invalidità; - ultrasessantenne con maggiore anzianità. Nei comuni saturi ai titolari di più autorizzazioni, con esclusione di coloro che sono in possesso di opzione di caccia di cui all art. 28 comma 3 lett. B della L.R. 3/94, visto anche l art. 28 del DPGR 25/02/2004 n. 13/R e risultino titolari di non più di due appostamenti nell ATC di residenza venatoria, ne verrà rinnovata solo una, a scelta dell interessato, mentre le restanti autorizzazioni cesseranno definitivamente alla scadenza. Articolo 9 - Norme transitorie per gli appostamenti fissi alla minuta selvaggina senza l uso di richiami vivi - Cambio di tipologia e criteri di selezione Le richieste per il cambio di tipologia per tutti gli appostamenti fissi s.r.v. decaduti al 1 febbraio 2007 potranno essere presentate, come da regolamento della R.T., dal 1 al 28 Febbraio del 2007; avranno la priorità rispetto ad altre richieste di nuova autorizzazione o collocazione e saranno istruite solo se già corredate di coordinate geografiche (Latitudine N Longitudine E) che ne attestino l esatta ubicazione. In mancanza di richiesta di trasformazione in altra tipologia di appostamento entro la data indicata l appostamento fisso s.r.v. dovrà dichiararsi decaduto ed il titolare sarà chiamato ad ottemperare alle disposizioni di cui all Art. 74 del T.U. dei Regolamenti Regionali in materia di caccia DPGR n. 13/R del 25/02/2004 e successive modifiche e integrazioni. Coloro che avranno richiesto nei tempi previsti la trasformazione di tipologia di appostamento potranno mantenere l attuale collocazione nel rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente fra le diverse tipologie di impianto e con gli Istituti Faunistici e le Aree Protette. Ai sensi del comma 5, Art. 68 del Testo Unico dei Regolamenti Regionali, DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/R, i richiedenti in possesso dell opzione di caccia di cui all Art. 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/94, potranno richiedere la trasformazione di tipologia di appostamento purché non siano titolari o iscritti nell elenco dei frequentatori di altro appostamento fisso. Nel rilascio di autorizzazione alla trasformazione di appostamento fisso s.r.v. in altra tipologia di impianto saranno rispettati i seguenti requisiti di priorità: - opzione di caccia esclusiva da appostamento ai sensi dell Art. 28, comma 3, lett. b della l.r. 3/94; - condizione di disabile acclarata da certificazione medica attestante il grado di invalidità e maggiore grado di invalidità; 5
6 - ultrasessantenne con maggiore anzianità; - data antecedente di rilascio di autorizzazione di appostamento fisso s.r.v. nella attuale ubicazione. Coloro che abbiano avanzato richiesta di cambio di tipologia nei tempi e nei modi indicati dal presente Art. 9, non in possesso dei requisiti di ammissibilità sopra indicati, avranno la priorità nel rilascio di autorizzazione per l installazione di strutture sopraelevate purché ricadenti nelle Aree Boscate di cui al successivo Art. 10. Articolo 10 - Appostamenti temporanei sopraelevati L Amministrazione provinciale può autorizzare, nelle Aree Boscate individuate nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale , l installazione di appostamenti temporanei sopraelevati per la caccia alla selvaggina migratoria. Le richieste di autorizzazione all installazione di tali appostamenti temporanei dovranno essere presentate agli ATC su idonea modulistica predisposta dall Ente entro il 31/01 di ciascun anno e dovranno essere corredate di autorizzazione del proprietario del fondo, ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale e relative coordinate geografiche rilevate con metodologia GPS. Gli ATC provvederanno entro il 28/02 di ciascun anno a comunicare all Amministrazione provinciale le richieste istruite, la collocazione delle strutture e la loro rispondenza alle disposizioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Le date di cui sopra in fase di prima attuazione vengono concordate tra i due enti interessati. Gli impianti collocati nelle Aree Boscate di cui al presente articolo dovranno mantenere una distanza non inferiore a 100 m da appostamenti dello stesso tipo e rispondere alle disposizioni di cui all Art. 65, comma 1, lett. b), c), d) e dell art. 67, comma 3 del DPGR 13/R/2004. L Amministrazione provinciale determina, per la durata di ciascun Piano Faunistico Venatorio, la densità massima di appostamenti temporanei da autorizzare per ciascuna area boscata individuata. Articolo 11 - Entrata in vigore del regolamento Le suddette regole e/o prescrizioni varranno con il rilascio di autorizzazione alla trasformazione e/o di installazione di nuovi impianti a partire dalla stagione venatoria 2007/2008. Articolo 12 - Norme finali Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Provinciale in Materia di Appostamenti Fissi di Caccia alla Selvaggina Migratoria si richiamano le disposizioni di cui alle vigenti normative in materia di Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Formattazione del testo a cura della Segreteria Generale Ultima revisione
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