E PER LE GARE E LE PROVE CINOFILE
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- Ada Zamboni
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1 DIPARTIMENTO 3 XII SETTORE AMBIENTE REGOLAMENTO PER L ALLENAMENTO E L ADDESTRAMENTO DI CANI E PER LE GARE E LE PROVE CINOFILE L. 157/92, art. 10 comma 8 lett. e) L.R. 7/95 art. 33
2 REGOLAMENTO PER L ALLENAMENTO E L ADDESTRAMENTO DI CANI E PER LE GARE E LE PROVE CINOFILE (L. 157/92, art. 10, comma 8, lett. e), L.R. 7/95, art. 33, Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2004/2009) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Premessa 1) Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle normative nazionali (L. 157/92) e regionali (L.R. 7/95) in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e disciplina del prelievo venatorio nonché nel rispetto di quanto previsto nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale ) Le norme riportate nel presente Regolamento sono coerenti con la programmazione stabilita dal Piano Faunistico-Venatorio Provinciale (in seguito PFVP) e si applicano su tutta la Superficie soggetta a Pianificazione Faunistico-Venatoria (in seguito SPFV) escluse le aree previste ai sensi della L. 394/91 e s.m.. 3) La SPFV massima definita dal Piano Faunistico-Venatorio Provinciale per l istituzione di Zone per l Allenamento e l addestramento di Cani (in seguito ZAC) è pari a: a Ha nell Ambito Territoriale di Caccia ATC MC1; b Ha nell Ambito Territoriale di Caccia ATC MC2. Art. 2 Finalità 1) Il presente Regolamento persegue, secondo quanto indicato dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, l obiettivo di favorire l allenamento e l addestramento di cani nonché di promuovere e sviluppare l attività cinofila anche attraverso gare e manifestazioni ad esse connesse. 2) Le finalità descritte al precedente comma debbono essere raggiunte assicurando la tutela della fauna selvatica e la salvaguardia delle colture agricole o delle opere impiantate su terreni coltivati, nonché il rispetto della vocazionalità del territorio e della finalità degli istituti faunistici esistenti. Art. 3 Perimetrazione 1) Tutte le ZAC debbono essere delimitate da apposite tabelle realizzate secondo le caratteristiche previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 315 del 05 febbraio 1996 ed apposte ad una distanza di circa 100 metri l una dall altra e comunque in modo che ogni tabella sia visibile dalle due contigue, ad eccezione di quelle di tipo A e B ricadenti nelle AFV e nelle aree demaniali, qualora comprenda l intera superficie di detti istituti. Relativamente alle ZAC ricadenti nelle AFV, includenti due comprensori, l uno collinare (altitudine inferiore a 800 m s.l.m.) e l altro montano (altitudine superiore a m 800 s.l.m.), è prescritta la tabellazione di cui al successivo art.15.
3 Art. 4 Accesso alle ZAC 1) L accesso alle ZAC è consentito a chiunque alle medesime condizioni e nel rispetto delle modalità fissate dal titolare dell autorizzazione nel regolamento di gestione, ad eccezione di coloro che risultino sprovvisti di certificazione attestante l iscrizione del cane all anagrafe canina. 2) Al fine di meglio gestire la ZAC, i titolari delle autorizzazioni possono regolamentarne l accesso con l istituzione di appositi tesserini personali. 3) I turni di allenamento debbono essere regolamentati dal titolare dell autorizzazione avendo cura che i cani in attesa del proprio turno vengano rigorosamente custoditi al guinzaglio e tenuti ai margini della ZAC. 4) Non è consentito l addestramento e l allenamento dei cani con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve. Art. 5 Danni causati all interno delle ZAC 1) I danni arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli in cui si svolge l attività di allenamento e addestramento o durante le gare cinofile, sono a totale carico del titolare dell autorizzazione, ai sensi dell art. 34 comma 4 della L.R. 7/95. 2) Il titolare dell autorizzazione è obbligato al risarcimento dei danni di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla loro contestazione ed eventuale verifica. Art. 6 Divieto dell uso di richiami 1) All interno delle zone è fatto divieto dell uso di qualsiasi richiamo. Art. 7 ZAC all interno di Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico-Venatorie 1) E consentito al titolare di una Azienda Faunistico Venatoria (in seguito AFV), istituire su tutto o parte del territorio dell azienda ZAC di tipo A e B, in cui è fatto divieto di immissione di fauna di allevamento dopo il 31 agosto di ogni anno ( art. 4 comma 3 Reg. reg. n. 41/95 e s.m.e i.), mentre al titolare di un Azienda Agri-Turistico Venatoria (in seguito AATV) ZAC di tipo C. Art. 8 Immissione di fauna 1) Durante l addestramento potrà essere immessa nelle ZAC solo fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, per la quale dovrà essere dimostrata la regolarità della provenienza attraverso una nota di consegna o idonea fattura. 2) Per autorizzare l immissione di fauna di allevamento nelle bandite demaniali necessita produrre il nulla osta dell Autorità competente. 3) Tutta la selvaggina utilizzata dovrà essere regolarmente certificata come idonea sotto il profilo sanitario e provvista di contrassegno di marcatura numerato. Numerazione che deve essere indicata nell istanza di istituzione della ZAC, redatta sull apposito modello di cui all art. 16. Solo in caso di variazione della numerazione della marcatura della fauna utilizzata, la stessa dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia, prima dell immissione. 4) La selvaggina immessa per l addestramento e per eventuali gare cinofile una volta uscita dalla ZAC deve considerarsi patrimonio indisponibile dello Stato.
4 TITOLO II TIPOLOGIA, UBICAZIONE E MODALITA DI GESTIONE Art. 9 ZAC di tipo A 1) Le zone di tipo A hanno carattere temporaneo e funzionano solo per la durata degli allenamenti, delle prove e delle gare d interesse provinciale e regionale, nazionale o internazionale, con divieto di abbattimento. Nelle AFV tali attivazioni o utilizzazioni potranno avvenire solo se non in contrasto con le previsioni dei regolamenti di gestione. 2) Dette zone, limitatamente alle bandite demaniali, possono avere carattere permanente se definite di particolare interesse cinotecnico. 3) Per la durata del vigente PFVP non è consentita l istituzione di ZAC di tipo A che comprenda, in tutto o in parte, territorio ricadente all interno delle oasi di protezione. 4) Le ZAC di tipo A non devono essere ubicate a distanza inferiore a mt. 500 dalle zone di ripopolamento e cattura, dalle oasi di protezione, dalle AFV e AATV, fatte salve eventuali autorizzazioni in essere prima dell entrata in vigore del presente regolamento. Art. 10 ZAC di tipo B 1) Le zone di tipo B, di estensione fino a 3000 ha, hanno carattere permanente salvo revoca e possono essere utilizzate per tutte le altre gare o prove e per l allenamento e l addestramento dei cani per tutto l anno con divieto di abbattimento. Nelle AFV tali attivazioni o utilizzazioni potranno avvenire solo se non in contrasto con le previsioni dei regolamenti di gestione. 2) In tali zone la caccia è vietata. 3) Il titolare di una ZAC tipo B, qualora rinunci alla gestione della stessa per qualsiasi motivo, è tenuto a mantenere la tabellazione fino al termine della stagione venatoria di riferimento. 4) Le ZAC di tipo B non devono essere ubicate a distanza inferiore a mt. 500 dalle zone di ripopolamento e cattura, dalle oasi di protezione, dalle AFV e AATV, fatte salve eventuali autorizzazioni in essere prima dell entrata in vigore del presente regolamento. Art. 11 ZAC di tipo C 1) Le zone di tipo C, di estensione da 3 a 50 ha, hanno carattere permanente e sono istituite per l allenamento e l addestramento dei cani, anche con l abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili; il periodo di funzionamento è fissato dalla Provincia. 2) Tali zone, per l abbattimento di cinghiali e lepri, debbono essere recintate con rete metallica non inferiore a mt. 1. 3) Le ZAC di tipo C non devono essere ubicate a distanza inferiore a: a. mt. 500 dagli istituti in cui è vietata la caccia nonché dalle A.F.V. e A.A.T.V.; b. mt. 500 da un altra ZAC di tipo C ad eccezione di quelle dove vengono abbattuti ungulati nel qual caso la distanza dovrà essere di 1500 mt. c. mt. 300 dalle altre ZAC di tipo diverso.
5 4) Le distanze suddette dovranno essere calcolate dalla perimetrazione della ZAC. 5) E ammessa la costituzione di massimo 2 zone di tipo C per ogni Comune della Provincia. 6) In tali zone deve essere prevista una fascia di rispetto sull intero perimetro della ZAC di larghezza non inferiore a mt Detta fascia dovrà essere delimitata con l apposizione di bandierine rosse ad una distanza di mt. 100 l una dall altra e comunque in modo tale che ogni bandierina sia visibile dalle due contigue. 7) Anche per tale superficie occorre produrre il consenso scritto del proprietario o del conduttore dei terreni interessati. 8) I titolari delle autorizzazioni delle ZAC di tipo C dovranno assicurare l osservanza delle seguenti norme: a. E consentito, esclusivamente, l abbattimento di selvaggina di allevamento nel rispetto di quanto previsto all art. 8. b. E consentito l utilizzo della ZAC tutti i giorni con l esclusione dei giorni di silenzio venatorio: martedì e venerdì; c. Non potranno accedere alla ZAC per l addestramento con lo sparo, più di tre cacciatori alla volta; d. Per accedere alla ZAC gli interessati dovranno essere muniti di porto d armi per uso di caccia e relativa polizza di assicurazione. Il fucile dovrà essere scarico e riposto nell apposita custodia prima e dopo l addestramento; e. E fatto divieto a ciascun cacciatore di sparare più di due colpi per ogni selvatico; f. La selvaggina non uccisa e uscita dalla ZAC non potrà essere ribattuta mentre potrà essere recuperata quella ferita entro la fascia di rispetto di mt. 150 con l ausilio del cane. 9) E consentito l utilizzo della ZAC di cui al presente articolo nei giorni di martedì e venerdì con divieto di abbattimento del selvatico, previa richiesta da formulare contestualmente alla domanda di istituzione della ZAC, sull apposito modello di cui al successivo art. 16, entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo. Art. 12 ZAC di tipo D 1) Le zone di tipo D, o tane artificiali, riguardano esclusivamente l addestramento, l allenamento e le prove su fauna allevata, per cani da tana; 2) Tali zone, di estensione non superiore a 1 ha, devono essere recintate e in esse è fatto divieto di abbattimento del selvatico. 3) Le ZAC di tipo D non devono essere ubicate a distanza inferiore a mt. 500 dalle zone di ripopolamento e cattura, dalle oasi di protezione, dalle AFV e AATV, fatte salve eventuali autorizzazioni in essere prima dell entrata in vigore del presente regolamento. Art. 13 ZAC di tipo E 1) Le zone di tipo E, di estensione non superiore a 100 ha, hanno carattere permanente e sono istituite per l allenamento e l addestramento dei cani da seguita con la presenza di cinghiali e lepri di allevamento. 2) Tali zone debbono essere recintate con rete metallica non inferiore a mt. 1,50 di altezza e in esse è fatto divieto di abbattimento del selvatico. 3) Le ZAC di tipo E non devono essere ubicate a distanza inferiore a mt. 500 dalle zone di ripopolamento e cattura, dalle oasi di protezione, dalle AFV e AATV, fatte salve eventuali autorizzazioni in essere prima dell entrata in vigore del presente regolamento.
6 Art. 14 Svolgimento di Gare 1) Nelle ZAC autorizzate possono svolgersi gare organizzate su selvaggina di allevamento nel rispetto di quanto previsto agli artt. 5, 6, 8, 15 e nel provvedimento autorizzatorio di gestione della ZAC. 2) Possono essere rilasciate altresì da parte della Provincia, d intesa con l Ente Nazionale Cinofilia Italiana, le autorizzazioni a svolgere gare cinofile su fauna selvatica allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione, parchi regionali, bandite demaniali e AFV, sentito il parere dell INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica), previe intese con gli enti gestori, fermo restando il divieto di abbattimento e nel rispetto di quanto previsto all art ) Non è consentito durante lo svolgimento delle gare sconfinare al di fuori della zona tabellata per ribattere la selvaggina. 4) La Provincia può autorizzare gare cinofile su selvaggina liberata, con o senza abbattimento del selvatico, in territorio non vincolato e previo consenso dei proprietari o del conduttore del fondo su cui si svolge la gara. L area interessata dovrà essere tabellata con le stesse modalità delle ZAC con l aggiunta svolgimento gara cinofila con o senza sparo. 5) Non è consentito lo svolgimento di gare con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve. 6) Nelle ZAC ricadenti nelle AFV non è consentito effettuare gare su fauna di allevamento dopo il 31 agosto di ogni anno. Art. 15 Sospensione dell attività 1) Le ZAC sono istituite sul territorio provinciale, nell ambito della pianificazione venatoria, nei diversi Comprensori omogenei sotto il profilo ecologico e faunistico così come stabilito dalla L. 157/92, art. 10 comma 7. 2) Nelle ZAC con estensione superiore ai 50 ha è stabilito un periodo di sospensione dell attività cinofila in corrispondenza del periodo di riproduzione e in riferimento a quanto stabilito nel precedente comma così come di seguito indicato: a. Comprensorio Collinare (altitudine inferiore a 800 m s.l.m.): 1 aprile- 31 maggio; b. Comprensorio Montano (altitudine superiore a 800 m s.l.m.): 1 maggio-30 giugno; Nelle ZAC ricadenti all interno delle AFV e comprendenti i due comprensori di cui alle precedenti lett. a e b, è fatto esclusivamente obbligo di distinguere questi ultimi tra loro mediante idonea tabellazione come prescritto al precedente art. 3, senza la necessità di tabellare l intero perimetro dei comprensori stessi. 2) Sono fatte salve dalla sospensione di cui al comma 2 le seguenti attività: a. ZAC di tipo B a carattere permanente istituite in territorio libero; b. ZAC di tipo A a carattere permanente istituite in bandite demaniali; c. Gare o manifestazioni cinofile di carattere nazionale e/o internazionale inserite nel calendario ufficiale dell ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). 3) Nelle ZAC di tipo A istituite nelle zone di ripopolamento e cattura o nei parchi regionali non è consentita comunque l attività nel periodo 1 aprile/31 luglio.
7 TITOLO III PROCEDURA AUTORIZZATORIA Art. 16 Modalità di presentazione della domanda per le ZAC 1) Possono presentare istanza di autorizzazione per la gestione delle ZAC le Associazioni venatorie riconosciute, le Associazioni cinofile, le Associazioni professionali degli addestratori cinofili, gli imprenditori agricoli singoli o associati, nonché i titolari di AFV e AATV secondo quanto previsto dal precedente Art. 7. 2) Le relative domande, redatte esclusivamente sull apposito modello in bollo disponibile presso l Ufficio Risorse naturali e biodiversità della Provincia di Macerata o scaricabile dal sito internet dovranno essere presentate alla Provincia direttamente presso l Ufficio protocollo o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a partire dal 1 gennaio e non oltre il 31 marzo di ogni anno e dovranno contenere l indicazione del tipo di zona che si richiede nonché la firma per accettazione del soggetto individuato come responsabile locale della ZAC. Circa la data di presentazione della domanda farà fede il timbro di arrivo apposto dal servizio Protocollo della Provincia o quello apposto dall ufficio postale accettante. 3) Le domande per nuove istituzioni o per modifiche di ZAC esistenti dovranno essere corredate da: a. consenso scritto del/i proprietario/i o del/i conduttore/i dei terreni interessati unitamente ad apposita autocertificazione attestante la proprietà o la conduzione del terreno. Tale consenso non necessita per i titolari di AFV e AATV; b. copia fotostatica di un documento d identità del richiedente, del responsabile della ZAC e del/i proprietario/i o conduttore/i dei fondi; c. mappa e visure catastali nonché una planimetria (carta tecnica regionale) in scala 1: firmata da un tecnico abilitato indicante il perimetro e l area della ZAC; d. relazione tecnica; e. regolamento di gestione; f. piano di gestione in cui siano descritte le immissioni faunistiche da effettuare annualmente all interno della zona, ad eccezione delle ZAC ubicate nelle AFV dove è fatto divieto di immissione di fauna d allevamento dopo il 31 agosto di ogni anno ( art. 4 comma 3 Reg. reg. n. 41/95 e s.m.e i.); g. una marca da bollo per il rilascio dell autorizzazione. 4) Anche in caso di rinnovo dell autorizzazione i documenti da allegare alla domanda sono quelli indicati al precedente comma 3. 5) Per le bandite demaniali è richiesto il nulla osta dell Autorità competente. 6) Per le ZAC di tipo C nell accoglimento delle istanze di autorizzazione e ai fini del rispetto delle distanze di cui all art. 11 comma 4, è riconosciuta precedenza alle ZAC autorizzate nell annata precedente. 7) L autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del settore e la durata della sua validità sarà determinata nel provvedimento stesso e nel rispetto delle normative vigenti. 8) Il provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Dirigente del settore, potrà contenere altre forme di limitazioni proposte dagli uffici competenti alla caccia.
8 Art. 17 Modalità di presentazione della domanda per le Gare 1) Possono presentare istanza di autorizzazione per lo svolgimento di gare all interno delle ZAC autorizzate le Associazioni venatorie riconosciute, le Associazioni cinofile, le Associazioni professionali degli addestratori cinofili, gli imprenditori agricoli singoli o associati, nonché i titolari di AFV e AATV secondo quanto previsto dal precedente Art. 7. 2) Le relative domande redatte su apposito modello in bollo dovranno pervenire alla Provincia almeno 15 giorni prima della data fissata per la gara, pena il rigetto dell istanza, e dovranno indicare la ZAC in cui ne è previsto lo svolgimento. 3) Le domande dovranno inoltre essere corredate da: a. consenso scritto del titolare dell autorizzazione della ZAC o del/i proprietario/i o conduttore/i del fondo; b. programma dettagliato dell iniziativa; c. una marca da bollo per il rilascio dell autorizzazione. 4) L autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del settore e la durata della sua validità sarà esclusivamente per i giorni previsti per lo svolgimento delle gare. 5) Il provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Dirigente del settore potrà contenere altre forme di limitazioni proposte dagli uffici competenti alla caccia. Art. 18 Revoca dell autorizzazione 1) L accertata inosservanza anche di una sola delle norme contenute nel presente Regolamento comporta, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, la revoca dell autorizzazione. Analogo provvedimento sarà adottato in caso di cattivo uso e gestione della zona. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 19 Norme transitorie 1) Limitatamente all anno 2008, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di autorizzazione per la gestione delle ZAC ( 31 marzo di ogni anno), di cui all art. 16 comma 2, è prorogato al 31 luglio ) Il presente regolamento sostituisce in ogni sua parte il precedente approvato con Atto Consiliare n. 24 del Art. 20 Rinvio 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla L. 157/92 e alla L.R. 7/95 e s.m. *******
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