OGGETTO: Legge Finanziaria Principali innovazioni in materia previdenziale.

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1 ALLE AZIENDE INDUSTRIALI ASSOCIATE LORO SEDI AREA PREVIDENZA L Aquila, 22 gennaio 2001 Circolare n. 22/2001 Prot. n.046 OGGETTO: Legge Finanziaria Principali innovazioni in materia previdenziale. La Legge Finanziaria per il 2001 contiene importanti innovazioni in materia previdenziale. In particolare, si segnalano i seguenti punti: - Gestioni previdenziali (articolo 120) - Cumulo tra pensione e reddito (articolo 72) - Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani (articolo 75) - Nuovo sistema sanzionatorio per il mancato o ritardato versamento dei contributi e premi (articolo 116). 1. Gestioni previdenziali: L'articolo 120 prevede che, a decorrere dal 1 febbraio 2001, è riconosciuta una riduzione del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali; pertanto, per il settore industria, l'attuale aliquota del 2,48% si modificherà nella misura del 1,68%. Per quei settori che già versano una contribuzione CUAF inferiore allo 0.8% è concessa una riduzione sui contributi per maternità e per disoccupazione, in ogni caso non superiore complessivamente a 0,8 punti percentuali. 2. Cumulo tra pensione e reddito da lavoro (articolo 72) La finanziaria ha inciso anche in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro. L articolo 72, infatti, ha stabilito che, dal 1 gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia e quelle liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, anche se liquidate ante 1 gennaio 2001, sono interamente cumulabili con i redditi, sia da lavoro autonomo che dipendente. Sempre dalla stessa data le pensioni di anzianità, di invalidità e gli assegni di invalidità a carico delle suddette forme pensionistiche, eccedenti l ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%; le trattenute non possono però superare il 30% dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati anteriormente alla suddetta data si applica la previgente disciplina, qualora sia più favorevole. Emerge pertanto con chiarezza che si è compiuto un ulteriore, ma non definitivo, passo verso l auspicato sgretolamento del divieto di cumulo, divieto che ha prodotto effetti iniqui e penalizzanti per i pensionati, disincentivati a proseguire il lavoro, e controproducenti per la finanza pubblica per effetto dell aumento del fenomeno del lavoro sommerso.

2 3. Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani (articolo 75) Per favorire l occupabilità dei lavoratori anziani, l articolo 75 della finanziaria prevede la facoltà, dal 1 aprile 2001, per i dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti minimi per l accesso alla pensione di anzianità, di rinunciare all accredito dei contributi relativi all assicurazione generale obbligatoria per l IVS ed alle forme sostitutive della stessa, con conseguente esonero dei datori di lavoro dagli obblighi contributivi a tali forme. Detta facoltà è subordinata a due condizioni: il lavoratore deve posticipare l accesso alla pensione per almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile successiva all esercizio della facoltà e deve stipulare con il proprio datore di lavoro un contratto a termine di durata pari al periodo di posticipo della pensione. La facoltà di cui sopra è esercitabile più volte e dopo la prima volta può essere esercitata anche per periodi inferiori ai due anni. Quando il lavoratore, che ha esercitato la facoltà in esame, andrà in pensione il suo trattamento sarà pari a quello che avrebbe ricevuto nel caso in cui non avesse posticipato la pensione. Le modalità di attuazione di tale norma sono demandate a decreti interministeriali (Lavoro e Tesoro). In sostanza, il beneficio che deriva al lavoratore ed all azienda dall attivazione della suddetta facoltà è il risparmio del contributo IVS ( pari complessivamente al 32,70%), ma il risparmio si riflette negativamente sull importo della pensione, che non subisce infatti alcun incremento. L articolo inoltre contiene un altra disposizione, inserita come comma aggiuntivo nell ultima fase dell iter di approvazione della finanziaria, ove viene previsto che per i lavoratori, con almeno 40 anni di contribuzione ed un età inferiore a 60 se donne e 65 se uomini, che restino al lavoro, il 40% della contribuzione versata viene destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato a finanziare attività di assistenza gli anziani non autosufficienti ed alle famiglie. Il restante 60% incrementa la pensione, calcolata secondo il metodo contributivo, a partire dal compimento dell età pensionabile. Questa seconda norma necessita ancor più della prima di chiarimenti in sede amministrativa, in quanto non si comprende se si tratti di un ulteriore fattispecie, riconducibile ai criteri indicati nei precedenti commi, ovvero di una previsione autonoma. 4. Nuovo sistema sanzionatorio per il mancato o ritardato versamento dei contributi e premi (articolo 116) L'articolo 116 ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. La nuova disciplina, che sostituisce quella contenuta nella legge n 662/1996, comporta effetti positivi sia per le aziende, in termini di un notevole alleggerimento degli oneri a titolo di sanzioni, sia per gli stessi Enti impositori, i quali, anche a causa dell elevato aggravio per i datori di lavoro derivante dal vigente sistema sanzionatorio, si sono trovati in pratica nell impossibilità di esigere i propri crediti ( un esempio significativo del fenomeno è costituito dalla nota vicenda della cartolarizzazione dei crediti INPS, ora estesa anche all INAIL). Gli aspetti più significativi del nuovo apparato sanzionatorio concernono: la netta demarcazione tra la nozione di "evasione contributiva " e quella di morosità, riconducendo espressamente nella prima ipotesi solo i casi in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. Fino ad oggi la non chiara identificazione di detta fattispecie aveva fatto sì che comportamenti aziendali di mera morosità fossero ricondotti nell evasione e quindi pesantemente sanzionati;

3 la rimodulazione della sanzione penale di cui all articolo37 della legge n 689/1981, con l eliminazione degli evidenti effetti sperequativi. La pena prevista nel testo attuale (due anni di reclusione) era collegata infatti non già ad un oggettiva valutazione della gravità del fatto, ma ad un parametro quantitativo espresso in termini assoluti(evasione per un importo mensile non inferiore a 5 milioni), che prescinde dal raffronto tra entità dell omissione e l importo complessivo dei contributi. La nuova norma invece effettua tale raffronto, proporzionando la sanzione ad una percentuale del debito contributivo; il riconoscimento dell'effetto liberatorio nei confronti del contribuente che abbia effettuato in buona fede il pagamento della contribuzione ad un Ente diverso dal titolare. In mancanza di tale norma, le aziende sono state finora soggette alle sanzioni, pur avendo comunque adempiuto agli obblighi contributivi. Un prospetto con le principali novità rispetto alla situazione in atto fino al 31 dicembre 2000 e disponibile presso la Segreteria dell'unione. Cordiali saluti. Il Direttore (Dr. Antonio Cappelli)

4 Sistema sanzionatorio gestioni previdenziali e assistenziali Omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi Situazione pregressa Finanziaria 2001 In caso di mancato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, si è tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva (non superiore al 100% dell importo dovuto), in ragione d anno, pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione (fino al prime rate bancario maggiorato di 6 punti; successivamente t.u.s. / t.u.r attualmente pari a maggiorato di 6 punti) più 3 punti. In caso di mancato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, si è tenuti al pagamento di una sanzione civile (non superiore al 40% dell importo dovuto), in ragione d anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (attualmente pari a 4.50) maggiorato di 5.5 punti. Evasione contributiva In caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui sopra, si è tenuti al pagamento di una sanzione una tantum, (da un minimo del 50% ad un massimo del 100% dell importo dovuto), da graduare secondo criteri fissati con decreto del Min.del lavoro e del Tesoro. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento, sempre che il pagamento avvenga entro 30 gg. dalla denuncia, la sanzione di cui sopra non è dovuta. In caso di evasione connessa a denunce e/o registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, si è tenuti al pagamento di una sanzione civile (non superiore al 60% dell importo dovuto), in ragione d anno, pari al 30%. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento, sempre che il pagamento avvenga entro 30 gg. dalla denuncia, si è tenuti al pagamento di una sanzione civile (non superiore al 40% dell importo dovuto), in ragione d anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5.5 punti. Superato il tetto massimo delle sanzioni civili di cui sopra, senza che si sia provveduto all integrale pagamento dovuto, sul debito matureranno interessi di mora di cui all articolo14 Decreto legislativo n. 46/99 Riduzione somme aggiuntive Nei casi di incertezze interpretative, sempre che il versamento avvenga entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiuntiva, (non superiore al 100% dell importo dovuto), in ragione d anno, in misura pari al tasso di differimento e dilazione di cui sopra. Nei casi di particolari incertezze interpretative e crisi aziendali, l importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere Nei casi di incertezze interpretative, sempre che il versamento avvenga entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile (non superiore al 40% dell importo dovuto), in ragione d anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5.5 punti. Nei casi di particolari incertezze interpretative e crisi aziendali, il C.d.A. degli enti impositori, sulla base di apposite direttive del Min. del lavoro e

5 ridotto con decreto del Min. del lavoro e del Tesoro, sentiti gli Enti impositori, fini alla misura degli interessi legali. della Prev. Sociale, fissa criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali. Abolizione sanzioni amministrative Rateazioni contributive Allorchè si dà luogo al pagamento del dovuto (contributi e sanzioni), sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo35 L.689/81. Non possono essere concesse rateazioni contributive superiori a 12 mesi. Con provvedimento motivato, da comunicarsi al Min. del lavoro, il suddetto limite può essere elevato fino a 12 mesi. In casi eccezionale, con autorizzazione preventiva del Min. del lavoro, le rateizzazioni possono essere prorogate fino a 36 mesi. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l omissione totale o parziale del versamento dei contributi o premi ai sensi dell articolo35 L.689/81. In considerazione delle particolari circostanze, di cui all articolo1 co218 L.662/96, che hanno determinato l inadempienza contributiva, può essere consentito il pagamento rateale fino a 60 mesi, previa autorizzazione dei Min.del lavoro e del Tesoro. Credito contributivo Per i crediti in essere ed accertati al le sanzioni sono dovute in base alla normativa previgente. Il maggior importo versato rispetto alla nuova normativa costituirà credito contributivo, da porre a conguaglio ratealmente nel corso di un anno, secondo modalità operative fissate da ciascun Ente.

6 Ipotesi di reato Il datore di lavoro che omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni se l importo mensile dovuto non è inferiore a lire 5 milioni. Il datore di lavoro che omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni se l importo mensile dovuto non è inferiore al maggior importo tra lire 5 milioni mensili e il 50% dei contributi dovuti. Qualora l evasione formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario, il procedimento penale è sospeso. La regolarizzazione dell inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato. Trasferimento tra Enti previdenziali dei contributi indebitamente versati Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un Ente diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. L Ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all Ente titolare della contribuzione.

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