- AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
|
|
- Florindo Murgia
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI - ALLE SEDI COMPARTIMENTALI E SEZIONI DISTACCATE E.N.P.A.L.S. CIRCOLARE N. 8 del LORO SEDI Protocollo n. 6/CS - AI SERVIZI E UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE SEDE e,p.c. - AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO OGGETTO: - AI SIGG. COMPONENTI IL COMITATO DI Nuova disciplina sanzionatoria VIGILANZA PER LA GESTIONE DEL FONDO L. 662 del 23/12/96, Art. 1. SPECIALE PER CALCIATORI, ALLENATORI DI CALCIO E SPORTIVI PROFESSIONISTI - AI SIGG. COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE S E D E
2 Si porta a conoscenza di tutte le Sedi e Sezioni Distaccate che la Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.303 del 28/12/96, pubblica la legge 23/12/96, n.662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. L'art.1, comma 233, della predetta legge, ratifica la validità degli atti e dei conseguenti effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 23/10/96 n.538, non convertito in legge alla sua scadenza naturale di 60 giorni. In conseguenza di quanto sopra, la legge in premessa, attribuisce definitivamente forza di legge alla nuova disciplina sanzionatoria che, si sottolinea, trova applicazione a far data dal 24/10/96. Il comma 217 impartisce disposizioni in materia di sanzioni per ritardato, omesso, evaso versamento di contributi o premi previdenziali in tutto o in parte: A) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui importo è ricavabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, è applicata una sanzione a titolo di somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione, di cui all'art.13 del D.L. 29/7/81, n.402, convertito, con modificazioni, dalla
3 legge 26/9/81, n.537 maggiorato di 3 punti; la somma aggiuntiva non può, in ogni caso, essere superiore al 100% dei contributi o premi non versati alla scadenza di legge; B) nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, si applica, oltre alla somma aggiuntiva di cui al punto 1, una ulteriore sanzione una tantum che verrà stabilita con un decreto interministeriale (Tesoro-Lavoro) che varierà, in relazione all'entità dell'evasione ed al comportamento del contribuente, da un minimo del 50% ad un massimo del 100% dei contributi dovuti. La sanzione "una tantum" sarà calcolata nella misura del 30% qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori entro sei mesi dal termine previsto per il pagamento dei contributi o premi a condizione che il versamento di questi ultimi avvenga entro trenta giorni dalla denuncia stessa. Ai fini dell'applicazione della nuova sanzione una tantum, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale, si invitano le Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate ad applicare, nei casi indicati, la percentuale minima del 50%. Ovviamente, dovrà risultare in modo chiaro che la percentuale applicata rappresenta il minimo previsto dalla legge 662/96, con espressa riserva di richiedere, se dovute, ulteriori somme a titolo di una
4 tantum, al momento non quantificabili. Da quanto indicato al punto B), risulta evidente che il legislatore ha voluto accentuare le sanzioni a carico delle Imprese che evadono i contributi o volutamente alterano i dati relativi alle denunce contributive o a registrazioni obbligatorie aumentando le percentuali, rispetto a quelle previste dal decreto legge 538 del 23/10/96, per il minimo dal 30% al 50% e, per il massimo dal 50% al 100%. L'accentuazione è vieppiù marcata dal fatto che, anche in presenza di denuncia spontanea, viene introdotta la misura del 30% di una tantum e ridotto a sei mesi da 12, rispetto al predetto decreto, il termine entro il quale gli Enti impositori possono contestare o richiedere i contributi dovuti. Il comma 218, stabilisce che, qualora il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, sempreché il versamento dei contributi e premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione sopra citato, fino ad un massimo del 100% dell'importo dovuto. Casi particolari di riduzione delle somme aggiuntive Il comma stabilisce che la nuova somma aggiuntiva può essere ridotta
5 fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, nei seguenti casi: - procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese (comma 220); - omesso o ritardato versamento dei contributi da parte di enti non economici, enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione (comma 221). Nella tabella che segue vengono riportate le ipotesi di procedure concorsuali: ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ IPOTESI ³ ³ PROCEDURE CONCORSUALI ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ 1) - Fallimento, liquidazione ³ ³ coatta amministrativa ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ 2) - Concordato preventivo ³ ³ - Concordato fallimentare ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ 3) - Amministrazione controllata ³ ³ - Amministrazione straordinaria ³
6 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Il comma 219 stabilisce, altresì, che se sono interessate Amministrazioni dello Stato, queste sono esonerate dalle somme aggiuntive, dall' una tantum di cui al comma 217 e dagli interessi legali. Il comma 222 stabilisce che le sanzioni amministrative, di cui all'art.35 della legge 24/11/81, n.689, si ritengono estinte, in presenza del versamento dei contributi dovuti, delle somme aggiuntive, delle sanzioni e di quanto previsto a titolo d'interessi, sempreché siano connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi. Il comma 223 stabilisce che i pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. Il comma 224 prevede che, nell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1ø giugno 1991, n.166, il comma 4 sia soppresso e i commi da 1 a 3 siano sostituiti dai seguenti:
7 1) L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi: a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza; b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n.675, dalla legge 5 dicembre 1978, n.787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.95, e dalla legge 23 luglio 1991, n.223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi
8 non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n.223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. 2) Nei casi di riduzione di cui al punto 1, il decreto ministeriale può disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi. 3) In attesa dell'emanazione del decreto di cui allo stesso punto 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottene- re la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi dalla data di presentazione dell'istanza di riduzio- ne delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordina- ria. Infine, si sottolinea che la nuova disciplina abroga l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.48, e l'articolo 53 del regio decreto-legge 4
9 ottobre 1935, n.1827, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo. Di conseguenza, come già comunicato con nota n.23 del 7/1/97, diretta a tutte le Sedi e Sezioni Distaccate, alle omissioni e/o evasioni contributive a far data dal 24/10/96 dovranno essere applicate le sanzioni previste dal nuovo regime mentre per quelle ante tale data, dovranno continuare a trovare applicazione quelle previste dal vecchio regime disciplinato dalla legge 48/88. //FIRMATO//FDIRET
Scritto da Alessandro Ingrosso Venerdì 12 Settembre :00 - Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Settembre :18
Circolare INPS n. 103 08/09/2014 - Studio Ingrosso Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro - Re Circolare INPS n. 103 08/09/2014 OGGETTO: Variazione della misura dell interesse di dilazione e di
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI LORO SEDI
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Ufficio Normativa e Circolari CIRCOLARE N. 9, DEL 29/5/2006
DettagliISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA REGOLAMENTO sui criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, emanato
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Direzione Generale: Viale Regina Margherita n. 206 00198 ROMA Tel. n. 06854461 SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO
DettagliLegge n. 388 del 22 dicembre 2000 (Finanziaria 2001)
Legge n. 388 del 22 dicembre 2000 (Finanziaria 2001) Capo XVIII INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO Articolo 116. (Misure per favorire líemersione del lavoro irregolare) 1. Alle imprese che recepiscono, entro
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Direzione Generale: Viale Regina Margherita n. 206 00198 ROMA Tel. n. 06854461 SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO
DettagliLEGGE 23 dicembre 2000, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). Vigente al: 21 7 2016 CAPO XVIII INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO Art.
DettagliNews per i Clienti dello studio
del 25 Settembre 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione dei tassi di interesse per dilazione e differimento contributivo Gentile cliente, con la presente desideriamo
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Direzione Generale: Viale Regina Margherita n. 206 00198 ROMA Tel. n. 06854461 SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Direzione Generale: Viale Regina Margherita n. 206 00198 ROMA Tel. n. 06854461 SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO
DettagliAlle Sedi Compartimentali e Sezioni. Distaccate LORO SEDI. SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA - Ai Servizi ed Uffici della Direzione.
Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate LORO SEDI SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA - Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale SEDE Circolare n. 16 del 16.6.98 Protocollo n. 14 /CS e,p.c. Al
Dettagli- AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI
DettagliE VIGILANZA - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO E VIGILANZA - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI
DettagliLa presente circolare comprende anche chiarimenti interpretativi ed operativi in merito a quesiti nel frattempo rivolti a questa Direzione Generale.
Organo: INAIL Documento: Circolare n. 55 del 2 novembre 1988 Oggetto: Legge 29 febbraio 1988, n. 48, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, articolo 4. Nuovo sistema
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Direzione Generale: Viale Regina Margherita n. 206 00198 ROMA Tel. n. 06854461 SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO
DettagliAGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Direzione Generale: Viale Regina Margherita n. 206 00198 ROMA Tel. n. 06854461 SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le
DettagliIl calcolo delle sanzioni civili. Strumenti operativi
Il calcolo delle sanzioni civili Strumenti operativi GHERARDO CHIANCONE INPS SEDE DI MILANO Il calcolo delle sanzioni civili - principi generali E di fondamentale importanza, alla luce dei criteri per
DettagliDirezione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Roma, 5 Maggio 2004 Circolare n. 74 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle
Dettagli- AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Direzione Generale: Viale Regina Margherita n. 206 00198 ROMA Tel. n. 06854461 SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO
Dettagli- AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI
DettagliQuadro Normativo INDICE PAG.
Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 73 del 19 dicembre 2003. Oggetto: Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione. Quadro Normativo
DettagliAGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Direzione Generale: Viale Regina Margherita n. 206 00198 ROMA Tel. n. 06854461 SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le
DettagliLORO SEDI. Circolare n. 18
ROMA, 2-5-2002 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE Circolare n. 18 AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Servizio Contributi e Vigilanza Numero di Protocollo 15/cs Roma, 3 aprile 2003 Risposta alla
Dettagli- AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI
DettagliE VIGILANZA AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO E VIGILANZA AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le Imprese dello spettacolo Agli Enti pubblici e privati che esplicano
DettagliDistaccate LORO SEDI LORO SEDI. professionisti LORO SEDI
SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le Imprese dello spettacolo Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo A tutte le società che intrattengono rapporti economici
DettagliTasso di interesse legale al 0,2% dal : effetti ai fini fiscali e contributivi
CIRCOLARE A.F. N.15 del 29 Gennaio 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Tasso di interesse legale al 0,2% dal 01.01.2016: effetti ai fini fiscali e contributivi Premessa L'art. 1284, co. 1, c.c., attribuisce
DettagliTasso di interesse legale al 0,1% dal : effetti ai fini fiscali e contributivi
CIRCOLARE A.F. N.1 del 10 Gennaio 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Tasso di interesse legale al 0,1% dal 01.01.2017: effetti ai fini fiscali e contributivi Premessa L'art. 1284, co. 1, c.c., attribuisce
DettagliE VIGILANZA - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO E VIGILANZA - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI
Dettagli- AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI
SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO E VIGILANZA - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI
DettagliCircolare N. 1 del 10 Gennaio 2017
Circolare N. 1 del 10 Gennaio 2017 Tasso di interesse legale al 0,1% dal 01.01.2017: effetti ai fini fiscali e contributivi Gentile cliente, con la presente intendiamo informarla che è stato aggiornato
DettagliI.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA N. 151 del 17 luglio 2001 OGGETTO : Direttiva ministeriale in
Dettagli- AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI
DettagliAGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Direzione Generale: Viale Regina Margherita n. 206 00198 ROMA Tel. n. 06854461 SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Direzione Generale: Viale Regina Margherita n. 206 00198 ROMA Tel. n. 06854461 SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e.p.c.
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Prestazioni Direzione Contributi CIRCOLARE N.3 DEL 06/02/2008 A tutte le
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e.p.c.
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Prestazioni Direzione Contributi CIRCOLARE N.3 DEL 06/02/2008 A tutte le
DettagliTasso di interesse legale al 0,3% dal : effetti ai fini fiscali e contributivi
Ai gentili clienti Loro sedi Tasso di interesse legale al 0,3% dal 01.01.2018: effetti ai fini fiscali e contributivi Premessa L'art. 1284, co. 1, c.c., attribuisce al Ministro del Tesoro (ora Ministro
DettagliDecreto 11 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: interessi legali dal
Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N.15 del 29 Gennaio 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Tasso di interesse legale al 0,2% dal 01.01.2016: effetti ai fini fiscali e contributivi Gentile cliente, con la presente
DettagliSERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI - ALLA SEDI COMPARTIMENTALI E SEZIONI
SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- E VIGILANZA PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI - ALLA SEDI COMPARTIMENTALI E SEZIONI DISTACCATE E.N.P.A.L.S. CIRCOLARE N. 38 del
Dettagli- AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI LORO SEDI
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Ufficio Normativa e Circolari CIRCOLARE N. 3, DEL 31/1/2006
DettagliREGOLAMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE PREMESSA. ART. 1 (Definizioni)
REGOLAMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE (testo in vigore dal 25 febbraio 2019) PREMESSA L articolo 4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79 (come convertito dalla legge
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI LORO SEDI
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Direzione Contributi CIRCOLARE N. 2, DEL 7/2/2005 ALLEGATI:
DettagliDistaccate LORO SEDI LORO SEDI. professionisti LORO SEDI. Rateazioni sino a 60 mesi ex Art. 116, comma 17, Legge 23/12/2000, n.
SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le Imprese dello spettacolo Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo A tutte le società che intrattengono rapporti economici
DettagliRoma, Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Consiglio di Stato. Alla Corte dei Conti. All Avvocatura dello Stato
Roma, 12.7.2001 DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE VIA A. BALLARIN 42 00142 ROMA Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Consiglio di Stato Alla Corte dei Conti All Avvocatura dello Stato Al
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Vigilanza Direzione Contributi CIRCOLARE N. 3 DEL 25/01/2010 A tutte le
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Prestazioni Direzione Vigilanza CIRCOLARE N. 7 DEL 24/02/2009 A tutte le
DettagliDirezione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 24 Giugno 2003 Circolare n. 108 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Prestazioni Direzione Contributi CIRCOLARE N. 3, DEL 08/02/2007 ALLEGATI
DettagliOGGETTO: Legge Finanziaria Principali innovazioni in materia previdenziale.
ALLE AZIENDE INDUSTRIALI ASSOCIATE LORO SEDI AREA PREVIDENZA L Aquila, 22 gennaio 2001 Circolare n. 22/2001 Prot. n.046 OGGETTO: Legge Finanziaria 2001 - Principali innovazioni in materia previdenziale.
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Vigilanza Ufficio Normativa e Circolari CIRCOLARE N. 4, DEL 31/01/2011
DettagliAGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI
DettagliLa variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
CIRCOLARE 2 DEL 07 GENNAIO 2019 NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE EFFETTI AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI Rif. normativi e di prassi: DM 12.12.2018 In sintesi Con il DM 12.12.2018, pubblicato sulla G.U. 15.12.2018
DettagliR O S S I & A S S O C I A T I
R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano www.rossiassociati.it Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377 CIRCOLARE Dicembre 2018 nr. 2 Tutte
DettagliDistaccate LORO SEDI LORO SEDI
SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le Imprese dello spettacolo Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo A tutte le società che intrattengono rapporti economici
DettagliEnte Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
CIRCOLARE ENPALS N. 34 DEL 24/10/2002 Oggetto : Modello F24: istituzione nuove causali contributo. Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo Direzione Generale: Viale
DettagliEnte Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo Direzione Generale: Viale Regina Margherita n. 206 00198 ROMA Tel. n. 06854461 SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le
DettagliDirezione Centrale delle Entrate Contributive. Coordinamento Generale LEGALE
Direzione Centrale delle Entrate Contributive Coordinamento Generale LEGALE Roma, 9 Maggio 2002 Circolare n. 88 Allegati 4 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori
DettagliL omessa o infedele denuncia è evasione o omissione contributiva (Cass. n /2013)
L omessa o infedele denuncia è evasione o omissione contributiva (Cass. n. 10265/2013) Autore: Staiano Rocchina In: Diritto del lavoro, Giurisprudenza commentata CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO DOPO
DettagliSede di. PERSONA/E PRESENTE/I ALL ACCESSO ISPETTIVO Sig: nat_ a ( ), il / / e residente in ( ), Via, n. ; codice fiscale: ; in qualità di:
Prot. inf. D.P.R. 445/2000 INPS. / /201_.00 Sede di Istituto Nazionale Previdenza Sociale Via ( ) tel. fax. e-mail Pec VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. DEL / / Il giorno, del mese di, dell
DettagliS T U D I O G O R I N I S OC IETA T R A P R O F E S S IO N IST I A RE S P ONSA B IL ITA L I MIT A T A C O M ME R C IA L IST I R E V ISORI L E G A L I
Como, 19.12.2018 Informativa n. 30/2018 Tasso di interesse legale Aumento allo 0,8% dal 2019 - Effetti ai fini fiscali e contributivi INDICE 1. Aumento allo 0,8% del tasso di interesse legale... pag. 2
DettagliDECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338
DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338 Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.
DettagliIL PRESIDENTE. visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
DATA PROT.n. ORGANO INt\IL 23/07/2019 227 DETPRES,-(~_" \
DettagliDAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista
1/5 OGGETTO NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1 GENNAIO 2016 CLASSIFICAZIONE DI - CC ART. 1284 30.000.1284 RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 1284 Codice Civile - D.Lgs. 1.9.1993 n. 385; DM 11.12.2015,
Dettagli(commento di giurisprudenza) Art. 10 Versamenti e dichiarazioni
Leggi d'italia D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. P ubblic ato nella Gazz. U ff 3 0 dic embre 1 9 9 2,
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DIREZIONE GENERALE
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ASSICURAZIONE
DettagliDistaccate LORO SEDI LORO SEDI. Al Sig. Presidente. professionisti LORO SEDI
SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le Imprese dello spettacolo Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo A tutte le società che intrattengono rapporti economici
Dettagli- AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP-
SERVIZIO CONTRIBUTI - A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO - AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE E VIGILANZA ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO - A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI
DettagliCircolare n. 22 Roma, 29 luglio Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Circolare n. 22 Roma, 29 luglio 2019 Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi
DettagliOggetto Sanzioni civili. Sentenza della Corte Costituzionale 13 novembre 2014, n Termine decennale di prescrizione delle somme da rimborsare.
Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Circolare n. 31 Roma, 28 luglio 2017 Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi
DettagliTasso di Interesse Legale - Aumento allo 0,3% dal Effetti ai fini fiscali e contributivi
a Tutti i Clienti Loro sedi Tasso di Interesse Legale - Aumento allo 0,3% dal 2018 - Effetti ai fini fiscali e contributivi 1 AUMENTO ALLO 0,3% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE Con il DM 13.12.2017, pubblicato
DettagliCircolare Inail n. 6 del 14 gennaio 1991: Rateazioni per il pagamento di debiti contributivi.
Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 44 del 23 luglio 2004. Oggetto: Rateazione per il pagamento dei debiti contributivi. Criteri e modalità di applicazione.
DettagliSpeciale Dichiarazioni
A cura di Paola Sabatino Dichiarazione dei redditi: i mancati versamenti Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Modello Redditi 2018 Il 20 agosto è scaduto il termine entro cui i titolari di reddito
DettagliDistaccate LORO SEDI LORO SEDI. professionisti LORO SEDI. Modifiche apportate al sistema di denuncia e di versamento dei contributi:
SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le Imprese dello spettacolo Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo A tutte le società che intrattengono rapporti economici
DettagliServizio di documentazione tributaria
Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto del 21/05/2009 Titolo del provvedimento: Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi, ai sensi dell'articolo 1, comma
DettagliOggetto Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Circolare n. 48 Roma, 14 dicembre 2016 Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a:
DettagliIL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi Decreto Ministero Economia e finanze 21.05.2009 Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti
DettagliAGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI
SERVIZIO CONTRIBUTI A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO E VIGILANZA AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Direzione Generale: Viale Regina Margherita n. 206 00198 ROMA Tel. n. 06854461 SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le
DettagliNovità fiscali del 22 gennaio 2009: movimenti sui c/c bancari: inversione onere della prova; accertamento - abuso di diritto: applicazione in tema di c.d. dividend stripping; costi per la diffusione di
DettagliRoma, 28 aprile 2017
Direzione generale Direzione centrale rapporto assicurativo Circolare n. 18 Roma, 28 aprile 2017 Al Dirigente generale vicario Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali e p.c. a: Organi
DettagliSTUDIO ADRIANI. Dottori Commercialisti Associati ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI. CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 02/2018
1/7 OGGETTO NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1 GENNAIO 2018 AGGIORNAMENTO 5 GENNAIO 2018 RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 1284 Codice Civile - D. Lgs. 1.9.1993 n. 385; DM 13.12.2017, (G.U. 15.12.2017
DettagliRiforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.
D.Lgs. 18-2-2000 n. 47 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2000, n. 57, S.O. D.Lgs.
DettagliDirezione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 6 Agosto 2004 Circolare n. 122 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici
DettagliQuadro Normativo. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 6 agosto 2009 Disposizioni urgenti di protezione civile ;
Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 34 del 18 agosto 2010. Oggetto: Sisma Abruzzo del 6.4.2009 - Ulteriore proroga della sospensione dei versamenti dei
DettagliDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
L. 23 dicembre 2005, n. 266 (1). Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O. L. 23-12-2005
Dettaglie, p.c., Oggetto: Convenzione tra E.N.P.A.L.S. e Federazione Italiana Pallacanestro per la verifica della regolarità contributiva.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi
DettagliIL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Si segnala che il d.m. 28 luglio 1992, n. 570 contenente le tariffe per i compensi ai curatori fallimentari ed ai commissari giudiziali e liquidatori nelle procedure di concordato preventivo richiamato
DettagliIl testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente
Da: Sito del Poligrafico dello Stato Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente L unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale
Dettagli