Disposizioni di recepimento della Direttiva AIFM
|
|
- Luca Barbato
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Disposizioni di recepimento della Direttiva AIFM Roma, 15 novembre 2013 Avv. Agostino Papa
2 Premessa Il presente documento, premessi alcuni brevi cenni introduttivi sul quadro normativo attuale di recepimento della Direttiva 2011/61/UE dell 8 giugno 2011 (la "Direttiva" o "AIFMD"), analizza i principali impatti della stessa, del regolamento europeo di attuazione e delle normative italiane attualmente in fase di consultazione, con riferimento ai profili inerenti: l assetto organizzativo e procedurale dei gestori dei fondi di investimento alternativi ("GEFIA") e specificamente delle SGR; e le nuove regole armonizzate di commercializzazione e gestione dei FIA. L AIFMD è volta, tra l altro, a creare un mercato unico per la commercializzazione di fondi di investimento alternativi ("FIA") a investitori professionali la AIFMD prevede l applicazione ai gestori di regole di condotta, di trasparenza informativa e di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati. 2
3 QUADRO NORMATIVO 3
4 Timeline Data Evento Entrata in vigore dell AIFMD Termine ultimo per il recepimento dell AIFMD Entrata in vigore dell AIFMR Entrata in vigore del passaporto UE per la commercializzazione di FIA UE gestiti da GEFIA UE Termine ultimo per la presentazione, da parte dei GEFIA, delle richieste di autorizzazione ad operare secondo il regime dell AIFMD In caso di parere positivo dell ESMA (da rilasciarsi entro il ), la Commissione decide, con un atto delegato, se estendere il passaporto a GEFIA e FIA non europei Dal 2015 al 2018, gli Stati membri avranno la possibilità di mantenere i regimi autorizzativi nazionali per i GEFIA e i FIA non europei In base al parere rilasciato dall ESMA (entro il ), la Commissione decide se mantenere o far cessare i regimi autorizzativi nazionali in relazione a GEFIA e FIA non europei 4
5 Quadro normativo La Direttiva introduce un quadro normativo armonizzato per i GEFIA; vi rientrano, in prima approssimazione, tutti i gestori di fondi di private equity, fondi hedge, fondi immobiliari, etc.; la nozione di FIA prescinde dalla forma (fondo comune, società, trust o altro) e dalle caratteristiche (aperti o chiusi); sono FIA gli OICR che 1. raccolgono capitali da una pluralità di investitori in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di questi; e 2. non necessitano di un autorizzazione ai sensi dell art. 5 della Dir. UCITS; a differenza della Dir. UCITS, l AIFMD è una direttiva (quasi) esclusivamente del "gestore" e non anche una direttiva del "prodotto". Il termine di recepimento per gli Stati è scaduto il ed il regime transitorio (art. 61(1) AIFMD) si estende fino al ; nel frattempo c è un best effort nell adeguamento alle disposizioni della Direttiva (cfr. Q&A sull AIFMD della Commissione Europea). 5
6 Quadro normativo La Direttiva AIFMD non si applica ("negative scope") a una serie di soggetti espressamente esclusi, quali ad esempio: società di partecipazione finanziaria («holding companies» quotate o con finalità di investimento industriale stabile); enti pensionistici aziendali o professionali regolati dalla Direttiva 2003/41/CE; società veicolo di cartolarizzazione; Joint ventures e Family office vehicles (cfr. Considerando 7 e 8 della Direttiva); infine, si prevede un esenzione per i GEFIA che prestino attività di gestione a beneficio esclusivo di entità appartenenti al proprio gruppo (analogamente a quanto previsto dalla MiFID per i servizi di investimento). L AIFMD ha esenzione (c.d. "de minimis exemption") per i GEFIA con AUM inferiore a 100 o 500 mln di Euro (a certe condizioni) che: sono soggetti soltanto ad obblighi minimali di registrazione e trasparenza (salve le facoltà degli Stati membri); non beneficiano del passaporto comunitario, salvoopt-in volontario (Cfr. regolamento n. 447/2013 per l opt-in). 6
7 Quadro normativo Anche il Regolamento di esecuzione (UE) n. 213/2013 ("AIFMR" o «Regolamento 231") che recepisce, con qualche differenza, il technical advice dell ESMA è entrato in vigore il 22 luglio 2013; non sono state previste disposizioni di attuazione o transitorie per il Regolamento 231. Il 3 luglio 2013 è stato pubblicato dal MEF un documento di consultazione sulle modifiche al TUF e la disciplina transitoria («Disposizioni Transitorie») (di seguito «Documenti in Consultazione») per recepire la Direttiva e i Regolamenti nn. 345/2013 (EuVECA*) e 346/2013 (EuSEF*), direttamente applicabili a decorrere dal 23 luglio 2013; la consultazione è scaduta il 26 luglio 2013; dovranno essere pubblicate anche le norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR. *: Il Regolamento EUVECA riguarda fondi che investono prevalentemente in imprese piccole (meno di 250 dipendenti) e nelle fasi iniziali della propria esistenza (fatturato annuo non superiore a 50 milioni o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni); Il Regolamento EUSEF riguarda fondi che investono prevalentemente in imprese che puntano al raggiungimento di impatti sociali positivi (servizi o merci a target svantaggiati) o finanziano soggetti della specie. 7
8 Quadro normativo A livello di normativa secondaria: le proposte di modifica non sono ancora pubblicate e continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (cfr. Disposizioni Transitorie, co. 1); il DM 228/1999, secondo quanto chiarito dal MEF, è «fatto salvo» in attesa nei prossimi mesi di una sua complessiva revisione con apposita consultazione. Il 26 luglio BdI e Consob hanno emanato la Comunicazione Congiunta che chiarisce le regole applicabili dal 22 luglio fino all entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento, e ciò per l efficacia diretta del Regolamento UE e delle disposizioni selfexecuting della direttiva. Il 1 agosto l ESMA è intervenuta sulla «late trasposition of the AIFMD» (l «Opinion dell ESMA»); contiene indicazioni su commercializzazione e gestione difiaueincaso di recepimento tardivo da parte dello Stato membro ospitante. 8
9 Impatti procedurali e organizzativi 9
10 Novità per SGR italiane che gestiscono FIA Nelle Disposizioni Transitorie è chiarito che le SGR esistenti: si intendono autorizzate ai sensi della Direttiva; possono continuare a gestire FIA, ma possono fare le SGR di promozione solo fino al 22 luglio 2014; entro il 22 luglio 2014 adottano le misure necessarie per rispettare le Disposizioni di Recepimento della Direttiva; le SGR che alla data di entrata in vigore del Decreto svolgono per alcuni OICR unicamente l attività di promozione possono continuare fino al 22 luglio Il Regolamento, però, è direttamente applicabile e sebbene le disposizioni introdotte siano «sostanzialmente in linea» (cfr.com. Congiunta) con quelle già applicabili alle SGR italiane, è necessario un assessment iniziale per la verifica delle procedure e dell assetto organizzativo in essere e il loro eventuale aggiornamento. 10
11 Novità per SGR italiane che gestiscono FIA Più in dettaglio: Attività Esercitabili servizio di ricezione e trasmissione di ordini; viene eliminata la possibilità di scindere la promozione dalla gestione; le SGR possono istituire e gestire anche SICAF (eterogestite); Capitale iniziale, requisiti patrimoniali e responsabilità professionale disciplina in materia di requisiti patrimoniali; apposita copertura contro i rischi derivanti da responsabilità professionale; Remunerazione regole di dettaglio in materia di remunerazione (cfr. linee guida ESMA); Principio di parità di trattamento e possibili deroghe divieto di riservare un trattamento di favore a taluni investitori, salvo che sia previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA; 11
12 Novità per SGR italiane che gestiscono FIA Valutazione degli assets nella Direttiva le responsabilità connesse alla valutazione degli assets e al calcolo del NAV vengono accentrate in capo al GEFIA, che deve adottare apposite procedure; i criteri di valutazione dei beni restano quelli individuati dalla normativa nazionale; la valutazione degli assets può essere affidata a valutatori esterni al ricorrere di determinate condizioni. Scompare il calcolo del NAV in regime di affidamento ; Relazione annuale disciplina dettagliata dei contenuti della relazione annuale del FIA, vanno incluse informazioni, tra l altro, sulla remunerazione corrisposta, il carried interest, etc.); deve essere predisposta entro 6 mesi dalla chiusura dell anno di riferimento; le disposizioni di attuazione saranno adottate dalla Commissione; Trasparenza la Direttiva impone specifici obblighi di trasparenza nei confronti degli investitori, prima che questi effettuino l investimento e in occasione di significative modifiche alle informazioni in precedenza fornite; inoltre, vi sono obblighi di disclosure periodica in caso di ricorso alla leva finanziaria; 12
13 Novità per SGR italiane che gestiscono FIA Depositario eliminazione dell obbligo di deposito accentrato della liquidità dell OICR; passaggio a un regime di controlli (tendenzialmente) ex post; Disclosure per acquisto di partecipazioni rilevanti e divieto di asset stripping obblighi di comunicazione/informativa verso le società target, i relativi soci e lavoratori, in caso di acquisto di partecipazioni rilevanti e/o di controllo in società non quotate o di acquisto del controllo di emittenti quotati; è previsto il c.d. divieto di asset stripping (2 anni successivi al controllo); non si applicano alle SPV immobiliari; Delega di funzioni si richiedono, tra l altro, condizioni oggettive per la delega, l accertamento di particolari requisiti in capo al delegato, la notifica all autorità di vigilanza, etc.); disposizioni ad hoc si applicano in caso di delega delle funzioni di gestione del portafoglio e del rischio (in particolare, si richiede l autorizzazione preventiva dell autorità di vigilanza in talune circostanze); 13
14 Novità per SGR italiane che gestiscono FIA Requisiti organizzativi le norme in materia di requisiti organizzativi sono in larga parte in linea con il quadro MiFID / UCITS e dunque con la normativa italiana; occorre però: realizzare un assessment fra procedure esistenti e nuovi procedure e obblighi organizzativi richiesti (operazioni personali, conflitti di interessi, gestione ordini, gestione liquidità, incentivi, gestione del rischio, funzioni controllo, esecuzione ordini, procedure contabili, controllo dell organo di gestione, politica di valutazione degli assets, remunerazioni); verificare i contratti di outsourcing rispetto ai requisiti del Regolamento 231 e procedere all assessment della struttura di deleghe, governance e organizzazione rispetto alle regole in materia di delega di funzioni e ai criteri di dettaglio contenuti nel Regolamento 231 rispetto alle c.d. "ghost companies"; aggiornare l informativa periodica agli investitori; valutare il rapporto con il depositario e sollecitare l'avvio della negoziazione della nuova convenzione e dei relativi SLAs; valutare gli adeguamenti alle segnalazioni di vigilanza. 14
15 Novità per SGR italiane che gestiscono FIA Passaporto del gestore le SGR italiane potranno istituire e gestire FIA UE in altri Stati membri, previa notifica regulator-regulator, in regime di «LPS» o di stabilimento; la Com. Congiunta precisa che, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di recepimento, le SGR italiane non possono gestire FIA in via transfrontaliera negli altri Stati Membri dell UE mediante la procedura di notifica prevista dalla AIFMD (art. 33 dell AIFMD); l Opinion dell ESMA ha chiarito che se lo Stato membro di origine del GEFIA ha già trasposto l AIFMD, lo stato membro ospitante del GEFIA che ancora non ha trasposto l AIFMD (per es. l Italia) non può rifiutare la procedura di notifica prevista dalla AIFMD per la commercializzazione di FIA UE (art. 31 e 32 dell AIFMD) e per la gestione di FIA UE stabiliti in altri Stati membri (art. 33 dell AIFMD); al contrario, a partire dal 22 luglio 2013, i GEFIA UE, stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD è già stata trasposta nel quadro normativo nazionale, che intendano gestire un FIA italiano, in LPS o stabilimento, possono applicare la procedura di comunicazione ex art. 33 dell AIFMD (Autorità nazionale vs. Banca d Italia). 15
16 Gli impatti sui Fondi 16
17 Schema del regime applicabile ai FIA Italiani 22/0 7 sett/ott (?) nov/dic (?) Vecchio Tuf Vecchie Secondari e Com Congiunta Vecchi o Tuf commercializzazione commercializzazione Disp Transitorie FIA: Nuovo Tuf Disp Transitorie Vecchie Secondari e Nuovo Tuf Nuove Secondarie Schema semplificato sulla base delle disposizioni in consultazione già pubblicate 17
18 Gli impatti sui Fondi I FIA italiani già commercializzati al o all entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della AIFMD ( Disposizioni di Recepimento ) possono continuare ad essere commercializzati in Italia in base al quadro normativo nazionale vigente; anche l istituzione di nuovi FIA continua ad essere regolata dalle disposizioni nazionali vigenti fino all entrata in vigore delle Disposizioni di Recepimento; le SGR devono adottare le misure di recepimento entro luglio 2014; non è chiaro, inoltre, se la procedura di autorizzazione alla commercializzazione seguita fino ad oggi sarà accettata dalle Autorità degli Stati Membri in cui si svolge l offerta. Fino all entrata in vigore delle Disposizioni di Recepimento, le SGR non possono commercializzare FIA in via transfrontaliera negli altri Stati membri dell UE mediante la procedura di notifica (ex art. 32 dell AIFMD). 18
19 Gli impatti sui Fondi A partire dal 22 luglio 2013, infatti, i GEFIA UE, stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD è già stata trasposta, che intendano: commercializzare in Italia, a investitori professionali, i FIA dagli stessi gestiti, applicano già l art. 32 dell AIFMD (Autorità nazionale vs. CONSOB); si applica anche ai FIA UE «feeder» con master che sia FIA UE gestito da GEFIA UE; se l offerta era già iniziata possono continuare senza necessità di nuova procedura; commercializzare in Italia, a investitori al dettaglio, i FIA dagli stessi gestiti, applicano l art. 42, co. 5, TUF (autorizzazione + notifica ex art. 32 dell AIFMD). gestire un FIA italiano, in LPS o stabilimento, applicano già la procedura di comunicazione ex art. 33 dell AIFMD (Autorità nazionale vs. Banca d Italia); Se la AIFMD non è stata ancora trasposta, il GEFIA UE applica l art. 42, co. 5, TUF per la commercializzazione in Italia di FIA UE; l art. 42 Tuf si applica anche ai GEFIA Non-UE, fino alle nuove disposizioni. 19
20 Gli impatti sui Fondi Con l entrata a regime delle Disposizioni di Recepimento, invece: anche le SGR italiane potranno commercializzare o gestire FIA Ita o UE, riservati a investitori professionali, in tutto il territorio dell Unione, previa procedura di notifica regulator-regulator, avvalendosi del c.d. passaporto del prodotto ; si prevede una procedura di notifica preventiva (20 gg lavorativi) per la commercializzazione, da parte delle SGR, di FIA italiani o UE, a investitori professionali in Italia e nell'unione Europea; si prevede una procedura di notifica preventiva (10 gg lavorativi) per la commercializzazione di FIA italiani agli investitori retail (secondo una procedura differente da quella di cui al precedente alinea). 20
21 Focus: Commercializzazione e gestione 1/3 DAL 22/07/2013 E FINO ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DAL 22/07/2014 autorizzate alla gestione/commercializz azione continuano ad operare continuano ad operare. Adeguano procedure SGR italiane regime di autorizzazione: - di nuovi gestori - istituzione/ commercializzazione nuovi fondi continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti applicano le nuove disposizioni gestione/commerciali zzazione stati UE non applicano notifica ex artt. 32 e 33 AIFMD e continuano ad applicare le disposizioni previgenti applicano le nuove disposizioni 21
22 Focus: Commercializzazione e gestione 2/3 Offerta del fondo UE già autorizzata DAL 22/07/2013 E FINO ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE Continuano commercializzazione a investitori professionali DAL 22/07/ Adottano le misure necessarie per rispettare normativa di recepimento 2. Ottengono autorizzazione ex AIFMD 3. Effettuano notifica ex 32 AIFMD GEFIA UE gestore di FIA UE Se stato membro già ha trasposto Possono commercializzare in Italia a investitori professionali ex 32 AIFMD Possono gestire un FIA italiano in LPS o mediante succursale ex 33 AIFMD 22
23 Focus: Commercializzazione e gestione 3/3 DAL 22/07/2013 E FINO ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DAL 22/07/2014 GEFIA UE gestore di FIA UE Se stato membro non ha trasposto Procedura di approvazione ex 42, comma 5, TUF per istanze di commercializzazione in Italia di FIA UE Se procedura di autorizzazione ex 42 è in corso e si applica la procedura di notifica: attestazione del GEFIA alla BDI e CONSOB di essere stabilito in Stato UE in cui ancora non è stata recepita l AIFMD 1. Adottano le misure necessarie per rispettare normativa di recepimento 2. Ottengono autorizzazione ex AIFMD 3. Effettuano notifica ex 32 AIFMD GEFIA NON UE GEFIA UE gestore di FIA NON UE Istanza di commercializzaz ione in Italia di FIA UE e non UE autorizzazione ex 42, comma 5 TUF 23
24 Gli impatti sui Fondi La struttura e la composizione del portafoglio dei FIA continuerà ad essere disciplinata a livello nazionale; si introduce la nozione di FIA italiano riservato, offerto unicamente a investitori professionali ex Mifid; tali Fia riservati dovrebbero, a regime, poter derogare ai limiti di investimento; le Disposizioni Transitorie precisano che gli OICR italiani riservati e gli OICR italiani speculativi (ex DM 228) esistenti alla loro entrata in vigore, sono «FIA italiani riservati»; dalla data di entrata in vigore del Decreto, le loro quote possono essere «commercializzate» esclusivamente nei confronti di investitori professionali; non è chiaro se ciò faccia riferimento solo all offerta di nuove quote in sottoscrizione o anche al mercato secondario (cessione di quote esistenti); la nuova definizione non è immediatamente in contrasto con quella di fondo riservato ex DM 228: il concetto di investitore qualificato attiene ai limiti di rischiosità, quello di professionale ex AIFMD alle regole di commercializzazione; gli investitori qualificati ex DM 228/1999 includono anche soggetti che non rispettano i requisiti dimensionali e operativi previsti per essere investitori professionali. 24
25 Investitori Professionali Vs. Qualificati In altri termini, per investitori qualificati ex DM 228 si intendono: le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario; Investitori Professionali i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente. Si intendono quelli, privati e pubblici, di diritto e su richiesta di cui alla Mifid. In particolare, vi rientrano, ad esempio: i soggetti autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari; le imprese che hanno almeno 2 requisiti: totale di bilancio: 20 mln EUR; fatturato netto: 40 mln EUR; fondi propri: 2 mln EUR; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari; i clienti che richiedano tale trattamento e che abbiano almeno 2 requisiti: effettuato operazioni significative con frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei 4 trimestri precedenti; valore minimo del portafoglio di strumenti finanziari e depositi di contante superiore a 500 mila EUR; esperienza nel settore finanziario in posizione idonea; Regioni, Provincie, Enti pubblici nazionali e regionali che ne facciano richiesta e che soddisfino certi requisiti dimensionali (in termini di ammontare delle entrate, operazioni effettuate, numero di addetti a tale attività); 25
26 Impatti Ulteriori Offerta fuori sede: verranno modificate la norme di cui agli artt. 30 e 31 del TUF in modo da consentire espressamente alle SICAF, ai GEFIA UE e non UE, di procedere all offerta fuori sede di quote o azioni di OICR avvalendosi di promotori finanziari; Assemblea dei fondi chiusi: il MEF ha posto in consultazione l eventuale abrogazione delle norme del TUF in materia di assemblea dei fondi chiusi, stante le difficoltà riscontrate, per i fondi immobiliari destinati al pubblico retail, nel coinvolgimento dei quotisti alla vita del fondo. Con l istituzione delle SICAF potrebbe non essere necessaria l assemblea per i fondi chiusi, in quanto l investitore che volesse partecipare alle decisioni di policy aziendale potrebbe scegliere la forma societaria. Se, viceversa, si volesse mantenere l assemblea, si potrebbe limitarne il mandato alla sostituzione della SGR. 26
27 Focus: Trasparenza L AIFMD (artt ) e i Documenti in Consultazione prevedono: obblighi di informativa e disclosure dai gestori di fondi di private equity; divieto di asset stripping sulle società (quotate e non) di cui si acquisisca il controllo*. Si applicano ai GEFIA che: gestiscono uno o più FIA che, individualmente o congiuntamente, in base a un accordo, acquisiscono il controllo di società quotate o non quotate; hanno un accordo di cooperazione con altri GEFIA perché i FIA da questi gestiti acquisiscano il controllo di società quotata o non quotata; sono esenti le partecipazioni acquisite in PMI** (cfr. Raccomandazione 2003/361/CE) e in SPV immobiliari. *: Per controllo si intende (i) per le società non quotate la detenzione di oltre il 50% dei diritti di voto nella società; per le società quotate invece si rinvia alla definizione richiamata in materia di OPA obbligatoria (Direttiva 2004/25/CE cfr. art. 106 TUF che prevede la soglia del 30% per l obbligo OPA). **: PMI sono le società che, anche relativamente ad eventuali imprese collegate o associate, (i) impiegano meno di 250 persone e (ii) hanno un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di Euro e/o un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di Euro. 27
28 Focus: Trasparenza (2/3) Il GEFIA deve notificare all autorità competente le partecipazioni rilevanti (10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto) in società non quotate del FIA gestito: l acquisto o la cessione vanno comunicati all autorità dello Stato membro d origine del GEFIA entro 10 giorni lavorativi dalla data rilevante. Il GEFIA deve notificare l acquisto del controllo di società non quotate da parte del FIA alla società, ai relativi azionisti e alle autorità competenti del proprio Stato membro d origine: trasmette entro 10 giorni dalla data rilevante, apposita comunicazione su (i) la situazione risultante in termini di diritto di voto; (ii) le condizioni in base alle quali è stato acquisito il controllo; (iii) la data di acquisto del controllo; richiede al CdA della società di comunicare l acquisizione anche ai lavoratori della stessa (o ai loro rappresentanti ove presenti). 28
29 Focus: Trasparenza (3/3) Inoltre in caso di acquisto del controllo di una società non quotata o anche di una società quotata da parte del FIA il GEFIA deve dare (a) alla target (con informativa anche ai lavoratori), (b) agli azionisti e (c) all autorità, informazioni su: i GEFIA che, individualmente o in accordo, gestiscono i FIA controllanti; le policy sui conflitti di interesse (in particolare tra il GEFIA, il FIA e la target); le politiche di comunicazione (esterna e interna) relative alla società, in particolare per quanto riguarda i lavoratori; in aggiunta, in caso di controllo in società non quotate, vanno rese disponibili ulteriori informazioni (es. programmi di sviluppo futuro, ripercussioni probabili sull occupazione, modalità di finanziamento dell acquisizione); infine, dopo l acquisto del controllo, specifiche informazioni (ad es. sull andamento e il prevedibile sviluppo della società) vanno incluse nella relazione annuale del FIA o nella relazione annuale della società target. 29
30 Focus: Divieto di asset stripping Per 24 mesi dall acquisto del controllo di una società quotata o non da parte del FIA, il relativo GEFIA: non può facilitare, sostenere o istruire né votare: distribuzioni (compresi dividendi e interessi delle azioni) (i) se l attivo netto è o diventerebbe inferiore al totale del capitale sottoscritto e delle riserve non disponibili, o (ii) se l importo supera i profitti aumentati degli utili riportati e dei relativi prelievi effettuati su riserve disponibili riduzione del capitale esclusi i casi di: (i) riduzione per perdite; (ii) iscrizione delle somme liberate a riserve indisponibili il cui importo, a seguito di tale operazione, non sia superiore al 10% del valore del capitale sottoscritto risultante dall operazione di riduzione; rimborso di azioni e/o acquisto di azioni proprie (comprensive delle azioni già acquisite e detenute in precedenza dalla società, anche da persona che agisca in nome proprio ma per conto della stessa); è tenuto ad adoperarsi al meglio per impedire che le operazioni di cui sopra siano realizzate. 30
31 Focus: Politiche di remunerazione Le procedure per la remunerazione debbono essere chiare, ben documentate e trasparenti (e devono prevedere ad es. la documentazione del processo decisionale, l individuazione del personale più rilevante, le misure per evitare conflitti di interesse). La struttura della remunerazione prevede una parte fissa e una parte variabile. In materia di remunerazione variabile: vige il principio della flessibilità collegato con l allineamento del rischio: la remunerazione fissa deve essere sufficiente a remunerare i servizi professionali prestati; la parte variabile deve essere ponderata ai processi di gestione del rischio e di governance; l allineamento al rischio è basato su processi di (i) quantificazione dei risultati e del rischio, (ii) attribuzione, (iii) erogazione. 31
32 Focus: Politiche di remunerazione È richiesto il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti (compliance, HR, pianificazione e controllo etc.) nell elaborazione e controllo delle politiche retributive. Si applica il principio di proporzionalità: le politiche di remunerazione devono essere adottate proporzionalmente ai seguenti «criteri rilevanti» relativi al GEFIA: dimensioni; organizzazione interna; natura, portata e complessità delle attività. ad alcune condizioni alcuni GEFIA possono non applicare le prescrizioni riguardanti (i) il processo di erogazione e (ii) il comitato per le remunerazioni. 32
33 Focus: Politiche di remunerazione Orientamenti specifici per gli organi del GEFIA, tra cui: l organo di amministrazione non dovrebbe determinare la propria remunerazione; l organo di sorveglianza ha la responsabilità di approvare e mantenere una politica retributiva adeguata nel tempo, di controllarne l attuazione e il riesame; gliorganidicontrollointernosono associati al riesame periodico; il comitato per le remunerazioni che supporta l organo di sorveglianza. Disposizioni normative: art. 13 dell AIFMD; allegato II dell AIFMD (che si applica a tutti i GEFIA); «Orientamenti per sane politiche retributive» dell ESMA del 3 luglio 2013; applicazione limitata, finché il regime del passaporto non diventerà obbligatorio, è prevista per i GEFIA non UE che commercializzano in UE a investitori professionali senza passaporto ex 42 AIFMD; 33
34 Focus: Politiche di remunerazione Criteri: una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 % di qualsiasi remunerazione variabile, è composta da quote o azioni del FIA interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti, a meno che la gestione del FIA rappresenti meno del 50 % del portafoglio totale gestito dal GEFIA, nel qual caso il minimo del 50 % non si applica; una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40%, della componente variabile della remunerazione, è differita su un periodo appropriato compreso tra i tre e i cinque anni (a meno che il ciclo di vita del FIA interessato non sia più breve) in considerazione del ciclo di vita e della politica di rimborso del FIA interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi del FIA in questione. la remunerazione, pagabile secondo meccanismi di differimento, è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60% di tale importo è differito;
35 Focus: Politiche di remunerazione Le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva devono essere oggetto di disclosure in un apposita relazione predisposta su base annuale, che indichi il numero di beneficiari e gli eventuali interessi corrisposti dal fondo. Sono previste diverse opzioni per la divulgazione delle suddette componenti; tuttavia, la sede preferibile per tale disclosure sembra essere il rendiconto annuale del fondo. Impatto: Carried interest ove le modalità di remunerazione esistenti soddisfino requisiti della AIFMD
27/06/2014. Annunziata & Conso
Recepimento della Direttiva AIFM: disamina delle principali novità dei regolamenti attuativi di Banca d Italia e Consob (in consultazione dal 26 giugno 2014) 27/06/2014 Annunziata & Conso Premessa Con
DettagliDecreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 44: disamina delle principali novità conseguenti all attuazione della direttiva 2011/61
Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 44: disamina delle principali novità conseguenti all attuazione della direttiva 2011/61 9/04/2014 Annunziata & Conso Premessa Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
DettagliLEGENDA. TUF Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF
ELENCO DEGLI ULTERIORI ATTI E PROVVEDIMENTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA (delibera n. 310 del 7 luglio 2015) Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
DettagliLa preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELLA STABILITÀ FINANZIARIA, DEI SERVIZI FINANZIARI E DELL UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI Bruxelles, 8 febbraio 2018 Rev1 AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI RECESSO
DettagliÈ TROPPO PRESTO PER PREOCCUPARSI DELLA CURVA DEI TASSI USA
È TROPPO PRESTO PER PREOCCUPARSI DELLA CURVA DEI TASSI USA Giulia Candiano * Il decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34 (noto come il c.d. Decreto crescita ) ha introdotto, tra le tante novità, l istituto
DettagliINDICE SOMMARIO. Prefazione... Autori... Abbreviazioni normative... CAPITOLO 1 L AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MIFID II di Stefano Belleggia
Prefazione........................................ XIII Autori.......................................... XV Abbreviazioni normative................................ XVII CAPITOLO 1 L AMBITO DI APPLICAZIONE
DettagliSTRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Approvato con delibera del N 4 Consiglio di Amministrazione del 24/02/2010 Data di efficacia: 01/04/2010 2 INDICE 1 PREMESSA...4 2 DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE
DettagliQuinto Report su "Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l'anno 2017" Andrea Turi. 4 settembre 2018
Quinto Report su "Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per l'anno 2017" Andrea Turi 4 settembre 2018 (*) Le considerazioni che seguono sono svolte a titolo personale e non impegnano
DettagliSettembre Effetti fiscali del recepimento in Italia della Direttiva AIFM: la circolare dell Agenzia delle Entrate 21/E del 2014
Settembre 2014 Effetti fiscali del recepimento in Italia della Direttiva AIFM: la circolare dell Agenzia delle Entrate 21/E del 2014 Stefano Massarotto e Giovanni Barbagelata, Studio Tributario Associato
DettagliDOCUMENTO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
DOCUMENTO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliANALISI TECNICO-NORMATIVA
ANALISI TECNICO-NORMATIVA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/760 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL
DettagliALPHA SGR S.p.A. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE
MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate... 3 2. Autore del manuale delle procedure interne... 4 3. Finalità del manuale... 4 4. Contenuto
DettagliConvegno Paradigma. L operatività in Italia di FIA esteri comunitari: acquisto crediti e direct lending. Romeo Battigaglia.
Convegno Paradigma L operatività in Italia di FIA esteri comunitari: acquisto crediti e direct lending 20 marzo 2017 Romeo Battigaglia Agenda L operatività in Italia di FIA esteri comunitari: acquisto
Dettagli*** Comunicazione n. DIN/ del
Comunicazione n. DIN/5036386 del 19-5-2005 Oggetto: Regime transitorio della nuova disciplina in tema di OICR di cui al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato ed integrato dalla
DettagliORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO. Nozione
Nozione Organismi con diversa forma giuridica che investono in strumenti finanziari od in altre attività il denaro raccolto tra il pubblico dei risparmiatori, operando secondo criteri di gestione fondati
DettagliPolitica di classificazione della clientela adottata da Banca Mediolanum
Politica di classificazione della clientela adottata da Banca Mediolanum Edizione ottobre 2008 Versione 2.0 Indice INDICE... 2 1 PREMESSA... 3 2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO... 3 3 REGOLE DI CLASSIFICAZIONE
DettagliLuglio Avv. Luigi Mula, Graziadei Studio Legale. 1. Premessa
Luglio 2014 Gli obblighi delle Sgr che gestiscono FIA che acquisiscono partecipazioni rilevanti o di controllo alla luce del Documento di Consultazione Consob del 26 giugno 2014 Avv. Luigi Mula, Graziadei
DettagliIndice. Indice. Cenni di storia dell ordinamento italiano del mercato mobiliare 17
VII Capitolo I Introduzione 1 1. La nozione di mercato mobiliare 1 2. Gli intermediari di mercato mobiliare 3 3. Le ragioni di una disciplina speciale del mercato mobiliare 4 4. Dal valore mobiliare allo
DettagliNOTA ESPLICATIVA DEL 65 AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 154
DIPARTIMENTO ECONOMIA E STATISTICA Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche NOTA ESPLICATIVA DEL 65 AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 154 Con la presente nota si forniscono alcune indicazioni di
DettagliMiFID 2: tutte le risposte Avv. Luca Frumento
MiFID 2: tutte le risposte Avv. Luca Frumento Governo degli strumenti finanziari Viene introdotto l obbligo, in capo agli emittenti intermediari, di PREDETERMINARE IL MERCATO TARGET DEI CLIENTI per i quali
DettagliINDICE CAPITOLO I INTRODUZIONE. LA DELIMITAZIONE DELLA MATERIA E L EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA
INDICE CAPITOLO I INTRODUZIONE. LA DELIMITAZIONE DELLA MATERIA E L EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA 1. Il problema definitorio 1 1.1. La nozione di attività finanziaria 3 1.2. La nozione di impresa finanziaria
DettagliRisposta ABI alla consultazione circa lo schema di regolamento ministeriale recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie
Risposta ABI alla consultazione circa lo schema di regolamento ministeriale recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interesse
DettagliDOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Classificazione della Clientela 2 di 8 03.0.13142-03/2011 1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate La classificazione del
DettagliIL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2,
Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (Gazzetta
DettagliLIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Approvato dall Assemblea dei soci del 16 maggio 2011 Pagina 1 di 10 I N D I C E PARTE PRIMA: 1) Normativa di riferimento 2) Limiti di cumulo:
DettagliDOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
Consultazione pubblica svolta dal Dipartimento del Tesoro sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
DettagliTABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI
TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI Descrizione Soggetti tenuti Misura Termine di causale alla corresponsione del contributo versamento art. 1, lett. a), Sim iscritte nell Albo (incluse le fiduciarie)
DettagliLa Normativa Mifid in Circoscrizione
La Normativa Mifid in Circoscrizione 20 Ottobre 2016 Relatore: Dr. Davide Rivero AGENDA Il Premessa Contesto e finalità normativa Aree impattate dalla normativa Funzionamento e trasparenza dei mercati
DettagliPOLICY Mappatura Conflitti di Interesse
POLICY Mappatura Conflitti di Interesse [ Pagina Bianca ] Mappatura dei conflitti di interesse 1 INDICE Mappatura conflitti di interesse... 3 Selezione degli investimenti... 3 Scelta delle controparti
DettagliSono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:
Regime fiscale delle imposte sui redditi dei partecipanti Sulla base del quadro normativo delineato dall art. 32 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, come da ultimo modificato dalla legge n. 106
DettagliREGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Approvato dall Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2014 Pagina 1 di 9 I N D I C E PARTE PRIMA: NORMATIVA 1) Normativa
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera 19094 MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI E DEGLI INTERMEDIARI ADOTTATI RISPETTIVAMENTE CON DELIBERA N. 11971 DEL
DettagliAlkimis SGR S.p.A. Procedura trattazione dei reclami
Alkimis SGR S.p.A. Procedura trattazione dei reclami (Approvata dal CdA 28/10/2015) 1 Sommario 1. Normativa di riferimento... 3 2. Contenuto della procedura e informativa alla clientela... 4 3. Reclamo:
DettagliGennaio Principali modifiche al Regolamento Banca d Italia in materia di gestione collettiva del risparmio
Gennaio 2017 Principali modifiche al Regolamento Banca d Italia in materia di gestione collettiva del risparmio Avv. Matteo Catenacci, Senior Associate, Studio Legale Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi
DettagliALTRE INFORMAZIONI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
ALTRE INFORMAZIONI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE I più significativi rapporti patrimoniali ed economici con le parti correlate sono analizzati nelle note esplicative ed integrative sui prospetti contabili
DettagliIndice generale. A Le questioni in corso e le linee di indirizzo. Il contesto istituzionale ed economico. L attività di vigilanza e l enforcement
A Le questioni in corso e le linee di indirizzo l contesto istituzionale ed economico 1 La crisi dell Area euro, la risposta delle istituzioni e le prospettive 5 1.1 L evoluzione della crisi e i riflessi
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL SETTIMO PUNTO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL SETTIMO PUNTO DELL ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PRYSMIAN S.P.A. DEL 12 APRILE 2018
DettagliLa comunicazione finanziaria alla luce delle nuove direttive comunitarie
La comunicazione finanziaria alla luce delle nuove direttive comunitarie Fabrizio Plateroti Director, Regulation & Post Trading Borsa Italiana 5 Maggio 2006 8 Maggio 2006 Milano, Palazzo Mezzanotte Roma,
DettagliL equity crowdfunding: regolamentazione e evidenze di mercato
CNDCEC e ODCEC di Napoli L equity crowdfunding esteso a tutte le PMI: un opportunità per lo sviluppo delle aziende L equity crowdfunding: regolamentazione e evidenze di mercato Napoli 9febbraio2018 Divisione
DettagliR E L A Z I O N E. Finalità del regolamento
R E L A Z I O N E Finalità del regolamento Il 19 maggio 2015 è stato pubblicato nella GUUE il regolamento (UE) n. 760 del 29 aprile 2015 che ha creato una nuova categoria di fondi, i fondi europei di investimento
Dettagli(Approvata dal CdA del 21/06/2018)
Policy per l esercizio del diritto di voto connesso agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR mobiliari gestiti PREMESSA In qualità di società di gestione del risparmio, Alkimis SGR S.p.A. (di
Dettaglib) assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di investimento dell OICR interessato; c) prevenire
Fideuram Investimenti SGR S.p.A. Strategia per l esercizio dei diritti di voto detenuti nel portafoglio degli OICR gestiti (ai sensi dell art. 34 del Regolamento Banca d Italia/Consob del [19 gennaio 2015])
DettagliOrientamenti ABE. sull esercizio di raccolta delle informazioni riguardanti i c.d. high earners ABE/GL/2012/5
Orientamenti ABE sull esercizio di raccolta delle informazioni riguardanti i c.d. high earners ABE/GL/2012/5 Londra, 27 luglio 2012 Oggetto degli orientamenti 1. Il presente documento contiene orientamenti
DettagliIl Presidente vicario: GENOVESE LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
gli investitori istituzionali. La misura massima della contribuzione è pari a 6.000.000,00 per ciascuna offerta; 9.4. offerte di cui all art. 1, lett. m), punto m4), della 20232 del 20 dicembre 2017: ammissione
DettagliDott.ssa Emmanuela Saggese Presidente Commissione Tutela del risparmio gestito ODCEC Napoli Componente Commissione Finanza Innovativa CNDCEC
Dott.ssa Emmanuela Saggese Presidente Commissione Tutela del risparmio gestito ODCEC Napoli Componente Commissione Finanza Innovativa CNDCEC Roma - 16 novembre 2011 Fonti normative La normativa che disciplina
DettagliLUGLIO 2017 NEWSLETTER COMPLIANCE S C
LUGLIO 2017 NEWSLETTER COMPLIANCE 1 S C SAVE for COMPLIANCE In questo numero: PSD2/IFR: modifiche al TUB e alle disposizioni sui servizi di pagamento IV Direttiva Antiriciclaggio: primi chiarimenti UIF
Dettaglia cura di Stefano Oliva
GLI INCENTIVI ALL INVESTIMENTO NELLE START-UP INNOVATIVE a cura di 23 NOVEMBRE 2017 MILANO I SOGGETTI BENEFICIARI L art. 1, c. 66 della Legge di Bilancio 2017 ha esteso e rafforzato le agevolazioni in
DettagliAIFMD NOVITÀ INTRODOTTE CON I DECRETI ATTUATIVI: AMBITI DI APPLICAZIONE E PROFILI DI GOVERNANCE
AIFMD NOVITÀ INTRODOTTE CON I DECRETI ATTUATIVI: AMBITI DI APPLICAZIONE E PROFILI DI GOVERNANCE Partner di: Private Equity LAB Associato a: Shadow Banking e AIFMD G20 Pittsburgh 2009 Rivedere l intero
DettagliRoma, 20 dicembre Il Presidente vicario: GENOVESE LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
tra il 2 gennaio 2017 ed il 1 gennaio 2018, prima dell ottenimento del relativo provvedimento di approvazione; m 2) a seguito della comunicazione di cui all art. 94, comma 1 ovvero di cui all art. 102,
DettagliGoverno Societario. Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi. Approvato dall Assemblea dei Soci del 28/04/2019.
Governo Societario Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi Approvato dall Assemblea dei Soci del 28/04/2019. Il presente documento abroga e sostituisce il precedente. Indice PREMESSA E RIFERIMENTI
DettagliPolicy per le Operazioni Personali
Policy per le Operazioni Personali Incontro con le Organizzazioni Sindacali 2 dicembre 2009 Indice Normativa di riferimento Descrizione contenuti Policy per le Operazioni Personali 2 Normativa introdotta
DettagliR E L A Z I O N E. Finalità del regolamento
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/760 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 2015, RELATIVO AI FONDI
DettagliN. 2 DEL 16 FEBBRAIO Consultazioni. Osservazioni al questionario Consob su raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line.
N. 2 DEL 16 FEBBRAIO 2013 Consultazioni Osservazioni al questionario Consob su raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line. Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 ( c.d. Decreto crescita
DettagliINDICE SOMMARIO. Prefazione
INDICE SOMMARIO XI Prefazione 1 Capitolo Primo Le società per azioni quotate tra diritto societario speciale, disciplina dei mercati ed interessi generali 1 1.1. S.p.a. quotate e diritto speciale 2 1.2.
DettagliDECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA DELIBERA 22 novembre 2017. Aggiornamento della delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, recante «Disposizioni concernenti
DettagliDIRETTIVA IORP2 AL TRAGUARDO: NOVITÀ E PROSPETTIVE PER I FP ITALIANI. Antonello Motroni Mefop SpA Roma, 15 novembre 2018
DIRETTIVA IORP2 AL TRAGUARDO: NOVITÀ E PROSPETTIVE PER I FP ITALIANI Antonello Motroni Mefop SpA Roma, 15 novembre 2018 1 Contesto europeo e regolamentazione italiana Normativa UE ha già prodotto importanti
DettagliPolicy commerciale sui servizi di investimento
Policy commerciale sui servizi di investimento Delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2018 INDICE 1 PREMESSA... 3 1.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 1.2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO...
DettagliIndice. 1. Le fonti del diritto dei mercati e degli intermediari finanziari. 2. Regolamentazione e vigilanza. Prefazione, di Piergaetano Marchetti
Prefazione, di Piergaetano Marchetti Introduzione, di Paolo Sfameni e Andrea Giannelli XIII XVII 1. Le fonti del diritto dei mercati e degli intermediari finanziari di Paolo Sfameni 1 1.1. Introduzione.
DettagliDISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
TITOLO III Capitolo 2 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999 Sezione I Disposizioni di carattere generale Titolo III - Capitolo 2 CONCESSIONE
DettagliRetail banking (3) Investment banking (3) Personale addetto in FTE (7) # # # # # #
Allegato II Informazioni sulle remunerazioni per finalità di benchmarking - GL EBA 2014/8 Schema n. 1 - Informazioni sulle remunerazioni di tutto il personale Codice della banca, della SIM o del gruppo
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO. I MERCATI FINANZIARI E IL SISTEMA DI VIGILANZA Raffaele Lener CAPITOLO SECONDO
INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO I MERCATI FINANZIARI E IL SISTEMA DI VIGILANZA Raffaele Lener 1. Premessa... p. 1 2. Le società di gestione...» 6 3. Il ruolo delle autorità pubbliche nella gestione dei
DettagliCambiali finanziarie
Cambiali finanziarie Fonte normativa: L. 13 gennaio 1994, n. 43 (cosi come modificato dal Decreto crescita) Artt. 2412, 2448 e 2526 del codice civile L emissione delle cambiali finanziarie rappresenta
DettagliDISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE
PARTE TERZA Capitolo 7 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999 Sezione I Disposizioni di carattere generale Capitolo 7 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
DettagliD E L I B E R A : Articolo 1. Misura della contribuzione
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA, AI SENSI DELL ART. 40 DELLA LEGGE N. 724/1994, PER L ESERCIZIO 2017 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974,
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL TERZO PUNTO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PROPOSTA DI CUI AL TERZO PUNTO DELL ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PRYSMIAN S.P.A. DEL 12 APRILE 2017
DettagliIT Unita nella diversità IT A8-0041/2. Emendamento. Eva Joly a nome del gruppo Verts/ALE
22.4.2015 A8-0041/2 2 Eva Joly a nome del gruppo Verts/ALE Articolo 3 paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. Un FCM o il gestore di un FCM possono essere situati in un paese o in una giurisdizione terza purché
DettagliDocumento integrativo delle relazioni di gestione annuali 2017
Documento integrativo delle relazioni di gestione annuali 2017 gruppo credem (Parte C, Sezione IV, IV.3 Remunerazioni del Provvedimento della Banca d Italia del 19 gennaio 2015, così come modificato dal
DettagliLa variabile fiscale nei piani di smobilizzo ovvero nel conferimento dei portafogli dei fondi
La variabile fiscale nei piani di smobilizzo ovvero nel conferimento dei portafogli dei fondi Barbara Aloisi Milano, 29 febbraio 2012 1 La liquidazione dei fondi immobiliari Quadro normativo: - Articolo
DettagliIndicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000
Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000 Art. 1 (Finalità) 1. Ai sensi dell articolo 38, comma
DettagliVISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; VISTO, in particolare, l articolo 14 del citato regolamento 2015/2365;
DELIBERA N. 19974 del 27/04/2017 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI, ADOTTATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971
DettagliAggiornamento normativo
Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione ed emittenti quotati I. Normativa italiana BREXIT: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 22/2019 Banche, SIM, SGR e altri
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
30.10.2018 L 271/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1618 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda
DettagliREVISIONE LEGALE DEI CONTI. La vigilanza del MEF e della CONSOB
REVISIONE LEGALE DEI CONTI La vigilanza del MEF e della CONSOB Relatore: Elisabetta Volpi Milano, 8 Novembre 2018 1 Decreto Legislativo n. 39 27 gennaio 2010 Decreto Legislativo n. 135 13 luglio 2016 Attuazione
DettagliLe principali modifiche introdotte dalla Direttiva 2013/50/UE riguardano in sintesi:
Roma, 3 agosto 2016 A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi - CONSOB_COM_2016_145 OGGETTO: D.lgs. 58/1998 Riferimento analitico: Direttiva 2004/109/CE (Transparency) - Direttiva 2013/50/UE - D.lgs. 15 febbraio
DettagliAllegato I Informazioni sulle remunerazioni dei cd. high earners - GL EBA 2014/7 (*) Codice della banca, della SIM o del gruppo bancario o di SIM:
Allegato I Informazioni sulle remunerazioni dei cd. high earners - GL EBA 2014/7 (*) Codice della banca, della SIM o del gruppo bancario o di SIM: Si segnala l assenza di high earners: (In caso di risposta
DettagliRequisito di copertura della liquidità
Regolamenti delegati in materia di Requisito di Copertura della Liquidità e leva finanziaria - Chiarimenti sulla disciplina applicabile alle SIM e ai gruppi SIM. Lo scorso 17 gennaio sono stati pubblicati
Dettagli1 PRIIPS: POSTICIPATA AL 1 GENNAIO 2018 LA DATA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014
1 PRIIPS: POSTICIPATA AL 1 GENNAIO 2018 LA DATA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014 2 ENTI PENSIONISTICI AZIENDALI O PROFESSIONALI: PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE UE LA DIRETTIVA (UE) 2016/2341
DettagliModifiche statutarie. Assemblea degli Azionisti
Modifiche statutarie Assemblea degli Azionisti 28.10.2015 Modifiche statutarie - Highlights Le modifiche allo Statuto proposte sono volte a recepire il contenuto delle Disposizioni di Vigilanza della Circolare
DettagliAGOSTO 2017 NEWSLETTER COMPLIANCE S C
AGOSTO 2017 NEWSLETTER COMPLIANCE 2 S C SAVE for COMPLIANCE In questo numero: Fit & Proper: il Regolamento MEF sui requisiti degli esponenti bancari ex art. 26 TUB Modifiche alle disposizioni sulla trasparenza
DettagliVI COMMISSIONE PERMANENTE
Martedì 7 gennaio 2014 23 Commissione VI VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) S O M M A R I O AUDIZIONI INFORMALI: Audizione del Parlamentare europeo Leonardo Domenici, nell ambito dell esame, in sede consultiva,
DettagliAprile 2012. La Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi. Dott. Corrado Ghielmi, Atrigna & Partners Studio Legale Associato
Aprile 2012 La Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi Dott. Corrado Ghielmi, Atrigna & Partners Studio Legale Associato La disciplina sui gestori dei fondi cd. alternativi è stata recentemente
DettagliAGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 41/2014. del 14 novembre 2014
AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 41/2014 del 14 novembre 2014 1) CRR: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea il Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 2) AIFMD, EuSEF e EuVECA: aggiornate le
Dettaglidel 3 ottobre ) AIFMD: aggiornate le Q&A dell ESMA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 35/2014 del 3 ottobre 2014 1) CRR: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 2) UCITS V: l ESMA ha posto in consultazione
DettagliQUALI SONO GLI OICR CHE TUTELANO GLI INVESTITORI DAL BAIL-IN?
QUALI SONO GLI OICR CHE TUTELANO GLI INVESTITORI DAL BAIL-IN? Simone Foti * In un momento in cui regna grande incertezza, non solo fra i risparmiatori, ma anche fra i tecnici, sui rischi di bail-in con
Dettagli10 Aprile 2014 Milano,Italy. Revisione della MiFID Il ruolo dell ESMA Salvatore Gnoni Investment & Reporting Division
10 Aprile 2014 Milano,Italy Revisione della MiFID Il ruolo dell ESMA Salvatore Gnoni Investment & Reporting Division Outline ESMA visione d insieme ESMA nel Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria Il
DettagliI Fondi comuni di investimento
I Fondi comuni di investimento Investitori istituzionali che raccolgono risparmio tra il pubblico e lo investono, collettivamente, in strumenti finanziari Ai risparmiatori vengono assegnate quote di partecipazione
DettagliVerso l Albo Unico dei Consulenti Finanziari
Verso l Albo Unico dei Consulenti Finanziari Come cambia la struttura del settore della consulenza e della distribuzione dei prodotti finanziari 6 Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria Milano, 20
DettagliAmundi SGR Remuneration Policy 2018
Amundi SGR Remuneration Policy 2018 September 2018 Amundi SGR Remuneration Policy 2018 (September 2018) pag. 1 PREMESSA La Amundi SGR Remuneration Policy 2018 (September 2018) (di seguito anche Politica
DettagliMilano, 16 febbraio 2012 Dott. Norberto Arquilla
Riforma della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria (D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011, D.L. 216/2011 convertito il 15 febbraio 2012, D.L. 2 del 2012
DettagliProvvedimento della Banca d Italia
Provvedimento della Banca d Italia Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione LA BANCA D ITALIA Visto il Regolamento
DettagliBANCA D ITALIA LA BANCA D ITALIA
BANCA D ITALIA PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2015. LA BANCA D ITALIA Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione fi nanziaria, di seguito
DettagliLe Società di Intermediazione Mobiliare
Le Società di Intermediazione Mobiliare Autore: Alessandra Concas In: Diritto civile e commerciale Le società di intermediazione mobiliare (SIM) sono società per azioni che svolgono l'attività di intermediazione
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. ART. 1 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE, CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TALUNI ORGANISMI D
DettagliCAPOLINO-PERLINGIERI & LEONE
CAPOLINO-PERLINGIERI & LEONE STUDIO LEGALE via posta elettronica 26 luglio 2013 Spett.le Dipartimento del Tesoro Ministero dell Economia e delle Finanze dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it Alla cortese attenzione
DettagliG.I.A.V.A. Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi Glossario dell anagrafica OICR
G.I.A.V.A. Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi Glossario dell anagrafica OICR PREMESSA Gli intermediari sono tenuti, attraverso la procedura GIAVA, a segnalare l istituzione di un nuovo OICR
DettagliINDICE SOMMARIO PARTE I IL MERCATO DEI CAPITALI E LA SUA DISCIPLINA GIURIDICA CAPITOLO I IL MERCATO DEI CAPITALI
Presentazione...................................... XIII PARTE I IL MERCATO DEI CAPITALI E LA SUA DISCIPLINA GIURIDICA CAPITOLO I IL MERCATO DEI CAPITALI 1. Il sistema finanziario...............................
DettagliAprile Avv. Giovanni Stefanin e Avv. Mario Zanin, Studio PwC Tax & Legal Services TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti
Aprile 2014 Il recepimento in Italia della Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi e la disciplina in materia di gestione del rischio Avv. Giovanni Stefanin e Avv. Mario Zanin,
Dettagli