Nota operativa Approvata con D.D.G. n. 409 del 24/11/2015

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1 L. n. 68 del Disposizioni in materia di delitti contro l ambiente Nota operativa Approvata con D.D.G. n. 409 del 24/11/2015 Il è entrata in vigore la Legge n. 68 del recante Disposizioni in materia di delitti contro l ambiente. Si tratta di un intervento normativo complesso che oltre ad estendere la tutela penale dell ambiente, mediante l introduzione nel Codice penale di nuove fattispecie di reato, interviene a modificare/integrare altri articoli del medesimo, oltre che del D.Lgs. n. 152/06 e di altre fonti normative, con l obiettivo di individuare strumenti e procedure per migliorare e rendere più efficace l azione penale in campo ambientale. Considerato l'ampio impatto della L. 68/2015 nell'operare dell'agenzia, nonché la complessità delle novità introdotte che per più aspetti presentano oggettiva difficoltà interpretativa, con la presente nota si intende fornire, a tutti gli Uffici Agenziali coinvolti, prime indicazioni operative in vista di una quanto più omogenea applicazione della suddetta legge. Le indicazioni di seguito esplicate sono state disposte anche sulla base dei contenuti essenziali richiamati nel documento istruttorio della Disposizione Direttoriale di approvazione della presente nota. Tale documento è da ritenersi un primo indirizzo tecnico-procedurale suscettibile di trovare integrazione/modifica a seguito dello svilupparsi di ulteriori orientamenti di giurisprudenza e dottrina. Aspetti operativi Si segnala innanzitutto l'applicazione dell'art. 1, c. 9, L. 68/2015, che ha aggiunto l art. 318-ter del D. Lgs. n. 152/2006 e che introduce una nuova procedura di estinzione dei reati contravvenzionali mediante adempimento, da parte del contravventore, di prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza (tra cui anche Arpa Umbria): L Agenzia, in quanto organo di vigilanza ex art. 318-ter, comma 1, che opera in campo ambientale anche con personale ispettivo dotato di qualifica di UPG, rientra tra i soggetti che sono tenuti a dare applicazione alle disposizioni di cui alla nuova Parte VI-bis del D.lgs. 152/06. Ai sensi dell'art. 318-bis del D.lgs. 152/06 la nuova procedura di estinzione dei reati si applica alle sole ipotesi contravvenzionali previste dal D.Lgs. 152/06 che:

2 - sono punite con la pena dell ammenda alternativa o cumulativa a quella dell arresto; - sono punite con la sola pena dell ammenda; - non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche; Rispetto a tale ultimo punto risulta evidente che il legislatore voglia riferirsi alla tante contravvenzioni di pericolo astratto, senza danno o pericolo concreto e attuale di danno all ambiente, e cioè alle contravvenzioni cd formali ex D. lgs. n. 152/2006. Si tratta soprattutto di contravvenzioni incentrate sull assenza di autorizzazione o analogo titolo abilitativo, ma anche delle contravvenzioni caratterizzate dall inosservanza di prescrizioni formali. La mancanza o l inosservanza formale del titolo abilitativo determinano una situazione di pericolo potenziale per l ambiente, ma, come la norma chiarisce, tale dato di per sé non è ostativo all attivazione delle procedure di regolarizzazione. Deve infine trattarsi di una contravvenzione eliminabile con una prescrizione. Se il reato commesso non è più regolarizzabile perché ormai consumato, non possono esserci prescrizioni. Per ogni reato contravvenzionale accertato, per il quale non vi siano elementi ritenuti sufficienti o attuali per poter ravvisare l'avvenuto verificarsi di un danno o il manifestarsi di un pericolo concreto e attuale di danno, il personale di vigilanza con qualifica di UPG dovrà procedere così come di seguito disposto, all'individuazione delle prescrizioni atte a riportare la condotta entro i canoni delle norme che si ritengono violate e a far cessare le eventuali situazioni di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose (v. Commi 1 e 3, art. 318-ter, D.lgs 152/06), fissando altresì per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Riguardo ad ipotesi dubbie o per le quali le evidenze di un danno o di un pericolo concreto e attuale di danno non siano verificabili mediante l'ordinaria attività di controllo, si raccomanda di valutare l attivazione della procedura ex art. 318-ter del D. Lgs. n. 152/2006 anche nel rispetto del criterio guida cd finalistico, secondo cui la procedura è da attivare senz altro laddove l illecito come accertato possa essere rimosso negli effetti, attraverso la regolarizzazione imposta al trasgressore (art. 318-ter, comma 1). In particolare la procedura prescrizionale dovrà essere seguita allorquando il comportamento fattivo del trasgressore consenta la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi. Nel caso di ipotesi di reato contravvenzionale già configurate dal D.lgs. 152/06 come reati di evento consistenti in un danno/pericolo concreto e attuale di danno e comunque in tutti gli altri casi in cui le conseguenze del reato non lo consentano, non si darà luogo all'attivazione del potere prescrittivo. Di tale evenienza, ARPA Umbria ne dovrà sempre dare evidenza nella comunicazione della notizia di reato all A.G. Ove si ritenga necessario attivare i poteri prescrittivi di cui all'art. 318-ter, si ricorda che restano

3 comunque fermi gli obblighi di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.p.p. (vedi c. 4, Art. 318-ter, D.lgs 152/06). A tal fine, si dovrà procedere, di norma, contestualmente dando atto nell'ambito della comunicazione della Procura dell'avvenuta comminazione della prescrizione al contravventore (allegandola in copia). Nei casi in cui l'elaborazione delle prescrizioni risulti invece particolarmente complessa e richieda una tempistica più ampia di quella prevista per la comunicazione all A.G., si dovrà comunque procedere a dare notizia, nell'ambito della stessa, dell'avvio del procedimento di individuazione delle prescrizioni e, successivamente, ad inviare alla Procura copia delle prescrizioni impartite al contravventore. L Agenzia in ogni caso provvederà a notiziare le autorità competenti perché si attivino, per quanto di loro competenza, circa la necessità di licenziare ulteriori provvedimenti finalizzati, ad esempio, alla rimozione del pericolo di danno, ad impedire l'aggravarsi del danno stesso, a ripristinare e/o tutelare lo stato dell'ambiente e della salute umana; Nel caso in cui, per esigenze organizzative e in via del tutto residuale, l attività di vigilanza/ispettiva sia svolta da soli tecnici assegnati alle Sezioni Territoriali che non abbiano qualifica di Upg, questi dovranno redigere apposita relazione al proprio Responsabile di Sezione Territoriale il quale, valutata la congruità della relazione e la contestuale presenza di inadempienze del soggetto controllato riconducibili a reati di natura contravvenzionali (non rientranti nelle ipotesi di cui all art. 318-bis D. Lgs. n. 152/2006), attiverà la procedura ex art 318-ter D. Lgs. n. 152/2006 o individuerà l Upg deputato a procedere in tal senso. L Upg incaricato potrà riservarsi la facoltà di procedere ad ulteriore sopralluogo di verifica; Riguardo alla individuazione dell'organismo competente ad asseverare tecnicamente le prescrizioni (v. co. 1, art. 318-ter, D.lgs 152/06) la norma dà adito a diversi dubbi; tuttavia, per quanto riguarda quelle proposte da ARPA Umbria, si ritiene che l Agenzia possa essere competente anche per l'asseverazione. Ai fini di cui sopra: 1) il potere di asseverazione delle prescrizioni elaborate e sottoscritte dagli operatori con qualifica di UPG che hanno accertato il reato contravvenzionale, sarà esercitato di norma dai Responsabili delle Sezioni Territoriali competenti per territorio, nel rispetto di ruoli e funzioni dettati dall Assetto Organizzativo dell Agenzia, così come espressamente previsto anche al punto 2 del Doc Ispra n. 53/15 CF; 2) per un efficace esercizio del potere prescrittivo da parte degli operatori di vigilanza con qualifica di UPG che non rivestano il ruolo di Responsabili di Sezione Territoriale, questi ultimi dovranno fornire loro tutte le indicazioni ed assicurare le eventuali collaborazioni per formulare prescrizioni corrette; 3) l'asseverazione delle prescrizioni dovrà essere riconosciuta con apposita sottoscrizione del Responsabile della Sezione Territoriale da riportare in calce alle prescrizioni, a seguito di

4 positiva valutazione circa: l'efficacia e la pertinenza delle prescrizioni, rispetto agli obiettivi che si pongono (ivi inclusa una verifica circa la chiarezza e la non equivocità delle stesse); la congruità dei tempi individuati per la regolarizzazione; la presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza. 4) le prescrizioni saranno trasmesse al contravventore ed altresì alla Procura della Repubblica competente secondo le modalità in uso per le comunicazioni di notizie di reato, fatta salva la firma per asseverazione del Responsabile della struttura di cui al punto 1);. Infine, nel caso in cui ARPA Umbria riceva richieste di asseverazione tecnica di prescrizioni impartite da Organi di indagine per reati ambientali di natura contravvenzionale riconducibili, per tematica, alle funzioni istituzionali dell'agenzia, si dovrà procedere nell'ottica della collaborazione tra enti. L Agenzia conserverà in ogni caso la propria autonomia riguardo all opportunità di valutare la legittimità e la congruità delle prescrizioni impartite dai citati Organi. L'asseverazione è effettuata, in rappresentanza dell Agenzia, da parte del Responsabile della Sezione Territoriale competente per territorio, così come sopra specificato. Verifica dell adempimento della prescrizione e ammissione al pagamento della somma di cui al comma 2, art. 318-quater Rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale circa l estinzione del reato contravvenzionale ex art. 318-quater D. Lgs. n. 152/2006, si deve fare particolare riferimento al comma 2, secondo cui Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. A tal proposito si precisa che, con note al prot. Arpa Umbria n del 03/08/2015 e n del 07/08/2015, trasmesse rispettivamente all Ufficio Legislativo del Ministero dell Ambiente, alle Procure della Repubblica competenti per territorio, alla Procura Regionale della Corte dei Conti e alla Regione Umbria, l Agenzia ha domandato a detti soggetti di voler produrre propria interpretazione circa il combinato disposto dell art. 318-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e del Doc. ISPRA 53/15-CF, punto 3. Ciò detto,

5 - Considerata l assoluta e impellente necessità di dover codificare una procedura interna rispetto al dettato dell art. 318-quater, comma 2, del D. lgs. n. 152/2006 (i primi procedimenti ex art. 318-ter, avviati subito dopo l entrata in vigore della L. n. 68/2015, sono giunti a conclusione dell iter; Arpa Umbria, in qualità di Organo accertatore, deve ammettere il contravventore al pagamento in sede amministrativa della somma pecuniaria perché si perfezionino tutte le condizioni essenziali per la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica e la conseguente - eventuale - estinzione del reato); - Preso atto che il Consiglio Federale ISPRA, con DOC n. 53/15 - CF, ha stabilito che in mancanza di più precise indicazioni normative e/o procedurali di livello nazionale/regionale circa l Ente cui versare le somme di cui all art 318-quater, si ritiene necessario che siano le medesime ARPA-APPA ad incamerare provvisoriamente, sia al fine di dare certezza al contravventore circa le modalità di pagamento, sia di facilitare, almeno in prima applicazione della norma, la verifica dell avvenuto pagamento da parte delle stesse Agenzie - Valutato quanto in parte motiva della circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova secondo cui Se la prescrizione è stata adempiuta, l Organo accertatore ammetterà il contravventore a pagare, entro 30 giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell ammenda edittale (con un versamento nelle casse dell ente cui appartiene l Organo accertatore) Si dispone che le somme di cui al secondo comma dell art. 318-quater vengano introitate da Arpa Umbria (nel caso in cui l Agenzia operi come Organo accertatore) in un conto corrente bancario dedicato esclusivamente a tale aspetto. La procedura di incameramento delle predette somme avrà carattere provvisorio e detti importi saranno congelati, in attesa di eventuali ulteriori disposizioni di leggi e/o regolamenti che integrino/modifichino la disciplina di tale istituto.

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