Normativa e Regolamenti del Nucleo di Valutazione dell Università degli Studi di Brescia

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1 Normativa e Regolamenti del Nucleo di Valutazione dell Università degli Studi di Brescia Aggiornato a Dicembre 2014 Legge n. 240 del Art. 2. (Organi e articolazione interna delle università) 1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione dei seguenti organi: 1) rettore; 2) senato accademico; 3) consiglio di amministrazione; 4) collegio dei revisori dei conti; 5) nucleo di valutazione; 6) direttore generale; q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'università; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo; r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale; s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'anvur; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza. Art. 5. (Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario) 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi: c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g); Decreto Legislativo n. 19 del Art. 8 Accreditamento dei corsi di studio 4. Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'università verifica se l istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'anvur e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'università è tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero. 7. Il Ministro, con proprio decreto, concede ovvero nega l'accreditamento, su conforme parere dell'anvur. Il decreto è trasmesso all università richiedente e al nucleo di valutazione della stessa in tempo utile per l avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e, comunque, non oltre la data del 15 giugno che precede l avvio dell'anno accademico. 1

2 Art. 9 Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico 2. Nell attività definita al comma 1, l ANVUR si avvale del contributo dei nuclei di valutazione interna delle università che, a tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati dell applicazione degli indicatori alla sede e ogni triennio accademico una relazione sui risultati dell applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio. L'ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le modalità di presentazione delle relazioni. 6. Il Ministro, con proprio decreto su conforme parere dell'anvur, riconferma l accreditamento della sede e del corso, dei corsi, ovvero ne dispone la revoca. Il decreto è trasmesso all'università e al nucleo di valutazione interno alla stessa in tempo utile per l avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e della programmazione di ateneo e comunque, non oltre la data del 15 giugno antecedente all avvio dell'anno accademico. 7. Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al presente articolo, i nuclei di valutazione interna sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente l eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori. La suddetta comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, è inviata dall ateneo al Ministero e all ANVUR, per l avvio dell iter procedurale di cui ai commi 4, 5 e 6. Art. 12 Controllo annuale 1. I nuclei di valutazione interna delle università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, effettuano un attività annuale di controllo sull applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10, anche di supporto al monitoraggio di cui all articolo 11, e di verifica dell adeguatezza del processo di auto-valutazione. 4. Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di valutazione e possono prevedere l elaborazione di autonomi indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche docenti-studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione. Art. 13 Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti 1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti, previste dall articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. 3. La relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti viene trasmessa ai nuclei di valutazione interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno. Art. 14 Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna 1. La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori definiti al comma 4 dello stesso articolo 12 e delle proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti. 2. La relazione di cui al comma 1 è redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'anvur, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e inserita, entro il 30 aprile di ogni anno, nel sistema informativo e statistico del Ministero ed è contestualmente trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all ANVUR. ANVUR Doc. Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano B Potenziamento dell'autovalutazione, Nuclei di Valutazione e Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti B Nuclei di Valutazione Le norme contenute nel capo IV (potenziamento dell'autovalutazione) del D.Lgs 19/2012 prevedono per i Nuclei di Valutazione compiti di: a. controllo annuale sull'applicazione dei criteri e degli indicatori per la Valutazione Periodica; b. supporto all'anvur per il monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori per la Valutazione Periodica; c. verifica dell'adeguatezza del processo di Autovalutazione; d. concorso alla definizione delle metodologie interne di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi strategici programmati ogni triennio dai singoli atenei, volte a misurare, per ogni struttura, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione; e. verifica della rispondenza agli indicatori di Accreditamento Iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione; f. comunicazione tempestiva dell'eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori di Accreditamento attraverso la trasmissione di una relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, al MIUR e all'anvur. 2

3 La relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'anvur, dovrà tener conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli eventuali ulteriori indicatori autonomi definiti al comma 4 dell'art. 12 e delle proposte inserite nella relazione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. I Nuclei di Valutazione dovranno inoltre stilare una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori di Accreditamento con cadenza quinquennale per le Sedi e triennale per ogni Corso di Studio. B Valutazione Periodica degli atenei Criteri e indicatori della Valutazione Periodica, elaborati dall'anvur in coerenza con le ESG ENQA 2005/2009, saranno soggetti a revisione periodica con cadenza almeno triennale. L'attività di monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori verrà operata dall ANVUR con il supporto dei Nuclei di Valutazione interna degli atenei. E. RUOLO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA E.1. - Relazione annuale del Nucleo di Valutazione interna. Il Nucleo di Valutazione interna svolge un attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a: a. valutare l efficacia complessiva della gestione in AQ della didattica e della ricerca; b. accertare se l organizzazione e l attività documentata del Presidio della Qualità siano strutturate in modo efficace a mettere in atto l AQ nelle singole articolazioni interne (Corsi di Studi, Strutture di raccordo, Dipartimenti) e nell Ateneo nel suo complesso; c. accertare se l organizzazione dell Ateneo e delle sue articolazioni interne (Corso di Studio, Strutture di raccordo, Dipartimenti,) attraverso le proprie azioni concrete, opportunamente documentate, dimostri che quanto previsto e programmato dai Corsi di Studio e dai Dipartimenti è effettivamente tenuto sotto controllo in modo sistematico e documentato cioè compiendo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e verificarne il grado di raggiungimento; d. accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l Accreditamento Iniziale e Periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi; e. accertare se gli organi di governo dei Corsi di Studio e dell Ateneo tengano conto dell'attività del Presidio della Qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti nella Relazione Annuale; f. verificare che i Rapporti di Riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione; g. formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica e di ricerca dell'ateneo. Le schede della Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione sono contenute nell Allegato VI. La Relazione Annuale viene trasmessa al MIUR e all'anvur entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente agli indirizzi informatici e alle password per l'accesso ai documenti di cui agli Allegati II, III, IV e V. F Le procedure per l'accreditamento Iniziale delle Sedi e dei Corsi di Studio già attivi I Nuclei di Valutazione interna accertano la corretta redazione dei Rapporti di Riesame, tengono conto delle proposte contenute nelle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e forniscono indicazioni e pareri per il miglioramento della qualità delle attività (vedi sezione E). La relazione annuale riguardante ciascun Corso di Studio e la Sede nel suo complesso viene trasmessa al Presidio della Qualità e all ANVUR entro il 30 aprile Sulla base della documentazione inviata e dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di cui alla successiva sezione F.1.3., l'anvur proporrà o meno l Accreditamento Iniziale per le Sedi e per i Corsi di Studio che hanno avuto una valutazione positiva del Nucleo di Valutazione interno e che hanno dimostrato il possesso dei requisiti di Accreditamento Iniziale. F Regole dimensionali relative agli studenti I Nuclei di Valutazione sono chiamati ad esprimere un parere vincolante sull attivazione di Corsi di Studio con un numero di immatricolati/iscritti al I anno dei Corsi di Studio di I o II ciclo inferiore alle numerosità minime specifiche della Classe di Laurea di appartenenza del Corso di Studio. Nelle proprie relazioni, i Nuclei di Valutazione dovranno fare specifico riferimento al rapporto efficienza/costo e efficacia/costo. F Le procedure per l'accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio A partire dall'a.a , in ogni anno accademico: a. le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti redigeranno la Relazione Annuale con proposte al Nucleo di Valutazione interna entro il 31 dicembre; b. i Nuclei di Valutazione interna svolgeranno attività di verifica del processo di AQ della Sede e dei Corsi di Studio (auditing interno) e presenteranno i risultati di tale attività con la loro Relazione Annuale da trasmettere all ANVUR e al MIUR entro il 30 dell'anno successivo; F Requisito per l'aq 4 L Ateneo possiede un'effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato l'accreditamento alla Sede). Il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti effettuano una adeguata e documentata attività 3

4 annuale di controllo e di indirizzo dell'aq da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità e degli organi di governo dell'ateneo. Il Presidio della qualità e gli organi di governo dell'ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti producono e sulla base di esse mettono in atto adeguate misure migliorative. Esiste un'organizzazione che definisce criteri per compiti, obiettivi, autorità e responsabilità a cui i Corsi di Studio si uniformano. F.4. - La permanenza dei requisiti di Accreditamento Iniziale e Periodico Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs 19/2012, la verifica del rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accreditamento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi universitari avverrà sia attraverso le visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione, sia con l'uso di ulteriori strumenti di monitoraggio. A tal fine e ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs 19/2012, l'anvur si avvarrà inoltre dell'attività dei Nuclei di Valutazione. Decreto Ministeriale n. 47 del Art. 3 (Accreditamento delle sedi) 5. L accreditamento periodico viene conseguito, nell arco di cinque anni, dalle sedi che soddisfano i requisiti per l accreditamento iniziale e quelli previsti per l Assicurazione della Qualità (QA) di cui all allegato C, a seguito della verifica da parte dell'anvur sulla base dei seguenti criteri: b) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NdV), trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno; Art. 4 (Accreditamento dei corsi di studio) 8. L accreditamento periodico viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l accreditamento iniziale e quelli previsti per l Assicurazione della Qualità (QA) di cui all allegato C ed eventualmente di ulteriori requisiti proposti dall ANVUR a seguito delle attività di analisi, studio e sperimentazione, e adottati dal MIUR. La verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico viene effettuata mediante le visite in loco delle CEV selezionate dall'anvur, l attività di valutazione dei NdV e a ogni altra informazione disponibile. 10. Annualmente vengono sottoposti alla verifica esterna dell'anvur per il tramite delle CEV: i corsi di studio che evidenziano situazioni di criticità rispetto ai requisiti di accreditamento, anche in base a quanto evidenziato dai NdV; 11. I NdV svolgono l attività di verifica sul sistema di AQ tenendo conto anche della relazione delle Commissioni Paritetiche o, relativamente alle Università non statali, degli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Art. 5 (Valutazione periodica) 1. L ANVUR trasmette al MIUR annualmente entro il 31 luglio i risultati della valutazione periodica, condotta sulla base: III. della relazione annuale dei NdV, trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno; Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Per l a.a. 2013/14: e) nella sua relazione il NdV riferisce sulle attività di assicurazione di qualità in fase di definizione o già svolte dal presidio di qualità di ateneo e dalle commissioni paritetiche studenti-docenti o, relativamente alle università non statali, dagli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Allegato C - Requisiti di Assicurazione della Qualità AQ 4 - L Ateneo possiede un effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato l Accreditamento alla Sede). Il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità e degli organi di governo dell Ateneo. Il Presidio di Qualità e gli organi di governo dell Ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti producono e, sulla base di esse, mettono in atto adeguate misure migliorative. Esiste un organizzazione che definisce criteri per compiti, obiettivi, autorità e responsabilità a cui i Corsi di Studio si uniformano. Essa prevede la partecipazione di docenti, studenti e personale di supporto, e dimostra l efficacia della sua presenza attraverso la documentazione di come analizza i rapporti di Riesame dei Corsi di Studio e di come tiene conto delle raccomandazioni provenienti da docenti, studenti e personale di supporto ai Corsi di Studio. 4

5 Regolamento Generale di Ateneo Art. 7 - Il Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di valutazione è presieduto dal componente interno, professore di ruolo, che svolge funzioni di coordinatore. 2. Il Presidente rappresenta il Nucleo di Valutazione e sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili e cura l esecuzione delle delibere. 3. Il Nucleo di valutazione nomina al suo interno il segretario. Il segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta del Nucleo di Valutazione e lo sottoscrive insieme al Presidente. 4. Tutti gli atti relativi agli ambiti di valutazione del Nucleo di Valutazione, di cui all art. 12 dello Statuto, sono trasmessi congiuntamente al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione. 5. Il Nucleo di Valutazione redige una relazione annuale, anche sulla base degli atti ricevuti dalle Commissioni paritetiche, che deve essere trasmessa al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione allo scopo di evidenziare i punti di merito o le criticità emerse nei Corsi di Laurea. 6. Il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione dell Ateneo indica i termini entro i quali deve essere redatta, a cura del Nucleo di Valutazione, la relazione di cui al precedente comma. Art. 8 - Accesso alle informazioni 1. In relazione alle proprie competenze, il Nucleo di Valutazione ha accesso alle informazioni detenute dagli uffici, strutture o articolazioni centrali e periferiche dell Università, può chiedere verbalmente o per iscritto qualsiasi atto o notizia e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti. 2. Chiunque all interno dell Ateneo è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l attività del Nucleo di Valutazione. Le richieste del Nucleo di Valutazione devono essere evase senza ritardo e comunque nel termine assegnato dallo stesso Nucleo di Valutazione nei casi di urgenza. Art. 9 - Pubblicità dei lavori e dell attività 1. Il Nucleo di Valutazione dà la massima pubblicità agli esiti della propria attività nelle forme ritenute più idonee a raggiungere l obiettivo di una capillare conoscenza dei risultati raggiunti. 2. Chiunque all interno dell Ateneo può chiedere all Ufficio di supporto, di cui all art. 10, copia dei verbali delle riunioni del Nucleo di Valutazione e dei documenti dallo stesso redatti. 3. Copia dei verbali e dei documenti vengono rilasciati ai richiedenti senza ritardo e comunque nel termine massimo di 15 giorni. 4. In ogni caso il Nucleo di Valutazione tutela la riservatezza dei dati riguardanti persone, enti o associazioni a norma delle leggi vigenti. Art Risorse 1. Per il suo funzionamento e la sua attività al Nucleo di Valutazione sono garantite adeguate risorse finanziarie, la cui entità è definita dal Consiglio d'amministrazione e la cui gestione è affidata al Presidente del Nucleo di Valutazione. 2. Il Nucleo di Valutazione si avvale di un ufficio di supporto messo a disposizione dall Università. 3. L Università rimborsa ai componenti del Nucleo di Valutazione le spese sostenute per partecipare alle riunioni, nonché le spese di missione effettuate in ragione del proprio incarico. Art Commissioni paritetiche 2. Le Commissioni paritetiche inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico una relazione per proporre linee di azioni per il miglioramento della qualità delle strutture didattiche, considerando anche il posizionamento dei corsi di studio afferenti al dipartimento dei confronti degli sbocchi professionali ed occupazionali. Inoltre, le proposte considereranno il monitoraggio degli indicatori di cui all'art. 2, comma 1, lett. r), della Legge 30 dicembre 2010, n Statuto di Ateneo Art. 12 Il Nucleo di valutazione di Ateneo 1. Il Nucleo di valutazione è titolare delle funzioni: i) di verifica della qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, ii) di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti, iii) di verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, iv) di attribuzione, in raccordo con l'attività dell'anvur, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa. 2. Il Nucleo di valutazione dura in carica 4 anni; l incarico è rinnovabile una sola volta. 3. Il Nucleo di valutazione è costituito da cinque componenti: a) uno interno, professore di ruolo, con funzioni di coordinamento, b) tre di elevata qualificazione professionale prescelti esternamente all Ateneo, il curriculum dei quali è reso pubblico sul sito internet dell Ateneo; c) uno studente. Almeno due dei componenti del Nucleo devono essere esperti in materia di valutazione anche non accademica. 4. Il professore di ruolo interno è indicato dal Senato accademico; i componenti esterni sono designati e nominati dal 5

6 Rettore. 5. Il rappresentante degli studenti è eletto da tutti gli studenti dell Ateneo. Regolamento Didattico di Ateneo ART. 11 Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale 5. Sulle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti il parere del Nucleo di valutazione dell Ateneo, che predispone un apposita relazione, nonché quello del Comitato regionale di coordinamento universitario. ART. 12 Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale 3. L ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni poste alla base della proposta di istituzione o di modifica. ART. 17 Attivazione e disattivazione dei corsi di studio 1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di corso di studio, acquisiti i pareri dei dipartimenti a cui essi afferiscono e, ove costituite, delle strutture di cui all'art. 17 dello Statuto per le sole esigenze di coordinamento, nonché il parere favorevole del Nucleo di valutazione e verificato il possesso dei requisiti di cui al comma successivo, sentito il Senato Accademico, delibera, entro il 31 marzo di ciascun anno, in merito ai corsi di studio da attivare o disattivare nell anno accademico successivo. ART. 20 Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale 7. L accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Ingegneria edile-architettura, è limitato ai sensi della normativa vigente. Fino alla definizione da parte del Ministro competente dei requisiti di struttura di cui al comma 1 dell art. 7 del D.M. 544/2007, il Senato accademico, su proposta dei Consigli di corso competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n La delibera motivata di programmazione con l indicazione del numero di posti disponibili per l anno accademico di riferimento, corredata della relazione del Nucleo di valutazione dell Ateneo, è trasmessa al Ministero competente per la prescritta autorizzazione. L autorizzazione è disposta con decreto del Ministro, sentito il parere del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, subordinatamente all accertamento del rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima legge 264/1999. ART. 31 Valutazione della qualità delle attività svolte 2. L Università attiva e sviluppa le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi. A tal fine si somministrano e raccolgono i questionari contenenti il parere degli studenti su attività e servizi secondo le norme dettate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento Generale d'ateneo, con particolare riguardo alle competenze riconosciute alle Commissioni paritetiche. Tale forma di valutazione della qualità dovrà essere svolta per la totalità degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio. Ogni Consiglio di corso di studio deve avviare ulteriori attività di autovalutazione, in grado di rilevare il grado di soddisfazione complessivo dello studente alla conclusione del corso di studi seguito con particolare riguardo all attività dei docenti, alla preparazione ricevuta, alla dotazione e al grado di fruizione di strutture e laboratori, all efficacia dell organizzazione e dei servizi. La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte dei consigli di corso e dei dipartimenti competenti e di relazioni trasmesse al Senato accademico e al Nucleo di valutazione, contenenti le eventuali proposte di intervento anche alla luce delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. I risultati complessivi dei questionari contenenti il parere degli studenti su attività e servizi devono essere resi pubblici a cura del Nucleo di valutazione. Regolamento Scuole di Dottorato di Ateneo Art. 3 Istituzione 1. Le Scuole sono istituite con Decreto del Rettore, previo parere del Nucleo di Valutazione, del Consiglio della Ricerca e del Senato Accademico, e comunque nel rispetto della normativa vigente. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 20 docenti e ricercatori appartenenti a più settori e/o ambiti disciplinari, di uno o più Dipartimenti o Centri Interdipartimentali di Ricerca dell Ateneo o Consorzi Interuniversitari. La proposta dovrà essere corredata della delibera di approvazione dei Consigli di Dipartimento sedi dei Dottorati afferenti alla Scuola. Art. 5 Rinnovo 2. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione e il Consiglio della Ricerca, sulla base di una relazione consuntiva e programmatica, delibera sui rinnovi delle Scuole con sede amministrativa presso l'università degli Studi di Brescia e sull'autorizzazione a far parte di Consorzi per le Scuole con sede amministrativa presso un altro Ateneo. Art. 8 Il Direttore 2. Il Direttore: 6

7 a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni; b) convoca il Consiglio, anche in forma telematica, lo presiede e cura l'attuazione delle sue delibere; c) presenta annualmente ai competenti Organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola, che inglobi quelle dei Corsi, da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione e del Consiglio della Ricerca. Regolamento Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria di Ateneo Art. 3 - Direzione della Scuola 3. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; ha nell ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea. Il Direttore è responsabile delle funzioni di assicurazione della qualità che svolge con riferimento alla Commissione paritetica del dipartimento cui afferisce la Scuola e al Nucleo di valutazione. Tale funzione può essere delegata ad altro docente della Scuola, purché professore di ruolo dell Università. Art Valutazione della qualità della didattica, del percorso di addestramento professionalizzante e dei servizi 2. La documentazione prodotta è oggetto di analisi periodiche da parte della Scuola e del dipartimento competente nonché di relazioni trasmesse al Senato accademico e al Nucleo di Valutazione, contenenti le proposte di intervento anche alla luce dei possibili margini di miglioramento riscontrati. I risultati dell attività di assicurazione della qualità devono essere resi periodicamente pubblici. Regolamento per la disciplina dell attività di tutorato studentesco di Ateneo Art. 3 Commissione di Ateneo per il Tutorato 4. La Commissione, sulla base dei progetti proposti, formula un piano annuale di attività di Ateneo, che sarà sottoposta al parere preventivo del Nucleo di valutazione (NdV). Il Piano sarà successivamente presentato al Consiglio di Amministrazione che, definendo il costo orario delle attività dei tutor, lo approva, anche sotto il profilo finanziario, entro il mese di maggio. Art. 11 Monitoraggio e Valutazione 2. Entro il mese di ottobre, le Commissioni Paritetiche, segnalano al NdV le proprie valutazioni ed entro il mese di novembre, il NdV, trasmette il proprio parere alle Commissioni paritetiche e alla Commissione, che ne terrà conto in sede di definizione della proposta per l anno accademico successivo. 7

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