COMUNICAZIONE DEL LUOGO DI CONSERVAZIONE IN MODALITÀ ELETTRONICA DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI - RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N

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2 DEMATERIALIZZAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEGLI SFARINATI E DELLE PASTE ALIMENTARI, DEL BURRO, DELLE SOSTANZE ZUCCHERINE, DEL LATTE IN POLVERE E DEGLI ALTRI LATTI CONSERVATI Si ricorda che, a partire dal 1 ottobre u.s., i registri di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari, del burro, delle sostanze zuccherine, del latte in polvere e degli altri latti conservati, dovranno essere tenuti esclusivamente con modalità telematiche. Come già segnalato, infatti, il termine inizialmente previsto dai decreti 8, 9, 10 e 11 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2015 che avevano disposto la dematerializzazione dei registri, è stato posticipato al 1 ottobre dal decreto n del 25 giugno Si segnala inoltre che, sulla pagina del sito del Mipaaf contenente le guide operative per la tenuta dei registri, è stato pubblicato il nuovo documento di FAQ, aggiornato al 4 settembre "REDDITOMETRO" - ACCERTAMENTO SINTETICO DEL REDDITO COMPLESSIVO DELLE PERSONE FISICHE, PER GLI ANNI D'IMPOSTA A DECORRERE DAL 2011 DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 16 SETTEMBRE 2015 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 16 settembre 2015, che ridefinisce il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (redditometro). I parametri sono riferiti alle spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto di beni e servizi (compreso il relativo mantenimento) e si rendono applicabili per gli accertamenti sui periodi d'imposta a decorrere dal

3 Come noto, l'attuale versione del "redditometro" - ossia quello applicabile a decorrere dal periodo d'imposta a seguito della riformulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, successivamente attuata dal D.M. 24 dicembre 2012, prevede un doppio passaggio ai fini dell'accertamento sintetico: il primo passo consiste nella notifica di un invito a comparire per spiegare i motivi di forti incoerenze tra reddito dichiarato e spese sostenute; in seguito il contribuente viene invitato all'accertamento con adesione. L'accertamento in oggetto è esperibile se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno il 20% quello dichiarato. Gli elementi indicativi di capacità contributiva sono elencati nella Tabella A del decreto. Come stabilito dal comma 3 dell'art. 1 del Decreto in esame, il contenuto induttivo degli elementi succitati è determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore, e tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente e corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad 11 tipologie di nuclei familiari (che sono elencati nella Tabella B del decreto, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale. In base all'art. 2 del Decreto in esame, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico. Non si considerano, invece, sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione. Nell'art. 3 del Decreto in esame viene precisato che il reddito complessivo accertabile del contribuente si determina sulla base: 1. dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella Tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe Tributaria, risultano sostenute dal contribuente; 2. dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella Tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici; 3. della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella Tabella A; 4. della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti. L'Allegato 1 del Decreto contiene, inoltre, una tabella relativa ai consumi presuntivi (espressi in Kw) dei nuclei familiari relativi ai mezzi di trasporto. MODELLO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E DELLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 28 SETTEMBRE Con il Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 settembre 2015, è stato approvato il modello con i relativi termini di presentazione della richiesta di attribuzione del credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare che effettuano, quali investimenti, attività di carattere finanziario a medio e lungo termine. 3

4 Come noto il suddetto credito è stato istituito, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successivamente, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, di cui alla nostra nota informativa n. 211 del 28 luglio 2015, sono state disciplinate le condizioni, i termini e le modalità di applicazione dello stesso. In specie, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto stabilisce che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati presentino, in via telematica, apposita richiesta all'agenzia delle Entrate, secondo lo schema e i termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Dunque, con il provvedimento in oggetto, viene approvato il modello per la richiesta del credito e vengono fornite le modalità di reperibilità e presentazione dello stesso. Al riguardo, si segnala che il modello è reperibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate e va presentato all'amministrazione finanziaria esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite i soggetti incaricati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.), attraverso i canali Entratel o Fisconline. La richiesta va presentata, a decorrere dall'anno 2016, dal 1 marzo al 30 aprile di ciascun anno. La trasmissione avviene tramite il software delle Entrate "Creditoprevidenza". COMUNICAZIONE DEL LUOGO DI CONSERVAZIONE IN MODALITÀ ELETTRONICA DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI - RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 81/E DEL 25 SETTEMBRE 2015 Con la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, l'agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla conservazione della fatturazione elettronica dopo che, ai sensi del D.M. n. 55 del 2013, dal 31 marzo 2015, è divenuta obbligatoria, per tutte le cessioni di beni e le forniture di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In premessa, l'agenzia delle Entrate ricorda che, in attuazione della suddetta novità normativa, è stato emanato il D.M. 17 giugno 2014, con la finalità di aggiornare le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici. In specie, con il suddetto decreto è stato stabilito che il contribuente: comunica di effettuare la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. Obbligo da assolvere con la compilazione del rigo RS140 del modello Unico PF (ovvero dei righi RS104 e RS40, rispettivamente dei modelli Unico Sc e Unico Sp); in caso di controlli, può esibire i documenti conservati anche per via telematica (secondo modalità da stabilirsi con provvedimenti che saranno emanati dai direttori delle competenti Agenzie fiscali), fermo restando che deve renderli leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo o informatico presso la propria sede "ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" (articolo 5 del D.M. 17 giugno 2014). L'Amministrazione finanziaria, nella Risoluzione in esame, precisa che il conservatore è il soggetto che opera solo il processo di 'conservazione elettronica' dei documenti fiscali. Questi può coincidere con il contribuente, oppure può assumere la veste del depositario che gestisce la contabilità, o di un terzo soggetto. In quest'ultima ipotesi poiché il conservatore elettronico non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11, nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del 'depositario' delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l'autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione. I chiarimenti sono stati forniti in risposta ad un interpello di una ditta che fornisce beni e servizi ad Aziende sanitarie locali. Dal 2015, per la fatturazione delle varie operazioni (da svolgersi in forma necessariamente elettronica, secondo il Dm 55/2013), essa si avvale di un soggetto terzo, che ne cura i diversi passaggi, dall'emissione sino alla conservazione. Considerato che tale soggetto non è il depositario delle scritture contabili, ma il solo "conservatore" delle fatture elettroniche, il contribuente ha sollevato il quesito se i suoi dati, nonché il luogo di conservazione, vadano comunque comunicati all'amministrazione finanziaria, utilizzando i relativi modelli (in 4

5 particolare, AA9/11 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche). BENEFICI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DEL TRASPORTO - NOTA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DEL 23 SETTEMBRE 2015 Premessa. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 23 settembre 2015, ha fornito le indicazioni necessarie per la fruizione del rimborso sui consumi di gasolio per uso autotrazione, utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1 luglio e il 30 settembre dell'anno in corso, specificando che la relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 ottobre Disponibilità del software e importo rimborsabile. Attraverso la nota in esame, l'agenzia comunica che, sul proprio sito Internet ( è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre Per i soggetti che non intendo avvalersi del Servizio Telematico Doganale E.D.I., l'agenzia puntualizza che il contenuto della dichiarazione di consumo, presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione. La misura del beneficio riconoscibile è indicata in euro 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1 luglio e il 30 settembre, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante. Aventi diritto, termini di presentazione della dichiarazione e modalità di fruizione del rimborso. La nota in commento specifica che hanno diritto ad usufruire del beneficio sopra descritto: 1. gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; 2. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; 3. le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009; 4. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Per la fruizione dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6740". Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'u.m.e. è richiesta l'indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number). Quanto alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, l'agenzia chiarisce che: gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto; i soli esercenti l'attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante. 5

6 Fattispecie escluse dall'agevolazione. L'Agenzia evidenzia che l'art. 1, comma 233, della L. n. 190 del 2014, ha ristretto il campo di applicazione dell'agevolazione in esame, escludendo il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. Pertanto, il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale ha l'obbligo di attestare che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli rientranti nell'indicata categoria Euro 0 o inferiore. Invio telematico delle dichiarazioni. La nota in esame indica le modalità tecniche ed operative per la trasmissione delle dichiarazioni per mezzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I., specificando che gli utenti interessati devono richiedere all'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I. Per la predisposizione dei file, relativi alle indicate dichiarazioni da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, l'agenzia chiarisce che è possibile: utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul proprio sito internet, nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 3 trimestre 2015"; oppure: fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul medesimo sito internet, nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 3 trimestre Software gasolio autotrazione 3 trimestre 2015", per predisporre autonomamente i file da inviare. Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre. Infine, l'agenzia rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. n. 1 del 2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell'anno 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277 del 2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà essere presentata entro il 30 giugno LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO. INDICI ISTAT Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del 31 agosto 2015 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di agosto 2015, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97. La variazione annuale agosto 2014 agosto 2015 è pari a meno 0,1 (75% = -0,075). La variazione biennale agosto 2013 agosto 2015 è pari a meno 0,2 (75% = - 0,150). 6

7 JOBS ACT- DECRETO LEGISLATIVO 148/2015 -AMMORTIZZATORI SOCIALI: PRIME INDICAZIONI INPS In attuazione di quanto previsto dalla legge 183/2014 (cosiddetto "jobs act"), il decreto in oggetto ha riordinato la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, apportando significative modifiche, in particolare in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e di fondi di solidarietà. Al riguardo, l'inps fa presente che gli approfondimenti relativi al passaggio alla nuova disciplina ed alle nuove modalità di presentazione della domanda, nonché alle ulteriori disposizioni innovative contenute nella riforma in esame, saranno oggetto di una prossima circolare. Nel frattempo, l'istituto ha comunque fornito specifiche istruzioni al fine di assicurare una continuità, dal punto di vista operativo, fra precedente ed attuale normativa. Domande per sospensione o riduzione attività lavorativa Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa precedenti al (data di entrata in vigore del decreto), le aziende interessate potranno continuare a presentare le relative domande con le modalità previste dalla previgente disciplina. Diversamente, qualora i citati eventi si verifichino successivamente a tale data, le aziende dovranno fare riferimento alla nuova disciplina, che prevede che le domande siano corredate della seguente documentazione: elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di orario; indicazione del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale (a tal fine i datori di lavoro dovranno allegare un file in formato CSV contenente alcuni dati sugli addetti alla Unità Produttiva interessata). Tali dati sono reperibili mediante l'accesso al sito Inps, servizi online, servizi per aziende e consulenti, CIG Ordinaria, "Flusso web", link "Documentazione" alla voce "Tracciato per invio beneficiari" ovvero, per quanto riguarda i Fondi di Solidarietà, link "Invio domande fondi di solidarietà "area di download", nella cartella.zip "allegati in formato.pdf", documento: "Tracciato per invio beneficiari". Riguardo a tali adempimenti, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l'inps precisa che l'elenco degli addetti alla Unità Produttiva potrà essere fornito anche in una fase successiva all'invio della domanda. 7

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