Lotta al sommerso e sicurezza del lavoro: primi orientamenti interpretativi

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1 GUIDA al LAVORO APPROFONDIMENTI Lotta al sommerso e sicurezza del lavoro: primi orientamenti interpretativi Paolo Pennesi * e Danilo Papa ** Il Dl n. 223/2006 e la relativa legge di conversione n. 248/ 2006 [1] (in G.U. n. 186 dell 11 agosto 2006) hanno introdotto nuove ed importanti misure di contrasto al lavoro sommerso e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione ai riflessi che l utilizzo di manodopera irregolare determina proprio sotto il profilo della sicurezza, con un taglio sicuramente innovativo rispetto al passato G ià da tempo si era avuto modo di verificare che le imprese che utilizzano manodopera irregolare sono anche quelle che presentano maggiori tassi infortunistici ma prima d oggi nessuna disposizione normativa aveva espressamente collegato i due fenomeni, operando la presunzione secondo cui il lavoro irregolare determina automaticamente una condizione di scarsa sicurezza sul lavoro. Prima dell intervento normativo in esame il legislatore, sia con il Dlgs n. 368/2001 che con il Dlgs n. 276/2003, aveva semplicemente condizionato l utilizzo di forme flessibili di lavoro alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all art. 4 del Dlgs n. 626/1994 [2], senza tuttavia prevedere espressamente quali fossero le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale condizione. Solo ora, coma già accennato, il legislatore ha posto la sicurezza sul lavoro in diretta relazione con la regolarità dei rapporti lavorativi instaurati. Sia il Dl n. 223/2006 che la legge n. 248/2006 intervengono in particolare nel settore dell edilizia che, come noto, rappresenta uno dei settori a maggior rischio infortunistico, prevedendo: - la possibilità di sospendere i lavori in caso di accertato utilizzo di manodopera «in nero» ovvero in caso di reiterata violazione della disciplina in materia di tempi di lavoro; - nuovi adempimenti operativi volti a garantire una più facile individuazione dei lavoratori regolari utilizzati nei cantieri (comunicazione di assunzione preventiva e tessera di riconoscimento); - l obbligo di controllo da parte del committente e degli appaltatori su tutta la filiera dei subappalti posti in essere; - la regolarità contributiva e l assenza di condanne penali per violazione della normativa antinfortunistica quale condizione di fruibilità delle agevolazioni previdenziali tipiche del settore. Regolarità dei rapporti di lavoro e sospensione dei lavori nel cantiere L art. 36-bis, comma 1, della legge n. 248/2006 affida al personale ispettivo del Ministero del lavoro, anche su segnalazione proveniente dagli Istituti previdenziali (rectius del personale ispettivo degli Istituti previdenziali), la possibilità di adottare un provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori «nell ambito dei cantieri edili» qualora si riscontri l impiego di personale totalmente «in nero» in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni alla disciplina in materia di tempi di lavoro, con riferimen- [1] Recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all evasione fiscale». [2] Si vedano in particolare l art. 3, comma 1, lett. d), del Dlgs n. 368/2001 e gli artt. 20, comma 5, lett. c) e 34, comma 3, lett. c) del Dlgs n. 276/2003. * Vice Direttore generale della Direzione generale per l Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ** Responsabile area giuridica e attività di interpello della Direzione generale per l Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione. n settembre 2006 Pirola 13

2 APPROFONDIMENTI GUIDA al LAVORO 14 to al superamento delle 48 ore medie settimanali e della mancata concessione del riposo giornaliero e settimanale. La ratio della disposizione individua anzitutto, come accennato in premessa, una presunzione da parte dell ordinamento circa la situazione di pericolosità che si verifica in cantiere in conseguenza del ricorso a manodopera «non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria», in quanto tale manodopera, oltre a non essere regolare sotto il profilo strettamente lavoristico, non ha verosimilmente ricevuto alcuna formazione ed informazione adeguata circa i pericoli propri dell attività svolta in edilizia. Va subito approfondita la questione relativa al campo di applicazione della disposizione, la quale fa riferimento all «ambito dei cantieri edili», senza tuttavia specificare se la stessa trovi applicazione esclusivamente nei confronti delle imprese edili in senso stretto ovvero anche nei confronti delle imprese che, pur non inquadrate come imprese edili, operano comunque nel cantiere per attività accessorie o complementari quali, ad esempio, le attività di carpenteria metallica, le imprese idrauliche o quelle di installazione di impianti elettrici. Per sciogliere il nodo interpretativo appare utile rifarsi alle finalità del provvedimento, volto a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori che operano nella realtà del cantiere la quale, proprio per essere temporanea e caratterizzata dalla simultanea presenza ed operatività di più imprese, è considerata dall ordinamento a maggior rischio infortunistico e soggetta, quindi, ad una speciale disciplina prevenzionistica che impone una più stringente pianificazione delle misure di sicurezza. In tal senso, quindi, sembra potersi sostenere che le imprese interessate dalla previsione normativa sono tutte quelle che svolgono le attività di cui all allegato I del Dlgs n. 494/1996, nel quale sono ricomprese sia aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili, sia imprese non edili che operano comunque nell ambito delle realtà di cantiere. Altra importante questione attiene alle modalità di verifica dei presupposti per l adozione del provvedimento di sospensione e cioè se gli stessi siano riferibili alla pluralità delle imprese presenti sul cantiere ovvero alla singola impresa ivi operante e se il provvedimento di sospensione incida sul cantiere complessivamente inteso - e riguardi quindi tutte le imprese in esso impegnate, incluse quelle in regola - ovvero si riferisca alla singola impresa che presenti le irregolarità che legittimano l emanazione del provvedimento di sospensione. Il dato testuale della norma consentirebbe di seguire sia la prima che la seconda ipotesi interpretativa, sebbene tale scelta - va evidenziato - non è priva di importanti conseguenze sul piano della applicazione del provvedimento cautelare e delle sue conseguenze. L interpretazione secondo cui la percentuale di lavoratori non dichiarati debba calcolarsi sulla totalità del personale presente in cantiere da un lato renderebbe più difficile l applicazione del provvedimento cautelare, giacché la base di calcolo della percentuale sarebbe più ampia ma, dall altro, l adozione dello stesso provvedimento avrebbe conseguenze sicuramente più gravose, in quanto la «sospensione dei lavori» non potrebbe che intendersi quale chiusura cautelativa di tutto il cantiere, coinvolgendo in tal modo anche le imprese operanti in totale regolarità. Dette imprese, cui sarebbe inibita senza colpa ogni ulteriore attività, andrebbero incontro anche a pesanti conseguenze sul piano economico, senz altro recuperabili attraverso l esperimento di azioni civili di carattere risarcitorio nei confronti delle imprese irregolari ma con la necessaria attivazione di lunghe e costose attività processuali. La seconda interpretazione, secondo cui il 20% dei lavoratori «in nero» debba intendersi quale percentuale da calcolarsi con riferimento alla singola impresa, sembrerebbe dunque preferibile; in tal caso il provvedimento di sospensione dei lavori riguarderebbe solo detta impresa alla quale sarebbe dunque impedito di continuare ad operare, così ripristinando condizioni di sicurezza nell ambito dell intero cantiere. Del resto le violazioni concernenti la disciplina in materia di tempi di lavoro e riposi, in assenza di una esplicita indicazione normativa, non può che essere riferibile alla singola impresa e pertanto anche tale argomentazione sembra suffragare la tesi secondo cui il provvedimento di sospensione riguardi in realtà non il cantiere nel suo complesso ma la singola impresa. A favore di tale ipotesi interpretativa può ancora segnalarsi l argomentazione secondo cui la regolarizzazione delle violazioni riscontrate, quale condizione per la revoca del provvedimento di sospensione, non può per sua natura che essere realizzata da parte delle sole imprese che hanno posto in essere le condotte sanzionate. Le imprese «incolpevoli», ove si aderisse alla tesi della sospensione del cantiere nel suo complesso, non avrebbero nemmeno la possibilità di intervenire ripristinando condizioni di legalità e consentendo la ripresa dei lavori, in quanto la regolarizzazione non può che essere effettuata da parte dell impresa - datore di lavoro Pirola n settembre 2006

3 GUIDA al LAVORO APPROFONDIMENTI La nota del Ministero del lavoro MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA NOTA 24 AGOSTO 2006, PROT. N. 25/I/ Oggetto: Art. 36-bis, comma 1 e 2, Dl n. 223/2006, conv. da legge n. 248/ Provvedimento di sospensione dei lavori del cantiere - Modulistica. Nelle more della emanazione di una compiuta ed articolata circolare interpretativa avente ad oggetto le novità introdotte dalla normativa in oggetto indicata, si trasmette per soddisfare le prime esigenze operative connesse alla attività ispettiva, la bozza di modello (riportata a pagina seguente, ndr) da utilizzare ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dei lavori nell ambito dei cantieri edili. del personale interessato alle violazioni. Una ultimissima considerazione in proposito, ancorché di carattere prettamente economico, attiene alla valutazione delle possibili conseguenze - laddove si aderisse alla tesi della sospensione del cantiere nel suo complesso - sulla gestione della Cassa Integrazione del settore edile in quanto, in tal caso, tutto il personale delle imprese regolari operanti nel cantiere, nell impossibilità di proseguire l attività lavorativa, per una causa peraltro non imputabile al datore di lavoro, potrebbe richiedere il trattamento di Cassa Integrazione con un rilevante aggravio di oneri per lo Stato. Sempre relativamente ai presupposti di adozione del provvedimento di sospensione, un ulteriore chiarimento attiene alla ipotesi «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale» [3]. In tal caso, in particolare, va chiarito se il termine «reiterate» faccia riferimento ad una mera pluralità di violazioni della stessa disposizione commesse in tempi diversi ovvero si assuma la nozione di reiterazione in senso tecnico già esplicitata dall art. 8- bis della legge n. 689/1981. Tale norma prevede infatti che «si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un altra violazione della stessa indole» nonché quando «più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo». La nozione tecnica di reiterazione contenuta nella normativa del 1981, relativa al procedimento sanzionatorio amministrativo - che peraltro riprende i più noti principi penali sulla reiterazione dei reati - sembra dunque potersi adoperare anche in tal caso, se non altro per ragioni di uniformità interpretativa dell ordinamento giuridico. Altra questione di particolare rilevanza attiene al carattere discrezionale del provvedimento cautelare in esame. La norma stabilisce infatti che il personale ispettivo del Ministero del lavoro «può adottare» il provvedimento di sospensione dei lavori, lasciando dunque intendere che il mero realizzarsi delle condizioni di cui si è detto - relative al ricorso ad una data percentuale di lavoratori «in nero» e alla reiterazione di violazioni in materia di tempi di lavoro e di riposi - pur essendo necessario non determina automaticamente l esercizio del relativo potere da parte degli organi di vigilanza. Il carattere discrezionale del provvedimento deve pertanto poter fare affidamento, per evidenti esigenze di uniformità comportamentali da parte del personale ispettivo del Ministero, su una serie di criteri volti ad impedire che tale discrezionalità non trovi parametri applicativi. Per come è strutturata la previsione normativa, pertanto, ancorata a precisi presupposti oggettivi, si ritiene che il personale ispettivo «di norma» sia tenuto, verificata la sussistenza di detti [3] Disciplinati, come espressamente riportato nella stessa norma, dagli artt. 4, 7 e 9 del Dlgs n. 66/2003, modificato dal Dlgs n. 213/2004. A tal riguardo, mentre non creano particolari problemi le ipotesi concernenti il mancato riposo giornaliero o settimanale, più complessa appare l individuazione della fattispecie concernente il superamento del limite delle 48 ore medie nell arco temporale di riferimento quadrimestrale, semestrale o annuale previsto dal decreto legislativo. In edilizia infatti, il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro (art. 20, penultimo comma, Ccnl Edili del 20 maggio 2004) stabilisce che «la media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell arco di un periodo di riferimento di 12 mesi», senza specificare - come invece richiede il Dlgs n. 66/ quali siano le ragioni di carattere obiettivo, tecnico o inerente all organizzazione del lavoro che consentono l ampliamento siano a 12 mesi dell arco temporale di riferimento. In tale ipotesi, probabilmente, può ritenersi l illegittimità della previsione contrattuale con conseguente «riproporzionamento» della stessa al massimo su sei mesi (che non necessitano di individuazione delle ragioni specifiche di carattere organizzativo). n settembre 2006 Pirola 15

4 APPROFONDIMENTI GUIDA al LAVORO Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Provinciale del Lavoro di Servizio Ispezione del lavoro Via... Tel.... Fax... Indirizzo Provvedimento di sospensione dei lavori nell ambito del cantiere (art. 36-bis, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) L anno... il giorno... del mese di... alle ore..., i/il sottoscritti/o ufficiale/i di polizia giudiziaria... Ispettori del Lavoro/Addetti alla vigilanza, addetti/o al Servizio Ispezione Lavoro/Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro della intestata Direzione Provinciale del Lavoro, in occasione delle indagini compiute a seguito della visita ispettiva effettuata presso il cantiere sito in... alla via..., hanno/ha riscontrato a carico della ditta... avente sede legale in... via/p.zza...: q l impiego di personale in calce indicato non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari al... per cento (n....) del totale dei lavoratori regolarmente occupati dalla ditta medesima nel cantiere all atto dell ispezione (n....); q reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, in quanto...; Per quanto precede, a norma dell art. 36-bis, comma 1, del Dl n. 223/2006, come convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, i/il sottoscritti/o adottano/adotta col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata, dalla data di notifica dello stesso. Provvedimento di sospensione dei lavori nell ambito del cantiere edile sopra identificato In proposito si avverte che il presente provvedimento sarà revocato esclusivamente a condizione che si accerti: q la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; q il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al Dlgs n. 66/2003 e successive modificazioni. Si avverte, inoltre, che: - è comunque fatta salva l applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti; - in caso di prosecuzione dei lavori in violazione del presente provvedimento si provvederà ad informare l Autorità Giudiziaria per violazione dell art. 650 del codice penale. Si informa, altresì, che si provvederà a dare notizia tempestivamente ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell adozione del presente provvedimento di sospensione al fine dell emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Regionale del Lavoro (art. 1, Dpr n. 1199/1971), entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge n. 1034/1971, come modificata dalla legge n. 205/2000) entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8, Dpr n. 1199/ 1971), entro 120 giorni dalla notifica. Il presente provvedimento di sospensione è altresì inviato in copia al committente Sig./Ditta residente/avente sede legale in alla via, per l opportuna conoscenza e per le eventuali determinazioni di competenza. I/IL VERBALIZZANTI/E. ELENCO LAVORATORI IRREGOLARI (generalità e mansioni): 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 16 Pirola n settembre 2006

5 GUIDA al LAVORO APPROFONDIMENTI presupposti, ad adottare il provvedimento di sospensione, salvo valutare circostanze assolutamente particolari ed eccezionali che possano legittimare la mancata adozione dello stesso provvedimento. In particolare un utile criterio volto ad orientare la valutazione discrezionale dell organo di vigilanza va legato alla natura del rischio dell attività svolta dai lavoratori irregolari: un conto infatti è la situazione di pericolosità legata ad operazioni di scavo ovvero di realizzazione delle opere in cemento armato ed un conto sono le condizioni di rischio di una attività complementare quale quella della tinteggiatura ovvero della posa in opera di rivestimenti interni. L elemento da tenere presente è quello, infatti, di «garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori», contenuto nell incipit dello stesso comma 1 della disposizione in esame. La previsione normativa nulla dice in caso di mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dei lavori; in tal caso non resta che rifarsi alle conseguenze sanzionatorie che l ordinamento attualmente prevede in caso di mancato rispetto dell ordine dato da una autorità. Il riferimento è in particolare all art. 650 c.p. il quale punisce «chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d ordine pubblico o d igiene» con l arresto sino a tre mesi e l ammenda sino ad 206. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell art. 36-bis - «fatta salva l applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti» - è condizione per la revoca del provvedimento cautelare: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale. Al riguardo va chiarito che la «regolarizzazione dei lavoratori», oltre che richiedere la registrazione degli stessi sui libri obbligatori ed il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi, dovrebbe prevedere anche l ottemperanza agli obblighi contenuti nel Dlgs n. 626/ 1994 in materia di formazione ed informazione dei lavoratori sui pericoli legati all attività svolta nel cantiere. Per quanto invece concerne il «ripristino delle regolari condizioni di lavoro» nelle ipotesi di violazioni in materia di tempi di lavoro e di riposi, detto ripristino non può che aversi con il semplice pagamento delle relative sanzioni amministrative, stante l impossibilità sostanziale di una regolarizzazione in tal senso, confermata peraltro dalla impossibilità di adottare, con riferimento alle citate violazioni, il provvedimento di diffida di cui all art. 13 del Dlgs n. 124/2004 [4]. Nelle ipotesi in cui la regolarizzazione dei lavoratori occupati in cantiere trovi ostacoli di carattere normativo per l impossibilità di un utilizzo degli stessi (lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno e minori privi dei requisiti per l avviamento al lavoro nel settore edile) si deve ritenere che l allontanamento di tali lavoratori dal cantiere - fermo restando l inoltro da parte del personale della notizia di reato alla Ag - sia sufficiente per poter ottenere la revoca del provvedimento di sospensione. Ultime osservazioni attengono alla possibilità di impugnare il provvedimento cautelare sia in sede giurisdizionale che in sede amministrativa. Certamente l ordine di sospensione dei lavori può essere oggetto di impugnazione al Tar, secondo i canoni che disciplinano il procedimento giurisdizionale amministrativo, ivi compresa la possibilità di richiedere la sospensiva del provvedimento che, se accordata, permetterebbe di fatto di riprendere l attività in cantiere. Per quanto invece concerne l impugnazione in sede amministrativa, pur in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso - contrariamente a quanto avviene con riferimento ad altri poteri ispettivi (ad es. diffida accertativa ex art. 12 del Dlgs n. 124/2004, impugnabile presso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all art. 17 dello stesso decreto) - sembra potersi ammettere un ricorso di natura gerarchica alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti ed al Capo dello Stato, secondo quanto stabilito in via generale dal Dpr n. 1199/1971. Resta comunque inalterata la possibilità, da parte della Direzione provinciale del lavoro, di revocare il provvedimento di sospensione dei lavori in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/ 1990 [5]. [4] Si veda in proposito la circolare del Ministero del lavoro n. 8/2005. [5] Si riporta di seguito il contenuto degli articoli citati: art. 21-quinquies: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l amministrazione ha n settembre 2006 Pirola 17

6 APPROFONDIMENTI GUIDA al LAVORO Lavoro nei cantieri: tessera di riconoscimento o registro Il comma 3 dell art. 36-bis introduce l obbligo per i datori di lavoro, nell ambito dei cantieri edili, di munire, a decorrere dal 1º ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento, così come i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani). La previsione si caratterizza per la sua semplicità ed efficacia, giacché consente al personale ispettivo, non appena avuto accesso al cantiere, di poter verificare con immediatezza l eventuale presunta sussistenza di lavoratori non dichiarati. Sia per i datori di lavoro che per i lavoratori tale obbligo non risulta inoltre particolarmente gravoso; è forse paradossalmente più gravosa l alternativa che il legislatore prevede per i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti (cioè massimo nove), i quali possono assolvere all obbligo di esporre la tessera mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Al riguardo va evidenziato che la previsione normativa sembra dunque richiedere un registro per ciascun cantiere, cosicché un impresa dovrà istituire più registri se impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi. Ciò implica anche che tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanificherebbe la finalità per la quale lo stesso è stato istituito. Va altresì precisato che, sempre tenendo presente la ratio della disposizione, le annotazioni sul predetto registro vanno effettuate prima dell inizio dell attività lavorativa quotidiana in quanto trattasi di un registro di presenza in cantiere. Un aspetto da chiarire riguarda il conteggio delle unità lavorative ai fini dell individuazione del campo di applicabilità della previsione. La norma stabilisce infatti che, per il calcolo dei dipendenti, «si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi»; tale formulazione sembrerebbe contenere in sé una contraddizione giacché da un lato fa riferimento ai datori di lavoro con meno di dieci «dipendenti» per poi, dall altro, considerare quale unità lavorativa per il relativo calcolo anche i lavoratori «autonomi». È dunque possibile interpretare la previsione normativa nel senso di considerare anzitutto quali datori di lavoro interessati quelli che, pur potendo contare su più di dieci dipendenti, in uno specifico cantiere ne impieghino giornalmente non più di nove; la possibilità di ricorrere al registro anziché alle tessere di riconoscimento dovrebbe dunque valutarsi di volta in volta. Per quanto invece concerne l obbligo di comprendere nel calcolo i lavoratori autonomi è possibile pensare che il riferimento vada effettuato a lavoratori non subordinati ma che intrattengono comunque un rapporto continuativo con l impresa (ad es. collaboratori coordinati e continuativi a progetto e associati in partecipazione). Sotto il profilo sanzionatorio la previsione stabilisce che la violazione dell obbligo di esporre la tessera o di tenuta del registro comporta l applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da 100 ad 500 per ciascun lavoratore; il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è invece punito con la sanzione amministrativa da 50 ad 300. Nei confronti di tali sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all articolo 13 del Dlgs n. 124/2004 anche perché, se così non fosse, verrebbe fortemente limitato l effetto persuasivo della stessa previsione sanzionatoria. Per quanto attiene la mancata istituzione del registro, la mancata conservazione sul luogo di lavoro ovvero l irregolare tenuta dello stesso, trovano applicazione le stesse sanzioni previste per i cartellini identificativi essendo il registro uno strumento alternativo ed equipollente agli stessi. Va da ultimo ricordato che il legislatore stabilisce come, con riferimento all obbligo di esporre la tessera di riconoscimento, «nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell obbligo risponde in solido il committente dell opera». Tale responsabilità solidale l obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo»; art. 21-nonies: «Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell articolo 21-octies può essere annullato d ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole». 18 Pirola n settembre 2006

7 GUIDA al LAVORO APPROFONDIMENTI del committente va dunque ad aggiungersi alle altre forme di solidarietà - di cui si dirà oltre - previste dallo stesso Dl. n. 223/ 2006 in materia di appalti e subappalti. n settembre 2006 Comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro Il comma 6 dell art. 36-bis ha previsto l immediata operatività della previsione di cui all art. 86, comma 10-bis, del Dlgs n. 276/ 2003 stabilendo che, nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la relativa comunicazione al Centro per l impiego il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa. Tale previsione era precedentemente subordinata all emanazione del decreto, non ancora adottato, di cui al comma 7 dell art. 4-bis, del Dlgs n. 181/2000, in cui saranno definiti i moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie. La scelta di introdurre sin da subito l obbligo di comunicazione anticipata di instaurazione del rapporto di lavoro risponde evidentemente ad una logica, che peraltro sarebbe opportuno estendere a tutti i datori di lavoro a prescindere dal settore di attività in cui operano, di effettivo contrasto del lavoro sommerso ed irregolare. In proposito va specificato che le imprese tenute a tale adempimento sono le imprese edili in senso stretto, non potendo trovare applicazione lo stesso criterio interpretativo adottato al comma 1 dell art. 36-bis che, come detto, fa riferimento alle imprese rientranti nel campo di applicazione del Dlgs n. 494/1996. Ciò significa, in sostanza, che va tenuto presente l inquadramento - ovvero l inquadrabilità - previdenziale delle imprese in questione ai fini della applicazione della norma. Quanto alla modalità di comunicazione dell assunzione, che deve risultare da documentazione «avente data certa», si deve ritenere che tale circostanza sia desumibile, oltre che dalla tradizionale raccomandata A/R, anche da comunicazioni telematiche (fax ovvero posta elettronica). Si ricorda, da ultimo, che la violazione dell obbligo di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro è punita con la sanzione amministrativa di cui all art. 19, comma 3, del Dlgs n. 276/2003, pari ad una somma da 100 ad 500. Maxisanzione lavoro nero L art. 36-bis, comma 7, modifica la cd. maxisanzione per il lavoro nero, introdotta nel 2002 dal Dl n. 12/2002 (conv. da legge n. 73/ 2002). A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 144/ che aveva dichiarato la previsione sanzionatoria illegittima nel punto in cui la stessa «non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell anno in cui è stata constatata la violazione» - era infatti necessario riformare la previsione normativa, per adeguarla al pronunciamento della Corte. La legge di conversione del Dl n. 223/2006 stabilisce pertanto che, ferma restando l applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da a per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Inoltre è previsto che l importo delle sanzioni civili connesse all omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Senza modificare il comma 4 dell art. 3 del Dl n. 12/ secondo il quale «alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro» - si provvede invece a sostituire il comma 5 dell articolo, stabilendo che alla irrogazione della sanzione amministrativa provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente (in precedenza era competente alla irrogazione l Agenzia delle Entrate). È infine stabilito che nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all art. 13 del Dlgs n. 124/2004. Partendo da una analisi testuale del dettato normativo va anzitutto sottolineato che la sanzione si aggiunge («ferma restando l applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore») ad ogni ulteriore provvedimento di carattere sanzionatorio legato all utilizzo di manodopera irregolare. Ciò in quanto il comportamento materiale oggetto di sanzione è assolutamente diverso rispetto a tutti gli altri comportamenti connessi al lavoro non dichiarato e che si sostanziano per lo più in obblighi di comunicazione ad enti od organismi pubblici dell instaurazione del rapporto di lavoro ovvero in obblighi informativi nei confronti del lavoratore assunto. In tal caso, infatti, la fattispecie oggetto di violazione si realizza con l effettivo impiego del lavoratore non dichiarato o registrato sui libri dando vita ad una condotta che, protratta nel tempo, dà vita ad un illecito di natura permanente. Da ciò consegue anche che il ricorso a manodopera non dichiarata continua ad avere come conseguenza l adozione delle sanzioni Pirola 19

8 APPROFONDIMENTI GUIDA al LAVORO Le novità del decreto Bersani in materia di lavoro nero (a cura di Mauro Parisi) - Possibilità di sospensione da parte degli ispettori dei lavori del lavoro nell ambito dei cantieri edili ove si riscontri l impiego di personale non «registrato» nella misura di almeno il 20% rispetto a quello occupato, ovvero nel caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro. Condizione per la revoca della sospensione è la prova delle regolarizzazioni; - in caso di sospensione dei lavori viene informato il Ministero delle infrastrutture al fine dell emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche; - dal 1 ottobre 2006 il personale occupato nei cantieri edili deve essere munito e esibire un apposito tesserino di riconoscimento con fotografia, pena sanzioni per datori di lavoro, lavoratori e committenti; - in luogo del tesserino, le ditte che impiegano nel cantiere meno di dieci addetti possono assolvere all obbligo mediante un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione del lavoro; - nel caso di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti alle comunicazioni di assunzione entro il giorno precedente a quella dell assunzione del lavoratore; - ferme le sanzioni già previste nell attualità, l impiego di lavoratori non registrati determina una «maxisanzione» non soggetta a diffida da a , oltre a una maggiorazione di 150 al giorno di impiego per singolo lavoratore. L omesso versamento dei relativi contributi dà luogo a sanzioni civili comunque non inferiori a per lavoratore, indipendentemente dalla durata della prestazione; - per i datori di lavoro edili, non è possibile fruire delle agevolazioni contributive ove non siano in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc, ovvero - per cinque anni dal giudicato - ove abbiano riportato condanne per reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. legate all assunzione del lavoratore (omessa comunicazione di assunzione, omessa consegna della relativa dichiarazione, omessa denuncia all Inail del codice fiscale) nonché delle sanzioni per la mancata registrazione dello stesso sui libri obbligatori. Sempre con riferimento alla condotta sanzionata va evidenziato che presupposto per l adozione del provvedimento è l impiego «di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria»; ciò comporta che la manodopera irregolare il cui utilizzo determina l applicazione della sanzione è la manodopera totalmente sconosciuta alle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che dall applicazione della norma restano fuori tutte quelle forme di prestazione lavorativa che occultano rapporti di lavoro subordinato dietro altre tipologie contrattuali (ad es. contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto) e che comunque risultano dalla documentazione aziendale. In altre parole, il cd. lavoro grigio - espressione che racchiude una molteplicità di fattispecie in cui lo schema contrattuale adoperato dalle parti si attaglia solo parzialmente al rapporto lavorativo instauratosi o, altre volte, non sembra minimamente attagliarsi in considerazione della profonda diversità tra fattispecie concreta e fattispecie giuridica - è fuori dal campo di applicazione della ipotesi in esame. Sia pur per altre ragioni, il regime sanzionatorio in argomento non trova neanche applicazione nelle ipotesi di occupazione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno o di minori non occupabili, in quanto nei confronti di tali soggetti non è giuridicamente possibile l instaurazione di un rapporto lavorativo regolare. Al riguardo anche il Ministero del lavoro ha infatti chiarito, riferendosi alla precedente formulazione dell art. 3, comma 3, del Dl n. 12/2003, che «per quanto attiene l applicazione del regime sanzionatorio di cui alla legge n. 73/2002, art. 3, comma 3, si precisa che tale regime non trova applicazione per le irregolarità concernenti l occupazione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, bensì per tutti gli altri lavoratori per i quali sarebbe stato possibile procedere secondo le regole ordinarie per l assunzione» [6]. Per quanto concerne l importo sanzionatorio previsto dalla attuale disciplina, lo stesso risulta sganciato dal parametro, utilizzato precedentemente, del «costo del lavoro» del lavoratore «in nero», stabilendo invece sul piano amministrativo una sanzione da «1.500 a per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo» e, sul piano civile, una sanzione connessa all omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non inferiore a 3.000, «indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata». [6] Nota n del 24 ottobre 2002, indirizzata alla Direzione regionale del lavoro di Trieste. 20 Pirola n settembre 2006

9 GUIDA al LAVORO APPROFONDIMENTI La nuova formulazione normativa rende pertanto più semplice il calcolo degli importi sanzionatori, riparando alle eccezioni di incostituzionalità sollevate o paventate nel corso degli ultimi anni. Ciò che va poi sottolineato è la scelta di prevedere una somma aggiuntiva pari a quale sanzione civile connessa al mancato versamento dei contributi. Al riguardo occorre chiarire che, com è logico, si tratta di contributi evasi giacché, come si è detto, la previsione sanzionatoria è riferita esclusivamente a lavoratori totalmente sconosciuti alla pubbliche amministrazioni; va inoltre sottolineato che la soglia minima di dovuta dal trasgressore, ancorché il conteggio dovesse risultare inferiore tenuto conto della esieguità di durata del rapporto di lavoro - trova la sua giustificazione nel voler garantire comunque una adeguata funzione di carattere afflittivo e prevenzionistico. Sotto il profilo strettamente tecnico va considerato altresì che trattasi di una sanzione proporzionale che prevede un importo minimo e massimo ( ) e la somma fissa di 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo rappresenta una mera «maggiorazione» del predetto importo e che non vale a qualificarla come sanzione «fissa». Ciò significa che con riferimento a tale maggiorazione non trova applicazione il principio secondo cui, in sede di contestazione dell illecito, l importo della maggiorazione non subisce alcuna decurtazione (1/3 dell importo). Sulla previsione in argomento occorre formulare infine alcune osservazioni relative alla applicabilità della stessa con riferimento a condotte iniziate prima della sua entrata in vigore (12 agosto 2006) e continuate dopo tale data. Al riguardo si pone infatti un problema di successione di leggi che sanzionano condotte di natura permanente quale, per l appunto, «l impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria». In altre parole, occorre chiarire se l impiego di lavoratori «in nero» iniziato prima del 12 agosto 2006 e proseguito oltre tale data debba essere sanzionato secondo la precedente formulazione dell articolo 3, comma 3, del Decreto legge n. 12 del 2002 ovvero secondo la normativa attualmente in vigore. Va premesso, anzitutto, che nel campo del procedimento sanzionatorio amministrativo trova ferrea applicazione il principio del tempus regit actum, secondo il quale la disciplina applicabile è quella in vigore al momento della commissione dell illecito, senza che - come avviene invece in campo penale - debba valutarsi il principio del favor rei alla luce delle previsioni sanzionatorie sopravvenute [7]. Ciò che risulta dunque fondamentale stabilire è il momento di consumazione dell illecito il che, con riferimento agli illeciti di natura permanente, non è questione del tutto scontata giacché sia in dottrina che in giurisprudenza sussistono orientamenti differenziati. La dottrina e la giurisprudenza prevalente però, per quanto attiene la nozione di «permanenza» degli illeciti amministrativi pare orientata nel senso in cui, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva sicché la prescrizione del reato inizia comunque a decorrere dalla ultimazione della condotta lesiva, per il diritto amministrativo si è in presenza addirittura di un illecito di carattere permanente caratterizzato dall omissione dell obbligo (perdurante nel tempo) di ripristinare secundum ius l ordine giuridico violato, con l ulteriore conseguenza che se l autorità amministrativa emana un provvedimento repressivo di natura sanzionatoria non emana un atto «a distanza di tempo» dalla condotta irregolare, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra ius ancora in atto [8]. Secondo tale interpretazione, pertanto, può ritenersi che l illecito sia integrato in tutti i suoi elementi solo alla cessazione del comportamento lesivo (che sembrerebbe corrispondere dunque con l accertamento da parte degli organi di vigilanza) per cui se il rapporto di lavoro «in nero», ancorché iniziato prima del 12 agosto 2006, prosegua oltre tale data risulta applicabile la nuova disciplina sanzionatoria introdotta dall art. 36-bis, comma 7 che prevede, quale organo competente alla irrogazione della sanzione, la Direzione provinciale del lavoro e non già l Agenzia delle Entrate. [7] Vedi sent. Corte Cass. n del 26 novembre 2002, già richiamata dalla circolare n. 37/2003 del Ministero del lavoro, secondo cui «in materia di illeciti amministrativi, l adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell analogia, risultante dall art. 1 della L. n. 689/1981, comporta l assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole». [8] Per l applicazione di tale principio, sia pur riferito alla materia urbanistica ed ambientale, vedi Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 7769/2003. n settembre 2006 Pirola 21

10 APPROFONDIMENTI GUIDA al LAVORO Impiego di manodopera non regolarizzata oltre il 20% occupati La sospensione dei lavori del cantiere (a cura di Mauro Parisi) Accertamento da parte degli ispettori del lavoro Reiterate violazioni in materia di superamento dell'orario di lavoro Comunicazione alla Pa concedenti i titoli abilitati alla costruzione Ordine di sospensione dei lavori nell'ambito del cantiere edile Comunicazione al Ministero delle infrastrutture Eventuale sospensione di efficacia del titolo abilitativo Cessazione degli effetti per revoca dell'ispettore ove sia provata la regolarizzazione oppure in caso di ricorso vittorioso al Tar competente Eventuale interdizione alla contrattazione con la Pa o alle gare pubbliche Agevolazioni in edilizia L articolo 36-bis, comma 8, prevede che le agevolazioni di cui all art. 29 del Dl n. 244/1995 (convertito dalla legge n. 341/ 1995), trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Tali agevolazioni, inoltre, non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. La previsione riveste particolare importanza in quanto rappresenta un primo segnale della logica che potrebbe - o meglio dovrebbe - guidare il legislatore nella futura concessione di sgravi o agevolazioni in materia contributiva. Queste ultime, infatti, rappresentando un vantaggio che l ordinamento riserva ad alcune categorie di operatori economici, non dovrebbero più essere concesse «a pioggia» ma solo a quelle imprese che operano secondo criteri di correttezza e legalità. Nel caso di specie ciò si realizza in quanto lo sgravio contributivo pari all 11,50% di cui fruiscono le imprese edili che dichiarano agli Istituti prestazioni settimanali non inferiori a 40 ore non può prescindere, da un lato, dalla regolarità contributiva delle imprese stesse e dall altro - ed è questa la novità di maggior rilievo - dal rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Quest ultimo riferimento, in verità, non è assolutamente originale in quanto anche lo sgravio triennale previsto per le imprese del Mezzogiorno nelle ipotesi di nuove assunzioni dall art. 3, comma 6, lett. h), della legge n. 448/1998 era legato ad una nozione di regolarità sotto il profilo prevenzionistico ma era formulata in termini più imprecisi in quanto si faceva generico riferimento al «rispetto delle prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori» previste dal Dlgs n. 626/1994 e successive modificazioni. L attuale previsione invece molto più opportunamente, considerate in particolare le implicazioni di carattere economico, individua il presupposto in termini assolutamente oggettivi ed inequivocabili in quanto, come già detto, fa riferimento ad un giudicato penale sulla cui nozione non possono sussistere dubbi interpretativi. Qualche riflessione in più merita l ulteriore presupposto della regolarità contributiva, almeno per quanto attiene alla identificazione dei profili temporali legati alla fruizione del beneficio. Più in particolare si tratta di verificare se il requisito della regolarità contributiva, la cui nozione non può che trovar riferimento nelle circolari in materia emanate dall Inps, dall Inail e dalle Casse Edili [9], debba essere posseduto [9] Si vedano in particolare le circolari Inps n. 92 e Inail n. 38, entrambe del 26 luglio Pirola n settembre 2006

11 GUIDA al LAVORO APPROFONDIMENTI dall impresa nel momento in cui si accede alla agevolazione ovvero debba permanere durante tutto il periodo di fruizione della stessa. La domanda evidentemente è retorica, in quanto la regolarità contributiva non può che rappresentare un requisito di carattere permanente venendo meno il quale si perde inevitabilmente il diritto alla agevolazione. Dal punto di vista operativo pertanto, da un lato gli Istituti previdenziali e le Casse potranno automaticamente verificare la sussistenza del presupposto ai fini della concessione della agevolazione, dall altro il personale ispettivo del Ministero del lavoro e degli Istituti dovranno tempestivamente segnalare eventuali situazioni di irregolarità riscontrate nel corso degli accertamenti. Merita di essere inoltre sottolineato che la previsione normativa, così come è formulata, sembra richiamare il requisito dell iscrizione alla Casse edili ai fini della concessione delle agevolazioni in esame giacché, nel richiedere la certificazione di regolarità, fa espresso riferimento anche alla certificazione che attesta gli accantonamenti contrattualmente dovuti agli bilaterali di settore. La disposizione, del resto, non sembra comportare particolari profili di criticità, in quanto rappresenta una ulteriore applicazione della cd. teoria dell onere, secondo cui appare possibile richiedere l integrale rispetto dei contenuti dei contratti collettivi anche nei confronti delle imprese non iscritte alle Casse, ma ciò non in termini di obbligo legale ma quale mera condizione per l accesso ai benefici [10]. Un analogo precedente in tal senso è rinvenibile peraltro nella previsione di cui all articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel quale si richiede esplicitamente l obbligo del versamento della contribuzione alle Casse edili indistintamente a tutte le imprese che applicano o meno la contrattazione collettiva, qualora queste ultime siano interessate ad acquisire pubblici appalti [11]. Appalto e subappalto L articolo 35 del decreto in commento, contenente «misure di contrasto dell evasione e dell elusione fiscale», ai commi da 28 a 34 prevede la responsabilità solidale a carico dell appaltatore per le ritenute fiscali ed i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore. Tale responsabilità viene tuttavia meno se l appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che tali adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. La norma prevede inoltre che il committente versi il corrispettivo all appaltatore solo dopo aver verificato la documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi di quest ultimo, pena l irrogazione di una sanzione amministrativa da ad nel caso di accertate irregolarità. Il comma 34 dell articolo, prevede inoltre che il regime di solidarietà e le relative sanzioni si applicano successivamente all adozione di un decreto del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione. Tale decreto stabilirà la documentazione attestante l assolvimento degli adempimenti fiscali e contributivi, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell ambito di attività rilevanti ai fini Iva, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del Tuir (Dpr n. 917/1986). Resta fermo quanto previsto dall articolo 29, comma 2, del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 «che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l effettuazione ed il versamento [10] Per più ampie riflessioni sulla teoria dell onere cfr P. Ichino, Estensione dell obbligo di adesione ai fondi di sostegno al reddito, in Dpl 1994, 3421; M. Miscione, Il sostegno al reddito degli enti bilaterali, in Dpl 1997, 2577; M. Tiraboschi, Il sostegno alla contrattazione collettiva e alla bilateralità nella riforma Biagi, in «La riforma Biagi del mercato del lavoro», Giuffré [11] La previsione normativa, in particolare, stabilisce che «L appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell ambito del subappalto. L appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all amministrazione o ente committente prima dell inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva». n settembre 2006 Pirola 23

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