Gli sviluppi futuri e gli impatti del prossimo recepimento della nuova Direttiva Seveso sulle Imprese chimiche

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1 Gli sviluppi futuri e gli impatti del prossimo recepimento della nuova Direttiva Seveso sulle Imprese chimiche DIRETTIVA SEVESO 30 ANNI DOPO Edoardo Galatola Sindar srl Corso Archinti 35, Lodi - Tel

2 D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334, attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cosiddetta Direttiva Seveso 2), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1999 serie generale. 2

3 DIRETTIVA 2012/18/UE Il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva cosiddetta "Seveso III" che modifica la Direttiva Seveso II relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. La DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea serie L 197/1 del ; modifica e abroga la direttiva 96/82/CE del Consiglio. 3

4 DIRETTIVA 2012/18/UE La modifica è scaturita dalla necessità di adeguare la Direttiva al Regolamento CLP su Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura delle sostanze chimiche (1272/2008/CE) e quindi l Allegato I Successivamente la proposta è stata strutturata come una riscrittura ragionata dell intera Direttiva; introducendo, oltre alla modifica dell'allegato I, anche alcune delle novità del trattato di Lisbona, nonché le risultanze dell'esperienza maturata dal 1996 al 2010, e le indicazioni concordate in seno al Committee of Competent Authorities (CCA) responsible for the implementation of Directive 96/82/EC'. 5

5 DIRETTIVA 2012/18/UE I principi informatori della modifica sono pertanto stati: Sostanziale mantenimento dell'impianto della Dir. 96/82/CE; Mantenimento dell'approccio (due livelli di applicazione); Chiarimenti ed aggiornamenti in merito ad alcune disposizioni; Miglioramento dell'attuazione ed enforceability; Esclusione di ulteriori oneri amministrativi. 6

6 7

7 Stabilimenti in Seveso 8

8 Stabilimenti in Seveso 9

9 Stabilimenti in Seveso N. stabilimenti: 1131 (ISPRA 2012) 565 art art. 8 10

10 DIRETTIVA 2012/18/UE Le principali modifiche proposte sono : adeguare l'allegato I (campo di applicazione) alle modifiche del sistema comunitario di classificazione delle sostanze; introdurre meccanismi correttivi per adeguare l'allegato I alle "future" classificazioni (sostanze che non presentano caratteristiche tali da dare origine ad un pericolo di incidente rilevante); rafforzare le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni sulla sicurezza, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia, e migliorare il modo in cui le informazioni vengono raccolte, gestite, rese disponibili e condivise; introdurre norme più rigorose per le ispezioni degli impianti per garantire l'attuazione effettiva e il rispetto delle regole di sicurezza; ulteriori modifiche tecniche per chiarire ed aggiornare talune disposizioni, tra cui alcune razionalizzazioni e la semplificazioni per ridurre gli oneri amministrativi superflui. 11

11 DEFINIZIONI "stabilimento" il concetto è invariato; vengono precisati: "stabilimento di soglia inferiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 (parti 1 o 2) dell'allegato I, ma in quantità inferiori alla colonna 3; "stabilimento di soglia superiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 (parti 1 o 2) dell'allegato I "stabilimento adiacente", uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante (effetto domino); "nuovo stabilimento": uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito dopo il 1º giugno 2015 o un sito che per effetto di modifiche rientra nell'ambito di applicazione della direttiva o passa da soglia inferiore a superiore dopo il 1 giugno 2015 "stabilimento preesistente", uno stabilimento che rientrava nell'ambito di applicazione della Seveso II e che dal 1 giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione della Seveso III senza modifiche "altro stabilimento", un sito che cambia classificazione, ma non rientra nella dizione di nuovo stabilimento 12

12 DEFINIZIONI "gestore", non cambia definizione, salvo l aggiunta della precisazione a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso ; "sostanze pericolose non cambiano salvo "miscela": soluzione composta di due o più sostanze; sono aggiunti i concetti di "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi del diritto o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; "pubblico interessato": il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 15, paragrafo 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; es.: organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell ambiente; "ispezione", tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up necessaria, compiute da o per conto dell A.C. al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva da parte degli stabilimenti. 13

13 ESCLUSIONI Per quanto concerne le esclusioni è stata aggiunta la voce stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi; Viene comunque precisato che lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose sono inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 14

14 Suddivisione in classi Articolo Stabilimento si soglia superiore (Seveso III) Stabilimento si soglia inferiore (Seveso III) Esenzione Esenzione Esenzione 15

15 SOSTANZE 16

16 SOSTANZE PERICOLOSE Si definiscono sostanze pericolose, le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell'allegato I, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi. Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che attua all'interno dell'unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU). Modifica Allegato I. 17

17 SOSTANZE PERICOLOSE 18

18 SOSTANZE PERICOLOSE 19

19 SOSTANZE PERICOLOSE L individuazione delle soglie è più complessa. Non vi è più corrispondenza biunivoca tra classe Seveso e frasi di rischio (frasi H che hanno sostituito le frasi R). La frase H330, ad es., corrisponde a tossicità acuta Categoria 1 o 2. Poiché per la Categoria 1 è prevista una soglia e per la Categoria 2 ne è prevista un altra, ne consegue che anche la frase H non individua univocamente la classe Seveso. 20

20 Allegato I, parte 1, Categorie Colonna 1 Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione H2 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione Frasi H Sezione «H» PERICOLI PER LA SALUTE H300 Cat. 1 H310 Cat. 1 H330 Cat. 1 H300 Cat. 2 H310 Cat. 2 H330 Cat. 2 Colonna 2 Colonna 3 Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di Requisiti di soglia Requisiti di soglia inferiore superiore H2 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 3, esposizione per inalazione (nota 7) H331 Cat H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT SE) ESPOSIZIONE SINGOLA Categoria 1 H370 Cat Sezione «P» PERICOLI FISICI P1a ESPLOSIVI Esplosivi instabili; (nota 8) H H201 P1a ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 (nota 8) H202 H H205 P1a ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.6 (nota 8) P1a ESPLOSIVI Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive (nota 8) Pib ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.4 (nota 10) H P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2 H220 H

21 Allegato I, parte 1, Categorie Colonna 1 Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Sezione «P» PERICOLI FISICI Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas in-fiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Frasi H H222 H223 Colonna 2 Colonna 3 Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di Requisiti di soglia Requisiti di soglia inferiore superiore 150 (peso netto) 500 (peso netto) H Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di H223 (peso netto) categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (nota 11.2) P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1 H P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categoria 1 H P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Altri liquidi con punto di infiammabilità < 60 T, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (nota 12) P5b LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti P5b LIQUIDI INFIAMMABILI Altri liquidi con punto di infiammabilità < 60 T qualora particolari condizioni di utilizzazione come la forte p o l'elevata T, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (nota 12) P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b H225 H (peso netto) H H225 H H H225 H

22 Allegato I, parte 1, Categorie Colonna 1 Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 Frasi H Sezione «P» PERICOLI FISICI P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Solidi piroforici, categoria 1 P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 H240 H241 Colonna 2 Colonna 3 Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di Requisiti di Requisiti di soglia inferiore soglia superiore H H H H271 H H271 H272 Sezione «E» PERICOLI PER L'AMBIENTE El Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità H400 acuta 1 o di tossicità cronica 1 H E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 H Sezione «O» ALTRI PERICOLI O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 EUH O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 EUH

23 Allegato I parte 2, sostanze Sostanze pericolose Quantità limite (tonnellate) ai fini dell applicazione degli articoli 6 e 7 dell articolo 8 Nitrato di ammonio (cfr. nota 1) Nitrato di ammonio (cfr. nota 2) Nitrato di ammonio (cfr. nota 3) Nitrato di ammonio (cfr. nota 4) Nitrato di potassio (cfr. nota 5) Nitrato di potassio (cfr. nota 6) Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali 1 2 Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali 0,1 0,1 Bromo Cloro Composti del nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel) 1 1 Etilenimina Fluoro Formaldeide (concentrazione 90 %) 5 50 Idrogeno 5 50 Acido cloridrico (gas liquefatto) Alchili di piombo 5 50 Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale Acetilene

24 Allegato I parte 2, sostanze Sostanze pericolose Quantità limite (tonnellate) ai fini dell applicazione degli articoli 6 e 7 dell articolo 8 Ossido di etilene 5 50 Ossido di propilene 5 50 Metanolo ,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali in forma polverulenta 0,01 0,01 Isocianato di metile 0,15 0,15 Ossigeno Diisocianato di toluene Cloruro di carbonile (fosgene) 0,3 0,75 Triiduro di arsenico (arsina) 0,2 1 Triiduro dì fosforo (fosfina) 0,2 1 Dicloruro di zolfo 1 1 Triossido di zolfo Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis (clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3-propansultone, 4-nitrodifenile 0,001 0,001 0,5 2 Prodotti petroliferi: a)benzine e nafte, b)cheroseni (compresi i jet fuel), c)gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

25 Allegato I parte 2, sostanze Sostanze pericolose Quantità limite (tonnellate) ai fini dell applicazione degli articoli 6 e 7 dell articolo 8 Prodotti petroliferi: d) oli combustibili densi, e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) Ammoniaca anidra Trifluoruro di boro 5 20 Solfuro di idrogeno 5 20 Piperidina Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (2-etilesilossi)propilammina Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato I. Propilammina (nota 21) Acrilato di ter-butile (nota 21) Metil-3-butenenitrile (nota 21) Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione (Dazomet) nota Acrilato di metile (nota 21) Metilpiridina (nota 21) Bromo-3-cloropropano (nota 21)

26 Tabella verifica somma pesata Sostanza CAS H E P Nitrato di ammonio (nota 13,14, 15, 16) X Nitrato di potassio (nota 17, 18) X Anidride arsenica X X Anidride arseniosa X X Bromo X X Cloro X X Composti del Nichel in polvere X Etilenimina X X X Fluoro X X X Formaldeide (> 90 %) X Idrogeno X Acido cloridrico (liquefatto) X Alchili di piombo X X Gas liquefatti F+ e gas nat. X Acetilene X Ossido di etilene X X Ossido di propilene X Metanolo X X 4,4-Metilen-bis-(2-cloroanilina X Isocianato di metile X X Ossigeno X 2,4 Diisocianato di toluene X 2,6 Diisocianato di toluene X Cloruro di carbonile (fosgene) X Triidruro arsenico (arsina) X X X Triidruro di fosforo (fosfina) X X X Dicloruro di zolfo X Triossido di zolfo X TCDD X Benzotricloruro X 25 4-amminobifenile Benzidina X Ossido di bis(clorometile) X 1 Ossido di cloro-metile X 27

27 Tabella verifica somma pesata Sostanza CAS H E P 1,2-dibromoetano X 1 X solfato di dietile solfato di dimetile X 1 Cloruro di dimetilcarbammoile X 25 1,2-dibromo-3-cloropropano X 25 1,2-dimetilidrazina X 25 Dimetilnitrosammina X 1 X Triammide esametilfosforica Idrazina X 25 X X 2-Naftilammina e/o suoi Sali X 1,3-Propansultone Nitrodifenile X Benzine nafte X X Cheroseni X X Gasoli X X Olio Combustibile denso X X Combustibili alternativi X X Ammoniaca anidra X X X Trifluoruro di boro X Solfuro di idrogeno X X X Piperidina X X Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (2-etilesilossi)propilammina Miscele di ipoclorito di sodio X Propilammina X Acrilato di ter-butile X 2-Metil-3-butenenitrile Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione (Dazomet) X Acrilato di metile X 3-Metilpiridina X 1-Bromo-3-cloropropano

28 QUALI SONO LE LEZIONI APPRESE IN 30 ANNI DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA SEVESO? 29

29 TAVOLA ROTONDA 3ASI 4/10/2012 presso VGR a Tirrenia 30

30 BENEFICI OTTENUTI IN 30 ANNI DI ESPERIENZE DI ANALISI Le prime analisi di rischio erano sostanzialmente basate su un approccio storico/statistico Analisi conseguenze, hazop ed analisi quantitativa sono ormai metodologie che costituiscono patrimonio consolidato La cultura della sicurezza ha fatto notevoli passi avanti e così gli investimenti dedicati al miglioramento della sicurezza attiva e passiva La crescita ha visto interessati tutti i soggetti: Analisti di rischio Aziende rientranti nel campo di applicazione della direttiva Società di ingegneria Autorità preposte alla gestione della normativa ed enti di controllo. 31

31 BENEFICI OTTENUTI IN 30 ANNI DI ESPERIENZE DI ANALISI La sistematizzazione dell adozione di un sistema di gestione della sicurezza per prevenire i rischi rilevanti ha rappresentato un ulteriore passo in avanti della sicurezza. Il maggior coinvolgimento delle autorità locali (pianificazione territoriale) ha spinto ad un maggior raccordo con le autorità di protezione civile e di pianificazione delle emergenze A distanza di 30 anni le tanto temute attività in art. 8, fanno meno paura. Tra gli incidenti occorsi i più gravi sono stati da ricondursi più a normali attività lavorative e/o ad operazioni improprie 32

32 OCCASIONE PER L ATTUAZIONE DEI DECRETI MANCANTI Restano ancora inattuati i decreti di cui: Art. 4 c. 3; aggiornamento del regolamento per i porti industriali e petroliferi Art. 8 c. 4; contenuti del rapporto di sicurezza Art. 11 c. 5; regolamento ministeriale sulla consultazione del personale Art. 13 c. 2; decreto interministeriale sulle aree ad elevata concentrazione industriale Art. 15 c. 1; misure di sicurezza, informazione e criteri di valutazione Art. 15 c. 2; recepimento di ulteriori direttive tecniche Art. 16 c. 1; criteri per l'individuazione dell'effetto domino Art. 25 c. 3; organizzazione di un sistema di attuazione delle misure di controllo Art. 29 c. 2; decreto interministeriale sulle tariffe delle istruttorie 33

33 Standard per il Rapporto di Sicurezza Il Decreto interministeriale che definisce un nuovo standard per il RdS art. 8 è uscito in bozza ma mai emanato Per gli art. 6 non viene esplicitato l obbligo di redigere il rapporto di sicurezza, mentre il SGS ne prevede la necessità (così come il PEE ed il DM 9/5/2001), senza però indicare la frequenza di aggiornamento (5y/2y) e definire le modalità istruttorie 34

34 Rapporto di Sicurezza Sarebbe utile emettere nuove linee guida a valle di un analisi congiunta da parte di uno specifico gruppo di lavoro tecnico: Revisione/eliminazione Allegato A Chiarimenti sull uso del Metodo ad indici Standardizzazione dati per l analisi storica Banca dati ratei di guasto Modalità di stesura/lettura hazop Metodo per le sostanze pericolose per l ambiente Fumi tossici di combustione 35

35 Non Aggravio del Rischio Esplicitazione del silenzio assenso Conferma dell applicabilità per quantitativi inferiori alle soglie Duplicazione della definizione di incremento <10% e < 25% Interpretazione univoca della somma per classi e non per sostanze Mancanza di univocità nella definizione di incremento del rischio Modalità di autocertificazione 36

36 Sistema di Gestione della Sicurezza Un Sistema di Gestione per sua natura è volontario e non obbligatorio Politica e documento di Politica creano situazioni di confusione Spesso gli ispettori spingono verso un SGS 334 a sé stante andando contro la tendenza a sviluppare Sistemi Integrati Paradossalmente le ispezioni risultano meno critiche per Sistemi largamente insufficienti piuttosto che per sistemi ben rodati Gli indicatori della sicurezza sono più difficoltosi da individuare rispetto a quelli dell ambiente Durante le ispezioni del SGS si entra nel merito anche sull oggetto di valutazioni di rischio o altri adempimenti normati Occorre verificare la formazione di cui al DM 16 marzo 1998 Generalmente non vengono documentati gli esiti della formazione VEDI PASS334 37

37 Scheda di Informazione alla Popolazione La Scheda permane di difficile lettura per i non addetti È l unico strumento obbligatorio di comunicazione dei rischi I criteri di divulgazione sono ancora dettati dalla Circolare n 2433/97/SIAR del 23/7/1997 di cui all abrogata L. n. 137 del 19/5/1997 Nella Sezione 4 si parla di sostanze e preparati, ma un elenco è critico La descrizione degli eventi (Sezioni 5 e 6) è estremamente disomogenea Il collegamento con PEE e PEI non è garantito (sez. 7). La Sez. 8 è un sunto della SDS (ma per quali sostanze?) La Sez. 9 è una sintesi non affidabile delle conseguenze degli eventi incidentali (anche se la precisazione di indicare gli eventi che escono dai confini ne ha chiarito lo scopo) La Consultazione alla popolazione (art. 23) non è mai andata a regime 38

38 ISTRUTTORIE Problema di disuniformità e lunghezza; l incertezza nei tempi di valutazione delle istruttorie è di particolare disincentivo per gli investimenti la variabilità degli esiti per realtà similari suggerisce l importanza di standard tecnici a livello nazionale (es. depositi di aerosol, depositi di perossidi E, industrie galvaniche, trattamento dei rifiuti, fabbriche/depositi di esplosivi, distribuzione del gas, depositi combustibili, etc.) Le soglie di riferimento delle frequenze variano da Regione a Regione Manca una codifica sui criteri da applicare per l analisi (es. fumi tox, N, esplosioni, trasporto interno, etc.) La verifica in funzione della dose di danno è accettata in modo random Analogamente per la richiesta di valutare eventi remoti Talvolta le richieste di diversi membri della commissione non sono coordinate Non esistono precise indicazioni sulla definizione di accettabilità/tollerabilità del rischio residuo e della sua quantificazione 39

39 CONTROLLI La frequenza dei controlli (art. 8 e 6) è variabile (nazionale/regionale) e non segue le indicazioni della norma Gli articoli 5 comma 2 non sono controllati Manca del tutto una verifica degli inadempienti Per le modifiche con aggravio del rischio dovrebbe vigere la verifica di applicabilità VIA Valutazioni quali rischio incendio, atex, fulminazioni sono scollegate dall analisi rischi Risulta indefinita la gestione delle attività che rientrano sotto il controllo dei VVF (D.P.R. 151/2011) e nel campo di applicazione dell art. 8 D.Lgs. 334/99. 40

40 PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA Sviluppare schede di intervento condivise relative a specifiche situazioni di emergenza L aggiornamento dei PEI è spesso ancora scollegato dal SGS e dal RdS Le esercitazioni non sono a regime e spesso non consistenti con l esito dell analisi di rischio L aggiornamento dei PEE è faticoso e manca un coordinamento con i PEP Il PEE in genere non si interfaccia con il PEC E migliorato il coordinamento tra PEE ed Istruttoria, ma non nelle tempistiche (si evidenzia una pericolosa asincronia nell aggiornamento) Mancano PEE di sito Per gli art. 6 i PEE sono ancora in ritardo 41

41 PORTI INDUSTRIALI IL DM 293 del 16/05/2001 è applicato con notevole disuniformità sul territorio nazionale Manca una chiara definizione dell ambito a cui applicarlo Esiste un ambiguità di fondo se vada inteso come stesura di un RdS del Porto o uno strumento di pianificazione dello stesso Occorre precisare il rapporto che intercorre con il PRP Non è stato esplicitato come valutare i rischi, se con strumenti di analisi rischio d area oppure di pianificazione territoriale L analisi degli incidenti nel trasporto non è esplicitata Chi fa e controlla il PE portuale? 42

42 FORMAZIONE È opportuno rivedere criticamente l applicabilità e l effettiva necessità della (in)formazione obbligatoria trimestrale Analoghe considerazioni possono essere estese alla informazione dei visitatori e di altri soggetti che accedono a stabilimenti RIR Un altro aspetto rilevante è la formazione dei soggetti interessati al procedimento dell analisi di rischio. Sarebbe utile dare una chiara indicazione in merito con la promozione di un centro di formazione nazionale 43

43 PROPOSTE 44

44 PROPOSTE Si è convenuto che la Direttiva Seveso ha un impianto organico ben strutturato, ma necessita di un processo di semplificazione. La sua attuazione attualmente è più sbilanciata sui controlli, in particolare sui SGS, che sulla certezza dei tempi delle Autorizzazioni, pertanto occorre riequilibrarla in tal senso. Il recepimento della Direttiva deve tornare ad essere più aderente ai dettami comunitari di quanto fatto in passato. Le ispezioni, anche in base all esperienza accumulata in altri paesi europei, devono essere fedeli al mandato, modulate in funzione della complessità degli impianti da analizzare, mentre i cicli di ispezioni successivi al primo non devono ogni volta ripartire da zero. È opportuno istituire un Gruppo di lavoro tecnico che si adoperi per revisionare il testo delle linee guida per la compilazione del rapporto di sicurezza (che è, nonostante le bozze circolate, ancora fermo al DPCM del 31/3/89) e attuare i decreti ancora inattuati; il Gruppo dovrebbe quindi procedere in parallelo con la stesura di una linea guida per la valutazione dei Rapporti di Sicurezza, fornire indirizzi comuni per le fasi istruttorie, individuare criteri di valutazione connessi alla complessità delle aziende oggetto di verifiche. 45

45 PROPOSTE Tra le iniziative si ritiene utile promuovere un coordinamento territoriale per garantire uniformità di applicazione a livello regionale (Studi di sicurezza per gli stabilimenti in art. 6, contenuti e modalità di applicazione delle documentate dichiarazioni di non aggravio del rischio, soglie di credibilità del rischio, etc.). Si suggerisce di creare una sorta di giurisprudenza tecnica archiviando e rendendo disponibili standard unificati di valutazione. Si propone di creare un tavolo tecnico sulle problematiche di pianificazione territoriale con istituzione di uno sportello per le amministrazioni locali interessate; questo tavolo dovrebbe produrre linee guida di applicazione, fornendo suggerimenti quali la gradualità della categorizzazione del territorio. I diversi procedimenti autorizzativi dovrebbero coordinarsi creando una sorta di osmosi delle informazioni. In particolare, i procedimenti relativi alla valutazione di fattibilità di un nuovo stabilimento (VIA, NOF, ) dovrebbero essere integrati. Sarebbe inoltre utile istituire una scuola di formazione nazionale in tema di sicurezza e analisi di rischio 46

46 UNO STRUMENTO GRATUITO PER RISPONDERE ALLE ISPEZIONI SGS 47

47 Pass

48 Pass 334 L art. 7, D.Lgs. 334/99 prevede che gli stabilimenti di cui all art. 2 debbano dotarsi di un SGS secondo il DM 9/8/2000. ISPRA (ex APAT) ha emanato Linee Guida ad hoc in data 25/3/2009 per le visite ispettive da parte AC. La Regione Lombardia ha pubblicato la D.G.R. 3/2/2010 n che presenta forte analogia alla Linea Guida ISPRA. La check list è prevista per gli ispettori ministeriali e regionali, ma è utile agli stab. Seveso al fine di anticipare le richieste durante le ispezioni e fornire un riscontro funzionale dello stato di attuazione del SGS, anche in sede di gap analysis iniziale. 49

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