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1 Consiglio Regionale del Veneto - Ufficio archivio e protocollo - 14/02/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ^ Consìglio Regionale del Veneto U del 14/02/2012 Prot.: Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della TERZA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari IX I.I-;GlSL.'VrURA Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 232 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gustavo Franchetto, Gennaro Maretta e Antonino Pipitene relativa a: "INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE". Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento. La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Terza Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. DIREZIONE RAPPORTI A'ITA'ITÀ ISTITUZIONALI Ufficio atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia tei /«X drai.uai@consiglioveneto.it

2 ix Legìsiatura Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo. Cordiali saluti. (CloiJovaldo Ruffato) GV/sd pdl-.pdl 232

3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 232 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Franchetto, Pipitone e Marotta INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Presentato alla Presidenza del Consiglio il 26 gennaio Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e TERZA e ai Consiglieri regionali.

4 INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Relazione: Delocalizzazione, rimodulazione del processo produttivo, law shopping. Termini asettici, parole inoffensive che nascondono però un significato drammatico per il nostro tessuto sociale ed economico. Non spiegano, queste parole edulcorate, che un'azienda che va benissimo, magari per risparmiare qualche euro l'ora nella paga degli operai e mettere le mani su qualche anno di contributi statali, chiude il suo stabilimento nel Veneto per spostare la produzione in Cina o in Repubblica Ceca. Per tentare una risposta a questo amaro rifiesso dell'economia globalizzata, nasce questa proposta del gruppo consiliare regionale veneto di Italia dei Valori. La crisi economica internazionale sta producendo, nel nostro Paese, un grave depauperamento del tessuto produttivo ed una contrazione occupazionale di rilevante entità. Secondo alcuni studi, effettuati in ambito europeo, un posto di lavoro su quattro, tra quelli interessati da processi di ristrutturazione aziendale, viene definitivamente perso, a causa di processi di delocalizzazione produttiva ali 'estero. Gli occupati persi sarebbero oltre il 6 per cento della forza lavoro complessiva. Questo fenomeno interessa anche la nostra regione. Secondo fonti giornalistiche, nel 2011 oltre settecento imprenditori del Nord Est hanno chiuso stabilimenti in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, per poi aprire nuove fabbriche in Cina, Brasile, Romania e Repubblica Ceca, con una perdita di circa tredicimila posti di lavoro. Il presente progetto di legge ha lo scopo di disincentivare la delocalizzazione industriale e, conseguentemente, di salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi in Veneto. In linea teorica per delocalizzazione, si intende lo spostamento in altri paesi di processi produttivi o di fasi di lavorazione, al fine di guadagnare in competitività in tal senso basti pensare alle operazioni fatte per meglio internazionalizzare il prodotto ed acquisire nuove quote di mercato. Negli ultimi anni, però, l'unica ragione per delocalizzare è stata la spinta ad una massiccia riduzione dei costi, in particolar modo di manodopera, spostando inizialmente solo le fasi della produzione a basso valore aggiunto, per poi passare ad interi comparti ed aziende. Si è diffusa, fra molti gruppi industriali multinazionali, una politica di "law shopping", in cui la scelta di insediare stabilimenti produttivi è subordinata non alle leggi del mercato, ma alla presenza di una forte incentivazione pubblica da parte dello Stato ospitante. L'inevitabile conseguenza è, dopo pochi anni dall 'insediamento produttivo, il trasferimento dì tutta l'attività altrove, in paesi dove le condizioni siano diventate ancor più favorevoli. Non sono poche, infatti, le imprese che cessano l'attività produttiva nonostante siano in attivo e in grado di proseguire, senza alcuna difficoltà, la produzione. Attualmente, in caso di delocalizzazione di un processo produttivo, si interviene per lo più ex post, in chiave meramente difensiva, per cercare di assorbire gli esuberi. Questo progetto di legge prevede invece, dopo averne indicato le finalità (articolo uno), un vincolo della durata di quindici anni per tutte quelle aziende che abbiano ricevuto finanziamenti pubblici da parte della

5 Regione. In caso di processo di delocalizzazione o situazione assimilabile, con perdita di posti di lavoro, le imprese sono obbligate alla restituzione dei contributi regionali a favore dell 'occupazione o della produzione (articolo due). Si instaura così un rapporto virtuoso fra Istituzione pubblica ed aziende, a beneficio dei cittadini e dei lavoratori, rendendo gli strumenti normativi di incentivazione realmente utili allo sviluppo ed alla crescita economica e produttiva del territorio veneto. Con l'articolo tre si ribadisce il vincolo, inserendolo in ogni bando regionale per misure di agevolazioni, con le imprese tenute a fornire tutte le informazioni riguardanti il processo produttivo. All'articolo quattro si interviene sulla destinazione d'uso delle aree produttive, per evitare la speculazione edilizia conseguente alla dismissione di aree che hanno subito una delocalizzazione, che non possono avere una destinazione diversa per almeno vent'anni dall 'insediamento. Con l'articolo cinque si favorisce la riconversione di aree dismesse in seguito a delocalizzazione, con lo strumento dell'esproprio per pubblica utilità, ad opera di società regionali appositamente costituite. Il sesto articolo favorisce la trasmissione della proprietà delle imprese in crisi a quei lavoratori dipendenti che decidano di proseguirne l'attività, organizzandosi in cooperativa. Secondo l'articolo sette la Giunta emana tutte le disposizioni necessarie, prevedendo una relazione annuale sui risultati ottenuti. Infine, ali 'articolo otto, si prevede lo stanziamento finanziario, 250mila euro per questo primo anno, 1 milione per ogni anno successivo, quando l'impianto normativo andrà a regime.

6 INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE Art. 1 - Finalità. 1. Con la presente legge la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale, di quelle europee e della libera iniziativa economica delle imprese, collabora alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio veneto, per mezzo di iniziative volte al contrasto di fenomeni di spostamenti di processi produttivi o di fasi di lavorazione al fine prevalente di comprimere sensibilmente i costi di manodopera (cosiddetta delocalizzazione delle imprese). 2. La Regione del Veneto, nel rispetto dell'articolo 45 della Costituzione che promuove la cooperazione per finalità non speculative, pone in essere una serie di azioni a sostegno dell'autoimprenditorialità sociale per la salvaguardia occupazionale. Art. 2 - Revoca dei contributi. 1. In caso di delocalizzazione degli impianti produttivi o di parte della produzione, le somme erogate alle imprese presenti sul territorio veneto, qualunque sia la loro provenienza, sotto forma di incentivo,finanziamento,aiuto, sostegno all'occupazione o alla produzione da parte della Regione, devono essere restituite, entro i successivi quindici anni, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con riduzione del personale dell'impresa. 2. L'azienda risponde anche di tutti gli eventuali danni ambientali e degli interventi di bonifica e di risanamento territoriale che si renderanno necessari per il ripristino dello stato dei luoghi. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i contributi regionali erogati a titolo di co-finanziamento dei programmi comunitari. Art. 3 - Bandi regionali. 1. Allo scopo di disincentivare i fenomeni di delocalizzazione di processi produttivi attualmente situati in Veneto, in ogni prossimo bando regionale che preveda misure di agevolazioni per le imprese è inserito un vincolo al mantenimento entro i confini regionali dell'azienda che ha beneficiato di tali agevolazioni e dei suoi stabilimenti produttivi, per un termine non inferiore a quindici anni dalla data di erogazione del contributo. 2. Le imprese che fanno domanda per contributi o finanziamenti di competenza della Regione Veneto devono fornire, oltre alla documentazione già prescritta dal bando, tutte le informazioni utili riguardanti il processo produttivo, rilevanti ai fini della presente legge. Art. 4 - Vincoli alla destinazione d'uso delle aree produttive. 1. Le aree destinate ad attività produttive, comprese quelle industriali, devono mantenere la destinazione d'uso per almeno quindici anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

7 2. I Comuni apportano le modifiche relative alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 1, nel rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio. 3. In caso di cessione di impresa, di cessazione, anche parziale, di attività produttiva, di fallimento, di delocalizzazione e trasferimento dell'impresa, di cessione di ramo d'azienda o di qualsiasi altro evento che comporti una riduzione dei livelli occupazionali in un determinato territorio, la durata del vincolo di cui al comma 1 è rideterminata in venti anni a decorrere dalla data in cui si manifesta l'evento stesso. 4. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al presente articolo è trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, a cura e con oneri a carico del titolare del diritto di proprietà sull'immobile vincolato. 5. Sono consentiti cambi di destinazione d'uso soltanto se l'impresa che decide il trasferimento apre una nuova unità produttiva nel medesimo comune o nel raggio di trenta chilometri rispetto all'ubicazione dell'unità produttiva già in essere e se tale nuova apertura consenta l'impiego di tutti i dipendenti dell'unità produttiva trasferita. Art. 5 - Acquisizione di aree dismesse per il perseguimento di finalità occupazionali e industriali. 1. In caso di delocalizzazione di attività produttiva, le aree di cui all'articolo 4, con i relativi impianti produttivi e gli immobili ad essi asserviti o complementari, possono essere espropriate, ai sensi della legislazione vigente in materia d'esproprio per pubblica utilità, da parte di società pubbliche regionali appositamente costituite per consentire interventi di reindustrializzazione finalizzati al perseguimento di finalità occupazionali e industriali. Art. 6 - Misure a sostegno dei lavoratori riuniti in cooperative per la salvaguardia occupazionale. 1. La Giunta regionale, al fine di favorire il mantenimento delle unità produttive sul suo territorio, sostiene, in accordo con i Comuni e le Province di competenza, le esperienze di trasmissione d'impresa ai lavoratori riuniti in cooperativa, con lo scopo di salvaguardare l'occupazione e il patrimonio di competenze accumulato, anche tramite forme di contributo economico. Art. 7 - Relazione sullo stato di attuazione. 1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. La Giunta informa, altresì, sui risultati ottenuti rispetto all'andamento delle delocalizzazioni e gli eventuali rientri di imprese in Veneto. 2. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni esecutive e di attuazione necessarie al perseguimento dei fini previsti dalla stessa. Art. 8 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, quantificabili in euro ,00 per l'esercizio 2012 ed in euro ,00 per ciascuno degh esercizi 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale

8 INDICE Art. 1 - Finalità 3 Art. 2 - Revoca dei contributi 3 Art. 3 - Bandi regionali 3 Art. 4 - Vincoli alla destinazione d'uso delle aree produttive 3 Art. 5 - Acquisizione di aree dismesse per il perseguimento di finalità occupazionali e industriali 4 Art. 6 - Misure a sostegno dei lavoratori riuniti in cooperative per la salvaguardia occupazionale 4 Art. 7 - Relazione sullo stato di attuazione 4 Art. 8 - Norma finanziaria 4

9 PDLR n. 232 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 45 La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

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