Lezione V: le privative per novità vegetale: i requisiti di distintività, omogeneità, stabilità e novità
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1 PROGETTO GEN HORT Lezione V: le privative per novità vegetale: i requisiti di distintività, omogeneità, stabilità e novità Stefano Borrini Società Italiana Brevetti
2 Microbiologia alimentare
3 Introduzione di geni per resistenza a patogeni Passaggio dall introduzione di un gene allo sviluppo varietale
4 Metodi di trasformazione genetica su ornamentali Miglioramento genetico di specie da frutto
5 Protezione di principi attivi estraibili da piante
6 Prodotto tecnologico (o industriale) No privativa Si
7 Prodotto verificato Verifica in istituti specializzati Protezione è basata su leggi
8 c. Prodotto proprietario Diritto di escludere altri dall utilizzazione della varietà
9 Privative per novità vegetali Brevetti Gli strumenti di protezione D O P Marchi
10 Quadro generale della legislazione delle privative per novità vegetale Convenzione UPOV Regolamento 2100/94 (normativa comunitaria di base) Codice di Proprietà Industriale (normativa italiana)
11 Quadro generale della legislazione applicabile ai brevetti per invenzione Convenzione di Parigi Convenzione sul Brevetto Europeo Codice di Proprietà Industriale (normativa italiana)
12 Oggetto della protezione: due sistemi giuridici di riferimento Convenzione UPOV solo varietà vegetali Convenzione di Parigi Brevetto per invenzione Protegge tutto ciò che non rientra nella definizione di varietà
13 Trovati non brevettabili (come invenzioni industriali) invenzioni la cui pubblicazione o attuazione sarebbe contraria all ordine pubblico o al buon costume razze animali e procedimenti essenzialmente biologici per l ottenimento delle stesse varietà vegetali
14 Article 53 b of the European Patent Convention European patents shall not be granted in respect of: ) omissis... ) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provisiondoes not apply to microbiological processes or the products thereof.
15 Oggetto della protezione: due sistemi giuridici di riferimento Convenzione UPOV solo varietà vegetali Convenzione di Parigi Brevetto per invenzione Protegge tutto ciò che non rientra nella definizione di varietà
16 Una pianta è un oggetto diverso da una varietà Inoltre, mentre una varietà, per legge, non può essere protetta con un brevetto, questo non si applica ad una pianta
17 1. A DNA comprising a glyphosate resistant sequence shown in SEQ ID NO:1. 2. A vector capable of transforming plant cells carrying the DNA of claim A plant cell transformed by the vector of claim The cell of claim 2, which is a tomato cell. 5. A method for transforming the cell of claim 3 or 4 comprising the step A transgenic glyphosate-resistant tomato plant comprising the cell of claim 4.
18 La protezione si estende alla progenie La protezione si estende al materiale derivato
19 Una situazione più complicata
20 1. A strawberry plant carrying the markers A, B, C, D and E, wherein the plant has increased resistance to leaf spot, leaf blight, antrachnose and powdery mildrew.
21 L oggetto della protezione delle privative per novità vegetale è.una varietà vegetale
22 Come si definisce una varietà vegetale? 2. Ai fini del presente regolamento, per varietà si intende un insieme di vegetali nell ambito di un UNICO TAXON BOTANICO DEL PIÙ BASSO GRADO CONOSCIUTO, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere: - definito mediante l espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi, [omogeneità] - distinto da qualsiasi insieme vegetale mediante l espressione di almeno una delle suddette caratteristiche [distintività] - considerato come un unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato. [stabilità]
23 Proteggibilità delle nuove varietà vegetali Una varietà vegetale per essere proteggibile deve essere a) distinta, b) omogenea, c) stabile d) nuova e) avere adatta denominazione varietale
24 Distintività Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata in virtù dell Articolo 51.
25 Esempio di valutazione della distintività Esempio di distintività Carattere Varietà nota Varietà 1 Varietà 2 Fioritura precoce precoce media Forma del fiore rosacea rosacea rosacea Colore del fiore rosso rosso rosso Forma del frutto conica conica oblunga Colore della polpa frutto giallo-arancio giallo/gialloarancio giallo
26 Distintività basata sul colore del Varietà nota fiore Varietà 1 Varietà 2
27 Si ritiene che l espressione chiaramente distinguibile possa far riferimento alla differenza di un solo carattere
28 E pertanto ipotizzabile - anche se fortemente avversato dai costitutori che una varietà di melo possa essere giudicata distinta da una precedente pur avendo lo stesso frutto, ma solo perchè presenta foglie differenti?
29 Omogeneità Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell espressione dei caratteri compresi nell esame della distintività, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.
30 Esempio di mancanza di omogeneità
31
32 Stabilità Una varietà si considera stabile se l espressione dei caratteri compresi nell esame della distintività nonché di altri usati per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni o, nel caso di di uno specifico ciclo di moltiplicazione, al termine di ciascun ciclo.
33 Esempio di mancanza di stabilità 1 a generazione 2 a generazione 3 a generazione
34 Novità 1. Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda, determinata in virtù dell articolo 51, i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso, conformemente all articolo 11, ai fini dello sfruttamento della varietà: a) più di un anno prima della summenzionata data all interno del territorio della Comunità; b) più di quattro anni o, per le specie arboree o viticole, più di sei anni prima della summenzionata data, al di fuori del territorio della Comunità.
35 Atti commerciali fuori UE Atti commerciali in UE Deposito CPVO Max 4 anni max 1 anno Atti commerciali fuori UE varietà legnose Max 6 anni
36 La data critica per poter stabilire la proteggibilità di un invenzione è la data del primo atto commerciale
37 Un quesito frequente posto dai costitutori è se la loro varietà soddisfa il requisito della novità se È stata oggetto di prove sperimentazione oppure
38 È stata descritta in pubblicazioni scientifiche
39 Novità Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda, determinata in virtù dell articolo 51, se i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso, conformemente all articolo 11, ai fini dello sfruttamento della varietà: : omissis
40 Costituenti varietali o prodotti della raccolta
41 Venduta o altrimenti ceduta a terzi x Le pubblicazioni non hanno effetto lesivo della novità
42 Da o con il consenso del costitutore X Solo atti compiuti dal costitutore sono lesivi della novità
43 Allo scopo dello sfruttamento della varietà Atti di reale carattere sperimentale non sono lesivi della novità
44 Se, e solo se, tutte le condizioni precedenti sono soddisfatte, allora La varietà non è più nuova
45 La principale conseguenza è che, nel caso di privative per nuove varietà vegetali, una pubblicazione scientifica Non è lesiva della novità
46 Novità Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda, determinata in virtù dell articolo 51, se i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso, conformemente all articolo 11, ai fini dello sfruttamento della varietà: : omissis
47 Data di deposito entro un anno dal primo atto commerciale Accordo fra le parti Consegna materiale Data fattura di vendita Pagamento
48 Domande LezioneV 1. Qual è la convenzione sulla quale di basano le leggi nazionali sulla protezione delle novità vegetali? 2. Quanto tempo dopo il primo atto commerciale in Estonia io costitutore posso depositare una valida domanda di privativa comunitaria per una varietà di patata? Se il primo atto commerciale è avvenuto in Australia il periodo di tempo cambia? 3. Si può escludere che una pubblicazione scientifica che riguarda una varietà, non avrà alcun effetto su un brevetto che il costitutore della varietà depositerà in futuro?
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