REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E AREE CIMITERIALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E AREE CIMITERIALI"

Transcript

1 C O M U N E DI FILACCIANO Provincia di Roma Settore Tecnico REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E AREE CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 5 DEL

2 INDICE CAPO I NORME PRELIMINARI Articolo 1: Riferimenti normativi Articolo 2: Oggetto e definizioni Articolo 3: Competenze... Articolo 4: Responsabilità Articolo 5: Servizi gratuiti e a pagamento Articolo 6: Atti a disposizione del pubblico Articolo 7: Camera mortuaria. CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE DENUNCIA DELLA CAUSA ACCERTAMENTO Articolo 8: Dichiarazione di morte Articolo 9: Adempimenti dell Ufficio di Stato Civile. Articolo 10: Constatazione di decesso.. Articolo 11: Referto alla autorità giudiziaria. CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO Articolo 12: Termini. Articolo 13: Provvidenze nel periodo di osservazione Articolo 14: Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento dei cadaveri Articolo 15: Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio. CAPO IV FERETRI E TRASPORTO DI CADAVERI Articolo 16: Deposito della salma nel feretro.. Articolo 17: Norme generali per i trasporti.. Articolo 18: Trasporto per e da altri comuni per seppellimento e cremazione.. Articolo 19: Trasporto di ceneri e resti.... Articolo 20: Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere. CAPO V CREMAZIONE Articolo 21: Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione Articolo 22: Feretri per la cremazione. Articolo 23: Caratteristiche delle Urne cinerarie. Articolo 24: Destinazione delle ceneri Articolo 25: Dispersione e conservazione delle ceneri (L.R. 4/2006, art.162, 5 comma) Articolo 26: Luogo di dispersione delle ceneri (L.R. n.4/2006 art. 162, comma 3). Articolo 27: Consegna ed affidamento delle ceneri.. Articolo 28: Conservazione dell Urna (L.R. 4/2006, Art.162, Comma 5). CAPO VI CIMITERO SERVIZI COSTRUZIONE Articolo 29: Disposizioni generali.. Articolo 30: Ammissione nel cimitero. Articolo 31: Ammissione al cimitero di ceneri e resti mortali 2

3 Articolo 32: Sepolture per inumazione.. Articolo 33: Campi per inumazione.. Articolo 34: Sepolture per tumulazione Articolo 35: Tumulazioni di ceneri e resti mortali.. CAPO VII CONCESSIONI Articolo 36: Sepolture Private.. Articolo 37: Divieti di concessione Articolo 38: Programmazione delle concessioni.. Articolo 39: Atto di concessione. Articolo 40: Durata delle concessioni. Articolo 41: Tariffa delle concessioni Responsabilità per danni.. Articolo 42: Concessioni per tumulazioni provvisorie Articolo43:Modalità di concessione e Aventi diritto all uso Articolo 44: Divieto di cessione dei diritti d uso.. Articolo 45: Manutenzione e Autorizzazione ad eseguire i lavori.. Articolo 46: Doveri in ordine alla manutenzione Articolo 47: Rinnovo delle concessioni Articolo 48: Subentri.. Articolo 49: Rinuncia a concessioni a tempo determinato Articolo 50 : Rinuncia a concessione di aree libere Articolo 51: Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione Articolo 52: Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione Articolo 53 Decadenza e Revoca Articolo 54 Individuazione delle unità organizzative CAPO VIII POLIZIA E GESTIONE DEL CIMITERO Articolo 55 Orario.. Articolo 56: Divieti di ingresso Articolo 57: Riti funebri Articolo 58: Circolazione di veicoli Articolo 59: Divieti speciali. Articolo 60: Epigrafi e lapidi.. Articolo 61: Divieto per gli ornamenti ingombranti. Articolo 62: Piante e fiori Articolo 63: Imprese e lavori privati Articolo 64 Ecuzione dei lavori privati per tombe di famiglia e cappelle gentilizie. Articolo 65: Norme speciali per la parte vecchia del cimitero. CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 66: Norme di rinvio. Articolo 67: Sanzioni. 3

4 Articolo 68 Pubblicità del Regolamento Articolo 69: Abrogazione di precedenti disposizioni.. Articolo 70: Entrata in vigore.. Articolo 71 Sepolture Private e Tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio CAPO I NORME PRELIMINARI ARTICOLO 1 Riferimenti normativi 1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui: al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934; del D.P.R. 10/09/1990 n 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria); delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; della Legge n. 130 del 30/03/2001 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri); del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002; del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003 dalla Legge della Regione Lazio n.4 del 28/04/2006 art. 162 ARTICOLO 2 Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita. 2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato: per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre; per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione; per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba; per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero; per esumazione si intende l operazione di recupero dei resti ossei da terra; per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo; 4

5 ARTICOLO 3 Competenze per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni; per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione. per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par Circ. Min. Sanità 24/93). per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto; per tombe di famiglia si intendono loculi, cappelle gentilizie o di famiglia 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale. ARTICOLO 4 Responsabilità 1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale. 3. I soggetti privati che operano all interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l attività specifica, di quanto previsto dal normativa e delle prescrizioni impartite ed il loro mancato rispetto potrà essere oggetto di revoca dell autorizzazione ad operare all interno dei cimiteri. ARTICOLO 5 Servizi gratuiti e a pagamento 1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale. ARTICOLO 6 Atti a disposizioni del pubblico 1. Il registro di cui all art. 52 del D.P.R. 285/1990, compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne diritto, nell ufficio dell addetto al Servizio cimiteriale del Comune. 5

6 2. Il registro annota le sepolture per: Nominativo del defunto Luogo e data di nascita e morte Numero e tipo della sepoltura; ARTICOLO 7 Camera mortuaria Sono inoltre in visione : copia del presente regolamento; Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte del responsabile del servizio cimiteriale, per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n Il comune, nell ambito del cimitero, dispone di un locale deposito o camera mortuaria per il ricevimento delle salme. 2. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3, del D.P.R.285/1990). 3. L ammissione nel deposito, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio, ovvero dalla Pubblica autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dell Autorità Giudiziaria. CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO ARTICOLO 8 Dichiarazione di morte 1. La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata all Ufficio di Stato Civile non oltre 24 ore dal decesso. 2. La dichiarazione deve essere resa da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. 3. In caso di morte in casa di riposo o altro, il presidente o il rappresentante delegato deve trasmettere avviso di morte, nel termine fissato dal comma 1, all Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni necessarie alla formazione dell atto di morte secondo quanto previsto nell art.73 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento di Stato Civile approvato con D.P.R. 396/2000. ARTICOLO 9 Adempimenti dell Ufficio di Stato Civile 6

7 1. L ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio e, in specifico, adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull ordinamento di Stato Civile; ARTICOLO 10 Constatazione di decesso 1. Il medico curante o del medico del presidio di guardia medica (nei giorni prefestivi e festivi) ha obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità. 2. In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopico nominato dalla A.S.L. 3. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 ed in tale caso il coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione. 4. L obbligo di denuncia di cui al 1 comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell Autorità Giudiziaria sia per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/ Le funzioni di medico necròscopo sono esercitate, alle dipendenze del coordinatore sanitario della A.S.L., da un medico nominato dalla A.S.L. stessa.. 6. La visita di controllo del medico necròscopo deve essere effettuata nei tempi previsti dall art. 4, comma 5, del DPR 285/1990. ARTICOLO 11 Referto all Autorità Giudiziaria 1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice penale e 4 del Codice di procedura penale. In tali casi il rilascio del nulla osta per il seppellimento spetta all Autorità Giudiziaria. L obbligo di rapporto spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso. 2. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla ASL competente del territorio. Salvo diverse disposizioni dell Autorità Giudiziaria, l A.S.L. incarica il medico necròscopo dell esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria affinché quest ultima rilasci il nulla osta per la sepoltura. 7

8 CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO ARTICOLO 12 Termini 1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro, o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato. 2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte con idonei apparecchi tanatoscopici, nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione, oppure, quando ricorrano particolari ragioni, da parte del Sindaco su proposta del coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato. 3. Il predetto termine è invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti sicura morte come disposto dall art. 10. ARTICOLO 13 Provvidenze nel periodo di osservazione 1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere in condizioni tali da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari e da parte del personale addetto. 2. Durante il periodo di osservazione il cadavere non deve essere rimosso dai locali appositamente predisposti. 3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva il coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato prescrive le speciali misure cautelative. 4. In casi particolari di necessità, il Sindaco, sentito il coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato, può permettere la custodia del cadavere in apposito locale di osservazione, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del DPR 285/1990. ARTICOLO 14 Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento dei cadaveri 1. Salvo il nulla osta di cui al precedente art. 12, il seppellimento del cadavere deve sempre essere preceduto dall autorizzazione dell Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, soddisfatte le norme stabilite dall ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria. 2. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell Ufficiale di Stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica. 8

9 ARTICOLO 15 Riscontro diagnostico, rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio 1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all art. 37 Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 10 settembre 1990, n. 285) e deve essere eseguito secondo le prescrizioni di cui agli artt. 37, 38, 39 dello stesso D.P.R. 285/90; 2. Il rilascio dei cadaveri, o parti di essi, a scopo di studio deve avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 40,41,42, 43 del D.P.R. 285/90. CAPO IV FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI ARTICOLO 16 Deposito della salma nel feretro 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi artt. 19, 20 e In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato morti nell atto del parto, o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti decenti o avviluppata in un lenzuolo. 4. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, cognome, nome e data di morte della salma contenuta. 5. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della sola ditta costruttrice. ARTICOLO 17 Norme generali per i trasporti 1. Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all art. 16 e segg. del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n Il feretro viene preso in consegna dall incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero. Dovrà essere comunque osservata la vigente normativa in materia di tutela e rispetto dei dati sensibili. 3. È consentita la sosta del cadavere in chiesa o nel luogo dove si svolgono le esequie solo per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso. 4. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere chiusi in duplice cassa, l una metallica saldata a fuoco e l altra di legno massiccio. 5. Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore a mm 0,660 se di zinco e a mm 1,5 se di piombo. 9

10 6. Lo spessore delle pareti della cassa di legno non deve essere minore di cm 2,5 e le tavole che la costituiscono devono essere di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le congiunture saranno inoltre saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 centimetri. Tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre comunque biodegradabile. La cassa sarà cerchiata con lamine di ferro, larghe non meno di due centimetri e distanti l una dall altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. La cerchiatura si ritiene superflua qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas, ai sensi dell art. 77 DPR 285/ Per il trasporto di salme da inumarsi in altro Comune che disti non più di 100 chilometri, non si applicano le disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo, sempre che il decesso non sia connesso a casi di malattie infettive diffusive, e il trasporto possa avvenire con idoneo carro funebre. In caso di malattie infettive diffusive il coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato potrà prevedere ulteriori cautele da osservare. ARTICOLO 18 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento e cremazione 1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile dell Ufficio Servizi cimiteriali del Comune dove è avvenuto il decesso a seguito di domanda degli interessati. 2. La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile; 3. dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento. 4. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso. ARTICOLO 19 Trasporto di ceneri e resti 1. Il trasporto fuori comune di resti ossei e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dell Ufficio Servizi Cimiteriali. 2. Se il trasporto in oggetto è da o per Stato estero deve essere autorizzato dalle autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/ Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all impiego di doppio feretro e di vettura funebre. 4. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 10

11 5. le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro sistema analogo. 6. Il trasporto di ceneri e resti ossei può essere eseguito in vettura privata chiusa, sotto la completa responsabilità del conducente dell autovettura. ARTICOLO 20 Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere 1. Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione del cadavere devono avvenire secondo le modalità di cui agli artt. 45, 46, e 47 del Regolamento di Polizia Mortuaria. 2. Il trattamento antiputrefattivo previsto dall art. 48 del Regolamento di Polizia Mortuaria verrà eseguito e certificato da personale tecnico a ciò delegato dall Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza. CAPO V CREMAZIONE ARTICOLO 21 Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione 1. La cremazione è un servizio pubblico per il quale è necessario il preventivo provvedimento autorizzatorio da parte dell Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso. 2. L autorizzazione di cui all art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, deve essere rilasciata sulla base della volontà espressa in vita, nelle forme riconosciute legittime, dal defunto. In mancanza di disposizione in tal senso lasciata dal defunto, l istanza di cremazione deve essere inoltrata dai familiari o da loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate nel precitato art. 79, 1 comma del D.P.R. 285/90 (Allegato A o similare contenente tutti i dati). 3. Nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dovrà essere compilata la dichiarazione di cui all allegato B o similare contenente tutti i dati. 4. Per la cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l entrata in vigore del D.P.R n. 285 ( ), precedentemente inumati o tumulati, di resti mortali o ossei, si applica quanto riportato nella Circolare del Ministero della Sanità del n Il costo di cremazione è a carico del richiedente e verrà direttamente corrisposto al Comune presso il quale verrà effettuata la cremazione. ARTICOLO 22 Feretri per la cremazione 11

12 1. In caso di cremazione sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione. ARTICOLO 23 Caratteristiche delle Urne cinerarie 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensione massime standard previste dalla Legge di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. ARTICOLO 24 Destinazione delle ceneri 1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere: a) tumulate in tome di famiglia o in loculi all interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate; b) interrate all interno del cimitero; c) disperse; d) affidate per la conservazione a famigliare o ad altro parente a ciò autorizzato. 2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in una urna sigillate, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell interramento o dell affidamento ai famigliari. ARTICOLO 25 Dispersione e conservazione delle ceneri (L.R. 4/2006, art. 162, 5 comma) 1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse: a) nel cinerario appositamente predisposto all interno del cimitero; b) in natura. Nel mare, nei laghi o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell aria. c) In aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro. 2. La dispersione è eseguita da coniuge o da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o in mancanza dal personale a tal fine autorizzato dal Comune. 3. L incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l abbandono dell urna. 4. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell urna cineraria. ARTICOLO 26 Luogo di dispersione delle ceneri (L.R. n. 4/2006 art. 162, comma 3) 12

13 1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse ai soggetti di cui all art. 25, comma 2, del presente regolamento, in cinerario comune. ARTICOLO 27 Consegna ed Affidamento delle ceneri 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le caratteristiche di cui al precedente articolo Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell autorità sanitaria. 3. L affidamento dell urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. 4. La consegna dell urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivati da esumazioni o estumulazioni. 5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero. 6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune (allegato C). Il documento è presentato in triplice copia: una conservata agli atti del Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata agli atti del Crematorio, una da chi prende in consegna l urna. 7. L affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata. ARTICOLO 28 Conservazione dell Urna (L.R. 4/2006, ART, 162, Comma 5) 1. La conservazione ha luogo nell abitazione dell affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l abitazione nella quale le ceneri sono conservate. 2. L affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. 3. L urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. 4. Sono vietate le manomissioni dell urna e dei suoi sigilli. CAPO VI CIMITERO SERVIZI COSTRUZIONE 13

14 ARTICOLO 29 Disposizioni generali 1. È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le autorizzazioni per tumulazione di cui all art. 105 Reg. P.M. 2. Nel progetto di ampliamento e di costruzione, redatto secondo le prescrizioni di cui agli artt. da 54 a 62 del Regolamento P.M., sono determinate le aree per le sepolture comuni, e, compatibilmente con le prime, quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il perimetro del cimitero. 3. Ogni operazione compiuta nel cimitero inumazione, tumulazione, trasferimento o cremazione (se istituito il servizio) di salme, di resti o di ceneri è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente dagli appositi registri in doppio originale, di cui agli artt. 52 e 53 Reg. P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazione. Articolo 30 Ammissione nel cimitero 1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di defunti nati nel Comune, decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. 2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ugualmente ricevute le salme delle persone concessionarie di tombe di famiglia. 3. Sono ugualmente ricevute nel cimitero, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, le salme del coniuge del concessionario, dei parenti in linea retta e collaterale fino al 3 grado nonché degli affini fino al 3 grado. 4. Sono pure accolti i nati morti ed i prodotti del concepimento, le ossa e i resti mortali assimilabili nonché le ceneri delle persone sopra indicate. 5. Le eventuali richieste di loculi da parte di famiglie non residenti saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi. 6. Nessuna salma può essere accolta nel cimitero comunale se non è accompagnata dall autorizzazione scritta rilasciata dall Ufficiale di Stato Civile di cui all art Nel cimitero sono ricevute per essere inumate le salme delle persone di cui ai commi 1 e Possono essere collocate più urne cinerarie o cassette contenenti resti mortali in un unico ossario solo per abbinamento di coniuge, o defunti di cui al punto 3 del precedente articolo 9. I requisiti di parentela devono essere attestati mediante autocertificazione indicante il rapporto di parentela legittimante la concessione. 10. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni di legge vigente e quindi si considera il rapporto matrimoniale e familiare esistente al momento del decesso; i conviventi more uxorio non sono considerati coniugi. ARTICOLO 31 Ammissione al cimitero di ceneri e resti mortali 14

15 1. Al di fuori dei casi di cui al precedente art. 30 è sempre ammesso l inserimento di ceneri e resti mortali all interno di loculi già occupati, fermo restando la capienza del loculo stesso e l acquisizione del consenso del concessionario del loculo o di altro avente diritto. ARTICOLO 32 Sepolture per inumazione 1. Le sepolture per inumazioni, hanno una durata legale minima di 10 anni dal giorno del seppellimento. 2. Le fosse devono essere scavate a distanza l una dall altra di almeno m 0,50 ed a m 2 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure: a) per persone oltre i 10 anni d età: lunghezza del fondo m 2,20 e larghezza m 0,80; b) per i minori di 10 anni d età: lunghezza del fondo m 1,50 e larghezza m 0, Dopo la deposizione della cassa, la fossa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga poi diligentemente compressa. 4. Ogni cadavere da inumarsi nei campi comuni deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l uso di casse di metallo o di altro materiale. 5. Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere; soltanto la madre e il neonato, morti all atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. ARTICOLO 33 Campi per inumazione 1. L area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall art. 69 del DPR 285/ Ciascun quadro comprende i posti delle fosse, distribuiti in file continuate simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi. 3. L occupazione delle fosse si farà cominciando da un estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. ARTICOLO 34 Sepolture per tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o ossari) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al successivo Capo del presente Regolamento. 3. La tumulazione di salme è consentita entro i limiti di cui all art. 30, commi 1 e 2, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi in disponibilità del Comune, nell area del cimitero a ciò destinata. 15

16 4. Per gli aventi diritto di cui all art.. 30 e fino al limite della capienza, è altresì consentita la tumulazione di salme, resti mortali e ceneri in tombe di famiglia, costruiti da soggetti terzi a seguito di concessione di area cimiteriale. 5. Le salme da tumulare nei loculi devono essere in ogni caso chiuse in duplice cassa, una delle quali in metallo saldato a fuoco a norma degli 17 e 19 del presente Regolamento. 6. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in tumulo o nicchia, separati. 7. È ammessa la tumulazione di un solo feretro in ogni loculo. 8. È prevista, altresì, la possibilità di inserire in loculo già occupato, una nuova salma, previa riduzione della salma esistente. Qualora non fosse possibile ridurre la salma in resti la stessa verrà ripristinata, a cura e spese del richiedente. La domanda per le operazioni deve essere inoltrata dal titolare del contratto di concessione del loculo o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari di aver titolo a disporre dei resti mortali e del manufatto ai sensi del presente Regolamento. ARTICOLO 35 Tumulazione di ceneri e resti mortali 1. La tumulazione di cassette di resti mortali e di ceneri può avvenire esclusivamente accertando il possesso dei requisiti di ammissione, di cui all art. 30, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in tombe di famiglia, costruiti da soggetti terzi a seguito di concessione di area cimiteriale anche contenenti rispettivamente altra salma o resti mortali o ceneri, a condizione che: le dimensioni del loculo e del feretro eventualmente già tumulato lo consentano e che sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma; venga rispettato il limite massimo di 2 cassette di resti mortali per loculo e il limite massimo di capienza del loculo per quanto riguarda la tumulazione delle ceneri; la domanda sia fatta dal concessionario o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari di aver titolo a disporre del manufatto ai sensi del presente Regolamento; 2. È permessa, entro i limiti di cui all art. 30, comma 3, la collocazione di non più di due cassette per ossa e resti mortali o urne cinerarie in loculi già assegnati o in tombe di famiglia, costruiti da soggetti terzi a seguito di concessione di area cimiteriale. CAPO VII CONCESSIONI ARTICOLO 36 Sepolture private 1. Per le sepolture private è concesso, l uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. 2. Le aree possono essere concesse in uso per inumazione individuale o per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e per collettività. 3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: a) sepolture individuali (loculi e ossarietti); 16

17 b) sepolture per famiglie e collettività (edicole funerarie). ARTICOLO 37 Divieti di concessione 1. Le concessioni non possono essere fatte: nei confronti di coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione; quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti. 2. Il diniego, da farsi con determinazione del responsabile del servizio competente, sarà notificato agli interessati, nei termini di legge. ARTICOLO 38 Programmazione delle concessioni 1. Il responsabile del servizio competente con apposita determinazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute. 2. Alla determinazione di cui al comma 1, dovrà successivamente fare seguito una deliberazione dell organo competente di approvazione di un Programma d intervento per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali. ARTICOLO 39 Atto di concessione Il diritto d uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Ogni concessione del diritto d uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l esercizio del diritto d uso. In particolare, l atto di concessione deve indicare: a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; b) la durata; c) la/e persona/e, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e; d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare); e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca Le concessioni cimiteriali vengono compiute a seguito di domanda e relativa istruttoria da parte del responsabile del procedimento e formalizzate con atto stipulato secondo lo schema da approvare con determinazione del Responsabile del Servizio. 17

18 Il pagamento del dovuto a titolo di canone concessorio deve essere versato in acconto del 50% all atto della domanda di concessione cimiteriale da effettuare sul conto corrente del Comune e dovrà essere prodotta prima dell atto di stipula unitamente al versamento del saldo del restante 50%. E di quanto dovuto per l imposta di registro e imposta di bollo. Eventuali richieste di rateizzazione della somma complessivamente dovuta dal concessionario, potranno essere accolte dalla Giunta comunale, a seguito di istanza motivata, che verrà esaminata a cura dei servizi sociali comunali, i quali, a seguito di apposita istruttoria, produrranno una relazione attestante la situazione di disagio economico del richiedente, ove se ne rilevi la sussistenza. L atto di concessione, in ogni caso, verrà stipulato solo a seguito del pagamento di tutte le rate, nel numero massimo di sei, da saldare mensilmente. ARTICOLO 40 Durata delle concessioni 1. Le concessioni di cui all art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell art. 92 del D.P.R n La durata è fissata: a) in 99 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; b) in 99 anni per gli ossarietti individuali; c) in 60 per il loculi o comunque per le sepolture private individuali. 3. A richiesta degli interessati e relativamente alle aree destinate alle sepolture per famiglie ed agli ossarietti, è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa vigente al momento del rinnovo. 4. Nell atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione dell atto stesso o della prima sepoltura se antecedente. ARTICOLO 41 Tariffa delle concessioni Responsabilità per danni 1. Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della tariffa in vigore alla data della domanda di concessione, risultante dal timbro di arrivo al protocollo del Comune. 2. II Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe e monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione al cimitero. ARTICOLO 42 Concessioni per tumulazioni provvisorie La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita a condizione: che venga autorizzata dal Sindaco, previo accertamento della fondatezza dei motivi della provvisorietà; che abbia una durata non superiore ad un anno; che venga stipulato regolare contratto; 18

19 che venga versato al Comune il canone di concessione, pari al 20% della tariffa, di cui al precedente articolo 41, per ogni mese di concessione. ARTICOLO 43 Modalità di concessione e Aventi diritto all uso 1. La sepoltura individuale privata può concedersi: a) in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti, di defunti (Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone ovunque decedute che, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza) o già inumati nello stesso cimitero. b) a favore di defunto residente nel Comune; c) a favore di defunto che sia coniuge superstite o discendente, in linea retta e collaterale, fino al secondo grado, portatore di handicap, del defunto di cui alla lettera a) del presente comma; L assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. 2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. 3. La concessione di aree e di manufatti ad uso sepoltura per famiglie può concedersi: a) a cittadini nati e/o residenti nel Comune; b) a coniugi o conviventi, discendenti in linea retta e collaterale, fino al secondo grado, dei cittadini già defunti e inumati o tumulati nel cimitero comunale; c) a cittadini che, pur non essendo nati o residenti nel Comune dimostrino di aver abitato o risieduto per un periodo di almeno 10 anni o che abbiano inumato o tumulato uno o più famigliari nel cimitero comunale. 4.Salvo quanto già previsto, il diritto d uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell atto di concessione. 5. Ai fini dell applicazione sia del 1 che 2 comma dell art. 93 del D.P.R n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dalle persone indicate nell art. 433 C.C.. 6. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all atto dell ottenimento della concessione. 7.Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, da presentare all ufficio. 8. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma. 9. L eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari 19

20 della concessione. 10.Rimangono tassativamente escluse dal diritto all uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. 11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 12. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell atto concessorio del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. ARTICOLO 44 Divieto di cessione dei diritti d'uso 1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario. 2. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; in caso di cessazione della concessione, a qualsiasi titolo, i relativi loculi rientrano nella disponibilità del Comune. 3. Atti di cessione tra vivi costituiscono illecito, e ove integrino gli estremi di fattispecie penalmente rilevanti, sono denunciati alle autorità giudiziarie. ARTICOLO 45 Manutenzione Autorizzazione ad eseguire i lavori termini 1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. 2. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione, pena la decadenza. 3. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di mesi sei. ARTICOLO 46 Doveri in ordine alla manutenzione 1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive, che l'amministrazione ritiene indispensabili, o anche solo opportune, per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene o per rimuovere eventuali abusi. 2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori 20

21 occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio, con spese a carico dei concessionari. ARTICOLO 47 Rinnovo delle concessioni 1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio di ottenere, a richiesta, il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto dovranno, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, fare apposita domanda al Responsabile del Servizio. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Responsabile del servizio con apposita determinazione motivata, da notificare al richiedente. 2. Il rinnovo della concessione: a) potrà essere condizionato alla preventiva esecuzione di lavori di rinnovo di opere di manutenzione; b) esso dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta, in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza della vecchia concessione. ARTICOLO 48 Subentri 1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell art. 47 sono tenuti a darne comunicazione all ufficio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentate della concessione nei confronti del Comune. 2. L aggiornamento dell intestazione della concessione è effettuato dall ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell art. 47, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d ufficio individuandolo nel richiedente, o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. 3. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d atto della decadenza. 4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell art.47,, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. 5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall ultima sepoltura se ad inumazione o 40 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d atto della decadenza della concessione. 21

22 ARTICOLO 49 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata di Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 60 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. 2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma determinata come appresso: A costo di concessione del loculo al momento della concessione; B durata di concessione del loculo; C numero di anni di utilizzazione a decorrere dalla data di concessione; Rimborso = (A (A : B x C))/4 3. Gli interessati dovranno presentare al Responsabile del servizio competente domanda di rinuncia alla concessione in carta semplice, indicante la decorrenza della rinuncia; alla domanda dovrà altresì essere allegato l atto di concessione. Della accettazione della rinuncia verrà data comunicazione agli interessati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. ARTICOLO 50 Rinuncia a concessione di aree libere 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata; 2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna. ARTICOLO 51 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando: a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa; b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salma, ceneri o resti; 2. In tali casi spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinunciantie salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma: in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata; 3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell ufficio 22

COMUNE DI FOLLO REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CREMAZIONI

COMUNE DI FOLLO REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CREMAZIONI COMUNE DI FOLLO Provincia di La Spezia REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CREMAZIONI Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE e DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE e DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE e DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2008)

Dettagli

COMUNE DI FRASSINETTO REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

COMUNE DI FRASSINETTO REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Regione Piemonte COMUNE DI FRASSINETTO Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con Deliberazione

Dettagli

Comune di Chiauci (Provincia di Isernia) Regolamento per la concessione dei loculi e degli ossari cimiteriali

Comune di Chiauci (Provincia di Isernia) Regolamento per la concessione dei loculi e degli ossari cimiteriali Comune di Chiauci (Provincia di Isernia) Regolamento per la concessione dei loculi e degli ossari cimiteriali Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 21/03/2013 Art. 1 - Oggetto del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Comune di TRINO Provincia di VERCELLI. REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI approvato

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI COMUNE DI TRINITA' Provincia di Cuneo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI [Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2008]

Dettagli

COMUNE DI SANT ANTONINO DI SUSA PROVINCIA DI TORINO CAP Via Torino n Tel FAX

COMUNE DI SANT ANTONINO DI SUSA PROVINCIA DI TORINO CAP Via Torino n Tel FAX COMUNE DI SANT ANTONINO DI SUSA PROVINCIA DI TORINO CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929-011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406 E-mail: comune.santantonino@tin.it C o d i c e f i s c a l e e P a

Dettagli

Comune di Sirolo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

Comune di Sirolo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI Comune di Sirolo Provincia di Ancona REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 05.12.1995) (Modificato con Deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL 1 SOMMARIO Art. DESCRIZIONE CAPO I NORME GENERALI 1 Oggetto del Regolamento

Dettagli

COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia

COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE (Approvato dal Consiglio Comunale di Vobarno con deliberazione n. 35/2005) Modificato con Deliberazione di Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO per la disciplina delle concessioni cimiteriali

REGOLAMENTO per la disciplina delle concessioni cimiteriali Comune di Grumento Nova (Provincia di Potenza) REGOLAMENTO per la disciplina delle concessioni cimiteriali Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n del INDICE Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Comune di Briga Alta (Provincia di Cuneo) REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI S O M M

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Approvato con deliberazione CC n. 4 del 12/04/2012 Comune di BRICHERASIO Provincia di.torino... REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI S O M M A R

Dettagli

COMUNE DI PIEGARO Provincia di Perugia

COMUNE DI PIEGARO Provincia di Perugia COMUNE DI PIEGARO Provincia di Perugia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI S O M M A R I O Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DESCRIZIONE

Dettagli

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA. ART. 1 - OGGETTO E FINALITA. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l affidamento, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell ambito dei principi di cui alla legge

Dettagli

COMUNE DI ROGLIANO. Provincia di Cosenza. Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

COMUNE DI ROGLIANO. Provincia di Cosenza. Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria COMUNE DI ROGLIANO Provincia di Cosenza Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria I INDICE GENERALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI NORME PRELIMINARI Art. 1 Riferimenti normativi Pag. 1 Art. 2 Oggetto e

Dettagli

COMUNE DI REZZO PROV. DI IMPERIA

COMUNE DI REZZO PROV. DI IMPERIA COMUNE DI REZZO PROV. DI IMPERIA REGOLAMENTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18

Dettagli

COMUNE DI VALPRATO SOANA

COMUNE DI VALPRATO SOANA COMUNE DI VALPRATO SOANA Città Metropolitana di Torino Via Roma n. 9 - Cap. 10080 Tel: 0124/812908 Fax: 0124/812960 e.mail: comune.valprato@libero.it Allegato alla Deliberazione di C.C. n. 24 del 03.11.2018

Dettagli

DISCIPLINA CONCESSIONI IN USO CIMITERIALE PRESSO IL COMUNE DI GENZANO DI ROMA

DISCIPLINA CONCESSIONI IN USO CIMITERIALE PRESSO IL COMUNE DI GENZANO DI ROMA DISCIPLINA CONCESSIONI IN USO CIMITERIALE PRESSO IL COMUNE DI GENZANO DI ROMA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 06/06/2014 e modificato con atto del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2015.

Dettagli

COMUNE DI OSPEDALETTI

COMUNE DI OSPEDALETTI ALLEGATO 1 alla deliberazione di C.C. n. 20 in data 30.5.2008. COMUNE DI OSPEDALETTI UFFICIO di POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISPERSIONE ED ALLA CONSERVAZIONE PERSONALE DELLE CENERI DERIVANTI

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Concessione dei loculi individuali, rinnovo e decadenza

Art. 1 Finalità. Art. 2 Concessione dei loculi individuali, rinnovo e decadenza 1 PROGETTO DI LEGGE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL 15 MARZO 1910 Art. 1 Finalità 1. Al fine di assicurare la sepoltura nei cimiteri della Repubblica, nella forma della tumulazione,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Comune di MEANA DI SUSA CITTA METROPOLITANA DI TORINO REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Dettagli

COMUNE DI SESTRI LEVANTE Provincia di Genova. (Approvato con atto C.C. n. 77 del ) REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE

COMUNE DI SESTRI LEVANTE Provincia di Genova. (Approvato con atto C.C. n. 77 del ) REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE COMUNE DI SESTRI LEVANTE Provincia di Genova (Approvato con atto C.C. n. 77 del 29.9.2005) REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE Art. 1 Autorizzazione alla cremazione 1. La cremazione di cadavere

Dettagli

Comune di Radicondoli (Settore amministrativo contabile Servizio di Stato Civile)

Comune di Radicondoli (Settore amministrativo contabile Servizio di Stato Civile) Comune di Radicondoli (Settore amministrativo contabile Servizio di Stato Civile) REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, AL TRASPORTO ED ALLA DISPERSIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DELLE CENERI DERIVANTI

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI COMUNE DI MONTEGROSSO D ASTI Provincia di Asti REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Approvato con delibera di C.C. n. 19 del 03.07.2008. e modificato

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N 5 del 25.03.2011 INDICE: Art. 1 Definizione di Concessione Art. 2 Requisiti per le inumazioni e tumulazioni nel Comune

Dettagli

Cremazione di cadavere: tumulazione, affidamento delle ceneri ai familiari o dispersione delle ceneri [1]

Cremazione di cadavere: tumulazione, affidamento delle ceneri ai familiari o dispersione delle ceneri [1] Cremazione di cadavere: tumulazione, affidamento delle ceneri ai familiari o dispersione delle ceneri [1] Contenuto pubblicato in data 30/07/2014 - Ultima modifica il 21/11/2018 Coloro che intendono farsi

Dettagli

CHIUSA DI SAN MICHELE

CHIUSA DI SAN MICHELE Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE Provincia di Torino Piazza Bauchiero Bruno n. 2 10050 Chiusa di San Michele (To) Tel. 011/964.31.40 Fax 011/964.44.57 P. IVA 01734110016 http://www. comune.chiusadisanmichele.to.it

Dettagli

COMUNE DI PALU (Provincia di Verona)

COMUNE DI PALU (Provincia di Verona) COMUNE DI PALU (Provincia di Verona) **** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 21/12/2015

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 25.11.2015 COMUNE DI VALLEPIETRA PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI SOMMARIO CAPO I

Dettagli

COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. (emanato ai sensi della Legge n. 130 del 30/3/2001 e

Dettagli

Legge n. 130 del 30 Marzo "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

Legge n. 130 del 30 Marzo Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001 Art. 1. (Oggetto) 1. La presente legge disciplina

Dettagli

COMUNE DI MONTEPULCIANO. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti.

COMUNE DI MONTEPULCIANO. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. (emanato ai sensi della Legge n. 130 del 30.3.2001 e

Dettagli

COMUNE DI ABRIOLA REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE ABRIOLA WHKP PROVINCIA DI POTENZA TEL 0971/ FAX 0971/ C.A.P

COMUNE DI ABRIOLA REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE ABRIOLA WHKP PROVINCIA DI POTENZA TEL 0971/ FAX 0971/ C.A.P COMUNE DI ABRIOLA PROVINCIA DI POTENZA TEL 0971/923230 FAX 0971/923001 C.A.P. 85010 REGOLAMENTO COMUNALE ABRIOLA WHKP CIMITERIALE INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

Comune di Magliano in Toscana Provincia di Grosseto

Comune di Magliano in Toscana Provincia di Grosseto Comune di Magliano in Toscana Provincia di Grosseto Via XXIV Maggio n 9 58051 Magliano in Toscana (GR) Telefono 0564 59341 Fax 0564 592517 e-mail: info@comune.maglianointoscana.gr.it Regolamento Comunale

Dettagli

COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO (Città Metropolitana di Roma Capitale)

COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO (Città Metropolitana di Roma Capitale) COMUNE CASTELNUOVO DI PORTO (Città Metropolitana di Roma Capitale) Regolamento relativo alle cremazioni e all affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Comune di MEZZANEGO Provincia di GENOVA REGIONE LIGURIA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI S O M M A R I O Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SULL AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

REGOLAMENTO COMUNALE SULL AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI REGOLAMENTO COMUNALE SULL AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8/02/2016 In vigore dal 24/02/2016 INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Comune di S O R I Provincia di GENOVA REGIONE LIGURIA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI S O M M A R I O Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dettagli

COMUNE DI BALME PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

COMUNE DI BALME PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI COMUNE DI BALME PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 4 luglio 2008

Dettagli

COMUNE DI CONDOVE PROVINCIA DI TORINO Piazza Martiri della Libertà n CONDOVE

COMUNE DI CONDOVE PROVINCIA DI TORINO Piazza Martiri della Libertà n CONDOVE COMUNE DI CONDOVE PROVINCIA DI TORINO Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE Tel. 0119643102 Fax 0119644197 P.IVA: 01468460017 e.mail:protocollo@comune.condove.to.it www.comune.condove.to.it REGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Comune di FRASSINETO PO Provincia di ALESSANDRIA REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Dettagli

C O M U N E D I C A P O L O N A (Provincia di Arezzo)

C O M U N E D I C A P O L O N A (Provincia di Arezzo) C O M U N E D I C A P O L O N A (Provincia di Arezzo) ------------- REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. (Approvato con

Dettagli

Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Approvato con Deliberazione C.C. n. del Articolo 1 Oggetto e finalità

Dettagli

I N D I C E CAPO I CREMAZIONE CAPO II DESTINAZIONI DELLE CENERI CAPO III AFFIDAMENTO DELL URNA CINERARIA CAPO IV DISPERSIONE DELLE CENERI

I N D I C E CAPO I CREMAZIONE CAPO II DESTINAZIONI DELLE CENERI CAPO III AFFIDAMENTO DELL URNA CINERARIA CAPO IV DISPERSIONE DELLE CENERI I N D I C E Articolo 1 disposizione generale Articolo 2 esercizio della cremazione Articolo 3 autorizzazione alla cremazione di cadaveri Articolo 4 autorizzazione alla cremazione di resti mortali Articolo

Dettagli

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA PROVINCIA DI TORINO SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI (Aggiornato secondo il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica

Dettagli

COMUNE DI LUSIGLIE Provincia di Torino

COMUNE DI LUSIGLIE Provincia di Torino COMUNE DI LUSIGLIE Provincia di Torino Regolamento per l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Adottato con delibera di Consiglio Comunale

Dettagli

COMUNE DI COLOGNA VENETA Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI

COMUNE DI COLOGNA VENETA Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI COMUNE DI COLOGNA VENETA Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 26.05.2008 1

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Comune di SOZZAGO Provincia di Novara REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI S O M M A R

Dettagli

Regolamento comunale sulla cremazione delle salme. e destinazione delle ceneri

Regolamento comunale sulla cremazione delle salme. e destinazione delle ceneri Comune di Zola Predosa Provincia di Bologna Allegato A alla Del.N 34 del 19.04.2006 Regolamento comunale sulla cremazione delle salme e destinazione delle ceneri CAPO I CREMAZIONE Art. 1 Disposizione generale

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI COMUNE DI FUBINE. PROVINCIA DI ALESSANDRIA. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI Approvato con delib.cc n..28 in data 30 settembre 2002 Modificato con delibera C.C. n. 30 del 28/09/2005

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI C O M U N E D I S I D E R N O ( P r o v i n c i a d i R e g g i o C a l a b r i a ) REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI approvato con delibera Commissario Straordinario n

Dettagli

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI (LOCULI TOMBE CELLETTE OSSARIO)

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI (LOCULI TOMBE CELLETTE OSSARIO) COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI (LOCULI TOMBE CELLETTE OSSARIO) Approvato con delibera C.C. n. 28 del 28.02.1997 successive modifiche: delibera

Dettagli

Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Adottato con deliberazione Consiglio Comunale nr. 74 del 28/07/2005 Art.

Dettagli

INDICE. Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 3 DURATA DELLE CONCESSIONI. Art. 4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

INDICE. Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 3 DURATA DELLE CONCESSIONI. Art. 4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 3 DURATA DELLE CONCESSIONI Art. 4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE Art. 5 DIRITTO D USO DELLE SEPOLTURE Art. 6. - SUBENTRI NELLA TITOLARITÀ

Dettagli

M A D O N N A D E L S A S S O Provincia del Verbano Cusio Ossola

M A D O N N A D E L S A S S O Provincia del Verbano Cusio Ossola COMUNE DI M A D O N N A D E L S A S S O Provincia del Verbano Cusio Ossola REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI STAMPATO IL 24/06/2013 cremazione REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI SOMMARIO (approvato con deliberazione consiliare

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI COMUNE DI BORGO D ALE Area Vasta di Vercelli REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con deliberazione del consiglio

Dettagli

COMUNE DI MANDELA Provincia di Roma

COMUNE DI MANDELA Provincia di Roma COMUNE DI MANDELA Provincia di Roma REGOLAMENTO DEI CONTRATTI CIMITERIALI (Approvazione Modifiche Regolamento con delibera C.C. n 23 del 28/09/2007) DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Tumulazioni 1. Nei cimiteri

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13/02/2009) 1 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art.

Dettagli

CAPO I - NORME GENERALI

CAPO I - NORME GENERALI REGOLAMENTO CIMITERIALE Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri CAPO I - NORME GENERALI Art.1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento comunale disciplina la cremazione,

Dettagli

INDICE. Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 3 DURATA DELLE CONCESSIONI. Art. 4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

INDICE. Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 3 DURATA DELLE CONCESSIONI. Art. 4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE Aggiornato alle modifiche apportate dalla deliberazione del C.C. n. 42 del 30/08/2017 1 INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 3 DURATA DELLE CONCESSIONI Art. 4 MODALITÀ

Dettagli

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia Art. 1 (Oggetto e finalità)

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia Art. 1 (Oggetto e finalità) - 1 - Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge disciplina l affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa vigente.

Dettagli

TARIFFE PER LA CREMAZIONE

TARIFFE PER LA CREMAZIONE TARIFFE PER LA CREMAZIONE Riferimenti normativi Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 11/6/2015 avente ad oggetto DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L

Dettagli

Regolamento relativo all affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Regolamento relativo all affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO provincia di Grosseto Regolamento relativo all affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Approvato con deliberazione

Dettagli

4 Esumazione ordinaria e straordinaria (entrambe effettuabili a richiesta)

4 Esumazione ordinaria e straordinaria (entrambe effettuabili a richiesta) 1 Concessione loculo. 2.000,00 2 Concessione celletta ossario. 400,00 3 Seppellimento in terra di una salma (inumazione) o di un'urna cineraria Con l'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISPERSIONE DELLE CENERI adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 31 marzo 2008 approvato con deliberazione C.C.

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISPERSIONE DELLE CENERI adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 31 marzo 2008 approvato con deliberazione C.C. REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DISPERSIONE DELLE CENERI adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 31 marzo 2008 approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 30 giugno 2018 modifiche ed integrazione con

Dettagli

Art. 2 Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Art. 2 Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri. CITTÀ DI ALBA PROVINCIA DI CUNEO UFFICIO DELLO STATO CIVILE tel. 0173 29 22 15 fax 0173 29 23 03 e-mail stato civile@comune.alba.cn.it REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE

Dettagli

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Riferimenti normativi: Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 04/02/2019 " DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI, DEI SERVIZI A DOMANDA

Dettagli

TARIFFE PER LA CREMAZIONE

TARIFFE PER LA CREMAZIONE S02.3.4 - Servizi Cimiteriali iali TARIFFE PER LA CREMAZIONE Riferimenti Normativi: Delibera di Giunta Comunale n. 121 dell 11/06/2015 avente ad oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI

Dettagli

Comune di Celle Ligure

Comune di Celle Ligure Comune di Celle Ligure REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISPERSIONE ED ALLA CONSERVAZIONE PERSONALE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26

Dettagli

CITTÀ DI SUSA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CITTÀ DI SUSA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI CITTÀ DI SUSA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 23 APRILE 2013 1 INDICE Art. 1 -

Dettagli

DI ESSERE A CONOSCENZA DELLA VOLONTÀ DI ESSERE CREMATO ESPRESSA IN VITA

DI ESSERE A CONOSCENZA DELLA VOLONTÀ DI ESSERE CREMATO ESPRESSA IN VITA Imposta di bollo AL COMUNE DI MIRANDOLA UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DELLA VOLONTA DEL CONGIUNTO DEFUNTO DI ESSERE CREMATO E PER L EVENTUALE AFFIDO/DISPERSIONE DELLE CENERI

Dettagli

TARIFFE CONCESSIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI

TARIFFE CONCESSIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI Settore 2 Servizi al Cittadino Ufficio Concessioni e Servizi Cimiteriali ALLEGATO B TARIFFE CONCESSIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 19/2/2016) IN

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI. CITTÀ DI CARBONIA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI. Approvato dal Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE. Art. 1 - Oggetto e finalità

REGOLAMENTO COMUNALE. Art. 1 - Oggetto e finalità Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. (Approvato con Delibera di C. C. n. 34 del 9 giugno 2006) REGOLAMENTO COMUNALE

Dettagli

COMUNE DI TAGGIA (Provincia di Imperia)

COMUNE DI TAGGIA (Provincia di Imperia) COMUNE DI TAGGIA (Provincia di Imperia) DISCIPLINARE IN MATERIA DI DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI (ex L.R. 24/2007) Adottato con Del. G.C. 177 del 2008

Dettagli

Comune di Sirolo. Provincia di Ancona REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

Comune di Sirolo. Provincia di Ancona REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI Comune di Sirolo Provincia di Ancona REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 05.12.1995) 1 INDICE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI IGLESIAS Provincia di Carbonia iglesias

COMUNE DI IGLESIAS Provincia di Carbonia iglesias COMUNE DI IGLESIAS Provincia di Carbonia iglesias ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 3 DEL 09/01/2013 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE DELLE CENERI (ad integrazione del

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Pagina 1 Comune di CASTELLINALDO Provincia di CUNEO REGIONE PIEMONTE (Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20)

Dettagli

Regolamento per la cremazione, l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Regolamento per la cremazione, l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. COMUNE DI PISA P.O. CIMITERI Regolamento per la cremazione, l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Elaborato e predisposto da: Geom. Massimo

Dettagli

COMUNE DI NUXIS. Provincia Sud Sardegna REGOLAMENTO COMUNALE

COMUNE DI NUXIS. Provincia Sud Sardegna REGOLAMENTO COMUNALE COMUNE DI NUXIS Provincia Sud Sardegna REGOLAMENTO COMUNALE per la conservazione, l affidamento e la dispersione delle ceneri funerarie Approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 30 novembre 2017 Articolo

Dettagli

Municipio Ponte Capriasca

Municipio Ponte Capriasca 6946 Ponte Capriasca telefono +41 91 935 21 60 fax +41 91 935 21 61 e-mail municipio@pontecapriasca.ch nostro rif. REGOLAMENTO PER IL CIMITERO art. 1 art. 2 Il cimitero è di proprietà del Comune e come

Dettagli

COMUNE DI MONTEBELLUNA (Provincia di Treviso) Norme regolamentari in materia funeraria, integrative al regolamento comunale di Polizia Mortuaria

COMUNE DI MONTEBELLUNA (Provincia di Treviso) Norme regolamentari in materia funeraria, integrative al regolamento comunale di Polizia Mortuaria COMUNE DI MONTEBELLUNA (Provincia di Treviso) Norme regolamentari in materia funeraria, integrative al regolamento comunale di Polizia Mortuaria Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/12/2010

Dettagli

Comune di Gonnesa. Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e. dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

Comune di Gonnesa. Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e. dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Comune di Gonnesa Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti (Approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 26.05.2014,

Dettagli

ALLEGATO 1. CAPO XVIII del Regolamento dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria NORME REGOLAMENTARI

ALLEGATO 1. CAPO XVIII del Regolamento dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria NORME REGOLAMENTARI ALLEGATO 1 CAPO XVIII del Regolamento dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA TESTO VIGENTE Articolo 2 Responsabilità 1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume

Dettagli

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

COMUNE DI SAN GIMIGNANO COMUNE DI SAN GIMIGNANO Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Jesolo Patrimonio s.r.l. - Società del Comune di Jesolo

Jesolo Patrimonio s.r.l. - Società del Comune di Jesolo Jesolo Patrimonio s.r.l. - Società del Comune di Jesolo Provincia di Venezia CONTRATTO N. /2017 CONCESSIONE DI SEPOLCRO A TERRA N. L anno 2017, il giorno del mese di presso la sede della Società Jesolo

Dettagli

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Page 1 of 6 Leggi d'italia L. 30-3-2001 n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91. L. 30 marzo 2001, n. 130 (1). Disposizioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI ART. 1...1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO....1 ART. 2...1 CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI...1 ART. 3...1 TIPOLOGIA E DURATA DELLE CONCESSIONI...1 ART. 4...2 RICHIESTA

Dettagli

COMUNE DI CASALE MARITTIMO PROVINCIA DI PISA

COMUNE DI CASALE MARITTIMO PROVINCIA DI PISA COMUNE DI CASALE MARITTIMO PROVINCIA DI PISA SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, LA CONSERVAZIONE, L AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CIMITERO

REGOLAMENTO DEL CIMITERO REGOLAMENTO DEL CIMITERO I. SORVEGLIANZA Art. 1 Il cimitero è posto sotto la sorveglianza del Municipio. II. ORARI Art. 2 Il cimitero rimane aperto al pubblico ininterrottamente, eventuali limitazioni

Dettagli

COMUNE DI CAMPORANCO

COMUNE DI CAMPORANCO COMUNE DI CAMPORANCO Provincia di Caltanissetta REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI COMUNALI Approvato con Deliberazione di C. C. n. 88 del 29/12/1998 successive modifiche ed integrazioni apportate

Dettagli

COMUNE DI TORTOLI' COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

COMUNE DI TORTOLI' COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO COMUNE DI TORTOLI' Provincia dell'ogliastra COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 23 del 04/02/2014 OGGETTO: Modifica al Regolamento Comunale di Polizia mortuaria, approvato con delibera

Dettagli

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. REGOLAMENTO per la concessione di aree e loculi cimiteriali

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. REGOLAMENTO per la concessione di aree e loculi cimiteriali C O M U N E D I C A L A N N A PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA REGOLAMENTO per la concessione di aree e loculi cimiteriali Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 30/12/2015 REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI SPELLO Provincia di Perugia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

COMUNE DI SPELLO Provincia di Perugia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI COMUNE DI SPELLO Provincia di Perugia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI Approvato con Delibera Giunta Comunale n. 26 del 10/10/2013 I N D I C E CAPO I - NORME

Dettagli