DITTA / SOCIETÀ Circolare n. 7
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1 Spett.le DITTA / SOCIETÀ Circolare n. 7 Oggetto: Circolare informativa del mese di Luglio Con la presente circolare mensile, lo Studio desidera informare e aggiornare i signori Clienti in merito alle recenti novità in materia di lavoro e in campo previdenziale. Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandovi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti. Sommario Obblighi lavoro notturno per lavoratori intermittenti. Al via lo sgravio contributivo per l incentivazione alla contrattazione di secondo livello. Sanzioni orario di lavoro - effetti della sentenza della corte costituzionale n.153/14 Durc interno negativo annullamento pec OBBLIGHI LAVORO NOTTURNO PER LAVORATORI INTERMITTENTI Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con la nota 22 luglio 2014, n.13330, ha fornito importanti chiarimenti relativamente all impiego di lavoratori intermittenti nel periodo notturno. In particolare, dopo aver precisato che, ai sensi del D.Lgs. n.66/03, art.1, co.1, lett.d, per periodo notturno si deve intendere il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, il Ministero del Lavoro si concentra sulla definizione di lavoratore notturno, qualificazione da cui discendono una serie di obblighi legati alla tutela dei lavoratori, come i controlli biennali previsti dall art.14, D.Lgs. n.66/03. L art.1, co.1, lett.e), individua due situazioni, tra loro autonome, in base alle quali i lavoratori devono essere considerati notturni: 1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; Pagina 1 di 6
2 2. qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme previste dalla contrattazione collettiva. In difetto della disciplina collettiva si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all anno. Il primo caso, ovviamente, non risulta essere applicabile ai lavoratori intermittenti in quanto non hanno, per definizione, un orario di lavoro predeterminato. Pertanto, solo in riferimento al punto 2 (80 giorni per 3 ore) è possibile qualificare come notturno il lavoratore intermittente, con la conseguenza che i controlli preventivi volti ad accertare l assenza di controindicazioni al lavoro notturno dovranno essere effettuati prima dello svolgimento dell ottantesima giornata di prestazione notturna. In via cautelare, stante le finalità della normativa sull orario di lavoro e tenuto conto che il D.Lgs. n.66/03 prevede il riproporzionamento in caso di lavoro part-time, si ritiene applicabile l art.14, con i relativi obblighi sanzionati penalmente, anche nel caso in cui la prestazione notturna del lavoratore intermittente sia inferiore alle tre ore. AL VIA LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L INCENTIVAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO Con la pubblicazione, sulla G.U. del 29 maggio 2014, del decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014, si è dato avvio alla possibilità per i datori di lavoro di accedere allo sgravio contributivo sulle somme di produttività erogate lo scorso anno sulla base di contratti aziendali o territoriali. L Inps, con la circolare n.78/14 e il messaggio n.5887/14, ha illustrato i contenuti e le modalità per ottenere lo sgravio e ha comunicato l apertura, dalle ore del 9 luglio 2014 alle ore del 7 agosto 2014, del canale telematico per richiedere il summenzionato sgravio per i premi erogati nel Come è noto, è stato previsto il riconoscimento del beneficio alle erogazioni premiali derivanti dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. Misura del beneficio La misura dello sgravio contributivo, sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva, è concesso per il 2013 entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. È opportuno precisare che nella retribuzione contrattuale devono essere ricompresi, oltre a tutti gli elementi retributivi imponibili, anche i premi stabiliti dalla contrattazione di secondo livello. Lo sgravio, nella misura massima sopra indicata, sarà articolato come segue: Pagina 2 di 6
3 entro il limite massimo di 25 punti dell aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e in agricoltura al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. È escluso dallo sgravio il contributo pari allo 0,30% dovuto a integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria. Con rifermento al contributo addizionale ASpI (1,40%), lo stesso potrà essere ricompreso nel coacervo delle voci su cui opera il beneficio (nei limiti sopra indicati) solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero ex art.2, co.30, L. n.92/12; totale sulla quota del lavoratore (9,19% per generalità aziende, 9,49% per datori di lavoro soggetti alla Cigs, 5,84% per gli apprendisti); non sarà oggetto di sgravio il contributo aggiuntivo dell 1% calcolato sulle quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2013 il limite annuo era pari a ,00 e il limite mensile a 3.836,00). Condizioni di accesso al beneficio Le imprese che intendono usufruire del beneficio dovranno risultare in regola con le condizioni previste per la regolarità contributiva e quindi: devono applicare integralmente la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi; devono essere in regola con l assolvimento degli obblighi contributivi Inps, Inail e Cassa Edile; non devono essere state oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ovvero deve essere decorso un periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc. I medesimi soggetti dovranno trasmettere alla Direzione Territoriale competente un apposita autocertificazione, attestante l inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell allegato A del D.M. 24 ottobre I datori di lavoro che vogliono accedere al beneficio per l anno 2013 dovranno aver sottoscritto i contratti collettivi di secondo livello e dovranno averli depositati, ove non lo fossero già stati in precedenza, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero entro il 30 giugno Il contratto dovrà aver previsto erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Istanza di accesso allo sgravio Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti, le aziende, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, potranno inoltrare, esclusivamente in via telematica tramite il sito nella sezione riservata servizi per aziende e consulenti, la domanda per l ammissione allo sgravio. Pagina 3 di 6
4 Questa potrà essere trasmessa, singolarmente o tramite flussi xml, a partire dalle ore di mercoledì 9 luglio 2014 e fino alle ore di giovedì 7 agosto Al fine di consentire la verifica e l eventuale aggiornamento esclusivamente delle domande già inviate, sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore di venerdì 8 agosto La domanda dovrà contenere l identificativo della ditta e alcune informazioni relative ai contratti aziendali o territoriali stipulati. Circa poi l ammontare dello sgravio sarà necessario indicare: l importo annuo complessivo che può essere ammesso allo sgravio: ossia il minore importo tra l ammontare che si è erogato nel periodo 1 gennaio 31 dicembre 2013 e il tetto massimo dello sgravio che, come detto, è pari al 2,25% della retribuzione contrattuale annua; l importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti, nel medesimo periodo, dai datori di lavoro (riduzione massima pari al 25% dell aliquota a carico datore di lavoro); l importo dello sgravio pari all intera quota previdenziale a carico del lavoratore. Ammissione al beneficio Entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l invio delle istanze, l Istituto provvederà a comunicare alle aziende e agli intermediari l ammissione al beneficio. Nelle ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, l Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito. L eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all incentivo. Pagina 4 di 6
5 SANZIONI ORARIO DI LAVORO - EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.153/14 Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare 10 luglio 2014, n.12552, ha fornito importanti chiarimenti relativi agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.153/14, che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art.18-bis, co.3 e 4, D.Lgs. n.66/03, relativo all apparato sanzionatorio in materia di orario di lavoro, in riferimento alle modifiche apportate dal D.Lgs. n.213/04. La dichiarazione di illegittimità costituzionale, contenuta nella sentenza n.153/14, si fonda sul fatto che la legge delega, attuata con il D.Lgs. n.213/04, non prevedeva, e tanto meno poteva prevederlo, un appesantimento del quadro sanzionatorio, cosa che, viceversa, si è verificata. L illegittimità dell art.18-bis riguarda solo il testo vigente nel periodo 1 settembre giugno 2008 in quanto lo stesso è stato poi modificato. Pertanto, il Ministero del Lavoro ha emanato le istruzioni operative relativamente alle situazioni giuridiche aperte, relative alle sanzioni amministrative erogate sulla base dell articolo dichiarato illegittimo. La sentenza, infatti, non impatta sulle vicende chiuse, dove le sanzioni amministrative non sono state contestate, ovvero il relativo contenzioso si è concluso con il passaggio in giudicato della sentenza. Nel dettaglio, gli uffici del Ministero del Lavoro procederanno alla rideterminazione degli importi delle sanzioni nei seguenti casi: illeciti contestati con verbali ispettivi non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione; ordinanza ingiunzione di cui è ancora possibile l opposizione in giudizio; giudizio pendente, di cui non è ancora passato in giudicato la sentenza. DURC INTERNO NEGATIVO ANNULLAMENTO PEC Si comunica che l Inps, con messaggio 4 luglio 2014, n.5828, ha reso noto che sono stati spediti inviti a regolarizzare le posizioni delle aziende per fruire dei benefici nel mese di giugno 2014, prima del completamento di tutte le elaborazioni preliminari alla definizione della posizione aziendale rispetto alla spettanza dei benefici in argomento. Pagina 5 di 6
6 Pertanto, tutte le PEC inviate dalle procedure centrali con una richiesta di regolarizzazione per ottenere il riconoscimento dei benefici nel mese di giugno 2014 (aventi come oggetto: giugno 2014 e pregressi) saranno annullate. L Istituto informa inoltre che gli inviti a regolarizzare le posizioni non saranno emessi nei mesi di luglio e agosto e che le note di rettifica attiva emesse nel mese di giugno 2014 e non sanate passeranno al recupero crediti a partire dal prossimo mese di settembre. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. A Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, inviamo cordiali saluti. Santa Maria degli Angeli, 25/07/2014 Studio Consulenza del Lavoro Alessandretti Stefano Pagina 6 di 6
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