INPS - ART. 29 LEGGE 341/95 - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L ANNO

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1 LAVORO Circolare n. 42 del 02/09/2015: trasmessa per posta elettronica riportata sul sito riportata sul prossimo notiziario stampata e spedita per posta INPS - ART. 29 LEGGE 341/95 - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L ANNO 2015 A decorrere dal 1 settembre 2015 è possibile presentare all Inps la domanda per poter usufruire, per l anno 2015, della riduzione dell 11,50% prevista nel settore edile dall art. 29 della Legge n.341/95. Con messaggio n. 5336/2015, che qui di seguito si riepiloga, l Inps ha impartito le prime istruzioni operative al fine di consentire ai datori di lavoro il godimento della riduzione in parola. La riduzione spetta esclusivamente per i periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre Si segnala, come più sotto meglio precisato, che la misura della riduzione potrebbe variare a seguito dell adozione di un apposito Decreto Ministeriale ad oggi non ancora pubblicato. 1) Disciplina della riduzione 11,50% La disciplina della riduzione in parola è stata modificata dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in maniera stabile la riduzione dell 11,50% per le imprese edili regolari, iscritte alle Casse Edili e che versano i contributi sull orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione sarà confermata o nuovamente determinata anno per anno da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno (cfr. Not. nn. 1 e 2/2008). Decorsi trenta giorni dalla predetta data, e sino all adozione del decreto, si applica la riduzione nella misura determinata per l anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell anno di riferimento. Con il messaggio in commento l Inps, vista la scadenza del 31 luglio 2015 senza l emanazione del previsto decreto, ha chiarito che le imprese edili possono comunque applicare lo sgravio nella misura prevista per l anno precedente, pari all 11,50%, salvo conguaglio, come già chiarito in precedenti istruzioni dell Inps e in particolare con la circolare n. 28/2013 (cfr. Not. n. 3/2013). 2) Istruzioni Inps L Istituto, con il messaggio in commento, ha dettato le istruzioni per l applicazione della riduzione in parola e per le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione rinviando a quanto già precisato nelle istruzioni fornite per il godimento della riduzione per l anno 2014 ed in particolare alla circolare n. 75/2015. Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia Via Ugo Foscolo, Brescia Tel r.a. - Fax info@ancebrescia.it pag. 1

2 Ambito e misura della riduzione La riduzione in commento, che compete per i soli periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile. In considerazione dell operatività dei codici Ateco 2007, illustrata con la circolare Inps n. 80 del 25 giugno 2014, si specifica che hanno diritto all agevolazione i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, e e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da a L Inps ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto e pertanto sono escluse dalla riduzione in oggetto le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da a e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. Si ricorda che la base di calcolo sulla quale applicare la riduzione dell 11,50% è determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro escludendo: a) la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; b) il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali che è compreso senza evidenza specifica nella contribuzione versata dai datori di lavoro per la disoccupazione involontaria; c) le eventuali misure compensative spettanti, tra cui rientrano: l esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ai lavoratori per i quali l impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell Inps (cfr. Not. n. 4/2007); l esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria. Tale esonero, aggiuntivo rispetto all esonero dal versamento del contributo dello 0,20% sopra visto, nell anno 2015 è fissato nella misura dello 0,28% sempre con riferimento ai lavoratori per i quali l impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell Inps (cfr. circolare del Collegio n. 12 del 6 febbraio 2015). Pertanto le imprese che trattengono il TFR in azienda, non beneficiando delle misure compensative e versando l intera contribuzione all Inps, potranno applicare la riduzione dell 11,50% anche sullo 0,20% e sullo 0,28% in parola. La riduzione opera anche con riferimento al contributo dell 1,40% dovuto sui rapporti a tempo determinato. La riduzione opera con riferimento ai soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale. Il beneficio non compete inoltre per quei lavoratori per i quali spetta al datore di lavoro una specifica agevolazione ad altro titolo (ad esempio assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.). pag. 2

3 Requisiti per accedere alla riduzione Per poter godere della riduzione dell 11,50% è necessario che i datori di lavoro dichiarino nella modulistica online già predisposta dall Istituto (modulo Rid-Edil): 1) l assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell agevolazione; 2) il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc, anche da parte delle Casse Edili. Come detto, ai sensi della Legge n. 296/2006, il godimento di benefici contributivi è subordinato al possesso del Durc. A tal fine il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha previsto l obbligo di inviare una apposita autocertificazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) attestante l inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito. Il Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2008 ha chiarito che l invio della autocertificazione alla DTL deve precedere la prima richiesta del beneficio fermo restando che, in sede di prima applicazione di tale previsione, l autocertificazione doveva essere inviata alla DTL entro il 30 aprile 2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta salvo comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato. La disciplina sopra riassunta, e dunque l'obbligo di invio dell'autocertificazione alla DTL, è stata confermata dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 che, abrogando il precedente D.M. 24 ottobre 2007, ha introdotto il Durc on line dal 1 luglio Peraltro il ministero del Lavoro con circolare n. 19 dell 8 giugno 2015 ha chiarito che sono valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007 precisando che per ragioni di continuità rispetto alla previgente disciplina, le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007". In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni: è stata inviata la autocertificazione alla DTL e non sono intervenute modifiche: l impresa non deve inviare nulla alla DTL; non è stata inviata la autocertificazione alla DTL: l impresa deve inviare alla DTL l autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 e ora dal Decreto 30 gennaio 2015 prima della richiesta dello sgravio dell 11,50% in parola. è stata inviata la autocertificazione alla DTL ma nel frattempo sono intervenute modifiche: l impresa deve inviare alla DTL l autocertificazione prevista dal Decreto 24 ottobre 2007 e ora dal Decreto 30 gennaio 2015 prima della richiesta dello sgravio dell 11,50% in parola. pag. 3

4 Modalità operative Le istanze finalizzate all applicazione della riduzione relativamente all anno 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo Rid-Edil, disponibile all interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell Istituto, nella sezione comunicazioni on-line, funzionalità invio nuova comunicazione. Entro il giorno successivo all inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione. Le posizioni contributive ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione 7N ; a prescindere dalla data di inoltro dell istanza, il codice di autorizzazione 7N avrà validità per il solo anno 2015 (e precisamente da agosto a dicembre 2015). Le istruzioni prevedono che per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro autorizzati dovranno determinare l ammontare complessivo della riduzione : per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a gennaio 2015, esponendo le somme con il codice causale L207, nell elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>; per il mese di competenza si dovrà indicare l importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia esponendo la somma con il codice causale L206 nell elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>. Nei casi di matricole sospese o cessate, l azienda che deve recuperare lo sgravio, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al messaggio in commento cui si rinvia; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N relativamente all ultimo mese in cui la matricola era attiva; i datori di lavoro autorizzati alla riduzione secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione NFOR, che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l azienda. Si evidenzia infine che, in assenza del Decreto Ministeriale, il diritto e la misura dello sgravio si consolideranno definitivamente entro il 15 dicembre 2015, data entro la quale dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa vigente. Si fa riserva di fornire le ulteriori istruzioni operative che l Istituto eventualmente emanerà. Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione 11,50% in vigore per l anno Aliquota periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015 Imprese edili industriali con più di 15 dipendenti 35,28%* 23,81% (Fondo pensioni) = 11,47% base su cui opera la riduzione pag. 4

5 Imprese edili industriali fino a 15 dipendenti 34,68%* 23,81% (Fondo pensioni) = 10,87% base su cui opera la riduzione Imprese edili artigiane 32,63%* 23,81% (Fondo pensioni) = 8,82% base su cui opera la riduzione * tale valore è ottenuto deducendo lo 0,30% per le tutte le imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali l impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o al fondo di tesoreria dell Inps tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ad ogni singolo lavoratore per il quale l impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell Inps della quota parte di esenzione spettante del contributo dello 0,20% al fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto nonché della quota parte di esenzione spettante del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (per l anno 2015 fissato nella misura dello 0,28%). pag. 5

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