INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2015

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1 LAVORO Circolare n. 12 del 06/02/2015: trasmessa per posta elettronica riportata sul sito riportata sul prossimo notiziario stampata e spedita per posta INPS - NUOVI VALORI DAL 1 GENNAIO 2015 Con circolari n. 181 del 2014 e nn. 11, 19 e 27 del 2015 l Inps ha comunicato i nuovi importi e valori a valere dal 1 gennaio Di seguito si riepilogano le circolari in commento per la parte di interesse delle imprese del settore edile. 1) Importo massimale cassa integrazione guadagni Con circolare n. 19 del 30 gennaio 2015 l Inps ha comunicato i nuovi importi del massimale mensile del trattamento di cassa integrazione guadagni a valere dal 1 gennaio I trattamenti di CIG dalla data del 1 gennaio 2015 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati. RETRIBUZIONI INFERIORI O UGUALI AD EURO 2.102,24 (comprensive delle mensilità aggiuntive) Importo mensile lordo euro 971,71 euro 914,96 Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici euro 1.166,05 euro 1.097,95 RETRIBUZIONI SUPERIORI AD EURO 2.102,24 (comprensive delle mensilità aggiuntive) Importo mensile lordo euro 1.167,91 euro 1.097,70 Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici euro 1.401,49 euro 1.319,64 Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e Provincia Via Ugo Fos colo, Brescia Tel r.a. - Fax info@ancebrescia.it di 7

2 2) Contributo Inps nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. ticket licenziamento) Con circolare n. 19/2015 l Inps ha comunicato il valore del massimale mensile di Aspi che, per l anno 2015, è pari ad euro 1.195,37. Conseguentemente, per l anno 2015, il valore annuo (12 mesi di anzianità aziendale) del contributo dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all Aspi, è pari ad euro 490,10 (ossia il 41% di 1.195,37). Il valore massimo è invece pari ad euro 1.470,31. L art. 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero ) così come modificato dall articolo unico, comma 250, lettera f), della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), stabilisce che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all Aspi, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30. Il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto all Aspi, a prescindere dall effettiva percezione della stessa. Restano escluse, ad esempio, le seguenti cessazioni del rapporto di lavoro: - interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (l esclusione è fino al 31 dicembre 2015); - dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità); - risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo); - decesso del lavoratore; - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl (l esclusione è fino al 31 dicembre 2015). 2 di 7

3 3) Minimale contributivo L Inps con circolare n. 11 del 23 gennaio 2015 ha comunicato i limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere per l anno 2015 che sono così determinati: - Dirigenti euro 131,89 - Impiegati e Operai euro 47,68 Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 7,15. 4) Limite retribuzione per l applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici L art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell 1% posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L Inps, con la circolare n. 11/2015, ha comunicato che tale limite è fissato per l anno 2015 in euro ,00. Pertanto per l anno in corso l aliquota aggiuntiva dell 1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite e corrispondente alla retribuzione eccedente l importo mensile di euro 3.844,00 (rapportato a 12 mensilità). Si rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione. La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L imponibile della contribuzione aggiuntiva (da indicare nel campo <ImponibileCtrAgg>) è un di cui dell elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>. Al contrario l importo della contribuzione aggiuntiva dell 1% (da indicare nel campo <ContribAggCorrente>) non è un di cui del valore indicato nell elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>. 5) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 Il massimale annuo contributivo previsto dall art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al , è pari per 3 di 7

4 l anno 2015 ad euro ,00, come comunicato dall Istituto con la circolare n. 11/2015. La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L imponibile eccedente il massimale non è compreso nell elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>. 6) Indennità di maternità obbligatoria - importo a carico dello Stato Per l anno 2015 l importo dell indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 2.086,24. L art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1 luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1 gennaio di ogni anno sulla base dell indice dei prezzi al consumo calcolato dall Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003). Per l anno 2015 tale limite è pari ad euro 2.086,24. L importo dell indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell elemento <IndMat2Fascia>. 7) Indennità di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico - limiti di reddito mensile anno 2015 L Inps con circolare n. 181/2014 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l anno 2015 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. I nuovi importi, da valere per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015 sono : - euro 707,54 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; - euro 1.238,19 mensili per due genitori. 4 di 7

5 Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati. Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell indennità giornaliera di malattia a carico dell Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo e l indennità è corrisposta nella misura intera normale per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l anno 2015 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare. 8) Previdenza complementare - TFR conferito al fondo di tesoreria Essendo ormai giunta a regime la disciplina circa la misura dell esonero compensativo di cui possono godere le imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto - TFR - alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall Inps, si conferma che anche per l'anno 2015, la misura dell'esonero in parola è fissata nello 0,28%. Nel contesto delle misure compensative previste per le aziende a fronte dei maggiori oneri finanziari derivanti dal conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall Inps, l art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall art. 1, comma 766, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1 gennaio 2008 riconosce, a favore dei datori di lavoro, l esonero dal versamento dei contributi sociali dai medesimi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo di Tesoreria. Tale esonero aggiuntivo rispetto a quello disposto dall art. 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e cioè l esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, o dello 0,40% per i dirigenti di aziende industriali, 5 di 7

6 al Fondo di garanzia di cui all art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297) - è stato applicato, nell anno 2008, nella misura di 0,19 punti percentuali. Per gli anni successivi è previsto un progressivo aumento delle aliquote di riduzione fino ad un massimo di 0,28 punti percentuali a partire dall anno Relativamente all anno 2015, l esonero di cui trattasi viene confermato nella misura di 0,28 punti percentuali. Si ricorda che, in merito alla normativa sopra richiamata, l Inps ha fornito istruzioni operative, in particolare, con circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e messaggio n del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n. 4/2008). 9) Aliquota gestione separata L Inps con circolare n. 27 del 5 febbraio 2015, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1 gennaio Per effetto di quanto disposto dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92, dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Legge di Stabilità 2014) e dal venir meno dalla previsione di cui all'art. 1, comma 744, della Legge di Stabilità che valeva per il solo anno a partire dal 1 gennaio 2015, si segnala un incremento delle aliquote contributive sia per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata sia per gli iscritti che siano soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria. Inoltre, anche per l anno 2015, per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, rimane confermata l ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell onere derivante dall estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, anche per l anno 2015, è pari allo 0,72%. Inoltre con la circolare in commento l Inps ha comunicato il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, pari per l anno 2015 ad euro ,00. Il quadro definitivo, per l anno 2015, della contribuzione dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata è il seguente: a) soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 23,50% da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l anno 2015 ad euro ,00. 6 di 7

7 b) soggetti che non risultano assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie, per i quali la contribuzione è fissata nella misura del 30,72% (30% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva) da applicarsi sul reddito imponibile Inps, e fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l anno 2015 ad euro ,00. Circa la ripartizione dell onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, salvo il caso di associazione in partecipazione per il quale la ripartizione avviene in misura pari al 55% per l associante, e al 45% per l associato, dell onere totale. REGOLARIZZAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2014 Con la circolare n. 11/2015 l Istituto ha dettato le istruzioni operative cui le imprese si dovranno attenere nel caso non abbiano potuto tenere conto, per il versamento dei contributi del mese di gennaio 2015, dei nuovi importi di cui ai punti 3), 4 e 5). In particolare per la regolarizzazione del mese di gennaio 2015, da effettuarsi entro il 16 aprile 2015, le imprese: - calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; - le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Per quanto attiene la sola regolarizzazione in ordine al massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, l importo della differenza contributiva a credito dell azienda, da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell elemento <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>. 7 di 7

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